DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni
Assicurazione per la tutela legale
DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni
Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell’Albo Imprese IVASS
Prodotto: Tutela Legale ROLAND Convenzione Consiglio Nazionale del Notariato
Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell’offerta personale, nella polizza di assicurazione
e nel Set Informativo che contiene anche le condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Tutela legale in caso di imputazioni per reati o in caso di fatti o atti illeciti sanzionati da un’autorità pubblica i cui destinatari sono i notai iscritti al Consiglio Nazionale del Notariato.
Che cosa non è assicurato?
x controversie tra persone Assicurate con il medesimo certificato;
x controversie riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dai successivi artt. 6, 8, 9, e l’ art 10, comma2.
x resistenza contro richieste di risarcimento di terzi i costi e le spese di resistenza contro la costituzione di parte civile contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
x controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
x Controversie con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
x controversie e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d’autore e concorrenza sleale
x controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende
x controversie di diritto amministrativo, tributario e fiscale fatto salvo quanto previsto agli artt. 7 e 12;
x controversie riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
x arbitrati fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2;
x controversie riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
x controversie in relazione a contratti di compravendita o nuova costruzione di beni immobili fatto salvo quanto previsto all’art.9;
x controversie con la Società riguardanti polizze stipulate con la stessa
x Controversie e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili
x la difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli);
x i casi di costituzione di parte civile, nei procedimenti penali, contro l’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione paga solo fino all’importo del massimale pattuito per il caso.
! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico dell’assicurato;
! L’assicurazione non soddisfa pretese dell’Assicurato che sono prescritte;
! L’assicurazione non paga spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale dell’assicurato, nell’ambito della sua attività assicurata, per le seguenti casistiche:
✓ la difesa dell’assicurato dall’accusa di aver commesso un reato , compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/ tributaria
✓ la difesa dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria
✓ l’assistenza all’assicurato che viene chiamato a testimoniare in un procedimento penale;
✓ il procedimento di patteggiamento ex art. 444 e seguenti codice di procedura penale;
✓ la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali e/o organismi incaricati, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato o di un illecito amministrativo con massimale di 13.000,00 e franchigia fissa di 1.000,00
✓ l’anticipo di una cauzione per evitare all’assicurato misure di restrizione della sua libertà personale.
✓ Nell’ambito professionale e nella vita privata, chiedere il risarcimento di danni alle persone assicurate e/o a cose o beni del Contraente subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. Sono garantite anche la costituzione di parte civile nel processo penale e la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile;
✓ Nell’ambito della vita professionale, Controversie sul contratto di lavoro individuale con i prestatori di lavoro subordinato al Notaio iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola); sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), contratti similari, con tirocinanti/stagisti e vertenze promosse da lavoratori somministrati che avanzano pretese di assunzione nei confronti del contraente;
✓ La copertura assicurativa comprende la tutela legale per la salvaguardia degli interessi giuridici, nell’ambito professionale, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, ordinate e/o ricevute dal Notaio. Per questa garanzia sono riconosciute le spese legali ai sensi della presente polizza fino all’ammontare di € 15.000,00 per sinistro
✓ La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione o al comodato degli immobili condotti direttamente dal Notaio – o concessigli in comodato - e nei quali il Notaio esercita la propria attività.La garanzia si estende altresì all’abitazione ove il notaio ha la residenza. La garanzia si estende altresì alle abitazioni di proprietà del notaio, da lui abitualmente utilizzate o da componenti del suo nucleo famigliare presenti sullo stato di famiglia.
✓ la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento avanzate dall’Assicurato in qualità di proprietario, conducente o trasportato - per danni subiti a causa di terzi durante la circolazione stradale su un veicolo di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) del Notaio, di un familiare e/o di altri conviventi dello stesso.
L’importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di € 70.000,00
Per quanto concerne l’indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all’offerta personale.
Che cosa è assicurato?
In particolare, l’assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:
✓ le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
✓ le spese per l'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte
✓ previa autorizzazione della Società (art. 26, comma 8), le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della posizione del Notaio, dall’Avvocato incaricato
✓ le spese di mediazione e negoziazione assistita finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore)
✓ le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
✓ le spese di registrazione della sentenza nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
✓ le spese relative al contributo unificato.
✓ le spese processuali poste a carico dell’Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 c.p.p.);
✓ le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di € 520,00;
✓ - le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo di € 520,00.
