CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX
Xxxxx 0
CIG N. 3839294D9F
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI ERACLEA |
X.xxx Xxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
Cod.Fisc. e P.IVA 00861310274 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.03.2012 |
Alle ore 24.00 del : | 31.03.2015 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.03
Alle ore 24.00 di ogni
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.6 Recesso a seguito di sinistro
Art.7 Modifiche dell’assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Ispezione delle cose assicurate
Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega (opzionale)
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Condizioni per l’efficacia dell’assicurazione – mezzi di chiusura dei locali Art.2 Forma dell’assicurazione
Art.3 Oggetto dell’assicurazione
Art.3.1 Furto
Art.3.2 Furto con destrezza
Art.3.3 Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti Art.3.4 Rapina
Art.3.5 Estorsione
Art.3.6 Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici – eventi atmosferici Art.3.7 Guasti dei ladri
Art.3.8 Atti vandalici
Art.3.9 Garanzia portavalori
Art.3.10 Archivi di documenti e registri Art.3.11 Spese ammortamento titoli
Art.4 Colpa grave
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Esclusioni
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza Art.4 Procedura per la valutazione del danno
Art.5 Mandato dei periti
Art.6 Determinazione dell’ammontare del danno
Art.7 Titoli di credito
Art.8 Franchigia e scoperto
Art.9 Pagamento dell’indennizzo Art.10 Recupero delle cose assicurate
Art.11 Riduzione e reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro Art.12 Diritto di surrogazione
SEZIONE 6 UBICAZIONE DEL RISCHIO SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE, SCOPERTI
Art.1 Ubicazione del rischio - somme assicurate - calcolo del premio Art.2 Franchigie e scoperti; limiti d’indennizzo
Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato : | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker : | La Aon S.p.A., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. | |||||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia : | La parte di danno espressa in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto : | La parte di danno espressa in percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Dipendenti : | Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvalga a qualunque titolo ai fini delle proprie attività e servizi, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, gli obiettori di coscienza, nonni vigili, volontari della protezione civile, i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), i lavoratori socialmente utili, i prestatori d’opera in regime di lavoro somministrato | |||||||||
Locali : | Tutti gli immobili o porzione di essi, dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività e servizi, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile; | |||||||||
Mezzi di custodia: | a titolo esemplificativo casseforti, cassette di sicurezza, armadi, cassetti | |||||||||
Beni: | arredi, attrezzature, macchine, impianti, merci, prodotti semi-lavorati e finiti, materie prime, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, materiale scientifico, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili ed arredamento in genere, apparecchiature elettriche ed elettroniche (se non assicurate con specifica polizza), archivi, documenti, registri, disegni e qualsiasi materiale uso ufficio, |
materiale didattico, oggetti in uso nei locali della Contraente, a qualunque uso adibiti, veicoli a motore, natanti, cicli e motocicli purché ricoverati in magazzini, locali, garages; indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile | |
Valori - preziosi: | Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, gioielli, orologi, pietre preziose, perle, oggetti d’oro e di altri metalli preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. |
Oggetti ed opere d’arte: | quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, pitture, disegni, incisioni, armature e bronzi, ceramiche e vetri, libri anche antichi, manoscritti, miniature, incunaboli, autografi, mobili antichi, pizzi e merletti, coperte, tappezzerie, damaschi ed altri tessuti, oggetti artistici, antichi e scientifici in genere ed altri oggetti di valore artistico, materiale di interesse storico ed archeologico. |
Furto : | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Furto con destrezza: | Xxxxx commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione di lui presente e normalmente vigilante. |
Xxxxxx (o furto con strappo): | Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
Rapina : | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione : | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Primo rischio assoluto | La somma assicurata rappresenta il limite massimo di indennizzo. L’Assicurato ha diritto ad essere indennizzato sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non ha pertanto applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazioni di rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In deroga a quanto sopra é data facoltà all'Assicurato di chiedere l’indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.
Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle copertura assicurative stipulate da terzi.
In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 3 mesi.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia … della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblghi di tracciabilità finanziaria.
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto all’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell’assicurazione.
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9- Oneri fiscali
Sono a carico dell’Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art.10 - Foro competente
Per eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso oppure dell’Assicurato.
Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l’Assicurato.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero sinistri denunciati;
b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art.16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura stabilita nella disciplina di gara.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con AON S.p.A., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI ASSICURATI
Art. 1 – Condizioni per l’efficacia dell’assicurazione - mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro, il furto venisse perpetrato attraverso mezzi non conformi a quanto sopra descritto, il danno viene indennizzato applicando lo scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti" sull'importo indennizzabile; detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare ad altri.
Art. 2 – Forma dell’assicurazione
L’assicurazione si intende prestata nella forma a primo rischio assoluto.
Art. 3 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, dovuti a:
Art. 3.1 - Furto.
L’assicurazione è operante per il furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
Art. 3.2 - Furto con destrezza
La Società indennizza i danni da furto con destrezza avvenuti nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Art. 3.3 - Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti
la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 3.4 - Rapina
La Società indennizza i danni derivanti da rapina, avvenuta nei locali assicurati, quand’anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
Art. 3.5 - Estorsione.
La Società indennizza i danni derivanti da estorsione. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
Art. 3.6 - Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici – eventi atmosferici
L'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse. L’assicurazione è altresì operante per i sinistri avvenuti in occasione di grandine, trombe d’aria, azione del vento in genere.
Art. 3.7 - Guasti dei ladri
L’assicurazione è operante, sino a concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ed ai mezzi di custodia, agli impianti di rilevazione e d’allarme.
Art. 3.8 - Atti vandalici
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati.
Art. 3.9 - Garanzia portavalori
Relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi incaricati, mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto agli uffici dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
Art. 3.10 - Archivi di documenti e registri
L’assicurazione comprende i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
Art. 3.11 - Spese ammortamento titoli
L’assicurazione comprende l’indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli e conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4 - Colpa grave
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) i danni commessi od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente o da:
• da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
d) alle gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in occasione o anche solo nel tentativo di asportare tali beni.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza il Contraente/Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro 9 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.
Art.4 – Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.
Art.5 – Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art.6 – Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è determinato secondo le seguenti modalità:
a) danni ai beni: differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
b) danni ai valori (per i titoli vedi art. 7 che segue), alle monete ed alle banconote: valore nominale;
c) danni ad opere ed oggetti d’arte:
- danno parziale: le spese sostenute per restaurare l’oggetto danneggiato più l’eventuale deprezzamento con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l’oggetto o l’opera d’arte hanno al momento del sinistro;
- danno totale: valore commerciale dell’oggetto o dell’opera d’arte al momento del sinistro.
Art. 7 - Titoli di credito .
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art.8 – Franchigia e scoperto
In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nella Serzione 6, articolo 2, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art.9 – Pagamento dell’indennizzo
L’indennizzo viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.
La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.
Art. 10 - Recupero delle cose assicurate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito
integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 11 - Riduzione e reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha diritto di ottenere il reintegro automatico di tale importo, con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento. Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.
Art. 12 – Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento delle indennità
SEZIONE 6 UBICAZIONE DEL RISCHIO, SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE, SCOPERTI
(LE PARTI ANNERITE NON DEVONO ESSERE COMPILATE)
Art. 1 – Ubicazione del rischio - somme assicurate - calcolo del premio
Nei locali tutti del Comune in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti ed ubicati, ovunque esista un interesse assicurabile per il Contraente/Assicurato, si assicurano le seguenti partite:
N. | Partite assicurate | Somme assicurate in Euro | Tasso Imp.le ‰ | Premio Imp.le annuo |
1. | Xxxx, oggetti ed opere d’arte | 20.000,00 | €………… …… …… = | |
2. | Valori e preziosi in cassaforte, armadi, cassetti chiusi a chiave | 5.000,00 | €…………… …… … = | |
3. | Portavalori | 2.500,00 | €…… …… …… …… = | |
4. | Guasti cagionati dai ladri | 10.000,00 | €………… …… …… = | |
Totale | €………… …… …… = |
Scomposizione del premio ANNUALE:
Premio annuo imponibile | €………… …… …… = |
Imposte (22,25%) | €…………… …… … = |
Totale premio annuo lordo | €…… …… …… …… = |
Art.2 – Franchigie e scoperti, limiti d’indennizzo
I danni sono liquidati mediante applicazione di:
• franchigia di €. 150,00.= per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente specificato in polizza;
• limite d’indennizzo di €. 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per furto con destrezza non connesso alla garanzia portavalori;
• nel caso il furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto alla Sezione 3, art. 1, la liquidazione del danno viene effettuata con l’applicazione dello scoperto del 15% con il minimo di €. 150,00.=
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE
……………………
LA SOCIETÀ
…………………
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
− Sez. 2, art. 6 Recesso a seguito di sinistro;
− Sez. 2, art. 10 Foro competente;
− Sez. 3, art. 1 Condizioni per l’efficacia dell’assicurazione – mezzi di chiusura dei locali;
− Sez. 4, art. 1 Esclusioni;
− Sez. 5, art. 1 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro;
− Sez. 5, art. 4 Procedura per la valutazione del danno;
− Sez. 5, art. 5 Mandato dei periti;
− Sez. 6, art. 2 Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo.
IL CONTRAENTE
…………………….