LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0010748.28-06-2019
CONTRATTO TRA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE E SOGEI S.P.A. PER LO SVILUPPO,
LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
DELL’AGENZIA
TRA
l’Agenzia per la Coesione Territoriale
E
la Sogei S.p.A.
INDICE
ARTICOLO 1 Oggetto e Durata 13
ARTICOLO 3 Beni e servizi da acquisire 17
ARTICOLO 4 Importo massimo dell’atto 18
ARTICOLO 7 Rapporti Periodici 20
ARTICOLO 8 Livelli di servizio e penali 22
ARTICOLO 9 Esonero della Società da responsabilità 23
ARTICOLO 10 Referenti per la gestione del contratto e comunicazioni 23
ARTICOLO 11 Corrispettivi e fatturazione 24
ARTICOLO 13 Sicurezza del Sistema e prevenzione dei rischi 27
ARTICOLO 14 Trattamento dei dati 28
ARTICOLO 16 Proprietà, brevetti e diritti d’autore 31
ARTICOLO 17 Spazi operativi presso le sedi dell’Agenzia32 ARTICOLO 18 Risoluzione delle controversie 33
ARTICOLO 19 Esonero dalla cauzione 34
ARTICOLO 20 Xxxxx e spese contrattuali 34
ARTICOLO 21 Clausola finale 35
ARTICOLO 22 Composizione dell’atto e valore degli allegati 35
CONTRATTO TRA AGENZIA PER LA COESIONE TER- RITORIALE E SOGEI S.P.A. PER LO SVILUPPO, LA MA- NUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA IN- FORMATIVO DELL’AGENZIA
TRA
Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia), con sede in Ro- ma, via Sicilia, 162c, C.F. 97828370581, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx- xxxxx, nato a Catania in data 25 maggio 1965, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede dell’Agenzia, in Xxx Xxxxxxx
x. 000x – XXXX;
E
SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Xxxxx Xxxxxxx n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. An- drea Quacivi che agisce per la stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da de- libera del 7 agosto 2018;
CONCORDATO CHE
a) salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsi- vo e con iniziale maiuscola avranno nel presente Contratto il significato in appresso indicato;
− Agenzia o ACT: indica l’Agenzia per la Coesione Terri- toriale come in epigrafe;
− Atto: indica il presente Contratto e i suoi allegati;
− Contratto Quadro: indica il contratto di servizi quadro, protocollo n. 2093 del 23 dicembre 2005, stipulato per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2011 tra il Dipar- timento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la SOGEI, come modi- ficato e integrato dall’atto aggiuntivo, protocollo n. 8491/2009 stipulato in data 15 luglio 2009, per il perio- do 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2011, successivamente prorogato con atto protocollo n. 2959 del 15 dicembre 2011 fino al 29 febbraio 2012, attualmente in regime di proroga in virtù del disposto dell’art. 5, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12 e xx.xx. e ii. i cui corrispettivi uni- tari sono stati più volte rideterminati dal Dipartimento delle Finanze a seguito di specifiche attività di bench- marking, da ultimo con lettera prot. n.34780 del 28 no- vembre 2018;
− Parte: indica, a seconda dei casi, l’Agenzia per la Coe-
sione Territoriale o SOGEI;
− Parti: Agenzia per la Coesione Territoriale e SOGEI, sottoscrittori del presente Atto;
− Piano della sicurezza: indica il documento che dovrà
contenere una descrizione delle modalità logistiche ed organizzative, degli strumenti e dei sistemi che SOGEI intende adottare o di cui è provvista per rendere sicuro e protetto l’ambiente in cui sono ospitati le infrastrutture, il software e i dati informativi dell’Agenzia per la Coe- sione Territoriale;
− Piano di contratto: indica il documento contenente le
previsioni generali delle attività da svolgere distinte per ciascun ambito, per l’intera durata del presente Atto;
− Piano Generale delle Attività: indica il documento con- tenente le previsioni operative di dettaglio delle attività da svolgere nell’anno di riferimento distinti per ciascun ambito di intervento;
− Rapporto/i Periodico/i: indica i rapporti quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e della spesa nel periodo di riferimento, nonché le risultanze degli indica- tori dei livelli di servizio;
− Servizi: indica le attività erogate dalla SOGEI di cui al successivo articolo 2;
− Società: Società Generale di Informatica S.p.A. come in epigrafe.
PREMESSO CHE
a) il d.l. 18 maggio 2006, n. 181 ha stabilito il trasfe- rimento al Ministero dello Sviluppo Economico del- le funzioni di programmazione economica e finan-
ziaria, di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale ad ec- cezione delle funzioni di programmazione economi- ca e finanziaria assicurate dal CIPE; pertanto il DPS è stato incorporato nel MI.S.E.;
b) il D.P.C.M. 28 giugno 2007, recante norme per la ricognizione delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 10, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l’art. 5, commi 2 e 3, che prevedono che, sulla base di accordi a titolo gratuito, il Mini- stero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire la continuità del funzionamento degli assetti e delle attività informatiche attualmente a disposizione del- le strutture trasferite, possa continuare ad avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) in coerenza con tale impianto normativo nel dicem- bre 2007 viene stipulato l’accordo tra il DPS e il Dipartimento per l’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi vari (DAG) per conto del
M.E.F., finalizzato a garantire continuità di funzio- namento alle strutture trasferite, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012;
d) con d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 legge. n. 135/2012, il ramo informati- co di Consip S.p.A. preposto all'espletamento delle attività informatiche, viene incorporato nella Socie- tà; in particolare l'art. 4 stabilisce che "le attività in- formatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono tra- sferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una spe- cifica divisione interna garantendo per cinque eser- cizi la prosecuzione delle attività secondo il prece- dente modello di relazione con il Ministero e che all'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
e) per effetto dell’art. 4, comma 3-ter, del predetto
D.L. n. 95/2012, la Società si avvale di Consip
S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
f) con nota n. 23567 dell'11 dicembre 2012 il DAG fa presente la possibilità di assicurare fino al 30 giugno 2013 la proroga dell'accordo stipulato con il DPS in funzione delle evoluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative dei propri sistemi informativi nonché, alla scadenza della proroga, quella di stipulare even- tuale apposita Convenzione per continuare ad avva- lersi della partnership con Consip;
g) con nota n. 1127 del 25 gennaio 2013, il DPS, a fronte di un’effettiva separazione dei sistemi, realiz- zata anche tramite il riuso degli applicativi MEF, ri- chiede al DAG di continuare ad avvalersi di Xxxxxx
S.p.A. e dei relativi Contratti-quadro stipulati dalla stessa società per conto del MEF;
h) con nota del 21 febbraio 2013 n. 3092, il DAG sot- topone la questione al Dipartimento del Tesoro (nel seguito D.T.) quale azionista di maggioranza della società Consip S.p.A., completamente posseduta dal Tesoro, per definire forme di collaborazione, e con nota del 27 febbraio 2013 n. 2575 il DPS richiede di continuare ad utilizzare i servizi erogati da Consip
S.p.A. anche dopo il 30 giugno 2013;
i) in attuazione dell’art.4 del D.L. 95/2012 convertito
dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, in data 12 marzo 2013 il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze approva il progetto di scissione del ramo in- formatico di Consip, con trasferimento di risorse e competenze alla SOGEI con efficacia dal 1 luglio 2013;
j) con nota n. 5107 del 22 aprile 2013 il Dipartimento del Tesoro identifica la SOGEI quale unica società in house del M.E.F. fornitrice di servizi informatici a partire dal secondo semestre 2013;
k) in data 11 luglio 2013 viene stipulata tra l’allora Di- partimento per lo Sviluppo e la Coesione Economi- ca del Ministero dello sviluppo economico (D.P.S.) e la SOGEI una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento da parte di SOGEI delle attività infor- matiche del D.P.S.;
l) l’art. 10 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di con- versione, con modificazioni, del d.l. 31 agosto 2013,
n. 101, ha istituito l’Agenzia per la Coesione Terri- toriale; definendo altresì il trasferimento delle com- petenze in materia di politiche di coesione alla Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale; in particolare le competen- ze ricadenti nell’ambito dell’information technology sono state attribuite all’Agenzia;
m) in data 30 giugno 2016 è stato perfezionato il Primo Atto integrativo alla Convenzione, con il quale si è provveduto a dare attuazione al servizio di hosting da parte della Società degli ambienti mainframe dell’Agenzia, subentrata al D.P.S.;
n) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, com- ma 2, della Convenzione, le Parti hanno avviato da settembre 2016 il procedimento volto all’eventuale rinnovo della Convenzione, il cui termine di sca- denza era fissato al 31 dicembre 2016;
