Convenzione
Traduzione1
Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero
0.672.941.61
e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Conclusa il 4 ottobre 2011
Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 20122 Entrata in vigore mediante scambio di note il 15 ottobre 2012
(Stato 15 ottobre 2012)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina,
animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambe le Parti contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuna delle Parti contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito comples- sivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, indipendentemente se queste vengono riscosse tramite una tassazione personale o meno:
(i) l’imposta sugli utili («profits tax»),
(ii) l’imposta sui salari («salaries tax»), e
RU 2012 5761; FF 2012 1
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RU 2012 5759
(iii) l’imposta fondiaria («property tax»);
(b) in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri elementi del reddito).
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali nonché le imposte considerate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte contraente riscuoterà in futuro. Le autorità compe- tenti delle Parti contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. Le imposte sul reddito secondo i precedenti paragrafi del presente articolo sono indicate, a seconda del contesto, quali «imposta della Regione amministrativa spe- ciale di Hong Kong» o «imposta svizzera».
6. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) (i) il termine «Regione amministrativa speciale di Hong Kong» designa i territori in cui è applicato il diritto fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina,
(ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
(b) il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale;
(c) l’espressione «autorità competente» designa:
(i) per quanto concerne la Regione amministrativa speciale di Hong Kong
«the Commissioner of Inland Revenue» o un suo rappresentante auto- rizzato,
(ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
(d) l’espressione «Parte contraente» o «Parte» designa a seconda del contesto la Regione amministrativa speciale di Hong Kong o la Svizzera;
(e) le espressioni «impresa di una Parte contraente» e «impresa dell’altra Parte contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di una Parte contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altra Par- te contraente;
(f) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in una Parte contraente, ad ecce- zione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altra Parte contraente;
(g) il termine «nazionale» designa per quanto concerne la Svizzera:
(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza o la nazionalità svizzera,
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e altre associazioni di per- sone costituite conformemente alla legislazione in vigore in Svizzera;
(h) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone;
(i) il termine «imposta» designa a seconda del contesto l’imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong o l’imposta svizzera.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di una Parte contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detta Parte relativa alle imposte oggetto della Convenzione, tenuto conto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione tributaria di questa Parte prevale sul senso loro attribuito da altre leggi di questa Parte.
Art. 4 Residente
1. Ai fini della presente Convenzione l’espressione «una persona residente in una Parte contraente» designa:
(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
(i) una persona fisica che ha la sua residenza ordinaria nella Regione am- ministrativa speciale di Hong Kong,
(ii) una persona fisica che risiede nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong per oltre 180 giorni durante un anno di tassazione o oltre 300 giorni per due anni consecutivi di tassazione, di cui uno è l’anno di tassazione determinante,
(iii) una società costituita nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong oppure se la società è stata costituita fuori dalla Regione ammini- strativa speciale di Hong Kong, se la direzione e l’amministrazione si trovano abitualmente nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong,
(iv) qualsiasi altra persona costituita secondo il diritto della Regione ammi- nistrativa speciale di Hong Kong o se questa persona è stata costituita fuori dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, se la dire- zione e l’amministrazione si trovano abitualmente nella Regione ammi- nistrativa speciale di Hong Kong;
(b) in Svizzera una persona che in virtù della legislazione svizzera, è assogget- tata ad imposta in Svizzera a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; tutta- via, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a im- posta in Svizzera soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in Svizzera.
(c) in entrambe le Parti contraenti, il Governo e le suddivisioni politiche o gli enti locali di questa Parte.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi le Parti contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
(a) detta persona è considerata residente soltanto della Parte nella quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in cia- scuna delle Parti, essa è considerata residente soltanto della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli inte- ressi vitali);
(b) se non si può determinare la Parte nella quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un’abitazione permanente in al- cuna delle Parti, essa è considerata residente soltanto della Parte in cui sog- giorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti o non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, essa è considerata residente della Parte nella quale ha il diritto di dimora (nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong) o della quale ha la cittadinanza (nel caso della Svizzera);
(d) se detta persona ha il diritto di dimora nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e possiede anche la cittadinanza svizzera o non possiede né il diritto di dimora nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong né la cittadinanza svizzera, le autorità competenti delle Parti contraenti regolano la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambe le Parti contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto della Parte contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un’officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
(a) un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, un progetto di montag- gio nonché le attività di supervisione ad essi collegati, ma soltanto se la loro durata oltrepassa 270 giorni;
(b) la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte dell’im- presa stessa o di impiegati di un’impresa o di altro personale assunto a tal fi- ne dall’impresa in relazione con un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, operazioni di assemblaggio nonché le attività di supervisione ad essi collegati ai sensi della lettera (a), solo quando tali attività si protraggono sul territorio di una Parte contraente durante uno o più periodi per un totale che supera i 270 giorni in un lasso di tempo di 12 mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
(a) le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
(b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che ab- biano carattere preparatorio o ausiliario;
(f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere (a)–(e), a condizione che l’insieme delle at- tività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questa Parte una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di una Parte contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altra Parte contraente ovvero svolga la sua attività in questa altra Parte (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non co- stituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi da beni immobili
1. I redditi che un residente di una Parte contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell’altra Parte con- traente sono imponibili in detta altra Parte.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto della Parte contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di una Parte contraente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altra Parte contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altra Parte ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di una Parte con- traente svolge la sua attività nell’altra Parte contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuna Parte contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nella Parte in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora una delle Parti contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire a una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa o in base a un altro metodo determinato dalla legislazione di questa Parte, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono alla Parte di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi previsti dal presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili di un’impresa di una Parte contraente derivanti dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono imponibili soltanto in questa Parte contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorché:
(a) un’impresa di una Parte contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altra Parte contra- ente; o
(b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di una Parte contraente e di un’impresa dell’altra Parte contraente;
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sa- rebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando una Parte contraente include negli utili di un’impresa di questa Parte – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altra Parte contraente è stata tassata in questa altra Parte e le autorità competenti delle Parti contraenti si accor- dano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altra Parte procede ad un aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per deter- minare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione; se necessario le autorità competenti delle due Parti contraenti si consultano a vicenda.
3. Una Parte contraente non rettifica gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in
ogni caso dopo sei anni dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questa Parte. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di una Parte contraente ad una persona residente dell’altra Parte contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nella Parte contraente di cui la società che paga i dividendi è residente in conformità alla legislazione di detta Parte; se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altra Parte contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
3. Nonostante il paragrafo 2, la Parte contraente, in cui la società che versa i divi- denti è residente, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effet- tivo dei dividendi è:
(a) una società (diversa da una società di persone) residente nell’altra Parte con- traente e che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
(b) un’istituzione di previdenza; o
(c) «the Hong Kong Monetary Authority» nella Regione amministrativa spe- ciale di Hong Kong o la Banca nazionale svizzera in Svizzera.
4. Le autorità competenti delle Parti contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione della Parte di cui la società distributrice è residente.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di una Parte contraente, eserciti, nell’altra Parte contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione genera- trice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14.
7. Qualora una società residente di una Parte contraente ritragga utili o redditi dal- l’altra Parte contraente, detta altra Parte non può applicare alcuna imposta sui divi- dendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altra Parte o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettiva- mente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detta altra Parte,
né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detta altra Parte.
8. Il presente articolo non è applicabile a dividendi pagati sulla base di un’ope- razione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi provenienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse direttamente tali redditi dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui proven- gono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da una Parte contraente e il cui beneficiario è un resi- dente dell’altra Parte contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del pre- sente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di una Parte contraente, eserciti nell’altra Parte contraente dalla quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuna Parte contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
5. Il presente articolo non è applicabile a interessi pagati sulla base di un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte con- traente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi prove- nienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non
residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una conven- zione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del si- stema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da una Parte contraente e pagati a un residente dell’altra Parte contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nella Parte contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altra Parte contraente, l’imposta così appli- cata non può eccedere il 3 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti delle Parti contraenti regolano di comune accordo le modalità d’appli- cazione di questa limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche, i nastri di registrazione per la televisione o la radiodiffusione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Parte contraente, eserciti, nell’altra Parte con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da una Parte contraente anche quando il debitore è una persona residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte contraente, ha in una Parte contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al paga- mento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuna Parte contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Il presente articolo non è applicabile a canoni pagati sulla base di un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte con- traente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, ritragga redditi prove- nienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una conven- zione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del siste- ma scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di una Parte contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altra Parte contra- ente sono imponibili in quest’ultima Parte.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di una Parte contraente possiede nell’altra Parte contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di una Parte contraente nell’altra Parte contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impre- sa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta altra Parte.
3. Gli utili che un’impresa residente di una Parte contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questa Parte.
4. Gli utili che una persona residente di una Parte contraente ritrae dall’alienazione di partecipazioni al capitale di un’impresa, il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in una Parte contra- ente sono imponibili in questa Parte contraente, a condizione che la persona detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento di questa società. Il presente paragrafo non è applicabile agli utili derivanti dall’alienazione di partecipazioni, se:
(a) le partecipazioni sono quotate presso una borsa costituita in una Parte con- traente e riconosciuta da questa Parte o quotate presso una borsa riconosciuta d’intesa tra le autorità competenti delle Parti contraenti; o
(b) le partecipazioni sono alienate o scambiate nel quadro di una ristrutturazione di un gruppo, una fusione, una scissione o un processo analogo; o
(c) le partecipazioni sono di una società il cui patrimonio è costituito da oltre il 50 per cento di beni immobili che la società impiega come patrimonio a- ziendale.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nella Parte contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica di una Parte contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili sol- tanto in detta Parte, a meno che:
(a) egli non disponga abitualmente nell’altra Parte contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altra Parte ma unicamente nella misura in cui es- si siano attribuibili a detta base fissa; o
(b) soggiorna nell’altra Parte contraente per uno o più periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili nell’altra Parte unicamente i redditi provenienti dall’attività ivi esercitata.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di una Parte contraente riceve in corrispet- tivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l’attività non venga svolta nell’altra Parte contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questa altra Parte.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di una Parte contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altra Parte contraente sono imponibili soltanto nella prima Parte se:
(a) il beneficiario soggiorna nell’altra Parte per uno o più periodi che non oltre- passano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
(b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altra Parte; e
(c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell’altra Parte.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un’impresa di una Parte contraente per un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detta altra Parte.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di una Parte contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza di una società residente dell’altra Parte contraente sono imponibili in detta altra Parte.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altra Parte contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detta altra Parte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nella Parte contra- ente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni della frase precedente non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di questa persona.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti e sportivi in una Parte contraente che derivano comple- tamente o in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell’altra Parte contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 18 Pensioni
Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte contraente in relazione ad un cessata professione indipendente o a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto nella prima Parte.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. (a) Xxxxxxxx, salari e rimunerazioni analoghe, pagate da una Parte contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Parte, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questa Parte.
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta altra Par- te e la persona fisica sia un residente di detta altra Parte contraente; e:
(i) nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha il di- ritto di dimora e nel caso della Svizzera ha la cittadinanza svizzera; o
(ii) non sia divenuta residente di detta Parte al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di
un’attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di una Parte contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in una Parte contraente, residente di una Parte contraente e che soggiorna nell’altra Parte al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio, non sono imponibili in questa altra Parte, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questa Parte.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di una Parte contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Con- venzione sono imponibili soltanto in questa Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di una Parte contraente, esercita nell’altra Parte contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
3. Il presente articolo non è applicabile a redditi di cui al paragrafo 1 pagati sulla base di un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di una Parte contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Conven- zione, ritragga redditi provenienti dall’altra Parte contraente e li trasmetta integral- mente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indiret- tamente a una persona non residente di una Parte contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altra Parte contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione tra la sua Parte di residenza e la Parte da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di una Parte contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della pre- sente Convenzione.
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quel che concerne la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
conformemente alle disposizioni della Regione amministrativa speciale di Hong Kong concernenti il computo nell’imposta di un’altra giurisdizione delle imposte riscosse nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong (che non possono infirmare i principi generali seguenti), l’imposta svizzera pagata in virtù della legi- slazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente, sia in via di deduzione su redditi che un residente della Regione am-
ministrativa speciale di Hong Kong ritrae da fonti situate in Svizzera (non com- prendenti, in caso di un dividendo, l’imposta pagata sull’utile impiegato per pagare il dividendo) è computata nell’imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong dovuta su tali redditi; la somma così computata non può eccedere la somma dell’imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, corri- spondente ai redditi imponibili nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong.
2. Per quel che concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
(a) qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera (b) del presente paragrafo, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’ali- quota corrispondente all’intero reddito. Per gli utili secondo il paragrafo 4 dell’articolo 13 questa esenzione viene applicata unicamente se è compro- vata la loro effettiva imposizione nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong.
(b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10 e 12 sono imponibili nella Regione amministra- tiva speciale di Hong Kong, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
(i) computo dell’imposta pagata nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, secondo le disposizioni degli articoli 10 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nella Regione ammi- nistrativa speciale di Hong Kong;
(ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
(iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi o dei canoni inte- ressati, pari almeno all’imposta prelevata nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong sull’importo lordo dei dividendi o dei canoni.
