L’assicurazione
L’assicurazione
GetMyCar ti protegge in tutti i tuoi viaggi, mettendoti a disposizione un’innovativa assicurazione che tutela sia il proprietario del veicolo sia il conducente.
Su ogni veicolo condiviso sarà infatti attiva, per tutta la durata del periodo di utilizzo e dell’eventuale prolungamento, una polizza che protegge dai rischi non coperti dalle polizze già eventualmente stipulate dal proprietario (la polizza non include alcuna garanzia RCA ulteriore rispetto a quella già obbligatoriamente presente sul veicolo).
La polizza stipulata da Getmycar è pensata su misura per proteggere auto, owner
(proprietario) e driver (conducente) per tutta la durata del viaggio e comprende le garanzie: Kasko, furto e incendio, eventi naturali, atti vandalici e sociopolitici, cristalli,
infortuni del conducente, protezione da eventuale aumento bonus-malus, protezione da rivalse per RCA, tutela giudiziaria e servizio di assistenza stradale 24/7.
Come funziona
Se sei il proprietario dell’auto, nel momento in cui inserisci i dati relativi al veicolo sulla piattaforma, devi indicare, oltre agli estremi della polizza RCA, le ulteriori coperture assicurative già attive sul veicolo. Ricorda che GetMyCar non effettua alcun controllo circa la veridicità delle informazioni che comunichi sotto la tua esclusiva responsabilità.
Sulla base delle informazioni acquisite, per tutto il periodo di utilizzo (da parte del conducente/comodatario), saranno attivate sul veicolo garanzie a copertura dei rischi non coperti dalle polizze già eventualmente stipulate dal proprietario.
Le Condizioni di Assicurazione saranno comunicate a mezzo email in fase di conferma della prenotazione.
Per qualsiasi dubbio scrivi a xxxx@xxxxxxxx.xxx. Saremo felici di risponderti.
Condizioni
GetMyCar vuole favorire la crescita di una Community sana e affidabile:
● L'identità di driver e owner, la descrizione del veicolo e le date di inizio e fine condivisione devono corrispondere alle informazioni fornite dagli utenti sul sito.
● Per essere condiviso, il veicolo deve essere coperto da una polizza assicurativa RCA a guida libera, deve essere regolarmente manutenuto (per esempio: revisione, tagliando), idoneo e sicuro per la guida su strada ed equipaggiato con il kit di sicurezza (triangolo di emergenza e giubbotto di segnalazione).
● Il veicolo può essere guidato, nel rispetto delle norme di Xxxxx, solo da conducenti con almeno 23 anni d’età e che abbiano conseguito la patente da più di 2 anni.
● Ti ricordiamo infine, che sono possibili solo condivisioni a breve termine che non superino i 28 giorni (anche in via frazionata).
Come denunciare un sinistro
In caso di sinistro, la denuncia va presentata via email ad Allianz Customer Service
all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, specificando: la targa del mezzo, la data, il luogo, le cause, la dinamica del sinistro e gli eventuali testimoni.
Ti raccomandiamo di fornire sempre il recapito telefonico del danneggiato, il codice Iban - utile per rendere più veloci e più sicure le modalità di pagamento - e l’eventuale copia delle polizze assicurative attive al momento del comodato stipulate con altre Compagnie, che documentino le coperture in essere, compresa l’assicurazione RCA obbligatoria.
Ulteriori informazioni o documenti potranno essere richiesti in un secondo momento, durante la gestione del sinistro.
Come richiedere assistenza
Se hai bisogno di assistenza stradale, la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) è attiva 24 ore su 24 e a tua disposizione per intervenire o indicarti le procedure più idonee a risolvere nel migliore dei modi le emergenze alla guida, oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa AWP al numero: 800 686868 - 02 26609 133 Dovrai comunicare queste informazioni:
● tipo di assistenza di cui hai bisogno
● nome e cognome / ragione sociale
● indirizzo del luogo in cui ti trovi
● targa del veicolo
● recapito telefonico
● codice fiscale
Come informare GetMyCar
In caso di sinistro, ti ricordiamo che dovrai sempre informare tempestivamente GetMyCar inviando una email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xxx o telefonando al numero
x00 00 0000 0000 attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle h.9.00 alle h.13.00 e dalle h.14.00 alle h.18.00.
Ricorda che se alcuni individui sono feriti o se ravvisi una situazione potenzialmente pericolosa, dovranno essere avvertite le Forze dell’Ordine.
Coperture assicurative
Puoi scaricare qui tutti i documenti dettagliati sulle polizze.
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: Polizza assicurativa “GetMyCar - Silver”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti:
✓ SILVER:
- Furto e Incendio;
- Garanzie speciali: Eventi naturali, Atti vandalici e sociopolitici;
- Kasko collisione ed estensione Kasko completa;
- Cristalli;
- Perdite pecuniarie (Rimborso forfettario per evoluzione in Malus e per Rivalse da RCA);
- Infortuni del conducente;
- Tutela giudiziaria;
- Assistenza
Che cosa non è assicurato?
🗶 Gli eventi verificatisi quando il veicolo non è concesso in comodato.
🗶 I danni coperti da assicurazione precedentemente stipulata a copertura del medesimo evento.
🗶 Gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
🗶 Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Xxxxx e nelle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l’ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.
Le garanzie operano unicamente se non presenti coperture assicurative per il medesimo rischio stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato e non concorrono ad integrare coperture o massimali previste/i da contratti di assicurazione diversi e stipulati al di fuori dell’ambito dell’accordo GetMyCar.
È un’assicurazione, - stipulata da GetMyCar a favore dei propri Clienti, Prestatori e Comodatari, che, per il tramite della piattaforma messa a disposizione da GetMyCar stessa, concedono/prendono in comodato le autovetture ad uso privato registrate - a copertura dei danni al veicolo a seguito di eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto e delle perdite pecuniarie avvenuti durante il periodo di comodato del veicolo.
Dove vale la copertura?
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto è necessario rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati. In caso di sinistro, il Contraente il Cliente ovvero il proprietario del veicolo concesso in comodato o l’Utilizzatore del veicolo deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
- Il premio comprensivo di imposte e contributi è pagato da GetMyCar in qualità di Contraente in nome e per conto degli utilizzatori iscritti al proprio servizio.
- Il costo dell’assicurazione è sostenuto dall’utilizzatore iscritto ed il pagamento avviene con le modalità previste dal contratto di servizio stipulato fra GetMyCar e l’utilizzatore stesso.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
- Per ogni singolo comodato l’assicurazione decorre dal giorno ora e minuto di inizio del comodato e scade al giorno ora minuto di termine dello stesso.
Come posso disdire la polizza?
- La polizza, ossia l’assicurazione del singolo comodato cessa automaticamente al termine di quest’ultimo senza necessità di disdetta o altre formalità.
Assicurazione Garanzie Accessorie Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Il presente documento contiene inforAmllaiazinozniSa.pgg.Aiu.n–tivGeruepcpoomapslesmiceunrtaartiivroispAeltltioanazquelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i Pprrooddoottttioa:sPsiocluizraztaivai sdsaincnuir(aDtiIPvad“aGnneit)M, pyeCr aariu-taSrielviel rp”otenziale contraente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Ultima edizione aggiornata: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398.
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx); tel. 00000 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società
xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.126.592; ed il valore dell’Indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie di seguito descritte.
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino all’indennizzo massimo previsto nel contratto, anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
Sono compresi i danni derivanti da:
- furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.
Sono inoltre assicurati:
- i danni causati al veicolo nell’esecuzione dei reati di furto o rapina;
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
FURTO E INCENDIO
Eventi naturali
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- grandine;
- uragani;
- alluvioni;
- trombe d’aria.
Sono inoltre assicurati, purché non derivanti da fenomeni sismici:
GARANZIE SPECIALI (EVENTI NATURALI - ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI)
- frane;
- smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.
Atti vandalici e sociopolitici
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- atti di vandalismo;
- sabotaggio;
- tumulti popolari;
- scioperi e sommosse.
Collisione con altro veicolo identificato
Copre, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo targato e identificato fino al limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, anche in percentuale inferiore al 50%, la garanzia opererà in forma aggiuntiva e residuale rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
Estensione kasko completa
Copre, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.
XXXXX (COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA)
Coprono il danneggiamento dei cristalli dell’autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di indennizzo per evento e con la franchigia previsti dal contratto.
CRISTALLI
Offre i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente stradale o guasto:
- soccorso stradale.
ASSISTENZA
Riconosce un indennizzo pecuniario in caso di sinistro che comporti l’evoluzione in Malus della classe CU del veicolo.
Rimborsa inoltre il proprietario, entro i limiti dei massimali e con le franchigie previsti dal contratto, qualora a seguito di un sinistro verificatosi durante il periodo di comodato, in caso di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, la Compagnia Primaria dovesse rivalersi sul proprietario stesso per uno dei seguenti motivi:
- veicolo guidato in stato di ebbrezza;
- circolazione avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati;
- veicolo guidato all’insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela;
- uso del veicolo risultante non conforme al rischio assunto dalla Compagnia primaria;
- veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’art. 187 del codice della strada.
PERDITE PECUNIARIE
Assicura gli infortuni – un’invalidità permanente o la morte – del Comodatario che, in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI, si trovi alla guida del veicolo assicurato, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Copre, con i massimali convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato dato in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI. L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo assicurato condotto dal Comodatario in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI.
TUTELA GIUDIZIARIA
FURTO E INCENDIO | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; ▪ determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso; ▪ derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti ad appropriazione indebita. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
KASKO (COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA) | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; ▪ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; ▪ causati da operazioni di carico e scarico; ▪ conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti a guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; ▪ subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina; ▪ conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
GARANZIE SPECIALI (EVENTI NATURALI – ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI) | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;; |
Che cosa NON è assicurato?
▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Xxxxx (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
CRISTALLI | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e, inoltre, se l’eventuale sostituzione dei cristalli non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); Inoltre l’assicurazione non comprende il danneggiamento: ▪ dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici; ▪ del tetto superiore in cristallo; ▪ dei cristalli per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE | |
Xxxxxx esclusi | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: ▪ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; ▪ conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; ▪ derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; ▪ derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ in caso di dolo del guidatore. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
TUTELA GIUDIZIARIA | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non é operante per le controversie relative a: ▪ violazioni conseguenti a fatto doloso; ▪ danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; ▪ fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; ▪ fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ▪ inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo; ▪ cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €. |
L’assicurazione non è operante se Allianz S.p.A. ha rimborsato all’Assicurato la somma oggetto della rivalsa da parte della Compagnia primaria attraverso la garanzia Perdite Pecuniarie. Inoltre, l’assicurazione a favore del Comodatario non è operante: ▪ se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; ▪ se il veicolo prestato in comodato d’uso non sia assicurato a norma di Xxxxx oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione; ▪ se il conducente abbia commesso l’illecito in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.); ▪ se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.); ▪ per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; ▪ per le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
PERDITE PECUNIARIE | |
Xxxxxx esclusi | L’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso. |
• Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Scoperto (garanzia furto):
- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 600 importo liquidato al netto della franchigia € 9.000
Minimo/Franchigia (garanzia furto):
- ammontare del danno € 2000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200) con il minimo di € 600 importo liquidato al netto dello scoperto € 1.400
Massimale (garanzia Cristalli):
- ammontare delle spese sostenute € 1.300
- massimale per sinistro € 1.000 importo liquidato € 1.000
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa entro 3 giorni dall’avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc. |
Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri furto e incendio, eventi naturali, atti vandalici e sociopolitici, collisione e estensione kasko completa e cristalli, l’assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l. Per permettere l’intervento immediato della Centrale Operativa, l’Assicurato deve comunicare tramite: • Linea Verde 000 000000 • Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00000 000 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella postale 302, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx XX. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. |
Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall’art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA. Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture registrati alla piattaforma GetMyCar e ai Comodatari anch’essi registrati alla medesima piattaforma che rispettivamente concedono/usufruiscono dell’autovettura in comodato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto non prevede provvigioni.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – Indirizzo e.mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx. Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 – PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx., Info su: xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione | Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
delle | |
controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GLOSSARIO
Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.
Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in “di serie” e “optional”, questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.
Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole sezioni.
Centrale operativa del servizio assistenza: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Classe cu (ex cip): classe di “Conversione Universale” (art. 134 del Cod.A.P. e regolamento Isvap 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.
Cod.a.p.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
Comodatario: colui che prende in comodato il veicolo, in accordo con il proprietario (Prestatore), attraverso la piattaforma informatica SSPI, per un periodo non superiore a 28 giorni (anche in via frazionata).
Compagnia primaria: l’Impresa che assicura direttamente il veicolo concesso in uso per la RCA obbligatoria e per le garanzie CVT.
Conciliazione paritetica: procedura prevista dall’Accordo Ania-Associazione dei Consumatori dd. 19 marzo 2012.
Contraente: GetMyCar S.r.l. (di seguito “SSPI”) ossia la Società di servizi di piattaforma informatica che stipula l’assicurazione in proprio per conto dell’assicurato.
