PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, AGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI...
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, AGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO”
Convenzione Lotto 4
Immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Padova, Prov. (PD), il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti
E
L’Impresa TECHNE SPA, con sede legale in xxx X. Xxxxxxx 0, 00000, Xxxxx xx Xxxxx (XX), codice fiscale e partita Iva 03066160163, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 03066160163 - R.E.A. n.BG-346393, nella persona di XXXXX XXXXXXX nato a FELTRE (BL) il 20/08/1960 residente in XXXXXXX (XX) xxx XXXXX x. 00, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Amministratore delegato, che interviene in qualità di capogruppo del RTI con la società L’OPEROSA spa, con sede a Granarolo dell'Xxxxxx in Via Xxx Xxxxxxx n.2, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 04269490266
- R.E.A. n.BO-486298, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in Bergamo, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx, IL 05/07/2021, repertorio n. 53.968, raccolta n. 19.932 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
A. la Regione Lazio, con Determinazione n. G09798 del 25/08/2020, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriale ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE al numero 2020/S 167-404341 e sulla GURI n. 100 del 28/08/2020;
B. Con Determinazione n G03813 del 08/04/2021 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 – “Immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale”;
C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato
e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
E. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante con la stipula della Convenzione, il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari ad € 21.120,00 e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale; il fornitore si impegna, altresì a provvedere alle integrazioni previste dal sopracitato articolo 103 al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
F. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
G. Il fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all’art. 5, l’obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;
H. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
I. Tenuto conto del mancato riscontro alla richiesta di informativa antimafia di cui art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo trascorsi oltre trenta giorni dalla medesima in assenza di riscontro, è possibile procedere, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva espressa, provvedendo al recesso dal contratto, fatto salvo quanto già eseguito ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, nel caso in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto;
J. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
K. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti di fornitura o contratti attuativi) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
X. Xxxxx espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente sarà considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
M. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare e l’offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
a. Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio”;
b. Amministrazioni contraenti: le Strutture della Giunta Regionale, gli Enti Dipendenti dalla Regione Lazio, le Società Partecipate, gli Enti Locali territoriali e le Amministrazioni pubbliche
aventi sede nel territorio della Regione Lazio, nei confronti delle quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti a seguito di emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle stesse;
c. Fornitore: il soggetto che sottoscrive la Convenzione ed eroga il servizio;
d. Contratto Generale e/o Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Amministrazioni attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;
e. Ordinativo di Fornitura: il contratto/contratto di fornitura attuativo con il quale le Amministrazioni contraenti impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura;
f. Atto Aggiuntivo: il documento con il quale le Amministrazioni contraenti integrano/modificano l’Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nella presente convenzione;
g. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per il servizio oggetto della presente Convenzione;
h. Sito: lo spazio web sul Portale internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare e l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto
comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati;
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, compresi quelli eventualmente emanati in corso di esecuzione del contratto.
5. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore della Stazione Appaltante ai fini della stipula della presente Convenzione;
• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni).
6. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione contraente:
• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
• richiesta e custodia delle cauzioni definitive costituite a favore delle Amministrazioni contraenti ai fini della stipula degli Ordinativi di Fornitura;
• emissione di Ordinativi di Fornitura;
• verifica quali-quantitativa di cui all’art. 10 della presente Convenzione;
• ricevimento fatture e relativi pagamenti;
• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
• ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.
Articolo 4 - Oggetto del servizio
1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l’affidamento dei servizi di manutenzione impianti previsti nel Capitolato.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni, a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato Tecnico, Disciplinare e nell’offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro 10.560.000,00 IVA esclusa, e in particolare:
a. Servizi di manutenzione impianti Termici;
b. Servizi di manutenzione impianti Elettrici;
c. Servizi di manutenzione impianti Idrico-Sanitari;
d. Servizi di manutenzione impianti Antincendio;
e. Servizi di manutenzione impianti Elevatori;
f. Servizi di manutenzione impianti Antintrusione e videosorveglianza;
g. Servizi di piccola manutenzione edile;
h. Servizi di governo connessi alle attività principali di manutenzione.
3. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore; le Amministrazioni contraenti assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti con l’emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
4. Sono ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
5. La Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura
1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente e inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso il Sito, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per successivi 12 mesi.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche rinnovata ai sensi del comma precedente, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione, emettendo Ordinativi di Fornitura. Fermo restando il
rispetto dell’importo massimo spendibile, gli Ordinativi di Fornitura aggiuntivi potranno essere emessi sino a 12 mesi antecedenti la data di scadenza dell’Ordinativo di Fornitura.
4. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto del Lotto di gara di durata di 48 mesi. Entro 12 mesi dalla scadenza dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di integrare/attivare servizi attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura aggiuntivi, che avrà, in ogni caso, la medesima data di scadenza del primo Ordinativo di Fornitura emesso. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Regione Lazio.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
13. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.V.R. predisposto dalla Regione Lazio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico;
d. eseguire i lavori su impianti e immobili tutto così come disciplinato nel Capitolato Tecnico di gara e nei suoi allegati;
e. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
f. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
g. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
h. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
i. applicare le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva;
x. xxxxxxxxxxx a tutte le previsioni espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
l. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
m. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
n. manlevare e tenere indenne la Regione Lazio nonché l’Amministrazione Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
o. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
p. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
q. predisporre e trasmettere annualmente alla Regione Lazio su supporto informatico, la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, articolata per prestazioni a canone e prestazioni a misura entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza di ogni anno di riferimento. La Regione Lazio si riserva di richiedere l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione
1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di Fornitura emesso da ogni singola Amministrazione e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L’erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato Tecnico;
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate
nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
Articolo 12 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza dei singoli ordini sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. I prezzi di aggiudicazione, derivanti dal ribasso offerto in sede di gara sui listini prezzi di cui al Capitolato, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione. I valori a base d’asta sono da intendersi, pertanto, come importi massimi spendibili per il Lotto di riferimento.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
7. La Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.
Articolo 13 – Adeguamento prezzi
1. Non è previsto l’adeguamento dei prezzi. I prezzi di aggiudicazione sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la durata della Convenzione.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità ai regolamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.
2. Le fatture relative ai servizi prestati, a canone e su richiesta, dovranno essere emesse trimestralmente.
3. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
4. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L’importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, di seguito indicati:
ISTITUTO: Poste Italiane AGENZIA: 00000 XXXXXX (XX) – XXXXX XXXXXXXXX 0 C/C IBAN: XX00X0000000000000000000000
ISTITUTO: Intesa San Paolo AGENZIA: DALMINE (BG) – XXXXX XXXXXXX 00 C/C IBAN: XX00X0000000000000000000000
ISTITUTO: Unicredit Banca Spa AGENZIA: 00000 XXXXXXX (XX) XXX XXXXXXXX 00/X C/C IBAN: XX00X0000000000000000000000
ISTITUTO: Banco BPM AGENZIA: 1747 - Bonate Sopra C/C IBAN: XX00X0000000000000000000000
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell’Amministrazione contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
8. L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Amministrazioni contraenti.
9. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di dispositivo.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
7. L’Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di Fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 16 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 - Inadempimenti e penali
1. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le penali espressamente riportate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.6).
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Regione Lazio, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell’Amministrazione contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, ovvero emettendo specifiche note di credito, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
9. In ogni caso la Regione Lazio non potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del lotto e l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
10. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. La garanzia definitiva è contratta presso la Elba Assicurazioni Spa col n. 1788084 del 01/07/2021 dell’importo di € 21.120,00.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
10. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Ordinativi di fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 19 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 20 - Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dalla stipula degli Ordinativi di Fornitura ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, dichiara di aver stipulato adeguate coperture assicurative a garanzia di:
• Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi;
• Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera;
• Responsabilità civile e professionale.
3. La Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi, in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere deve essere coperta da garanzia assicurativa sia nel caso di aggiudicazione ad una sola persona giuridica, per tutte le attività previste nell’appalto, che nel caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea, per tutte le attività previste dall’appalto. La polizza stipulata rispetta le condizioni particolari di seguito elencate:
• Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento
• Lavoro presso terzi senza sotto limite
• Inquinamento accidentale
• Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
• Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
• Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
• Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito dei lavori.
• Danni a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
• La polizza stipulata relativamente alla Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera rispetta le condizioni particolari di seguito elencate: Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento / con il massimo di Euro 1.500.000 per persona
• Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro
4. La polizza stipulata relativamente alla Responsabilità Civile e Professionale, per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività previste dall’appalto, rispetta le condizioni particolari di seguito elencate:
• Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento
• Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
• Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio
In caso di aggiudicazione a più imprese raggruppate in Associazione Temporanea, è obbligo dell’Assicuratore di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all’interno dello stesso.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. Copie delle suddette polizze, ed i successivi rinnovi, dovranno essere consegnate alla Regione Lazio entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Articolo 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall’Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, e in particolare qualora si verifichino:
o tre non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un trimestre, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;
oppure
o cinque non conformità gravi, così come previste dal Capitolato Tecnico, nell’arco di un anno, comprovate da documenti di contestazione ufficiale;
si precisa che tre non conformità di livello medio equivalgono ad una non conformità grave.
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla presente Convenzione;
d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione;
e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” alla presente Convenzione;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione;
i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo 21;
l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente Convenzione;
m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” della presente Convenzione;
n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 22 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Amministrazioni contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
6. L’ Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 23 - Cessione della Convenzione
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà affidare in subappalto, nei limiti di legge, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Parte delle attività relative alla manutenzione degli impianti termici, elettrici, idrico-sanitari, antincendio, Impianti di antintrusione e videosorveglianza, manutenzione edile, alla manutenzione degli impianti elevatori nei limiti della normativa vigente. Parte delle opere relative alle categorie OG1 e OG11 nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Ragione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Amministrazioni contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. In fase di esecuzione contrattuale degli Ordinativi di Fornitura, non saranno ammessi subappaltatori diversi da quelli autorizzati dalla Stazione Appaltante per il singolo lotto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 - Responsabile della commessa
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx il Responsabile della Commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare 000000000, indirizzo PEC, indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Amministrazione contraente.
Articolo 27 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
Regione Lazio: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx PEC xxxxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
Fornitore: Xxxxx Xxxxxxx PEC xxxx@xxx.xxxxxx.xxxx
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
c) Posta certificata
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore
dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 30 - Spese amministrative
1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi con le Amministrazioni contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Amministrazioni contraenti.
Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 32 - Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall’articolo 3 sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 3 alle singole Amministrazioni, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Amministrazione interessata.
Articolo 33 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando,
con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 34 - Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
Articolo 35 - Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto XXXXX XXXXXXX, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa TECHNE SPA, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto del servizio; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione; Art. 11 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 – Corrispettivi; Art. 13 – Adeguamento prezzi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni e responsabilità civile; Art. 21 – Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 – Cessione della Convenzione; Art. 24 – Subappalto; Art. 25 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 26 – Responsabile della Commessa; Art. 28 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 30 – Spese amministrative; Art. 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 32 – Foro competente; Art. 33 – Clausola finale; Art. 35 – Accettazione espressa clausole contrattuali.
Direzione RSAeBgBiAoDnINaI AleNDREA
2021.07.20 10:44:53
*
CN=XXXXXXXXX XXXXXX C=IT
2.5.4.4=SABBADINI
2.5.4.42=XXXXXX
Il Fornitore*
* SottoscrittRoSAc/20o48nbitsfirma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
SOMMARIO
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx Data: 30/07/2021 16:29:15
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati 4
Articolo 2 - Definizioni 4
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 5
Articolo 4 - Oggetto del servizio 7
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura 8
Articolo 6 - Modalità di conclusione 8
Articolo 7 - Durata 8
Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 9
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore 11
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione 13
Articolo 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi 13
Articolo 12 - Corrispettivi 14
Articolo 13 – Adeguamento prezzi 15
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti 15
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 16
Articolo 16 - Trasparenza 17
Articolo 17 - Inadempimenti e penali 18
Articolo 18 - Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto 19
Articolo 19 - Riservatezza 21
Articolo 20 - Danni e responsabilità civile 21
Articolo 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa 23
Articolo 22 - Recesso 25
Articolo 23 - Cessione della Convenzione 27
Articolo 24 - Subappalto 27
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d’autore 29
Articolo 26 - Responsabile della commessa 29
Articolo 27 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 30
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento 30
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali 32
Articolo 30 - Spese amministrative 33
Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento 33
Articolo 32 - Foro competente 33
Articolo 33 - Clausola finale 33
Articolo 34 - Premesse ed allegati 34
Articolo 35 - Accettazione espressa clausole contrattuali 34