Prot. n. 53/2019 Milano, 10-04-2019
Prot. n. 53/2019 Milano, 10-04-2019
OGGETTO: CCNL Metalmeccanici – limite di durata somministrazione e contratto di lavoro a tempo determinato – Circolare Federmeccanica Prot. n. 07/19 2 aprile 2019.
Con il presente parere, la scrivente Associazione intende pronunciarsi in materia di limiti di durata del rapporto di lavoro a termine e in somministrazione a tempo determinato, in particolare nel settore dell’Industria Metalmeccanica e installazione impianti, in seguito alla posizione adottata, in punto, da Federmeccanica con Circolare n. 7/19 del 2 aprile 2019.
1. Sui limiti di durata del rapporto di lavoro a termine e in somministrazione a tempo determinato.
Come noto, il dl n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018 (cd. “decreto Dignità”) ha modificato la disciplina in materia di lavoro a tempo determinato contenuta nell’art. 19 D.lgs. n. 81/2015, riducendo il termine di durata massima del contratto di lavoro a termine da 36 a 24 mesi, salvo l’obbligo di indicazione della causale dopo i primi 12 mesi.
Il limite temporale è, peraltro, come già previsto dall’art. 19, comma 2 D.lgs. n. 81/2015 ante riforma, derogabile dalla contrattazione collettiva, in virtù del rinvio, contemplato dalla disposizione citata, alle “diverse disposizioni dei contratti collettivi”. Sul punto, come sottolineato altresì dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018, i contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto “Dignità” devono intendersi ancora applicabili fino al termine a scadenza.
La normativa di cui al Capo III D.lgs. n. 81/2015, sul lavoro a tempo determinato, 21, comma 2, 23 e 24, si estende, inoltre, anche al rapporto di lavoro in somministrazione a termine, come stabilito dall’art. 34, comma 2 D.lgs n. 81/2015 in seguito alle modifiche introdotte dal decreto “Dignità”.
Pertanto, per effetto della novella, la concreta possibilità di impiegare a termine un lavoratore a tempo determinato in somministrazione presso il medesimo utilizzatore, per lo svolgimento delle stesse mansioni, è ancorata alla coesistenza di due limiti di durata.
Il primo limite si impone all’utilizzatore ed è pari a 24 mesi, ovvero al diverso termine fissato dal contratto collettivo, nazionale e/o aziendale, applicato in azienda. Nel computo della durata massima del rapporto, come prescritto dall’art. 19, comma 2 D. Lgs n. 81/2015 – già prima dell’entrata in vigore del decreto Dignità -, devono considerarsi i periodi di lavoro a termine svolti dal medesimo lavoratore in azienda per l’esecuzione “di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro”, ivi comprese proroghe, nonché eventuali missioni a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale in virtù di contratti di somministrazione a termine.
L’obbligatorietà del computo anche dei periodi di missione in somministrazione nel calcolo della durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato, introdotta nel corpo dell’art. 1 D.lgs. n. 368/2001, - trasposto successivamente dal Jobs Act nell’art. 19 D.lgs. n. 81/2015- dalla l. n. 92/2012, risponde(va), invero, ad una finalità antielusiva. Tale disposizione mira(va), infatti, ad evitare il ricorso illimitato alla somministrazione per eludere il limite di durata previsto in materia di contratto a termine, in ragione dell’imputabilità formale del rapporto lavorativo all’agenzia per il lavoro – ferma restando la prerogativa della contrattazione collettiva di disporre della materia della durata massima del lavoro a termine, anche in somministrazione.
In parallelo, anche il rapporto di lavoro tra agenzia per il lavoro e lavoratore soggiace al limite temporale di cui all’art. 19, comma 1 D.lgs. n. 81/2015, salvo quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo (del somministratore). Nel computo di tale termine sono da considerarsi le varie missioni a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, anche se presso diversi utilizzatori, come precisato, peraltro, dalla Circolare ministeriale n. 17 del 31 ottobre 2018.
2. Sul limite di durata del rapporto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.
L’ipotesi di rinnovo del CCNL applicato nel settore della somministrazione di manodopera del 21 dicembre 2018, in attuazione della delega alla contrattazione collettiva di cui all’art. 19, comma 2 D.lgs. n. 81/2015, è intervenuta in materia di durata massima del rapporto di lavoro a termine, intercorrente tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore somministrato.