✓ La Società provvederà all’anticipazione di una cauzione, fino ad un massimo di € 20.000,00 per Assicurato, che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale
Dove vale la copertura?
In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l’Assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo, a condizione che il Foro competente si trovi nei medesimi territori. In tutti gli altri casi, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano
Che obblighi ho?
Prima della stipulazione del contratto, Roland deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.
Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, ROLAND deve esserne avvertita tempestivamente.
Il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni. L’Assicurato deve informare il Broker entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.
Quando e come devo pagare?
Quando:
Il premio deve essere pagato anticipatamente per l’anno assicurativo. Salvo patti diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 60 giorni dall’inizio del periodo assicurativo.
Come:
Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Roland o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Inizio:
Se il premio viene pagato entro 60 giorni dalla decorrenza, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e non si rinnova tacitamente di anno in anno.
Fine:
L’assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l’assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.
La copertura cesserà automaticamente alle h. 24 del 01.05.2022, indipendentemente dalla data di adesione iniziale. La polizza si risolve di diritto nei confronti dell’Assicurato nel caso di sua interdizione o inabilitazione. La cessazione dell’attività professionale per motivi diversi dall’interdizione o inabilitazione non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
La polizza non è soggetta a rinnovo; non è necessario, quindi, procedere con la disdetta del contratto che manterrà la naturale scadenza al 01.05.2022
Assicurazione di tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG Prodotto Tutela Legale ROLAND
Convenzione Notariato
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Via Francesco Guicciardini, n. civico 6; CAP 20129 Milano; tel. 02 776775-0; sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND,sede legale Deutz-Kalker-Straße 46, Colonia, D-50679 (Germania), tel. +49-221-8277500, www.roland-rechtsschutz.de, service@roland-rechtsschutz.de.
Il contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Via Francesco Guicciardini, 6 in 20129 Milano, tel. 02 776775-0, sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Il patrimonio netto di ROLAND Rechtschutz riferito al bilancio 2019 è di 104,94 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) 2018, disponibile sul sito internet (https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/presse_2/publikationen/publikationen.html), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 111 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 158,3 mln
€. Il Requisito patrimoniale minimo è di 50 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 153,2 mln €. L’indice di solvibilità è di 143,60%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Per quanto riguarda le garanzie, non ci sono informazioni integrative e complementari sul prodotto. L’impegno di pagamento dell’impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Franchigia fissa | Rappresenta un importo fisso viene detratto dalle spese legali assicurate e rimane a carico del contraente |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Nessuna |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all’assicurato |
Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda alla sezione “OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO” del presente DIP aggiuntivo.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Roland, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni. |
L’assistenza fornita all’assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo. | |
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quanto diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’assicurato, generando così spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l’interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto. |
Obblighi dell’impresa | Roland si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell’adempimento degli obblighi previsti in capo all’assicurato dalle Condizioni di polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | ▪ Il premio viene pagato anticipatamente per l’anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d’imposta. ▪ Tutti i premi devono essere pagati entro 60 giorni dalla relativa scadenza ▪ ROLAND non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Non sono previste ipotesi di rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata della polizza è annuale.. Non è previsto il rinnovo tacito del contratto, che avrà quale scadenza la data del 01.05.2022 |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Agli iscritti al Consiglio Nazionale del Notariato
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 17,80%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa | Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per |
assicuratrice | iscritto all’ufficio reclami con una delle seguente modalità: |
▪ tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG |
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami, Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 Milano; ▪ via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all’attenzione dell’Ufficio Reclami; ▪ via e-mail all’indirizzo reclami@roland-italia.it; ▪ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it ▪ Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. | |
All’IVASS | Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possibile inviare il reclamo con le seguenti modalità; E-mail: poststelle@bafin.de, Fax: +49(0)2284108-1550, per posta a Graurheindorfer Straße 108 – 53117 Bonn o online tramite l’apposito formulario che si trova sul sito https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/BaFin/bafin_node.html |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
TUTELA LEGALE ROLAND – CONVENZIONE NOTARIATO
Il presente documento contrattuale contiene:
a) condizioni di assicurazione convenzione notariato n. 82.461/15, deve essere consegnato all’assicurato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto/certificato.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20 gennaio 2021
GLOSSARIO
DEFINIZIONI: ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
CONTRAENTE | Il notaio iscritto al ruolo del Consiglio Nazionale del Notariato |
