CHIMICA INDUSTRIA - SETTORE CHIMICO E FIBRE CHIMICHE
CHIMICA INDUSTRIA - SETTORE CHIMICO E FIBRE CHIMICHE
Luglio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
15 ottobre 2015 | 1° gennaio 2016 | 31 dicembre 2018 | |
Parti stipulanti | Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
CCNL | 22 settembre 2012 | 1° gennaio 2013 | 31 dicembre 2015 |
Parti stipulanti | Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica agli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 27 giugno 2017 | adeguamento dei minimi da 1.1.2018 | |
Accordo 8 ottobre 2013 | in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca |
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali Settore chimico e chimico-farmaceutico
Dal 1.10.2015
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione | E.d.r. ex accordo 15.10.2015 |
A1 | 2.190,52 | 406,96 | 190,00 | 23,00 |
A2 | 2.190,52 | 226,07 | 190,00 | 21,00 |
A3 | 2.190,52 | 174,70 | 190,00 | 20,00 |
B1 | 2.016,22 | 230,76 | 100,00 | 19,00 |
B2 | 2.016,22 | 160,39 | 100,00 | 18,00 |
C1 | 1.820,25 | 235,40 | 15,00 | |
C2 | 1.820,25 | 170,61 | 15,00 | |
D1 | 1.678,03 | 244,23 | 14,00 | |
D2 | 1.678,03 | 163,74 | 13,00 | |
D3 | 1.678,03 | 121,73 | 12,00 | |
E1 | 1.516,87 | 198,41 | 11,00 | |
E2 | 1.516,87 | 126,27 | 10,00 | |
E3 | 1.516,87 | 74,42 | 10,00 | |
E4 | 1.516,87 | 36,17 | 9,00 | |
F | 1.483,46 | 9,00 |
Dal 1.1.2017
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione |
A1 | 2.231,52 | 424,96 | 190,00 |
A2 | 2.231,52 | 237,07 | 190,00 |
A3 | 2.231,52 | 184,70 | 190,00 |
B1 | 2.055,22 | 240,76 | 100,00 |
B2 | 2.055,22 | 167,39 | 100,00 |
C1 | 1.851,25 | 248,40 | |
C2 | 1.851,25 | 180,61 | |
D1 | 1.708,03 | 254,23 | |
D2 | 1.708,03 | 171,74 | |
D3 | 1.708,03 | 127,73 | |
E1 | 1.543,87 | 205,41 | |
E2 | 1.543,87 | 130,27 | |
E3 | 1.543,87 | 76,42 | |
E4 | 1.543,87 | 37,17 | |
F | 1.510,46 |
Dal 1.1.2018 al 30.6.2018
Categoria Minimo contrattuale
Indennità di posizione organizzativa
Elemento aggiuntivo della retribuzione
E.d.r. ex accordo 27.6.2017
A1 | 2.244,52 | 429,96 | 190,00 | 33,00 |
A2 | 2.244,52 | 240,07 | 190,00 | 30,00 |
A3 | 2.244,52 | 187,70 | 190,00 | 28,00 |
B1 | 2.068,22 | 243,76 | 100,00 | 27,00 |
B2 | 2.068,22 | 168,39 | 100,00 | 26,00 |
C1 | 1.861,25 | 251,40 | 24,00 |
DATI RETRIBUTIVI | |||||||
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione | E.d.r. ex accordo 27.6.2017 | |||
C2 | 1.861,25 | 183,61 | 23,00 | ||||
D1 | 1.718,03 | 257,23 | 22,00 | ||||
D2 | 1.718,03 | 173,74 | 21,00 | ||||
D3 | 1.718,03 | 129,73 | 20,00 | ||||
E1 | 1.552,87 | 207,41 | 19,00 | ||||
E2 | 1.552,87 | 131,27 | 17,00 | ||||
E3 | 1.552,87 | 77,42 | 16,00 | ||||
E4 | 1.552,87 | 37,17 | 16,00 | ||||
F | 1.519,46 | 15,00 | |||||
Settore delle fibre chimiche Dal 1.10.2015 Dal 1.1.2017 Dal 1.1.2018 al 30.6.2018 | |||||||
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione | E.d.r. ex accordo 27.6.2017 | |||
A1 | 2.232,52 | 405,96 | 190,00 | 33,00 | |||
A2 | 2.232,52 | 196,07 | 190,00 | 27,00 | |||
A3 | 2.232,52 | 131,70 | 190,00 | 26,00 | |||
B1 | 2.031,22 | 240,76 | 100,00 | 26,00 | |||
B2 | 2.031,22 | 127,39 | 100,00 | 22,00 | |||
C1 | 1.852,25 | 209,40 | 22,00 | ||||
C2 | 1.852,25 | 150,61 | 21,00 | ||||
D1 | 1.686,03 | 252,23 | 21,00 | ||||
D2 | 1.686,03 | 137,74 | 19,00 | ||||
D3 | 1.686,03 | 100,73 | 18,00 | ||||
E1 | 1.534,87 | 193,41 | 18,00 | ||||
E2 | 1.534,87 | 96,27 | 16,00 | ||||
E3 | 1.534,87 | 56,42 | 15,00 |
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione | E.d.r. ex accordo 15.10.2015 |
A1 | 2.178,52 | 384,96 | 190,00 | 21,00 |
A2 | 2.178,52 | 186,07 | 190,00 | 18,00 |
A3 | 2.178,52 | 124,70 | 190,00 | 17,00 |
B1 | 1.982,22 | 229,76 | 100,00 | 17,00 |
B2 | 1.982,22 | 123,39 | 100,00 | 15,00 |
C1 | 1.811,25 | 198,40 | 15,00 | |
C2 | 1.811,25 | 141,61 | 14,00 | |
D1 | 1.649,03 | 240,23 | 14,00 | |
D2 | 1.649,03 | 131,74 | 13,00 | |
D3 | 1.649,03 | 94,73 | 12,00 | |
E1 | 1.499,87 | 186,41 | 12,00 | |
E2 | 1.499,87 | 95,27 | 10,00 | |
E3 | 1.499,87 | 55,42 | 10,00 | |
E4 | 1.499,87 | 24,17 | 10,00 | |
F | 1.466,46 | 10,00 |
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione |
A1 | 2.219,52 | 400,96 | 190,00 |
A2 | 2.219,52 | 193,07 | 190,00 |
A3 | 2.219,52 | 129,70 | 190,00 |
B1 | 2.018,22 | 238,76 | 100,00 |
B2 | 2.018,22 | 127,39 | 100,00 |
C1 | 1.842,25 | 206,40 | |
C2 | 1.842,25 | 147,61 | |
D1 | 1.677,03 | 249,23 | |
D2 | 1.677,03 | 136,74 | |
D3 | 1.677,03 | 99,73 | |
E1 | 1.526,87 | 191,41 | |
E2 | 1.526,87 | 95,27 | |
E3 | 1.526,87 | 55,42 | |
E4 | 1.526,87 | 24,17 | |
F | 1.492,46 |
DATI RETRIBUTIVI | |||||||
Categoria | Minimo contrattuale | Indennità di posizione organizzativa | Elemento aggiuntivo della retribuzione | E.d.r. ex accordo 27.6.2017 | |||
E4 | 1.534,87 | 24,17 | 15,00 | ||||
F | 1.500,46 | 15,00 | |||||
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale di fatto (comprendente le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo completo di turni), per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. | ||||||
Premio di partecipazione | In ciascuna unità lavorativa aziendale viene contrattato un premio di partecipazione, collegato a obiettivi di produttività e andamento economico. In mancanza viene erogato un premio variabile (per le PMI, secondo le modalità previste dal c.c.n.l) o il seguente premio mensile, in qualità di elemento perequativo: | ||||||
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Orari pluriperiodali. Maggiorazione per lavoro oltre l’ottava ora giornaliera: 10% - Maggiorazione per lavoro nella giornata di sabato: 10%. Prestazioni aggiuntive nelle lavorazioni a ciclo continuo. Maggiorazioni per le prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale programmata: - prime 4 ore settimanali, 10%; - successive 4 ore, 25%; - oltre le 8 ore settimanali, 35%. Base di computo delle maggiorazioni. Retribuzione mensile costituita da: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, eventuale elemento retributivo individuale, superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità congelati non assorbibili), altre eccedenze sul minimo contrattuale. Prestazioni aggiuntive dei quadri e degli impiegati con funzioni direttive. A fronte di prestazioni aggiuntive richieste in giorno di sosta o in orario notturno, viene erogato un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare e indennità di posizione organizzativa per prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata. | ||||||
Altre voci | Premio presenza (fino al 31 dicembre 2016). Alla fine di ciascun anno solare viene corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle prime 120 ore prestate oltre il limite convenzionale di 2.024 ore annue (2.429 ore per i discontinui). Criteri di computo: concorrono al raggiungimento del limite annuo le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzioni di orario, assemblee retribuite e permessi sindacali retribuiti, permessi per donazione di sangue e di midollo osseo, permessi giornalieri per allattamento, fruizione dei permessi accantonati nel conto ore riferiti a prestazioni che nell’anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti il limite di 120 ore. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno e periodi di Cig a zero ore: sia il limite di 120 ore che il limite annuo sono riproporzionati in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute nell’anno (l’eventuale frazione residua non viene considerata). Quadri e impiegati con funzioni direttive (esclusi dai limiti di orario): - ai quadri viene corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro (= 64 ore) e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno; - ai lavoratori con funzioni direttive e assimilati viene corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro (= 104 ore) e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno. A questi fini, sono equiparate ad effettiva prestazione le assenze effettuate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite, permessi per donatori di sangue e di midollo osseo, permessi giornalieri per allattamento. Abolizione del premio: dal 1° gennaio 2017 la contrattazione aziendale definirà modi e contenuti dell’inserimento del premio presenza nel premio di partecipazione. |
Categoria | Importo | |
fino al 31.12.2017 | dal 1.1.2018 | |
A | 35,00 | 41,00 |
B | 31,00 | 37,00 |
C | 28,00 | 33,00 |
D | 26,00 | 31,00 |
E | 22,00 | 26,00 |
F | 18,00 | 21,00 |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Lavoro eccedente | |
Prestazioni effettuate dopo 37 ore e 45’ e fino a 40 | 5% |
Lavoro straordinario | |
Diurno: dalla 41esima alla 44esima ora | 10% |
Diurno: dalla 45esima alla 48esima ora | 25% |
Diurno: oltre la 48esima ora | 35% |
Notturno: dalla 41esima alla 44esima ora | 50% |
Notturno: dalla 45esima alla 48esima ora | 60% |
Notturno: oltre la 48esima ora | 75% |
Festivo: dalla 41esima alla 44esima ora | 50% |
Festivo: oltre la 45esima ora | 70% |
Lavoro notturno | |
Non compreso in turni avvicendati | 50% |
Compreso in turni avvicendati | 34% |
Compreso in turni avvicendati (ciclo continuo 3x7) | 46% |
Lavoro festivo | |
Domenicale con riposo compensativo o festivo | 50% |
Domenicale per gli addetti al ciclo continuo (3x7) | 33% |
Ai fini retributivi per i lavoratori giornalieri è considerato notturno il lavoro prestato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le 20 e le 8. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Indennità di turno notturno: settore chimico e chimico-farmaceutico - dal 1.1.2014 euro 9,50; - dal 1.1.2015 euro 10,50; - dal 1.3.2017 euro 12,50 - settore delle fibre chimiche - dal 1.1.2014 euro 2,00; - dal 1.1.2015 euro 3,00; - dal 1.3.2017 euro 4,00 – disposizioni comuni: gli importi indicati vengono erogati per le prestazioni effettuate in turno notturno, sono rapportati a 8 ore e sono comprensivi dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il tfr. Maggiorazione ex turnisti. I turnisti che dopo il compimento del 55° anno di età vengono assegnati a lavori a giornata mantengono in cifra fissa un importo pari a 1/15 della maggiorazione media percepita per ciascun anno di prestazione come turnista, fino ad un massimo di 15 anni. Il trattamento, ridotto del 25%, spetta anche ai turnisti con 28 anni di contribuzione pensionistica in regime obbligatorio. Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita al personale la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari all’8% della somma di minimo contrattuale e indennità di posizione organizzativa al netto di 232,41 euro. Tale voce retributiva è eliminata dall’accordo 15 ottobre 2015. | |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 25; quota oraria 175. Numero di mensilità: 13. Retribuzione. La paga mensile è costituita dalle seguenti voci: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, eventuale elemento retributivo individuale, superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità congelati non assorbibili), altre eccedenze sul minimo contrattuale. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione: compenso per lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni; indennità attribuite per specifiche circostanze; elemento aggiuntivo della retribuzione; premio di produzione o indennità sostitutive; provvigioni, interessenze, ecc.; tredicesima mensilità; premi o gratifiche a carattere continuativo. Assorbimenti: l’elemento aggiuntivo della retribuzione per i quadri può assorbire il superminimo individuale. Nel caso di passaggio di categoria la differenza tra minimo tabellare e IPO della categoria di provenienza e della categoria acquisita viene assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento. Nel caso di passaggio a posizione organizzativa superiore nell'ambito della categoria di appartenenza, la differenza esistente tra le IPO sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz’ora dopo l’inizio dell’orario normale. Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l’azienda trattiene il lavoratore in sede. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 6 categorie nell’ambito delle quali sono previsti profili professionali che svolgono mansioni considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative. Piccole e medie imprese: le imprese con non oltre 70 addetti a tempo indeterminato possono optare, con effetto dal mese di gennaio di ogni anno, per l’applicazione di un sistema di classificazione specifico che non prevede la distribuzione su posizioni organizzative (il trattamento economico risulta dalla somma del minimo contrattuale e dell’indennità di posizione organizzativa iniziale). Mansioni promiscue. Al lavoratore adibito a mansioni afferenti a più posizioni organizzative è riconosciuta la posizione superiore quando le relative mansioni abbiano carattere di rilievo e vengano svolte con normale continuità. Passaggio di posizione. Lo svolgimento di mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa non dà luogo al passaggio di posizione quando è motivata da: - sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto; - esigenze organizzative/tecniche/produttive/di mercato di durata non superiore a 3 mesi. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi per le categorie A-B-C ed a 45 giorni per le categorie D-E. Il passaggio avviene anche in caso di svolgimento non continuativo, purché la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla categoria A, di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie. L’accordo di rinnovo 15 ottobre 2015 prevede l’adeguamento del periodo dopo il quale scatta il passaggio definitivo (da 3 a 6 mesi ora previsto da norma di legge). |
Periodo di prova | Esclusioni: non è ammessa la proroga o il rinnovo del periodo di prova. Criteri di computo: la durata del periodo è riferita all’effettiva prestazione lavorativa. Tipologie di contratto non a tempo indeterminato: il periodo di prova non può superare il 40% della durata prevista dal contratto individuale. |
