CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
AREA DELLE RISORSE
SETTORE DELLA INNOVAZIONE
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
FORNITURA, MANUTENZIONE E SUPPORTO LICENZE TEAMVIEWER
Scadenza 07/01/2025 CIG Z363D4F072
CPV 48218000-9
Categoria merceologica MePA: Licenze software-Mepa Beni
Sommario
Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO E SISTEMA DI GARA 3
Art. 2 OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 5
INCIDENT TRACKING E ACTIVE DIRECTORY 5
Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 5
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO DEL CONTRATTO 5
Art. 5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 6
Art. 6 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 6
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 7
Art. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO 8
Art. 9 INADEMPIENZE E PENALITÀ 8
Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 9
Art. 11 IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO 10
RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 10
Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 10
Art. 13 PATTO D’INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA
Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 11
Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI 11
DEFINIZIONI E GENERALITÀ
Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante:
Per “o.e.” o “Appaltatore” si intende l’operatore economico partecipante alla procedura.
Per “Aggiudicatario” o “Affidatario” si intende l’operatore economico risultato aggiudicatario dell’appalto.
Per “Stazione appaltante” (SA) si intende la Provincia di Brescia, che affida all’operatore economico il servizio oggetto del presente appalto.
Per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Progetto di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
Per “Codice” si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”.
Per “CRE” si intende il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.
Per “SLA” si intendono i Service Level Agreement per la definizione delle metriche di servizio, quali obblighi contrattuali in capo all’operatore economico.
Per “CIG” si intende il Codice Identificativo di Gara, adottato per identificare un contratto pubblico attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare di ANAC.
Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO E SISTEMA DI GARA
La Provincia di Brescia nel rispetto dei princìpi di cui al Titolo 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende affidare il servizio di fornitura, manutenzione e supporto del software di teleassistenza Teamviewer.
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b), del Codice. La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 25 del Codice. In particolare, si utilizza la procedura della richiesta di offerta aperta a tutti gli o.e. appartenenti ad una specifica Categoria Merceologica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA di Consip S.p.A. - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ) al fine di selezionare l’o.e. che presenterà il miglior preventivo (minor prezzo).
Non saranno accettati preventivi con importo pari o superiore all’importo negoziabile previsto da Capitolato. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Nello svolgimento di tutti i servizi previsti dal contratto l’Appaltatore si impegna a rispettare le norme europee e nazionali attinenti alle materie gestite dall’applicativo oggetto del presente servizio, oltre a quelle
indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA, relative a privacy (D.Lgs. n. 196/03 e regolamento UE n. 2016/679), diritto d'autore, accessibilità e usabilità degli applicativi, al Codice di Amministrazione Digitale e rispettive linee guida per l'attuazione, norme ISO concernenti alla gestione della sicurezza dell'informazione e agli standard di qualità dei software.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia (anche ove non in allegato al contratto), delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio, oltre che degli obblighi di cui al presente capitolato descrittivo prestazionale.
L'Appaltatore è tenuto a notificare alla Provincia di Brescia, in tutte le fasi di esecuzione del servizio, gli eventi, i fatti e gli accadimenti relativi a: incidenti, trasferimento di dati, violazione di dati personali (data breach) cambi di ruolo (in particolare dei soggetti sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR) e accessi da parte delle forze dell’ordine. Nel caso di violazioni di dati personali (data breach) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico, in qualità di Responsabile “esterno” del trattamento (vedi art. 17 del presente capitolato), dovrà informarne tempestivamente il Titolare (Provincia di Brescia), affinché possa attivarsi per la notifica al Garante entro e non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il presente capitolato disciplina le modalità di erogazione del servizio richiesto.
Art. 2 OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La SA intende procedere all’affidamento del servizio di fornitura delle licenze Teamviewer, per le quali il servizio attualmente in essere è in scadenza al 07/01/2024.
Le attuali licenze sono di seguito dettagliate:
• N.1 TeamViewer Corporate – Subscription (30 utenti, 3 canali, endpoints illimitati, 12 mesi sotto- scrizione)
• N.1 TeamViewer Corporate – Add On Channel (12 mesi sottoscrizione)
• N.4 TeamViewer Support for mobile services (controllo remoto Android/iOS)
• N.5 TeamViewer Add On Staff Agents (gestione ottimizzata ticket, integrazione QuickSupport, 12 mesi sottoscrizione)
L’affidatario dovrà provvedere ad attivare il servizio senza soluzione di continuità secondo la scadenza sopra riportata fino al 07/01/2025.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’Appaltatore richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del d. lgs. 19.09.1994 n. 626”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che possiedono i seguenti requisiti:
• Iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
• Requisiti di ordine generale - di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 94 del Codice e dell’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01;
• Requisiti di idoneità professionale - di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell’art. 100 comma 3 del Codice, per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’o.e. che presenterà il miglior preventivo, sarà richiesto di presentare la documentazione amministrativa di seguito riportata per procedere alle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ed il possesso dei requisiti, di cui all’art. 100 del Codice:
• Documento di Gara unico Europeo (DGUE)
• Modello Domanda di Partecipazione
• Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Legge n. 136/2010)
• Controfirma sul Patto di Integrità
• Controfirma sul Codice di Comportamento
• PassOE da richiedere in FVOE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.
In considerazione della natura della fornitura in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell’Ente, pertanto non si rende necessaria l'elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)”.
INCIDENT TRACKING E ACTIVE DIRECTORY
Per la tracciatura delle richieste di assistenza (trouble ticket) la Provincia di Brescia si avvale di una piattaforma dedicata denominata “MoOne”, già configurata secondo necessità e flussi di lavoro dei presìdi di supporto di primo e secondo livello (sia interni che esterni all’Ente), provvista di sistema di alert (tramite e-mail automatiche) e accessibile dall’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Si invita pertanto ad utilizzare la medesima soluzione per ricezione e lavorazione delle istanze di assistenza secondo il perimetro del servizio precedentemente descritto.
Rimane a carico della Stazione appaltante la predisposizione degli accessi affidati all’operatore economico, l’implementazione delle categorie d’assistenza e la definizione dei relativi flussi di lavoro, affinché siano opportunamente coinvolte tutte le parti interessate. Se l’o.e. accordasse l’utilizzo della sopramenzionata piattaforma, questa sarà altresì utilizzata per l’estrazione della reportistica quantitativa e qualitativa per verifica rispetto alle metriche di servizio di cui ai service level agreement contrattuali.
Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, sarà la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Funzionario Informatico del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata massima di 60 gg naturali e consecutivi con decorrenza dal 07/01/2024. La durata delle licenze è quantificata in 12 mesi con decorrenza dal giorno 07/01/2024.
È contemplata altresì la possibilità di procedere al rinnovo, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a), per la fornitura di ulteriori licenze con durata di 12 mesi, alle stesse condizioni di esecuzione ed economiche.
L'importo negoziabile del servizio ammonta a € 3.900,00 (al netto dell'IVA di Legge).
L’importo dell’onere della sicurezza pari a zero (€ 0,00) in quanto non previsti rischi da interferenze (con richiamo all’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).
La stima dei costi della manodopera in applicazione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e calcolata sulla base dei prezzari aggiornati, ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14 del Codice, è pari a € 0,00.
L’importo dell’eventuale rinnovo di 12 mesi è pari a € 3.900,00.
Pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad € 7.800,00 (€ 3.900,00 + € 3.900,00) al netto dell’IVA di Legge.
Art. 5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso e disciplinato ai sensi dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 a condizione che l’o.e., come segnalato al comma 4, lett. c), l’Appaltatore indichi all’atto dell’offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. L'Affidatario dovrà trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, come indicato al comma 5).
Permane invece per tutta la durata del contratto l’impossibilità a cedere il contratto e l’inattuabilità dell’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni di servizio, salvo preventiva ed espressa autorizzazione della Stazione appaltante.
Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto attuativo in essere.
In caso di inadempienza si procederà all’immediata risoluzione del contratto e alla perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Art. 6 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore:
• si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008;
• si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona;
• è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 7 PAGAMENTI
Il compenso all’Appaltatore verrà corrisposto in un’unica soluzione attestata la continuità del servizio al termine del contratto (marzo 2024).
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate.
La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire
obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
CODICE UNIVOCO UFFICIO UF95O3
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1
allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:
• nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione;
• nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto;
• nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (si veda oggetto del contratto);
• nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": deve essere selezionata la lettera “S” in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
• nella sezione "Dati relativi al pagamento": la modalità di pagamento da indicare è il bonifico ban- cario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stato commissionato il servizio/fornitura.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il suddetto codice CIG. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’o.e. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e smi, fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Aggiudicatario riconosce all’Aderente la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del servizio attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
CESSIONE DEL CREDITO
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
GARANZIE
Ai fini della partecipazione non è prevista alcuna forma di garanzia provvisoria.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, non è prevista alcuna forma di garanzia definitiva.
Art. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO
I contratti pubblici di servizi/forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Per servizi/forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, è sempre facoltà dell’Ente sostituire il certificato di verifica di conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023) rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto cedimento del contratto. La regolare esecuzione deve essere verificata per qualsiasi tipologia di contratto, indipendentemente dagli importi e il CRE deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il pagamento del saldo è subordinato alle verifiche del RUP del contratto medesimo – che si occupa, inoltre, di verificare la corretta emissione delle fatture.
Art. 9 INADEMPIENZE E PENALITÀ
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP dell’appalto – di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.
Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato avvio del servizio sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo e le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal RUP del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Re- sponsabile Unico del Progetto dell’appalto;
• sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 9 del presente Capitolato;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte);
• violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni.
In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione.
La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro.
In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
Art. 11 IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO
RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per ricondurlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia di Brescia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei ser- vizi non eseguiti (art 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ri- basso d’asta, e l’ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione (tramite posta elettronica certificata) all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede facoltà, da parte dell’Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro e non oltre i cinque
(5) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso è assunto con atto motivato dal dirigente del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.
Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte della Provincia di Brescia ai fini dell’espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio. I soggetti o le categorie di soggetti che possono trattare i dati sono: il personale della Provincia di Brescia coinvolto nel procedimento di gara; le Amministrazioni pubbliche presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. n. 33/2013. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma di e-procurement “MePA” di Consip S.p.A., il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 13 PATTO D’INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
L’Affidatario dovrà accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità” e del “Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia” mediante sottoscrizione digitale.
Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti in vigenza di contratto sarà competente il Foro di Brescia.
Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato descrittivo e prestazione, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti che ne regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore nuove norme, in aperto contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli viziati da incompatibilità saranno da considerarsi automaticamente decaduti, resterà in carico all’ amministrazione aggiudicatrice la notifica per tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazione alla situazione iniziale.
Brescia, 16/11/2023
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx