ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come “Politecnico di Milano”), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014.
E
Il Comune di Milano – Cittadella degli Archivi (c.f. e P.IVA 01199250158), con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx 0 (in seguito indicato come Comune) rappresentato dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore dell’Area Patrimonio Strumentale e Archivi (qui di seguito denominate congiuntamente Parti).
PREMESSO CHE
- il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente, agli Istituti Universitari, all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato n.510/AG del 19/02/2014;
- per il Politecnico tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano revisionato con Decreto Rettorale n. 1316 del 16.02.2021;
-è già in essere un Accordo Quadro tra le Parti (P.G. 113123/2017), cui si rimanda, che ne regola i rapporti amministrativi, soprattutto per quanto concerne la possibilità di ospitare studenti, anche in forma di tirocini o stage curriculari o extracurriculari;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
Art. 1 - Premesse
Le premesse alla presente collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 - Oggetto
Il Comune e il Politecnico di Milano, sono interessati ad avviare una collaborazione volta:
allo sviluppo di conoscenze archivistiche da trasmettere agli studenti attraverso visite guidate in archivio, ricerche archivistiche, brevi lezioni di archivistica tenute da personale comunale competente;
alla valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico cittadino custodito presso la Cittadella degli Archivi, attraverso la realizzazione di progetti scientifici, mostre, pubblicazioni, documentari etc;
a laboratori di progettazione, revisione, riorganizzazione architettonica di strutture d’archivio volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale;
Nell'ambito della anzidetta collaborazione le Parti potranno definire ulteriori specifici accordi, relativi a singoli campi di indagine, che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente collaborazione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.
Art. 3 - Referenti
Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per il Politecnico di Milano il responsabile delle attività è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Comune il responsabile delle attività è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte
Art. 4 - Obblighi delle Parti
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione temporaneamente spazi, competenze, esperienze, strumenti, documenti nei limiti delle relative disponibilità, tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.
Art. 5 - Oneri finanziari
La presente Collaborazione non comporta nessun onere finanziario o rimborso spese a carico delle Parti. Ciascuna fatta salva la facoltà di concordare specificatamente, in appositi contratti specifici, una diversa imputazione degli stessi e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
La presente Collaborazione sottoscritta con firma digitale secondo la normativa vigente del Codice per l’Amministrazione Digitale e s.m.i, avrà la durata di 2 anni ed è valida decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. E’ escluso il rinnovo tacito.
La Collaborazione è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto, dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta. Ciascuna parte può recedere dalla presente Collaborazione, dandone preavviso con posta elettronica certificata di almeno 90 giorni all’altra parte prima della naturale scadenza e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
Art. 7 – Diritti di Proprietà Intellettuale e Pubblicità
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.
Art. 8 - Riservatezza
Il Politecnico è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Comune per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Comune o in virtù del presente contratto. Il Comune analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal Politecnico in virtù della presente Collaborazione. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla scadenza del contratto. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Art. 9 - Sicurezza e ambiente
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La presente collaborazione viene pertanto integrata dalla allegata “Scheda di informazione relativa ai rischi specifici del luogo di lavoro e delle attività svolte dal committente”, che deve essere firmata dalle parti.
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali del Comune o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.
Art. 10 - Foro competente
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Collaborazione, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Milano
Art.11 - Oneri fiscali
La presente Collaborazione è stipulata mediante scrittura privata, in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti. ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131
Art. 12 – Anticorruzione e Codice Etico
Il Politecnico ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti del Politecnico stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 62/2013, Il Comune e il Politecnico si impegnano, per tutta la durata del presente contratto e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della collaborazione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico e il Comune si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente contratto, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici su indicati, l’altra Parte ha la facoltà di risolvere la collaborazione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. .
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il DPO del Comune di Milano. Il cui contatto è xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx. Per il Politecnico il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.
Il contatto privacy per il Politecnico è xxxxxxx@xxxxxx.xx. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai seguenti link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/?xx_xxxxxxx00 -xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 14 -Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per il Politecnico di Milano: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
per il Comune: xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Politecnico di Milano Comune di Milano
Dipartimento ABC Area Patrimonio Strumentale e Archivi
Il Direttore Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile Gestionale Il Sovrintendente agli Archivi
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx