Al tuo fianco, ogni giorno.
Al tuo fianco, ogni giorno.
Il giorno 1° marzo 2021
HDI Assicurazioni, rappresentata dal Direttore Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, assistita da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx
FIRST / CISL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx
FISAC / CGIL rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx FNA rappresentata da Xxxxxxx Xx Xxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
SNFIA rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXXX / UIL rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxx convengono e stipulano il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Decorrenza 1° gennaio 2021
Scadenza 31 dicembre 2023
INDICE CIA 2021 - 2023
CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Pag. 5 ART. 1 ORARIO DI LAVORO
Pag. 6 ART. 2 ORARI DIFFERENZIATI E REPERIBILITA’ Pag. 8 ART. 3 PART TIME
Pag. 12 ART. 4 PERMESSI
Pag. 16 ART. 5 FRUIZIONE FERIE E BANCA ORE
Pag. 17 ART. 6 FESTIVITA’ COINCIDENTI CON DOMENICHE Pag. 17 ART. 7 MISSIONI
Pag. 23 ART. 8 TRASFERIMENTI
Pag. 24 ART. 9 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Pag. 24 ART. 10 STRAORDINARIO
Pag. 25 ART. 11 COMMISSIONE MOBBING BOSSING
CAPITOLO 2 – TUTELE & BENEFIT
Pag. | 26 | ART. 12 ASSISTENZA SANITARIA |
Pag. | 26 | ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE |
Pag. | 27 | ART. 14 PREVIDENZA COMPLEMENTARE |
Pag. | 29 | ART. 15 BUONO PASTO |
Pag. | 29 | ART. 16 PIANO WELFARE |
Pag. | 30 | ART. 17 FINANZIAMENTI |
Pag. | 31 | ART. 18 SCONTI POLIZZE |
Pag. | 32 | ART. 19 ASPETTATIVA E TUTELA DELLA SALUTE |
Pag. | 34 | ART. 20 DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
CAPITOLO 3 – PREMIO DI RISULTATO Pag. 37 ART. 21 PREMIO DI RISULTATO Pag. 39 ART. 22 DECORRENZA E DURATA
Allegato 1 - Verbale di Accordo Copertura Sanitaria 3/12/2020 Allegato 2 - Verbale di Accordo Previdenza Complementare 9/4/2002 Allegato 3 - Verbale di Accordo Previdenza Complementare 26/9/2002 Allegato 4 - Verbale di Accordo Previdenza Complementare 4/4/2007
Allegato 5 - Verbale di Accordo Previdenza Complementare 18/12/2018 Allegato 6 - Disposizioni particolari ex CIA BNC Assicurazioni 1/10/1997
Contratto Integrativo Aziendale Decorrenza 1° gennaio 2021
Scadenza 31 dicembre 2023
CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ARTICOLO 1 - ORARIO DI LAVORO
I dipendenti di tutte le sedi della Compagnia osserveranno la seguente articola- zione in conformità a quanto stabilito dal vigente CCNL:
Orario di Riferimento:
Dal Lunedì al Giovedì: 8.00 – 13.00 e 13.45 – 16.45;
Il Venerdì: 8.00 – 13.00 (per i commessi 13.30).
Flessibilità:
Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 7.40 – 9.30 da recuperare al minuto giornal- mente in uscita (16:25 – 18.15); il Venerdì in entrata 7.40 – 9.30 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (12.40 – 14.30, per i commessi dalle 13.10 - 15.00).
Intervallo Pasto:
Per la sede di Roma la pausa pranzo si effettua tra le ore 12.50 e le ore 14.10 per una durata complessiva di 45 minuti; all’interno della suddetta fascia è possibile estendere la pausa pranzo fino ad un massimo di ulteriori 15 minuti, da recupe- rare al minuto giornalmente in uscita. Il rientro in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14.10. Per le altre sedi la pausa pranzo si effettua tra le ore
13.00 e le ore 14.00 per una durata complessiva di 45 minuti; all’interno della suddetta fascia è possibile estendere la pausa pranzo fino ad un massimo di ul- teriori 15 minuti, da recuperare al minuto giornalmente in uscita. Il rientro in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14.00.
Viene convenzionalmente ripristinato l’Orario di Riferimento in caso di richiesta di permesso.
Ritardi:
Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, verranno considerati ritardi gli ingressi in azienda oltre le ore 9.30 e i rientri, dopo la pausa pranzo, successivi alle ore 14.10 per la sede di Roma e le ore 14.00 per le altre sedi.
Permessi a compensazione:
È possibile utilizzare i primi 40 minuti eccedenti il normale orario di lavoro gior- naliero, che non determinano la maturazione della banca ore e dello straordinario, per giustificare l’eventuale ritardo dell’entrata in azienda dopo le ore 9.30 e del rientro dalla pausa pranzo dopo le ore 14.10 per la sede di Roma e le ore 14.00 per le altre sedi, fino ad un massimo di 40 minuti al mese e per la sola parte ec-
cedente le fasce di flessibilità. La richiesta di compensazione del ritardo dovrà es- sere effettuata entro la giornata e dovrà essere autorizzata dal proprio responsa- bile.
Tali minuti non possono essere usufruiti sommati ad altri giustificativi o per altre forme di permesso diverse dal ritardo.
Eventuali minuti maturati ma non goduti nel corso del mese solare si azzerano e non possono quindi essere goduti nei mesi successivi. La maturazione mensile, pertanto, non può superare il limite di 40 minuti.
Viene data, inoltre, la possibilità di godere i suddetti minuti anticipatamente ri- spetto alla loro maturazione, previo accordo con il proprio Responsabile, purché il saldo sia riequilibrato entro e non oltre la fine del mese solare. Nel caso in cui ciò non avvenisse i minuti di saldo negativo determineranno la relativa trattenuta economica.
Viene convenzionalmente ripristinato l’Orario di Riferimento, ovvero senza con- siderare la flessibilità sia in ingresso che in uscita, nei casi in cui si usufruisca, in concomitanza con l’inizio o con la fine dell’orario di lavoro, di:
- Mezza giornata di ferie o ex festività.
- Permessi retribuiti per Legge, CCNL e CIA.
- Malattia.
- Sciopero.
Non possono essere utilizzate più causali di permessi orari per giustificare la sin- gola assenza, ad eccezione del mese di dicembre.
Tutte le richieste (permessi retribuiti per Xxxxx, CCNL, CIA e ferie) devono essere autorizzate entro il giorno lavorativo precedente.
ARTICOLO 2 - ORARI DIFFERENZIATI E REPERIBILITÀ
1) Orari differenziati
Nel rispetto del vigente CCNL e ad integrazione di quanto previsto all’Art. 1 del presente CIA, con particolare riferimento alle esigenze organizzative delle funzioni che garantiscono il presidio delle piattaforme tecnologiche e applicative del si- stema informativo e la connettività aziendale (Sistemi e Reti Telematiche), sono previste due diverse ulteriori articolazioni dell’orario di lavoro:
Orario 1.
Dal Lunedì al Giovedì: 7.15 – 13.00 e 13.45 – 16.00.
Il Venerdì: 7.15 – 12.15.
Flessibilità:
Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 7.15 – 7.45 da recuperare al minuto giornal- mente in uscita (16.00 – 16.30); il Venerdì in entrata 7.15 – 7.45 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (12.15 - 12.45).
Orario 2.
Dal Lunedì al Giovedì: 9.30 – 13.00 e 13.45 – 18.15.
Il Venerdì: 9.30 – 14.30.
Flessibilità:
Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 9.30 – 10.00 da recuperare al minuto giornal- mente in uscita (18.15 – 18.45); il Venerdì in entrata 9.30 – 10.00 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (14.30 - 15.00).
Gli impiegati che svolgono le suddette attività sono tenuti ad osservare, rispetti- vamente, l’articolazione dell’Orario 1 o dell’Orario 2. Tali articolazioni vengono alternate mensilmente tra le persone oggi in servizio e coinvolte. A fronte di tale diversa distribuzione nell’orario e per la durata della stessa, la Compagnia rico- nosce un importo per diversa articolazione dell’orario di lavoro pari a € 750,00 lordi annuali. In caso la diversa articolazione sia inferiore a 12 mesi, tale somma verrà riconosciuta rispetto agli effettivi mesi (il mese intero viene considerato qua- lora il dipendente effettui tale diversa articolazione entro il 15 del mese stesso). Analoghe condizioni verranno applicate a coloro i quali, in seguito a movimenta- zione orizzontale, presteranno servizio presso la suddetta funzione.
Nel caso in cui un dipendente che osserva una delle articolazioni contenute nel presente articolo dovesse essere oggetto di movimentazione orizzontale, osser- verà dalla decorrenza della movimentazione, l’orario così come previsto all’Art. 1 del presente Contratto. Dalla stessa data pertanto non verrà più riconosciuto l’im- porto per orario differenziato.
2) Reperibilità
Le funzioni interessate alla reperibilità, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL, sono quelle che garantiscono il presidio delle piattaforme tecnologiche e applicative del sistema informativo e la connettività aziendale (Sistemi e Reti Te- lematiche).
La reperibilità si attua su base settimanale, dal venerdì alle ore 8 fino alla stessa ora del venerdì successivo, coprendo eventuali necessità di intervento (diretto o da remoto) al di fuori del normale orario di lavoro. Il personale appartenente alle
sopra indicate strutture pertanto si alternerà in reperibilità ogni settimana.
Al personale in reperibilità settimanale spetta un compenso pari a € 400,00 lorde per ciascuna settimana; tale somma è a copertura anche di eventuali interventi cosiddetti da remoto. In caso di effettivo intervento (cosiddetto diretto) in Azienda, il dipendente avrà diritto ad un gettone orario lordo pari a:
- € 20,00 per gli impiegati.
- € 30,00 per i 6° livelli responsabili e i funzionari.
Il gettone spetta per ciascuna ora (o frazione superiore a 30 minuti) di effettiva presenza presso la sede della Compagnia atta ad assicurare il ripristino, la funzio- nalità e la sicurezza dei servizi informatici aziendali. Un gettone lordo di € 35,00 verrà inoltre riconosciuto forfetariamente a copertura degli spostamenti necessari per raggiungere e lasciare la sede di lavoro. Gli eventuali gettoni riconosciuti sono esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
In caso di chiamata il dipendente è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte, in tempo congruo e utile, all’intervento.
Le ore di reperibilità e di effettivo intervento non sono considerate ai fini del com- puto dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Per quanto riguarda le esclusioni vale quanto già disciplinato dal vigente CCNL: L’istituto della reperibilità non potrà riguardare l’assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/xxxx xxxxx e padri che utilizzano la legge sui congedi parentali, i lavoratori con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali. L’importo settimanale del compenso verrà riproporzionato in considerazione di eventuali esclusioni previste dal CCNL.
ARTICOLO 3 - PART TIME
Le Parti condividono il valore del principio della non discriminazione tra dipendenti ad orario Full Time e dipendenti ad orario Part Time su tutti gli aspetti caratteriz- zanti il rapporto di lavoro. Le Parti concordano, inoltre, sull’importanza che tale strumento contrattuale riveste nel coniugare le esigenze personali dei dipendenti con quelle organizzative e lavorative della Compagnia.
Si hanno le seguenti diverse tipologie di rapporto di lavoro Part Time
a) Part Time orizzontale
L’orario di lavoro si può articolare come segue:
Forma 1 | Forma 2 | Forma 3 | |
ore giornaliere | 5 | 6 (l–g) 5 (ven) | 7 (l-g) 5 (ven) |
ore settimanali | 25 | 29 | 33 |
% su orario intero | 67,57 | 78,38 | 89,19 |
Flessibilità E | 7.40 – 9.30 | 7.40 – 9.30 | 7.40 – 9.30 |
Flessibilità U lun-giov | 12.40 – 14.30 | 13.40 – 15.30 | 15.25 – 17.15 |
Flessibilità U ven | 12.40 – 14.30 | 12.40 – 14.30 | 12.40 – 14.30 |
Pausa pranzo | - | - | Come Full Time |
b) Part Time verticale
Totale ore settimanali 24 su orario intero 64,86% così articolate:
martedì, mercoledì e giovedì giornate intere
Forma 5
lunedì, martedì e mercoledì giornate intere
Forma 4
L’articolazione dell’orario di lavoro per le giornate di presenza è la stessa di- quella applicata per i dipendenti Full Time; le flessibilità per l’ingresso al mat- tino, per l’uscita e per l’intervallo pasto sono, pertanto, quelle contenute nell’Art.1.
A fronte di particolari esigenze aziendali, ove non sia possibile applicare le sud- dette Forme, potranno essere applicate diverse articolazioni, previo accordo in- formale con le Rappresentanze Sindacali.
Tutti gli istituti economici propri del rapporto di lavoro sono riproporzionati in base alla medesima percentuale, rispetto all’orario Full Time, della forma di Part Time attivato.
In caso di assunzione di nuovo personale direttamente a Part Time si appliche- ranno le Forme di cui ai punti precedenti oppure altre formulazioni concordate con l’Azienda previa informazione alle rappresentanze sindacali.
La quota del personale dipendente con rapporto di lavoro Part Time rispetto alla totalità dell’organico al mese precedente a quello di decorrenza del PT stesso (esclusi i dirigenti e ogni tipologia di contratti a tempo determinato, apprendisti), non può superare l’8% per il Part Time orizzontale e il 3% per il PT verticale.
La trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time, salvo eccezionali esigenze aziendali e previo accordo informale con le Rappresentanze Sindacali, è
esclusa per:
- ogni tipologia di lavoro subordinato che preveda un termine (Tempo Determi- nato, apprendisti, etc.);
- i primi 3 anni dall’assunzione o dalla trasformazione a tempo indeterminato salvo casi di comprovata urgenza;
- chi ha funzioni esterne (tecnico commerciali o di carattere ispettivo);
- i dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A sez. A – 7° livello – Funzionari;
- il personale con orario differenziato di cui all’Art. 2 e in regime di reperibilità;
- i commessi.
Per i dipendenti aventi responsabilità di Unità organizzativa, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time è prevista, esclusivamente per le seguenti motivazioni:
- assistenza di figli con età compresa tra 0 e 5 anni;
- assistenza di figli disabili.
Per la categoria di dipendenti di cui sopra, il Part Time potrà avere una durata massima di un anno e sarà rinnovabile per non più di 5 anni complessivamente, previa autorizzazione del proprio responsabile gerarchico.
L’accoglimento delle richieste di passaggio al tempo parziale resta subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali ed alla va- lutazione delle motivazioni, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, pertanto, nel caso in cui non vi fossero i presupposti per procedere con la trasfor- mazione, l’Azienda potrà prendere in considerazione la possibilità di inserire il di- pendente in altra unità organizzativa, con mansioni equivalenti e comunque nella stessa sede di lavoro. In caso anche questa seconda possibilità non fosse realiz- zabile, l’Azienda ne darà comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di verificare la possibilità di trovare altre soluzioni e venire, così, incontro alle esigenze personali del dipendente. In ogni caso l’Azienda darà comunicazione scritta al dipendente illustrando le motivazioni che impediscono in quel momento l’accoglimento della sua richiesta entro il primo termine utile di seguito previsto.
I rapporti di lavoro Part Time hanno di norma durata non inferiore all’anno, e pre- cisamente decorrenza 1° gennaio e termine 31 dicembre del medesimo anno; l’Azienda consentirà, inoltre, la decorrenza del 1° luglio di ciascun anno con ter- mine il 30 giugno dell’anno successivo.
In casi di particolare urgenza, la decorrenza potrà essere diversa dal 1° gennaio o 1° luglio. In questi casi, il contratto part time terminerà alla prima scadenza utile prevista dalle abituali durate (31 dicembre o 30 giugno).
Le richieste di trasformazione da Full Time a Part Time, e viceversa, precedente- mente autorizzate dai propri responsabili, dovranno essere presentate a Gestione Risorse almeno un mese prima della decorrenza della trasformazione richiesta.
Il rapporto di lavoro Part Time potrà essere rinnovato anno per anno tramite una ri- chiesta preventiva da presentare almeno un mese prima del termine della scadenza.
La Compagnia nel mese di dicembre (o giugno) valuterà le diverse richieste di passaggio a Part Time e, sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo, accoglierà o meno le diverse richieste, dandone comunicazione alle RSA e ai di- pendenti interessati, possibilmente, entro il 20 dicembre (o 20 giugno).
Ferma restando la compatibilità con le esigenze tecniche e organizzative aziendali, le diverse richieste di trasformazione entreranno a far parte di una graduatoria e verranno accolte nel rispetto delle seguenti motivazioni in ordine decrescente di importanza:
a) Assistenza a figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992;
b) Familiare (ossia coniuge, persona unita civilmente, conviventi di fatto, figlio o genitore del lavoratore) affetto da una malattia oncologica o da una malattia cronico-degenerativa;
c) Assistenza a figlio di età fino a 3 anni;
d) Assistenza a figlio di età superiore ai 3 anni fino a 13 anni;
e) Concessione del part time al posto del congedo parentale;
f) Altre motivazioni, da indicare espressamente;
Inoltre a seguito del decreto legge 81-2015 i dipendenti affetti da patologie on- cologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica isti- tuita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasfor- mato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento all’ultimo punto, altre motivazioni, la Compagnia, indipenden- temente dal rispetto delle percentuali suindicate, si riserva la facoltà, previo ac- cordo informale con le Rappresentanze Sindacali, di non accogliere le richieste unicamente per comprovati motivi tecnici, organizzativi e produttivi aziendali e per motivazioni oggettivamente futili. La comunicazione dell’eventuale rifiuto, con le relative motivazioni, avverrà per iscritto al richiedente.
In caso le richieste superassero i limiti percentuali indicati in precedenza, e a parità di motivazione, che il richiedente sarà tenuto ad indicare nella domanda, verranno accolte le richieste dei dipendenti che non hanno in passato usufruito del con- tratto Part Time o che ne hanno usufruito per un numero inferiore di anni.
Ai dipendenti in regime di Part Time Orizzontale è consentito, per esigenze stra- ordinarie e comunque con l’autorizzazione del proprio responsabile ed entro il li- mite massimo di 60 ore annue, di effettuare ore supplementari di lavoro nel rispetto della legislazione nazionale vigente che prevede una maggiorazione del 15% della paga oraria.
Resta inteso che il riconoscimento del lavoro supplementare avviene nel rispetto delle pause giornaliere previste dalla normativa vigente.
In deroga a quanto previsto dal vigente CCNL - per il personale con contratto di la- voro Part Time, i premi di anzianità spettanti al compimento del 25° e 35° anno di servizio effettivo verranno computati secondo le modalità previste dal CCNL stesso, senza operare alcuna riduzione in relazione alla durata dell’orario di lavoro.
Al momento del ritorno a tempo pieno il lavoratore potrà essere assegnato ad una diversa unità organizzativa, ed essere adibito a mansioni diverse purché equi- valenti a quelle fino a quel momento svolte.
I dipendenti in Part-Time non subiranno alcuna discriminazione nella partecipa- zione ai corsi di formazione che la Compagnia promuove ogni anno; la parteci- pazione ai corsi, oltre l’orario di lavoro, non sarà considerata straordinario, né banca ore e né orario supplementare.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi in caso di evoluzione legislativa in materia.
ARTICOLO 4 - PERMESSI
1) Permessi retribuiti
È riconosciuto un monte ore annuo individuale di permessi retribuiti pari a 17 ore al dipendente che abbia superato il periodo di prova:
- l’accredito delle ore avviene in dodicesimi per gli assunti e cessati in corso d’anno e per coloro che abbiano usufruito di periodi di aspettativa e congedo parentale;
- per i dipendenti a tempo parziale l’accredito è in proporzione alla percentuale del part time;
- le ore sono fruibili anche a minuti;
- la fruizione di tali permessi deve essere autorizzata di norma con 24 ore di an- ticipo dal proprio responsabile gerarchico;
- il monte ore se non fruito in corso d’anno verrà azzerato a fine anno solare.