Franchigia: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’assicurato e che pertanto viene detratta dall’importo da liquidare.
Franchigia per garanzia infortunio del guidatore: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell’indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo: somma pagata all’assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
Invalidità permanente: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Massimale (o capitale assicurato): somma sino a concorrenza della quale Allianz S.p.A. presta l’assicurazione. Piattaforma informatica sspi: piattaforma informatica (app, internet) che mette in contatto il proprietario che vuole prendere in comodato il proprio veicolo per periodi brevi con il possibile Comodatario.
Proprietario e/o prestatore: persona (fisica o giuridica, ad esclusione di società che eserciti attività di Locazione Senza Conducente) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che mette saltuariamente a disposizione il proprio veicolo per essere preso in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI.
Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Risarcimento in forma specifica RC auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall’Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rivalsa: azione esercitata da Allianz S.p.A. nei confronti dell’Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoperto e minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull’importo indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest’ultimo importo a restare a carico dell’Assicurato.
Secondo rischio: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Allianz S.p.A. che stipula con la SSPI il contratto di assicurazione e presta all’Assicurato le garanzie che ne fanno parte. Surrogazione (diritto di): diritto della Compagnia che ha pagato l’indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell’importo indennizzato.
Veicolo assicurato: autovettura ad uso privato di peso complessivo inferiore a 35 quintali, immatricolata in Italia da un massimo di 15 anni e che presa in comodato attraverso la SSPI risulta protetto dall’assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PACCHETTO SILVER
1.1 VEICOLI ASSICURATI
I veicoli oggetto dell’assicurazione sono solo ed esclusivamente le autovetture, regolarmente immatricolate in Italia ad uso privato, di proprietà del Prestatore non utilizzate dal Prestatore in forza di contratti di leasing e purché il Prestatore non sia una società che eserciti attività di Locazione Senza Conducente.
Le autovetture devono essere in condizioni di circolare secondo le norme italiane vigenti, regolarmente assicurate per l’RCA obbligatoria e date in comodato dai singoli proprietari a privati per un periodo non superiore a 28 giorni, attraverso la piattaforma informatica SSPI. Sono esclusi i veicoli con età superiore a 15 anni dalla data di prima immatricolazione.
1.2 CLASSIFICAZIONE VEICOLI ASSICURATI
Limitazioni, esclusioni, franchigie e scoperti presenti nelle condizioni generali di assicurazione sono strettamente legati alla tipologia del veicolo assicurato in base alla classificazione di seguito riportata:
• Small – valore commerciale fino a 10.000 euro al momento dell’inizio comodato;
• Medium – valore commerciale compreso tra 10.001 e 25.000 euro al momento dell’inizio comodato;
• Large – valore commerciale compreso tra 25.001 e 40.000 euro al momento dell’inizio comodato.
AVVERTENZA
Le garanzie Danni diretti al veicolo non sono operanti per i veicoli il cui valore commerciale, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote Professional” (in mancanza “Eurotax Giallo”), è inferiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato oppure superiore a 40.000 euro al
momento dell’inizio comodato.
1.3 TIPO GUIDA
Le garanzie sono prestate con la formula Guida Libera ossia il veicolo assicurato può essere guidato, nel rispetto delle norme di Xxxxx, solo da conducenti con almeno 23 anni d’età e che abbiano conseguito la patente da più di 2 anni.
Le stesse condizioni si applicano anche per l’eventuale guidatore aggiuntivo.
1.4 EFFETTO DELLE COPERTURE
Per ciascun veicolo assicurato, le garanzie operano dalla presa in carico da parte del Comodatario, certificata dalla piattaforma informatica SSPI fino alla sua restituzione, all’interno del periodo di utilizzo concordato tra il Proprietario e il Comodatario stesso.
1.5 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
1.6 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della adesione alla polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, l’Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicandogli estremi della variazione stessa.
Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).
AVVERTENZA
Tutte le garanzie presenti nel pacchetto assicurativo operano solo ed esclusivamente se non presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato, indipendentemente dal perimetro di applicazione e dalle somme assicurate. Solo a titolo di esempio, se il veicolo messo a disposizione per il comodato risulta assicurato per il rischio Incendio e Furto con la Compagnia Primaria, nel caso in cui il veicolo venisse
rubato o incendiato nel periodo di comodato, opererà esclusivamente la polizza prestata dalla Compagnia Primaria.
Il proprietario del veicolo, concesso in uso, si impegna a fornire alla Compagnia copia delle polizze assicurative stipulate con altre Compagnie, compresa quella in cui è prestata la assicurazione RCA obbligatoria, e attive al momento del comodato, che ne documentano le coperture assicurative prestate.
Qualora la Compagnia Primaria respinga la richiesta di indennizzo per l’uso del veicolo non conforme al rischio assunto con essa, Allianz S.p.A. considererà attive tutte le garanzie presenti nel pacchetto opzionato a tutela dell’Assicurato; quanto precede ad esclusione della garanzia di Responsabilità Civile, per la quale resta valido quanto previsto nell’art. 4.1 delle condizioni generali di assicurazione.
Garanzia Assistenza Stradale
2.1 COSA ASSICURA
Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall’Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia
S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia all’art. 7.11 delle condizioni generali di assicurazione).
2.1.1 SOCCORSO STRADALE
La seguente garanzia opera quando il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
▪ incidente stradale;
▪ guasto.
La Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per il traino sino all’officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l’Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Allianz S.p.A. al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall’Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
2.2 OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l’Impresa.
2.3 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
2.4 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
2.5 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate;
d) Nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato.
h) Le prestazioni sono fornite per comodati di durata non superiore a 28 giorni (anche in via frazionata).
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
i) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
j) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
Garanzia Danni diretti al veicolo
3.1 COSA ASSICURA
L’assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di 1.000 € anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia
verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
3.2 GARANZIA FURTO E INCENDIO
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
• furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
• furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
• incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici;
• azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
• atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
• danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per i veicoli in classe Small, come
descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.250 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
3.3 GARANZIE SPECIALI: EVENTI NATURALI
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Grandine, uragani, alluvioni, trombe d’aria. Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.250 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.4 KASKO: COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO
L’assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo targato e identificato fino al limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.250 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, anche in percentuale inferiore al 50%, la garanzia opererà in forma aggiuntiva e residuale rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
In ogni caso l’indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro a meno di franchigie e scoperti presenti in garanzia.
Il proprietario del veicolo concesso in uso, si impegna a fornire a Allianz S.p.A. la documentazione inerente al sinistro rc auto/card gestito con la Compagnia Primaria.
3.5 KASKO: ESTENSIONE KASKO COMPLETA
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Urto, uscita di strada, ribaltamento.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.250 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.6 GARANZIE SPECIALI: ATTI VANDALICI E SOCIO-POLITICI
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Atti di vandalismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.250 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.7 GARANZIA CRISTALLI
La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell’autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di indennizzo di 1.000 euro per evento, con una franchigia pari a 200 euro.
3.8 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende i danni:
• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
• relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e inoltre, nel caso della garanzia Cristalli, se l’eventuale sostituzione non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;
• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
• causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche);
• subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.;
• determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).
La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Collisione con veicolo identificato ed Estensione kasko completa causati dal guidatore del veicolo stesso.
3.9 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE
3.9.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso;
• derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti ad appropriazione indebita.
3.10.2 XXXXXXXX XXXXX: COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA
L’assicurazione non comprende i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• causati da operazioni di carico e scarico;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti a guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
• conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
3.10.3 GARANZIA CRISTALLI
L’assicurazione non comprende il:
• danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
• danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
• danneggiamento dei cristalli per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute.
3.11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Allianz S.p.A. per i sinistri relativi alle garanzie “Collisione con veicolo identificato” ed “Estensione Kasko completa”, rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del C.C. nei confronti dei trasportati e/o del conducente del veicolo, identificato attraverso la piattaforma informatica SSPI, per i danni subiti dal veicolo stesso.
Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione
3.12 RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell’officina o autorimessa più vicina, l’Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Allianz S.p.A., oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Allianz S.p.A. può far eseguire, con il consenso dell’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.
3.13 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/PARZIALE
È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.
3.14 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE
Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote Professional” (in mancanza “Eurotax Giallo”) relativo al mese di accadimento del sinistro.
3.15 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE
Allianz S.p.A., in caso di danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del veicolo al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicato nelle condizioni generali di assicurazione e dell’eventuale valore del relitto.
A richiesta dell’Impresa l’Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall’Impresa.
3.16 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE
Allianz S.p.A., in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo indicato nelle condizioni generali di assicurazione, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
3.17 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)
Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell’IVA. Non verrà riconosciuta l’IVA sia per i danni parziali quanto per i danni totali quando l’Assicurato è un soggetto
d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx. Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.
3.18 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI OPTIONAL APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE
Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi non di serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni, fino ad un massimo di 1.000 euro a condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.
3.19 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l’Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Allianz S.p.A., indicando il luogo dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall’Autorità con l’indicazione dei danni riscontrati.
3.20 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare a Allianz S.p.A. i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a Allianz S.p.A., dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) Allianz S.p.A. potrà versare l’indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. Allianz S.p.A. è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di Allianz S.p.A., restituendo l’indennizzo ricevuto.
3.21 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Allianz S.p.A. corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati nelle condizioni generali di assicurazione, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a Allianz S.p.A. in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo limitatamente alla garanzia cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata nelle condizioni generali di assicurazione solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo indicato nelle condizioni generali di assicurazione.
3.22 RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE
A eccezione della garanzia cristalli, lo scoperto e il minimo delle altre garanzie Xxxxx diretti al veicolo saranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate da Allianz S.p.A.
Garanzia Perdite Pecuniarie
4.1 COSA ASSICURA
In caso di sinistro che comporti l’evoluzione in Malus della classe CU del veicolo, la Compagnia riconosce all’Assicurato un indennizzo pecuniario pari al massimo di euro 300 per i veicoli di classe Small, di euro 400 per i veicoli di classe Medium e di euro 500 per i veicoli di classe Large, come riportato nell’art. 1.2.
Per aver diritto a questo indennizzo l’Assicurato dovrà mettere a disposizione di Allianz S.p.A. copia della dichiarazione che attesti l’effettivo costo del sinistro ottenuto da Consap (xxx.Xxxxxx.xx) in caso di risarcimento diretto (CARD) oppure dalla Compagnia che presta l’assicurazione RCA obbligatoria a primo rischio in caso di risarcimento ordinario.
In mancanza di ciò non sussiste diritto all’indennizzo.
Allianz S.p.A. mantiene il diritto di indennizzare l’importo minimo tra quanto pagato per il sinistro e i massimali sopra esposti.
Allianz S.p.A., inoltre, rimborsa il proprietario del veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 1.000.000, qualora a seguito di un sinistro verificatosi durante il periodo di comodato, in caso di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, la Compagnia primaria dovesse rivalersi sul proprietario stesso per uno dei seguenti motivi:
• se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza, con una franchigia di 1.500 euro;
• se la circolazione è avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati con una franchigia di 1.500 euro;
• se il veicolo guidato all’insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.) con una franchigia di 1.500 euro;
• se l’uso del veicolo dovesse risultare non conforme al rischio assunto con la Compagnia primaria;
• se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’art. 187 del codice della strada, con una franchigia di 1.500 euro.
Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di posticipare il rimborso della rivalsa qualora ritenga di tutelare il proprietario attraverso la garanzia Tutela Legale ove possibile e nei limiti del massimale descritti all’art. 6.1 delle condizioni generali di assicurazione, garantendo comunque in caso di soccombenza il rimborso della rivalsa fino al massimale sopra descritto.
Affinché la garanzia sia operante il proprietario del veicolo dovrà consegnare a Allianz S.p.A. la richiesta di rivalsa presentata dalla Compagnia primaria, copia della polizza contratta con la Compagnia primaria, documentazione dell’avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l’evento che l’Impresa si riserva di chiedere.
Garanzia infortuni del conducente
5.1 COSA ASSICURA
Ferme restando le seguenti esclusioni, l’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal Comodatario che in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI, si trovi alla guida del veicolo assicurato.
La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente Allianz S.p.A. indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:
la morte dell’Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell’infortunio nei limiti del capitale assicurato di 50.000 euro;
l’invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell’infortunio, con una franchigia del 5%;
•
•
5.2 ESCLUSIONI
Allianz S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• in caso di dolo del guidatore.
5.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Allianz S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
5.4 DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL’INDENNITÀ DA LIQUIDARE
Allianz S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l’indennità da liquidare all’Assicurato in funzione del grado d’invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella “Tabella ANIA” (appendice A.2).
Per determinare l’indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Se l’Assicurato al momento dell’infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d’invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l’indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l’indennità sarà uguale alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Per i casi d’invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
5.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall’Assicurato e da Allianz S.p.A. a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d’invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno da Allianz S.p.A. e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Xxxxxxxx parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono vincolanti sia per Allianz S.p.A. sia per l’Assicurato.
5.6 PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ PERMANENTE
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, Allianz S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall’importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d’invalidità permanente riconosciuta all’Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.
