COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
La presente polizza è stipulata tra
A.S.I. | |
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA | |
Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx 00000 Xxxx | |
C.F. 97061010589 - P. IVA 03638121008 |
e
Società |
Durata del contratto Dalle ore 24 del 31.12.2021 alle ore 24 del 31.12.2024 con scadenza fissata al 31.12 di ogni anno |
INDICE | |
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E RISCHI ASSICURATI |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI |
SEZIONE 4 | ESCLUSIONI |
SEZIONE 5 | NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO |
SEZIONE 6 | CATEGORIE ASSICURATE – PRESTAZIONI E SOMME ASSICURATE |
SEZIONE 1- DEFINIZIONI E RISCHI ASSICURATI
Art.1 – Definizioni
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione; | |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza; | |
Assicurato: | La persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione | |
Beneficiario: | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. | |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici; | |
Broker: | La Aon S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici | |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |
Infortunio: | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità. | |
Invalidità permanente: | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. | |
Veicolo | Autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici, compresi autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e veicoli elettrici. | |
Malattia | Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio |
Art. 2 – Rischi Assicurati - Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie di seguito indicate ed identificate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale esclusivamente per:
Categoria A) Xxxxxxxxxx (ed assimilati) della Contraente alla guida
Sono assicurati nella presente categoria i dipendenti autorizzati dalla Contraente a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio di veicoli propri o di altro familiare convivente, nonché altro mezzo in uso a qualsiasi titolo della Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio; per la identificazione degli Assicurati e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti della Contraente attestanti:
• data e luogo della missione e/o servizio;
• generalità dell’assicurato autorizzato alla missione/servizio;
• numero dei chilometri percorsi limitatamente alla missione – adempimento di servizio effettuati con utilizzo di veicoli privati (esclusi quelli della Contraente);
• dichiarazione redatta dalla Contraente, e da presentare alla Società in caso di sinistro, attestante che il conducente era in missione/servizio con il proprio veicolo per conto e su autorizzazione della stessa Contraente
Categoria B) Portavalori
L’assicurazione si intende prestata per gli infortuni occorsi ai dipendenti che effettuano il servizio di portavalori per conto della Contraente durante lo svolgimento della propria attività di servizio;
I capitali assicurati per ciascun appartenente alle categorie sopraindicate sono specificati all’art. 1) della successiva Sezione 6).
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.. Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Il Contraente è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre alla prima scadenza annuale di polizza il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero interessato polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per le stesse persone assicurate con il presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all’Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Il presente contratto di assicurazione s’intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – proroga - disdetta
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024, a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
Resta ferma la facoltà per il Contraente, al termine dell’ultima annualità di polizza, qualora previsto dalla normativa vigente, richiedere il rinnovo del servizio, alle stesse condizioni economico-normative fino ad un massimo di anni due (2), anche da richiedersi di anno in anno.
È in ogni caso facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza o in caso di disdetta per qualsiasi causa, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio conteggiato in pro-rata temporis verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
Art. 4 – Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio sarà effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il premio alla firma o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 5 – Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, per tutte le categorie assicurate, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari cioè il numero effettivo degli assicurati e gli altri dati indicati alla successiva sezione 6 affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate o rimborsate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società, limitamente ai sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la notifica o il pagamento del premio, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l’importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Quanto previsto al comma precedente si intende valido anche per i contratti scaduti.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione se non diversamente indicato in polizza, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 – Gestione della polizza
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon Spa in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 3% sui premi imponibili. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Art. 9 – Coassicurazione e delega - Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C.
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società Coassicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 10 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, alla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva
• sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Art. 11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, e-mail, telegramma, pec) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.
Art.12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 – Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C.
Art. 14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 15 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 16 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 17 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 18 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto
Art. 19 – Trattamento dei dati
Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI
ART. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività indicate per ogni singola categoria.
Relativamente ai rischi professionali, a titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che sono comprese tutte le attività connesse, collegate, accessorie, complementari e conseguenti, nessuna esclusa né eccettuata.
Sono equiparati ad infortunio anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidati;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi, ustioni in genere;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall’uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti in genere, a condizione che l’Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l’esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni causati da pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo.
ART. 2) ESTENSIONI DI GARANZIA
A) – Rischio guerra
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all’estero.
B) – Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato entro un anno a seguito di scomparsa per qualsiasi causa, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a termini di polizza senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
C) – Diabete
Si precisa che si intendono assicurate anche le persone affette da diabete.
D) – Danni estetici
Se l’infortunio ha per conseguenze lesioni che determino conseguenze esclusivamente di carattere estetico, la Società liquida una ulteriore indennità a titolo di invalidità permanente con una franchigia assoluta del 3%.
Pertanto la Società non liquida alcuna indennità se la predetta conseguenza determina una invalidità permanente di grado non superiore al 3% della totale; se invece tale invalidità permanente supera il 3% della totale, la Società liquida l’indennità solo per la parte eccedente e fino al massimo di € 50.000,00.
E) – Esposizione agli elementi
La Società in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
F) – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi e comunque con il limite annuo di € 3.000,00.
ART. 3) INFORTUNI AERONAUTICI
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che:
- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate dall’assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le seguenti somme assicurate per persona:
• € 1.500.000,00 per il caso morte
• € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, un indennizzo complessivo superiore ad € 10.000.000,00= qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente.
Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo.
Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di atti di pirateria aerea o di forzato dirottamento compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad un anno.
ART. 4) RISCHIO IN ITINERE
La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che possono colpire gli Assicurati durante:
- Il tragitto dall’abitazione, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa,
- Il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altro luogo di lavoro e viceversa,
e con utilizzo di mezzi di locomozione sia privati che pubblici.
ART. 5) LIMITI TERRITORIALI E DI RISARCIMENTO
L’assicurazione viene prestata per tutto il mondo.
In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in Euro.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
ART. 6) LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a settantacinque anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Per gli appartenenti alla Cat. A) Amministratori Camerali, a parziale deroga di quanto sopra, si conviene che l’assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa presentazione, prima della scadenza annuale del premio, di certificato medico attestante buona salute.
ART. 7) PERSONE NON ASSICURABILI
Sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto o dell’ingresso nella presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall’art. 3) della Sezione 5 – Criteri di indennizzabilità
ART. 8) ESONERO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA GENERALITA’ DEGLI ASSICURATI
ART. 9) ESONERO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFERMITA’ MUTILAZIONI O DIFETTI FISICI
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto o dell’ingresso nella presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
ART. 10) MALATTIE TROPICALI E MALARIA
La garanzia viene estesa alle malattie tropicali, intendendosi come tali quelle diagnosticate dai medici curanti, fino a concorrenza delle somme assicurate ma con un massimo indennizzo di € 100.000,00. La malaria si intende parificata alle malattie tropicali.
Si conviene che non si darà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se essa risulterà pari o superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
La validità di questa garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei paesi ove si reca.
In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura prevista all’art. 4 della Sezione V.
ART. 11) SPESE DI RIMPATRIO DELLA SALMA
La Società assicura per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza della somma di € 6.000,00= il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’Estero.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
ART. 12) RIENTRO SANITARIO
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 6.000,00.= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
ART. 13 SPESE DI CURA
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale stabilito, le spese effettivamente sostenute e documentate per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza, anche se non determinante la morte o un’invalidità permanente
Durante la degenza in Istituto di Cura, sono incluse le spese per onorari di medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento (comprese le endo-protesi) trattamenti riabilitativi e rette di degenza.
SEZIONE 4 – ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all’art. 2 lettera A) della Sezione 3;
2. durante la guida e l’uso di mezzi di locomozione aerea, salvo quanto previsto per l’uso all’art. 3 “Infortuni Aeronautici” della Sezione 3, e durante la guida di mezzi subacquei;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell’Assicurato;
4. gli infortuni derivanti dall’abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
5. da stato di intossicazione acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
6. gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest’ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
7. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l’uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
9. i rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla clausola di esclusione dei rischi di energia nucleare (NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE NMA 1975° 1994);
10. le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
11. dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
12. dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione.