2) Permessi per visite mediche
Viene riconosciuta al dipendente la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per l’effettuazione di visite mediche, analisi cliniche, accertamenti diagnostici e Day Hospital, nel rispetto dei seguenti punti, previa autorizzazione del proprio re- sponsabile gerarchico.
a) le visite e gli accertamenti devono di norma svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente. Tuttavia qualora sussista l’impossibilità dichia- rata di sottoporsi a visite ed accertamenti al di fuori dell’orario, viene ricono- sciuto il permesso retribuito per l’orario effettivo della visita, quando questo è indicato nell’attestazione medica, e per i tempi ragionevoli degli spostamenti. Nei casi in cui, invece, nell’attestazione non siano presenti gli orari di inizio e fine prestazione sanitaria, viene riconosciuto un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore complessive, comprensive dei tempi necessari per gli spostamenti. Nel caso di visite mediche eseguite al di fuori della provincia della sede effettiva di lavoro, viene ricono- sciuto identico trattamento con esclusione del permesso retribuito per il tempo necessario per gli spostamenti;
b) nel caso in cui tali permessi vengano usufruiti prima dell’entrata in Azienda, vengono riconosciuti 30 minuti di permesso antecedenti all’orario di inizio visita indicato nel giustificativo fornito dal dipendente, oppure in proporzione per la parte che precede l’entrata se questa avviene nei primi 30 minuti dell’Orario di Riferimento; se il permesso viene richiesto in uscita dall’Azienda, quindi prima della fine dell’orario di lavoro, e gli orari indicati nel giustificativo medico non completano la giornata lavorativa, occorre utilizzare un proprio permesso per- sonale a completamento dell’orario giornaliero.
c) il dipendente fornirà documentazione della avvenuta effettuazione della visita/accertamento ad Amministrazione Risorse; vengono riconosciuti come giustificativi solo appositi documenti medici attestanti la presenza presso la struttura, non si accettano fatture, o altra documentazione non idonea.
d) è riconosciuto il permesso retribuito per visita medica per i Check-Up effettuati nell’ambito della Copertura Sanitaria disciplinata dal Contratto Integrativo Aziendale e per i Day Hospital;
e) il permesso retribuito di cui al presente punto 2) non spetta per le seguenti fat- tispecie:
- visite ed interventi odontoiatrici ad eccezione di quelli con impatto chirurgico che deve essere evidenziato nel giustificativo rilasciato dalla struttura;
- visite e terapie cicliche in genere, a meno che non siano finalizzate alla cura di gravi malattie di cui al D.M. 278/2000 o di disabilità;
- visite e terapie fisioterapiche, a meno che non siano conseguenti ad infortuni professionali.
3) Altri permessi
Vengono riconosciute le seguenti tipologie di ulteriori permessi retribuiti:
a) per nascita figlio/a: 2 giorni lavorativi entro 15 giorni a partire dal giorno del- l’evento;
b) per decesso di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza risulti da idonea certificazione: 3 giorni lavorativi entro 7 giorni a partire dal giorno dell’evento;
c) altre evenienze (decesso nipote ex xxxxxx, suocero/a, cognato/a, zio/a): 1 giorno entro 7 giorni a partire dal giorno dell’evento;
d) traslochi: 1 giorno a ridosso dell’evento, per una sola volta nell’anno;
e) primo inserimento di figli presso asili nido: 4 ore complessive, per ogni figlio, da fruire in concomitanza con l’effettivo inserimento e comunque nel corso della mattinata. Per la fruizione è necessaria l’autorizzazione del proprio re- sponsabile gerarchico e la presentazione tempestiva della documentazione at- testante l’iscrizione o la frequenza, allegandola all’apposita modulistica aziendale. In caso di dipendenti genitori dello stesso figlio le ore spettano in ogni caso ad uno solo dei due. Qualora non si usufruisse in tutto o in parte di questo permesso, è possibile usufruirne per la parte residua, nel rispetto delle regole sopra indicate, per l’inserimento alla scuola materna presentando la me- desima documentazione.
Per i punti b) e c) è necessario consegnare al rientro idonea certificazione rilasciata dal Comune competente. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l’assenza sarà consi- derata non giustificata. Per il punto c) è possibile consegnare un’autocertificazione attestante l’evento e il grado di parentela, laddove il dipendente abbia oggettive difficoltà nel reperire la certificazione di cui sopra. In questi casi, la Compagnia si riserva la possibilità di richiedere comunque la certificazione rilasciata dal Comune competente entro un mese dall’evento.
I trattamenti sopra previsti sulle singole fattispecie sono sostitutivi di quanto di- sposto in materia dalla L. 53/2000. Le Parti si incontreranno qualora intervenissero significative modifiche legislative per valutarne i riflessi e le conseguenze.
4) Permessi per lavoratori studenti
Fermo restando quanto disposto in materia dall’Art.10 della Legge 300/1970 e quale trattamento complessivamente più favorevole della vigente disciplina di legge, ai lavoratori studenti vengono riconosciuti per ogni anno di scuola i se-
xxxxxx xxxxxxxx retribuiti per motivi di studio:
a) Scuole medie inferiori e superiori: la giornata di prova d’esame; ulteriori otto giorni annui, fruibili a giornata intera, per il numero degli anni – più due – di corso legale degli studi frequentati;
b) Università (purché il corso di studi sia di interesse rispetto all’attività professio- nale della Compagnia): 3 giorni, fruibili a giornata intera, per ogni singolo esame sostenuto per la prima volta; 1 giorno comunque per ogni esame ripe- tuto; 8 giorni in occasione della preparazione della tesi e della seduta di laurea, che potranno essere fruiti a giornata intera anche per un periodo non conti- nuativo nei 30 giorni precedenti la data prevista di laurea, da indicare nell’ap- posita modulistica aziendale;
c) Master universitari riconosciuti di I e II Livello purché di interesse rispetto all’at- tività professionale della Compagnia: 2 giorni per ogni esame sostenuto.
Per tutti gli eventi di cui al presente punto 4 è necessario produrre tempestiva- mente adeguata documentazione.
5) Utilizzo anticipato della Banca Ore
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Banca Ore e Stra- ordinario, i dipendenti, a cui è applicabile la normativa nazionale in tema di stra- ordinario, potranno utilizzare in anticipo, fino a 25 ore annue di Banca Ore, con il massimo di 2.30 ore per ciascun mese, a prescindere dalla presenza di residui per le altre tipologie di permesso o di ferie. L’effettiva prestazione delle ore di la- voro necessarie a recuperare le suddette ore dovrà avvenire entro l’anno. Sia per tale utilizzo della banca ore che per il relativo recupero tramite ore di lavoro ec- cedenti l’orario di lavoro, è necessaria l’autorizzazione preventiva del proprio re- sponsabile gerarchico che nel secondo caso verificherà la sussistenza di ragioni lavorative straordinarie. Il recupero potrà avvenire anche a fronte di esigenze in altre unità organizzative verificando la disponibilità della persona interessata. Se al termine dell’anno il dipendente non avesse recuperato le ore (in nessun caso comunque potrà riportare all’anno successivo un saldo negativo totale superiore a 5 ore), dovrà comunque riequilibrare il proprio saldo entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; entro tale periodo non potrà usufruire di permessi compensativi tramite Banca Ore. L’utilizzo anticipato della banca ore spetta anche alla risorsa non autorizzata ad effettuare prestazione di lavoro straordinario solo nel caso in cui abbia terminato tutte le causali a sua disposizione e previa auto- rizzazione del proprio responsabile.
6) Permessi da CCNL
Come trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dall’art. 39 del CCNL vigente, le 8 ore annue di permesso retribuito sono fruibili anche a minuti.
Come previsto dall’art. 39 CCNL, soltanto per il personale di 6 livello Q l’utilizzo delle ore di cui sopra potrà avvenire anche a giornate intere.
ARTICOLO 5 - FRUIZIONE FERIE E BANCA ORE
Le Parti concordano nell’importanza di usufruire delle ferie spettanti e di quelle eventualmente residue dagli anni precedenti per permettere il recupero psico-fi- sico del lavoratore e per il rispetto della normativa nazionale vigente.
Al fine di rispettare la normativa nazionale in materia, per le prime 10 giornate intere, anche non consecutive, di assenza (venerdì compreso) verranno utilizzate altrettante giornate di ferie. Tale vincolo verrà riproporzionato per gli assunti in corso d’anno e per i contratti a termine. Per i dipendenti che hanno un residuo ferie inferiore o uguale a 10 giorni, al 31 dicembre dell’anno precedente, la norma, fermo restando quanto sopra previsto, non si applica limitatamente alle prime due giornate di assenza nella giornata del venerdì, a fronte delle quali il dipendente potrà pertanto utilizzare altre causali di permesso diverse dalle ferie.
I dipendenti che hanno un residuo ferie complessivo superiore a 15 giorni al 31 dicembre dell’anno precedente, saranno tenuti ad utilizzare i giorni eccedenti i 15 del residuo sopra detto, oltre ai già previsti 10 giorni di ferie nell’anno, per le prime giornate intere di assenza. In merito all’eccedenza dei 15 giorni sarà tenuta in considerazione l’eventuale richiesta di monetizzazione prevista al successivo capoverso.
Il dipendente, che abbia avuto diritto per l’anno precedente ad almeno 25 giorni di ferie e che abbia usufruito di almeno 10 giorni di ferie nel corso dello stesso, potrà richiedere la monetizzazione, nel rispetto della normativa nazionale, fino ad un massimo di 5 giorni di ferie. La richiesta dovrà pervenire ad Amministrazione Risorse entro il 31 gennaio utilizzando l’apposita modulistica.
Ogni anno entro il mese di gennaio le giornate ex festive maturate nel corso del- l’anno precedente e non godute al termine dello stesso, verranno retribuite.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il dipendente potrà richiedere la monetizzazione delle ore di Banca Ore maturate e non usufruite al termine dell’anno precedente. Il riconoscimento economico di tali ore avverrà nel rispetto di quanto previsto nel CCNL vigente.
I dipendenti che hanno un residuo di Banca Ore superiore a 40 ore al 31 dicembre dell’anno precedente, qualora non abbiano provveduto a richiederne la mone- tizzazione prevista al precedente capoverso, saranno tenuti ad utilizzare la quota superiore alle 40 entro il 30 settembre dell’anno in corso. Le ore eventualmente non godute verranno monetizzate automaticamente con lo stipendio di ottobre. La monetizzazione avverrà nel rispetto di quanto previsto nel CCNL.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è prevista la possibilità di usufruire di mezze giornate di ferie.
ARTICOLO 6 - FESTIVITA’ COINCIDENTI CON XXXXXXXXX
A fronte della rinuncia totale ed incondizionata a qualsiasi tipo di riconoscimento ed a completa compensazione di tutte le festività e semifestività nazionali, civili, religiose, contrattuali cadenti di domenica, vengono considerate non lavorative le mezze giornate semifestive del 2 novembre e del 24 dicembre. Nel caso in cui in tali giornate il dipendente fosse chiamato in via eccezionale a fornire la propria prestazione professionale, verrà corrisposto il normale trattamento retributivo con la maggiorazione prevista dal vigente CCNL per lo straordinario festivo. Nel caso in cui il 2 novembre e/o il 24 dicembre coincidessero con giornate non lavorative, sarà corrisposta la normale retribuzione (non utile per il calcolo del TFR) per l’equi- valente di 4 ore. Resta inteso che gli importi verranno riproporzionati per il per- sonale in part time. Le Parti procederanno ad un riesame della norma qualora in sede di rinnovo del CCNL di settore venissero introdotte variazioni che hanno un impatto formale e sostanziale sul presente articolo.
ARTICOLO 7 - MISSIONI
Ai fini del presente articolo si distingue tra personale dipendente amministrativo adibito a funzioni interne e personale dipendente amministrativo adibito a fun- zioni esterne, che svolge abitualmente e prevalentemente la propria attività pro- fessionale all’esterno sul territorio. Appartengono a tale tipologia di personale: gli ispettori amministrativi, gli ispettori commerciali, gli ispettori tecnici, i capi area e capi zona commerciali, altre figure professionali la cui attività sia comunque ed indubitabilmente esterna, come sopra definita.
Salvo diverso accordo tra l’Azienda e l’interessato, le missioni per il personale di- pendente amministrativo con funzioni interne non possono superare complessi-
vamente il periodo di sei mesi nell’arco dell’anno. Le Parti potranno procedere ad un riesame della norma qualora in sede di rinnovo del CCNL di settore venissero introdotte variazioni in merito.
A tutti i dipendenti inviati in missione per servizio (la missione si ha quando la prestazione avviene al di fuori del comune della propria sede di lavoro) spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri e le modalità pre- viste al presente articolo in “trattamento di missione”. Le spese devono riguardare esclusivamente la missione e non sono ammesse a rimborso quelle sostenute per ragioni personali (acquisti riguardanti la sfera personale, telefonate personali, invio raccomandate e pacchi postali, acquisto cancelleria ecc.). In ogni caso ogni spesa deve essere sempre regolarmente comprovata dalla pertinente documentazione fiscale originale, che il dipendente avrà cura di allegare sempre alla propria richiesta di rimborso. Non sono pertanto rimborsate spese senza idonei giustificativi fiscali.
Coerentemente con quanto previsto dal D.M. 19/11/2008 le spese per motivi di rappresentanza devono avere finalità promozionali, devono rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente be- nefici economici per la Compagnia e non possono essere erogate esclusivamente in favore di colleghi dipendenti della Compagnia.
Al personale dipendente amministrativo adibito a funzioni esterne viene assegnata una carta di credito aziendale con la quale effettua il pagamento delle spese so- stenute, allorché sia in missione per servizio. Il dipendente provvede a comprovare con la adeguata documentazione fiscale, le spese effettuate con carta di credito secondo le modalità previste dalle procedure aziendali. Non è ammesso l’uso della carta di credito aziendale per nessun altro scopo se non quello del pagamento delle spese di missione.
Ogni missione per servizio deve essere preventivamente autorizzata dal respon- sabile gerarchico.
La durata della missione deve essere strettamente correlata all’incarico affidato e deve essere limitata il più possibile, anche per ragioni di contenimento dei costi. Circa l’utilizzo dei mezzi di trasporto, nell’espletamento delle missioni:
- il personale dipendente amministrativo adibito a funzioni esterne utilizza di norma l’autovettura fornita dalla Compagnia con la formula del noleggio a lungo termine, al fine di favorire al massimo la produttività. Tale autovettura, su richiesta del dipendente, può essere munita di Telepass aziendale da utilizzarsi esclusivamente in missione.
- il personale dipendente amministrativo adibito a funzioni interne utilizza invece di norma i mezzi pubblici di trasporto, ancorché in via eccezionale, esclusiva- mente quando vi siano ragioni di oggettiva difficoltà di raggiungimento della località della missione mediante i mezzi pubblici, possa essere autorizzato, dal dirigente della propria direzione di appartenenza, l’uso dell’autovettura propria.
In tal caso il rimborso della percorrenza effettuata avviene in base ad un importo di € 0,40 per km.
- in ogni caso, in linea generale, deve essere sempre prescelta la soluzione del mezzo di trasporto che, a seconda della tipologia di missione (durata, tempi, raggiungibilità, disagi, produttività aziendale nonché numero di dipendenti in- teressati), garantisca il miglior rapporto costi/benefici.
Qualora il dipendente venga inviato in missione per ragioni di servizio con par- tenza nella giornata di domenica, viene riconosciuto un riposo compensativo nella seguente misura:
- riposo compensativo per le ore antimeridiane di un successivo giorno lavorativo da usufruirsi entro due settimane dalla fine della missione, nel caso in cui la par- tenza per la missione sia avvenuta dopo le ore 15 della domenica ed entro le 19;
- riposo compensativo per un intero giorno lavorativo da usufruirsi entro due set- timane dalla fine della missione, nel caso in cui la partenza per la missione sia avvenuta prima delle ore 15 della domenica.
Il momento di inizio e termine di una missione sono individuati dall’ora di par- tenza/arrivo dall’abitazione dell’interessato ovvero dalla sede di lavoro se la mis- sione inizia o termina da essa.
Trattamento di Missione
A) Personale dipendente amministrativo adibito a funzioni esterne
Il trattamento previsto per le spese di vitto è il seguente:
Diaria
con un pasto € 36,00 con due pasti € 72,00
Il secondo pasto sussiste allorché vi sia pernottamento fuori sede, o nel caso in cui il viaggio di rientro in sede sia superiore ai 200 km (per le vie più brevi), sem- preché si sia in missione alle ore 21,00.
Le spese di albergo sono riconosciute fino ad un massimo di € 120,00 per ciascun pernottamento. Per missioni nelle città di Firenze, Roma e Milano tale importo è incrementato fino a € 160,00.
La Compagnia assegnerà al personale dipendente amministrativo adibito a fun- zioni esterne, come precedentemente definito, un’autovettura secondo la formula del cosiddetto noleggio a lungo termine.
L’utilizzo da parte del suddetto personale dell’autovettura assegnata è obbliga- torio per l’espletamento della propria attività (salvo quanto precedentemente di- sposto in merito alla scelta del mezzo di trasporto) ed è ad essa strettamente legato; ne è ammesso comunque l’utilizzo anche per esigenze personali al di fuori dell’attività professionale (cosiddetto uso promiscuo).
I colleghi con funzioni esterne, al momento dell’assegnazione dell’auto aziendale, potranno effettuare la scelta tra il modello preso a riferimento, che è l’Opel Astra (berlina o station wagon), e altri eventuali ulteriori modelli scelti dalla Compagnia tra autovetture aventi le seguenti caratteristiche:
a. Appartenenti al segmento “C” (secondo la classificazione abitualmente in uso nell’Unione Europea);
b. Contraddistinte da un livello di sicurezza di 5 stelle assegnate dall’European New Car Assessment Programme (EURONCAP).
Il canone mensile di noleggio del modello Opel Astra è a carico azienda. Qualora il dipendente scegliesse un modello il cui canone mensile sia superiore a quello dell’Opel Astra con cambio manuale più oneroso (berlina o station wagon), ri- xxxxx a suo carico la relativa eccedenza. Tale importo sarà trattenuto mensilmente sul cedolino paga. In caso di scelta di auto ibrida o elettrica il contributo aziendale mensile aumenterà di 50 euro.
L’assegnazione verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione da parte del dipen- dente di un Regolamento Interno atto a disciplinarne i diversi aspetti ed avrà du- rata pari a 36 mesi, la Compagnia si riserva la facoltà di anticipare o prorogare il termine del contratto di noleggio.
L’utilizzo dell’autovettura da parte di persona diversa dall’assegnatario non è di norma ammesso. È concesso solamente l’eventuale utilizzo esclusivamente da parte del coniuge o persona unita civilmente (o convivente, purché risultante da Stato di Famiglia del dipendente), pur occasionale, a condizione che sia preven- tivamente e nominativamente autorizzato per iscritto dalla Compagnia al mo- mento dell’assegnazione dell’auto.
Per ogni sinistro, in cui non sia possibile rivalersi su un responsabile civile terzo, è
prevista una penalità fissa. Nell’arco del noleggio di ciascun’auto aziendale, l’azienda si farà carico, fino a concorrenza, di un importo pari a € 200,00 per le penalità in caso di sinistro R.C. Auto e € 300,00 negli altri casi di sinistro, incendio, furto, kasko, ricorso terzi R.C. trasportati addebitati, mentre tratterrà direttamente dallo stipendio dell’utilizzatore le eventuali successive.