5.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE DA INFORTUNIO
Accertata la morte dell’Assicurato Allianz S.p.A. corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L’indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l’indennità prevista per l’invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell’infortunio, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell’infortunio stesso, Allianz S.p.A. corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest’ultimo l’importo già pagato per l’invalidità permanente.
Garanzia Tutela giudiziaria
6.1 COSA ASSICURA
A) Spese assicurate
Allianz S.p.A. si fa carico, fino al massimo di 5.000 euro, degli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato dato in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI; più precisamente:
• le spese per l’intervento di un legale entro i limiti fissati dal D.M. 55/2014;
• le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso di Allianz S.p.A.;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
• le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Allianz S.p.A.;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 €;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
B) Rischi assicurati
L’assicurazione vale esclusivamente per il veicolo assicurato condotto dal Comodatario in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI.
Nel caso di vertenze tra più assicurati con la stessa polizza, la garanzia opera a favore del proprietario. Più precisamente Allianz S.p.A. assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:
• le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l’intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l’effettuazione dell’offerta da parte della Compagnia Mandataria e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
• le azioni a tutela del proprietario, fino ad un massimo di 50.000 euro, in caso di rivalsa da parte della Compagnia primaria per l’uso del veicolo non conforme al rischio assunto con essa;
• il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
6.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per le controversie relative a:
• violazioni conseguenti a fatto doloso;
• danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
• cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €;
L’assicurazione non è operante se Allianz S.p.A. ha rimborsato all’Assicurato la somma oggetto della rivalsa da parte della Compagnia primaria attraverso la garanzia Perdite Pecuniarie;
Inoltre, l’assicurazione a favore del Comodatario non è operante:
• se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il veicolo prestato in comodato d’uso non sia assicurato a norma di Xxxxx oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
• se il conducente abbia commesso l’illecito in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.);
• se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.);
• per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
• per le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.
6.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi durante il comodato concordato tra il Proprietario e il Comodatario stesso attraverso la piattaforma informatica SSPI nel periodo di validità della polizza, sempre che si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di legge o di contratto verificatisi nel periodo di operatività della polizza stessa.
La copertura assicurativa si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della polizza, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo in cui la copertura era attiva per il veicolo colpito da sinistro.
I fatti che hanno dato origine alla controversia, s’intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.
6.4 GESTIONE DELLA VERTENZA
A) Tentativo di componimento amichevole
Allianz S.p.A., ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Allianz S.p.A.. In caso di inadempimento dell’Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.
B) Scelta del perito e del legale
Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Allianz S.p.A. e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Allianz S.p.A.. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l’Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Allianz S.p.A. per ottenere l’indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall’Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Allianz S.p.A. confermerà l’incarico professionale in tal modo conferito. Allianz S.p.A., alla definizione della controversia, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell’ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Allianz S.p.A. Allianz S.p.A. non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
Nel caso in cui l’Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall’Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.
C) Disaccordo fra Assicurato e Allianz S.p.A.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Allianz S.p.A. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Allianz S.p.A. è tenuta ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l’esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.
Il Sinistro Obblighi e modalità di denuncia
7.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, inoltrando denuncia via email ad Allianz Customer Service all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, specificando:
la targa del mezzo, la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni.
A tutti gli effetti l’email ha validità di denuncia del sinistro. Il Customer Service avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
Si raccomanda di fornire sempre il recapito telefonico dell’Assicurato, il proprio codice Iban, onde rendere più veloci e più sicure le modalità di pagamento, e l’eventuale copia delle polizze assicurative stipulate con altre Compagnie e attive al momento del comodato, che ne documentano le coperture assicurative prestate, compresa quella in cui è prestata l’assicurazione Rca obbligatoria.
Si precisa che in fase di liquidazione di un sinistro possono essere sempre richiesti documenti e/o informazioni aggiuntive e disposti supplementi e/o approfondimenti istruttori che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz S.p.A..
7.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL’ART. 143 DEL COD.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. Allianz S.p.A. pertanto può esercitare il diritto:
• di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;
• di negare l’indennità spettante all’Assicurato per tutte le altre garanzie.
7.3 GESTIONE DELLE VERTENZE
Allianz S.p.A. si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell’Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Allianz S.p.A., nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.
7.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
7.5 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Allianz S.p.A. di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e se non si tratta dell’interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Allianz S.p.A. risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.
7.6 GARANZIE FURTO E INCENDIO – GARANZIE SPECIALI: ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare alla Compagnia l’evento dannoso, come stabilito nella clausola 7.1, insieme alla denuncia effettuata all’Autorità competente, immediatamente dopo il fatto ed il verbale delle Autorità intervenute se presente. Nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all’Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a Allianz S.p.A..
Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
7.7 KASKO: COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia completa documentazione fornita alla Compagnia primaria, comprensiva di:
• denuncia dettagliata dell’evento con indicazione targa di controparte e indicazione presenza verbale delle autorità e testimoni se presenti;
• dati patente di guida del conducente al momento del sinistro;
• copia fattura ed eventuale delega di riparazione con documentazione fotografica e stima tecnica;
• copia comunicazione altra Compagnia nella quale viene indicata percentuale di responsabilità, importo di pagamento e/o somma riconosciuta in riferimento al grado di responsabilità;
• eventuali comunicazioni di diniego della liquidazione.
7.8 CRISTALLI – KASKO: ESTENSIONE KASKO COMPLETA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La comunicazione a Allianz S.p.A. deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell’Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Per sinistri relativi alla garanzia Cristalli alla suddetta comunicazione deve essere allegato fattura e foto, dichiarazione regime iva del danneggiato e delega a favore del riparatore se presente.
Per sinistri relativi alla garanzia Infortuni del conducente alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico. Successivamente l’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i certificati medici sul decorso delle lesioni, sino a guarigione avvenuta, per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del guidatore. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell’Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente il ricovero. Tutti i costi relativi ai certificati medici ed eventuale altra documentazione sono a carico dell’Assicurato. Qualora l’infortunio abbia provocato la morte dell’Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l’Impresa deve esserne immediatamente informata.
7.9 GARANZIE SPECIALI: EVENTI NATURALI
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare denuncia dettagliata dell’evento alla Compagnia come stabilito nella clausola 7.1.
La comunicazione del sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio Meteorologico più vicino, in una dichiarazione sottoscritta dall’Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l’evento.
7.10 PERDITE PECUNIARIE
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto in caso di sinistro con scatto del Malus deve presentare alla Compagnia copia della dichiarazione che attesti l’effettivo costo del sinistro ottenuto da Consap (xxx.Xxxxxx.xx) in caso di risarcimento diretto (CARD) oppure dalla Compagnia che presta l’assicurazione RCA obbligatoria a primo rischio in caso di risarcimento ordinario.
In caso di rimborso della rivalsa esercitata sul proprietario del veicolo dalla Compagnia primaria, l’Assicurato dovrà consegnare a Allianz
S.p.A. la richiesta di rivalsa presentata dalla Compagnia primaria, copia della polizza contratta con la Compagnia primaria, documentazione dell’avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l’evento che l’Impresa si riserva di chiedere anche in virtù della eccezione specifica sollevata.
7.11 GARANZIA ASSISTENZA
Per ogni richiesta di assistenza, l’assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
Linea Verde 000 000000
Telefono (anche per chiamate dall’estero) 02 26609 133
indicando con precisione:
tipo di Assistenza di cui necessita; nome, cognome e targa del veicolo; indirizzo e luogo da cui chiama; eventuale recapito telefonico; codice fiscale.
La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza - AWP Service Italia S.c.a.r.l. - Casella Postale 300 - Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà
farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
7.12 TUTELA GIUDIZIARIA
Il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, come stabilito nella clausola 7.1. La gestione dei sinistri di tutela è affidata ad Allianz SpA Unità Sinistri Tutela Legale, con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, che l’assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02 7216.7203 fax 02 5737.1251). L’ufficio sinistri potrà richiedere documentazione che il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare entro 10 giorni.
L’assicurato deve fare seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato. Il mancato o ritardato invio della documentazione suddetta potrà pregiudicare la gestione del sinistro.
APPENDICE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente
Descrizione Infortunio | Percentuale Destra | Percentuale Sinistra |
Perdita totale anatomica o funzionale di: | ||
arto superiore | 70 | 60 |
mano o avambraccio | 60 | 50 |
pollice | 18 | 16 |
indice | 14 | 12 |
medio o anulare | 8 | 6 |
mignolo | 12 | 10 |
falange ungueale del pollice | 9 | 8 |
falange di altro dito della mano | 1/3 dito | 1/3 dito |
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 | 20 |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20 | 15 |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10 | 8 |
Paralisi completa del nervo radiale | 35 | 30 |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20 | 17 |
Descrizione Infortunio | Percentuale |
Amputazione di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70 |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60 |
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 |
Amputazione di: | |
un piede | 40 |
ambedue i piedi | 100 |
un alluce | 5 |
altro dito del piede | 1 |
falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25 |
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica | 15 |
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40 |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1 |
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di: | |
vertebra cervicale | 12 |
vertebra dorsale | 5 |
12° dorsale | 10 |
vertebra lombare | 10 |
Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 |
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme | 5 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 |
Perdita anatomica di un rene | 15 |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8 |
Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: Polizza assicurativa “GetMyCar - Gold”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti:
✓ GOLD:
- Furto e Incendio;
- Garanzie speciali: Eventi naturali, Atti vandalici e sociopolitici;
- Kasko collisione ed estensione Kasko completa;
- Cristalli;
- Garanzie aggiuntive: Garanzia estensione furto e incendio);
- Perdite pecuniarie (Rimborso forfettario per evoluzione in Malus e per Rivalse da RCA);
- Infortuni del conducente;
- Tutela giudiziaria;
- Assistenza
Che cosa non è assicurato?
🗶 Gli eventi verificatisi quando il veicolo non è concesso in comodato.
🗶 I danni coperti da assicurazione precedentemente stipulata a copertura del medesimo evento.
🗶 Gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
🗶 Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Xxxxx e nelle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l’ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.
Le garanzie operano unicamente se non presenti coperture assicurative per il medesimo rischio stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato e non concorrono ad integrare coperture o massimali previste/i da contratti di assicurazione diversi e stipulati al di fuori dell’ambito dell’accordo GetMyCar.
È un’assicurazione, - stipulata da GetMyCar a favore dei propri Clienti, Prestatori e Comodatari, che, per il tramite della piattaforma messa a disposizione da GetMyCar stessa, concedono/prendono in comodato le autovetture ad uso privato registrate - a copertura dei danni al veicolo a seguito di eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto e delle perdite pecuniarie avvenuti durante il periodo di comodato del veicolo.
Dove vale la copertura?
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto è necessario rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati. In caso di sinistro, il Contraente il Cliente ovvero il proprietario del veicolo concesso in comodato o l’Utilizzatore del veicolo deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
- Il premio comprensivo di imposte e contributi è pagato da GetMyCar in qualità di Contraente in nome e per conto degli utilizzatori iscritti al proprio servizio.
- Il costo dell’assicurazione è sostenuto dall’utilizzatore iscritto ed il pagamento avviene con le modalità previste dal contratto di servizio stipulato fra GetMyCar e l’utilizzatore stesso.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
- Per ogni singolo comodato l’assicurazione decorre dal giorno ora e minuto di inizio del comodato e scade al giorno ora minuto di termine dello stesso.
Come posso disdire la polizza?
- La polizza, ossia l’assicurazione del singolo comodato cessa automaticamente al termine di quest’ultimo senza necessità di disdetta o altre formalità.
Assicurazione Garanzie Accessorie Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Il presente documento contiene inforAmllaiazinozniSa.pgg.Aiu.n–tivGeruepcpoomapslesmiceunrtaartiivroispAeltltioanazquelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i pPrrooddootttitoa:ssPioculirzaztaiviadsasnicnui r(aDtIiPvada“nGnei)t,MpyeCr aairu-taGreolildp”otenziale contraente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Ultima edizione aggiornata: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398.
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx); tel. 00000 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società
xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.126.592; ed il valore dell’Indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie di seguito descritte.
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino all’indennizzo massimo previsto nel contratto, anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
Sono compresi i danni derivanti da:
- furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.
Sono inoltre assicurati:
- i danni causati al veicolo nell’esecuzione dei reati di furto o rapina;
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
FURTO E INCENDIO
Eventi naturali
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- grandine;
- uragani;
- alluvioni;
- trombe d’aria.
Sono inoltre assicurati, purché non derivanti da fenomeni sismici:
GARANZIE SPECIALI (EVENTI NATURALI - ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI)
- frane;
- smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.
Atti vandalici e sociopolitici
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- atti di vandalismo;
- sabotaggio;
- tumulti popolari;
- scioperi e sommosse.
Collisione con altro veicolo identificato
Copre, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo targato e identificato fino al limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, anche in percentuale inferiore al 50%, la garanzia opererà in forma aggiuntiva e residuale rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
Estensione kasko completa
Copre, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.
XXXXX (COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA)
Coprono il danneggiamento dei cristalli dell’autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di indennizzo per evento e con la franchigia previsti dal contratto.
