ACCORDO SULLO STATUS tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
ACCORDO SULLO STATUS
tra l’Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro
L’UNIONE EUROPEA, e il MONTENEGRO,
di seguito denominati le «parti»,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito
«Agenzia») coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Montenegro, anche sul territorio del Montenegro;
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell’Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio del Montenegro;
CONSIDERANDO che tutte le azioni dell’Agenzia sul territorio del Montenegro dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all’esecuzione delle azioni dell’Agenzia che possano svolgersi nel territorio del Montenegro e nel cui ambito i membri delle squadre dell’Agenzia dispongano di poteri esecutivi.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio del Montenegro o in sue parti.
3. L’accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori del Montenegro e degli Stati membri dell’Unione europea.
articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
1) «azione»: un’operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un’operazione di rimpatrio;
2) «operazione congiunta»: l’azione intesa a contrastare l’immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni del Montenegro con uno Stato membro e svolta nel territorio del Montenegro;
3) «intervento rapido alle frontiere»: l’azione condotta per un periodo limitato nel territorio del Montenegro, per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
4) «operazione di rimpatrio»: l’operazione coordinata dall’Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell’ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in Montenegro in modo forzato o su base volontaria;
5) «controllo di frontiera»: l’attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;
6) «membro di una squadra»: un membro del personale dell’Agenzia oppure di una squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, ivi compresi le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia per essere impiegati durante un’azione;
7) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;
8) «Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro al quale appartiene un membro della squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;
9) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
10) «Stato membro partecipante»: lo Stato membro che partecipa a un’azione in Montenegro fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell’ambito della squadra;
articolo 3
Avvio dell’azione
1. L’Agenzia può proporre l’avvio di un’azione alle autorità competenti del Montenegro. Le autorità competenti del Montenegro possono chiedere all’Agenzia di valutare la possibilità di avviare un’azione.
2. Per svolgere un’azione occorre il consenso delle autorità competenti del Montenegro e dell’Agenzia.
articolo 4
Piano operativo
1. Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere è convenuto tra l’Agenzia e Montenegro un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l’area operativa.
2. Il piano operativo definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere, includendo: una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi; il concetto operativo; il tipo di attrezzatura tecnica necessaria; il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell’Unione europea o con organizzazioni internazionali; le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali; la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica; e la valutazione e gli aspetti finanziari dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere.
3. La valutazione dell’operazione congiunta o dell’intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente al Montenegro e all’Agenzia.
articolo 5
Compiti e competenze dei membri della squadra
1. I membri della squadra hanno l’autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari del Montenegro.
(1) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE)
n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 0000/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX UE L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio del Montenegro esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente di tale paese. Il Montenegro impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità del piano operativo. Il Montenegro può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.
L’Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare al Montenegro il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso il Montenegro tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.
Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell’Agenzia (di seguito «direttore esecutivo»). Il direttore esecutivo può adottare opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell’azione.
4. I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano inoltre un’identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali del Montenegro, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all’articolo 8.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell’impiego dei membri della squadra, il Montenegro informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e del Montenegro, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente del Montenegro e conformemente alla legislazione nazionale del Montenegro. Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente.
7. Il Montenegro può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Prima dell’impiego dei membri della squadra, il Montenegro informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale del Montenegro in materia di protezione dei dati.
articolo 6
Sospensione o cessazione dell’azione
1. Il direttore esecutivo può sospendere o porre fine all’azione, dopo averne informato per iscritto il Montenegro, se il Montenegro non ha rispettato il presente accordo o il piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi al Montenegro.
2. Il Montenegro può sospendere o porre fine all’azione, dopo averne informato per iscritto l’Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato il presente accordo o il piano operativo. Il Montenegro ne comunica i motivi all’Agenzia.
3. In particolare, il Montenegro o il direttore esecutivo può sospendere o porre fine all’azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4. La cessazione dell’azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.
articolo 7
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1. Ai membri della squadra sono concessi privilegi e le immunità intesi a garantire l’esercizio efficace delle funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo nel territorio del Montenegro.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 8.
3. I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Il direttore esecutivo dell’autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato commesso da un membro della squadra. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti del Montenegro, certifica al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali dei membri nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo, l’Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere l’eventuale successiva azione penale delle autorità competenti del Montenegro nei confronti del membro della squadra.
Nel caso in cui il diretore esecutivo certifichi che l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo, il procedimento non è avviato. Se il direttore esecutivo certifica che l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo è vincolante per le autorità competenti del Montenegro. I privilegi concessi ai membri della squadra e l’immunità dalla giurisdizione penale del Montenegro non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.
4. I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa del Montenegro per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Il direttore esecutivo e l’autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile o amministrativo avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice del Montenegro. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell’Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti del Montenegro, certifica al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell’esercizio di funzioni ufficiali nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Se il direttore esecutivo certifica che l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo, il procedimento non è avviato. Se il direttore esecutivo certifica che l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo è vincolante per la giurisdizione del Montenegro.
Il membro della squadra che avvia un procedimento civile o amministrtaivo non ha più il diritto di invocare l’immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all’azione in giudizio principale.
5. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa del Montenegro per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
6. I membri della squadra che siano testimoni possono essere obbligati dalle autorità competenti del Montenegro, nel pieno rispetto dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, a rendere testimonianza e in conformità del diritto procedurale del Montenegro.
7. Il Montenegro è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell’esercizio di funzioni ufficiali, il Montenegro può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l’atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell’Agenzia nell’esercizio di funzioni ufficiali, il Montenegro può richiedere che l’Agenzia risarcisca i danni.
Né il Montenegro, né lo Stato membro partecipante, né l’Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati in Montenegro per cause di forza maggiore.
8. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
9. L’immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione del Montenegro non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
10. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Montenegro.
11. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione in Montenegro sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori del Montenegro.
12. Il Montenegro, in base alle sue disposizioni legislative e regolamentari, concede l’ingresso di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Il Montenegro permette altresì l’esportazione di tali oggetti.
13. Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena del Montenegro. L’ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell’Agenzia.
articolo 8
Documento di accreditamento
1. L’Agenzia, in collaborazione con il Montenegro, rilascia ai membri della squadra un documento redatto in una lingua o nelle lingue ufficiali del Montenegro e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali del Montenegro e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 5 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.
2. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in Montenegro senza l’obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3. Il documento di accreditamento è restituito all’Agenzia al termine dell’azione.
articolo 9
Diritti fondamentali
1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’azione svolta ai sensi del presente accordo.
articolo 10
Trattamento dei dati personali
1. I membri della squadra procedono al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario nell’assolvimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze per l’applicazione del presente accordo da parte del Montenegro, dell’Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2. Il trattamento di dati personali da parte del Montenegro è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.
3. Al trattamento di dati personali a cura dell’Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali al Montenegro, si applicano il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.
4. Nell’eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l’Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali al Montenegro, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano il Montenegro.
5. Il Montenegro, l’Agenzia e gli Stati membri partecipanti possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l’azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6. L’Agenzia, il Montenegro e gli Stati membri partecipanti stabiliscono una relazione comune sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. Tale relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati, che riferiscono al suo direttore esecutivo.
articolo 11
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle autorità competenti del Montenegro e da rappresentanti dell’Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con il Montenegro.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra il Montenegro e la Commissione europea, che consulta lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con il Montenegro.
articolo 12
Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia
1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte delle dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne e le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale l’ultima notifica prevista al paragrafo 1 è stata effettuata.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Esso può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. In quest’ultimo caso, la parte che intende denunciare o sospendere l’accordo notifica tale intenzione per iscritto all’altra parte. La denuncia o la sospensione prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica o è stato concluso l’accordo scritto tra le parti.
4. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso del Montenegro, al ministro dell’Interno del Montenegro e, nel caso dell’Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU UE L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Xxxxxxxxx (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 0000/000/XXX xxx Xxxxxxxxx (XX UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
Fatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e montenegrina , tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza tra versioni linguistiche facenti fede, prevale la versione in lingua inglese.
Съставено в Люксембург на седми октомври две хиляди и деветнадесета година. Hecho en Luxemburgo, el siete de octubre de dos mil diecinueve.
V Lucemburku dne sedmého října dva tisíce devatenáct. Udfærdiget i Luxembourg den syvende oktober to tusind og nitten.
Geschehen zu Luxemburg am siebten Oktober zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu seitsmendal päeval Luxembourgis. Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Luxembourg on the seventh day of October in the year two thousand and nineteen. Fait à Luxembourg, le sept octobre deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Luxembourgu sedmog listopada godine dvije tisuće devetnaeste. Fatto a Lussemburgo, addì sette ottobre duemiladiciannove.
Luksemburgā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada septītajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų spalio septintą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenkilencedik év október havának hetedik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fis-xxxx xxx ta’ Ottubru fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Luxemburg, zeven oktober tweeduizend negentien.
Sporządzono w Luksemburgu dnia siódmego października roku dwa tysiące dziewiętnastego. Feito em Luxemburgo, em sete de outubro de dois mil e dezanove.
Întocmit la Luxemburg la șapte octombrie două mii nouăsprezece. V Luxemburgu siedmeho októbra dvetisícdevätnásť.
V Luxembourgu, dne sedmega oktobra leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista. Som skedde i Luxemburg den sjunde oktober år tjugohundranitton.
Sačinjeno u Luksemburgu sedmog oktobra dvije hiljade devetnaeste godine.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti concordano che l’astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere l’eventuale successiva azione penale delle autorità competenti del Montenegro nei confronti di un membro della squadra include l’astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro di tale membro della squadra in questione dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea in Montenegro al suo Stato membro di appartenenza, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia.