Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Guida al contratto di locazione di beni mobili della KBOB
Stato: 10 maggio 2021; versione 1.0
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
xxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxx.xxxxx.xx
Indice
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di locazione di beni mobili 3
3. Documento contrattuale «Contratto di locazione di beni mobili della KBOB» 4
3.1 Scopo e impiego del documento contrattuale 4
3.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio 5
4. Le Condizioni generali KBOB per i contratti di locazione di beni mobili, edizione 2020 9
4.1 Scopo e impiego delle condizioni generali 9
4.2 Le disposizioni in dettaglio 9
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1.1 Premessa
La KBOB ha elaborato il contratto di locazione di beni mobili e la presente guida in collaborazione con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territo- rio e dell’ambiente (DCPA), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Asso- ciazione dei Comuni Svizzeri (ACS).
Lo scopo della presente guida è spiegare il contratto di locazione di beni mobili della KBOB (documento n. 91) e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti.
La presente guida non contiene prescrizioni né è destinata a fornire un’inter- pretazione vincolante del contratto di locazione della KBOB. Essa deve contri- buire a far sì che nella stipulazione dei contratti di locazione di beni mobili le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un’esecuzione regolare dei contratti.
La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudica- zione, che deve essere svolta con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dai Cantoni.
I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di locazione di beni mobili sono i seguenti:
a) il documento contrattuale «Contratto di locazione di beni mobili» (di se- guito indicato come «documento contrattuale»);
b) le Condizioni generali KBOB per i contratti di locazione di beni mobili, edizione 2020 («condizioni generali»).
Ausilio per la stipulazione di contratti
Contenuto
Procedura di aggiudicazione
Documenti della KBOB
Locazione di beni mobili
Strutture provviso- rie / container
Modello personalizzabile
Il contratto di locazione della KBOB disciplina gli aspetti essenziali di un con- tratto per la locazione di beni mobili da parte di un committente pubblico in quanto conduttore.
Per contro, la mera locazione da parte di un servizio di aggiudicazione pubblico non è di regola un negozio giuridico soggetto all’obbligo di messa a concorso e la locazione di beni immobili (come i fondi o gli edifici) da parte del servizio di aggiudicazione è in linea di principio esclusa da campo di applicazione og- gettivo del diritto in materia di appalti pubblici. Anche in questi casi si racco- manda tuttavia di verificare o di far verificare l’eventuale sussistenza di un ob- bligo di messa a concorso poiché quest’ultimo dipende dalla forma del relativo contratto (ad es. locazione-vendita o locazione allo stato grezzo ecc.).
La locazione di beni mobili comprende in particolare anche la locazione di con- tainer o strutture provvisorie che non costituiscono costruzioni in senso giuridico e sono quindi considerati beni mobili. Quando hanno bisogno di locali supplementari durante dei lavori di trasformazione o a seguito di un significa- tivo aumento demografico, le scuole fanno spesso uso di questa tipologia di locazione poiché i tempi lunghi e i costi elevati non permettono di soddisfare tale necessità con delle vere e proprie costruzioni. Il campo di applicazione non è tuttavia limitato alla locazione di questo genere di strutture provvisorie, ma si estende a tutti i beni mobili che possono essere dati e presi in locazione.
3. Documento contrattuale «Contratto di locazione di beni mobili della KBOB»
3.1 Scopo e impiego del documento contrattuale
Il documento contrattuale è un modello per i contratti di locazione di beni mobili e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con un dispendio possibil- mente minimo di risorse.
Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e prestazioni → Modelli di contratti e raccolte di documenti → Guida al contratto di locazione di beni mobili). Il documento con- trattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili.
Prima di pubblicare il bando per la locazione di beni mobili occorre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il servi- zio di aggiudicazione in quanto conduttore prevede di stipulare. Se il docu- mento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si racco- manda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando ai beni e alla situa- zione concreti ricorrendo eventualmente a una consulenza legale.
Di solito un contratto di locazione è costituito da più documenti. Il documento contrattuale è l’elemento principale del contratto che prevale su tutti gli altri elementi del contratto.
L’ordine di priorità indicato nel documento contrattuale deve essere rispettato nella stesura dell’intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il documento contrattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare il docu- mento indicato come elemento del contratto oppure, in via eccezionale, il do- cumento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indica- zioni o spiegazioni supplementari negli altri elementi del contratto.
Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costi- tuisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Le altre precisazioni possono essere inserite direttamente nel docu- mento contrattuale in modo da evitare ulteriori allegati.