Lavoratori con i quali sono stati instaurati, nei tre anni precedenti, tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi |
Categoria | Durata |
A – B – C – D | 6 mesi |
E | 4 mesi |
F | 2 mesi |
Categoria | Durata |
A – B | 6 mesi |
C – D | 3 mesi |
E | 2 mesi |
F | 1 mese |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario annuo: giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6, giorni 247,5 per un orario medio settimanale di 37 ore e 45 minuti; turnisti 3x5 e 3x6, giorni 246,5 per un orario medio settimanale di 37 ore e 45 minuti. Orario annuo dei turnisti addetti a lavorazioni a ciclo continuo (3x7) e dei turnisti addetti a lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni alla settimana (2x7): giorni 232,5. La durata massima dell’orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di 12 mesi. Orario normale settimanale per i lavoratori discontinui: fino a 48 ore. Le ore prestate oltre tale limite sono compensate con quote orarie maggiorate del 10%; le ore prestate oltre le 10 giornaliere sono compensate con quote orarie maggiorate del 35%. |
Conto ore | Confluiscono nel conto ore i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Tale termine può essere prorogato per ulteriori 12 mesi. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre), la domenica di Pasqua e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). A decorrere dal 1° marzo 2017 il trattamento economico per la Pasqua è abolito. Retribuzione: il trattamento per festività comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo completo di turni. |
Ferie | Maturazione: su base annua. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Retribuzione: il trattamento per ferie comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo completo di turni. |
Permessi ROL - Ex festività | Modalità di utilizzo: la riduzione annua dell’orario (lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6, 68 ore; turnisti 3x5 e 3x6, 76 ore) ed i riposi in sostituzione delle ex festività (5 giornate) sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro. Riposi aggiuntivi: i turnisti 3x5 e 3x6 che prestano attività nel turno notturno hanno inoltre diritto a tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo all’anno. |
Anzianità di servizio | Durata |
Fino a 10 anni | 4 settimane |
Oltre 10 anni * | 5 settimane |
* Xxxxxx, impiegati e intermedi in forza al 31.8.1990: dopo il compimento del 18° anno di servizio, la durata delle ferie è pari a 5 settimane e 2 giorni |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Criteri di calcolo. Periodo di comporto: per il raggiungimento dei limiti di conservazione del posto non sono considerati, in caso di unico evento morboso continuativo, i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi. Il periodo di interruzione del servizio a causa di infortunio sul lavoro è considerato neutro sia ai fini della conservazione del posto, che ai fini dell’arco temporale di 36 mesi. Anche iI periodo di aspettativa non è computato nell'arco temporale di 36 mesi, che viene conseguentemente ampliato di un periodo equivalente. Trattamento economico: ricomincia ex novo dopo un periodo di quattro mesi senza assenze per malattia o infortunio, dal 21° giorno di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per malattia o infortunio iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto all’integrazione al 100%. Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l'esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia ex novo in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni. Aspettativa. Nel caso di malattie che abbiano causato un'assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato da presentare entro la scadenza del periodo, l'impresa concederà un'aspettativa non retribuita di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi. L'aspettativa può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Non è ammessa l’aspettativa in caso di riduzione collettiva del personale o di cessazione dell'attività aziendale. Lavoro a tempo determinato e apprendistato |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza). Entro i primi 2 anni di vita del bambino, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o congedi parentali sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di 9 mesi (resta ferma la maturazione del tfr secondo i criteri di legge). |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Nel caso di interruzione del servizio per malattia professionale, la conservazione del posto è garantita fino ad un massimo di 40 mesi. Trattamento economico: come per la malattia. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi – computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi – con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di conseguire un titolo di studio o di migliorare la propria preparazione, anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici, riconosciuti o parificati, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare in ciascun turno lavorativo il 3% della forza occupata nel turno stesso; in ogni unità produttiva deve essere comunque garantito nell’ambito di ogni singolo reparto lo svolgimento della normale attività. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Agli studenti universitari, viene concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto da fruire entro la data fissata per l’esame; per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a 4. Inoltre ai lavoratori che nel corso dell’anno devono sostenere esami possono essere concessi permessi non retribuiti fino a 20 giorni all’anno. Agli studenti delle scuole medio-superiori e professionali sono concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. Inoltre sono concessi permessi non retribuiti fino a 15 giorni all’anno elevati a 30 giorni per coloro che devono sostenere gli esami di diploma. Agli altri studenti competono le facilitazioni di cui alla L. n. 300/1970. Congedi per la formazione (disciplina applicabile in assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi di cui all’art. 5, |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Anzianità fino a 3 anni: 8 mesi * | primi 3 mesi | 100% |
5 mesi successivi | 50% | |
Anzianità da 4 a 6 anni : 10 mesi * | primi 4 mesi | 100% |
6 mesi successivi | 50% | |
Anzianità oltre 6 anni: 12 mesi * | primi 5 mesi | 100% |
7 mesi successivi | 50% | |
* Il periodo indicato è riferito alla malattia singola. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco temporale di 36 mesi. In presenza di patologie di carattere oncologico non sono considerati, ai fini del comporto, i giorni di assenza (anche non continuativi) per terapie salvavita fino a concorrenza del periodo di conservazione del posto. |
Durata del contratto | Conservazione del posto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Fino a 9 mesi | 60 giorni | Primi 30 giorni | 100% |
30 giorni successivi | 50% | ||
Oltre 9 mesi e fino a 1 anno | 90 giorni | Primi 45 giorni | 100% |
45 giorni successivi | 50% | ||
Oltre 1 anno e fino a 2 anni | 120 giorni | Primi 60 giorni | 100% |
60 giorni successivi | 50% | ||
Oltre 2 anni e fino a 3 anni | 150 giorni | Primi 75 giorni | 100% |
75 giorni successivi | 50% |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
L. n. 53/2000): i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 5 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 5 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare in ciascun turno l’1% della forza occupata nel turno stesso con un minimo di 1 lavoratore. | |
Altri permessi e aspettative | Donatori di midollo osseo. Hanno diritto a 3 giorni di permesso a partire dal giorno della donazione con un trattamento integrativo fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto. Permessi parzialmente retribuiti. A fronte di esigenze di permessi per le causali elencate nel c.c.n.l. (familiari a carico portatori di handicap o tossicodipendenti, lavoratori extracomunitari che devono rientrare nel luogo di origine per gravi motivi) e in mancanza di disponibilità di ferie e riposi tali permessi sono retribuiti in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo di 3 giorni di retribuzione. Tale trattamento è cumulabile con quanto previsto dall’art. 33, L. n. 104/1992. Permessi non retribuiti. Brevi permessi possono essere accordati ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi (rientrano nella casistica le richieste avanzate dai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap o figli di età inferiore a 6 anni). Aspettativa. Può essere concessa ai lavoratori che ne facciano richiesta: - per riconosciute necessità personali o familiari; - per la necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza; - per necessità del lavoratore in condizioni di tossicodipendenza di sottoporsi a terapie riabilitative. L'aspettativa non comporta ad alcun effetto maturazione dell'anzianità, né diritto alla retribuzione. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per ogni missione superiore a 12 ore compete inoltre un’indennità giornaliera di trasferta pari al 50% della retribuzione (1/25 della retribuzione mensile). L’indennità è ridotta al 20% quando l’invio in trasferta è particolarmente frequente. Per trasferte che non comportino pernottamento, la retribuzione mensile viene calcolata al netto della cifra di € 232,41. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta: - l’indennità di trasferta limitatamente alla durata del viaggio; - l’indennità di trasferimento pari al 50% della normale retribuzione mensile ovvero al 100% se si tratta di trasferimento con congiunti a carico. Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Durata minima: 6 mesi. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per motivi che comportano la sospensione involontaria del rapporto (malattia, infortunio, ecc.), il contratto può essere prolungato per un congruo periodo ove l’assenza abbia comportato l’impossibilità di completare il percorso formativo. Formazione: tra 80 e 120 ore annue medie complessive di formazione, compresa la formazione generale e specifica prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Periodo di prova: quello ordinario vigente |
Apprendisti assunti dal 1.3.2013 | Apprendisti assunti in precedenza ^ | ||||
Cat. (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Cat. (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
B | 1-18 | C | B* | 1-12 | C |
19-36 | B | 13-24 | B | ||
C | 1-18 | D | B** | 1-18 | C |
19-36 | C | 19-36 | B | ||
D | 1-18 | E | B*** | 1-24 | C |
19-36 | D | 25-48 | B | ||
E | 1-18 | F | C* | 1-12 | D |
19-36 | E | 13-24 | C | ||
C** | 1-18 | D | |||
19-36 | C | ||||
C*** | 1-24 | D | |||
25-48 | X | ||||
X* | 0-00 | X | |||
00-00 | X | ||||
D** | 1-18 | E | |||
19-36 | D | ||||
D*** | 1-24 | E | |||
Titolo di studio * Laurea coerente con la professionalità da conseguire ** Laurea non coerente / Diploma di scuola media superiore coerente *** Diploma di scuola media superiore non coerente / Diploma di scuola media inferiore | 25-48 | D | |||
E* | 1-12 | F | |||
13-24 | E | ||||
E** | 1-18 | F | |||
19-36 | E | ||||
E*** | 1-24 | F | |||
25-48 | E | ||||
^ Xxx gli apprendisti assunti dal 26.4.2012 la durata non può essere superiore a tre anni. (1) Categoria di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Categoria di riferimento per la retribuzione (esclusa indennità di posizione organizzativa) |
DISCIPLINE SPECIALI | |
durante lo svolgimento del rapporto, in caso di dimissioni il preavviso è di 15 giorni; completato il periodo di formazione, le parti possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta causa; resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista. Nelle imprese con meno di 10 dipendenti il limite percentuale non trova applicazione. Particolarità: Malattia (vedi). | |
Altri tipi di apprendistato | Con l'accordo 8 ottobre 2013 le parti hanno stabilito, in relazione ai progetti sperimentali da realizzare a livello territoriale, che la disciplina dell'apprendistato professionalizzante si applichi anche alla tipologia dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, salvo le disposizioni eventualmente previste dalle Regioni. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Il c.c.n.l. dispone, con riferimento alle specifiche ipotesi elencate (esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva, manutenzione di impianti, copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche organizzative) che il numero di lavoratori a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale percentuale è aumentata al 30% per le aziende operanti nel Mezzogiorno. Entrambi i limiti sono elevabili dalla contrattazione aziendale. E’ ammessa in ogni caso la stipulazione di 10 contratti a tempo determinato. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale un periodo fino a 24 mesi decorrenti dall’inizio dell’attività produttiva di una nuova impresa o dall’entrata in funzione di una linea di produzione. Per le aziende operanti nel Mezzogiorno tale periodo è elevato a 36 mesi. Entrambi i limiti sono elevabili dalla contrattazione aziendale. Sostituzione anticipata di lavoratori assenti. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo. Particolarità: Malattia (vedi). |
