Condizioni generali per il noleggio
Condizioni generali per il noleggio
Xxxxxxx Baumaschinen AG (qui di seguito GBM)
1. In generale
Le seguenti Condizioni valgono per tutti i diritti e gli obblighi delle Parti del contratto di noleggio. Deroghe alle presenti condizioni sono valide unicamente se concordate tra le Parti in forma scritta.
2. Oggetto del noleggio
2.1 Estensione
GBM mette a disposizione del noleggiante l’attrezzatura descritta nella documentazione di consegna, comprese le istruzioni d’uso, per l’utilizzo su territorio doganale svizzero. Fanno stato i bollettini di consegna di GBM.
2.2 Proprietà
Durante l’integralità della durata del noleggio, l’oggetto del noleggio comprensivo di componenti ed accessori, resta di proprietà esclusiva di GBM. Se il noleggiante deposita l’oggetto del noleggio su fondi o in locali appartenenti a terzi, il noleggiante ha l’obbligo di informare immediatamente queste terze persone del fatto che l’oggetto del noleggio è di proprietà di GBM. In caso di spostamento dell’oggetto del noleggio, GBM va immediatamente informata per iscritto.
2.3 Utilizzo
Senza il previo consenso scritto da parte di GBM non possono essere apportate modifiche (in particolare installazioni di parti aggiuntive) all’oggetto del noleggio. Vanno rigorosamente rispettate le disposizioni del produttore e di GBM in merito alla messa in funzione e la manutenzione nonché le istruzioni secondo la segnaletica, la documentazione e i manuali sull’utilizzo corretto e il carico ammesso. Il noleggiante non è autorizzato a concedere a terzi diritti sull’oggetto del noleggio o a cedere loro dei diritti derivanti dal contratto di noleggio; in particolare, è vietato subnoleggiare o dare in prestito l’oggetto del noleggio (eccezioni: subnoleggio o concessione in prestito a società affiliate nonché a società con cui il noleggiante, nell’ambito di un progetto in Svizzera, fa parte di un consorzio). In ogni caso, è necessario dare una precedente comunicazione a GBM, che dovrà dapprima acconsentire per iscritto al subnoleggio o alla concessione in prestito. L’oggetto del noleggio non può essere trasferito all’estero senza il previo consenso scritto da parte di GBM.
3. Canone di noleggio
3.1 Principio
Il canone di noleggio pattuito è inteso per la durata concordata del noleggio, conformemente all’offerta di noleggio, rispettivamente al contratto di noleggio, esclusi i sabati e le domeniche, oppure per un numero pattuito di interventi. Nel caso di turni molteplici o di un numero maggiore di interventi, sarà dovuto un supplemento oltre al canone di noleggio pattuito. Qualora il tempo normale di funzionamento non venisse completamente sfruttato oppure se l’oggetto del noleggio venisse restituito prima della scadenza della durata del noleggio, il canone di noleggio sarà dovuto per l’integralità della durata del noleggio pattuita. se. Nel canone di noleggio pattuito non sono compresi i costi di trasporto, di montaggio e smontaggio, di imballaggio e di assicurazione; tali costi verranno fatturati separatamente. L’oggetto del noleggio viene messo a disposizione del noleggiante, pronto per il trasporto, sull’area del noleggiatore, a meno che non sia stato altrimenti pattuito per iscritto.
3.2 Esigibilità
A dipendenza della durata del contratto di noleggio e di quanto stabilito tra le Parti, il canone di noleggio è da versarsi in anticipo. Rimangono espressamente riservati accordi privati divergenti per contratti di noleggio di breve durata. La prima rata del canone di noleggio, importo che dovrà essere stabilito dalle Parti, diverrà esigibile al momento in cui l’oggetto del noleggio sarà pronto per la spedizione. Nel caso in cui, per motivi che sono imputabili a GBM, una macchina non dovesse essere pronta per la messa in funzione o non dovesse essere conforme al contratto stipulato, il canone di noleggio sarà dovuto solo al momento in cui GBM avrà sistemato tali difetti.
3.3 Mora
Se il noleggiante non rispetta i termini concordati (negozio con specifico giorno di adempimento), egli è automaticamente costituito in mora. Se il noleggiante è in ritardo con il pagamento e non dà seguito alla richiesta di GBM di provvedere al saldo del canone di noleggio arretrato entro un termine di 10 giorni, in seguito alla scadenza infruttuosa di tale termine, GBM ha il diritto di rescindere il contratto. Una volta pronunciata la rescissione del contratto da parte di GBM, il noleggiante deve immediatamente restituire l’oggetto del noleggio a GBM. Le spese di trasporto e i costi di assicurazione per la restituzione nonché eventuali altri esborsi ivi connessi sono a carico del noleggiante. GBM si riserva il diritto di richiedere, a titolo di risarcimento danni, il pagamento di tutti i canoni di noleggio scoperti fino al termine del rapporto di noleggio pattuito contrattualmente.
4. Inizio del noleggio
4.1 Data
Il noleggio inizia il giorno in cui l’oggetto del noleggio sarà pronto per la spedizione presso GBM, rispettivamente per il ritiro da parte del noleggiante. Nelle tempistiche pattuite contrattualmente, GBM è tenuta a spedire l’oggetto del noleggio nel modo di trasporto concordato, rispettivamente a tenerlo a disposizione per il ritiro da parte del noleggiante. Il noleggiante è immediatamente informato quando l’oggetto del noleggio sarà pronto per la spedizione.
4.2 Trapasso del rischio
Il rischio trapassa al noleggiante non appena la spedizione, fuori dal magazzino GBM e pronta per il trasporto, viene messa a disposizione del vettore, dello spedizioniere o del noleggiante. Questi ultimi sono obbligati ad esaminare il caricamento pronto per il trasporto dell’oggetto del noleggio al momento della presa in consegna e a rimediare immediatamente ad eventuali carenze. A partire dal momento di tale verifica, il noleggiante libera GBM da ogni responsabilità che potrebbe scaturire in relazione al caricamento dell’oggetto del noleggio.
4.3 Montaggio e smontaggio
Solo se espressamente concordato, GBM si occupa del montaggio e dello smontaggio dell’oggetto del noleggio. Negli altri casi, GBM, su richiesta, mette a disposizione del noleggiante dei montatori contro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e di attesa, delle spese di viaggio e di sostentamento (oltre al supplemento per le domeniche e i giorni festivi) e ciò secondo le tariffe di GBM in vigore in quel momento. Se i montatori non possono iniziare o continuare un lavoro per motivi non imputabili a quest’ultimi o a GBM, tutti i costi supplementari ivi derivanti sono a carico del noleggiante, ciò anche nel caso in cui fosse stato concordato un importo forfettario per il montaggio e lo smontaggio. Inoltre, il noleggiante deve mettere tempestivamente a disposizione gli aiutanti necessari e le apparecchiature per il montaggio secondo quanto concordato. Se il noleggiante è obbligato a far capo a montatori GBM o aiutanti, tutti i costi ivi connessi (stipendi, contributi sociali, premi assicurativi, spese, ecc.) sono a carico del noleggiante. I tempi indicati da GBM in relazione ad un montaggio e/o smontaggio da eseguire dal noleggiante sono vincolanti. Circostanze senza colpa (ad es. ostacoli, forza maggiore, meteo sfavorevole, preparazione del cantiere non conforme al contratto, ecc.) possono tuttavia comportare una proroga del termine. Il mancato rispetto dei tempi di montaggio e smontaggio a causa dei motivi sopra elencati non danno diritto al noleggiante né per il ritiro dell’incarico, né per una pretesa di risarcimento danni.
5. Obblighi di GBM
5.1 Responsabilità
GBM è tenuta a consegnare l’oggetto del noleggio con le caratteristiche e le capacità di prestazione concordate nel contratto di noleggio. Se alla consegna dell’oggetto del noleggio dovessero emergere dei difetti che impediscono la messa in funzione come da contratto, GBM è tenuta ad eliminare tali difetti il più presto possibile e a sue spese. Se, a fronte della notifica dei difetti per iscritto da parte del noleggiante, GBM non dovesse riuscire, entro un termine ragionevole, a rendere l’oggetto del noleggio pronto per l’utilizzo conformemente alle disposizioni contrattuali, oppure a fornire una sostituzione equivalente, il noleggiante ha il diritto di rescindere il contratto. Se durante la durata del noleggio dovessero emergere difetti all’oggetto del noleggio, imputabili a GBM, che compromettono o rendono impossibile l’utilizzo secondo il contratto, GBM - a seguito di una notifica per iscritto da parte del noleggiante – è tenuta a sistemare, entro un termine ragionevole e a proprie spese, i difetti riscontrati congiuntamente al noleggiante oppure a mettere a disposizione una sostituzione equivalente. Qualora GBM non dovesse far fronte a questo obbligo, il
noleggiante ha il diritto di rescindere il contratto se l’oggetto del noleggio risultasse inutilizzabile. Nel caso di una compromissione prolungata dell’oggetto noleggiato, il noleggiante è autorizzato a dedurre un importo congruo dal canone di noleggio per la durata della compromissione. La responsabilità di GBM derivante dal contratto di noleggio è regolata in modo esclusivo dalle predette disposizioni. Pretese del noleggiante per qualsiasi altro titolo, per danni diretti o indiretti come in particolare perdite per mancato utilizzo, perdita di guadagno, perdita di incarichi, pene convenzionali / penali e simili, sono escluse.
6. Regresso
Se GBM venisse ritenuta responsabile da parte di un terzo nell’ambito di un sinistro in relazione all’oggetto del noleggio, essa ha il diritto di pieno regresso nei confronti del noleggiante, a meno che non vi sia una colpa grave di GBM.
7. Obblighi del noleggiante
7.1 Obbligo di verifica
Immediatamente dopo la presa in consegna, il noleggiante deve esaminare l’oggetto del noleggio e comunicare immediatamente eventuali difetti riscontrati per iscritto a GBM. Se entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo dell’oggetto del noleggio al luogo della consegna, rispettivamente da quando lo stesso è stato ritirato, non giunge nessuna notifica di difetti, si ritiene che l’oggetto del noleggio sia stato accettato dal noleggiante. Reclami successivi vengono considerati soltanto se, a fronte di un esame usando l’ordinaria diligenza, i difetti in questione non erano riscontrabili all’arrivo rispettivamente al ritiro, e solo se il noleggiante comunica la scoperta del difetto per iscritto entro una settimana. La notifica di difetti che non comportano un’interruzione della funzionalità non dispensa il noleggiante dal suo obbligo di versare nei termini il canone di noleggio.
7.2 Sicurezza del funzionamento dell’oggetto del noleggio
Il noleggiante è direttamente responsabile per il funzionamento sicuro dell’oggetto del noleggio nei confronti dei suoi lavoratori. GBM declina qualsiasi responsabilità al riguardo.
7.3 Obbligo di manutenzione e obbligo di comunicazione
Il noleggiante è tenuto a trattare l’oggetto del noleggio con la dovuta cura, ad utilizzarlo, a manovrarlo e a provvedere alla sua manutenzione osservando le regole di funzionamento e le istruzioni stabilite dal produttore e/o da GBM. Il noleggiante è responsabile affinché la persona che utilizza il macchinario sia stata accuratamente istruita. Solo persone con la dovuta istruzione sono autorizzate ad usare il macchinario. La relativa istruzione avviene conformemente alle regole di funzionamento e alle istruzioni impartite dal produttore e/o da GBM. Un’istruzione in loco non è compresa nel canone di noleggio e avviene solo contro pagamento, salvo un diverso accordo scritto nel contratto di noleggio.
Nel caso in cui, a mente del noleggiante, l’oggetto del noleggio non dovesse funzionare in modo conforme, egli è tenuto ad informare immediatamente GBM. L’utilizzo dell’oggetto noleggiato deve essere sospeso finché GBM non abbia potuto esaminare la disfunzione e, se del caso, finché non si è provveduto alla relativa riparazione. Colui che ha causato la disfunzione si assume le spese per la sistemazione e i costi di noleggio durante il mancato utilizzo.
7.4 Esame dell’oggetto del noleggio
GBM ha il diritto di esaminare o far esaminare lo stato dell’oggetto del noleggio in ogni momento previo accordo con il noleggiante. Il noleggiante deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni di GBM o dei suoi organi circa il modo di manovrare, la sorveglianza, la manutenzione e il servizio dell’oggetto del noleggio.
7.5 Riparazione
Il noleggiante deve immediatamente far eseguire da parte di GBM le riparazioni che si dovessero rendere necessarie durante la durata del noleggio. Il noleggiante può effettuare egli stesso le riparazioni o farle eseguire da un terzo solo con il consenso scritto di GBM, altrimenti dovrà sobbarcarsi i costi e assumersi la responsabilità. Inoltre, il noleggiante è responsabile per ogni danno all’oggetto del noleggio derivante da riparazioni improprie. I pezzi di ricambio necessari sono in ogni caso da ordinare presso GBM.
7.6 Costi
Il costo delle parti soggette ad usura specificate nel contratto di noleggio sono a carico del noleggiante. Riparazioni dovute a forzature, danni da incidenti, uso e servizi impropri, sono a carico del noleggiante, a meno che si tratti di costi per la sistemazione di un difetto imputabile a GBM che è stato tempestivamente e regolarmente notificato da parte del noleggiante. Le riparazioni e revisioni dovute alla normale usura relativa alla messa in funzione dell’oggetto del noleggio nonché il deprezzamento dovuto all’uso sono a carico di GBM.
7.7 Responsabilità del noleggiante per l’oggetto del noleggio
Il noleggiante è responsabile per ogni perdita e ogni danneggiamento dell’oggetto del noleggio a partire dal trapasso del rischio fino al suo arrivo presso GBM o presso il luogo indicato da quest’ultima, indipendentemente dal fatto se gli stessi siano stati cagionati da egli stesso, dai suoi ausiliari, da terzi, per caso fortuito oppure a causa di forza maggiore.
8. Assicurazione
Con effetto a partire dal trapasso del rischio secondo l’art. 4.2 delle presenti Condizioni di noleggio e fino alla restituzione (compresa) dell’oggetto del noleggio secondo l’art. 9.3 delle presenti Condizioni di noleggio, il noleggiante è responsabile per ogni danno al o derivante dall’oggetto del noleggio a causa di rischi come furto, fuoco, esplosione (inclusa l’esplosione del motore), vandalismo, pericoli naturali, avvenimenti durante il trasporto, rottura di macchinari, montaggio e smontaggio, ecc.. Questi rischi vengono assicurati da parte di GBM a spese del noleggiante, per il tramite della stipulazione di contratti d’assicurazione indipendenti oppure per il tramite dell’inclusione del noleggiante in contratti d’assicurazione di GBM già esistenti. Deroghe a questa regolamentazione sono ammesse solo in casi eccezionali e, anche in quei casi, solo sulla base della prova determinante fornita dal noleggiante dell’esistenza di una copertura assicurativa perlomeno equivalente nonché contro previa cessione della pretesa alla prestazione assicurativa a favore del noleggiatore. Qualora l’oggetto del noleggio dovesse essere utilizzato senza targhe su strade pubbliche e dovesse essere causato un danno per il quale, sulla base delle disposizioni legali in merito alla responsabilità civile, GBM è chiamata a rispondere, il noleggiante si impegna a tenere indenne GBM da questa responsabilità civile.