SOCIETÀ | L’impresa assicuratrice ROLAND Rechtsschutz‐Versicherungs‐AG Rappresentanza Generale per l’Italia Via Francesco Guicciardini 6 ‐ 20129 MILANO C.F./P.IVA: 05377040968 Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell’appendice all’Albo Imprese IVASS. |
ASSICURATO | a) in ambito professionale il Notaio o lo Studio Notarile Associato che ha aderito all’Assicurazione, i praticanti, i tirocinanti, i familiari del Notaio che collaborano nell’attività, i dipendenti e gli altri collaboratori professionali; b) nell’ambito della vita privata, il Notaio, i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia più eventuali persone conviventi. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di Assicurazione. |
BROKER | Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a. |
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Il documento comprovante l’adesione del singolo Notaio alla presente Polizza e la durata della copertura. |
CONTROVERSIA | la fattispecie civile, penale o amministrativa sulla quale verte la controversia tra parti di una lite stragiudidiziale o giudiziale. |
INDENNIZZO | La somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro. |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | Il periodo per il quale è stato pagato il premio, indicato nel certificato di assicurazione. |
POLIZZA | Il documento che contiene le condizioni del contratto di assicurazione richiamate in ogni singolo Certificato di Assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta dall’Assicurato alla Società. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi un Sinistro. |
SINISTRO | La Controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. |
TUTELA LEGALE | L’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche). |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Per i notai iscritti al Ruolo
SEZIONE I
OGGETTO, SPESE ASSICURATE, ESCLUSIONI
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
La Società, alle condizioni e per le garanzie indicate in Polizza, garantisce al Contraente e all’Assicurato la tutela dei propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (tutela legale).
ART. 2 SPESE ASSICURATE
Per le Controversie la Società assume a proprio carico, sino al massimale indicato nell’art. 18 (Sez. IV Condizioni Generali di Assicurazione), gli oneri per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato, salvo quanto previsto al successivo art. 3, come segue:
1. il compenso previsto dai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. relativo all’attività di un avvocato, come specificato all’art.25. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro. Se l’Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà la Società, su richiesta dell’Assicurato, a segnalare un avvocato, il quale potrà essere incaricato dall’Assicurato per la tutela dei suoi interessi. Qualora per qualunque ragione venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte
2. In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
Qualora, per qualunque ragione, l’Assicurato decida di revocare il mandato all’avvocato designato per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte in parcella dal precedente avvocato.
3. le spese liquidate giudizialmente a favore della controparte, in caso di soccombenza;
4. le spese per l'attività dei consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di controparte (C.T.P.), quando l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumere tali costi;
5. le spese per l’attività di un C.T.P. svolta in fase stragiudiziale e/o giudiziale; il compenso viene riconosciuto nei limiti dei parametri di riferimento attualmente in vigore; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al CTP per incaricarne un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte in parcella dal precedente CTP;
6. pertanto, previa autorizzazione della Società (come indicato nel successivo art. 26, comma 8), vengono riconosciute le spese del consulente nominato dall’Assicurato ‐ senza alcun limite territoriale ‐ nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria dall’avvocato incaricato a sostegno delle ragioni del Notaio;
7. le spese di mediazione e negoziazione assistita finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii e dalla L. 10 novembre 2014 n.
162. (e ss.mm.ii.).
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, la Società si fa carico fino al 50% delrelativo compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e
ss.mm.ii. con esclusione dei costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente.
Per la procedura di mediazione e negoziazione assistita sono altresì garantiti i compensi di un avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un avvocato diverso (ma non ulteriore) rispetto a quello che ha seguito la mediazione/negoziazione assistita;
8. le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
9. le spese di registrazione della sentenza nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
10. le spese relative al contributo unificato.
ART.3 ESCLUSIONI
1. Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
a) Controversie tra persone Assicurate con il medesimo Certificato di Assicurazione;
b) Controversie riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali incluso il recupero crediti, salvo quanto previsto dai successivi artt. 6, 8, 9, e art 10 comma 2;
c) resistenza contro richieste di risarcimento di terzi, i costi e le spese di resistenza contro la costituzione di parte civile contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
d) Controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
e) Controversie con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
f) Controversie riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d’autore e concorrenza sleale;
g) Controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
h) Controversie di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatto salvo quanto previsto agli artt. 7 e 12;
i) Controversie riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
l) arbitrati fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2;
m) Controversie riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
n) Controversie in relazione a contratti di compravendita o nuova costruzione di beni immobili, fatto salvo quanto previsto all’art.9;
o) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo e/o che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art.12;
p) Controversie con la Società riguardanti polizze stipulate con la stessa;
q) Controversie e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile fatto salvo quanto previsto all’art.10; sono altresì escluse le vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
r) Spese di difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione anti‐monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti‐monopolio (cartelli).