o) con legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 è stato introdotto l’articolo 7ter, che, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la cre- scita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, riconosce all’Agenzia la possibilità di stipulare apposite con- venzioni con società in house delle amministrazioni dello Stato;
p) l’art. 4, comma 2 dello Statuto della Società prevede lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale;
q) l’art. 26, comma 5 dello Statuto della Società preve- de che per l’affidamento diretto delle attività di cui
al predetto articolo 4, comma 2, la Società sottoscri- va con le Pubbliche Amministrazioni affidanti ap- posite convenzioni o contratti esecutivi, previa co- municazione al Dipartimento delle Finanze e all’Azionista ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;
r) con nota del 5/4/2019, prot. n. 10796, la Società ha provveduto, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 dello Statuto, a trasmettere lo schema del presente Atto per il vaglio statutariamente previsto sia da parte del Dipartimento delle Finanze, in qualità di soggetto che esercita il controllo analogo, sia da parte del Di- partimento del Tesoro, quale soggetto che esercita i poteri dell’azionista, per la verifica dei profili eco- nomici e finanziari;
s) con nota dell’11/4/2019, prot. n. DSI 408, il Dipar- timento delle Finanze ha rappresentato di non ravvi- sare motivi ostativi alla stipula da parte della Socie- tà del presente Atto;
t) con nota del 18/6/2019, prot.n. DT 63671, il Dipar- timento del Tesoro, ha rappresentato di non ravvisa- re motivi ostativi alla stipula da parte della Società del presente Atto;
u) con nota del 28/3/2019 prot. n. 5226 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha provveduto a trasmette-
re all’AgID lo schema del presente Atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14bis, lett. f) del C.A.D.;
v) con nota del 17/5/2019 prot. n. 0006835, l’AgID ha comunicato all’Agenzia il proprio parere favorevole n. 5/2019 reso in data 17/5/2019;
w) nelle more delle verifiche necessarie alla eventuale definizione del nuovo Atto, al fine di evitare solu- zioni di continuità e in attesa della conclusione del predetto iter sono stati stipulati i seguenti atti inte- grativi:
i. il secondo Atto Integrativo stipulato il 01 febbraio 2017 nel quale veniva indicata la data del 30 giugno 2017 quale data di sca- denza della Convenzione, senza alcuna modi- fica dell’oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali; la data di scadenza dell’Atto In- tegrativo è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre 2017 con nota del 14 luglio 2017;
ii. il terzo Atto Integrativo stipulato il 02 no- vembre 2017 nel quale veniva indicata la da- ta del 31 dicembre 2018 quale data di sca- denza della Convenzione, senza alcuna modi- fica dell’oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;
iii. il quarto Atto Integrativo stipulato il 31 di-
cembre 2018 nel quale veniva indicata la da- ta del 31 marzo 2019 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell’oggetto e delle ulteriori condizioni con- trattuali;
x) con nota del 1/4/2019, prot. n. 10056, al fine di evi- tare l’interruzione di servizi informatici necessari per il proprio funzionamento, nonché di perseguire fin da subito gli obiettivi di razionalizzazione previ- sti nel Piano di Contratto, l’Agenzia ha richiesto alla Società di avviare anticipatamente le attività in esso descritte e, in particolare, di assicurare la continuità dei servizi individuati dalla stessa Agenzia;
premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Xxxx, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto indicato nel seguito.
ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA
1. Il presente Xxxx ha ad oggetto i Servizi di cui al successivo ar- ticolo 2, che la Società si obbliga a effettuare secondo le mo- dalità e le tempistiche indicate nei Piani cui al successivo ar- ticolo 5 a decorrere dal 1° aprile 2019 e a completare co- munque non oltre il 31 marzo 2022, termine di scadenza del presente Atto.
2. Il presente Xxxx è stato formulato facendo riferimento agli istituti contrattuali, ai criteri e agli importi unitari indicati nel Contratto Quadro.
3. Le Parti stabiliscono la possibilità di prorogare il termine di durata del presente Atto a parità di risorse su richiesta dell’Agenzia; l’eventuale richiesta di proroga va comunicata alla Società almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza del presente Atto. In tal caso le Parti si impegnano ad attivare, ciascuna per la propria competenza, il procedi- mento volto all’eventuale proroga del presente Atto, ivi com- prese tutte le attività conoscitive preliminari.