9. Fine del noleggio
9.1 Disdetta
Se non è stata stabilita alcuna durata determinata per il noleggio, ogni Parte ha il diritto di disdire il rapporto di noleggio con un termine di preavviso di 10 giorni lavorativi.
9.2 Disdetta straordinaria
GBM ha il diritto di sciogliere il contratto di noleggio con effetto immediato e senza preavviso o fissazione di un termine mediante disdetta straordinaria se
• l’oggetto del noleggio è in pericolo a causa di uso eccessivo oppure manutenzione insufficiente,
• il noleggiante, nonostante la richiesta da parte di GBM, non provvede a rimediare al difetto entro un termine adeguato,
• l’oggetto del noleggio viene subnoleggiato senza previo consenso da parte di GBM,
• vengono conferiti diritti sull’oggetto del noleggio a terze persone oppure se vengono ceduti loro dei diritti derivanti dal contratto di noleggio
• il noleggiante si trova in mora nei pagamenti
• vi sono violazioni di altre pattuizioni contrattuali.
Se il noleggiante dovesse violare altri obblighi contrattuali, GBM è autorizzata a recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui il noleggiante, nonostante diffide per scritto, non provvedesse ad eliminare tali violazioni oppure continuasse a rendersi responsabile di ulteriori violazioni dei propri obblighi. Nel caso in cui GBM terminasse il contratto tramite disdetta straordinaria, essa può ritirare l’oggetto del noleggio immediatamente a spese del noleggiante. Inoltre, il noleggiante rimane responsabile per il risarcimento dei danni.
9.3 Restituzione dell’oggetto del noleggio
Il noleggiante è tenuto a restituire l’oggetto ricevuto a noleggio da GBM in uno stato pulito e utilizzabile presso il centro servizi di GBM concordato oppure presso un altro non più distante luogo designato da GBM. Il noleggiatore deve dapprima notificare per iscritto la restituzione a GBM. La restituzione deve avvenire secondo le modalità di consegna, munita di bollettino di consegna. Se alla restituzione l’oggetto del noleggio
non dovesse corrispondere a questi requisiti oppure se dovesse presentare altri difetti, il noleggio viene prolungato finché l’idoneità all’uso rispettivamente la possibilità di messa in funzione saranno nuovamente ripristinate e i difetti sistemati. Alla restituzione, le Parti contrattuali allestiranno un verbale di presa in consegna. Eventuali lavori di sistemazione necessari sono a carico del noleggiante. A GBM rimane riservata la pretesa di ulteriori risarcimenti danni. GBM è tenuta ad esaminare l’oggetto del noleggio subito dopo la ricezione e a comunicare eventuali difetti immediatamente e per iscritto al noleggiante. Per la notifica dei difetti vale per analogia l’art. 7 delle presenti Condizioni di noleggio. Il noleggiante è responsabile per l’oggetto del noleggio fino al momento in cui quest’ultimo è arrivato ed è stato scaricato presso GBM o al luogo concordato.
10. Spese di trasporto e di carico
Eccezion fatta per pattuizioni contrattuali differenti, i costi di trasporto dell’oggetto del noleggio all’inizio del noleggio, così come anche alla restituzione al termine del contratto, sono a carico del noleggiante, così come anche le spese per il carico e lo scarico al luogo d’impiego concordato nel contratto, Se l’oggetto del noleggio non viene fornito partendo dalla sede di GBM, il noleggiante deve assumersi al massimo le spese di trasporto che sarebbero sorte se la fornitura fosse partita dal domicilio. La medesima regola vale se l’oggetto del noleggio non è da restituire al domicilio di GBM.
11. Diritto applicabile
I contratti stipulati sono retti esclusivamente dal diritto materiale svizzero.
12. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per ogni obbligo derivante dal presente contratto è il luogo della sede di GBM. Foro competente per giudicare eventuali controversie che dovessero sorgere dal presente contratto è 8400 Winterthur.
Marzo 2020