SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA AL PLASMA ICP-MS TRIPLO QUADRUPOLO
TRA
ARPA FVG – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “ARPA FVG/Agenzia”, con sede legale in Xxx Xxxxxxx xx.
00 – 00000 Xxxxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02096520305, rappresentata dal Direttore Generale , nato/a a ( ) il ;
E
, di seguito denominata anche solo “ditta affidataria” o “fornitore” , con sede legale in – ( ), Codice Fiscale e P.IVA
rappresentata da nato/a a ( ) il
PREMESSO
− che con provvedimento n. del , è stata indetta la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su Mepa n. finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura in oggetto, per un importo posto a base di gara di €
, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016;
− che con il medesimo atto sono stati approvati integralmente il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto;
− che al termine della procedura, con provvedimento n. del è stato disposto di affidare in via definitiva la fornitura di uno spettrometro di massa ICP-MS triplo quadrupolo, CIG e CUP I83C22000640005, alla Ditta
, per un importo complessivo IVA esclusa pari ad €
(euro );
− che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del contratto, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di , protocollo documento n° del , conservato agli atti di ARPA;
− che a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta affidataria ha prestato, in conformità all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.
rilasciata da , domiciliata in , via , n. , per l’importo di €
(euro /00) emessa in data ; VISTI:
− il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto qui integralmente richiamati, nonché l’ulteriore documentazione allegata alla Richiesta di Offerta Mepa;
− l’offerta tecnica ed economica della ditta affidataria.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Valore delle premesse
Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti di ARPA FVG e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.
Art. 2 Oggetto
Il presente contratto disciplina l’affidamento della fornitura di uno spettrometro di massa ICP-MS triplo quadrupolo. La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto e nei documenti allegati da ARPA FVG alla Richiesta di Offerta e secondo quanto previsto nell’offerta tecnico-economica della ditta affidataria.
Art. 3 Corrispettivo
Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’affidamento è pari ad Euro ( 00) IVA esclusa.
Gli Oneri di Sicurezza non oggetto a ribasso e non compresi nell’Offerta sono pari ad
€ 0,00 (zero/00).
Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato, a seguito di emissione di fattura elettronica e secondo le modalità stabilite all’art. 13 del presente atto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, della regolarità di esecuzione della fornitura.
Art. 4
Direttore dell’esecuzione del contratto di ARPA FVG e referente della ditta affidataria
La fornitura in argomento è soggetta al controllo da parte di ARPA FVG mediante il direttore dell’esecuzione del contratto che espleterà attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile sull’esecuzione della fornitura, effettuando i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità della stessa.
La ditta affidataria deve indicare, prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell’esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPA FVG.
Art. 5
Luogo, termini, modalità di esecuzione della fornitura e obblighi della ditta affidataria
La ditta affidataria deve consegnare ed installare la strumentazione presso il laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie sito in xxx Xxxxxxx 00, Xxxxx.
La ditta affidataria si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto rispettando i termini di consegna, installazione e collaudo stabiliti nel capitolato tecnico.
Prima dell’avvio dell’esecuzione della fornitura la ditta affidataria deve trasmettere al direttore dell’esecuzione le seguenti informazioni tecniche relative alla strumentazione fornita:
− ingombro dello strumento;
− assorbimento elettrico (Alimentazione elettrica: 230 Volt);
− temperatura di esercizio;
− alimentazione gas: tutte le tipologie di gas richieste per il funzionamento;
− capacità di aspirazione dei fumi.
La ditta affidataria deve preventivamente comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto le giornate in cui saranno effettuate la consegna, l’installazione ed il collaudo della strumentazione.
La fase di accettazione della strumentazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato.
In caso di esito positivo della verifica di conformità/collaudo o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto varrà come data di accettazione della merce con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.
Sono a carico della ditta affidataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per l’espletamento della stessa.
La ditta affidataria ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori, in particolare è tenuta, per quanto di sua competenza, alla
rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
La ditta affidataria, in ottemperanza alle disposizioni del sopra citato X.Xxx., deve:
a) provvedere affinché il proprio personale incaricato dell’esecuzione della fornitura di cui alla presente procedura abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi previsti.
Il DUVRI - Documento unico di valutazione di rischi da interferenze preliminare allegato da ARPA FVG alla Richiesta di Offerta Mepa è parte integrante del presente atto.
La ditta affidataria si obbliga altresì ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti allegati alla Richiesta di Offerta.
La ditta affidataria si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
La ditta affidataria si impegna ad applicare la garanzia e l’assistenza richieste nel capitolato tecnico allegato alla Richiesta di Offerta Mepa nonché gli ulteriori servizi, eventualmente offerti in aggiunta a quelli richiesti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del
contratto, restano ad esclusivo carico della ditta affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Art. 6
Condizioni particolari di esecuzione
(in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)
Entro sei mesi dalla stipula del contratto, la ditta affidataria si impegna a consegnare ad ARPA FVG una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La ditta affidataria è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Entro sei mesi dalla stipula del contratto, la ditta affidataria si impegna a consegnare ad ARPA FVG la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La ditta affidataria è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 7 Penali
La fornitura oggetto del presente contratto sarà monitorata per tutta la sua durata.
In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, ARPA FVG procederà all’applicazione delle penali ex art. 50, c. 4, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Nell’ipotesi in cui la ditta affidataria effettui in ritardo, sul termine stabilito, l’installazione della strumentazione, sarà applicata la seguente penalità:
- addebito della penale nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo nell’istallazione della strumentazione, fino all’importo massimo del 20% del valore del contratto, IVA esclusa;
Nell’ipotesi in cui la ditta affidataria effettui in ritardo, sul termine di inizio stabilito, il collaudo della strumentazione sarà applicata la seguente penalità:
- addebito della penale nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo sul temine stabilito, fino all’importo massimo del 20% del valore del contratto, IVA esclusa.
Nell’ipotesi in cui la ditta affidataria si trovi nelle condizioni di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii., qualora, entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, non invii la documentazione di cui alle lettere a2) e a3) dell’art. 5 del Disciplinare di gara:
- addebito della penale nella misura dell’0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo sul temine stabilito, fino all’importo massimo del 20% del valore del contratto, XXX xxxxxxx.
Nell’ipotesi in cui la ditta affidataria non rispetti la quota di eventuali nuove assunzioni di giovani e donne, ai sensi del c. 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii , nella percentuale del 30%:
- addebito di una penale quantificata tra il 1% ed il 4% dell’ammontare netto contrattuale, a seconda della gravità dell’inadempimento.
Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale del contratto, ARPA FVG ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestati alla ditta affidataria per iscritto. La ditta affidataria potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile di ARPA FVG a giustificare l’inadempienza, saranno applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la ditta affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Le penali sono cumulabili tra loro. ARPA FVG si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare le eventuali penali con detrazione sulla garanzia definitiva, che andrà reintegrata nell’ammontare originario.
Art. 8 Cessione del contratto
É fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di inadempimento da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, ARPA FVG, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 9 Cessione dei crediti
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla ditta affidataria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx.xx. x xxxxx X. x. 00/0000, xxxxx restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA FVG di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPA FVG.
Art. 10 Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
(da inserire se l’aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto alla ditta affidataria di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
(da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di non voler far ricorso al subappalto)
Art. 11
Clausola di revisione dei prezzi
In base a quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25, durante l’esecuzione del contratto viene consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D X.xx 50/2016.
La revisione è consentita:
− solamente qualora lo scostamento, tra prezzi contrattuali e aumenti riscontrati dall’operatore economico, sia superiore al 10%;
− esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.
L’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.
Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.
Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario.
Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.
L’istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezziari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.
Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 3 (tre) mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 12
Clausola risolutiva espressa
ARPA FVG potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta affidataria con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
− grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, imputabile al fornitore e documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
− collaudo con esito negativo della strumentazione o mancato collaudo entro i termini stabiliti dall’art. 3 del capitolato tecnico;
− mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
− cessione totale o parziale del contratto;
− nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016;
− qualora l’importo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale del contratto;
− azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA FVG, ai sensi dell’articolo 16 "Brevetti industriali e diritti d'autore;
− accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta affidataria nel corso della procedura di gara e ai fini della sottoscrizione del contratto.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e la possibilità per ARPA FVG di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c..
Art. 13 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato, a seguito di emissione di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT), a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente dedicato della Ditta (L.136/2010) entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della regolarità di esecuzione della fornitura, previa verifica di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In caso di irregolarità formale o sostanziale della fattura i termini di pagamento verranno interrotti previa comunicazione.
ARPA FVG rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split payment).
Nella fattura elettronica dovranno essere riportati i seguenti codici:
-CIG (Codice Identificativo Gara):
-CUP (Codice Unico di Progetto): I83C22000640005
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.
Art. 15 Privacy
Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003) alle disposizioni del predetto Regolamento, che “i dati personali” raccolti in relazione al presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al medesimo.
Art. 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
La ditta affidataria assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti di ARPA FVG un’azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate con riferimento al presente contratto, la ditta affidataria si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA FVG, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA FVG medesima.
ARPA FVG si impegna ad informare prontamente la ditta affidataria delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la ditta affidataria riconosce ad ARPA FVG la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla ditta affidataria.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA FVG, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 17 Spese contrattuali
Il presente contratto viene stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n.50/2016 con firma digitale.
Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono
ad esclusivo carico della ditta affidataria.
Art. 18 Controversie
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la ditta affidataria e ARPA FVG sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.
Art. 19 Norme di rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Per ARPA FVG
X.xx digitalmente
Per
X.xx digitalmente
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/08/2022 11:11:19
IMPRONTA: 684E79B4F5106D1CA7E5E3C11A6CC9B1BCE3F59C16591F79071A792D2B7BAE5F BCE3F59C16591F79071A792D2B7BAE5FB9D682C1DF524A7BB9160342F7124A6C B9D682C1DF524A7BB9160342F7124A6C7CE4195B80E52B3BB75139FD524206EC 7CE4195B80E52B3BB75139FD524206ECD9BCB1002DE0A8A9D06EA791D5EC0F91
Atto n. 130 del 10/08/2022