SEZIONE 5 – NORME OPERATNI IN CASO DI SINISTRO
Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi dall’infortunio o dal momento in cui l’ufficio del Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne venga a conoscenza o l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
Art. 2 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell’infortunio dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché delle cause che lo hanno determinato.
Quanto prima il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto dovranno corredare la denuncia con la certificazione medica iniziale.
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l’Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che quelle di cura siano espressamente comprese nell’assicurazione.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Art. 3 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità convenuta, in favore degli aventi diritto in caso di decesso, di invalidità permanente dell’Assicurato, per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida la somma assicurata per il caso morte indicata all’art. 1 della Sezione 6.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell’Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli art. 60 e 62 C.C.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Le lesioni corporali causate dall’esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA’ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquiderà a tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta indicata all’art. 1 della Sezione 6.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella annessa al
T.U. sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche ed integrazioni, con rinuncia da parte della Società all’applicazione delle franchigie relative previste dalla Legge, con l’intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l’Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come “destri” si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nel caso di ernia addominale e traumatica che per essere determinata da infortunio risulti compresa in garanzia, l’indennità è stabilita come segue:
-- se l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, la Società corrisponde una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell’ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 4.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Qualora preesista una “non funzionalità totale di un organo od un arto” e le conseguenze dell’infortunio comportino, a causa di tale preesistente menomazione, una invalidità permanente “bilaterale” viene liquidata una indennità pari al:
100% della totale nel caso di perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale dell’organo o arto sano;
doppio del grado di invalidità accertata (con il massimo del 100%) nel caso di perdita parziale dell’uso funzionale dell’organo o arto sano.
L’indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale assicurato.
Per i casi in cui l’infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (venti percento) e sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell’assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell’indennità corrispondente all’indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
Il pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulta l’entità presunta dell’invalidità.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 4 – Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio o sul grado di Invalidità Permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico dell’Assicurato e quello fiduciario della Società.
In caso di mancato accordo tra i due medici si procederà, con scrittura privata, a nominare quale terzo arbitro un medico designato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico; il collegio medico così costituito risiede presso il domicilio dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.
Art. 5 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione da parte della Società.
L’indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 6 – Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 7 – Rinuncia all’azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto all’azione di surroga che potesse competerle per l’art.1916 C.C. verso i responsabili dell’infortunio.
SEZIONE 6 – CATEGORIE ASSICURATE – PRESTAZIONI E SOMME ASSICURATE
Art.1 – Categorie assicurate, Prestazioni e Somme assicurate
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie di seguito indicate, per prestazioni e somme riportate nelle relative tabelle.
Categoria A) Xxxxxxxxxx (ed assimilati) della Contraente alla guida
L’Assicurazione copre, per le prestazioni e somme assicurate sottoriportate, il Personale Dipendente della Contraente, lavoratori temporanei, personale in genere, collaboratori e persone autorizzate limitatamente agli infortuni in occasione di trasferta/servizio:
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 250.000,00 |
60.000 |
Categoria B) Portavalori
L’Assicurazione copre, per le prestazioni e somme assicurate sottoriportate, il Personale Dipendente limitatamente agli infortuni in occasione del trasporto valori come specificato all’art. 2 punto 2 della Sezione 1:
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 250.000,00 |
1 |
Art. 2 – Franchigia sul caso Invalidità Permanente
Si precisa che gli indennizzi per Invalidità Permanente verranno effettuati senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Art. 3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa alla firma della presente polizza ed alle successive scadenze annuali, a titolo di premio minimo anticipato, l'importo riportato nella seguente tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sotto riportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni e/o dati consuntivi comunicati dalla Contraente ai sensi dell’art. 2., il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 5 Sezione 2 della presente polizza.
Scomposizione del premio
Tipo dato variabile | Premio/Tasso lordo annuo | Totale Premio Xxxxx Xxxxx | |
Personale Dipendente in servizio (art. 1.1) | preventivo percorrenza veicoli propri km 60.000 | Per chilometro …………… | €..…………….. |
Portavalori | 1 | ……………….. | €..…………….. |
TOTALE | € ..…………….. |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.