2. La copertura assicurativa non include il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
c) spese per risolvere una Controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la ripartizione delle spese legali tra le parti coinvolte. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo della Società, vengono tuttavia indennizzate le spese del
Contraente/Assicurato, con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte.
3. Postuma ‐ Ultrattività
Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall’Assicurato dopo la cessazione del certificato di Assicurazione e denunciati alla Società oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del certificato di Assicurazione. Per adesioni di durata minima ininterrotta di 3 (tre) anni, il periodo è esteso a 36 (trentasei) mesi.
ART. 4 COSTI NON ASSICURATI
La Società non si assume:
a) i costi sostenuti dall’Assicurato non derivanti da un obbligo giuridico salvo quanto previsto dalle sezioni 2 e 3;
b) i costi attinenti al quarto tentativo (e successivi) di esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo;
c) i costi relativi a tentativi d’esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
d) i costi per procedimenti penali d’esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti derivanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all’Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
f) le franchigie e gli scoperti pattuiti in Polizza;
g) la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto d’imposta.
SEZIONE II – GARANZIE DI BASE
ART. 5 SPESE PER AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELL’ASSICURATO
1. Nell’ambito professionale e della vita privata, l’Assicurazione opera per spese relative all’esercizio di pretese di risarcimento dei danni occorsi alle persone assicurate e/o alle cose attinenti al loro patrimonio, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.
2. Sono altresì garantiti i costi per la presentazione della denuncia/querela, purché l’Assicurato si costituisca parte civile.
ART. 6 TUTELA LEGALE NEI RAPPORTI CON FORNITORI
1. La copertura assicurativa comprende la tutela legale per la salvaguardia degli interessi giuridici, nell’ambito professionale, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, ordinate e/o ricevute dal Notaio.
2. Per questa garanzia, in deroga a quanto previsto all’art.18, sono riconosciute le spese legali ai sensi della presente Polizza fino all’ammontare di € 15.000,00 per sinistro.
ART. 7 CODICE SICUREZZA – PRIVACY – ANTIRICICLAGGIO – CODICE AMBIENTE
In parziale deroga all’art. 3 (i), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato, nell’ambito professionale, per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo, anche qualora non sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria, derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi e ss.mm.ii.:
‐ 81/08 (codice sicurezza);
‐ 196/03 (codice privacy);
‐ 231/2007 (antiriciclaggio);
‐ 152/06 (codice ambiente);
‐ Regolamento UE 2016/659 (GDPR).
Inoltre, solo per i citati decreti legislativi, qualora sia prevista una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, la Società garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).
La copertura per la fase prodromica come sopra precisata opera con un sotto‐limite di € 10.000,00 per Sinistro.
A parziale deroga dell’art. 24, comma 1, il sinistro di cui al presente articolo, si considera insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo, sempre che le violazioni di norme che hanno originato il provvedimento siano sconosciute al Notaio al momento della sua prima adesione alla Assicurazione in essere con la Società.
ART. 8 TUTELA LEGALE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO
1. In deroga all'art. 3 (a), la garanzia assicurativa comprende, nell’ambito della vita professionale, la salvaguardia degli interessi giuridici del Notaio inerenti il contratto di lavoro individuale con i proprî prestatori di lavoro subordinato, a condizione che questi siano iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro matricola).
2. In deroga all’art. 3 (k), sono compresi i costi dell’attività di un avvocato e degli arbitri fino all’ammontare di € 5.000,00 per ogni sinistro assicurato ai sensi della presente polizza.
3. Sono altresì assicurate le controversie di lavoro/arbitrati con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) e figure analoghe in base alle normative vigenti.
ART. 9 TUTELA LEGALE IN MATERIA DI IMMOBILI
1. La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere Controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione o al comodato degli immobili condotti direttamente dal Notaio – o concessigli in comodato ‐ e nei quali il Notaio esercita la propria attività.
2. La garanzia si estende altresì alle Controversie relative all’abitazione ove il Notaio ha la residenza.
3. La garanzia si estende altresì alle Controversie relative alle abitazioni di proprietà del Notaio, da lui abitualmente utilizzate o da componenti del suo nucleo famigliare presenti nello stato di famiglia.
ART. 10 CIRCOLAZIONE STRADALE
1. In parziale deroga all’art. 3.1. lettera p), la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento avanzate dall’Assicurato di cui alle lettere a) e b) delle “definizioni” ‐ in qualità di proprietario, conducente o trasportato ‐ per danni subiti a causa di terzi durante la circolazione stradale su un veicolo di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) del Notaio, di un familiare e/o di altri conviventi dello stesso.
2. La garanzia di cui al comma 1 comprende altresì il procedimento di indennizzo diretto previsto dall’art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private) e ss.mm.ii..
3. In parziale deroga all’art. 3 lett. p), la copertura comprende anche la difesa in procedimenti penali originati da violazioni di legge o da illeciti amministrativi collegati ad un evento della circolazione stradale.
4. Si precisa che, limitatamente alla difesa penale di cui al comma 3, si applicano le condizioni speciali previste dalla Sezione III.
5. In aggiunta a quanto previsto dagli dall’articolo 3, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui:
‐ il conducente non sia autorizzato e/o abilitato a norma di legge alla conduzione del veicolo;
‐ per il veicolo utilizzato dall’Assicurato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi;
‐ si contesti la violazione degli artt. 186 e/o 187 del Codice della Strada (guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), l’Assicurato abbia commesso l’illecito in tali condizioni o quando si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti;
‐ si contesti la violazione dell’art. 189, comma 1, del Codice della Strada (omissione di soccorso);
‐ oggetto della controversia siano danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e delle corrispondenti prove, nel caso in cui non si tratti di gare che risultano regolarmente organizzate dall’ACI (Automobile Club Italiano).
SEZIONE III – NORME SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE, PER ILLECITI AMMINISTRATIVI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (CSP)
ART. 11 PERSONE ASSICURATE NELL’AMBITO PROFESSIONALE
Ai fini della presente sezione III, valida nell'ambito professionale, oltre al Notaio e ai suoi collaboratori, sono assicurati anche i collaboratori già assicurati, ma non più alle dipendenze del Notaio, purché il Notaio acconsenta alla garanzia assicurativa.
ART. 12 OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE PENALE, AMMINISTRATIVA e DISCIPLINARE
1) DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI PECUNIARI
La garanzia comprende i costi:
a) per difendersi dall’accusa di aver commesso un reato doloso e colposo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria;
b) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all’art. 13;
c) per il procedimento di “patteggiamento”, ovvero all’accordo sull’entità della pena tra imputato e Pubblico Ministero (art. 444 ss. codice di procedura penale).
d) per difendersi dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora sia prevista una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, la Società garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).
La copertura per la fase prodromica, come sopra precisata, opera con un sotto‐limite di € 2.500,00 per sinistro, salvo quanto previsto dall’art. 7 in materia di sicurezza, privacy, anti‐riciclaggio e codice dell’ambiente.
2) DIFESA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
La garanzia comprende la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali e/o organismi incaricati, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato o di un illecito amministrativo di cui all’art. 12 (1).
Qualora i procedimenti disciplinari non siano conseguenza di quanto sopra indicato, la garanzia, in deroga a quanto previsto dall’art. 18, verrà prestata con un massimale di € 13.000,00 e con l’applicazione di una franchigia fissa a carico dell’Assicurato pari a € 1.000,00.
ART. 13 MISURA DELLA PRESTAZIONE
A. SPESE
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, la Società si farà carico delle spese qui di seguito dettagliate.
✔Spese giudiziarie La Società riconosce:
‐ le spese processuali poste a carico dell’Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 c.p.p.);
‐ le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di € 520,00;
‐ le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo di € 520,00.
✔ Onorari e scelta dell’Avvocato:
1. l’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale;
2. la Società garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti degli importi massimi previsti dai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
3. in caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso della Società;
4. qualora, per qualunque ragione, venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte in parcella dal precedente avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato.
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
5. la Società assume le spese per le seguenti attività dell’avvocato:
i) difesa dell’Assicurato, secondo quanto previsto all’art. 12;
ii) assistenza ai testimoni, secondo l’art. 12 (1) (b); in quest’ultima ipotesi, la garanzia assicurativa è operativa se l’Assicurato viene assunto quale teste in un procedimento:
‐ nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
‐ stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso);
6. qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un avvocato iscritto in appositi albi speciali (es.: Corte di Cassazione), la Società riconoscerà altresì le spese relative all’assistenza di tale professionista.