3.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio
Frontespizio
Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto di locazione. Esso serve in particolare a identificare esattamente le parti contrattuali.
Numero 1 Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto (descrizione dei beni oggetto della locazione ed esten- sione delle prestazioni) deve essere descritto in modo conciso e generico.
Numero 2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni
Un contratto è generalmente costituito da diversi documenti. Questi figurano tra gli elementi del contratto se disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti. È importante stabilire quali documenti e quale versione di essi devono essere considerati elementi del contratto. L’elenco degli elementi del contratto di cui al numero 2.1 del documento contrattuale deve essere completato di conse- guenza.
Se presenta contraddizioni, un contratto composto da diversi elementi è viziato e può dare adito a una controversia tra le parti. Al fine di evitare simili situazioni, al numero 2.2 il documento contrattuale prevede un’apposita disposizione se- condo la quale in caso di contraddizione è determinante l’ordine di priorità con- venuto. Già prima del bando è quindi importante verificare se l’ordine di priorità
Documento contrattuale come elemento principale del contratto
Stesura del contratto
Parti
Chiarezza circa gli elementi del contratto
Ordine di priorità
Misure per evitare le contraddizioni
Condizioni generali del locatore
Durata del contratto
Mora
stabilito nel documento contrattuale è corretto nel caso concreto e dove è ne- cessario inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Spetta tuttavia al servizio di aggiudicazione verificare, nel quadro del suo ob- bligo di diligenza, che i futuri elementi del contratto non siano in contraddizione tra loro. Spesso già i titoli degli elementi del contratto permettono di compren- dere se un aspetto è stato disciplinato più volte. È quindi essenziale controllare che i diversi elementi del contratto disciplinino il medesimo aspetto in maniera uniforme. In caso contrario, è necessaria una correzione. Non è in alcun caso opportuno affidarsi all’ordine di priorità degli elementi del contratto, poiché le conseguenze che ne derivano spesso non sono prevedibili.
L’ultimo capoverso del numero 2.2 del documento contrattuale stabilisce che le condizioni generali (anche quelle dei fornitori) allegate dal locatore alla pro- pria offerta (per quanto ammesso dal diritto in materia di appalti pubblici) sono applicabili solo se approvate espressamente dal conduttore e se figu- rano al numero 11 del documento contrattuale.
Numero 3 Prestazioni del locatore
Questa disposizione stabilisce chiaramente le prestazioni che il locatore deve eseguire. Oltre all’oggetto della locazione devono essere disciplinati anche eventuali obblighi accessori del locatore (ad es. quelli di fornitura o installa- zione).
Numero 4 Durata del contratto, termini e scadenze
Nel numero 4 le parti possono convenire termini e scadenze per la fornitura delle prestazioni.
Il contratto di locazione può essere concluso per una durata determinata o in- determinata. Per i contratti di durata indeterminata, bisogna disciplinare le mo- dalità di disdetta e osservare le prescrizioni legali sui termini e sulle scadenze in caso di disdetta. Inoltre, nell’ambito di un contratto di durata indeterminata è rilevante anche il principio sancito dal diritto in materia di appalti pubblici se- condo cui gli appalti soggetti all’obbligo di messa a concorso non possono es- sere conclusi per una durata indeterminata, ma devono essere limitati nel tempo. Di regola occorre quindi convenire una durata massima, a prescindere dalle possibilità di disdetta.
Le parti hanno la possibilità di prevedere che l’inosservanza delle scadenze fissate sia un motivo sufficiente per la costituzione in mora (cosiddetti giorni dell’adempimento ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni [CO]) o che il locatore sia costituito in mora dopo la diffida del conduttore (ser- vizio di aggiudicazione).
Nel numero 4 sono disciplinati unicamente i termini per la cui inosservanza il locatore è costituito in mora. Anche un termine di pagamento convenuto al nu- mero 6 è considerato in linea di principio giorno dell’adempimento, ragione per
cui il committente pubblico in quanto conduttore può essere costituito in mora, senza previa diffida, se non versa per tempo il canone di locazione.
L’osservanza dei termini e delle scadenze definiti al numero 4 può essere ga- rantita tramite la pena convenzionale.
Numero 5 Retribuzione
Il numero 5 disciplina la retribuzione delle prestazioni convenute.
Le parti possono convenire, a scelta, un canone mensile, annuo o forfettario. La disposizione può essere modificata in funzione di tale scelta. È liberamente elaborabile anche il campo al di sotto della tabella, in cui è possibile stabilire eventuali altri accordi (ad es. l’indicizzazione del canone di locazione ecc.).