In relazione all’utilizzo dell’autovettura per ragioni di servizio viene riconosciuto un rimborso per le spese di carburante pari ad un litro per ogni 13 km percorsi. Il valore di un litro di carburante viene calcolato mensilmente in base alle Tabelle ACI. L’azienda si riserva comunque la facoltà di mutare il criterio di approvvigiona- mento delle autovetture, in dipendenza dell’eventuale evoluzione legislativa che detta la disciplina normativa e fiscale in materia, previa informazione alle Orga- nizzazioni Sindacali. L’azienda si riserva di scegliere il momento in cui assegnare l’autovettura ai neoassunti con funzioni esterne. In linea generale, fino all’effettiva consegna dell’autovettura è autorizzato l’utilizzo dell’autovettura propria durante la missione per ragioni di servizio. Il rimborso della percorrenza effettuata avviene in base all’importo chilometrico unitario previsto dalle Tabelle ACI, aggiornate periodicamente, per una vettura Opel Astra 1.7 16v CDTI 110 cv, o modello Opel similare, con percorrenza annua di 40.000 km.
Il dipendente assegnatario di auto aziendale che utilizzi temporaneamente ed ec- cezionalmente l’auto privata per motivate ragioni di servizio ha diritto ad un rim- borso per le spese di carburante pari ad un litro di gasolio per ogni 13 km percorsi; il valore di un litro di gasolio viene calcolato mensilmente in base alle Tabelle ACI.
Viene riconosciuta al personale dipendente con funzioni esterne un’indennità di funzione legata al numero di pernottamenti effettuati in missione nel corso del- l’anno solare così strutturata:
Numero dei pernottamenti | Importo € |
fino a 44 | 0 |
tra 45 e 80 | 1.500,00 |
superiore a 80 | 2.000,00 |
L’importo è annuale ed è considerato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente; in caso di riconoscimento o venir meno delle funzioni esterne in corso d’anno verrà riconosciuto in proporzione. Entro il mese di marzo dell’anno successivo verrà riconosciuto l’importo effettivo legato al numero di pernottamenti effettuati. Il riconoscimento di tale indennità è esclusivamente le- gato all’espletamento delle funzioni esterne ed all’effettiva assegnazione dell’au- tovettura secondo quanto disposto nel presente articolo.
Le spese di parcheggio sono rimborsabili solo se documentate, fino ad un mas- simo annuo di € 1.300,00.
Si precisa che tali spese, se effettuate all’interno del comune della sede di lavoro, sono rimborsabili esclusivamente per attività lavorativa svolta sul territorio.
Le spese per i pedaggi autostradali sono rimborsate solo se documentate.
Il personale con funzioni esterne, che utilizza l’autovettura aziendale con la for- mula del noleggio a lungo termine, non potrà avvalersi delle condizioni agevolate di finanziamento a cui possono accedere i dipendenti della Compagnia per l’ac- quisto di una propria autovettura.
B) Personale dipendente amministrativo adibito a funzioni interne
Il trattamento previsto per le spese di vitto è il seguente:
Diaria
con un pasto € 36,00
con due pasti € 72,00
Il secondo pasto sussiste allorché vi sia pernottamento fuori sede, o nel caso in cui il viaggio di rientro in sede sia superiore ai 200 km (per le vie più brevi), sem- preché si sia in missione alle ore 21,00.
Le spese di albergo sono riconosciute fino ad un massimo di € 120,00 per ciascun pernottamento. Per missioni nelle città di Firenze, Roma e Milano tale importo è incrementato fino a € 160,00.
Le spese di parcheggio sono rimborsabili solo se documentate, fino ad un mas- simo annuo di € 1.300,00.
Si precisa che tali spese, se effettuate all’interno del comune della sede di lavoro, sono rimborsabili esclusivamente per attività lavorativa svolta sul territorio.
Nel caso di missione che si protragga per almeno tre giornate lavorative conti- nuative, è previsto un rimborso a forfait di spese non documentate inerenti la tra- sferta di € 17,00 per ogni giornata, dalla seconda in poi, a cui segua il pernottamento.
In caso di missione che preveda la partenza e il ritorno nel corso della stessa gior- nata (senza quindi pernottamento), che abbia durata complessiva di almeno 10 ore e che non dia il diritto alla seconda diaria, è prevista una diaria pari a € 17,00.
Le spese per i pedaggi autostradali sono rimborsate solo se documentate.
Qualora il dipendente utilizzi l’autovettura propria, per la durata del periodo di missione gli viene riconosciuta una copertura assicurativa “kasko” da collisione e ribaltamento.
Il personale che dovesse essere inviato in missione all’estero, potrà richiedere un anticipo spese nel limite massimo di € 50,00 per ciascuna giornata.
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTI
Al dipendente che, venendo trasferito dalla Società ad una diversa sede di lavoro, trasferisca la propria residenza (o il domicilio, mantenendo la residenza originaria precedente al trasferimento), viene riconosciuto quanto segue:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in treno 1^ classe o in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dalla Società per rag- giungere la città oggetto di trasferimento;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e della relativa assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione presso la città d’origine in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subloca- zione, con il massimo di un anno;
d) fornitura, ove possibile, da parte della Società di un alloggio presso la nuova sede di lavoro, così come previsto dal CCNL di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine, stipulando con il dipendente interessato un contratto di locazione secondo la vigente normativa; qualora il dipendente trasferito man- tenga la disponibilità dell’alloggio presso la città di origine (e fino a quando tale situazione permanga, pur nell’ambito dei limiti previsti successivamente, il canone di locazione e i relativi costi accessori vengono compensati tramite l’ero- gazione di uno specifico contributo da parte della Società;
e) una indennità una tantum pari a 3 mensilità, ovvero 4 mensilità se vi sono fa- miliari a carico trasferiti;
f) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi di rientro dalla città oggetto di destinazione alla propria città d’origine (con il mezzo a scelta del dipendente), sotto forma di plafond annuo di spesa con un tetto massimo di € 10.000,00.
Le provvidenze previste alle lettere d) e f) vengono erogate dalla Società per un massimo di 2 anni.
Per il trasferimento della città sede di lavoro è necessario il consenso del dipen- dente qualora siano passati almeno 14 anni dall’anno dell’assunzione, per gli as- sunti dopo la data dell’1/08/2007 e 12 anni per gli assunti prima di tale data.
Per il trasferimento nell’ambito della stessa provincia non è necessario alcun con- senso.
I trattamenti descritti ai punti precedenti sono sostitutivi di quanto previsto in ma- teria dal vigente CCNL.
ARTICOLO 9 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Società dichiara che la risorsa umana è al centro dell’attenzione gestionale e formativa e conferma che verranno effettuati interventi formativi finalizzati al- l’istruzione e alla qualificazione dei dipendenti.
La Società dichiara che la formazione non deve essere fattore di discriminazione fra dipendenti, ma deve costituire fattore di sviluppo e di miglioramento delle competenze per supportare la crescita della Società.
Ai corsi possono partecipare tutti i dipendenti, inclusi quelli a tempo parziale e dovrà essere preservato il principio delle pari opportunità uomo-donna nel rispetto delle vigenti normative.
Entro il mese di giugno di ciascun anno tra le Parti verrà organizzato uno specifico incontro avente per oggetto il tema della Formazione con specifico riferimento a quella erogata e a quella in programma.
La Società riconosce che l’attività propria del Funzionario comporta competenze professionali specifiche, ne favorirà quindi lo sviluppo ed il miglioramento attraverso iniziative di aggiornamento professionale sia di natura tecnica che gestionale.
La Società, nel caso intenda avvalersi dei contributi formativi previsti negli avvisi dei Fondi Paritetici interprofessionali, si impegna a coinvolgere le XX.XX. per quanto di pertinenza.
ARTICOLO 10 - STRAORDINARIO
L’effettuazione di lavoro straordinario, e quindi la maturazione delle relative ore di banca ore e straordinario, è consentita unicamente previa autorizzazione aziendale, nel pieno rispetto delle norme di legge e di contratto che disciplinano la materia.
La prestazione sarà considerata straordinaria qualora superi i 30 minuti dopo la fine del normale orario di lavoro.
Nella giornata del venerdì, i primi 30 minuti eccedenti il normale orario di lavoro gior- naliero non danno diritto né alla maturazione di banca ore e straordinario né ai per- messi di cui all’Art. 1 del presente CIA. La prestazione pertanto sarà considerata straordinaria a partire da 30 minuti dopo la fine del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso.
La partecipazione ai corsi, oltre l’orario di lavoro, non sarà considerata straordinario né banca ore.
ARTICOLO 11 - COMMISSIONE MOBBING BOSSING
Le parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative al Mobbing ed al Bossing nell’ambito dell’attività lavorativa e l’opportunità di azioni volte all’infor- mazione, alla prevenzione ed alla tutela rispetto a tali fenomeni.
Pertanto - oltre quanto previsto in materia dal vigente CCNL - viene costituita una commissione interna bilaterale Mobbing – Bossing che verrà convocata, in caso di necessità, su richiesta di una delle parti.
Tale istanza dovrà essere esaminata dalle Commissione entro di norma 15 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre 30 giorni.
CAPITOLO 2 – TUTELE & BENEFIT
Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni del presente Capitolo, i di- pendenti inseriti con contratto di apprendistato vengono equiparati a quelli con contratto a tempo determinato.
ARTICOLO 12 - ASSISTENZA SANITARIA
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto, dalla data di assunzione, o dalla data di eventuale trasformazione, ad una Copertura Sanitaria, per le cui condizioni si fa riferimento a quanto previsto all’Allegato 1.
ARTICOLO 13 - COPERTURE ASSICURATIVE
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto, dalla data di assunzione, o dalla data di eventuale trasformazione, alle seguenti Co- perture Assistenziali:
- Copertura Infortuni Professionali ed Extraprofessionali
- Copertura Invalidità Permanente da Malattia
Per quanto riguarda la Copertura Infortuni Professionali ed Extraprofessionali le condizioni saranno le seguenti:
a) Il pagamento del relativo premio sarà interamente a carico dell’Azienda sia per gli Impiegati, fermo quanto previsto al punto successivo, che per i Funzionari.
b) L’adesione a tale copertura è obbligatoria per tutti i dipendenti che ne hanno diritto. Il contributo a carico dell’azienda (cosiddetto 0,50%) previsto dal vi- gente CCNL è utilizzato a copertura di tale garanzia.
c) È previsto il riconoscimento di 5 e 6 volte la Retribuzione Annua Lorda.
Per Retribuzione Xxxxx Xxxxx si intende quella indicata sul LUL (Libro Unico del Lavoro) nel totale elementi retributivi (nel caso del personale Part Time, sarà riproporzionata in base alla relativa percentuale) maggiorata dell’eventuale Premio di Risultato percepito nei 12 mesi precedenti la data dell’infortunio in caso, rispettivamente, degli eventi Morte e Invalidità Permanente.
d) A carico dei soli Infortuni Extraprofessionali graverà una franchigia relativa pari ai primi 5 punti di Invalidità Permanente.
e) Si intendono Infortuni Professionali quelli subiti dal dipendente nell’esercizio delle attività professionali, compresi quelli avvenuti durante il tempo necessario per compiere il percorso per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa anche con l’uso di mezzi di locomozione (purché non espressamente esclusi dal contratto).
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle condizioni di polizza.
Per quanto riguarda la Copertura in caso di Invalidità Permanente derivante da Malattia le condizioni saranno le seguenti:
a) Il pagamento del relativo premio sarà interamente a carico dell’Azienda.
b) L’adesione a tale copertura è obbligatoria per tutti i dipendenti che ne hanno diritto.
c) E’ previsto il riconoscimento di 3 volte la Retribuzione Annua Lorda.
Per Retribuzione Xxxxx Xxxxx si intende quella indicata sul LUL (Libro Unico del Lavoro) nel totale elementi retributivi (nel caso del personale Part Time, sarà riproporzionata in base alla relativa percentuale) maggiorata dell’eventuale Premio di Risultato percepito nei 12 mesi precedenti la data dell’infortunio in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 66%.
d) Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle condizioni di polizza.
La Compagnia si impegna a consegnare alle RSA le Condizioni Generali Assicu- rative delle suddette coperture entro il primo semestre dell’anno di copertura.
ARTICOLO 14 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il Il tema della Previdenza Complementare è regolamentato dagli Accordi Collettivi del 9/4/2002 (Allegato 2), del 26/9/2002 (Allegato 3), del 4/4/2007 (Allegato 4) e del 18/12/2018 (Allegato 5).
Il contributo a carico azienda è pari al 5,65% a favore di tutti i dipendenti che aderiscono alle forme previdenziali istituite dalla Compagnia definite nel punto
d) delle premesse dell’Accordo del 4 aprile 2007. Si intende ricompreso tra le forme previdenziali della Compagnia anche il Fondo Pensione CBA Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo. Per i funzionari che aderiscono alle suddette forme previdenziali istituite dalla Compagnia tale contributo viene innalzato al 6,25%. All’interno delle forme previdenziali istituite dalla Compagnia definite nel punto d) delle premesse dell’Accordo del 4 aprile 2007, si intende ri- compreso anche il Fondo Pensione CBA Previdenza - Piano Individuale Pensioni- stico di tipo assicurativo.
A favore di quegli impiegati e funzionari che aderiscono ai Fondi Multifond o Pre- vip e che non si siano avvalsi della facoltà di cui all’Art. 2 dell’Accordo del 4 aprile 2007, il contributo a carico del datore di lavoro è pari al 4,50%
Resta inteso che il contributo a carico azienda assorbirà e, quindi non si incre- menterà, in conseguenza di possibili aumenti derivanti dalle disposizioni future in sede di contrattazione nazionale di settore.
Viene introdotto un meccanismo finalizzato a riconoscere un contributo lordo a carico azienda, a titolo di Una Tantum, legato all’andamento dell’utile netto che la Compagnia raggiungerà negli esercizi 2021 – 2022 e 2023. Il prospetto è il seguente:
Fasce Utile Netto 2021 | Fasce Utile Netto 2022 | Fasce Utile Netto 2023 | UT Impiegati | UT Funzionari |
24.887 | 25.930 | 26.898 | 0 | 0 |
24.888 | 25.931 | 26.899 | 200 | 300 |
28.444 | 29.919 | 31.345 | 300 | 400 |
31.999 | 33.979 | 35.948 | 400 | 500 |
35.555 | 38.110 | 40.711 | 500 | 600 |
39.110 | 42.313 | 45.636 | 600 | 700 |
In caso di fusione o integrazione con altre realtà assicurative, le Parti si incontre- ranno per valutare eventuali impatti concordando un aggiornamento dei para- metri in linea con gli obiettivi aziendali.
Il contributo verrà erogato a maggio dell’anno successivo a quello di riferimento a favore di tutti i dipendenti che, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, risultano aderire alle forme previdenziali istituite dalla Compagnia definite nel punto d) delle premesse dell’Accordo del 4 aprile 2007 e a quelli che aderiscono ai Fondi Multifond o Previp. Il contributo viene riconosciuto a seconda della qualifica così come risulta al 31 dicembre dell’anno di bilancio per il quale viene erogato.
Ad integrazione di quanto previsto nell’Accordo Sindacale del 26/09/2002 (Alle- gato 3) il contributo che ciascun dipendente potrà destinare a Previdenza Com- plementare sarà una delle seguenti percentuali: 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8% o 10%. Eventuali modifiche del contributo a carico del dipendente potranno essere inviate per iscritto a Amministrazione Risorse ed avranno decorrenza alla data più vicina tra il 1° gennaio e il 1° giugno successivi alla richiesta.
A modifica ed integrazione di quanto previsto al punto 8 comma 4 dell’Accordo Sindacale del 26/09/2002 (Allegato 3), il capitale garantito in caso di morte viene determinato sulla base della seguente regolamentazione:
Capitale Garantito = € 2.000,00 x (68 – età)
con capitale massimo e minimo rispettivamente pari a € 80.000,00 e € 35.000,00.
ARTICOLO 15 - BUONO PASTO
Viene riconosciuto un buono pasto giornaliero al personale dipendente che nella giornata lavorativa sia effettivamente presente per almeno cinque ore.
Al personale dipendente con mansioni esterne, quando non sia in missione perché svolge la propria attività presso la sede di lavoro designata o sul territorio del co- mune della sede di lavoro, viene riconosciuto il buono pasto così come previsto per il personale dipendente adibito a mansioni interne.
Il valore nominale del buono pasto, per i giorni dal lunedì al venerdì, è il seguente:
a) dipendenti inseriti con contratto Full Time e Part Time forma 3, 4 e 5, di cui al- l’Art. 3: € 11,50.
b) per i dipendenti a Part Time forma 1 e forma 2 di cui all’Art. 3: € 10,50.
Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare, ai sensi del precedente Art. 14, la differenza tra il valore perce- pito, nel rispetto dei precedenti punti a) e b), e l’importo corrispondente al tetto di esenzione fiscale vigente (attualmente pari a euro 8,00). La scelta dovrà essere comunicata ad Amministrazione Risorse al momento dell’assunzione o entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno e darà diritto a percepire, allo stato attuale, un buono pasto del valore di € 8,00. L’eventuale revoca dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà validità, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Resta inteso che il valore del buono pasto così come sopra definito assorbirà i possibili aumenti derivanti dalle disposizioni future in sede di contrattazione na- zionale di settore.
ARTICOLO 16 - PIANO WELFARE
Viene garantito a ciascun collega, inquadrato con contratto a tempo indetermi- nato al 31 luglio, la possibilità di fruire di una serie di opere, beni e servizi finaliz- zati al supporto della vita personale e familiare, nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale tramite un Piano di Welfare Aziendale, ai sensi della normativa nazionale vigente. Il piano prevede l’attribuzione a ciascun dipen- dente beneficiario di un importo annuo figurativo pari a 500 € da utilizzare entro il termine di ciascun anno solare. I servizi Welfare, a titolo esemplificativo, po- tranno riguardare il rimborso spese scolastiche per i familiari, i corsi di formazione, i servizi per lo sport, la cultura e il tempo libero, i servizi di assistenza sociale, la contribuzione alla Previdenza Complementare etc.
I termini e le condizioni di attuazione del piano saranno disciplinati da un regola- mento aziendale specifico.
ARTICOLO 17 - FINANZIAMENTI
Per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed un’anzianità di servizio non inferiore a 6 mesi, è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni agevolate di seguito specificate.
Si può accedere ai finanziamenti agevolati per l’acquisto di beni finalizzati al sod- disfacimento di particolari necessità del dipendente (spese mediche, acquisto au- toveicoli, mobili etc) escludendo l’acquisto di beni di lusso, abbigliamento, hobbistica in genere, viaggi e turismo, attività finanziarie, nonché finanziamento dell’attività dei familiari, etc. L’acquisto effettivo del bene deve essere tempestivo rispetto alla richiesta. La richiesta per l’accensione di un finanziamento deve essere accompagnata dalla presentazione del preventivo e, una volta riconosciuto il fi- nanziamento, da un documento che attesti l’effettivo pagamento. Tale documen- tazione giustificativa deve essere intestata al dipendente e/o al coniuge/persona unita civilmente (o convivente more uxorio) e/o ai figli a carico fiscalmente o ri- sultanti da stato di famiglia.
Il finanziamento potrà essere estinto anticipatamente, purché siano passati al- meno 12 mesi dall’erogazione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la Società provvederà a recuperare sulle ultime competenze del dipendente che ha in essere tale forma di finanzia- mento, la quota interessi eventualmente anticipata e calcolata in proporzione fino al termine della durata del finanziamento.
È possibile accedere contemporaneamente fino ad un massimo di due finanzia- menti, includendo anche quelli disciplinati da altre Convenzioni in essere per il personale dipendente rispetto alle quali è previsto un onere a carico della Com- pagnia.