✔Spese di viaggio dell’Avvocato
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, la Società garantisce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
B. COSTI
La rifusione dei costi si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa di riferimento attualmente in vigore.
Costi di viaggio dell’Assicurato:
1. la Società riconosce i costi di viaggio sostenuti dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a) quelli necessari utilizzando un mezzo di servizio pubblico, autobus, bus, treno in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo di servizio pubblico secondo il punto precedente.
2. L’Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società le ricevute di pagamento.
3. I costi di viaggio vengono rifusi in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
4. Costi di traduzione: la Società provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta i relativi costi.
5. Cauzione: la Società provvederà all’anticipazione di una cauzione, fino ad un massimo di € 20.000,00 per Assicurato, che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale. L’Assicurato è obbligato alla restituzione alla Società dell’importo versato a titolo di cauzione nei seguenti termini:
a) quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
c) Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta della Società.
ART. 14 INSORGENZA DEL SINISTRO
(1) In sostituzione dell’art. 24 vale quanto segue:
A ‐ 1) Procedimenti contro l’Assicurato per reati colposi, contravvenzionali, illeciti amministrativi e procedimenti disciplinari
Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato viene informato dalle Autorità o dagli Organi disciplinari dell’esistenza di un accertamento o di un’indagine a suo carico, sempre che il reato contestato e/o la violazione di norme che hanno dato l’avvio all’indagine penale o al procedimento disciplinare siano sconosciuti al Notaio al momento della sua adesione alla Polizza.
A ‐ 2) Procedimenti contro l’Assicurato per reati dolosi
Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a violare obblighi giuridici o norme di legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
Qualora nel corso del procedimento venga dimostrata ‐ tramite sentenza passata in giudicato o con decreto di archiviazione ‐ l’assenza di dolo da parte dell’Assicurato, il sinistro risulterà insorto secondo quanto previsto al precedente punto A‐1 e la Società provvederà al rimborso delle spese legali.
Resta fermo per l’Assicurato l’obbligo di denuncia di cui all’art. 15. B) Assistenza ai testimoni Assicurati
Per l’assistenza ai testimoni, il sinistro si considera insorto con l’invito notificato all’Assicurato dall’Autorità o dalla Polizia Giudiziaria a rendere l’interrogatorio, quale persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso (art. 197 bis, 210 e 377 c.p.p.).
(2) Procedimenti contro più Assicurati con il medesimo contratto/certificato ‐ Sinistro Unico.
Se lo stesso procedimento è diretto contro più Assicurati o se nello stesso procedimento vengono invitati a fornire testimonianza più Assicurati, il sinistro è da considerarsi a tutti gli effetti unico, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 3.
ART. 15 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO PER LE IPOTESI DI CUI ALL’ART.14
1. L’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene posto a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, per una presunta o reale violazione di norme di legge, o da parte dell’Ordine professionale/organismo incaricato, in caso di procedimento disciplinare.
2. Fermo quanto detto al comma precedente, restano invariate le altre disposizioni dell’art. 25.
ART. 16 SECONDO AVVOCATO IN CASO DI SINISTRO UNICO
1. A parziale deroga dell’art. 25, nel caso in cui si verifichi un sinistro unico (art. 24 punto (2)) che sia attinente a più di una garanzia prestata dalla polizza, l’Assicurato ha il diritto di scegliere – secondo le disposizioni del presente contratto – un Avvocato per la vertenza di diritto penale e uno per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.
SEZIONE IV ‐ CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)
ART. 17 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Notaio interessato all’Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker, a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE.
In caso di prima adesione alla polizza la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.
Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 60 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purché il Contraente o i suoi eredi abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.
Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.
La durata della copertura sarà quella riportata nel certificato di assicurazione, senza essere soggetta a tacito rinnovo.
ART. 18 MASSIMALE ‐ UNICO MASSIMALE – STUDIO ASSOCIATO
1. La Società si espone fino a € 70.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.
2. Quando la Società, in caso di sinistro unico di cui all’art. 24, comma 3, debba effettuare pagamenti a più soggetti assicurati e/o in caso di più sinistri collegati, il massimale indicato sarà a disposizione fino all’esaurimento dello stesso.
3. In caso di studio notarile costituito in forma associata/societaria (c.d. “ente”), da una o più persone fisiche aderenti alla presente convenzione, valgono i seguenti principi:
‐ Carenza: la carenza di cui all’art. 24.2 si considera trascorsa se, al momento dell'insorgenza del sinistro, tale periodo è trascorso per almeno uno dei soci/associati aderente/i individualmente alla presente convenzione.
