SCHEMA DI
FONDO DI ASSISTENZA
Allegato D1
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )
SCHEMA DI
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR PRESSO IL CIRCOLO FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO DI ROMA
CIG. 9411631399
Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxx – C.F. n. 80183070582 e P.I. n. 02131841005
e
il Sig. , nato a - nella sua qualità di Amministratore unico della Soc. , in nome e per conto della Società con sede legale in
Via Cap. , iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di n. REA: - codice fiscale e partita iva n.
PREMESSO CHE
- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è, inoltre, disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell’art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell’Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- - il Fondo di Assistenza, proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che “l’Amministrazione della pubblica sicurezza pone a disposizione dell’Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all’art. 79 del DPR 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”.
- la struttura, in cui svolgere il servizio, è situata all’interno del compendio il cui accesso è riservato esclusivamente ai Soci, alle loro famiglie ed eventuali ospiti così come individuati dal relativo Regolamento del Circolo Funzionari della Polizia di Stato;
- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dall’Impresa in relazione alla disponibilità delle aree e dei locali, oggetto del servizio in seno al Circolo in questione, così come l'uso dei locali potrà subire variazioni in ragione di esigenze di servizio del Circolo presso cui viene esercitata l'attività;
- il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella seduta del 30 giugno 2022 (verbale n. 308), ha deliberato di provvedere all’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica l’affidamento del servizio di ristorazione, bar e gastronomia e distribuzione automatica presso il Circolo Funzionari della Polizia di Stato di Roma, per la durata di mesi 48, in modalità Application Service Provider (ASP) sul sistema informatico di e-procurement del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, la componente economica sarà
data dal rialzo unico ed incondizionato, espresso in percentuale, sul canone quadriennale che verrà posto a base di gara e la componente tecnico-qualitativa sulle proposte migliorative;
- in data 20 luglio 2022 è stata emessa dal Dirigente Delegato la Determina a contrarre n.
33/2022 di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016,
- che nella predetta determina è stato stabilito, oltre di dar corso alle procedure di gara per l’affidamento del servizio in argomento, da svolgere, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, nella predetta modalità Application Service Provider (ASP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dal combinato disposto degli artt. 164 (Contratti di concessione) e 95, del codice dei contratti pubblici.
- entro i termini stabiliti del , sono pervenute n. offerte.
- con verbale n. _ in data la Commissione giudicatrice ha proposto
l’aggiudicazione della gara alla Società ;
- con provvedimento di aggiudicazione del l’aggiudicazione della gara all’Impresa sopra citata;
è stata decretata
- l’Impresa dichiara che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni è il Sig. , nato a il
VERIFICATA
1. l’esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n.
in data della , con sede legale in Via – , di €. ( /00), predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio:
2. l’esistenza della polizza assicurativa RCT con massimale unico di € stipulata con – , con sede legale in Via – , a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Ente
che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali;
3. la certificazione di regolarità contributiva in capo all’esecutore;
4. la dichiarazione in ottemperanza all’art. 17 della L. n. 68/1999;
5. l’esistenza del Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti;
6. la certificazione resa ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
7. la sottoscrizione del “Patto di integrità” per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.831 del 3 agosto 2016
Valore delle premesse
Le premesse di cui sopra, e nella restante parte del presente atto, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il Capitolato tecnico, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Nel presente atto:
Articolo 1
(Definizione dei contraenti)
1. il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è indicato con le parole “Fondo di Assistenza”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale del Direttore del Circolo Funzionari quale Direttore dell’esecuzione del contratto;
2. il Contraente “ ” è indicato con la parola “Impresa”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.
3. Il Circolo Funzionari della Polizia di Stato è indicato con le parole “Circolo Funzionari”;
Articolo 2
(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)
Forma oggetto del presente contratto l’affidamento del servizio di Ristorazione e Bar e distribuzione automatica presso il Circolo Funzionari della Polizia di Stato di Roma, sito in Roma, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00/00, consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto.
Il Fondo Assistenza affida alla Società , che accetta, senza riserva alcuna, il citato servizio.
L’impresa si impegna alla sua esecuzione alle condizioni, di cui al presente contratto, e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, tra cui il capitolato tecnico che contiene, oltre agli obblighi e alle modalità di esecuzione del servizio appaltato, anche gli impegni della stessa impresa dichiarati con l’offerta tecnica per:
- la qualità del servizio ristorazione e bar;
- la manutenzione, pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi migliorativi;
e che qui, anche se non materialmente allegata, si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 3
(Norme regolatrici dell’appalto)
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal presente contratto nonché dal Capitolato Tecnico e relativi annessi, nonchè da quanto dichiarato nell’Offerta economica e tecnica presentata in sede di gara che le parti, in possesso di copia, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegate, ma che costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto stesso;
b) dalla Legge e dal Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
c) dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
d) dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
e) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al d.lgs. n.50/2016;
f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati
Le premesse, di cui sopra, e nella restante parte del presente atto, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il Capitolato tecnico, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Articolo 4
(Notifiche e comunicazioni)
Le notifiche e le comunicazioni, relative ai termini per gli adempimenti contrattuali, ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata.
Fondo di Assistenza: Posta Elettronica Certificata: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx Circolo Funzionari: Posta Elettronica Certificata: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Impresa: Posta Elettronica Certificata: @ .
Articolo 5
(Durata del contratto)
La durata della concessione è di quattro anni, con opzione di rinnovo, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un ulteriore anno, da far valere da parte del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originariamente previsto e previa valutazione positiva del servizio reso.
La decorrenza del contratto è fissata al giorno successivo alla data di efficacia dello stesso, ai sensi dell’articolo 32, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 6
(valore contrattuale e prezzi da applicare)
Il valore stimato del contratto quadriennale è indicato in € 916.000,00 (Euro novecentosedicimila/00), oltre I.V.A., determinato dal volume di affari registrato nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2022. Ai fini della determinazione delle obbligazioni delle parti, a fronte
della disponibilità delle aree, impianti e macchinari messi a disposizione dal Fondo di Assistenza, l’Impresa si obbliga ad applicare i prezzi ai frequentatori del Circolo Funzionari, indicati in sede di gara, agli artt. 2, 3 e 5 del Capitolato tecnico.
Per quanto concerne il canone annuale da versare al Fondo di Assistenza, al termine della procedura di gara, risulta quanto segue:
1° anno € (../..) compresi oneri della sicurezza;
2° anno € (../..) compresi oneri della sicurezza;
3° anno € (../..) compresi oneri della sicurezza;
4° anno € (../..) compresi oneri della sicurezza.
Articolo 7
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010
n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi (art. 3 co. 7, l. 136/2010) sono:
- Sig. , nato a - il - CF.
- Conto corrente presso - IBAN:
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis, della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto s’intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L.
n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Articolo 8
(Revisione dei prezzi)
I prezzi convenuti si intendono tassativamente fissi ed invariabili nel primo anno di validità del presente contratto e potranno essere oggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6 e dalla normativa in materia di contratti pubblici.
La revisione dei prezzi viene operata dal RUP, responsabile della procedura contrattuale sulla base di un’istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale vengono definiti i nuovi prezzi.
Articolo 9
(Garanzia di esecuzione)
A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di €. n. in data emesso dalla con sede legale in , n. – , pari al
% dell’importo contrattuale, quantificato in € . Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata, a mano a mano, che su di essa il Fondo Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta, in tal senso, dal Fondo Assistenza, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in danno della contraente.
La garanzia prevede, così come indicato dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del Fondo di Assistenza.
L’Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso BPM – IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000, intestato al Fondo di Assistenza.
Articolo 10
(Direttore dell’esecuzione del contratto - Verbale di avvio di esecuzione e di stato d’ uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali)
In applicazione all’art. 216, comma 8, del d.lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 300 e 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163/2006, è nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato nel Direttore del Circolo Funzionari della Polizia di Stato che provvede:
1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
3. a svolgere tutte le attività, allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163/2006.
In particolare, cura l’avvio dell’esecuzione del contratto mediante la redazione del “Verbale di avvio”, da redigere in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree, le modalità, gli impianti e le attrezzature in cui dovrà essere svolta l’attività.
Il Fondo di Assistenza ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dei locali e delle attrezzature, a seguito della redazione del verbale. L’Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature riportate nel verbale di esecuzione qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.
L’Impresa è tenuta a indicare nel verbale, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.
L’Impresa è tenuta ad usare le aree e le attrezzature, per la destinazione d’uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.
Articolo 11
(Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale)
Per la disciplina degli aspetti relativi all’utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
L’Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali “antinfortunistici” (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull’osservanza delle norme di sicurezza durante l’uso delle attrezzature e nell’impiego dei prodotti chimici.
L’Impresa si obbliga a garantire:
Articolo 12
(Ulteriori obblighi)
1. L’ottima qualità del servizio ai soci ed ospiti:
2. Servizi rapidi e vantaggiosi:
3. Efficienza di attrezzature e macchinari utilizzati;
L’Impresa si obbliga, altresì, ad adempiere a quanto indicato nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara, con particolare riferimento:
1. Al sistema organizzazione del servizio e del personale.
2. Alle metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi.
3. Al possesso delle certificazioni di qualità, etica, ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori (se indicate in sede di gara).
4. Alle migliorie sulla composizione dei menù.
5. A quanto stabilito agli artt. 8 (Distributori automatici di bevande) e 10 (Pulizia, approntamento e riassetto dei locali utilizzati per l’espletamento del servizio) del Capitolato tecnico.
L’impresa è, infine, tenuta agli obblighi di condotta del codice di comportamento dell’Ente (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno e riferito ai dipendenti della P.A.) che si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Fondo di Assistenza.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente del Fondo di Assistenza e del Circolo Funzionari, per il quale vigono le disposizioni del richiamato Codice di Comportamento.
L’impresa si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine del Fondo di Assistenza e degli Amministratori, dei dipendenti della Polizia di Stato; a relazionarsi con i dipendenti del Circolo Funzionari e della polizia di Stato e di tutti gli organismi del Fondo di Assistenza, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi, di cui al patto d’integrità, dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
La violazione del “Patto di Integrità” è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva;
In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità, anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
Il Patto di integrità per gli affidamenti dei servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Fondo di Assistenza.
Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del patto d’integrità sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 13
(Requisiti del personale impiegato)
L’Impresa affidataria dovrà impiegare, per tutto il periodo contrattuale, personale scelto, professionalmente preparato e esperienza nello specifico settore, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente al Fondo di Assistenza ed in regola con le leggi sanitarie.
Per tutto il personale impiegato, prima dell’inizio dell’attività, l’Impresa comunicherà per iscritto al Direttore dell’Esecuzione i nominativi da impiegare per l’espletamento dei vari servizi. L’elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.
Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell’esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all’interno del comprensorio se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare “Permesso di Soggiorno”.
L’Impresa si obbliga a sollevare il Fondo di Assistenza da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d’opera da loro offerte.
Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.
Il Fondo di Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione degli operatori non graditi che risultassero inidonei, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l’Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’Impresa non ottemperi al secondo invito scritto dal Fondo di Assistenza a sostituire il proprio personale, lo stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell’Impresa.
Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell’Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell’operatore, la denominazione dell’Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.
Articolo 14
(Osservanza delle condizioni di lavoro)
L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dal Fondo di Assistenza e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile del Fondo di Assistenza, oltre alle penali previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
L’Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, nonché malattie professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. A tal fine, si impegna a presentare in visione e rilasciandone copia il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o a fornire i dati per la richiesta al Fondo di Assistenza per accertare un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell’impresa, impiegato nell'esecuzione del contratto, con la periodicità trimestrale o a richiesta del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l’Impresa ed i suoi dipendenti.
Articolo 15
(Obblighi in materia igenico-sanitaria)
L’Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 16
(Responsabilità dell’Impresa)
L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del Codice Civile nonché del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E’ obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni, di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Per i beni appartenenti all’Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell’Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.
L’Impresa è responsabile anche del servizio di ristorazione e bar richiesto per gli eventi istituzionali di cui all’art. 4 (Servizi per eventi istituzionali) del Capitolato tecnico;
Articolo 17
(Cessione dell’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Impresa contraente)
In caso di modifica contrattuale dovuta per cessione dell’Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, ovvero di cessione di crediti, l’Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima al Fondo di Assistenza al fine di adempiere a quanto regolato dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatta salva la facoltà di cui al successivo art. 27.
Articolo 18
(Tutela contro azione di terzi)
L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Fondo di Assistenza ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’Impresa consegna al Fondo di Assistenza, prima della sottoscrizione del presente atto, copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali per almeno di € 5.000.000,00 per RCT e di €. 5.000.000,00 per RCO a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro il Fondo di Assistenza, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, il Fondo di Assistenza potrà rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.
Art. 19
(Proroga)
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 20
(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)
Le concessioni sono aggiudicate purché siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 171 del codice dei contratti pubblici.
Art. 21
(Quinto d’obbligo)
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 22
(Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016)
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto o all’eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni
oggetto del presente atto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 23
(Vigilanza sulle operazioni)
Il Fondo Assistenza, a mezzo del Direttore dell’esecuzione, vigilerà sull’osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell’Impresa, o ad un suo delegato, l’eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.
Il Fondo Assistenza ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell’Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.
Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente notificate al rappresentante dell’Impresa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza pregiudizio per l’efficienza delle penali, nei termini indicati nel presente contratto.
In particolare, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dovrà effettuare:
A) Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Semestralmente, il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P., provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel periodo precedente;
4. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, devono essere notificate all’esecutore, ai sensi dell’articolo del presente contratto, afferente le penali. Le suddette irregolarità, riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali con la conseguente risoluzione del contratto.
B) Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni. Competenze specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Fondo di Assistenza assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti all’appalto il quadro normativo definito dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, riservandosi, tuttavia, la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo. Per l’appalto, di cui al presente contratto, il Direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal R.U.P., con il quale congiuntamente controlla tale esecuzione.
In particolare, il Direttore dell’esecuzione controllerà che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento, nonché procederà alla verifica di conformità in presenza dell’Impresa esecutrice.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’Impresa, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso (all'atto della firma l’esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità). Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Impresa aggiudicataria, corredate dalle proprie valutazioni.
Durante l’esecuzione del contratto il Direttore dell’esecuzione, inoltre:
- controlla la spesa legata all’esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa;
- segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.
- comunica al R.U.P. le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’Impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’Impresa esecutrice per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Impresa stessa.
- trasmette senza indugio apposita relazione al R.U.P., qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
- dispone d’ufficio che l’esecutore metta a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica, laddove l’Impresa non provveda spontaneamente;
- svolge, in coordinamento con il R.U.P. le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale e alimentare.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, in modalità semplificata, ai sensi dell’art. 102, comma 8, del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P., su richiesta del Direttore dell’esecuzione.
C) Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità in corso di esecuzione è svolta secondo la periodicità trimestrale.
Sono presenti ai controlli in corso di esecuzione l’Impresa esecutrice, il Direttore dell’esecuzione, un Funzionario del Fondo di Assistenza e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento tempestivamente, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti opportuni.
Articolo 24
(Forme di inadempimento)
Nell'esecuzione dei servizi, oggetto d’appalto, l’Impresa è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni previste dal presente contratto, dal capitolato e dalle vigenti normative.
La rilevazione degli inadempimenti può aversi da parte del Fondo di Assistenza:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal presente contratto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto. L’Impresa è formalmente inadempiente quando:
a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico.
c) Utilizzi prodotti d’uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore.
d) non ottemperi a quanto previsto agli articoli 6, 9, 12, 13, 14, 15 e 16.
Il Fondo Assistenza, qualora si verifichino inadempienze dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre a quanto previsto dall’articolo 31, si riserva di procedere all’applicazione di penali in relazione alla gravità delle inadempienze, secondo quanto di seguito indicato.
Articolo 25
(Procedimento di contestazione di inadempienze)
L’inadempimento, a qualsiasi titolo, di una prestazione è contestato per iscritto ed in contraddittorio con l’Impresa, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal giorno di accertamento o dell’avvenuta conoscenza del fatto che ha determinato l’inadempimento o nelle ipotesi previste dall’articolo 23, dal Direttore dell’esecuzione e comunicato, per conoscenza, al Fondo Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni.
L’omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze, per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente, non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
Il Direttore dell’esecuzione richiederà, via pec, all’impresa di produrre entro il termine di 5 giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione della contestazione, elementi informativi e relative giustificazioni in merito ai fatti ed ai comportamenti eccepiti.
Adeguamente valutata rispetto all’iniziale contestazione, la predetta documentazione dovrà essere inoltrata dal Direttore dell’esecuzione al Fondo di Assistenza, per l’eventuale, successiva applicazione delle penalità.
Il Fondo di Assistenza richiederà, via P.E.C., all’Impresa di produrre, entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni e giustificazioni, formulando contestualmente l’invito a conformarsi entro tale termine in sede di ottemperanza agli obblighi previsti e a specificare le azioni correttive e i provvedimenti intrapresi per rimuovere la non conformità.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, il Fondo di Assistenza si riserva di procedere all’irrogazione delle penali indicate nel presente atto.
Articolo 26
(Penali per le inadempienze)
Per gli inadempimenti, relativi alle norme del presente contratto e del capitolato tecnico, per i quali non sia stata prevista una specifica sanzione, nonché per la mancata esecuzione – anche solo in parte – delle prestazioni proposte dall’impresa nell’offerta tecnica presentato in sede di gara, potranno essere applicate, secondo gravità, le sanzioni previste dall’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono, comunque, superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Nel caso in cui le contestazioni riguardino danni a locali ed attrezzature, nonché ammanchi e rotture, le stesse devono essere formulate dal Fondo di Assistenza, per il tramite del Direttore dell’esecuzione, per iscritto, nei termini già indicati nel presente atto per le contestazioni degli inadempimenti dal relativo accertamento; l’impresa può controdedurre entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l’Amministrazione ne addebita l’importo, analogamente a quanto previsto per le penali del contratto stesso, sempre che l’impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.
Articolo 27
(Determinazione delle penali)
Il Fondo di Assistenza applica, a seconda della gravità dell’inadempienza, le penali previste al precedente art. 26.
Il Fondo Assistenza, oltre a quanto previsto per le citate inadempienze, applicherà le seguenti specifiche penali:
a) per utilizzo o fornitura di alimenti non rispondenti alle caratteristiche di cui agli allegati B3 e B4:
€ 84,00 (Euro ottantaquattro/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
b) per utilizzo e/o fornitura di alimenti contaminati batteriologicamente e/o parassitologicamente: € 168,00 (euro centosessantotto/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
c) per distribuzione di porzioni non rispondenti alle grammature indicate nel menù, precisando che la grammatura verrà valutata come peso medio di 5 porzioni casuali, con una tolleranza del 5%: € 50,00 (euro cinquanta/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
d) per la mancata predisposizione di menù alla carta, previsti nel capitolato tecnico, in alternativa ai menù concordati: € 168,00 (euro centosessantotto/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
e) per condizioni igieniche carenti verificate in produzione e/o in fase di trasporto e/o per presenza di corpi estranei: € 168,00 (euro centosessantotto/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
g) per il ritardo nella distribuzione delle pietanze, riferito all'orario previsto nell’offerta tecnica e nel capitolato tecnico, eccedente i 20 minuti: € 134,00 (euro centotrentaquattro/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
h) per il mancato rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti: € 84,00 (euro ottantaquattro/00). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
i) per il mancato riassetto dei locali a seguito di eventi istituzionali, feste o altre manifestazioni organizzate presso il Circolo Funzionari ai sensi del presente atto: € 134,00 (euro centotrentaquattro). La sanzione è irrogata per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione per qualsiasi penale contestata. Qualora l’Impresa non proceda al pagamento, il Fondo di Assistenza procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale caso, l’Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Il Fondo di Assistenza ha, comunque, la facoltà di procedere, a spese dell’Impresa, direttamente all’esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
Art. 28
(Applicazione delle penali)
L’importo delle penali è stabilito dal Fondo di Assistenza sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa.
L’importo delle penali sarà riscosso mediante incameramento della cauzione per l’ammontare corrispondente.
Qualora l’Impresa non proceda al pagamento delle penali entro il termine stabilito dall’art. 27, il Fondo di Assistenza applicherà gli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento e procederà all’escussione della cauzione.
