REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE
DI ATLETI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO
Definizioni
Il presente Regolamento norma e disciplina l’attività degli “agenti sportivi di atleti professionisti di pallacanestro” (d’ora innanzi “agenti”) che operano all’interno del Campionato professionistico organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora innanzi “FIP”) e che si occupano dei rapporti tra “atleti professionisti italiani e non” (d’ora innanzi “Atleti”) e Società professionistiche” (d’ora innanzi “Società”) affiliate alla FIP stessa, ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
Il presente Regolamento si aggiunge e si integra con il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e con tutti i Regolamenti Federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all’interno della FIP devono far riferimento. Al superiore regolamento CONI degli agenti sportivi si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.
Presso la FIP sono all’uopo istituiti:
⮚ il Registro degli agenti sportivi di atleti professionisti di pallacanestro (d’ora innanzi “Registro”);
⮚ la Commissione federale agenti (d’ora innanzi “Commissione”).
Solo gli agenti iscritti nel Registro CONI e FIP potranno qualificarsi come: “agenti autorizzati”. Gli agenti iscritti nel Registro hanno l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro nonché i provvedimenti e le decisioni Federali.
I. Regole generali
Art.1
1. Il Procuratore che ha ricevuto il mandato o l’incarico è l’unica persona fisica riconosciuta da
FIP per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito.
L’attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative come previsto dall’art. 19 comma 2d) Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
2. È ammesso l’esercizio dell’attività di Procuratore in forma societaria e associata, in conformità con le vigenti norme di legge, nei modi e nei tempi indicati dall’art. 19 commi 2 e 3 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
II. Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro
Art. 2
1.Xxxxxxx iscriversi al Registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato,
fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
f) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per
il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
g) non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate
nell’ambito della Federazione Italiana Pallacanestro;
j) nel caso di sanzioni pecuniarie nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i
relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
k) avere validamente superato l’esame di abilitazione, o in alternativa essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015;
m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18 del Regolamento Agenti Coni;
2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti.
III. Modalità di iscrizione al Registro
Art. 3
1. L’iscrizione al Registro avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all’allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Xxxxxxx redatta secondo il modello di cui all’allegato B, con la quale l’agente sportivo dichiara di possedere tutti requisiti previsti dal precedente art. 2. In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l’agente sportivo indica l’indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente la sua posizione.
2. Al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova di esame
dovrà inoltre sottoscrivere il “Codice di Condotta Professionale di cui all’allegato C.
3. L’iscrizione al Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 300,00 quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro.
4. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “iscrizione al Registro agenti sportivi pallacanestro per l’anno sportivo ” ed il nominativo dell'agente sportivo richiedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN - XX00X0000000000000000000000 - intestato a FIP – Federazione Italiana Pallacanestro - Il richiedente deve, inoltre, indicare nella domanda di iscrizione gli estremi identificativi del versamento.
5. All’atto dell’iscrizione, la FIP rilascia il certificato di avvenuta iscrizione necessario per
l’iscrizione al Registro nazionale CONI.
IV. Rinnovo Annuale dell’iscrizione al Registro
Art. 4
1. Per la permanenza nel Registro il Procuratore non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dall’art. 18 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
Nel caso intervenga una delle situazioni suindicate, la Commissione federale provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI.
2. Per la permanenza nel Registro, il Procuratore deve altresì corrispondere, all’inizio di ogni
anno sportivo, la quota annua fissata da FIP, pena la cancellazione dal Registro stesso.
3. La Commissione, accertato il mancato versamento, concede un termine non superiore ai 30 giorni per l’adempimento, decorso inutilmente il quale può chiedere al Tribunale Federale la cancellazione dal Registro.
V. La Commissione federale
Art. 5
1. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro componenti.
2. Il Consiglio federale nomina il Presidente e, sentite le componenti interessate, i restanti quatto componenti.
3. La Commissione, nella prima riunione utile, elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, un Vice Presidente.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione. E’ ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
5. In casi di particolare urgenza il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. Il Presidente della Commissione resta in carica 4 anni.
7. La Commissione resta in carica 2 anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.
VI. Funzioni
Art. 6
1. La Commissione definisce il programma di esame della prova speciale.
2. Predispone il bando per l’esame di abilitazione, contenente la data e la sede di svolgimento della prova speciale, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame e ne cura la pubblicazione.
3. Esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti richiesti.
4. Delibera sulle domande di iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi.
5. La Commissione può chiedere al Tribunale Federale la cancellazione dal Registro per il venir
meno del requisito di cui all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento.
6. Il provvedimento di cancellazione può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.
Art. 7 Prova Speciale dell’esame di abilitazione
1. La prova speciale ha per oggetto la verifica scritta e/o orale delle seguenti materie:
• Statuto federale;
• Regolamento di Giustizia;
• Regolamento Esecutivo tesseramento;
• Regolamento Esecutivo settore professionisti;
• DOA professionisti;
• Accordo collettivo giocatori professionisti;
• Accordo collettivo allenatori professionisti.
2. La FIP organizza annualmente due sessioni di prova speciale che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre.
3. La procedura d’esame è disciplinata dal bando pubblicato sul sito istituzionale della FIP.
VII. Requisiti e modalità di ammissione alla prova speciale
Art. 8
1. Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea che voglia sostenere la prova di esame per l’iscrizione nel Registro dovrà inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione.
Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare:
a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) di non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) di non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o
per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
f) di non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
g) di non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
h) di non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
i) di non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare;
j) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.
k) aver superato la prova generale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro
Nazionale degli agenti sportivi.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo di esame.
3. Saranno esclusi dalla prova di esame, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando di concorso.
4. Il superamento della prova speciale deve avvenire entro un anno dalla data di comunicazione della Commissione CONI degli Agenti Sportivi dell’elenco dei candidati aventi diritto ad essere ammessi alla prova speciale, altrimenti il candidato deve effettuare nuovamente la prova generale.
Art. 9 Commissione esaminatrice
1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale della FIP.
VIII. Modalità dell’incarico
Art. 10
1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi.
2. A pena di nullità, il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:
a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l’oggetto del contratto;
c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
d) il corrispettivo dovuto all’agente sportivo e il soggetto tenuto al pagamento, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione del genitore esercente la potestà o la tutela legale;
f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l’agente sportivo e, nel caso di più parti, il
consenso scritto di tutte;
g) le modalità di recesso dal contratto;
h) la data di scadenza.
3. Il contratto, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad una traduzione giurata in lingua italiana.
4. Il contratto può essere conferito:
a) da una sola o da più parti (c.d. mandato plurimo);
b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
5. Il contratto non può essere rinnovato in via tacita.
6. L’intervento di soggetti non iscritti al Registro è, altresì, causa di nullità dei contratti.
7. L’esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di un cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione Europea deve obbligatoriamente avvenire mediante la sottoscrizione di un accordo con un Agente sportivo autorizzato ad esercitare l’attività in Italia nell’ambito della FIP avente ad oggetto la conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica ovvero il tesseramento presso la FIP.
Tale accordo dovrà essere inviato alla Commissione Federale Agenti FIP entro 20 giorni dalla sua conclusione. Nel caso in cui l’accordo sia redatto in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere trasmessa anche traduzione in italiano debitamente asseverata.
8. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L’importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell’Atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Ove il compenso dell’agente sportivo non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell’Atleta.
Art. 11
Gli agenti sportivi che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente depositare presso la Segreteria della Commissione, entro 20 giorni dalla data di stipula, i nuovi contratti. Devono altresì depositare eventuali modifiche dei contratti in essere nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti giorni dal verificarsi delle stesse.
Art. 12
Presso la Segreteria della Commissione Agenti è istituito il Registro dei contratti. La Federazione Italiana Pallacanestro ne assicura la custodia ed il regime di pubblicità nei termini di legge.
Art. 13
1. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti.
2. L’atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo
equipollente entro i tempi previsti dal contratto
In tal caso l’atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla
scadenza dello stesso nei termini e modalità convenute.
3. Nel caso in cui la revoca avvenga fuori dai tempi previsti dal contratto, l’agente sportivo che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo competente a decidere le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico
4. L’agente sportivo può recedere dal mandato nei confronti dell’Atleta, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. L’Atleta che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
IX. Doveri dell’agente sportivo di Pallacanestro
Art. 14
1. L’agente sportivo di pallacanestro è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti CONI e FIP, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
2. L’agente sportivo deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Atleta rappresentato e che ogni contratto di prestazione sportiva concluso sia conforme alle norme CONI e FIP, nonché alle norme del diritto italiano, in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.
3. L’agente sportivo è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla Commissione federale agenti, che può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative di Società, allenatori, giocatori e procuratori riconosciute dalla FIP. Il procuratore che non partecipa ai corsi di aggiornamento annuali organizzati dalla Commissione federale verrà segnalato alla Commissione CONI degli agenti sportivi.
4. Gli agenti sportivi devono comunicare alla Commissione federale ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell’iscrizione, entro 20 giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto da cui consegue la variazione.
X. Divieti
Art. 15
1. È vietato all’agente sportivo entrare in relazione con un Xxxxxx che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
2. È vietato all’agente sportivo in fase di trattativa far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell’Atleta o della società rappresentata.
3. È fatto divieto agli Atleti di conferire mandati ad agenti sportivi non iscritti nel Registro CONI/FIP e di farsi assistere da un agente sportivo al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.
4. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi ad agenti sportivi non iscritti nel Registro CONI/ FIP.
XI. Regime sanzionatorio
Art. 16
L’agente sportivo che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento e dal “Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, verrà segnalato alla Commissione CONI per gli adempimenti di competenza.
Art. 17
L’Atleta che conferisce mandato ad agenti sportivi non iscritti nel Registro CONI/FIP o si fa assistere da un agente sportivo al quale non sia stato preventivamente conferito mandato è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
c) sospensione disciplinare dall’attività agonistica fino a 12 mesi.
Art. 18
1. La società che conferisce mandato ad agenti sportivi non iscritti nel Registro CONI/FIP o si fa assistere da un agente sportivo al quale non sia stato preventivamente conferito mandato è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
b) divieto di tesseramento degli Atleti per un periodo minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi;
2. Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all’art. 15 comma 4 del presente Regolamento verrà considerata da FIP non valida e sarà sanzionata ai sensi del presente articolo.
Art. 19
Sono fatte salve le norme federali e le norme statutarie e regolamentari della FIP e del CONI, che dovranno essere rispettate dagli Agenti, dagli Atleti e dalle Società pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento.
Art. 20 - Risoluzione delle controversie
Sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.
Norme transitorie
Art. 21
In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del presente Regolamento per l’anno
2019 è prevista una sola sessione d’esame per la prova speciale.
Norme finali
Art. 22
Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione Italiana Pallacanestro i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dallo stesso CONI. Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l’accredito del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione rende noti i predetti dati.
Art. 23
Il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIP la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per l’Agente, l’Atleta e la Società le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
Art. 24 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10 maggio 2019
ALLEGATO A)
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO
Il/La sottoscritto/a:
Nome Cognome Genere
Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza
Nazionalità
Indirizzo di posta elettronica certificata Recapiti telefonici
Data di superamento della prova generale Xxxx di superamento della prova speciale
CHIEDE
l’iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro nella
Sezione agenti sportivi Sezione agenti sportivi stabiliti
DICHIARA
1) di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali e internazionali nell’ambito delle quali presta la propria attività professionale;
2) di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
3) di impegnarsi a comunicare alla Commissione federale degli agenti sportivi di pallacanestro ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto cui consegue la variazione;
4) di autorizzare sin d’ora la FIP e la Commissione federale degli agenti sportivi di pallacanestro ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza del suo operato
Allega :
dichiarazione delle persone fisiche (allegato B)
codice di condotta professionale sottoscritto (allegato C) ricevuta versamento contributo iscrizione
Luogo e data Il/La dichiarante
ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a:
Nome Cognome Genere
Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza
Nazionalità
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI degli agenti sportivi e dal
Regolamento FIP degli agenti sportivi ai fini dell’iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi
di pallacanestro, ed in particolare:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito,
fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
f)non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di
doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
g) non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della
Federazione presso cui intende operare;
j) nel caso di sanzioni pecuniarie in ambito sportivo, di aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
k) avere validamente superato l’esame di abilitazione;
m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18 del Regolamento CONI
degli agenti sportivi;
o) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.
Allega copia del documento di identità personale in corso di validità. Luogo e data Il/la dichiarante
ALLEGATO C)
Codice di Condotta Professionale degli Agenti di Atleti professionisti di Pallacanestro
I. L’agente ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscientemente e di improntare il proprio operato
a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
II. L’agente deve rispettare scrupolosamente le norme federali, lo Statuto ed i Regolamenti della
FIP e del CONI.
III. L’agente deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le Società ed eventuali altre parti in causa.
IV. L’agente deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della Legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d’affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.
V. Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori ed eventuali altre parti in causa, l’agente non deve venir meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti a colleghi agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.
VI. L’agente deve tenere la contabilità prevista dalla Legge, e rispettare le norme fiscali vigenti.
Su richiesta delle autorità federali che conducono una inchiesta, l’agente deve essere in grado
di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinenti al caso in questione.
A semplice richiesta dell’assistito, l’agente deve, senza indugio, documentare i costi e le spese
e consegnare la documentazione fiscale idonea.
L’agente presta il proprio consenso ai sensi del GDPR 679/2016 - Regolamento Europeo per il trattamento dati personali.
Luogo e data
L’agente
Sommario
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE 1
DI ATLETI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO 1
Art. 7 Prova Speciale dell’esame di abilitazione 4
Art. 9 Commissione esaminatrice 5
VIII. Modalità dell’incarico 5