CRISTALLI
Trattasi di un insieme di coperture, che prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:
- xxxxx xxxxxxxxx;
- spese di rimozione e parcheggio;
- spese di lavaggio e disinfezione;
- spese per sottrazione e smarrimento chiavi.
GARANZIE AGGIUNTIVE (ESTENSIONE FURTO E INCENDIO)
Offre i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente stradale o guasto:
- soccorso stradale;
- auto sostitutiva;
- servizio taxi.
ASSISTENZA
Riconosce un indennizzo pecuniario in caso di sinistro che comporti l’evoluzione in Malus della classe CU del veicolo.
Rimborsa inoltre il proprietario, entro i limiti dei massimali e con le franchigie previsti dal contratto, qualora a seguito di un sinistro verificatosi durante il periodo di comodato, in caso di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, la Compagnia Primaria dovesse rivalersi sul proprietario stesso per uno dei seguenti motivi:
- veicolo guidato in stato di ebbrezza;
- circolazione avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati;
- veicolo guidato all’insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela;
- uso del veicolo risultante non conforme al rischio assunto dalla Compagnia primaria;
- veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’art. 187 del codice della strada.
PERDITE PECUNIARIE
Assicura gli infortuni – un’invalidità permanente o la morte – del Comodatario che, in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI, si trovi alla guida del veicolo assicurato, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Copre, con i massimali convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato dato in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI. L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo assicurato condotto dal Comodatario in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI.
TUTELA GIUDIZIARIA
FURTO E INCENDIO | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; ▪ determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso; ▪ derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti ad appropriazione indebita. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
KASKO (COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA) | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; ▪ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; ▪ causati da operazioni di carico e scarico; ▪ conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti a guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; ▪ subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina; ▪ conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
Che cosa NON è assicurato?
GARANZIE SPECIALI (EVENTI NATURALI – ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI) | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Xxxxx (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (ESTENSIONE FURTO E INCENDIO) | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; ▪ determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso; ▪ derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti ad appropriazione indebita. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
CRISTALLI | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e, inoltre, se l’eventuale sostituzione dei cristalli non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); Inoltre l’assicurazione non comprende il danneggiamento: |
▪ dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici; ▪ del tetto superiore in cristallo; ▪ dei cristalli per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE | |
Xxxxxx esclusi | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: ▪ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; ▪ conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; ▪ derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; ▪ derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ in caso di dolo del guidatore. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
TUTELA GIUDIZIARIA | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non é operante per le controversie relative a: ▪ violazioni conseguenti a fatto doloso; ▪ danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; ▪ fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; ▪ fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ▪ inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo; ▪ cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €. L’assicurazione non è operante se Allianz S.p.A. ha rimborsato all’Assicurato la somma oggetto della rivalsa da parte della Compagnia primaria attraverso la garanzia Perdite Pecuniarie. Inoltre, l’assicurazione a favore del Comodatario non è operante: ▪ se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; ▪ se il veicolo prestato in comodato d’uso non sia assicurato a norma di Xxxxx oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione; ▪ se il conducente abbia commesso l’illecito in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.); ▪ se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.); ▪ per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; ▪ per le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
PERDITE PECUNIARIE | |
Xxxxxx esclusi | L’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso. |
• Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Scoperto (garanzia furto):
- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 600 importo liquidato al netto della franchigia € 9.000
Minimo/Franchigia (garanzia furto):
- ammontare del danno € 2000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200) con il minimo di € 600 importo liquidato al netto dello scoperto € 1.400
Massimale (garanzia Estensione Furto e Incendio):
- ammontare delle spese sostenute € 400
- massimale per sinistro € 200 importo liquidato € 200
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa entro 3 giorni dall’avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc. |
Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri furto e incendio, eventi naturali, atti vandalici e sociopolitici, collisione e estensione kasko completa e cristalli, l’assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l. Per permettere l’intervento immediato della Centrale Operativa, l’Assicurato deve comunicare tramite: • Linea Verde 000 000000 • Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00000 000 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella postale 302, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx XX. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. | |
Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall’art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA. Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture registrati alla piattaforma GetMyCar e ai Comodatari anch’essi registrati alla medesima piattaforma che rispettivamente concedono/usufruiscono dell’autovettura in comodato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto non prevede provvigioni.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – Indirizzo e.mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx. Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 – PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx., Info su: xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GLOSSARIO
Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.
Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in “di serie” e “optional”, questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.
Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole sezioni.
Centrale operativa del servizio assistenza: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Classe cu (ex cip): classe di “Conversione Universale” (art. 134 del Cod.A.P. e regolamento Isvap 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.
Cod.a.p.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
Comodatario: colui che prende in comodato il veicolo, in accordo con il proprietario (Prestatore), attraverso la piattaforma informatica SSPI, per un periodo non superiore a 28 giorni (anche in via frazionata).
Compagnia primaria: l’Impresa che assicura direttamente il veicolo concesso in uso per la RCA obbligatoria e per le garanzie CVT.
Conciliazione paritetica: procedura prevista dall’Accordo Ania-Associazione dei Consumatori dd. 19 marzo 2012.
Contraente: GetMyCar S.r.l. (di seguito “SSPI”) ossia la Società di servizi di piattaforma informatica che stipula l’assicurazione in proprio per conto dell’assicurato.
Franchigia: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’assicurato e che pertanto viene detratta dall’importo da liquidare.
Franchigia per garanzia infortunio del guidatore: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell’indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo: somma pagata all’assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
Invalidità permanente: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Massimale (o capitale assicurato): somma sino a concorrenza della quale Allianz S.p.A. presta l’assicurazione.
Piattaforma informatica sspi: piattaforma informatica (app, internet) che mette in contatto il proprietario che vuole prendere in comodato il proprio veicolo per periodi brevi con il possibile Comodatario.
Proprietario e/o prestatore: persona (fisica o giuridica, ad esclusione di società che eserciti attività di Locazione Senza Conducente) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che mette saltuariamente a disposizione il proprio veicolo per essere preso in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI.
Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Risarcimento in forma specifica RC auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall’Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rivalsa: azione esercitata da Allianz S.p.A. nei confronti dell’Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoperto e minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull’importo indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest’ultimo importo a restare a carico dell’Assicurato.
Secondo rischio: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Allianz S.p.A. che stipula con la SSPI il contratto di assicurazione e presta all’Assicurato le garanzie che ne fanno parte. Surrogazione (diritto di): diritto della Compagnia che ha pagato l’indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell’importo indennizzato.
Veicolo assicurato: autovettura ad uso privato di peso complessivo inferiore a 35 quintali, immatricolata in Italia da un massimo di 15 anni e che presa in comodato attraverso la SSPI risulta protetto dall’assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PACCHETTO GOLD
1.1 VEICOLI ASSICURATI
I veicoli oggetto dell’assicurazione sono solo ed esclusivamente le autovetture, regolarmente immatricolate in Italia ad uso privato, di proprietà del Prestatore non utilizzate dal Prestatore in forza di contratti di leasing e purché il Prestatore non sia una società che eserciti attività di Locazione Senza Conducente.
Le autovetture devono essere in condizioni di circolare secondo le norme italiane vigenti, regolarmente assicurate per l’RCA obbligatoria e date in comodato dai singoli proprietari a privati per un periodo non superiore a 28 giorni, attraverso la piattaforma informatica SSPI. Sono esclusi i veicoli con età superiore a 15 anni dalla data di prima immatricolazione.
1.2 CLASSIFICAZIONE VEICOLI ASSICURATI
Limitazioni, esclusioni, franchigie e scoperti presenti nelle condizioni generali di assicurazione sono strettamente legati alla tipologia del veicolo assicurato in base alla classificazione di seguito riportata:
• Small – valore commerciale fino a 10.000 euro al momento dell’inizio comodato;
• Medium – valore commerciale compreso tra 10.001 e 25.000 euro al momento dell’inizio comodato;
• Large – valore commerciale compreso tra 25.001 e 40.000 euro al momento dell’inizio comodato.
AVVERTENZA
Le garanzie Danni diretti al veicolo non sono operanti per i veicoli il cui valore commerciale, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote Professional” (in mancanza “Eurotax Giallo”), è inferiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato oppure superiore a 40.000 euro al
momento dell’inizio comodato.
1.3 TIPO GUIDA
Le garanzie sono prestate con la formula Guida Libera ossia il veicolo assicurato può essere guidato, nel rispetto delle norme di Xxxxx, solo da conducenti con almeno 23 anni d’età e che abbiano conseguito la patente da più di 2 anni.
Le stesse condizioni si applicano anche per l’eventuale guidatore aggiuntivo.
1.4 EFFETTO DELLE COPERTURE
Per ciascun veicolo assicurato, le garanzie operano dalla presa in carico da parte del Comodatario, certificata dalla piattaforma informatica SSPI fino alla sua restituzione, all’interno del periodo di utilizzo concordato tra il Proprietario e il Comodatario stesso.
1.5 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
1.6 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della adesione alla polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, l’Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicandogli estremi della variazione stessa.
Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).
AVVERTENZA
Tutte le garanzie presenti nel pacchetto assicurativo operano solo ed esclusivamente se non presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato, indipendentemente dal perimetro di applicazione e dalle somme assicurate. Solo a titolo di esempio, se il veicolo messo a disposizione per il comodato risulta assicurato per il rischio Incendio e Furto con la Compagnia Primaria, nel caso in cui il veicolo venisse
rubato o incendiato nel periodo di comodato, opererà esclusivamente la polizza prestata dalla Compagnia Primaria.
Il proprietario del veicolo, concesso in uso, si impegna a fornire alla Compagnia copia delle polizze assicurative stipulate con altre Compagnie, compresa quella in cui è prestata la assicurazione RCA obbligatoria, e attive al momento del comodato, che ne documentano le coperture assicurative prestate.
Qualora la Compagnia Primaria respinga la richiesta di indennizzo per l’uso del veicolo non conforme al rischio assunto con essa, Allianz S.p.A. considererà attive tutte le garanzie presenti nel pacchetto opzionato a tutela dell’Assicurato; quanto precede ad esclusione della garanzia di Responsabilità Civile, per la quale resta valido quanto previsto nell’art. 4.1 delle condizioni generali di assicurazione.
Garanzia Assistenza Stradale
2.1 COSA ASSICURA
Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall’Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia
S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia all’art. 7.11 delle condizioni generali di assicurazione).
2.1.1 SOCCORSO STRADALE
La seguente garanzia opera quando il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
▪ incidente stradale;
▪ guasto.
La Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per il traino sino all’officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l’Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Allianz S.p.A. al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall’Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
2.1.2 AUTO SOSTITUTIVA
A seguito dell’attivazione della prestazione “2.1.1 Soccorso Stradale”, l’Assicurato ha diritto a richiedere un’autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 1200 cc, per tutta la durata del comodato, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. L’erogazione della prestazione è subordinata alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di comodato presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell’Assicurato.
2.1.3 SERVIZIO TAXI
A seguito dell’attivazione della prestazione “2.1.1 Soccorso Stradale”, l‘Assicurato ha diritto all’invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di €50 per evento, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa.
2.2 OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l’Impresa.
2.3 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
2.4 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
2.5 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate;
d) Nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato.
h) Le prestazioni sono fornite per comodati di durata non superiore a 28 giorni (anche in via frazionata).
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
i) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
j) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
Garanzia Danni diretti al veicolo
3.1 COSA ASSICURA
L’assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di 1.000 € anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
3.2 GARANZIA FURTO E INCENDIO
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
• furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
• furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
• incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici;
• azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
• atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
• danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 700 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 900 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.100 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
3.3 GARANZIE SPECIALI: EVENTI NATURALI
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Grandine, uragani, alluvioni, trombe d’aria. Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 700 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 900 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.100 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.4 KASKO: COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO
L’assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo targato e identificato fino al limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 700 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 900 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.100 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, anche in percentuale inferiore al 50%, la garanzia opererà in forma aggiuntiva e residuale rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
In ogni caso l’indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro a meno di franchigie e scoperti presenti in garanzia.
Il proprietario del veicolo concesso in uso, si impegna a fornire a Allianz S.p.A. la documentazione inerente al sinistro rc auto/card gestito con la Compagnia Primaria.
3.5 KASKO: ESTENSIONE KASKO COMPLETA
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Urto, uscita di strada, ribaltamento.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 700 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 900 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.100 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.6 GARANZIE SPECIALI: ATTI VANDALICI E SOCIO-POLITICI
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Atti di vandalismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 700 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 900 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.100 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.7 GARANZIA CRISTALLI
La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell’autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di indennizzo di 1.500 euro per evento, con una franchigia pari a 200 euro.