La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e disciplina la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle conven- zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
(c) Qualora riceva dividendi da una società residente nella Regione amministra- tiva speciale di Hong Kong, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera inerente a detti divi- dendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.
Art. 23 Non discriminazione
1. Persone che, nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong hanno il diritto di dimora o vi sono stabilite o vi sono state costituite e nel caso della Sviz-
zera sono cittadini svizzeri, non sono assoggettate nell’altra Parte contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettati le persone che hanno il diritto di dimora o vi sono stabilite o vi sono state costituite (se la Parte è la Regione ammini- strativa speciale di Hong Kong) o sono cittadine dell’altra Parte (se l’altra Parte è la Svizzera) che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di una o di entrambe le Parte contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di una Parte contra- ente possiede nell’altra Parte contraente non può essere in questa altra Parte meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detta altra Parte che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a una Parte contraente di accordare ai residenti dell’altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altri compensi pagati da un’impresa di una Parte contraente ad un residente dell’altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del prima Parte.
4. Le imprese di una Parte contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altra Parte contraente, non sono assoggettate nella prima Parte contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe della prima Parte.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Parti, sottoporre il suo caso all’autorità competente della Parte contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella della Parte contraente di cui ha il diritto di dimora o vi è stabilita o vi è stata costituita (se la Parte è la Regione amministra- tiva speciale di Hong Kong) o è cittadina dell’altra Parte (se l’altra Parte è la Sviz- zera). Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica- zione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l’autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altra Parte contraente, al
fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. La Convenzione è applicata indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno delle Parti con- traenti. La Convenzione è applicata indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno delle Parti contraenti.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’ap- plicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
5. Se una persona ha:
(a) sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di una Parte contraente adducendo che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
(b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amiche- vole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altra Parte contraente;
le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sotto- poste a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da una delle due Parti. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambe le Parti contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni interne delle Parti contraenti. Le autorità compe- tenti delle Parti contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applica- zione di questa procedura.
Art. 25 Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’appli- cazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Con- venzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questa Parte e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribu- nali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscos- sione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.
Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una deci- sione giudiziaria.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a una Parte contraente di:
(a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altra Parte contraente;
(b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altra Parte contraente;
(c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, una Parte contraente chieda informazioni, l’altra Parte contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a una Parte contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a una Parte contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nel caso della Svizzera, nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali della Parte richiesta sono autorizzate a divulgare le infor- mazioni menzionate in questo paragrafo.
Art. 26 Membri delle missioni governative
La presente Convenzione non pregiudica i privilegi fiscali di cui beneficiano i mem- bri di membri di missioni governative comprese le rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27 Diversi
La presente Convenzione non pregiudica il diritto di ogni Parte contraente di appli- care le sue leggi interne e misure in materia di elusione d’imposta, indipenden- temente che sia designata come tale o no.
Art. 28 Entrata in vigore
1. Ogni Parte contraente notifica per scritto all’altra che sono adempiute le proce- dure interne necessarie all’entrata in vigore della presente Convenzione. La Con- venzione entra in vigore alla data dell’ultima di queste notificazioni.
2. La Convenzione si applica:
(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
con riferimento alle imposte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, per gli anni di tassazione che iniziano il 1° aprile dell’anno successivo in cui è stata notificata l’entrata in vigore, o dopo tale data;
(b) per quanto concerne la Svizzera:
(i) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno successivo in cui è stata notificata l’entrata in vigore, o dopo tale data,
(ii) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata l’entrata in vigore, o dopo tale data.
3. Nonostante le lettere (a) e (b) del paragrafo 2, per entrambe le Parti contraenti l’articolo 8 e il paragrafo 3 dell’articolo 13 si applicano dal giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 29 Denuncia
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di una Parte contraente. Ciascuna Parte contraente può denunciare la Convenzione per via di una comunicazione scritta con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:
(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
con riferimento alle imposte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, per gli anni di tassazione che iniziano il 1° aprile dell’anno successivo in cui è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;
(b) per quanto concerne la Svizzera:
(i) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno successivo in cui è stata notificata la denuncia, o dopo tale data,
(ii) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Hong Kong, il 4 ottobre 2011, in due esemplari in lingua tedesca, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong
della Repubblica popolare di Cina:
Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx K. C. Chan
Protocollo
In occasione della firma della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (la «Convenzione»), i Governi delle Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad art. 2
Con riferimento al paragrafo 5 dell’articolo 2 resta inteso che le espressioni «impo- sta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong» e «imposta svizzera» non comprendono multe o interessi (e nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong non è compreso anche l’ammontare dovuto ai ritardi aggiunto all’imposta della Regione amministrativa di Hong Kong e l’«additional tax» under Section 82A of the Inland Revenue Ordinance») che sono prelevate secondo le leggi di una Parte contraente.