In particolare, l’art. 1 dell’Intesa disciplina, al comma 1, due fattispecie. La prima concerne l’invio in missione del lavoratore somministrato presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento delle stesse mansioni. In tal caso, il rapporto di lavoro intercorrente tra l’agenzia e il lavoratore soggiace al limite legale di 24 mesi o a quello eventualmente diverso previsto dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore. Tale disposizione ha l’effetto di allineare la durata del contratto di lavoro, stipulato con l’agenzia, con il limite temporale che l’utilizzatore è tenuto a rispettare impiegando a termine il lavoratore.
La seconda fattispecie disciplinata dall’art. 1, comma 1 dell’Ipotesi di rinnovo CCNL somministrazione del 21 dicembre 2018 riguarda lo svolgimento di più missioni, da parte del medesimo lavoratore presso diverse aziende utilizzatrici. In tal caso, il rapporto di lavoro tra l’agenzia e il lavoratore incontra il limite temporale di 48 mesi, da calcolarsi tenuto conto della durata delle singole missioni presso ciascun utilizzatore.
3. Sulla disciplina del CCNL 26 novembre 2016 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di impianti in materia di durata del lavoro a termine.
Il Ccnl 26 novembre 2016 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di impianti interviene sulla durata del rapporto di lavoro a termine all’art. 4, lett. B), Sez. IV, titolo I, rubricato “Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro”, così dispone: “I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con contratto di lavoro a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione, qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita,
acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato laddove siano impiegati in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato […]”.
L’interpretazione sostenuta dalla scrivente Associazione in punto – da ultimo, con Prot. n. 42/19 del 21 marzo 2019, individua nel termine di 44 mesi ex art. 4, lett. b) Ccnl dianzi riportato il limite generale di durata del rapporto di lavoro a termine presso le aziende del settore metalmeccanico, anche nel caso in cui il lavoratore sia impiegato solo con contratti a termine diretti ovvero solo in somministrazione.
Secondo tale orientamento, in virtù del combinato disposto dell’art. 4, lett. b) Ccnl cit. e dell’art. 19, comma 2 D.lgs. n. 81/2015, il riferimento contrattuale al cumulo della durata dei contratti di lavoro a termine con quella delle missioni in somministrazione si limiterebbe a replicare quanto sancito dall’art. 19, comma 2 D.lgs. n. 81/2015 sul computo del limite temporale, imponendo di considerare, nel calcolo del termine di 44 mesi, oltre ai contratti diretti, altresì, eventuali missioni svolte dal lavoratore tramite agenzia, per l’esecuzione delle medesime mansioni.
Tuttavia, Federmeccanica, con Circolare Prot. n. 07/2019 del 2 aprile 2019, ha chiarito che l’art. 4, lett b) CCNL cit. è, invero, da interpretarsi letteralmente, con la conseguente operatività del termine di 44 mesi solo nell’ipotesi in cui il medesimo lavoratore venga impiegato, per lo svolgimento delle stesse mansioni, sia direttamente dall’azienda sia con contratto di somministrazione. Ne deriva che, nell’ipotesi di esclusivo ricorso alla somministrazione, il termine di durata coincide con quello sancito ex lege di 24 mesi – fermo restando, in ogni caso- l’obbligo di indicazione della causale dopo i primi 12 mesi.
Benché il rinvio alla contrattazione collettiva ex art. 19, comma 1 D.lgs. n. 81/2015 rimetta alla valutazione discrezionale delle parti stipulanti la regolamentazione della materia della durata massima dei rapporti a termine, con la possibilità anche di prevedere limiti diversi a seconda della fattispecie contrattuale, la formulazione letterale dell’art. 4, lett. b) Ccnl metalmeccanica in esame resta, in ogni caso, controversa. Si ritiene, pertanto, preferibile aderire all’interpretazione estensiva della disposizione contrattuale, già accolta dalla scrivente Associazione, come sopra argomentato, anche per ragioni di coerenza sistematica con la disciplina legislativa.
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Segretario Generale