Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera, il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente l’esecuzione dell’articolo 13 paragrafo 1 lettera c nonché del capitolo VI dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
(Accordo di esecuzione)
Concluso a Lussemburgo il 10 settembre 2015 Entrato in vigore il 1° agosto 2017
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Lo scopo del presente Accordo di esecuzione è di stabilire i necessari dettagli giuri- dici, amministrativi e tecnici per la cooperazione nell’ambito del perseguimento delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale di cui al capitolo VI dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia (di seguito:
«Accordo»), fatto a Vaduz il 4 giugno 20122, in conformità all’articolo 13 para- grafo 1 lettera c in combinato disposto con il paragrafo 4 nonché l’articolo 47 dell’Accordo.
Art. 2 Disposizioni legali applicabili
La cooperazione secondo l’articolo 39 dell’Accordo concerne anche le infrazioni concernenti le zone di parcheggio, anche di breve durata, soggette a pagamento.
RS 0.360.163.12
1 Dal testo originale tedesco (AS 2017 3785).
2 RS 0.360.163.1
Capitolo II: Scambio di dati
Art. 3 Scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori
(1) Lo scambio di dati sui detentori di cui all’articolo 13 paragrafo 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 40 paragrafo 1 dell’Accordo avviene in modo elettronico, automatizzato e protetto tra i rispettivi servizi nazionali competenti tramite procedura di richiesta batch nel quadro del sistema convenuto. Le competen- ze dei servizi nazionali sono disciplinate dal diritto vigente dello Stato contraente interessato. Tali servizi nazionali sono comunicati reciprocamente al momento del deposito degli strumenti di ratifica o per via diplomatica secondo l’articolo 46 dell’Accordo.
(2) Per le ricerche secondo l’articolo 13 paragrafo 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 40 paragrafo 1 dell’Accordo, gli Stati contraenti autorizzano i servizi nazionali competenti degli altri Stati contraenti a consultare i dati nazionali sui veicoli e sui loro detentori tramite procedura automatizzata.
Art. 4 Consultazione dei dati
(1) La consultazione è effettuata indicando il numero d’immatricolazione completo e il tipo di infrazione.
(2) Per il resto, la consultazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell’Accordo nonché nel rispetto del diritto nazionale dello Stato contraente xxxxxx- xxxxx.
Art. 5 Elenco dei dati
I dati previsti per lo scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori sono specificati nell’elenco in allegato.
Art. 6 Protezione dei dati nel quadro dello scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori
(1) Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per garantire che lo scambio elettronico di informazioni si svolga senza scambiare dati contenuti in altre banche dati non utilizzate per gli scopi della presente cooperazione.
(2) La serie di dati trasmessa è cancellata conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tuttavia al più tardi cinque anni dopo la chiusura del procedimento passato in giudicato per il quale sono stati consultati o utilizzati.
(3) Le ricerche sono verbalizzate mediante una procedura automatizzata conforme- mente all’articolo 52 dell’Accordo. I dati verbalizzati devono comprendere almeno il motivo, il contenuto, il servizio destinatario nonché la data della trasmissione dei dati.
Capitolo III: Inchieste successive ed esecuzione
Articolo 7 Ricerca e interrogatorio del conducente
(1) La cooperazione secondo l’articolo 40 paragrafo 2 dell’Accordo si svolge trami- te comunicazione diretta tra le autorità.
(2) La ricerca e l’interrogatorio del conducente da parte dell’autorità competente dello Stato di immatricolazione avvengono conformemente al pertinente diritto nazionale.
(3) La ricerca e l’interrogatorio del conducente secondo l’articolo 40 paragrafo 2 dell’Accordo hanno luogo soltanto se la ricerca e l’interrogatorio da parte dell’auto- xxxx competente dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione non hanno portato ad alcun risultato.
Art. 8 Assistenza in materia di esecuzione
Lo Stato richiedente trasmette direttamente la propria domanda di esecuzione al servizio competente dello Stato di esecuzione.
Capitolo IV: Disposizioni finali
Art. 9 Scambio elettronico di dati con il Principato del Liechtenstein
Lo scambio elettronico di dati sui veicoli e sui loro detentori tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria avviene tramite il servizio svizzero compe- tente, analogamente allo scambio di informazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria.
Art. 10 Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo di esecuzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui, conformemente all’articolo 61 dell’Accordo, tutti gli Stati contraenti avranno notificato per scritto allo Stato depositario di aver esple- tato le procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Accordo di esecuzione.
(2) Il presente Accordo di esecuzione perde la validità contemporaneamente con l’Accordo. Lo stesso vale in caso di disdetta dell’Accordo per lo Stato contraente che lo ha disdetto.
Fatto a Lussemburgo, il 10 settembre 2015, in tre originali in lingua tedesca.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Per il Governo della Repubblica d’Austria: Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Campo d’applicazione il 7 luglio 2017
Stati contraenti | Notifica secondo l’art. 10 par. 1 | |||
Entrata in vigore | ||||
Liechtenstein | 8 giugno | 2017 | 1° agosto | 2017 |
Svizzera | 14 giugno | 2017 | 1° agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 3 maggio | 2017 | 1° agosto | 2017 |
Dichiarazione del 4 aprile 2016 della Confederazione Svizzera in merito all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di esecuzione
A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo trilaterale di polizia modificato, la Svizzera dichiara che, in riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch, si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario svizzero abbia effettuato o avviato la consultazione.
Dichiarazione del 14 aprile 2016 del Principato del Liechtenstein in merito all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di esecuzione
A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo tra la Repubblica d’Austria, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, («Accordo FLACH») il Principato del Liechtenstein dichiara che in riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli (consultazioni effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch) si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario del Liechtenstein abbia effettuato o avviato la consulta- zione.
Allegato
Elenco dei dati
in base all’articolo 5 dell’Accordo di esecuzione
Dati necessari per la richiesta/ricerca secondo l’articolo 4:
Voci | O/F3 | Osservazioni |
Dati relativi al veicolo | ||
Paese di immatricolazione / Paese richiedente | O | FL, A oppure CH |
Numero di immatricolazione | O | Numero di immatricolazione (targa di controllo) dello Stato al quale è destinata la richiesta sui dati del detentore. Le specifiche dei numeri di immatricolazio- ne/delle targhe di controllo sono definite nell’Accordo tecnico. |
Dati relativi all’infrazione | ||
Stato dove è stata commessa l’infrazione | O | |
Data in cui è stata commessa l’infrazione | O | |
Oggetto della ricerca | O | Infrazione alle norme sulla circolazione stradale (eventualmente anche il codice del caso, p. es. il codice EUCARIS 13) |
Dati trasmessi in seguito alla ricerca secondo l’articolo 4:
Parte I: Dati relativi al veicolo
Voci | O/F4 | Osservazioni |
Numero di immatricolazione | O | |
Numero del telaio/VIN | F | FL, A oppure CH |
Paese di immatricolazione / Paese richiedente | O | |
Marca | O O | |
Modello commerciale del veicolo | O | |
Codice categoria UE | O | |
Colore del veicolo | F | Eventualmente anche il codice del colore |
Parte II: Dati relativi al detentore del veicolo
Voci | O/F5 | Osservazioni |
Nome dell’intestatario della carta di circolazione (ragione sociale) | O | Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli, ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile. Per le persone giuridiche vanno comunicati i dati corrispondenti. |
Nome | O | Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
Indirizzo | O | Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, il luogo di domicilio, il Paese di domicilio, ecc. e l’indirizzo è comu- nicato in un formato stampabile. |
Data di nascita | O | |
Persona giuridica | O |
4 O = obbligatorio, se presente (nel registro nazionale); F = facoltativo.