Secondo l’articolo 257a CO le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa (cpv. 1). Sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito (cpv. 2). Dato che le spese accessorie possono variare in modo significativo, nel documento contrattuale è stata scelta per la loro regolamentazione una formulazione generica, che deve essere adattata di volta in volta all’oggetto della locazione.
Se il contratto di locazione prevede l’esecuzione di prestazioni atipiche da parte del locatore (come la fornitura e l’installazione), occorre disciplinare la loro re- tribuzione.
Numero 6 Fatturazione e modalità di pagamento
Il documento contrattuale consente alle parti di scegliere se la fatturazione debba essere effettuata in forma cartacea o elettronica. Gli altri elementi pos- sono essere modificati liberamente.
In caso di mancato pagamento del canone di locazione da parte del servizio di aggiudicazione in quanto conduttore, non solo quest’ultimo è costituito in mora (cfr. al riguardo il giorno dell’adempimento «Numero 4 Durata del contratto, ter- mini e scadenze»), ma il locatore ha altresì la possibilità di fissargli un termine per il pagamento, la cui inosservanza comporta la disdetta del contratto (vedi art. 257d CO). Per la locazione di beni mobili, il termine di pagamento minimo sarebbe di soli 10 giorni, decorsi i quali il contratto potrebbe essere disdetto senza preavviso. Questo termine può essere prolungato nel contratto.
Se sono convenute altre retribuzioni per le prestazioni supplementari del loca- tore (come la fornitura e l’installazione), bisogna disciplinarne la fatturazione e le modalità di pagamento.
Numero 7 Documentazione
Questa disposizione può essere completata se è necessario che siano osser- vati standard e formati specifici.
Pena convenzionale
Canone di locazione
Spese accessorie
Altre retribuzioni
Fatturazione
Termine di pagamento
Modalità di pagamento delle altre retribuzioni
Nuova clausola d’integrità
Deroghe alle condizioni generali
Altri accordi particolari
Numero 8 Interlocutori e comunicazioni
In questa disposizione si stabilisce chi sono gli interlocutori delle parti.
Numero 9 Luogo di esecuzione
Nel numero 9 le parti possono stabilire il luogo di esecuzione del contratto. Se- condo il numero 5 delle condizioni generali per luogo di esecuzione si intende in particolare anche il luogo di un’eventuale installazione ecc. In questo numero le parti possono anche inserire delle clausole aventi ad oggetto particolari cir- costanze che si possono verificare nel luogo di esecuzione.
Numero 10 Clausola d’integrità
Questa nuova disposizione inserita nel documento contrattuale al numero 10 serve a evitare i casi di corruzione. Da un lato, viene convenuta una pena convenzionale in caso d’inosservanza della clausola d’integrità; dall’altro, in caso di violazione della clausola d’integrità da parte del locatore, il conduttore può recedere dal contratto per motivi gravi.
È disponibile anche una seconda casella vuota da selezionare, dove è possi- bile inserire qualsiasi altra formulazione. Questa seconda casella è prevista in particolare per i Cantoni, i quali non devono necessariamente adottare la clausola d’integrità della KBOB.
Numero 11 Accordi particolari
Il numero 11.1 serve a formulare le deroghe e le aggiunte alle condizioni gene- rali. Si raccomanda di consultare previamente il servizio giuridico competente.
Lo stesso vale per gli accordi particolari previsti al numero 11.2. Essi non de- vono essere in contraddizione con altri elementi del contratto ed è quindi impor- tante che siano formulati in maniera accurata.
4. Le Condizioni generali KBOB per i contratti di locazione di beni mo- bili, edizione 2020
4.1 Scopo e impiego delle condizioni generali
Le Condizioni generali KBOB per i contratti di locazione di beni mobili servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si deb- bano affrontare in ogni singolo caso.
Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2.1 e sono parte integrante del contratto.
È possibile derogare alle CG per motivi importanti. Ciò deve essere stabilito nel numero 11.1 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Lo stralcio di singole disposizioni con- trattuali può avere conseguenze non facilmente prevedibili. In siffatti casi po- trebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni generali devono es- sere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuridico competente.
Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto di locazione.
4.2 Le disposizioni in dettaglio
Numero 1 Campo di applicazione
Oltre a specificare l’oggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell’offerta.
Numero 2 Offerta
Questo numero sancisce i dettagli relativi all’offerta (in particolare la natura gratuita).
Numero 4 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale
I servizi di aggiudicazione della Confederazione sono tenuti a convenire nel contratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (art. 12 cpv. 4 LAPub).
La stessa disposizione è contenuta anche nell’articolo 12 capoverso 4 CIAP 2019. Essa non si applica finché i Cantoni non aderiscono al CIAP 2019,
Regolamentazione uniforme
delle questioni giuridiche ricorrenti
Elemento del contratto
Deroghe alle condizioni generali
Condizioni generali come parte della documentazione del bando
Confederazione
Cantoni e Comuni
Colpa
Responsabilità per il personale ausiliario
poiché il CIAP 2001 non prescrive esplicitamente di convenire pene conven- zionali nel contratto. Occorre quindi esaminare di volta in volta se esistono pre- scrizioni cantonali o comunali in materia. Se le disposizioni sulla pena conven- zionale devono essere modificate o stralciate, il relativo adeguamento può es- sere effettuato nel numero 11.1 del documento contrattuale.
Numero 6 Consegna e installazione
Il numero 6 enuncia i principi concernenti la consegna e l’installazione. Se l’in- stallazione della cosa locata costituisce un elemento importante del contratto, si raccomanda di disciplinarla esplicitamente nel documento contrattuale.
Numero 7 Fornitura di materiale, modelli e mezzi di produzione
Questo numero è volto a garantire che il materiale, i modelli o i mezzi di pro- duzione che il conduttore (servizio di aggiudicazione) mette a disposizione del locatore restino di proprietà del conduttore, siano designati come tali e tenuti separatamente.
Numero 9 Retribuzione
Il numero 9 completa il numero 5 del documento contrattuale.
Nel numero 9.2 vengono specificati i principali costi compresi nella retribu- zione.
Numero 10 Mora
Il numero 10 stabilisce che se non rispetta i termini convenuti (nel documento contrattuale), il locatore è costituito in mora. Negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida. Il conduttore può prevedere nel documento con- trattuale una pena convenzionale.
Numero 11 Responsabilità
Dal numero 11.1 si evince che la responsabilità è subordinata a una colpa. La colpa però è presunta e la parte danneggiante ha la possibilità di provare che non le si può imputare alcuna colpa.
Nel numero 11.2 viene ribadito il principio secondo cui le parti si assumono la responsabilità per il comportamento del loro personale ausiliario, dei terzi inca- ricati come pure del proprio. In tal modo viene ripresa la regolamentazione dell’articolo 101 CO.
Numero 12 Garanzia per difetti
Questo numero descrive in termini generali le obbligazioni di cui risponde il locatore. Per il resto si applicano le disposizioni legali sui difetti nel caso dei contratti di locazione. Le parti possono convenire nel numero 11.1 del docu- mento contrattuale disposizioni derogatorie o completive.
Numero 13 Tutela del segreto
Il numero 13.1 precisa l’estensione dell’obbligo di confidenzialità a cui sotto- stanno le parti. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero nonché i fatti e le informazioni sulle commesse il cui valore rag- giunge o supera i 50 000 franchi, contenute in un elenco che i servizi di aggiu- dicazione della Confederazione devono pubblicare annualmente conforme- mente all’articolo 27 OAPub. Inoltre, è prevista una regola particolare applica- bile in modo specifico ai casi in cui il bene mobile oggetto della locazione è installato o depositato su un fondo o in locali che non sono di proprietà del servizio di aggiudicazione in quanto conduttore (vedi n. 13.2).
Le attività pubblicitarie e le pubblicazioni in cui si fa riferimento al rapporto con- trattuale necessitano del consenso scritto del conduttore (vedi n. 13.3).
Nel numero 13.4 vengono disciplinati i dettagli relativi alla pena convenzionale dovuta per violazione degli obblighi di tutela del segreto.
Numero 14 Protezione e sicurezza dei dati
Questa disposizione è finalizzata a proteggere i dati comunicati nel corso del processo di appalto affinché non siano accessibili a terzi non autorizzati.
Numero 15 Cessione e costituzione in pegno
La cessione e la costituzione in pegno di crediti che il locatore vanta nei con- fronti del conduttore (servizio di aggiudicazione) richiedono il consenso scritto di quest’ultimo.
Numero 16 Diritto applicabile e foro competente
Il numero 16 sancisce l’applicazione del diritto svizzero anche ai locatori esteri e stabilisce che in caso di controversia il foro competente è quello del luogo ove ha sede il conduttore.
Le disposizioni della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’11.4.1980) non sono applicabili.
Confidenzialità
Attività pubblicitarie / pubblicazioni
Pena convenzionale