‐ Indennizzo: fermo quanto previsto al punto "1", in caso di sinistro che coinvolge l’ente, l'indennizzo avviene in proporzione alla quota detenuta dal socio/associato o dai soci/associati già individualmente aderenti alla presente convenzione.
ART. 19 PREMIO
Il premio comprensivo di imposte è di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per singolo Notaio.
ART. 20 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA GARANZIA
Il premio dovrà essere versato in un’unica soluzione mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT 43 X 02008 05351 000103526219 – BANCA UNICREDIT
C/C intestato a RTI AON/Banchero Costa
La copertura cesserà automaticamente alle h. 24 del 01.05 dell’anno indicato nel certificato di assicurazione, indipendentemente dalla data di adesione iniziale.
ART. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA O MODIFICA DEL CONTRATTO – RECESSO
1. La polizza si risolve di diritto nei confronti dell’Assicurato nel caso di sua interdizione o inabilitazione.
2. Per i sinistri insorti sino a tale momento la Società rimane obbligata.
3. La cessazione dell’attività professionale per motivi diversi rispetto a quelli indicati al punto 1 non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.
ART. 22 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ‐ AUMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO
1. Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte dell’Assicurato alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della Società o l’ammontare del premio, possono ‐ ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. ‐ portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
2. L’Assicurato è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Società di ogni aggravamento del rischio.
ART. 23 POSIZIONE GIURIDICA DI PERSONE COASSICURATE
1. L’Assicurazione vale per l’Assicurato, come definito alla voce “definizioni”.
2. Gli Assicurati diversi dal Notaio possono beneficiare della prestazione assicurativa solo con il consenso di quest’ultimo.
3. In caso di inabilità o decesso del Notaio, l’Assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono vantare persone fisiche.
ART. 24 INSORGENZA SINISTRO PER CASI DIVERSI DA QUELLI DISCIPLINATI DALL’ART.14
1. Ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 14, il sinistro si intende insorto:
a) nel caso in cui l’Assicurato voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno (Assicurato parte attiva della richiesta), nel momento in cui si verifica il primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione.
b) in tutti gli altri casi (Assicurato parte passiva della richiesta) nel momento in cui l’Assicurato riceve una contestazione relativa a violazioni di prescrizioni di legge o di inosservanza di obblighi contrattuali.
2. Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell’Assicurazione di cui all’art. 20, le garanzie della presente polizza sono operanti per i sinistri insorti:
‐ tre mesi dopo la decorrenza dell’adesione, per le garanzie di cui agli artt. 6, 8 9 (per quest’ultimo articolo limitatamente alle vertenze di natura contrattuale) La carenza non si applicherà nel caso di rinnovo alla Convenzione, purché non vi sia alcuna interruzione temporale;
‐ dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’adesione, in tutti gli altri casi.
3. Si intende quale sinistro unico:
a) più Controversie instaurate da o contro più persone che abbiano ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
b) l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate con il medesimo Certificato di Assicurazione, che si riferiscano allo stesso evento o allo stesso fatto.
4. Per il Notaio che ha aderito alle precedenti polizze di tutela legale in Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato e ha continuato la copertura senza interruzione, l'assicurazione vale anche per Controversie derivanti da presunte e/o reali violazioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenute a partire dal 01.02.2002, purché sconosciute all’Assicurato al momento della sua prima adesione. Le garanzie e i massimali sono quelli previsti nella Convenzione di Tutela Legale in vigore al momento in cui è insorto il sinistro.
ART. 25 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – LIBERA SCELTA DEL LEGALE
1. Ai sensi dell’art. 1913 c.c., l’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro è insorto.
2. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
3. L’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
4. L’Assicurato deve informare il Broker entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.
5. L’inosservanza di tale obbligo può portare, ai sensi dell’art. 1915 c.c., alla perdita parziale o totale dalla garanzia assicurativa.
6. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare alla Società il nominativo di un avvocato da lui liberamente scelto ‐ secondo i criteri di cui al successivo punto ‐ a cui affidare la tutela dei propri interessi.
7. La Società non risponde né per l’attività dell’Avvocato in qualsiasi modo nominato né per l’attività svolta dal consulente tecnico di parte.
8. Qualora per qualunque ragione venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.
ART. 26 GESTIONE DEL SINISTRO ‐ IMPUGNAZIONI – ALTRI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
1. Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, l’Assicurato può scegliere se gestire in autonomia la risoluzione bonaria della controversia o se demandarla alla Società che, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
2. Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall’Assicurato e si individuasse un probabile successo della fase giudiziale, la Società autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
3. Per la difesa in primo grado nei procedimenti penali o disciplinari, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 13 (2).
4. In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e la Società circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità competenti, la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale
accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
4.1 L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
4.2 Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese della Società, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
4.3 Questi costi sopportati dalla Società sono da rimborsare alla stessa, qualora l’Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.
5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il seguente comma 7.
6. Si precisa tuttavia che, per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 14 A‐1, la Società riconoscerà comunque le spese di difesa in I° grado davanti al competente organo disciplinare; per i gradi successivi, troverà applicazione quanto indicato al precedente comma 5.
7. Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 4, la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
8. Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato dalla Società.
9. Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi senza previo consenso scritto della Società che comportino costi e/o spese, queste restano a carico dell’Assicurato salvo conferma e ratifica della Società. La Società conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro.
Prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, la Società riconosce solo quelle che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
10. In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con l’avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli i mezzi di prova, le informazioni e fornendo la documentazione necessaria;
b) fornire alla Società, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
c) salvo che i suoi interessi vengano compromessi, dovrà:
aa) chiedere l’accordo della Società prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni;
bb) prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
cc) evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o renderne più difficile la rifusione da parte dell’avversario.
10.1 La violazione degli obblighi di cui sopra non esonera la Società dal prestare la garanzia, se la violazione non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, la Società resta obbligata qualora la violazione non abbia provocato un pregiudizio alla Società stessa.
11. Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto della Società.
12. La Società, ai sensi dell’art. 1203 c.c. e 1916 c.c., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
13. L’Assicurato è tenuto su richiesta della Società a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
ART. 27 RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO
1. I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all’Assicurato.
2. Alla Società vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidata a favore dell’Assicurato che la Società abbia sopportato o anticipato.
ART. 28 DENUNCE E DICHIARAZIONI
Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall’Assicurato nei confronti della Società sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.
ART. 29 ESTENSIONE TERRITORIALE
In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l’Assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo, a condizione che il Foro competente si trovi nei medesimi territori.
In tutti gli altri casi, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
ART. 30 ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato, anche se anticipati dalla Società.
ART. 31 MODIFICHE AL CONTRATTO D’ASSICURAZIONE
Le modifiche dell’Assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto con il consenso di entrambe le parti.
ART. 32 CLAUSOLA BROKER
Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, ha affidato l’intermediazione e la gestione della presente Polizza Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante Banchero Costa insurance broker s.p.a.”, di seguito nominato “broker”. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato stesso.
ART. 33 FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o degli aventi diritto devono essere fatte con lettera raccomandata o pec o email al Broker.
ART. 34 FORO COMPETENTE
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie, concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la Società, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on‐ line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza),
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
ART. 2 ‐ Spese assicurate ART. 3 ‐ Esclusioni
ART. 4 ‐ Costi non assicurati
ART. 5 ‐ Esercizio di richieste di risarcimento danni ART. 6 ‐ Tutela Legale con fornitori
ART. 7 ‐ Codice Sicurezza – Privacy – Antiriciclaggio
ART. 8 ‐ Tutela legale per controversie in materia di contratti di lavoro ART. 9 ‐ Tutela Legale in materia di immobili
ART. 10 ‐ Circolazione stradale
ART. 11 – Persone assicurate nell’ambito professionale ART. 12 ‐ Oggetto della garanzia Tutela Legale Penale ART. 13 ‐ Misura della prestazione
ART. 14 ‐ Insorgenza del caso assicurativo ‐ sinistro unico ART. 15 ‐ Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
ART. 18 ‐ Massimale – Unico Massimale – Studio Associato
ART. 21 ‐ Risoluzione anticipata o modifica del contratto ‐ recesso
ART. 22 ‐ Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aumento/diminuzione del rischio ART. 24 ‐ Insorgenza del caso assicurativo ‐ adesione del notaio prima del 01.02.2005
ART. 25 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro – libera scelta del legale ART. 26 ‐ Gestione del sinistro ‐ impugnazioni – altri obblighi dell’Assicurato ART. 28 ‐ Denunce e dichiarazioni
ART. 29 ‐ Estensione territoriale ART. 30 ‐ Oneri fiscali
ART. 31 – Modifiche al contratto d’assicurazione ART. 33 – Forma e validità delle comunicazioni ART. 34 – Foro competente
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE