COMUNE DI TALANA
COMUNE DI TALANA
PROVINCIA DI NUORO
Stima del valore di macchiatico del sughero estraibile dalla sughereta del Comune di Talana
FASE PROGETTUALE: Progetto Definitivo
AII. 3
Capitolato d'oneri
IL PROGETTISTA:
Doti.Agronomo Xxxxxxxxx Xxxxx
I COLLABORATORI
Dott. Forestale Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx
PROT:
IL COMMITTENTE:
Comune di Talana Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 0 00000 (XX)
STUDIO TECNICO AMBIENTALE CIVILE - Dott. Agronomo Xxxxxxxxx Xxxxx Via Pompei 7- Cell: 0000000000 - mail: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx
Sommario
Art. 1 ‐ (Premessa) 1
Art. 1 bis – (Definizioni) 1
Art. 2 ‐ (Oggetto dell’asta) 2
Art. 3 ‐ (Documentazione necessaria) 3
Art. 4 ‐ (Vincoli tra amministrazione e aggiudicatario) 3
Art. 5 ‐ (Stipulazione del contratto e cauzione) 3
Art. 6 ‐ (Compenso stima e spese) 4
Art. 7 ‐ (Modalità di estrazione del sughero) 4
Art. 8 ‐ (prescrizioni divieti specifici e sanzioni) 6
Art. 9 ‐ (Sicurezza nelle operazioni) 8
Art. 10 ‐ (Responsabilità dei danni) 8
Art. 11 ‐ (Tempi e modalità delle lavorazioni e penalità) 9
Art. 12 ‐ (Sospensione ai lavori) 10
Art. 13 ‐ (Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti) 10
Art. 14 ‐ (Verifiche in corso d’esecuzione e collaudo finale dei lavori) 10
Art. 15 ‐ ( Prelievo, trasporto e viabilità in cantiere) 11
Art. 16 ‐ (Termini e modalità di pagamento) 12
Art. 17 ‐ (Risoluzione contrattuale e recesso) 12
Art. 18 ‐ (Cessione del contratto, del credito e subappalto) 12
Art. 19 ‐ (Controversie) 13
Art. 20 ‐ (Norme regolatrici) 13
Art. 21 ‐ ( Norme finali e privacy) 14
Art. 1 ‐ (Premessa)
Il Comune di Talana (in appresso indicato con il termine Comune o Ente) mette in vendita sulla pianta e per unità di peso (quintale), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del 09/11/2018, i materiali suberosi ritraibili nella campagna di decortica 2019 della Lotto unico: Foresta in località Caccaisonne, Munduge, Baccu nieddu, Coe 'e Serra: La superficie complessiva è pari a circa 2.814 ettari, così come riportata graficamente nelle tavole allegate alla stima appositamente predisposta e definita come “Utilizzazione sughericola 2019” proprietà del Comune di Talana.
Art. 1 bis – (Definizioni)
1. “Demaschiatura” o “Prima decortica”‐ Operazione con la quale per la prima volta, viene estratto il sughero da una pianta. Il sughero è definito “sugherone” o “sughero maschio”.
2. “Seconda decortica e successive” – Operazione con la quale per la seconda volta o per tutte le volte successive, viene estratto il sughero ad una pianta. Tale operazione viene eseguita su piante già demaschiate, cioè piante che nel corso della loro vita sono state assoggettate solamente alla prima decortica. Il sughero che si ottiene è definito sughero gentile.
3. “Sugherone” – xxxxxxx che si ricava dalla demaschiatura anche se fiammato o invaso da formiche.
4. “Sughero gentile” Xxxxxxx di ogni qualità che si ricava con la Seconda decortica e/o successive da piante già demaschiate. È compreso il sughero pietroso, terroso, verde, invaso da formiche e/o con presenza di qualsiasi altro difetto.
5. “Sugherone di rialzo” – In piante già demaschiate, porzione di sugherone, al di sopra della superficie generatrice di sughero gentile, che viene estratto per incrementare la futura produzione.
6. “Plancia di sugherone” Porzione di sugherone come descritto al punto 3 distaccata da piante soggette a demaschiatura.
7. “Plancia grezza di sughero gentile” – Plancia di xxxxxxx xxxxxxx come descritto al punto 4 distaccata da piante soggette a “Seconda decortica e successive”. Sulla stessa plancia non sono state eseguite prelavorazioni come: regolarizzazione dei margini, del piede e della testa o qualunque altro taglio selettivo ad eccezione di quelli necessari al distacco della plancia dalla pianta.
Art. 2 ‐ (Oggetto dell’asta)
La vendita riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili nei terreni di cui all’articolo 1, anche se inferiori o superiori, sia in qualità che in quantità a quanto determinato con la stima.
I prodotti posti in vendita includono tutti i materiali sughericoli presentanti difetti rilevanti e non classificati come sughero gentile o sugherone al momento della stima.
L’aggiudicatario è tenuto all’estrazione e acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, sugherone, pezzame da macina e sughero affiammato senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sul numero di piante da sottoporre a decortica.
L’acquirente eseguirà l’estrazione, l’esbosco ed il trasporto del sughero, nonché tutte le operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.
Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l’esclusione dall’eventuale aggiudicazione), al fine di valutare la qualità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie.
L’individuazione delle località di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata alla Relazione di Stima, che dovrà essere obbligatoriamente visionata prima dei citati sopralluoghi.
I quantitativi stimati sono suddivisi come segue:
CATEGORIA SUGHERO | SUGHERO ESTRAIBILE (€) | PREZZO QUINTALE (€) | TOTALE COMPLESSIVO (€) |
Classi 1a – 2a – 3a – | 1500 quintali | 130 | 195.000 |
Macina | 250 quintali | 52 | 13.000 |
Sugherone + quota di rialzo | 500 quintali | 52 | 26.000 |
L’importo a base d’asta della vendita del sughero di cui sopra, viene stabilito a corpo nell’importo 234.000,00 (duecentotrentamila euro) al lordo delle spese di estrazione ammontanti a 51,06€ a quintale per un totale di 114.885,88 arrotondate a 115.000,00€. Alla luce di questi calcoli l’importo a base d’asta risulterà di 119.000,00 euro.
Art. 2 ‐ (Domicilio aggiudicatario)
L’aggiudicatario elegge domicilio nel Comune di Talana proprietario delle sugherete, resta inteso che per qualsivoglia controversia di natura giuridica la vertenza si porterà ante l’autorità competente per il territorio.
Art. 3 ‐ (Documentazione necessaria)
Fatta salva la facoltà dell’Ente applicante di escludere dalle gara d’Asta per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti senza che l’escluso possa avanzare ad indennizzo alcuno, per essere ammessi alla gara d’asta i concorrenti devono allegare all’offerta tutti i documenti richiesti dalla stazione appaltante al momento del bando di gara.
Art. 4 ‐ (Vincoli tra amministrazione e aggiudicatario)
L’aggiudicatario resta vincolato verso l’amministrazione venditrice dal momento dell’aggiudicazione. Nel caso però che detta aggiudicazione non sia approvata dalla Autorità competente o risulti che dalla documentazione prefettizia il titolare della ditta aggiudicatrice, il suo rappresentante legale e/o il direttore tecnico siano incorsi in una dei provvedimenti di cui alle cosiddette “leggi antimafia”, cessa ogni obbligazione da parte dell’aggiudicatario dal momento dalla comunicazione di tale provvedimento.
Art. 5 ‐ (Stipulazione del contratto e cauzione)
Il contratto dovrà essere stipulato non oltre i dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione. Contestualmente alla stipula del Contratto, sotto richiesta del Comune di Talana, l’acquirente, dovrà versare nei modi definiti dalla legge, la somma corrispondente al 2% dell’importo dell’aggiudicazione, quale cauzione a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari 10% dell’importo dei lavori stessi. L’assenza della garanzia comporterà l’immediata revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto alla ditta concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Qualora il legale rappresentante non si presenti per la stipula del contratto nei termini assegnati, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza
dell'aggiudicazione dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara o per l’affidamento all’offerente che segue in graduatoria, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui gli accertamenti rilevino l’esistenza di cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria disposta in seduta di gara e all'incameramento della cauzione provvisoria, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.
L’Ente appaltante agirà inoltre, secondo il dettato dell’art.5 comma 2 e 3 legge n°687 del 08/10/84. Entro 5 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, il Comune dovrà comunicare CFVA competente, l’importo di aggiudicazione nonché le generalità e tutti i dati dell’aggiudicatario.
Art. 6 ‐ (Compenso stima e spese)
Per quanto attiene a qualsiasi spesa inerente tasse, spese di registro, bolli relativi il contratto o a questo connessi, si precisa che saranno a carico dell’appaltatore. Saranno inoltre suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune di Talana.
Art. 7 ‐ (Modalità di estrazione del sughero)
L’aggiudicatario è tenuto all’estrazione di tutti i prodotti sughericoli messi in vendita anche se comprendenti sughero pietroso, terroso, verde o invaso da formiche, sia bianco sia afiammato, dalle piante presenti nell’area d’intervento siano esse raggruppate o sparse.
Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60, così come previsto dall’art. 20 della Legge Regionale 09/02/1994 n.4.
Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.
L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che saranno indicate dal comune di Talana e dovrà inoltre eseguire la regolarizzazione di eventuali estrazioni effettuate non a regola d’arte. Inoltre è tenuto a eseguire a regola d'arte i seguenti interventi:
‐ regolarizzazione delle "collane";
‐ eliminazione totale delle "pedane";
‐ apertura delle stradelle mediante incisione longitudinale del fellogeno o "mammina" (n° 2 incisioni per pianta).
È fatto divieto all'aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 8
L’altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla Legge Regionale 4/94 così come sopra esposto.
Gli attrezzi utilizzati per l’estrazione devono essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni ad opera di agenti patogeni.
La disinfezione degli attrezzi di taglio può essere realizzata mediante l’immersione per alcuni minuti in ipoclorito di sodio (varechina o candeggina) o in alternativa con altri metodi preventivamente proposti dall’impresa e approvati dall’Agenzia, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.
Qualora si riscontrino focolai d’infestazione del coleottero micetofago Platypus cylindrus Fab. vettore del fungo patogeno Biscognauxia mediterranea Kuntze (Hypoxilon mediterraneum Mill.), i tronchi delle piante sottoposti ad estrazione devono essere contestualmente trattati con insetticidi secondo le indicazioni ed il parere dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.
È facoltà del comune di Talana, anche su richiesta dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero essere fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.
Il personale di CFVA ha facoltà di far sospendere, anche oralmente, la decortica per il sopravvenire di condizioni sia climatiche che fitosanitarie, che pregiudichino il buon esito dell’estrazione e la salute delle piante.
L’aggiudicatario è tenuto ad estrarre con propria manodopera:
a) Xxxxx il sughero gentile anche se xxxxxxxx, affiamato, verde o invaso da formiche;
b) Tutto il sugherone, affiamato e non e/o invaso dalle formiche, delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1.30 dal suolo una circonferenza di almeno cm. 60, fino ad un’altezza corrispondente al doppio della circonferenza;
c) Tutto il sugherone, affiamato e non e/o invaso dalle formiche, delle piante già demaschiate in modo da sollevare la decortica sino al triplo della circonferenza misurata a 1.30 metri dal suolo;
Il sughero gentile e il sugherone dovranno essere estratti sino a rasoterra, senza rilascio di calzette e con rifinitura della corona, a regola d’arte con ferri ben affilati e senza ledere il fellogeno (mammina), praticando una doppia incisione laterale (stradello) per tutta la lunghezza del fusto decorticato;
Nelle località di estrazione si dovrà obbligatoriamente procedere all’estrazione del sughero gentile solo dopo aver estratto completamente il sugherone;
Qual’ora durante il periodo consentito dalle leggi vigenti si verificasse che il sughero e/o il sugherone non distacchino con facilità o si arrechi danno alla “mammina”, dovrà essere immediatamente sospesa l’estrazione;
Art. 8 ‐ (prescrizioni divieti specifici e sanzioni)
Le eventuali inadempienze alle prescrizioni tecniche suddette determineranno l’adozione, fatte salve le sanzioni comminate dalle disposizioni di legge, della penalità di € 100,00 (euro cento/00) per:
a) mancata l’estrazione del sughero gentile e del sugherone (da calcolare a pianta);
b) quando siano arrecate lesioni al fellogeno (da calcolare a pianta);
c) Ogni qualvolta venga accertata la mancata disinfezione degli arnesi da taglio; nonchè la penalità di € 50,00 (euro cinquanta/00) per:
a) Ogni pianta in cui siano riscontate difformità della scorzatura in relazione a quanto riportato al nel presente capitolato
b) Ogni pianta dove lo stradello non sia stato effettuato o sia evidentemente stato effettuato in modo imperfetto;
c) Per imperfetta scorzatura e/o per il rilascio di calzette;
5. Per ogni pianta tagliata o danneggiata in modo tale da comportarne l’abbattimento, l’aggiudicatario dovrà pagare un risarcimento al Comune di Talana, con la corresponsione di € 400,00 più il doppio del valore della massa legnosa.
6. L’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza delle prescrizioni di contrasto antincendi contenute nel vigente Piano Regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
7. Le operazioni di decortica potranno iniziare solo dope la consegna della sughereta all’aggiudicatario mediante verbale di consegna da effettuarsi, previo sopralluogo, in presenza di personale della locale stazione CFVA. Il collaudo sarà eseguito, per conto del comune di Talana da un funzionario del CFVA o da suo delegato entro 6 mesi dalla fine delle operazioni di estrazione.
8. E’ proibito introdurre nel perimetro della sughereta assegnata materiale sugheroso proveniente da altre lavorazioni.
9. Dopo la notifica dell’avvenuta approvazione del contratto, l’utilizzazione della sughereta aggiudicata dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente proprietario e del CFVA di Lanusei
L’inosservanza di tali obblighi comporterà l’immediata rescissione del contratto di vendita, l’incameramento, a beneficio dell’Ente proprietario, della cauzione prestata dall’acquirente nonché i maggiori danni di cui al successivo art. 11.
10. L'aggiudicatario è obbligato:
a mantenere sempre sgombri i passaggi e le vie di transito in foresta;
a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.
All'aggiudicatario e ai suoi operai è altresì vietato: accendere fuochi in foresta;
effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
eseguire la decortica su piante non assegnate, qualora tale operazione sia stata compiuta dalla committenza, o comunque non presentanti le dimensioni diametriche minime previste dalla normativa vigente (Legge Regionale 04/1994).
11. Sarà fatto divieto, all’interno del perimetro dell’area oggetto d’appalto, la realizzazione di tettoie ed altri manufatti senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione o concessione da parte del comune, in tutti i casi, qualora si preveda la realizzazione di strutture, anche di tipo precario, l’aggiudicatario dovrà provvedere al loro smantellamento entro i termini di scadenza dei lavori per l’estrazione. Qualora la demolizione e/o lo smantellamento non dovessero essere realizzati entro i suddetti termini, tutti manufatti potranno passare gratuitamente all’ente ovvero potranno essere demoliti dallo stesse ente con rivalsa delle spese sull’aggiudicatario.
Art. 9 ‐ (Sicurezza nelle operazioni)
L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando al Comune, a tal fine, copia del piano operativo di sicurezza del cantiere, prima dell'inizio dei lavori.
All'atto della consegna del bosco la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.
L’aggiudicatario dovrà altresì uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale forestale o dall’ufficio di Direzione Lavori e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà tenuto responsabile.
L’aggiudicatario è inoltre obbligato a provvedere a proprie spese alla formazione e a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti leggi nei confronti degli operai e del personale in genere utilizzato. In generale durante l’esecuzione dei lavori l’aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08)
Art. 10 ‐ (Responsabilità dei danni)
La ditta aggiudicataria è responsabile fino a collaudo avvenuto, di tutti gli eventuali danni e reati commessi che si dovessero accertare nella’area di decortica e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia alle autorità Forestali ed all’Amministrazione.
Qualora giustifichi che, malgrado ogni negligenza, non è stato possibile alcun accertamento di responsabilità, sarà tenuto al solo risarcimento dei danni.
Si intenda esclusa ogni responsabilità del Comune nei riguardi dei quali non potrà essere esercitata nessuna richiesta da parte dell’aggiudicatario per nessuna ragione.
Resta inoltre inteso che, in caso di incendio colposo o doloso, che riguardi il lotto assegnato, l’aggiudicatario non potrà pretender all’ente nessuna indennità per i danni subiti, ne invocare le rescissione del contratto, ne venir meno agli obblighi assunti.
La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni e clausole non previste nel presente capitolato sarà effettuata dal funzionario o tecnico collaudatore.
Art. 11 ‐ (Tempi e modalità delle lavorazioni e penalità)
I lavori potranno iniziare dopo la consegna del verbale di consegna dei lavori e dovranno essere condotti in giorni feriali, senza interruzione se non in giorni festivi e, salvo comprovate cause di forza maggiore (eventualmente certificata dal D.L), essi dovranno essere ultimati entro il 30.09.2019 termine della stagione sughericola, come indicato nell’apposito decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente.
L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno da quello di avvenuta consegna del bosco.
Per accedere al luogo di estrazione l’aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti già presenti nella superficie oggetto dell’estrazione; se necessario il D.L. in collaborazione con il CFVA potrà dare la possibilità dell’apertura di piccoli stradelli, che non prevedano lavori sul suolo ma la semplice rimozione della vegetazione arbustiva, senza l’abbattimento di piante di alto fusto.
La creazione di un eventuale imposto temporaneo, in cui concentrare il materiale in attesa del trasporto finale, dovrà essere concordata con il Comune e la custodia del materiale concentrato temporaneamente sarà a totale carico dell’aggiudicatario.
L’estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.
Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all’aggiudicatario sia nel corso dei lavori sia in fase di collaudo.
Le penali di cui agli articoli precedenti saranno applicate fatte salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.
La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni non previste nel Capitolato sarà fatta dal CFVA competente per territorio.
Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l’attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 12 ‐ (Sospensione ai lavori)
Le operazioni di estrazione potranno essere sospese qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà esponendo a rischio di danneggiamento la mammina, l’estrazione dovrà essere immediatamente sospesa, dandone avviso alla Stazione del CFVA ed al comune, in questa eventualità l’aggiudicatario verrà autorizzato a completare l’estrazione nella stagione sughericola immediatamente successiva.
I lavori d’estrazione possono altresì essere sospesi da parte del CFVA competente, previo avviso all’Ente, qualora l’appaltatore, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, persista nel porre in essere procedure non conformi alle norme contrattuali ed alla vigente legge in materia di sughericoltura. Nei casi d’urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, la sospensione è comunicata verbalmente dal personale forestale, da notificarsi entro le successive 48 ore del primo giorno lavorativo.
In tali casi l’estrazione potrà essere ripresa solo a seguito dell’adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite dal personale forestale e previo pagamento degli eventuali danni arrecati e valutati in via provvisoria, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.
Tali sospensioni non danno diritto all’aggiudicatario di accampare pretese e richieste risarcitorie di alcun genere.
Art. 13 ‐ (Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)
Nel caso di produzione di frasche e residui di lavorazione, se non adeguatamente sminuzzate e distribuite sul suolo, devono essere allontanate dalla zona dell’estrazione.
In ottemperanza alla L. 353/2000 ed al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi”, è vietato accendere fuochi, causare scintille e bruciare altro materiale vegetale o altro all’interno o in prossimità dell’area boscata in oggetto.
I rifiuti, quali bottiglie, buste di plastica, contenitori d’olio e altro materiale, devono essere raccolti e conferiti negli appositi centri di raccolta.
Art. 14 ‐ (Verifiche in corso d’esecuzione e collaudo finale dei lavori)
Il Comune si riserva di compiere, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi
atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.
Il Direttore dei Lavori, e/o un suo collaboratore curerà la tenuta dei documenti relativi alla Direzione dei Lavori, in modo da tenere registrati i dati relativi alla quantità di sughero estratta nelle varie zone all’interno del perimetro oggetto di estrazione; eventuali sospensioni, eventuali negligenze e inadempienze.
Alla fine delle operazioni di decortica l’aggiudicatario deve presentare domanda di collaudo al Comune, che dovrà apporvi il relativo Nulla_Osta e quindi inoltrarla al CFVA. In seguito a tale procedura verrà effettuato il collaudo finale dei lavori con le modalità già stabilite nel presente capitolato. In questa fase verranno rilevati, con opportuno verbale, gli eventuali danni arrecati alle piante sottoposte a decortica o alla foresta o agli altri beni dell’ente e si procederà di conseguenza al recupero delle somme dovute previo giudizio insindacabile di stima eseguito da parte del personale di CFVA o dell’amministrazione.
Solo in seguito all’emissione del verbale di collaudo da parte del personale del CFVA, avverrà lo svincolo del deposito cauzionale. Con lo svincolo della cauzione, l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa o azione verso l’Amministrazione dell’Ente per qualsiasi rapporto giuridico ed amministrativo relativo all’aggiudicazione.
Art. 15 ‐ ( Prelievo, trasporto e viabilità in cantiere)
L’aggiudicatario è tenuto ad occuparsi di eventuali esigenze relative a necessità di manodopera e di mezzi per le operazioni di estrazione, carico, trasporto, eventuale imballo e classificazione e qualunque altro lavoro simile, utile a portare a termine il lavoro nei tempi e nelle modalità stabilite.
Il trasporto ed in generale tutta la movimentazione del sughero dovrà avvenire utilizzando le piste esistenti nella zona d’utilizzazione. E’ assolutamente vietata l’apertura di nuove piste forestali e l’allargamento di quelle esistenti nonché lo spietramento o lo spostamento di pietre x xxxxx. E’ altresì vietato il transito di mezzi in prossimità dei monumenti, l’accesso ai luoghi di mezzi cingolati o comunque non gommati, nonché il carico del sughero tramite pale meccaniche o similari. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità, oneri od obblighi relativi ad eventuali passaggi su piste e strade in fondi d’altri proprietari.
Art. 16 ‐ (Termini e modalità di pagamento)
Il pagamento della somma complessiva, uguale al prezzo di aggiudicazione, dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario con modalità di versamento che verranno indicate dall’Amministrazione, in tre rate, con i tempi e le modalità così stabilite:
- Prima rata, pari al 20 % ‐ all’atto della stipula del contratto;
‐ Seconda rata, pari al 60% ‐ entro il trenta Agosto del 2019
‐ Terza rata, pari al 20% ‐ alla chiusura dei lavori
L’eventuale ritardo nei pagamenti, scaturirà l’immediata sospensione dei lavori e decorreranno in favore dell’Amministrazione gli interessi legali sulle somme non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo.
In caso di riardo decorreranno a favore del Comune, gli interessi legali sulle somme dovute senza pregiudizio, peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi ed alla vendita in danno dell’aggiudicatario.
Art. 17 ‐ (Risoluzione contrattuale e recesso)
Nel caso in cui, vi sia da parte dell’aggiudicatario, un comportamento che accerti una violazione di una qualsiasi delle clausole contenute nel presente capitolato, l’Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto anche attraverso una semplice comunicazione, senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese di sorta e sarà incamerato integralmente il deposito cauzionale prestato.
Art. 18 ‐ (Cessione del contratto, del credito e subappalto)
All’aggiudicatario è fatto assoluto divieto di cessione a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuita, del presente contratto, anche nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
E’ inoltre assolutamente vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto.
In ogni caso resta piena ed esclusiva, nei confronti dell’Amministrtazione, la responsabilità del contraente per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e il normale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi.
Nel caso di cessione del credito si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923.
Art. 19 ‐ (Controversie)
Eventuali controversie che potranno insorgere tra l’Ente e l'impresa aggiudicataria, potranno essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate come segue: una da parte del Comune, una da parte della ditta aggiudicataria e di comune accordo, dagli arbitri.
Ne caso, per qualsiasi ragione, durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri venga a mancare, sarà l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante, a provvedere alla sua tempestiva sostituzione.
Il collegio arbitrale si riunisce presso i locali del Comune e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.
È ammessa l'impugnazione contro la pronuncia arbitrale, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).
Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Lanusei.
Art. 20 ‐ (Norme regolatrici)
Il presente appalto è regolato in via graduata:
1. Dalle clausole del presente atto, dal bando di gara, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nello stesso;
2. Dalle norme di Contabilità Generale dello Stato;
3. Dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Per quanto non disposto nel presente capitolato, si applicheranno le norme della legge n° 2440 del 18/11/1923 e del regolamento n° 827 del 23/05/1924 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21 ‐ ( Norme finali e privacy)
Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
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