L’importo minimo richiedibile è pari a € 3.000,00 mentre quello massimo varia in funzione della qualifica e degli anni di anzianità aziendali, calcolati al momento della richiesta, nel rispetto del seguente prospetto:
Qualifica | Anzianità Aziendale | Importo massimo |
Impiegato | minore di 8 anni | 12.000 € |
Impiegato | maggiore di 8 anni | 17.000 € |
Funzionario | minore di 8 anni | 17.000 € |
Funzionario | maggiore di 8 anni | 22.000 € |
La durata è a scelta tra un minimo di 12 ed un massimo di 72 mesi.
L’importo massimo concedibile autorizzato dall’azienda sulla base di quanto sta- bilito dal presente articolo, sarà in ogni caso oggetto di analisi e istruttoria da parte della Banca.
Le condizioni economiche applicate a tale forma di finanziamento, sono conte- nute in una convenzione che la Società firma con un intermediario esterno. Co- munque la Compagnia si impegna a ricercare sul mercato il miglior tasso possibile e a parteciparvi per una quota. Per tutto quello non espressamente previsto in tale articolo, vale quanto indicato nella suddetta convezione.
ARTICOLO 18 - SCONTI POLIZZE
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano superato il pe- riodo di prova, possono sottoscrivere coperture assicurative della Compagnia se- condo quanto di seguito specificato.
Le condizioni di sottoscrizione sono estese al nucleo familiare del dipendente, co- stituito dal coniuge o persona unita civilmente, o convivente more-uxorio, e figli, come rilevabile dallo Stato di Famiglia. Potrà essere ricompreso nella tutela il co- niuge/persona unita civilmente anche se non presente nello stato di famiglia, e saranno sempre compresi i figli fiscalmente a carico del Dipendente (totalmente o parzialmente). Sono ricompresi anche gli altri familiari (escludendo quelli oltre il primo grado) purché risultanti dallo stato di famiglia. Analoga opportunità verrà estesa, dietro specifica richiesta, al personale esodato anticipatamente e al per- sonale in quiescenza.
RE: viene applicato lo sconto del 50%.
RCA: è previsto un meccanismo di riduzione del premio rispetto alla tariffa calco- lata legato al numero di sinistri penalizzanti avvenuti nell’anno di copertura.
Lo schema è il seguente:
N° Sinistri | Riduzione Premio |
0 | 60% |
1 | 50% |
2 | 40% |
3 | 30% |
4 | 10% |
Oltre 4 | _ |
Alla fine di ciascun anno di copertura si conteggeranno i sinistri avvenuti in ambito RCA e, in caso di sinistri penalizzanti ai fini della classe di merito universale (C.U.) si provvederà ad una riduzione del premio pari al numero dei punti percentuali indicati nello schema a valere sulla copertura annuale successiva.
Qualora intervengano provvedimenti legislativi che comportino variazioni in ma- teria di agevolazioni tariffarie, le Parti si incontreranno sull’argomento.
ARD: per le garanzie a xxxxx viene applicato lo sconto del 50%; con le seguenti eccezioni: per le sole garanzie kasko collisione, eventi socio politici e per gli eventi naturali viene applicato uno sconto uguale a quello per l’RCA; per la copertura kasko totale viene applicato lo sconto del 50%, solamente nel caso in cui si sia verificato al massimo un sinistro RCAuto negli ultimi 5 anni, altrimenti non ci sarà il riconoscimento di alcuno sconto.
Con riferimento alle garanzie RCAuto e ARD alla copertura GLOBALE CASA, il di- pendente che ne faccia richiesta, potrà pagare il relativo premio tramite trattenute mensili sul proprio cedolino paga.
Per le garanzie a premio fisso (ad esempio Tutela Legale, Assistenza etc) non sono previsti sconti.
Sulle coperture Furto e Xxxxxxxx non si applicano né scoperto e né franchigia a favore di quelle polizze in cui il dipendente risulta essere sia il contraente di polizza che il proprietario del veicolo assicurato. Ricorrendo le stesse condizioni gli scoperti e le franchigie sulle coperture Kasko vengono ridotti del 50%.
Le eventuali franchigie e scoperti presenti in questo articolo non verranno appli- cate se il collega si rivolgerà alla rete di carrozzerie convenzionate con la Compa- gnia.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Rappresentanze sindacali chiedono all'Azienda di voler valutare con favore la richiesta di non applicazione di franchigie e/o scoperti relativi alle garanzie ARD per quei contratti in cui il proprietario non sia il dipendente, ma il coniuge non separato o divorziato.
ARTICOLO 19 - ASPETTATIVA E TUTELA DELLA SALUTE
1) Aspettativa
Fermo restando quanto previsto sul tema dal vigente CCNL, il periodo di aspet- tativa di cui all’ Articolo 37, viene elevato a 4 mesi e potrà essere usufruito a ri- chiesta del dipendente con frazionamento in tre periodi. Nei casi di frazionamento in tre periodi il termine di cinque anni indicato nel CCNL decorrerà dall’inizio del primo periodo dell’aspettativa stessa.
Per quanto riguarda i congedi parentali, per maternità e paternità, per disabili, per la cura dei figli, per gravi motivi familiari e formativi si fa riferimento alla nor- mativa nazionale vigente. Il termine dei 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa società, previsto dall’Art. 5 comma 1 Legge 53/2000 per i congedi per la formazione, viene ridotto a 2 anni.
Il dipendente studente universitario, purché abbia superato il periodo di prova, ha diritto di ottenere, previa richiesta inoltrata con due mesi di preavviso, un’aspettativa non superiore a tre mesi per il conseguimento della laurea presso un’Università legalmente riconosciuta, frazionabile fino ad un massimo di tre pe- riodi ognuno dei quali non inferiore comunque a 15 giorni.
L’Azienda, fermo quanto previsto dal vigente CCNL, si impegna ad accogliere le richieste di aspettative, per periodi non inferiori a 15 giorni di calendario, finaliz- zate all’assistenza dei figli ammalati fino al 14° anno di età.
Raccomandazioni delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione alla Società af- finché tenga in particolare considerazione le richieste di aspettativa per attività formative e per la partecipazione attiva ad Associazioni di Volontariato.
2) Tutela della Salute
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 44 del vigente CCNL, l’Impresa con- serverà il posto di lavoro per 20 mesi al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 20 anni.
Nei casi previsti al secondo capoverso dell’Art. 44 CCNL, l’Impresa conserverà il posto di lavoro al dipendente, che abbia superato il periodo di prova, fino a 30 mesi indipendentemente dall’anzianità di servizio.
In caso il dipendente risultasse ancora gravemente malato al termine dei 30 mesi di cui al precedente capoverso e in caso ne facesse richiesta, la Compagnia ac- corderà l’aspettativa fino ad un anno ai sensi dell’Art. 38 del vigente CCNL; tale previsione anticipa e non sostituisce quanto previsto all’Art. 44-6° comma in me- rito all’ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi.
La Compagnia comunicherà in forma scritta al dipendente interessato la scadenza del periodo di comporto almeno due mesi prima del maturare della stessa.
In caso di interdizione dal lavoro disposta dagli organi competenti a norma del- l’art. 17 del D.Lgs n. 151/2001 (c.d. maternità anticipata), la dipendente ha diritto
a percepire dalla Compagnia un’integrazione dell’indennità prevista dall’Art. 22 del D.Lgs n. 151/2001, pari al 20% della retribuzione presa a base per la deter- minazione dell’indennità di cui trattasi.
Raccomandazioni delle Organizzazioni Sindacali
Le organizzazioni sindacali rivolgono alla Società espressa raccomandazione af- finché, al rientro dall’aspettativa, il lavoratore/trice venga assegnato ad una posi- zione di lavoro che non vanifichi o diminuisca l’esperienza professionale precedentemente acquisita, anche con l’individuazione a cura del responsabile dell’unità organizzativa di assegnazione, di un idoneo percorso formativo di ag- giornamento. Analoga raccomandazione viene rivolta per i casi di rientro in ser- vizio dopo malattie di lungo periodo.
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’Azienda provvede al rimborso delle spese di iscrizione agli Albi ed Ordini pro- fessionali degli Avvocati, Ingegneri ed Architetti, Geometri, Attuari, riconoscen- done la funzione rispettivamente per quei dipendenti incaricati, avvocati e procuratori, ai quali vengano affidate e svolgano prevalentemente mansioni di carattere giudiziale con rappresentanza dell’Azienda in giudizio ed a quei dipen- denti ingegneri, architetti e geometri espressamente designati a firmare progetti ed elaborati in nome e per conto dell’Azienda, nonché degli attuari espressa- mente incaricati dalla Compagnia.
Al dipendente viene corrisposta, nello stipendio del mese di Giugno di ciascun anno solare, una provvidenza annuale di € 2.100,00 per il coniuge/persona unita civilmente e/o per ciascun/a figlio/a ed equiparati minorenni, che per grave me- nomazione fisica o psichica risulti disabile o che risulti affetto/a da handicap grave, previa presentazione di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente ASL attestante, per l’anno di corresponsione, la sussistenza di grave handicap. La provvidenza viene riconosciuta anche in caso di figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Si precisa che il riconosci- mento della suddetta provvidenza avviene sulla base dei criteri applicati per la corresponsione degli assegni familiari in situazioni di disabilità.
Fermo restando quanto previsto nel vigente CCNL, anche le posizioni organizza- tive 2 e 3 (purché non responsabili) dell’area professionale B, al fine di arricchire le loro capacità professionali o per motivate ragioni personali, possono chiedere dopo 6 anni di essere adibite ad altre mansioni nell’ambito dell’area professionale e nella posizione organizzativa di appartenenza.
Costituiscono parte integrante del presente Contratto Integrativo Aziendale le di- sposizioni contenute nelle “Norme Transitorie” e relativa “Appendice 1” (per quanto di attinenza) della Normativa Integrativa Aziendale della ex BNC Assicu- razioni 1/10/’97, applicabili al personale originariamente inquadrato nel CCNL Aziende di Credito, riportate all’Allegato 6.