3.8 GARANZIE AGGIUNTIVE: ESTENSIONE FURTO E INCENDIO
Sono compresi in garanzia le seguenti prestazioni:
3.8.1 XXXXX XXXXXXXXX
Allianz S.p.A. riconosce all’Assicurato 10 € giornalieri per un massimo di 20 giorni qualora il veicolo indicato in nelle condizioni generali di assicurazione non sia utilizzabile per furto/incendio totale. In caso di furto, il computo delle giornate da indennizzare inizia il giorno successivo alla fine del comodato, previa comunicazione del sinistro a Allianz S.p.A., e termina, fermo restando il suddetto limite massimo, il giorno in cui l’Autorità comunica all’Assicurato il ritrovamento del veicolo. Sono esclusi dal conteggio i giorni di fermo tecnico necessari per le riparazioni.
3.8.2 SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO
In caso di furto del veicolo, Allianz S.p.A. rimborsa, con il limite massimo di 200 €, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
3.8.3 SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE
In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, Allianz S.p.A. rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo per il lavaggio e la disinfezione del veicolo stesso fino a un massimo di 200 €.
3.9 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende i danni:
• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
• relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e inoltre, nel caso della garanzia Cristalli, se l’eventuale sostituzione non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;
• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
• causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche);
• subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.;
• determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).
La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Collisione con veicolo identificato ed Estensione kasko completa causati dal guidatore del veicolo stesso.
3.10 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE
3.10.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO E GARANZIE AGGIUNTIVE: ESTENSIONE FURTO E INCENDIO
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso;
• derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti ad appropriazione indebita.
3.10.2 XXXXXXXX XXXXX: COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA
L’assicurazione non comprende i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• causati da operazioni di carico e scarico;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti a guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
• conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
3.10.3 GARANZIA CRISTALLI
L’assicurazione non comprende il:
• danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
• danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
• danneggiamento dei cristalli per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute.
3.11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Allianz S.p.A. per i sinistri relativi alle garanzie “Collisione con veicolo identificato” ed “Estensione Kasko completa”, rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del C.C. nei confronti dei trasportati e/o del conducente del veicolo, identificato attraverso la piattaforma informatica SSPI, per i danni subiti dal veicolo stesso.
Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione
3.12 RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell’officina o autorimessa più vicina, l’Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Allianz S.p.A., oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Allianz S.p.A. può far eseguire, con il consenso dell’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.
3.13 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/PARZIALE
È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.
3.14 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE
Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote Professional” (in mancanza “Eurotax Giallo”) relativo al mese di accadimento del sinistro.
3.15 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE
Allianz S.p.A., in caso di danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del veicolo al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicato nelle condizioni generali di assicurazione e dell’eventuale valore del relitto.
A richiesta dell’Impresa l’Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall’Impresa.
3.16 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE
Allianz S.p.A., in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo indicato nelle condizioni generali di assicurazione, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
3.17 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)
Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell’IVA. Non verrà riconosciuta l’IVA sia per i danni parziali quanto per i danni totali quando l’Assicurato è un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx. Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.
3.18 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI OPTIONAL APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE
Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi non di serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni, fino ad un massimo di 1.000 euro a condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.
3.19 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l’Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Allianz S.p.A., indicando il luogo dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall’Autorità con l’indicazione dei danni riscontrati.
3.20 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare a Allianz S.p.A. i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a Allianz S.p.A., dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) Allianz S.p.A. potrà versare l’indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. Allianz S.p.A. è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di Allianz S.p.A., restituendo l’indennizzo ricevuto.
3.21 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Allianz S.p.A. corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati nelle condizioni generali di assicurazione, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a Allianz S.p.A. in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo limitatamente alla garanzia cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata nelle condizioni generali di assicurazione solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo indicato nelle condizioni generali di assicurazione.
3.22 RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE
A eccezione della garanzia cristalli, lo scoperto e il minimo delle altre garanzie Xxxxx diretti al veicolo saranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate da Allianz S.p.A.
Garanzia Perdite Pecuniarie
4.1 COSA ASSICURA
In caso di sinistro che comporti l’evoluzione in Malus della classe CU del veicolo, la Compagnia riconosce all’Assicurato un indennizzo pecuniario pari al massimo di euro 300 per i veicoli di classe Small, di euro 400 per i veicoli di classe Medium e di euro 500 per i veicoli di classe Large, come riportato nell’art. 1.2.
Per aver diritto a questo indennizzo l’Assicurato dovrà mettere a disposizione di Allianz S.p.A. copia della dichiarazione che attesti l’effettivo costo del sinistro ottenuto da Consap (xxx.Xxxxxx.xx) in caso di risarcimento diretto (CARD) oppure dalla Compagnia che presta l’assicurazione RCA obbligatoria a primo rischio in caso di risarcimento ordinario.
In mancanza di ciò non sussiste diritto all’indennizzo.
Allianz S.p.A. mantiene il diritto di indennizzare l’importo minimo tra quanto pagato per il sinistro e i massimali sopra esposti.
Allianz S.p.A., inoltre, rimborsa il proprietario del veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 1.000.000, qualora a seguito di un sinistro verificatosi durante il periodo di comodato, in caso di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, la Compagnia primaria dovesse rivalersi sul proprietario stesso per uno dei seguenti motivi:
• se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza, con una franchigia di 1.500 euro;
• se la circolazione è avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati con una franchigia di 1.500 euro;
• se il veicolo guidato all’insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.) con una franchigia di 1.500 euro;
• se l’uso del veicolo dovesse risultare non conforme al rischio assunto con la Compagnia primaria;
• se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’art. 187 del codice della strada, con una franchigia di 1.500 euro.
Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di posticipare il rimborso della rivalsa qualora ritenga di tutelare il proprietario attraverso la garanzia Tutela Legale ove possibile e nei limiti del massimale descritti all’art. 6.1 delle condizioni generali di assicurazione, garantendo comunque in caso di soccombenza il rimborso della rivalsa fino al massimale sopra descritto.
Affinché la garanzia sia operante il proprietario del veicolo dovrà consegnare a Allianz S.p.A. la richiesta di rivalsa presentata dalla Compagnia primaria, copia della polizza contratta con la Compagnia primaria, documentazione dell’avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l’evento che l’Impresa si riserva di chiedere.
Garanzia infortuni del conducente
5.1 COSA ASSICURA
Ferme restando le seguenti esclusioni, l’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal Comodatario che in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI, si trovi alla guida del veicolo assicurato.
La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente Allianz S.p.A. indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:
la morte dell’Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell’infortunio nei limiti del capitale assicurato di 100.000 euro;
l’invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell’infortunio, con una franchigia del 5%;
•
•
5.2 ESCLUSIONI
Allianz S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• in caso di dolo del guidatore.
5.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Allianz S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
5.4 DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL’INDENNITÀ DA LIQUIDARE
Allianz S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l’indennità da liquidare all’Assicurato in funzione del grado d’invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella “Tabella ANIA” (appendice A.2).
Per determinare l’indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Se l’Assicurato al momento dell’infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d’invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l’indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l’indennità sarà uguale alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Per i casi d’invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
5.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall’Assicurato e da Allianz S.p.A. a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d’invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno da Allianz S.p.A. e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Xxxxxxxx parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono vincolanti sia per Allianz S.p.A. sia per l’Assicurato.
5.6 PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ PERMANENTE
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, Allianz S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall’importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d’invalidità permanente riconosciuta all’Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.
5.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE DA INFORTUNIO
Accertata la morte dell’Assicurato Allianz S.p.A. corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L’indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l’indennità prevista per l’invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell’infortunio, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell’infortunio stesso, Allianz S.p.A. corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest’ultimo l’importo già pagato per l’invalidità permanente.
Garanzia Tutela giudiziaria
6.1 COSA ASSICURA
A) Spese assicurate
Allianz S.p.A. si fa carico, fino al massimo di 10.000 euro, degli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato dato in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI; più precisamente:
• le spese per l’intervento di un legale entro i limiti fissati dal D.M. 55/2014;
• le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso di Allianz S.p.A.;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
• le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Allianz S.p.A.;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 €;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
B) Rischi assicurati
L’assicurazione vale esclusivamente per il veicolo assicurato condotto dal Comodatario in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI.
Nel caso di vertenze tra più assicurati con la stessa polizza, la garanzia opera a favore del proprietario. Più precisamente Allianz S.p.A. assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:
• le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l’intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l’effettuazione dell’offerta da parte della Compagnia Mandataria e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
• le azioni a tutela del proprietario, fino ad un massimo di 50.000 euro, in caso di rivalsa da parte della Compagnia primaria per l’uso del veicolo non conforme al rischio assunto con essa;
• il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
6.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per le controversie relative a:
• violazioni conseguenti a fatto doloso;
• danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
• cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €;
L’assicurazione non è operante se Allianz S.p.A. ha rimborsato all’Assicurato la somma oggetto della rivalsa da parte della Compagnia primaria attraverso la garanzia Perdite Pecuniarie;
Inoltre, l’assicurazione a favore del Comodatario non è operante:
• se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il veicolo prestato in comodato d’uso non sia assicurato a norma di Xxxxx oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
• se il conducente abbia commesso l’illecito in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.);
• se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.);
• per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
• per le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.
6.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi durante il comodato concordato tra il Proprietario e il Comodatario stesso attraverso la piattaforma informatica SSPI nel periodo di validità della polizza, sempre che si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di legge o di contratto verificatisi nel periodo di operatività della polizza stessa.
La copertura assicurativa si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della polizza, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo in cui la copertura era attiva per il veicolo colpito da sinistro.
I fatti che hanno dato origine alla controversia, s’intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.
6.4 GESTIONE DELLA VERTENZA
A) Tentativo di componimento amichevole
Allianz S.p.A., ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L’Assicurato non può dar
corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Allianz S.p.A.. In caso di inadempimento dell’Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.
B) Scelta del perito e del legale
Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Allianz S.p.A. e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Allianz S.p.A.. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l’Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Allianz S.p.A. per ottenere l’indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall’Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Allianz S.p.A. confermerà l’incarico professionale in tal modo conferito. Allianz S.p.A., alla definizione della controversia, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell’ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Allianz S.p.A. Allianz S.p.A. non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
Nel caso in cui l’Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall’Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.
C) Disaccordo fra Assicurato e Allianz S.p.A.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Allianz S.p.A. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Allianz S.p.A. è tenuta ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l’esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.
Il Sinistro Obblighi e modalità di denuncia
7.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, inoltrando denuncia via email ad Allianz Customer Service all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, specificando:
la targa del mezzo, la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni.
A tutti gli effetti l’email ha validità di denuncia del sinistro. Il Customer Service avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
Si raccomanda di fornire sempre il recapito telefonico dell’Assicurato, il proprio codice Iban, onde rendere più veloci e più sicure le modalità di pagamento, e l’eventuale copia delle polizze assicurative stipulate con altre Compagnie e attive al momento del comodato, che ne documentano le coperture assicurative prestate, compresa quella in cui è prestata l’assicurazione Rca obbligatoria.
Si precisa che in fase di liquidazione di un sinistro possono essere sempre richiesti documenti e/o informazioni aggiuntive e disposti supplementi e/o approfondimenti istruttori che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz S.p.A..
7.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL’ART. 143 DEL COD.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. Allianz S.p.A. pertanto può esercitare il diritto:
• di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;
• di negare l’indennità spettante all’Assicurato per tutte le altre garanzie.
7.3 GESTIONE DELLE VERTENZE
Allianz S.p.A. si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell’Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Allianz S.p.A., nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.
7.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
7.5 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Allianz S.p.A. di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e se non si tratta dell’interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Allianz S.p.A. risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.
7.6 GARANZIE FURTO E INCENDIO – GARANZIE AGGIUNTIVE: ESTENSIONI FURTO E INCENDIO – GARANZIE SPECIALI: ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare alla Compagnia l’evento dannoso, come stabilito nella clausola 7.1, insieme alla denuncia effettuata all’Autorità competente, immediatamente dopo il fatto ed il verbale delle Autorità intervenute se presente. Nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all’Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a Allianz S.p.A..
Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
7.7 KASKO: COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia completa documentazione fornita alla Compagnia primaria, comprensiva di:
• denuncia dettagliata dell’evento con indicazione targa di controparte e indicazione presenza verbale delle autorità e testimoni se presenti;
• dati patente di guida del conducente al momento del sinistro;
• copia fattura ed eventuale delega di riparazione con documentazione fotografica e stima tecnica;
• copia comunicazione altra Compagnia nella quale viene indicata percentuale di responsabilità, importo di pagamento e/o somma riconosciuta in riferimento al grado di responsabilità;
• eventuali comunicazioni di diniego della liquidazione.
7.8 CRISTALLI – KASKO: ESTENSIONE KASKO COMPLETA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La comunicazione a Allianz S.p.A. deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell’Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Per sinistri relativi alla garanzia Cristalli alla suddetta comunicazione deve essere allegato fattura e foto, dichiarazione regime iva del danneggiato e delega a favore del riparatore se presente.
Per sinistri relativi alla garanzia Infortuni del conducente alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico. Successivamente l’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i certificati medici sul decorso delle lesioni, sino a guarigione avvenuta, per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del guidatore. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell’Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente il ricovero. Tutti i costi relativi ai certificati medici ed eventuale altra documentazione sono a carico dell’Assicurato. Qualora l’infortunio abbia provocato la morte dell’Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l’Impresa deve esserne immediatamente informata.
