COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI
Rep. N.
COMUNE DI SAN XXXXXXX D’ASTI
Provincia di Asti
********************************** SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE DEI LOCALI DI PRO- PRIETA’ COMUNE DI SAN XXXXXXX D’ASTI IN VIA CARCERI
PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA DI ALIMENTI E BEVANDE
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L’anno DUEMILAVENTUNO addì del mese di in una sala
del Civico Palazzo Comunale sito in San Xxxxxxx d’Asti, piazza Libertà, n. 2.
Sono presenti:
La Geom. Xxxxxx XXXXXXX, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Da- xxxxx d’Asti (di seguito nel presente atto denominato “Comune”), Codice Fiscale e Partita IVA 00086030053, che rappresenta nella sua qualità di Re- sponsabile del servizio tecnico/patrimonio, in esecuzione della deliberazio- ne della Giunta Comunale n. 231 del 1/12/2020 ed in attuazione del decre- to del Sindaco n. 60 del 21/10/2019, munita di firma digitale;
E
XXXXXXXXXX nata a XXXXXX il XXXXXXXXXXXXXX, ( X.X. xx-
xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX) il quale dichiara di intervenire in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta XXXXXXX (di seguito nel presente atto denominato “Concessionario”), con sede legale
in XXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. - P.I.: 0CCCCCCCCCCCCC), giusto
certificato Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di To- rino (TO) rilasciato in data , munito di firma digitale;
PREMESSO CHE
- l’immobile di proprietà comunale sito in xxx Xxxxxxx, x. 0, è attualmente inutilizzato;
- l’immobile in xxx Xxxxxxx x. 0, identificato al Catasto Urbano al Foglio 46 Mappale 252 (composto da due corpi di fabbrica) risulta così composto: edificio principale a due piani F.T. (di circa 80 mq. per piano) più canti- notto al P.I. (di circa 10 mq.), costituito al piano terreno da ingresso, sala (1), sala (2), wc e spogliatoio (personale gestore), cucina, dispensa, servizi igienici per il pubblico, e scala di accesso al cantinotto del P.I. ed al P.1, al piano primo corridoio con cinque locali
edificio secondario accessorio, racchiuso all’interno delle mura perimetrali delle ex carceri, ad un solo piano (di circa 100 mq.) costituito da salone po- livalente (x.xx 93 mq.), con disimpegno e bagno, nonché, vano c.t. con ac- cesso esterno, per di riscaldamento con impianti separati di entrambi gli e- difici
come meglio indicato nella planimetria agli atti dell’UTC; TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra il Comune di San Xxxxxxx d’Asti ed il concessionario
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - DESTINAZIONE DEI LOCALI
1. I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi ad attività di somministrazione pubblica e collettiva di alimenti e bevande, alle condizio-
ni contenute nella presente scrittura privata di concessione e comunque nel possesso dei requisiti soggettivi (morali) e professionali; lo svolgimento dell’attività deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse re- sponsabilità e non limitata alla dimostrazione del possesso dei requisiti, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte dell’Ente proprietario. Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parzia- le, in assenza di ogni autorizzazione espressa da parte della Civica Ammi- nistrazione proprietaria, comporta la risoluzione di diritto del contrat- to, salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente proprietario. Il conces- sionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbli- gandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia urbana e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, TULPS, pubblico decoro, schiamazzi ed emissioni sonore in genere, abbandono di rifiuti).
2. E' espressamente vietato depositare presso i locali sostanze esplosive, in- fiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.
ART. 2 – CONSEGNA
1. I locali sono consegnati al concessionario, che l'accetta, nello stato di fat- to e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti, giusto Attestato di Presta-
zione Energetica (APE) n.
del
rilasciato dal Comune
di San Xxxxxxx d’Asti che, ben conosciuto dalle parti, non si allega mate- rialmente al presente contratto.
2. L’Ente Proprietario non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo; è, quindi, esonerato ad ogni effetto e nel modo più ampio dalle responsabilità previste.
ART. 3 – DURATA
La concessione ha durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà formalmente rinnovabile per ulteriori sei anni nei modi e tempi di legge, fatta salva la possibilità per le parti di disdetta o di reces- so da comunicarsi almeno dodici mesi prima della scadenza a mezzo di let- tera raccomandata o PEC.
Per il subentrare di eventuali problematiche gravi del concessionario (per- sonali e/o di malattia), è facoltà del Comune valutare la possibilità di risol- vere anticipatamente il contratto su semplice richiesta scritta del medesimo concessionario.
ART. 4 – CANONE
1. Il canone annuale di concessione è stato stabilito per € , da
versare a rate mensili di € .
Sono previsti un primo trimestre di totale esenzione e successivi mesi 9 a canone limitato mensile di €. 500,00 onde consentire l’avviamento dell’attività (come indicato nel Bando di gara ).
A partire dal terzo anno il canone annuo base stabilito per il secondo anno verrà aggiornato annualmente ed automaticamente sulla base dell’indice ISTAT riferito al costo della vita.
Il suddetto canone dovrà essere versato mensilmente alle casse del Comune in via anticipata entro l’ultimo giorno del mese solare antecedente quello di
competenza. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, po- trà essere motivo di risoluzione del contratto.
2. Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce motivo di risolu- zione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del concessiona- rio anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
3. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.
4. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario continui a detenere i locali, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna all’Ente proprietario, ovve- ro nelle more della stipula di un nuovo contratto, il medesimo dovrà corrispondere, in luogo del canone di concessione, un'indennità che si con- viene fin da ora del medesimo importo del canone pattuito con il pre- sente contratto, cui saranno analogamente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
ART. 5 – SPESE
Sono a carico del concessionario tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati in capo allo stesso.
ART. 6 - SUBLOCAZIONE E CESSIONE D’AZIENDA
1. Il concessionario non può sub-locare o cedere il contratto, a qualsiasi ti-
tolo, ivi compreso il comodato. L’avvenuta cessione o sub-locazione del contratto comporta la risoluzione della concessione, salvo e impregiudica- to il risarcimento dei danni.
2. In caso di cessione o locazione di ramo d’azienda qualsiasi danno conse- guente alla concessione o affidamento della gestione d’azienda o di rami d’azienda, anche se autorizzata, resta ad esclusivo carico del concessiona- rio, con esclusione di qualsiasi indennizzo o minor introito da parte del Comune a qualunque titolo, salvo e impregiudicato il completo risar- cimento dei danni che ne derivino all’Ente proprietario.
Non è consentito il trasferimento dell’esercizio dell’attività. ART. 7 - MANUTENZIONE
1. Lo stato manutentivo dei locali sarà quello risultante alla data di conse- gna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve, come da dichiarazione sottoscritta in fase di aggiudicazione provvisoria
<<l’immobile è consegnato al conduttore, che l’accetta , nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti , giusto attestato di Prestazione E-
nergetica (APE) n.
del
rilasciato dal Comune di San Da-
xxxxx d’Asti>>
2. Compete al concessionario la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti oggetto del presente contratto.
3. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi prece- denti, l’Ente proprietario potrà esigere la restituzione immediata dei lo- cali; impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'i- nadempimento.
ART. 8 – NUOVE OPERE
1. Resta inteso che la realizzazione di nuove opere, previamente auto- rizzate dall’Ente proprietario, dovrà comunque essere conforme alle di- sposizioni vigenti in materia edilizia e catastale.
Qualunque violazione di siffatto obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento integrale del deposito cauzionale, salvo il diritto ai maggiori danni subiti.
2. Alla scadenza del contratto, l’Ente proprietario si riserva la facoltà di mantenere le nuove opere realizzate, oppure di farle rimuovere al conces- sionario, senza essere tenuto a corrispondere alcuna indennità, indennizzo o compenso di sorta.
3. Ogni addizione e miglioria realizzata all’interno dei locali oggetto della presente concessione senza autorizzazione del Comune, non comporta al- cun riconoscimento di indennità.
ART . 9 – IMPEGNI SPECIFICI
1. Essendo esercitata una attività di somministrazione di alimenti e bevan- de, devono essere rispettate tutte le normative specifiche per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pub- blici.
2. L’avvio dell’esercizio dell’attività presuppone l’avvenuto espletamento di tutti gli endoprocedimenti, in particolare quello sanitario, edilizio, urba- xxxxxxx, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché sorvegliabilità dei locali. Per motivi di tutela della quiete pubblica, l’Ente proprietario può prevedere limiti di orario necessari a tutela del pubblico interesse e, specifi- catamente, la sicurezza sotto i profili della quiete pubblica, della prevenzio-
ne dell’alcolismo e delle sue conseguenze, degli atti di vandalismo e di in- civiltà.
3. L’Ente proprietario si riserva di effettuare verifiche di accertamento di- rettamente in loco. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi di adeguamento comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, salva diversa disposizione da parte dell’Ente proprietario;
ART. 10 – ASSICURAZIONI
1. Il concessionario assume ogni responsabilità per danni diretti e indiretti (nessuno escluso) a cose o persone che dovessero verificarsi nei locali og- getto di concessione, o nelle immediate adiacenze, per cause relative alla conduzione dei locali. A tal fine il concessionario ha stipulato a proprie cure e spese idonea polizza assicurativa da tenere indenne l’Ente proprieta- rio da ogni pretesa di terzi relativa ai detti atti, fatti o condizioni – polizza n.
Agenzia Assicurazioni
ART. 12 – GARANZIE
1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il concessionario
ha prestato fidejussione bancaria di Euro – fidejussione n.
.
Detta fidejussione contiene l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune di San Xxxxxxx d’Asti , senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussio- ne di cui all’art. 1944. La presente fidejussione ha validità dalla data
dell’emissione ( ) fino alla comunicazione di svincolo da parte del
Comune di San Xxxxxxx d’Asti, salvo revoca che la Banca potrà
esercitare in qualunque momento, con un preavviso di 60 gg mediante co- municazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. Il Comune di San Xxxxxxx d’Asti resta fin d'ora autorizzata a trattenere dalla fidejussione l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo cre- dito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.
ART. 11 - RESPONSABILITA'
1. Il concessionario o per esso altra persona preposta all’attività, è costi- tuito custode dei locali dati in concessione, ed esonera espressamente l’Ente proprietario da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando l’Ente proprietario da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.
2. Il concessionario terrà l’Ente proprietario indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare all’Ente proprietario da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
3. Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsa- bilità derivanti e/o connessi alla concessione dei locali stessi nei confronti di persone o cose.
4. Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente ca- gionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltato- ri ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose nello svolgi- mento dell’attività, la quale dovrà essere improntata a condizioni di massi-
ma sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli adeguati accorgimenti.
5. E’, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
ART . 12 – ACCERTAMENTI
1. I Funzionari dell’Ente proprietario, potranno accedere, previo avviso an- che telefonico, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell’Ente proprietario.
ART. 13 - RICONSEGNA DEI LOCALI
1. Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire i locali in buon stato di uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti che si è impegnato a realizzare per l’attività intrapresa, senza che nulla sia dovuto dall’Ente proprietario, salvo per l’Ente proprie- tario il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
2. Il concessionario, sei mesi prima della scadenza, dovrà permettere la vi- sita dei locali ai nuovi potenziali conduttori, previ accordi con l’Ente pro- prietario circa i tempi e i modi.
ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO
1. Le spese del presente contratto e degli oneri accessori sono a carico del concessionario. Le spese di registro del contratto stesso, se dovute, sono ri- partite in parti uguali tra il Comune di San Xxxxxxx d’Asti ed il concessio- nario, il quale ultimo dovrà rimborsarle a semplice richiesta del Comune di San Xxxxxxx d’Asti, che si assume l'onere di un’eventuale registrazione.
ART. 15 - ELEZIONE DOMICILIO
1. Agli effetti della presente scrittura, il concessionario elegge il pro- prio domicilio presso i locali medesimi concessi in concessione, siti in San Xxxxxxx d’Asti in via Carceri n. 1 e si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero sopravvenire. Il Comune di San Xxxxxxx d’Asti non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del concessionario o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domici- lio indicato nel presente contratto, nè per eventuali disguidi postali o te- legrafici non imputabili a colpa dell’Unione.
ART. 16 - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO
1. Ogni modifica alla presente scrittura (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
2. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.
ART. 17 – INADEMPIENZE
L'inadempienza da parte del concessionario di uno degli obblighi con- tenuti in questo contratto potrà comportare la sua risoluzione.
Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
Il concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n° 136 del 12 agosto 2010, come modificata con D.L. n° 187 del 12 novembre 2010, e s.m.e.i.;
Il concessionario dovrà, pertanto, comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente bancario o postale, ovvero,
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in ope- razioni finanziarie relative alla commessa pubblica:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati
alla presente commessa pubblica
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su- gli stessi
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa (arti- colo 6, comma 4 della legge 136/2010);
Art. 19 - TRATTAMENTO DATI
Il Comune di San Xxxxxxx d’Asti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/2016, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimen- to delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 20 – COMUNICAZIONI E RINVIO A NORME
1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presen- te contratto, se non diversamente specificato, dovranno avvenire per iscritto e si riterranno correttamente eseguite se dette comu- nicazioni saranno inoltrate agli indirizzi delle parti di seguito indica- ti o a quelli che verranno successivamente comunicati dalle stesse.
2. Per quanto qui non previsto si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel bando di gara che viene qui integralmente richiamato
e che le parti dichiarano Letto, confermato e sottoscritto. Per il Comune, Xxxxxxx Xxxxxx
Il concessionario,
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