Nei casi sopra citati, l’Impresa dovrà provvedere all’integrazione dell’importo della cauzione entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ritenuta, onde ripristinare il limite della polizza, di cui all’art. 9 del contratto.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente atto, non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali, previste dal presente atto, non preclude il diritto per il Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Fondo di Assistenza dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L’importo delle penali potrà, altresì, essere addebitato sui crediti dell’Impresa, ove presenti e dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l’Impresa ha stipulato con il Fondo di Assistenza.
Le penali sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Articolo 29
(Richieste di abbandono di penalità)
Qualora l’Impresa intenda chiedere l’abbandono delle penali applicate in dipendenza dell’esecuzione del contratto, deve presentare istanza al Fondo di Assistenza, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.
Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale il Fondo di Assistenza notifica all’Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l’applicazione di penali.
Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Fondo di Assistenza.
Articolo 30
(Subappalto del servizio)
Si rinvia, per l’intera disciplina, a quanto disposto dall’articolo 174 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 31
(Recesso e Risoluzione del contratto)
1. Il Fondo di Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all’art. 4, può recedere dal contratto:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
b) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
c) in caso di fallimento del contraente;
Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore
2. Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto, oltre a quanto già previsto dall’art. 108 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè nei precedenti artt. 26 e 28:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
c) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda, anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e il Fondo Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria, così come previsto dall’art. 9;
f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
g) in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa,” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
i) nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1, del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
4. Con la risoluzione del contratto, il Fondo Assistenza ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penali.
5. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
7. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
8. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo Assistenza sui beni dell’Impresa.
9. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile;
b. nel caso in cui il Fondo Assistenza richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo;
10. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.
11. L’eventuale risoluzione del contratto comporta l’affidamento del servizio in danno dell’Impresa fino al termine dell’obbligazione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
12. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.
Articolo 32
(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e ss.mm.ii)
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e ss.mm.ii (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto, anche in assenza della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.
Articolo 33
(Domicilio legale)
Agli effetti del presente contratto:
- Il Fondo di Assistenza elegge domicilio legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx e sede operativa in xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxx;
l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di , Via _ Cap. .
Articolo 34
(Spese contrattuali)
1. L’Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, al Fondo Assistenza.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, il Fondo Assistenza ha facoltà di richiedere all’Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata.
Articolo 35
(Riservatezza)
È fatto divieto all’Impresa ed al personale dell’Impresa di divulgare le informazioni su persone, fatti ed eventi nonché dei dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsivoglia titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo di Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
Articolo 36
(Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento), cui si rinvia per l’intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.
Ai sensi dell’art. 13 del citato d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dall’Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere, altresì, trattati per finalità commerciali e promozionali.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, al Fondo di Assistenza compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
a) Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.
b) Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente delegato, responsabile unico del procedimento: Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, indirizzo di posta elettronica: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
c) Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nell'offerta sono stati acquisiti ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati forniti dall’Impresa aggiudicataria vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento dell’eventuale corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
d) Trattamento dei dati personali
Incaricati del trattamento dei dati:
I dati personali sono trattati dai dipendenti assegnati all’Ufficio/Sezione Contratti, nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Luogo del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati connessi alla presente procedura, anche connessi ai servizi web accessibili dal sito istituzionale, hanno luogo presso la sede del Fondo di Assistenza e sono curati solo da personale incaricati del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito istituzionale, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi opportunamente indicati. L’eventuale richiesta comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare corso all’esecuzione del presente contratto.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli presenti o richiesti per la procedura in argomento.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di proseguire nelle varie fasi del processo di aggiudicazione e di esecuzione del contratto.
e) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, di volta in volta, individuati.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa, di cui al comma
1) dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso il Fondo di Assistenza per le citate finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
f) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. 196/2003.
g) Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e artt. 15 e ss. del Regolamento).
La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.
h) Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Articolo 37
(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)
Per le finalità connesse all’applicazione del presente atto negoziale, l’Impresa autorizza l’utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
All’Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo “Polizia di Stato” nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 195, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Articolo 38
(Controversie e Foro competente)
Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.
Roma,
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO
L’IMPRESA
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’Impresa, dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed, in particolare, quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
Roma,
L’IMPRESA