Lavoro a tempo parziale | Indennità lavoro part-time. In sostituzione dei permessi rol viene attribuita ai lavoratori a tempo parziale una indennità annua in cifra fissa (IPT), da erogarsi in 12 quote mensili, calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (hs = numero di ore settimanali di lavoro part-time; Rh = retribuzione oraria del lavoratore part-time). Con accordo tra le parti risultante da atto scritto la suddetta indennità può essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, dei permessi rol riproporzionati in relazione all'orario praticato. Periodo di prova. Non può essere superiore ai seguenti limiti: - cat. A-B (livv. Q-A-B per lubrificanti e GPL), 1.050 ore di effettivo servizio in 6 mesi di calendario; - cat. C-D (livv. C-G per lubrificanti e GPL) 525 ore di effettivo servizio in 4 mesi di calendario; - cat. E (livv. H-I per lubrificanti e GPL), 350 ore di effettivo servizio in 3 mesi di calendario; - cat. F, 175 ore di effettivo servizio in 2 mesi di calendario. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di 7 giorni. Trattamento economico: per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; qualora la variazione sia richiesta con un preavviso ridotto, per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato e per i giorni di preavviso non osservato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%. Lavoro supplementare. Consentito per temporanee esigenze tecniche, produttive, organizzative o di mercato, imprescindibili e indifferibili, nei seguenti limiti: - part-time fino a 4 ore giornaliere, 50% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time fino a 5 ore giornaliere, 30% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time fino a 6 ore giornaliere, 20% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time oltre 6 ore giornaliere, 10% dell’orario annuo a tempo parziale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 10% o del 50% per le prestazioni eccedenti i limiti quantitativi indicati. Malattia: nel part-time verticale il periodo di conservazione del posto non può superare l’80% della prestazione annua concordata, fermo restando l’arco temporale di 36 mesi in caso di più assenze. Part-time sabato/domenica: per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, alle quote ordinarie degli elementi retributivi va applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione viene elevata al 50%. Xxxxx quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore viene applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate. Rientrano nella fattispecie in esame anche le prestazioni effettuate a partire dalle ore 22 del venerdì e fino alle ore 6 del lunedì. Trasformazione del rapporto. I lavoratori affetti da patologie di carattere oncologico che necessitano di terapie salvavita con periodicità frequente hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale verticale o orizzontale in relazione alle modalità di attuazione delle terapie. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. contiene la seguente definizione: sono stagionali, oltre a quelle individuate dalle norme di legge, le attività richieste da esigenze tecnico-produttive ricorrenti in determinati periodi dell'anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a stagionalità identificate come tali nei settori "clienti" (a titolo esemplificativo, attività dipendenti da esigenze agricole, campagne di vaccinazione). L'individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità, dovute a particolari esigenze tecnico-produttive di tipo temporaneo e periodico, è demandata alla contrattazione collettiva aziendale. |
Telelavoro | Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal lavoratore, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte anche in via telematica o con collegamento remoto come quelle degli operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, addetti all’assistenza tecnica presso la clientela; sono altresì esclusi i call-center organizzati in autonome unità produttive. Orario di lavoro: ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dal c.c.n.l., le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro possono svilupparsi con modalità diverse da quelle ordinarie, ferma restando l’individuazione di una fascia di reperibilità nell'arco dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. Per la somministrazione a tempo determinato trovano applicazione i limiti percentuali previsti per il lavoro a tempo determinati (vedi). |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità lavorative che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni. Il numero massimo di assemblee nell’anno è fissato in 8. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: nelle unità lavorative con più di 15 dipendenti viene costituita la RSU che può avvalersi, quando i componenti sono almeno 9, di un comitato esecutivo. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti nell’ambito della RSU in numero di: - 1 nelle unità che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 2 nelle unità che occupano da 101 a 200 dipendenti; - da 3 a 6 nelle unità che occupano da 201 a 1.000 dipendenti; da 6 a 9 nelle unità di maggiori dimensioni. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall’a.i. 22 giugno 1995. |
Permessi retribuiti | Componenti RSU: sono previsti permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 1 ora e mezza per dipendente in forza all’unità lavorativa (nelle unità da 16 a 200 dipendenti il monte ore è ragguagliato a 2 ore per ciascun dipendente). Tali permessi assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti delle RSA ai sensi dell’art. 23, L. n. 300/1970. Rappresentanti per la sicurezza. Possono utilizzare un monte annuo di permessi retribuiti composto da: - 40 ore nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti; - 80 ore nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti; - 120 ore nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti; - 240 ore nelle unità produttive di maggiori dimensioni. A fronte di situazioni particolari è prevista la flessibilità dell'utilizzo del monte ore in tutto il triennio di riferimento, per un numero di ore non superiore al 50% del monte ore annuo. Ai rappresentanti dei lavoratori sono inoltre riconosciuti permessi retribuiti aggiuntivi per la partecipazione ad attività formative in materia di sicurezza. Dirigenti OSL: le organizzazioni sindacali stipulanti dispongono di permessi retribuiti, per l’attività associativa svolta all’interno delle unità lavorative, per un monte ore annuo commisurato a mezz’ora per ogni dipendente in forza. Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 7 giorni all’anno per ciascun lavoratore. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Fonchim: - a carico azienda: dal 1.1.2014, 1,85% della retribuzione utile per il computo del tfr; dal 1.3.2017, 2,10% della retribuzione utile per il computo del tfr; - a carico lavoratore: 1,20% della stessa base di computo, oltre al tfr maturato annualmente (33% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). E’ prevista una contribuzione aggiuntiva a carico azienda pari allo 0,20%, per la copertura assicurativa degli iscritti in caso di premorienza o invalidità permanente che determini la cessazione del rapporto. Soggetti beneficiari: lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi. |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Faschim per i lavoratori a tempo indeterminato e per i lavoratori a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi: - a carico azienda 252 euro/anno, da versare in rate trimestrali; - a carico lavoratore 36 euro/anno, da versare in rate mensili. Soggetti beneficiari: lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi purché, in entrambi i casi, l’orario di lavoro non sia inferiore a 20 ore settimanali. |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura anche in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | ||||||
Preavviso | Operai. La durata del preavviso è di 15 giorni; il termine decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Intermedi. I termini di preavviso indicati decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Impiegati. I termini di preavviso indicati decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. | |||||
Categoria | Anzianità di servizio | |||||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | ||||
A – B | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | |||
C – D | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 3 mesi | |||
E – F | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi | |||
In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti alla metà |
Dipendenti dell’unità | Componenti RSU |
da 16 a 100 | 3 |
da 101 a 200 | 4 |
da 201 a 300 | 6 |
da 301 a 450 | 9 |
da 451 a 600 | 11 |
da 601 a 750 | 13 |
da 751 a 1.000 | 16 |
da 1.001 a 1.500 | 21 |
da 1.501 a 2.000 | 25 |
da 2.001 a 2.500 | 27 |
oltre 2.500 | 30 |
Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
D | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
E | 1 mese | 1 mese | 1 mese e mezzo |
In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti alla metà |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Trattamento di fine rapporto | Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, elemento retributivo individuale, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa, elemento aggiuntivo della retribuzione, premio di produzione, compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali, provvigioni, interessenze, gli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso. |