4. Le Parti stabiliscono la possibilità di procedere alla sotto- scrizione di un atto aggiuntivo al presente Atto; l’eventuale esigenza di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiunti- vo va comunicata alla Società almeno 6 mesi prima della scadenza del presente Atto; in tal caso le Parti si impegnano ad attivare, ciascuna per la propria competenza, il relativo procedimento. Alla scadenza del presente Atto ed in caso di mancato rinnovo o proroga, l’Agenzia succede in tutti i con- tratti in essere con i fornitori di beni e servizi che la Società ha posto in essere per l’esecuzione delle attività di cui al pre- sente Atto, senza che ne possa derivare alcun pregiudizio per la Società. La Società si impegna a svolgere un’attività di af- fiancamento di fine fornitura, per il periodo ritenuto opportu- no dall’Agenzia allo scopo di trasferire il know how necessa-
rio. Tale attività è remunerata nei termini e con le modalità che saranno definiti nel Piano Generale delle attività relativo all’ultimo anno di durata del presente Atto.
ARTICOLO 2 SERVIZI
1. In esecuzione del presente Atto, la Società si obbliga alla ma- nutenzione, allo sviluppo e alla conduzione del sistema infor- mativo dell’Agenzia e in tale ambito a:
a. erogare i Prodotti Servizi Specifici, di cui al successivo com- ma 2 lettera a);
b. realizzare le applicazioni software, attraverso i Servizi di cui al successivo comma 2, lettera b);
c. fornire supporto alla Agenzia attraverso i Servizi di cui al suc- cessivo comma 2 lettera c);
d. curare l'acquisizione, per conto della Agenzia dei Beni e Ser- vizi di cui al successivo articolo 3.
2. I Servizi di cui al precedente comma 1 lettere da a) a c), me- glio specificati nell’allegato sub “B” al presente Atto, deno- minato “Descrizione Servizi corrispettivi e Livelli di Servi- zio”, sono:
a. Prodotti Servizi Specifici:
i. Esercizio Rete;
ii. Assistenza centrale agli utenti;
iii. Disaster Recovery base ed esteso;
iv. Manutenzione applicazioni software
in esercizio;
v. Conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi open centrali;
vi. Conduzione tecnica, sistemistica peri- ferica;
vii. Sistema di posta elettronica e servizi Internet.
b. Servizi di sviluppo ed evoluzione del software sono:
i. realizzazione di nuove applicazioni software ed evoluzione delle applicazioni software in esercizio;
ii. realizzazione soluzioni basate su parametriz- zazioni e personalizzazioni di pacchetti ac- quistati dal mercato.
c. Servizi di supporto sono:
i. Supporto istituzionale;
ii. Supporto direzionale;
iii. Supporto soluzioni innovative;
iv. Supporto progettuale operativo;
v. Governo del contratto esecutivo;
vi. Governo delle acquisizioni.
3. I Servizi di cui ai precedenti comma 2 lettere b) e c) potranno essere erogati nell’ambito di Prodotti Servizi Specifici di Per- tinenza dell’Agenzia definiti nel Piano generale delle Attività, secondo le indicazioni riportate nell’allegato sub “B” al pre-
sente Atto, denominato “Descrizione Servizi corrispettivi e Livelli di Servizio”.
Beni e servizi da acquisire
1. Nei casi in cui la Società provveda ad acquisire, in nome pro- prio e per conto della Agenzia, i beni ed i servizi individuati nei Piani, l’Agenzia rimborserà alla Società gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, quali risultanti dalla documentazione amministrativa e dalle scritture contabili della Società stessa, nonché i corrispettivi relativi alle attività di cui all’articolo 2 comma 2, lettera c), vi).
2. L’Agenzia prende atto che, come previsto alla lettera e) della premessa, la Società per le acquisizioni di beni e servizi si av- vale, per effetto dell’art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza.
3 Pertanto nell’ipotesi in cui la Società, in relazione a quanto previsto nel Piano Generale delle attività, dovesse provvedere ad acquisire beni o servizi attraverso la Consip S.p.A., in no- me proprio e per conto della Agenzia, l’Agenzia sosterrà i rela- tivi costi eventualmente sostenuti dalla Società nei confronti di Consip nell’ambito dei massimali previsti dallo stesso Piano Generale delle attività e sulla base delle intese che saranno de- finite tra e Parti.
ARTICOLO 4 IMPORTO MASSIMO DELL’ATTO
1. Il corrispettivo massimo del presente Xxxx, comprensivo dei Servizi di competenza della Società di cui all’articolo 2 e dei Beni e servizi di cui all’articolo 3, per l’intera durata del pre- sente Atto, è determinato nella cifra complessiva massima di € 19.939.369,06 (diciannovemilioninovecentotrentanovemila- trecentosessantanove/06), oltre IVA, sostenuto da più fonti di finanziamento.
2. Durante la vigenza contrattuale l’Agenzia potrà richiedere l’erogazione dei Servizi di cui al precedente articolo 2 e l’acquisizione di Beni e Servizi di cui all’articolo 3, fino a concorrenza dell’importo globale massimo fissato al prece- dente comma 1.
ARTICOLO 5 PIANI
1. Il Piano di contratto, allegato sub “A” al presente Atto, comprende i Servizi erogati dalla Società ed i Beni e Servizi di cui all’articolo 3 per l’intera durata del presente Atto.
2. Il Piano di contratto viene mantenuto aggiornato in concomitanza di eventi che incidano significativamente sul suo contenuto. Gli aggiornamenti del Piano di contratto saranno sottoposti all’approvazione dell’Agenzia, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 e resi operativi attraverso specifico scambio di corrispondenza.
3. Il Piano Generale delle attività che dovrà essere redatto con cadenza annuale e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di esecuzione, dovrà essere approvato dall’Agenzia su proposta della Società, fatto salvo il massimale contrattuale di cui all’articolo 4, comma 1, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
4. Nel Piano Generale delle attività vengono definiti gli ambiti di intervento affidati alla Società, sulla base degli obiettivi fis- sati nel Piano di contratto; lo schema del Piano Generale delle attività è presente nell’allegato sub “C”, denominato “Schema del Piano Generale delle Attività” e prevede la ripar- tizione degli importi di cui al precedente articolo 4 in funzione della fonte di finanziamento.
5. Il Piano di Contratto, il Piano Generale delle attività e loro eventuali varianti verranno approvati dall’Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla loro ricezione; in caso di mancata approvazione da parte dell’Agenzia, quest’ultima potrà fissare un ulteriore termini di 10 (dieci) giorni entro il quale la Socie- tà dovrà adeguare i predetti documenti alle esigenze dell’Agenzia.
6. Il Piano di Contratto ed il Piano Generale delle Attività ed eventuali varianti verranno condivisi fra i referenti nominati dalle Parti di cui al successivo articolo 10, entro 10 (dieci) giorni dalla loro approvazione da parte dell’Agenzia.
7. Per il primo anno di durata del presente Atto, il Piano
Generale delle Attività sarà redatto dalla Società entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Atto.
ARTICOLO 6
GARANZIE
1. La Società assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell’Atto, per qualsiasi danno direttamente causato a persone o beni, tanto della Società quanto dell’Agenzia, in di- pendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze re- lative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso rife- ribili, anche se eseguite in tutto o in parte da terzi.
2. La Società si impegna a porre in essere tutte le attività neces- sarie per garantire che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività siano esenti da virus nonché a realizzare ogni e qualsiasi opportuna attività atta a porre efficacemente rimedio nel caso in cui i programmi non siano esenti da virus.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Società anche per il fatto del terzo, rimanendo l’Agenzia del tutto estranea ai rapporti tra la Società e le ditte fornitrici.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2 e 3, la Società si ob- bliga a provvedere anche alla rimozione di ogni e qualsiasi er- rore, nonché all’adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
ARTICOLO 7 RAPPORTI PERIODICI
1. La Società darà conto del servizio erogato mediante appositi Rapporti Periodici, secondo lo schema di cui all’allegato sub “D”, denominato “Schema Rapporto Periodico”, che riportano i dati di consuntivo, i tempi e costi preventivati, i tempi effet- tivi ed i costi consuntivi con i relativi scostamenti, coerente- mente con l’articolazione del Piano Generale delle attività.
2. I Rapporti Periodici con cadenza quadrimestrale verranno tra- smessi dalla Società all’Agenzia che procederà all’approvazione, autorizzando quindi l’emissione delle fattu- re di cui all’articolo 11, entro 25 (venticinque) giorni dalla fi- ne del periodo di riferimento, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all’ultimo mese dell’anno di riferimento sa- rà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del mese stesso.
3. L’Agenzia verificherà, in sede di esame del Rapporto periodi- co, che le prestazioni oggetto del presente Atto siano state erogate, sotto il profilo degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità alle previ- sioni dell’Atto e dei suoi allegati.
4. L’Agenzia concluderà la verifica di ciascun Rapporto Perio- dico entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della Società. Trascorso tale termine, in assen- za di specifico riscontro da parte dell’Agenzia, la Società provvederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi pre- visti per le attività indicate nel Rapporto Periodico e
l’Agenzia sarà tenuta ai relativi pagamenti.
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
1. I livelli di servizio dei Servizi di cui ai precedenti articolo 2 commi 1 e 2 che la Società dovrà conseguire e l’importo delle penali da applicare, in caso di loro mancato conseguimento, sono dettagliatamente descritti nell’allegato sub “B” al pre- sente Atto, denominato “Descrizione Servizi corrispettivi e Livelli di Servizio”.
2. Le penali potranno essere applicate dall’Agenzia previa conte- stazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle dedu- zioni al riguardo addotte dalla Società che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevi- mento della comunicazione contenente la contestazione stes- sa.
3. L’Agenzia, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all’applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla Società non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Agenzia si riserva di richiedere il maggior danno.
4. La Società provvederà a pagare all’Agenzia l’importo della penale indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 2. Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la So- cietà ritenga di non condividere le conclusioni dell’Agenzia, il
pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito, ove la Società dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 18 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
5. Le Parti prendono atto che i livelli di servizio di cui al presen- te articolo troveranno applicazione a conclusione della presa in carico da parte della Società dei singoli Servizi, la cui data prevista sarà definita nel Piano generale delle attività, che sa- rà comprovata da uno specifico verbale redatto tra le Parti.
Esonero della Società da responsabilità
1. Xxxxx restando quanto stabilito al precedente articolo 6, la Società non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività, dovuti a cause ad essa non imputabili; in particolare, la Società non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:
a. l’inadempimento di prestazioni o l’inattività o il ritardo nell’espletamento di attività non affidate alla Società nell’ambito del presente Atto;
b. eventi fortuiti o causa di forza maggiore.
Referenti per la gestione del contratto e comunicazioni
1. Entro 15 (quindici) giorni successivi alla sottoscrizione del presente Atto, l’Agenzia e la Società nominano ciascuna un
proprio referente per la gestione dello stesso.
2. I referenti di cui al precedente comma 1 svolgeranno in parti- colare le seguenti funzioni:
(i) condivisione del Piano di contratto e del Piano Genera- le delle Attività e di eventuali sue modifiche, dopo l’approvazione dell’Agenzia;
(ii) risoluzione bonaria di problemi e/o disservizi relativi all’erogazione dei servizi o di eventuali criticità derivanti dalla non corretta applicazione dell’Atto, sulla base dei po- xxxx agli stessi attribuiti dalle Parti;
(iii) formulazione di eventuali proposte di modifica degli istituti contrattuali del presente Xxxx.
3. L’effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi in relazione al presente Xxxx, ivi comprese eventuali contesta- zioni, avverrà tramite l’utilizzo della posta elettronica certifi- cata.
4. Gli indirizzi PEC presso i quali le Parti eleggono domicilio sono: per la Società: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, per l’Agenzia: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
ARTICOLO 11 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi contrattuali per i Servizi di cui al precedente ar- ticolo 2 comma 2 sono riportati nell’allegato sub “B” deno- minato “Descrizione Servizi, corrispettivi e Livelli di servi- zio” al presente Atto;
2. I corrispettivi per le unità di prodotto dei Prodotti Servizi Specifici di Pertinenza della Agenzia di cui all’articolo 2 comma 3, sono riportati nel Piano generale delle attività.
3. La Società, nell’ambito dell’importo complessivo di cui al precedente articolo 4, comma 1, procederà quadrimestralmen- te alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei singoli Rapporti Periodici di cui al precedente articolo 7, ac- quisita la preventiva autorizzazione dell’Agenzia all’emissione della fattura secondo quanto definito all’articolo 7 comma 2.
4. La Società procederà all’emissione delle fatture per le attività erogate di cui al comma precedente successivamente all’approvazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente articolo 7.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Atto, l’Agenzia potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Società. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Atto non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale l’Agenzia ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorge- re, a parere dell’Agenzia, l’obbligo di pagamento della mede- sima penale.
6. Gli oneri sostenuti dalla Società nei confronti dei fornitori per le acquisizioni di cui al precedente articolo 3, nonché quelli riconosciuti dalla Società a Consip, sono rimborsati
dall’Agenzia nella misura risultante dalle fatture emesse dagli stessi, comprensiva degli oneri contrattuali e degli oneri pre- visti dalla legge, con esclusione di ogni e qualsiasi ulteriore provvigione aggiuntiva.
7. I rimborsi vengono effettuati su presentazione di fattura, con l’indicazione dei beni e/o servizi resi e della relativa dichiara- zione di regolare fornitura degli stessi, che la Società emette a seguito della redazione del verbale positivo di collaudo dei beni/servizi, parziale o finale.
8. L’Agenzia procede ai pagamenti degli oneri di cui ai prece- denti commi 6 e 7 entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione di ciascuna fattura.
9. Le fatture la cui emissione sia stata preventivamente autoriz- zata dall’Agenzia secondo quanto definito all’articolo 7 com- ma 2, dovranno essere emesse dalla Società in conformità all’allegato sub “E” denominato “Fatturazione elettronica” ed al regolamento di contabilità dell’Agenzia. Eventuali richieste di modifiche a tale allegato saranno comunicate tempestiva- mente alla Società da parte dell’Agenzia.
ARTICOLO 12 PAGAMENTO
1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna fattura, l’Agenzia provvede a effettuare il relativo mandato di pagamento. Il suddetto termine può essere differito di comune accordo in ragione di oggettivi motivati e comprovati
impedimenti amministrativi.
2. I pagamenti sono effettuati mediante accreditamento esclusi- vamente sui conti correnti bancari intestati alla Società e de- dicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; le coordinate bancarie saranno comunicate dalla Società all’Agenzia tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappre- sentante della Società o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza.
3. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impe- gna a rendere tempestivamente note all’Agenzia eventuali va- riazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la Società esonera l’Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Sicurezza del Sistema e prevenzione dei rischi
1. La Società, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente Atto, è tenuta ad assicurare, per quanto di propria competenza, adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del Sistema infor- mativo dell’Agenzia rispetto alla normativa vigente.
2. A tale scopo, tenuto conto, dei livelli di servizio richiesti, la Società in collaborazione con l’Agenzia dovrà operare attra- verso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche e operative.
3. La Società si impegna a trasmettere all’Agenzia il Piano della
sicurezza entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dalla stipula del presente Atto.
4. L’Agenzia e la Società, tenuto conto dei rispettivi obblighi di legge, si impegnano inoltre, per quanto di competenza, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luo- go di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate durante la vigenza dell’Atto se ed in quanto applica- bili. A tale fine, si adotteranno i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Con- troparte a semplice richiesta adeguatamente motivata, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.
ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con parti- colare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, oppor- tunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali de- vono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché
agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effet- tuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la ri- servatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumen- ti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di prote- zione dei dati personali.
3. L’Agenzia tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula dell’Atto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Agenzia potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Atto, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trat- tamento dei propri dati personali.
5. La Società prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrati- va i dati e/o la documentazione che la legge impone di pub- blicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’Agenzia, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. L’Agenzia, con la sottoscrizione dell’allegato sub “F” al pre- sente Atto, nomina la Società Responsabile esterno del tratta- mento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del cita-
to Regolamento.
7. La Società accetta la nomina di cui al precedente comma e si obbliga nel trattamento dei dati personali ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ed alle istruzioni per il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di gestione della violazione (data breach management), contenuti nel medesimo allegato sub “F” al presente Atto.
ARTICOLO 15 RISERVATEZZA
1. La Società si obbliga a non divulgare in alcun modo e forma le notizie – classificate dall’Agenzia come riservate
– relative alle attività dei sistemi informativi dell’Agenzia di cui il personale della stessa Società venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Xxxx, xxx comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati. Tale obbligo non sussiste per le notizie già note o di pubblico dominio.
2. La Società si impegna, altresì, a prevedere, nella disciplina contrattuale che regola i rapporti con i fornitori a fare osservare anche a questi ultimi gli obblighi stabiliti dal Codice Etico.
3. Le predette notizie e informazioni, comprese quelle relative al software, non possono essere utilizzate dalla
Società e/o da chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Atto. A tal fine, la Società si obbliga ad adottare opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte negli archivi dei sistemi informativi dell’Agenzia, nonché quelle necessarie a garantire la sicurezza fisica, logica e delle infrastrutture di rete dei Sistemi Informativi stessi.
4. Le statuizioni di cui al comma 3 del presente articolo riguardano tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente Atto, che resta, comunque, di esclusiva proprietà dell’Agenzia quale unico destinatario del servizio svolto.
5. I contratti stipulati dalla Società per conto dell’Agenzia devono contenere espliciti riferimenti alla garanzia sulla privacy e la sicurezza delle informazioni, in coerenza con regole, procedure, misure e strumenti di gestione della sicurezza.
Proprietà, brevetti e diritti d’autore
1. L’Agenzia acquisisce la proprietà esclusiva di tutto ciò che viene acquistato dalla Società per conto della stessa e og- getto di rimborso, con particolare riferimento alle apparec- chiature ed al software acquistato dalla Società, al software applicativo sviluppato dalla Società direttamente e/o trami-
te il ricorso a Fornitori esterni nonché ai documenti e studi redatti dalla Società per l’Agenzia, fatti salvi i diritti spet- tanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di merca- to a cui siano state apportate personalizzazioni e parame- trizzazioni.
2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’Agenzia nel caso in cui la Società utilizzi, per l’esecuzione delle attività pre- viste nella presente Atto, dispositivi e soluzioni su cui altri siano titolari di diritti di privativa.
Spazi operativi presso le sedi dell’Agenzia
1. Per tutta la durata contrattuale l’Agenzia si impegna a man- tenere gli spazi e i servizi già messi a disposizione in rela- zione alle attività contrattuali; qualora l’Agenzia ne ravvisi la necessità, metterà a disposizione della Società ulteriori spazi operativi necessari all’espletamento delle attività di cui al presente Atto, anche per ospitare il personale dei for- nitori terzi impegnati nell’erogazione delle prestazioni a favore dell’Agenzia. L’eventuale indisponibilità degli ulte- riori spazi operativi messi a disposizione, nonché la neces- sità di revocare gli spazi attualmente resi disponibili, è co- municata alla Società con congruo preavviso da parte dell’Agenzia.
2. Con riferimento ai predetti spazi operativi, troverà appli- cazione quanto previsto al precedente articolo 13, comma
4, in merito agli obblighi in materia di igiene, salute e sicu- rezza sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all’applicazione del presente Atto, o comunque direttamen- te o indirettamente ad esso connesse, ove non sia stato pos- sibile comporre bonariamente fra i referenti delle Parti di cui al precedente articolo 10, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazio- ne.
2. Al fine di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, en- tro il termine massimo di cinque giorni dalla data di rice- zione della contestazione, e a pervenire ad una composi- zione entro il successivo termine di dieci giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pre- giudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Atto, né consentiranno se non per con- cordate ragioni gravi e rilevanti alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo re- stando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio
possano garantire il pubblico interesse e il buon andamento dell’attività amministrativa.
4. In caso di mancata composizione bonaria, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 19 ESONERO DALLA CAUZIONE
1. La Società è esonerata dall’obbligo di prestare cauzione poiché il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne è azionista unico e in quanto trattasi di un organismo di dirit- to pubblico che opera nell’interesse e per conto delle Am- ministrazioni Pubbliche nel settore dei servizi informatici e dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione.
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società le spese relative al presente At- to, ad eccezione di quelle che, per legge, cedono a carico all’Agenzia.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA che essa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 xxxx- xxx 1972, n. 633, e successive modificazioni. Di conse- guenza, al presente Atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
ARTICOLO 21 CLAUSOLA FINALE
1. Eventuali modifiche al presente Atto, concordate tra i referenti delle Parti e approvate dalle stesse, potranno dare luogo alla revisione dello stesso. Qualsiasi modifica delle condizioni stabilite deve, in ogni caso, avvenire per iscritto.
2. Resta inteso che le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposizioni legislative o regolamentari entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Atto stesso.
Composizione dell’atto e valore degli allegati
1. Il presente Atto si compone di n. 22 articoli e di n. 6 allegati, di cui al seguente comma 2, che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti:
− Sub “A”: “Piano di contratto”.
− Sub “B”: “Descrizione dei Servizi corrispettivi e Livelli di servizio”.
− Sub “C”: “Schema del Piano Generale delle Attività”.
− Sub “D”: “Schema Rapporto Periodico: rapporto periodico contabile e avanzamento economico funzionale”.
− Sub “E”: “Fatturazione elettronica”.
− Sub “F”: “Atto di designazione del Responsabile esterno del trattamento”.
SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. | Agenzia per la Coesione Territoriale |
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) | Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx (firmato digitalmente) |