ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra
Confindustria Udine, con sede legale Udine, Via Xxxxx Xxxxx n. 2, rappresentata dal Presidente Sig.Xxxxxxx Xxxx, di seguito denominata “Confindustria Udine”,
e
Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxxx 0, rappresentata dal Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, di seguito denominata “Banca Antonveneta” o “Banca”,
congiuntamente anche le “Parti”.
Premesso che
- Confindustria Udine, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale e dei compiti di promozione dello sviluppo produttivo locale, intende favorire il miglioramento dei rapporti di collaborazione tra il sistema associativo, le aziende e gli Istituti di Credito operanti capillarmente sul territorio, al fine di accompagnare e sostenere l’attività e lo sviluppo delle imprese associate con particolare attenzione per le aggregazioni con particolare attenzione per le aggregazioni (di seguito le “Imprese Associate”);
- Banca Antonveneta è in grado di fornire assistenza e consulenza finanziaria qualificata per valorizzare il ruolo delle Imprese Associate sia in Italia che sui mercati esteri;
- Confindustria Udine intende favorire l’accesso al mercato dei servizi bancari per le Imprese Associate e richiedere a Banca Antonveneta l’offerta di prodotti e/o servizi finanziari ad esse dedicati;
considerato che
Confindustria Udine e Banca Antonveneta ritengono proficuo avviare un rapporto di collaborazione non esclusivo diretto alla realizzazione delle finalità sopra citate ed in tal senso intendono attivarsi;
Banca Antonveneta intende mettere a disposizione delle Imprese Associate oggetto del presente accordo tutte le proprie competenze per accreditarsi come interlocutore primario;
tutto ciò premesso
Confindustria Udine e Banca Antonveneta convengono di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione, che ha per obiettivo lo sviluppo economico del territorio, in una logica di rafforzamento e consolidamento del tessuto produttivo locale e di collaborazione tra piccole e medie Imprese, enti territoriali e sistema bancario.
Art. 1 – Attività delle Parti
Per la realizzazione di tale obiettivo, con il presente accordo si stabilisce che Banca Antonveneta e Confindustria Udine concordano sull’offerta alle Imprese Associate dei prodotti sinteticamente illustrati nel documento allegato dando la priorità:
a. al prodotto “Working Capital, finalizzato alla copertura dei bisogni di circolante delle imprese;
b. al prodotto “Patto”, finalizzato alla copertura di un programma di investimenti materiali ed immateriali connessi in particolare alla realizzazione di progetti di aggregazione;
c. al prodotto “Prestito partecipativo” finalizzato alla capitalizzazione aziendale;
d. al prodotto “Credit enhancement” finalizzato al supporto di operazioni di fornitura o di investimento all’estero.
Banca Antonveneta e Confindustria Udine concordano un obiettivo di riferimento per l’attuazione del presente accordo, corrispondente ad un volume complessivo di operazioni finanziate sino a 50 milioni di euro.
Banca Antonveneta e Confindustria Udine si impegnano, ciascuna nel proprio ambito, a valorizzare il supporto del Confidi Friuli e degli altri strumenti di intervento garantistico previsti dalla Regione a favore dell’attivazione delle operazioni di cui al presente accordo.
Art.2 - Attività della Banca
In relazione all’offerta dedicata relativa ai finanziamenti, Banca Antonveneta agirà individuando condizioni di tasso d’interesse coerenti con il livello di rischio creditizio dell'Impresa Associata e gli apporti di garanzie costituiti dalla stessa o da terzi.
Sia per le operazioni di impiego che di raccolta, Banca Antonveneta avrà come base di riferimento i tassi vigenti sui mercati monetari e finanziari al momento dell’erogazione e/o dell’investimento.
Resta inteso che nello svolgimento di tutte le attività sopra indicate, anche laddove non espressamente elencate, la Banca manterrà la più ampia autonomia e discrezionalità nella gestione dei rapporti con le Imprese Associate.
La Banca valuterà in modo autonomo ed incondizionato la sussistenza dei requisiti di merito creditizio del soggetto richiedente nonché l’esistenza dei presupposti di finalizzazione dell’operazione, operando in modo che i processi di delibera del credito avvengano entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di affidamento (1);
Art. 3 Attività di Confindustria Udine
Confindustria Udine si attiverà al fine di:
- divulgare i contenuti del presente accordo presso le Imprese Associate, al fine di pianificare le iniziative e rendere operative le attività congiunte con Banca Antonveneta;
- pubblicizzare la collaborazione con Banca Antonveneta nel proprio portale internet, nel periodico dell’Associazione inviato alle Imprese, nei giornali locali e negli spazi televisivi e radiofonici da lei utilizzati per promuovere iniziative ed attività;
- cointeressare Banca Antonveneta in seminari, corsi, meeting, convegni e tavole rotonde su tematiche di carattere economico-finanziario.
Le Parti dichiarano che rimane espressamente esclusa dal presente accordo ogni attività, da parte di Confindustria Udine, in qualsivoglia modo riconducibile ad attività di intermediazione.
Art. 5 - Durata
Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2010, fatta salva la facoltà per entrambe le parti di recedere anticipatamente in qualunque momento, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di trenta giorni.
(1) Per data di presentazione delle richieste di affidamento, s’intende l’epoca di presentazione della domanda di fido, completa con tutti gli elementi di valutazione richiesti.
Udine,lì 22 giugno 2010
CONFINDUSTRIA UDINE BANCA ANTONVENETA S.P.A.