CONTRATTO ESTIMATORIO
Allegato C
CONTRATTO ESTIMATORIO
TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NO - Novara con sede legale in Novara Viale Roma 7 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 01522670031 legalmente rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxx nato a Novara il 25/06/1951
C.F. DCI MLE 51H25 F952E nella sua qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica in Novara, Viale Roma, 7.
(d'ora innanzi chiamata ACQUIRENTE),
E
la ditta XXXX corrente in XXXXX, codice fiscale e Partita I.V.A XXXX iscritta al Tribunale di XXX CCIAA n°
XXXX in persona del suo procuratore dott.ssa XXX nato a XXXX il XXXX residente a XXXXX (d'ora innanzi chiamato VENDITORE).
ART. 1
Il venditore si impegna a consegnare all'acquirente, ai sensi dell'art. 1556 del Codice Civile, i sottoelencati prodotti, come da documenti di trasporto qui del pari allegati in parte integrante e sostanziale del seguente contratto:
DDT n. XXX del XXX
Con intesa che se gli stessi non verranno utilizzati dall'acquirente essi verranno restituiti entro un mese dalla cessazione del presente contratto, senza alcun onere da parte dell'acquirente.
ART. 2
I prodotti sopra elencati, individuati singolarmente, vengono consegnati al Dirigente Medico della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, individuato quale Responsabile, accompagnati da bolla di consegna.
A tal fine l'acquirente iscrive su apposito registro di carico e scarico il genere e la quantità dei prodotti che formano oggetto di consegna, anche per quanto previsto nel successivo art. 3.
Ciascun prodotto è da intendersi venduto alle condizioni che hanno formato oggetto dell'affidamento, al momento dell'impianto nei confronti di utenti del S.S.N. a tal fine l'acquirente - informato dal Dirigente Medico Responsabile immediatamente dopo l'impianto - emette un ordine di acquisto a favore del venditore che, pertanto, potrà fatturare il prodotto utilizzato dall'acquirente medesimo; il pagamento verrà effettuato secondo le norme indicate nelle lettera di invito.
ART. 3
L'acquirente, unitamente o immediatamente dopo l'ordine d'acquisto, si riserva la facoltà di richiedere al venditore la consegna di un prodotto uguale a quello che ha formato oggetto dell'impianto, al fine di ricostruire la dotazione originale, senza che il venditore possa pretendere condizioni economiche e giuridiche diverse da quelle fissate in sede di richiesta di preventivo.
ART. 4
L'acquirente ha l'obbligo di custodire con la massima diligenza e cura i prodotti oggetto del presente contratto sino al momento del loro utilizzo e/o restituzione, restando a suo carico ogni responsabilità derivante da danneggiamento, perdita o inutilizzazione, in conformità dell'art. 1557 del Codice Civile.
Il venditore ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei prodotti in scadenza/scaduti, senza alcun onere
da parte dell’acquirente.
ART. 5
Il presente contratto ha validità dalla durata di consegna dei prodotti da parte del venditore sino alla scadenza del contratto, come sopra specificato i prodotti non utilizzati dall'acquirente alla data predetta, verranno restituiti al venditore.
L'acquirente si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto - alle medesime condizioni - per un ulteriore periodo di mesi sei, mediante semplice comunicazione anche a mezzo fax inviata prima della scadenza sopra indicata.
ART. 6
In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
ART. 7
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel capo IV del Codice Civile.
Borgomanero, lì
Letto, approvato e sottoscritto