7.9 GARANZIE SPECIALI: EVENTI NATURALI
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare denuncia dettagliata dell’evento alla Compagnia come stabilito nella clausola 7.1.
La comunicazione del sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio Meteorologico più vicino, in una dichiarazione sottoscritta dall’Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l’evento.
7.10 PERDITE PECUNIARIE
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto in caso di sinistro con scatto del Malus deve presentare alla Compagnia copia della dichiarazione che attesti l’effettivo costo del sinistro ottenuto da Consap (xxx.Xxxxxx.xx) in caso di risarcimento diretto (CARD) oppure dalla Compagnia che presta l’assicurazione RCA obbligatoria a primo rischio in caso di risarcimento ordinario.
In caso di rimborso della rivalsa esercitata sul proprietario del veicolo dalla Compagnia primaria, l’Assicurato dovrà consegnare a Allianz
S.p.A. la richiesta di rivalsa presentata dalla Compagnia primaria, copia della polizza contratta con la Compagnia primaria, documentazione dell’avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l’evento che l’Impresa si riserva di chiedere anche in virtù della eccezione specifica sollevata.
7.11 GARANZIA ASSISTENZA
Per ogni richiesta di assistenza, l’assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
Linea Verde 000 000000
Telefono (anche per chiamate dall’estero) 02 26609 133
indicando con precisione:
tipo di Assistenza di cui necessita; nome, cognome e targa del veicolo; indirizzo e luogo da cui chiama; eventuale recapito telefonico; codice fiscale.
La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza - AWP Service Italia S.c.a.r.l. - Casella Postale 300 - Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà
farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
7.12 TUTELA GIUDIZIARIA
Il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, come stabilito nella clausola 7.1. La gestione dei sinistri di tutela è affidata ad Allianz SpA Unità Sinistri Tutela Legale, con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, che l’assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02 7216.7203 fax 02 5737.1251). L’ufficio sinistri potrà richiedere documentazione che il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare entro 10 giorni. L’assicurato deve fare seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato. Il mancato o ritardato invio della documentazione suddetta potrà pregiudicare la gestione del sinistro.
APPENDICE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente
Descrizione Infortunio | Percentuale Destra | Percentuale Sinistra |
Perdita totale anatomica o funzionale di: | ||
arto superiore | 70 | 60 |
mano o avambraccio | 60 | 50 |
pollice | 18 | 16 |
indice | 14 | 12 |
medio o anulare | 8 | 6 |
mignolo | 12 | 10 |
falange ungueale del pollice | 9 | 8 |
falange di altro dito della mano | 1/3 dito | 1/3 dito |
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 | 20 |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20 | 15 |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10 | 8 |
Paralisi completa del nervo radiale | 35 | 30 |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20 | 17 |
Descrizione Infortunio | Percentuale |
Amputazione di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70 |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60 |
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 |
Amputazione di: | |
un piede | 40 |
ambedue i piedi | 100 |
un alluce | 5 |
altro dito del piede | 1 |
falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25 |
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica | 15 |
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40 |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1 |
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di: | |
vertebra cervicale | 12 |
vertebra dorsale | 5 |
12° dorsale | 10 |
vertebra lombare | 10 |
Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 |
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme | 5 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 |
Perdita anatomica di un rene | 15 |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8 |
Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: Polizza assicurativa “GetMyCar - Platinum”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti:
✓ PLATINUM:
- Furto e Incendio;
- Garanzie speciali: Eventi naturali, Atti vandalici e sociopolitici;
- Kasko collisione ed estensione Kasko completa;
- Cristalli;
- Garanzie aggiuntive (Garanzia estensione furto e incendio);
- Perdite pecuniarie (Rimborso forfettario per evoluzione in Malus e per Rivalse da RCA);
- Infortuni del conducente;
- Tutela giudiziaria;
- Assistenza
Che cosa non è assicurato?
🗶 Gli eventi verificatisi quando il veicolo non è concesso in comodato.
🗶 I danni coperti da assicurazione precedentemente stipulata a copertura del medesimo evento.
🗶 Gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.
🗶 Ciascuna garanzia prevede specifiche cause di esclusione; per il dettaglio completo si rimanda a quanto riportato nel DIP aggiuntivo Xxxxx e nelle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
! Incendio, furto, kasko, garanzie speciali: qualora non diversamente previsto, l’ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.
Le garanzie operano unicamente se non presenti coperture assicurative per il medesimo rischio stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato e non concorrono ad integrare coperture o massimali previste/i da contratti di assicurazione diversi e stipulati al di fuori dell’ambito dell’accordo GetMyCar.
È un’assicurazione, - stipulata da GetMyCar a favore dei propri Clienti, Prestatori e Comodatari, che, per il tramite della piattaforma messa a disposizione da GetMyCar stessa, concedono/prendono in comodato le autovetture ad uso privato registrate - a copertura dei danni al veicolo a seguito di eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto e delle perdite pecuniarie avvenuti durante il periodo di comodato del veicolo.
Dove vale la copertura?
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto è necessario rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati. In caso di sinistro, il Contraente il Cliente ovvero il proprietario del veicolo concesso in comodato o l’Utilizzatore del veicolo deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
- Il premio comprensivo di imposte e contributi è pagato da GetMyCar in qualità di Contraente in nome e per conto degli utilizzatori iscritti al proprio servizio.
- Il costo dell’assicurazione è sostenuto dall’utilizzatore iscritto ed il pagamento avviene con le modalità previste dal contratto di servizio stipulato fra GetMyCar e l’utilizzatore stesso.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
- Per ogni singolo comodato l’assicurazione decorre dal giorno ora e minuto di inizio del comodato e scade al giorno ora minuto di termine dello stesso.
Come posso disdire la polizza?
- La polizza, ossia l’assicurazione del singolo comodato cessa automaticamente al termine di quest’ultimo senza necessità di disdetta o altre formalità.
Assicurazione Garanzie Accessorie Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Il presente documento contiene inforAmllaiazinozniSa.pgg.Aiu.n–tivGeruepcpoomapslesmiceunrtaartiivroispAeltltioanazquelle contenute nel documento
informativo precontrattuale perPirpordoodtottoti: aPsosliiczuzraataivsisdicaunnrai t(iDvIaP“dGaentnMi),ypCearra-iuPtlaarteinilupmo”tenziale contraente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Ultima edizione aggiornata: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398.
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx); tel. 00000 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società
xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.126.592; ed il valore dell’Indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie di seguito descritte.
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino all’indennizzo massimo previsto nel contratto, anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
Sono compresi i danni derivanti da:
- furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.
Sono inoltre assicurati:
- i danni causati al veicolo nell’esecuzione dei reati di furto o rapina;
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
FURTO E INCENDIO
Eventi naturali
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- grandine;
- uragani;
- alluvioni;
- trombe d’aria.
Sono inoltre assicurati, purché non derivanti da fenomeni sismici:
GARANZIE SPECIALI (EVENTI NATURALI - ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI)
- frane;
- smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.
Atti vandalici e sociopolitici
Coprono, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- atti di vandalismo;
- sabotaggio;
- tumulti popolari;
- scioperi e sommosse.
Collisione con altro veicolo identificato
Copre, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo targato e identificato fino al limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, anche in percentuale inferiore al 50%, la garanzia opererà in forma aggiuntiva e residuale rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
Estensione kasko completa
Copre, con l’applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni derivanti da:
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.
XXXXX (COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA)
Coprono il danneggiamento dei cristalli dell’autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di indennizzo per evento e con la franchigia previsti dal contratto.
CRISTALLI
Trattasi di un insieme di coperture, che prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:
- xxxxx xxxxxxxxx;
- spese di rimozione e parcheggio;
- spese di lavaggio e disinfezione;
- spese per sottrazione e smarrimento chiavi.
GARANZIE AGGIUNTIVE (ESTENSIONE FURTO E INCENDIO)
Offre i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente stradale o guasto:
- soccorso stradale;
- auto sostitutiva;
- servizio taxi;
- spese d’albergo.
ASSISTENZA
Riconosce un indennizzo pecuniario in caso di sinistro che comporti l’evoluzione in Malus della classe CU del veicolo.
Rimborsa inoltre il proprietario, entro i limiti dei massimali e con le franchigie previsti dal contratto, qualora a seguito di un sinistro verificatosi durante il periodo di comodato, in caso di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, la Compagnia Primaria dovesse rivalersi sul proprietario stesso per uno dei seguenti motivi:
- veicolo guidato in stato di ebbrezza;
- circolazione avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati;
- veicolo guidato all’insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela;
- uso del veicolo risultante non conforme al rischio assunto dalla Compagnia primaria;
- veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’art. 187 del codice della strada.
PERDITE PECUNIARIE
Assicura gli infortuni – un’invalidità permanente o la morte – del Comodatario che, in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI, si trovi alla guida del veicolo assicurato, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Copre, con i massimali convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato dato in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI. L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo assicurato condotto dal Comodatario in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI.
TUTELA GIUDIZIARIA
FURTO E INCENDIO | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; ▪ determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso; ▪ derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti ad appropriazione indebita. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
KASKO (COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA) | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; ▪ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; ▪ causati da operazioni di carico e scarico; ▪ conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti a guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; ▪ subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina; ▪ conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale. |
Che cosa NON è assicurato?
Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
GARANZIE SPECIALI (EVENTI NATURALI – ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI) | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Xxxxx (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (ESTENSIONE FURTO E INCENDIO) | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; ▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); ▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; ▪ determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso; ▪ derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; ▪ conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ conseguenti ad appropriazione indebita. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
CRISTALLI | |
Rischi esclusi | L'assicurazione non comprende i danni: ▪ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo; ▪ relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e, inoltre, se l’eventuale sostituzione dei cristalli non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo; ▪ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere; ▪ causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.; |
▪ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); Inoltre l’assicurazione non comprende il danneggiamento: ▪ dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; ▪ dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici; ▪ del tetto superiore in cristallo; ▪ dei cristalli per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE | |
Xxxxxx esclusi | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: ▪ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; ▪ conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; ▪ derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; ▪ derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; ▪ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ in caso di dolo del guidatore. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
TUTELA GIUDIZIARIA | |
Xxxxxx esclusi | L'assicurazione non é operante per le controversie relative a: ▪ violazioni conseguenti a fatto doloso; ▪ danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; ▪ fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; ▪ fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; ▪ fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ▪ inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo; ▪ cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €. L’assicurazione non è operante se Allianz S.p.A. ha rimborsato all’Assicurato la somma oggetto della rivalsa da parte della Compagnia primaria attraverso la garanzia Perdite Pecuniarie. Inoltre, l’assicurazione a favore del Comodatario non è operante: ▪ se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; ▪ se il veicolo prestato in comodato d’uso non sia assicurato a norma di Xxxxx oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione; ▪ se il conducente abbia commesso l’illecito in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.); ▪ se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.); ▪ per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; ▪ per le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Inoltre l’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso e se presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato. |
PERDITE PECUNIARIE | |
Xxxxxx esclusi | L’assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all’inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso. |
• Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Scoperto (garanzia furto):
- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 600 importo liquidato al netto della franchigia € 9.000
Minimo/Franchigia (garanzia furto):
- ammontare del danno € 2000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200) con il minimo di € 600 importo liquidato al netto dello scoperto € 1.400
Massimale (garanzia Estensione Furto e Incendio):
- ammontare delle spese sostenute € 400
- massimale per sinistro € 200 importo liquidato € 200
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa entro 3 giorni dall’avvenimento (art. 1913 c.c.) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc. |
Assistenza diretta / in convenzione Per sinistri furto e incendio, eventi naturali, atti vandalici e sociopolitici, collisione e estensione kasko completa e cristalli, l’assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie e/o ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l. Per permettere l’intervento immediato della Centrale Operativa, l’Assicurato deve comunicare tramite: • Linea Verde 000 000000 • Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00000 000 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella postale 302, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx XX. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. | |
Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall’art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA. Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture registrati alla piattaforma GetMyCar e ai Comodatari anch’essi registrati alla medesima piattaforma che rispettivamente concedono/usufruiscono dell’autovettura in comodato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto non prevede provvigioni.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – Indirizzo e.mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx. Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 – PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx., Info su: xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GLOSSARIO
Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.
Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in “di serie” e “optional”, questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.
Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole sezioni.
Centrale operativa del servizio assistenza: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Classe cu (ex cip): classe di “Conversione Universale” (art. 134 del Cod.A.P. e regolamento Isvap 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.
Cod.a.p.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
Comodatario: colui che prende in comodato il veicolo, in accordo con il proprietario (Prestatore), attraverso la piattaforma informatica SSPI, per un periodo non superiore a 28 giorni (anche in via frazionata).
Compagnia primaria: l’Impresa che assicura direttamente il veicolo concesso in uso per la RCA obbligatoria e per le garanzie CVT.
Conciliazione paritetica: procedura prevista dall’Accordo Ania-Associazione dei Consumatori dd. 19 marzo 2012.
Contraente: GetMyCar S.r.l. (di seguito “SSPI”) ossia la Società di servizi di piattaforma informatica che stipula l’assicurazione in proprio per conto dell’assicurato.
Franchigia: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’assicurato e che pertanto viene detratta dall’importo da liquidare.
Franchigia per garanzia infortunio del guidatore: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell’indennizzo dovuto a seguito di infortunio.
Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo: somma pagata all’assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
Invalidità permanente: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Massimale (o capitale assicurato): somma sino a concorrenza della quale Allianz S.p.A. presta l’assicurazione. Piattaforma informatica sspi: piattaforma informatica (app, internet) che mette in contatto il proprietario che vuole prendere in comodato il proprio veicolo per periodi brevi con il possibile Comodatario.
Proprietario e/o prestatore: persona (fisica o giuridica, ad esclusione di società che eserciti attività di Locazione Senza Conducente) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che mette saltuariamente a disposizione il proprio veicolo per essere preso in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI.
Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Risarcimento in forma specifica RC auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall’Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rivalsa: azione esercitata da Allianz S.p.A. nei confronti dell’Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoperto e minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull’importo indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest’ultimo importo a restare a carico dell’Assicurato.
Secondo rischio: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Allianz S.p.A. che stipula con la SSPI il contratto di assicurazione e presta all’Assicurato le garanzie che ne fanno parte. Surrogazione (diritto di): diritto della Compagnia che ha pagato l’indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell’importo indennizzato.
Veicolo assicurato: autovettura ad uso privato di peso complessivo inferiore a 35 quintali, immatricolata in Italia da un massimo di 15 anni e che presa in comodato attraverso la SSPI risulta protetto dall’assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PACCHETTO PLATINUM
1.1 VEICOLI ASSICURATI
I veicoli oggetto dell’assicurazione sono solo ed esclusivamente le autovetture, regolarmente immatricolate in Italia ad uso privato, di proprietà del Prestatore non utilizzate dal Prestatore in forza di contratti di leasing e purché il Prestatore non sia una società che eserciti attività di Locazione Senza Conducente.
Le autovetture devono essere in condizioni di circolare secondo le norme italiane vigenti, regolarmente assicurate per l’RCA obbligatoria e date in comodato dai singoli proprietari a privati per un periodo non superiore a 28 giorni, attraverso la piattaforma informatica SSPI. Sono esclusi i veicoli con età superiore a 15 anni dalla data di prima immatricolazione.
1.2 CLASSIFICAZIONE VEICOLI ASSICURATI
Limitazioni, esclusioni, franchigie e scoperti presenti nelle condizioni generali di assicurazione sono strettamente legati alla tipologia del veicolo assicurato in base alla classificazione di seguito riportata:
• Small – valore commerciale fino a 10.000 euro al momento dell’inizio comodato;
• Medium – valore commerciale compreso tra 10.001 e 25.000 euro al momento dell’inizio comodato;
• Large – valore commerciale compreso tra 25.001 e 40.000 euro al momento dell’inizio comodato.
AVVERTENZA
Le garanzie Danni diretti al veicolo non sono operanti per i veicoli il cui valore commerciale, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote Professional” (in mancanza “Eurotax Giallo”), è inferiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato oppure superiore a 40.000 euro al
momento dell’inizio comodato.
1.3 TIPO GUIDA
Le garanzie sono prestate con la formula Guida Libera ossia il veicolo assicurato può essere guidato, nel rispetto delle norme di Xxxxx, solo da conducenti con almeno 23 anni d’età e che abbiano conseguito la patente da più di 2 anni.
Le stesse condizioni si applicano anche per l’eventuale guidatore aggiuntivo.
1.4 EFFETTO DELLE COPERTURE
Per ciascun veicolo assicurato, le garanzie operano dalla presa in carico da parte del Comodatario, certificata dalla piattaforma informatica SSPI fino alla sua restituzione, all’interno del periodo di utilizzo concordato tra il Proprietario e il Comodatario stesso.
1.5 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
1.6 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della adesione alla polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, l’Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicandogli estremi della variazione stessa.
Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).
AVVERTENZA
Tutte le garanzie presenti nel pacchetto assicurativo operano solo ed esclusivamente se non presenti coperture assicurative per il medesimo rischio, stipulate dal proprietario prima che il veicolo venga concesso in uso al Comodatario e comunque attive nel periodo di comodato, indipendentemente dal perimetro di applicazione e dalle somme assicurate. Solo a titolo di esempio, se il veicolo messo a disposizione per il comodato risulta assicurato per il rischio Incendio e Furto con la Compagnia Primaria, nel caso in cui il veicolo venisse
rubato o incendiato nel periodo di comodato, opererà esclusivamente la polizza prestata dalla Compagnia Primaria.
Il proprietario del veicolo, concesso in uso, si impegna a fornire alla Compagnia copia delle polizze assicurative stipulate con altre Compagnie, compresa quella in cui è prestata la assicurazione RCA obbligatoria, e attive al momento del comodato, che ne documentano le coperture assicurative prestate.
Qualora la Compagnia Primaria respinga la richiesta di indennizzo per l’uso del veicolo non conforme al rischio assunto con essa, Allianz S.p.A. considererà attive tutte le garanzie presenti nel pacchetto opzionato a tutela dell’Assicurato; quanto precede ad esclusione della garanzia di Responsabilità Civile, per la quale resta valido quanto previsto nell’art. 4.1 delle condizioni generali di assicurazione.
Garanzia Assistenza Stradale
2.1 COSA ASSICURA
Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall’Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia
S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia all’art. 7.11 delle condizioni generali di assicurazione).
2.1.1 SOCCORSO STRADALE
La seguente garanzia opera quando il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
▪ incidente stradale;
▪ guasto.
La Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per il traino sino all’officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l’Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Allianz S.p.A. al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall’Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
2.1.2 AUTO SOSTITUTIVA
A seguito dell’attivazione della prestazione “2.1.1 Soccorso Stradale”, l’Assicurato ha diritto a richiedere un’autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 1200 cc, per tutta la durata del comodato, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. L’erogazione della prestazione è subordinata alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di comodato presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell’Assicurato.
2.1.3 SERVIZIO TAXI
A seguito dell’attivazione della prestazione “2.1.1 Soccorso Stradale”, l‘Assicurato ha diritto all’invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di €100 per evento, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa.
2.1.4 SPESE D’ALBERGO
Se, a seguito dell’attivazione della prestazione “2.1.1 Soccorso Stradale”, il veicolo assicurato resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata dell’assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di €300 per sinistro, complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati).
2.2 OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l’Impresa.
2.3 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
2.4 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
2.5 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate;
d) Nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni,
le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato.
h) Le prestazioni sono fornite per comodati di durata non superiore a 28 giorni (anche in via frazionata).
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
i) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
j) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
Garanzia Danni diretti al veicolo
3.1 COSA ASSICURA
L’assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di 1.000 € anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.
3.2 GARANZIA FURTO E INCENDIO
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
• furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
• furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
• incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio politici;
• azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
• atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
• danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 400 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 600 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 800 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
3.3 GARANZIE SPECIALI: EVENTI NATURALI
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Grandine, uragani, alluvioni, trombe d’aria. Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 400 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 600 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 800 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.4 KASKO: COLLISIONE CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO
L’assicurazione indennizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo targato e identificato fino al limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 400 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 600 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 800 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, anche in percentuale inferiore al 50%, la garanzia opererà in forma aggiuntiva e residuale rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
In ogni caso l’indennizzo liquidabile non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro a meno di franchigie e scoperti presenti in garanzia.
Il proprietario del veicolo concesso in uso, si impegna a fornire a Allianz S.p.A. la documentazione inerente al sinistro rc auto/card gestito con la Compagnia Primaria.
3.5 KASKO: ESTENSIONE KASKO COMPLETA
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Urto, uscita di strada, ribaltamento.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 400 euro per i veicoli in classe Small, come descritti all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 600 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 800 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.6 GARANZIE SPECIALI: ATTI VANDALICI E SOCIO-POLITICI
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
Atti di vandalismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 400 euro per i veicoli in classe Small, come descritti
all’art. 1.1, con valore commerciale superiore a 3.000 euro al momento dell’inizio comodato.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 600 euro per i veicoli in classe Medium come descritti all’art. 1.1.
La presente garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 800 euro per i veicoli in classe Large come descritti all’art. 1.1.
3.7 GARANZIA CRISTALLI
La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell’autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di indennizzo di 1.500 euro per evento, con una franchigia pari a 150 euro.
3.8 GARANZIE AGGIUNTIVE: ESTENSIONE FURTO E INCENDIO
Sono compresi in garanzia le seguenti prestazioni:
3.8.1 XXXXX XXXXXXXXX
Allianz S.p.A. riconosce all’Assicurato 10 € giornalieri per un massimo di 20 giorni qualora il veicolo indicato in nelle condizioni generali di assicurazione non sia utilizzabile per furto/incendio totale. In caso di furto, il computo delle giornate da indennizzare inizia il giorno successivo alla fine del comodato, previa comunicazione del sinistro a Allianz S.p.A., e termina, fermo restando il suddetto limite massimo, il giorno in cui l’Autorità comunica all’Assicurato il ritrovamento del veicolo. Sono esclusi dal conteggio i giorni di fermo tecnico necessari per le riparazioni.
3.8.2 SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO
In caso di furto del veicolo, Allianz S.p.A. rimborsa, con il limite massimo di 200 €, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
3.8.3 SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE
In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, Allianz S.p.A. rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo per il lavaggio e la disinfezione del veicolo stesso fino a un massimo di 200 €.
3.8.4 SPESE PER SOTTRAZIONE/SMARRIMENTO CHIAVI
Allianz S.p.A., in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo assicurato, rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino a un massimo di 200 €, le spese sostenute dall’Assicurato per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l’avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.
3.9 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende i danni:
• relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
• relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile e inoltre, nel caso della garanzia Cristalli, se l’eventuale sostituzione non sia tecnicamente necessaria, a giudizio di tecnici incaricati;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni e atti di terrorismo;
• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, allagamenti e fenomeni sismici in genere;
• causati da rischio atomico (trasformazione dell’atomo e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche);
• subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente C.d.S.;
• determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Comodatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).
La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Collisione con veicolo identificato ed Estensione kasko completa causati dal guidatore del veicolo stesso.
3.10 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE
3.10.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO E GARANZIE AGGIUNTIVE: ESTENSIONE FURTO E INCENDIO
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso;
• derivanti da atti vandalici ed eventi socio Politici o da atti di natura dolosa, ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti ad appropriazione indebita.
3.10.2 XXXXXXXX XXXXX: COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO ED ESTENSIONE KASKO COMPLETA
L’assicurazione non comprende i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• causati da operazioni di carico e scarico;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti a guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
• conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
3.10.3 GARANZIA CRISTALLI
L’assicurazione non comprende il:
• danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
• danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
• danneggiamento dei cristalli per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute.
3.11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Allianz S.p.A. per i sinistri relativi alle garanzie “Collisione con veicolo identificato” ed “Estensione Kasko completa”, rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del C.C. nei confronti dei trasportati e/o del conducente del veicolo, identificato attraverso la piattaforma informatica SSPI, per i danni subiti dal veicolo stesso.
Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione
3.12 RIPARAZIONE DEL VEICOLO
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell’officina o autorimessa più vicina, l’Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Allianz S.p.A., oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Allianz S.p.A. può far eseguire, con il consenso dell’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.
3.13 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/PARZIALE
È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.
3.14 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE
Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote Professional” (in mancanza “Eurotax Giallo”) relativo al mese di accadimento del sinistro.
3.15 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE
Allianz S.p.A., in caso di danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del veicolo al momento dell’inizio comodato in cui è avvenuto il sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicato nelle condizioni generali di assicurazione e dell’eventuale valore del relitto.
A richiesta dell’Impresa l’Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall’Impresa.
3.16 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE
Allianz S.p.A., in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo indicato nelle condizioni generali di assicurazione, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
3.17 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)
Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell’IVA. Non verrà riconosciuta l’IVA sia per i danni parziali quanto per i danni totali quando l’Assicurato è un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx. Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.
3.18 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI OPTIONAL APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE
Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi non di serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni, fino ad un massimo di 1.000 euro a condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.
3.19 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l’Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Allianz S.p.A., indicando il luogo dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall’Autorità con l’indicazione dei danni riscontrati.
3.20 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)
Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare a Allianz S.p.A. i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a Allianz S.p.A., dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all’art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) Allianz S.p.A. potrà versare l’indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. Allianz S.p.A. è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di Allianz S.p.A., restituendo l’indennizzo ricevuto.
3.21 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Allianz S.p.A. corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati nelle condizioni generali di assicurazione, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a Allianz S.p.A. in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo limitatamente alla garanzia cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata nelle condizioni generali di assicurazione solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo indicato nelle condizioni generali di assicurazione.
3.22 RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE
A eccezione della garanzia cristalli, lo scoperto e il minimo delle altre garanzie Danni diretti al veicolo saranno ridotti del 50% nel caso in
cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate da Allianz S.p.A.
Garanzia Perdite Pecuniarie
4.1 COSA ASSICURA
In caso di sinistro che comporti l’evoluzione in Malus della classe CU del veicolo, la Compagnia riconosce all’Assicurato un indennizzo pecuniario pari al massimo di euro 300 per i veicoli di classe Small, di euro 400 per i veicoli di classe Medium e di euro 500 per i veicoli di classe Large, come riportato nell’art. 1.2.
Per aver diritto a questo indennizzo l’Assicurato dovrà mettere a disposizione di Allianz S.p.A. copia della dichiarazione che attesti l’effettivo costo del sinistro ottenuto da Consap (xxx.Xxxxxx.xx) in caso di risarcimento diretto (CARD) oppure dalla Compagnia che presta l’assicurazione RCA obbligatoria a primo rischio in caso di risarcimento ordinario.
In mancanza di ciò non sussiste diritto all’indennizzo.
Allianz S.p.A. mantiene il diritto di indennizzare l’importo minimo tra quanto pagato per il sinistro e i massimali sopra esposti.
Allianz S.p.A., inoltre, rimborsa il proprietario del veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 1.000.000, qualora a seguito di un sinistro verificatosi durante il periodo di comodato, in caso di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, la Compagnia primaria dovesse rivalersi sul proprietario stesso per uno dei seguenti motivi:
• se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza, con una franchigia di 1.500 euro;
• se la circolazione è avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati con una franchigia di 1.500 euro;
• se il veicolo guidato all’insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.) con una franchigia di 1.500 euro;
• se l’uso del veicolo dovesse risultare non conforme al rischio assunto con la Compagnia primaria;
• se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’art. 187 del codice della strada, con una franchigia di 1.500 euro.
Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di posticipare il rimborso della rivalsa qualora ritenga di tutelare il proprietario attraverso la garanzia Tutela Legale ove possibile e nei limiti del massimale descritti all’art. 6.1 delle condizioni generali di assicurazione, garantendo comunque in caso di soccombenza il rimborso della rivalsa fino al massimale sopra descritto.
Affinché la garanzia sia operante il proprietario del veicolo dovrà consegnare a Allianz S.p.A. la richiesta di rivalsa presentata dalla Compagnia primaria, copia della polizza contratta con la Compagnia primaria, documentazione dell’avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l’evento che l’Impresa si riserva di chiedere.
Garanzia infortuni del conducente
5.1 COSA ASSICURA
Ferme restando le seguenti esclusioni, l’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal Comodatario che in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI, si trovi alla guida del veicolo assicurato.
la morte dell’Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell’infortunio nei limiti del capitale assicurato di 100.000 euro;
l’invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell’infortunio, con una franchigia del 3%;
La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente Allianz S.p.A. indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:
•
•
5.2 ESCLUSIONI
Allianz S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• in caso di dolo del guidatore.
5.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Allianz S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
5.4 DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL’INDENNITÀ DA LIQUIDARE
Allianz S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l’indennità da liquidare all’Assicurato in funzione del grado d’invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella “Tabella ANIA” (appendice A.2).
Per determinare l’indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Se l’Assicurato al momento dell’infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d’invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l’indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l’indennità sarà uguale alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Per i casi d’invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
5.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall’Assicurato e da Allianz S.p.A. a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d’invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno da Allianz S.p.A. e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Xxxxxxxx parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono vincolanti sia per Allianz S.p.A. sia per l’Assicurato.
5.6 PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ PERMANENTE
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, Allianz S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall’importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d’invalidità permanente riconosciuta all’Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.
5.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE DA INFORTUNIO
Accertata la morte dell’Assicurato Allianz S.p.A. corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L’indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l’indennità prevista per l’invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell’infortunio, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell’infortunio stesso, Allianz S.p.A. corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest’ultimo l’importo già pagato per l’invalidità permanente.
Garanzia Tutela giudiziaria
6.1 COSA ASSICURA
A) Spese assicurate
Allianz S.p.A. si fa carico, fino al massimo di 15.000 euro, degli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato dato in comodato attraverso la piattaforma informatica SSPI; più precisamente:
• le spese per l’intervento di un legale entro i limiti fissati dal D.M. 55/2014;
• le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso di Allianz S.p.A.;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
• le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Allianz S.p.A.;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 €;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
B) Rischi assicurati
L’assicurazione vale esclusivamente per il veicolo assicurato condotto dal Comodatario in accordo con il proprietario del veicolo attraverso la piattaforma informatica SSPI.
Nel caso di vertenze tra più assicurati con la stessa polizza, la garanzia opera a favore del proprietario. Più precisamente Allianz S.p.A. assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:
• le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l’intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l’effettuazione dell’offerta da parte della Compagnia Mandataria e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
• le azioni a tutela del proprietario, fino ad un massimo di 50.000 euro, in caso di rivalsa da parte della Compagnia primaria per l’uso del veicolo non conforme al rischio assunto con essa;
• il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
6.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per le controversie relative a:
• violazioni conseguenti a fatto doloso;
• danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
• fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
• cause di valore presumibilmente inferiore a 300 €;
L’assicurazione non è operante se Allianz S.p.A. ha rimborsato all’Assicurato la somma oggetto della rivalsa da parte della Compagnia primaria attraverso la garanzia Perdite Pecuniarie;
Inoltre, l’assicurazione a favore del Comodatario non è operante:
• se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il veicolo prestato in comodato d’uso non sia assicurato a norma di Xxxxx oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
• se il conducente abbia commesso l’illecito in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.);
• se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.);
• per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
• per le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.
6.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi durante il comodato concordato tra il Proprietario e il Comodatario stesso
attraverso la piattaforma informatica SSPI nel periodo di validità della polizza, sempre che si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di legge o di contratto verificatisi nel periodo di operatività della polizza stessa.
La copertura assicurativa si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della polizza, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo in cui la copertura era attiva per il veicolo colpito da sinistro.
I fatti che hanno dato origine alla controversia, s’intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.
6.4 GESTIONE DELLA VERTENZA
A) Tentativo di componimento amichevole
Allianz S.p.A., ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Allianz S.p.A.. In caso di inadempimento dell’Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.
B) Scelta del perito e del legale
Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Allianz S.p.A. e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Allianz S.p.A.. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l’Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Allianz S.p.A. per ottenere l’indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall’Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Allianz S.p.A. confermerà l’incarico professionale in tal modo conferito. Allianz S.p.A., alla definizione della controversia, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell’ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Allianz S.p.A. Allianz S.p.A. non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
Nel caso in cui l’Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall’Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.
C) Disaccordo fra Assicurato e Allianz S.p.A.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Allianz S.p.A. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Allianz S.p.A. è tenuta ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l’esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.
Il Sinistro Obblighi e modalità di denuncia
7.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, inoltrando denuncia via email ad Allianz Customer Service all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, specificando:
la targa del mezzo, la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni.
A tutti gli effetti l’email ha validità di denuncia del sinistro. Il Customer Service avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
Si raccomanda di fornire sempre il recapito telefonico dell’Assicurato, il proprio codice Iban, onde rendere più veloci e più sicure le modalità di pagamento, e l’eventuale copia delle polizze assicurative stipulate con altre Compagnie e attive al momento del comodato, che ne documentano le coperture assicurative prestate, compresa quella in cui è prestata l’assicurazione Rca obbligatoria.
Si precisa che in fase di liquidazione di un sinistro possono essere sempre richiesti documenti e/o informazioni aggiuntive e disposti supplementi e/o approfondimenti istruttori che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz S.p.A..
7.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL’ART. 143 DEL COD.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. Allianz S.p.A. pertanto può esercitare il diritto:
• di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;
• di negare l’indennità spettante all’Assicurato per tutte le altre garanzie.
7.3 GESTIONE DELLE VERTENZE
Allianz S.p.A. si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell’Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Allianz S.p.A., nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.
7.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
7.5 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Allianz S.p.A. di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e se non si tratta dell’interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Allianz S.p.A. risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.
7.6 GARANZIE FURTO E INCENDIO – GARANZIE AGGIUNTIVE: ESTENSIONI FURTO E INCENDIO – GARANZIE SPECIALI: ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare alla Compagnia l’evento dannoso, come stabilito nella clausola 7.1, insieme alla denuncia effettuata all’Autorità competente, immediatamente dopo il fatto ed il verbale delle Autorità intervenute se presente. Nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all’Autorità competente locale sia a quella italiana.
Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a Allianz S.p.A..
Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
7.7 KASKO: COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia completa documentazione fornita alla Compagnia primaria, comprensiva di:
• denuncia dettagliata dell’evento con indicazione targa di controparte e indicazione presenza verbale delle autorità e testimoni se presenti;
• dati patente di guida del conducente al momento del sinistro;
• copia fattura ed eventuale delega di riparazione con documentazione fotografica e stima tecnica;
• copia comunicazione altra Compagnia nella quale viene indicata percentuale di responsabilità, importo di pagamento e/o somma riconosciuta in riferimento al grado di responsabilità;
• eventuali comunicazioni di diniego della liquidazione.
7.8 CRISTALLI – KASKO: ESTENSIONE KASKO COMPLETA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La comunicazione a Allianz S.p.A. deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell’Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Per sinistri relativi alla garanzia Cristalli alla suddetta comunicazione deve essere allegato fattura e foto, dichiarazione regime iva del danneggiato e delega a favore del riparatore se presente.
Per sinistri relativi alla garanzia Infortuni del conducente alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico. Successivamente l’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, i certificati medici sul decorso delle lesioni, sino a guarigione avvenuta, per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del guidatore. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell’Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente il ricovero. Tutti i costi relativi ai certificati medici ed eventuale altra documentazione sono a carico dell’Assicurato. Qualora l’infortunio abbia provocato la morte dell’Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l’Impresa deve esserne immediatamente informata.
7.9 GARANZIE SPECIALI: EVENTI NATURALI
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono presentare denuncia dettagliata dell’evento alla Compagnia come stabilito nella clausola 7.1.
La comunicazione del sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio Meteorologico più vicino, in una dichiarazione sottoscritta dall’Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l’evento.
7.10 PERDITE PECUNIARIE
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto in caso di sinistro con scatto del Malus deve presentare alla Compagnia copia della dichiarazione che attesti l’effettivo costo del sinistro ottenuto da Consap (xxx.Xxxxxx.xx) in caso di risarcimento diretto (CARD) oppure dalla Compagnia che presta l’assicurazione RCA obbligatoria a primo rischio in caso di risarcimento ordinario.
In caso di rimborso della rivalsa esercitata sul proprietario del veicolo dalla Compagnia primaria, l’Assicurato dovrà consegnare a Allianz
S.p.A. la richiesta di rivalsa presentata dalla Compagnia primaria, copia della polizza contratta con la Compagnia primaria, documentazione dell’avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l’evento che l’Impresa si riserva di chiedere anche in virtù della eccezione specifica sollevata.
7.11 GARANZIA ASSISTENZA
Per ogni richiesta di assistenza, l’assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
Linea Verde 000 000000
Telefono (anche per chiamate dall’estero) 02 26609 133
indicando con precisione:
tipo di Assistenza di cui necessita; nome, cognome e targa del veicolo; indirizzo e luogo da cui chiama; eventuale recapito telefonico; codice fiscale.
La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza - AWP Service Italia S.c.a.r.l. - Casella Postale 300 - Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà
farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
7.12 TUTELA GIUDIZIARIA
Il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, come stabilito nella clausola 7.1. La gestione dei sinistri di tutela è affidata ad Allianz SpA Unità Sinistri Tutela Legale, con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, che l’assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02 7216.7203 fax 02 5737.1251). L’ufficio sinistri potrà richiedere documentazione che il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare entro 10 giorni. L’assicurato deve fare seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato. Il mancato o ritardato invio della documentazione suddetta potrà pregiudicare la gestione del sinistro.
APPENDICE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente
Descrizione Infortunio | Percentuale Destra | Percentuale Sinistra |
Perdita totale anatomica o funzionale di: | ||
arto superiore | 70 | 60 |
mano o avambraccio | 60 | 50 |
pollice | 18 | 16 |
indice | 14 | 12 |
medio o anulare | 8 | 6 |
mignolo | 12 | 10 |
falange ungueale del pollice | 9 | 8 |
falange di altro dito della mano | 1/3 dito | 1/3 dito |
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 | 20 |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20 | 15 |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10 | 8 |
Paralisi completa del nervo radiale | 35 | 30 |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20 | 17 |
Descrizione Infortunio | Percentuale |
Amputazione di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70 |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60 |
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 |
Amputazione di: | |
un piede | 40 |
ambedue i piedi | 100 |
un alluce | 5 |
altro dito del piede | 1 |
falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25 |
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica | 15 |
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40 |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1 |
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di: | |
vertebra cervicale | 12 |
vertebra dorsale | 5 |
12° dorsale | 10 |
vertebra lombare | 10 |
Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 |
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme | 5 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 |
Perdita anatomica di un rene | 15 |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8 |
Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.