2. Ad art. 3 e 4
Con riferimento alla lettera (h) del paragrafo 1 dell’articolo 3 e del paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso che le espressioni «persona» e «persona residente in una Parte contraente» non comprendono un trust rispettivamente una persona fisica o una società che esercita una funzione di fiduciaria per il trust.
3. Ad art. 4
Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso che, nel caso della Sviz- zera, l’espressione «residente di una Parte contraente» comprende:
(a) un’istituzione di previdenza costituita e riconosciuta in Svizzera; e
(b) organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, carita- tevoli, scientifici, culturali, sportivi o di formazione (o diversi di questi sco- pi) e che sono residenti di Svizzera secondo il diritto svizzero, anche se i lo- ro redditi o utili sono in tutto o in parte esentati secondo il diritto svizzero.
Con riferimento alla lettera (a) resta inteso che ogni istituzione di previdenza ricono- sciuta secondo le prescrizioni svizzere, sottoposta a queste, generalmente esente dall’imposta sul reddito in Svizzera e serve essenzialmente all’amministrazione e al versamento di prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di tali istituzioni, è considerata come un’istituzione di previdenza riconosciuta in Svizzera.
4. Ad art. 7
Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’im- presa di una Parte contraente venda merci o eserciti un’altra attività nell’altra Parte contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta sta- bile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo rice- vuto dall’impresa, bensì unicamente sulla base della rimunerazione attribuibile
all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni.
Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equi- paggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente ese- guita dalla stabile organizzazione nella Parte contraente in cui essa è situata.
Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nella Parte di cui questa impresa è residente.
5. Ad art. 7 e 12
È inteso che i compensi ricevuti per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell’impresa conforme- mente all’articolo 7.
6. Ad art. 10
Per quanto concerne la lettera b del paragrafo 3 dell’articolo 10 resta intesto che l’espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma della Convenzione:
(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong qualsiasi istituzione a cui persone fisiche possono affiliarsi per acquisire diritti a pensioni e che è riconosciuta a fini fiscali dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong;
b) in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo:
(i) la legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti,
(ii) la legge federale del 19 giugno 19594 su l’assicurazione per l’invalidità,
(iii) la legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
(iv) legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previ- denza non registrate che offrono piani di previdenza professionali,
(v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Resta inoltre inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» comprende fondi d’investimento, trust e fondazioni d’investimento, a condizione che tutte le parti di questi fondi, trust e fondazioni siano tenute da istituzioni di previdenza.
3 RS 831.10
4 RS 831.20
5 RS 831.30
6 RS 831.40
7. Ad art. 18
Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all’articolo 18 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.
8. Ad art. 25
(a) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong conferma che in accordo con il suo diritto interno le autorità fiscali della Regione amministrativa spe- ciale di Hong Kong hanno il potere di divulgare le informazioni menzionate secondo il paragrafo 5 dell’articolo 25.
(b) Xxxxx inteso che la Parte richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria.
(c) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’arti- colo 25 della Convenzione la competente autorità della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità della Parte richie- sta:
(i) l’identità della persona o delle persone oggetto del controllo o del- l’inchiesta;
(ii) il periodo oggetto della domanda;
(iii) una descrizione delle informazioni ricercate, nonché indicazioni sulla forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
(v) se disponibile, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
(d) Xxxxx inteso che sebbene le disposizioni della lettera (c) servono a impedire la «fishing expedition», esse devono essere interpretate in modo da non im- pedire uno scambio effettivo di informazioni.
(e) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, le Parti contraenti non sono tenute a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
(f) Xxxxx inteso che, prima della trasmissione delle informazioni alla Parte ri- chiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nella Parte richiesta le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.
(g) Nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong «the Board of Re- view» fa parte delle persone o autorità a cui possono essere comunicate le informazioni secondo il paragrafo 2 dell’articolo 25.
(h) Resta inoltre inteso che le domande richieste non possono essere comunicate a una terza giurisdizione.
(i) Resta inteso che una Parte contraente non può domandare informazioni solo per i periodi fiscali a cui si applica la presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Hong Kong, il 4 ottobre 2011, in due esemplari in lingua tedesca, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong
della Repubblica popolare di Cina:
Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx K. C. Chan