In caso di morte del dipendente, al coniuge o, in mancanza di esso, ai figli mino- renni, nonché ai maggiorenni a carico, spetta un’indennità pari ad un’annualità di stipendio percepita dall’interessato al momento del decesso, con un minimo di un’annualità di stipendio di un appartenente al 6° livello al biennio iniziale. Al coniuge superstite spetta inoltre una maggiorazione del 10% per ogni figlio con- vivente. Agli eredi viene inoltre corrisposto il trattamento economico fino al ter- mine del mese in cui si è verificato il decesso.
In caso di riposi giornalieri ai sensi del Capo VI del D.Lgs. 151/2001, laddove viene richiesto dal dipendente di utilizzare interamente in uscita, dal lunedì al giovedì, le ore di permesso, l’articolazione dell’orario di lavoro non prevederà la pausa pranzo. La richiesta di tali riposi dovrà avvenire tempestivamente tramite la com- pilazione di apposita modulistica.
Possono essere assunti il coniuge superstite (con un massimo di età pari a 55 anni) o, in caso di rinuncia, un orfano del dipendente deceduto, in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione, in base alle disposizioni di legge. L‘Azienda si riserva, inoltre, la possibilità di esaminare di volta in volta, a fronte di particolari situazioni, di estendere le previsioni citate anche al fratello o alla sorella del dipendente de- ceduto.
La facoltà di cui sopra, relativamente all’orfano, può essere esercitata entro un anno dal decesso del dipendente, ovvero entro il compimento del 20° anno di età per l’orfano che al momento del decesso del dipendente frequenti gli studi medi inferiori o superiori.
L’Azienda può valutare ai fini dell’applicazione della presente norma, situazioni eccezionali relative alle condizioni dell’orfano nel caso in cui il coniuge superstite, al momento del decesso del dipendente, non possa beneficiare della predetta as- sunzione.
Le disposizioni che precedono trovano altresì applicazione nei confronti del co- niuge o, a scelta, di un figlio dei dipendenti ai quali sia riconosciuta l’inabilità in forza delle disposizioni di legge relative all’A.G.O. per situazioni determinate da infortunio e/o malattia per cause di servizio.
A giudizio dell’Azienda tale previsione potrà essere estesa al coniuge o in caso di sua rinuncia, ad un figlio dei dipendenti collocati a riposo come definito dal comma precedente per inabilità connessa a malattie di carattere oncologico ov- vero a gravi malattie croniche.
Oltre il merito costituisce elemento di orientamento per le promozioni l’anzianità di grado e di servizio.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le RSA raccomandano che in caso di assunzione di personale, ferme restando le priorità sovra esposte, vengano valutate le candidature di figli di ex dipendenti.
Contratto Integrativo Aziendale
CAPITOLO 3 – PREMIO DI RISULTATO
ARTICOLO 21 - PREMIO DI RISULTATO
Così come previsto nel vigente CCNL le variazioni del Premio di Risultato risultano correlate ai risultati dell’andamento economico dell’impresa. Per ciascun livello di inquadramento il Premio di Risultato varia, secondo percentuali predefinite, in funzione di parametri aziendali misurabili, nello specifico l’Utile Netto e il Combi- ned Ratio Danni.
Per ciascun livello di inquadramento e anzianità aziendale, calcolati al 31 dicembre dell’anno di Bilancio per il quale vengono erogati, gli importi al 100% del Premio di Risultato risultano pari a:
PdR 100% 0000 - xxxxxxxxxx 0000 | XxX 100% 2022 - erogazione 2023 | ||||
Livello | Anz. Az fino a 12 anni | Anz. Az. uguale o superiore a 13 anni | Livello | Anz. Az fino a 12 anni | Anz. Az. uguale o superiore a 13 anni |
FS | € 7.000 | € 7.760 | FS | € 7.300 | € 8.060 |
FB | € 6.600 | € 7.310 | FB | € 6.850 | € 7.560 |
6Q | € 5.150 | € 5.715 | 6Q | € 5.400 | € 5.965 |
6 | € 5.100 | € 5.650 | 6 | € 5.300 | € 5.850 |
5 | € 4.650 | € 5.150 | 5 | € 4.825 | € 5.325 |
4 | € 4.250 | € 4.705 | 4 | € 4.400 | € 4.855 |
3 | € 3.850 | € 4.260 | 3 | € 3.975 | € 4.385 |
PdR 100% 2023 - erogazione 2024 | ||||
Livello | Anz. Az fino a 12 anni | Anz. Az. uguale o superiore a 13 anni | ||
FS | € 7.600 | € 8.360 | ||
FB | € 7.100 | € 7.810 | ||
6Q | € 5.650 | € 6.215 | ||
6 | € 5.500 | € 6.050 | ||
5 | € 5.000 | € 5.500 | ||
4 | € 4.550 | € 5.005 | ||
3 | € 4.100 | € 4.510 |
Gli importi del Premio variano in funzione dell’Utile Netto degli anni di Bilancio 2021 – 2023, nel rispetto della seguente tabella:
Fasce Utile Netto 2021 | Fasce Utile Netto 2022 | Fasce Utile Netto 2023 | % PdR |
< = 0 | < = 0 | < = 0 | 0% |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 10% |
10.666 | 10.686 | 10.644 | 20% |
14.222 | 14.391 | 14.482 | 30% |
17.777 | 18.166 | 18.470 | 40% |
21.333 | 22.013 | 22.608 | 50% |
24.888 | 25.931 | 26.899 | 70% |
28.444 | 29.919 | 31.345 | 90% |
31.999 | 33.979 | 35.948 | 100% |
35.555 | 38.110 | 40.711 | 105% |
39.110 | 42.313 | 45.636 | 110% |
42.666 | 46.586 | 50.724 | 120% |
46.221 | 50.930 | 55.978 | 130% |
49.777 | 55.346 | 61.400 | 140% |
Se almeno pari al 20%, le percentuali indicate nella tabella potranno ottenere un incremento in funzione del Combined Ratio danni, così come di seguito specificato:
Combined Ratio danni |
< = 88% 10% |
tra 88 e 90 % 5% |
> 90% 0% |
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in tema di detassazione dei Premi di Ri- sultato, laddove l’importo finale raggiunto sia uguale o superiore, rispettivamente, a 400, 800 e 1.200 €, ciascun collega, a cui si applica quanto previsto all’Art. 16 del presente CIA, potrà decidere di convertire una parte del proprio Premio al conto Welfare (c.d. Wel- fare variabile) optando per una delle tre scelte:
- destinare 400 €, il conto Welfare verrà incrementato di 500 €
- destinare 800 €, il conto Welfare verrà incrementato di 1.000 €
- destinare 1.200 €, il conto Welfare verrà incrementato di 1.500 €
La scelta dell’eventuale conversione del Premio di Risultato al proprio conto Welfare va co- municata ad Amministrazione Risorse entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui fanno riferimento i dati di Xxxxxxxx.
Contratto Integrativo Aziendale
I termini e le condizioni di attuazione del piano Welfare saranno disciplinati da un regola- mento aziendale specifico.
L’erogazione del Premio di Risultato e l’eventuale conversione a favore del proprio conto Welfare avverrà con lo stipendio di maggio dell’anno successivo a quello a cui fanno rife- rimento i dati di Xxxxxxxx.
In caso di cessazione e di assunzione nel corso dell’anno, il premio viene riconosciuto in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, il mese intero viene considerato qualora il di- pendente sia in forza per almeno 15 giorni nel mese stesso. In caso di cessazione si farà riferimento al premio di competenza nell’anno precedente. Il premio non viene erogato ai dipendenti che non abbiano superato il periodo di prova o a tempo determinato o ap- prendistato di durata inferiore a 9 mesi nell’anno solare. Il premio non spetterà, inoltre, in caso di dimissioni del dipendente (per l’anno in cui cessa il rapporto di lavoro) qualora le dimissioni avvengano con decorrenza precedente il 1° luglio. In caso di cessazione succes- siva a tale data il premio verrà riconosciuto, come per le altre ipotesi, pro rata temporis. Nel caso di assenza retribuita dal servizio nell’anno di riferimento per l’erogazione, il premio viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza (il rateo mensile viene ma- turato qualora il dipendente sia in forza per almeno 15 giorni nel mese stesso). Tale ridu- zione non si applica:
- per i periodi di ferie/permessi;
- per i primi tre mesi di assenza continuativa per malattia;
- per il periodo relativo al congedo di maternità e al congedo obbligatorio del padre.
Il Premio di Risultato non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
In caso di fusione o integrazione con altre realtà assicurative, le Parti si incontreranno per valutare eventuali impatti concordando un aggiornamento dei parametri in linea con gli obiettivi aziendali.
Il Premio in funzione dei dati di Bilancio 2020, erogato nel 2021, continuerà ad essere di- sciplinato nel rispetto dell’Art. 21 CIA 2018 – 2020.
ARTICOLO 22 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Aziendale decorre dalla data del 1° gennaio 2021, salvo diverse indicazioni previste per specifici istituti, e scadrà il 31 dicembre 2023.
Se non formalmente disdettato dall’Azienda o dalle RSA nel loro complesso al- meno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti di HDI Assicu- razioni, Inlinea S.p.A. e HDI Immobiliare S.r.l.
Allegato 1
Verbale di Accordo
Copertura Sanitaria 3/12/2020
Allegato 2
Verbale di Accordo Previdenza Complementare 9/4/2002
Allegato 3
Verbale di Accordo Previdenza Complementare 26/9/2002
Allegato 4
Verbale di Accordo Previdenza Complementare 4/4/2007
Allegato 4
64
Allegato 5
Verbale di Accordo Previdenza Complementare 18/12/2018
Allegato 5
68
Allegato 6 Disposizioni Particolari
ex CIA BNC Assicurazioni 1/10/1997
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Allegato 6
72
HDI Assicurazioni Spa
(Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo
dei Gruppi Assicurativi al n. 015)
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel. x00 00 000 000 - Fax x00 00 0000 0000
xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx