Allegato 1 PROTOCOLLO D’INTESA
Allegato 1 PROTOCOLLO D’INTESA
UNICA - ISCOM
Disciplina per le pubblicazioni e la gestione della proprietà intellettuale Definizioni
a) Per “Background” si intende tutte le informazioni (compreso il know how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;
b) Per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione;
c) Per “Sideground” si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obbiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;
d) Per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.
Pubblicazioni
Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di UNICA e di ISCOM coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di ISCOM.
Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza.
Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda.
Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.
Gestione della proprietà intellettuale
Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.
Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente dalle stesse. In tal caso, le Parti valuteranno l’opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del Foreground congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell’apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti.
Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l’altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l’altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all’estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l’invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.
Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l’obbligo di riservatezza.