tra
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE COLUMBUS E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI
CIG ZF81E30ADA
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito brevemente “Agenzia”) con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del legale rappresentante, in qualità di Responsabile del Settore Acquisti Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra;
e
Macro 4 S.r.L. (di seguito anche solo “Fornitore”) con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, C.F. e P.I. 08029870154, matricola INPS 4935560323 (sede territoriale Inps Milano), codice INAIL 005606034, C.C.N.L. Commercio-Terziario, n. dipendenti 3, in persona del rappresentante legale, Xxxx Delladdio, domiciliato per la carica ove sopra.
Premesso
- che Agenzia delle entrate – Riscossione, ente pubblico economico è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia S.p.A. e di Equitalia Servizi di riscossione SpA in forza del disposto dell’art.1, comma 3, del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n.225/2016;
- che con Determina del Responsabile della Funzione Acquisti n. 74 del 21/03/2017, Equitalia
S.p.A. ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione delle licenze Columbus e dei relativi aggiornamenti;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nella lettera d’invito;
- che, pertanto, con provvedimento prot. 2017/64019 del 09/05/2017, Equitalia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32 del D. lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro 2.939,00, emessa con bonifico, il 30/05/2017;
- che il Fornitore è in possesso di un’apposita polizza assicurativa RCT/O.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Capitolato tecnico);
• Allegato “B” (Offerta del Fornitore).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto d’appalto;
• Capitolato tecnico;
• Offerta del Fornitore.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente Contratto Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, il servizio di manutenzione delle licenze Colunbus e dei relativi aggiornamenti.
Il Fornitore si impegna a garantire i relativi aggiornamenti a far data dal 24 febbraio 2017.
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico.
Articolo 3 Durata
1. Il Contratto avrà durata 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula.
Articolo 4 Corrispettivi
1. I corrispettivi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono stabiliti nella misura massima di € 29.390,00 (euro ventinovemilatrecentonovanta/00) oltre IVA, secondo i seguenti corrispettivi unitari:
Rinnovo manutenzione Licenze SW Columbus | Costo (24 mesi) |
Ambiente di test: ▪ Columbus DW – prodotto base, WUI ▪ Columbus OM ▪ Columbus CAT – 2 processi paralleli Ambiente di collaudo: ▪ Columbus DW – prodotto base, WUI ▪ Columbus OM ▪ Columbus CAT – 1 processo Ambiente di produzione: ▪ Columbus DW – prodotto base, WUI ▪ Columbus OM ▪ Columbus CAT – 5 processi paralleli | €. 21.590,00 |
Manutenzione licenze sw Columbus CAT | Costo (24 mesi) |
Ambiente di produzione: • Columbus CAT – 10 processi paralleli | €. 7.800,00 |
2. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1, del presente articolo non vincola in alcun modo Agenzia alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
3. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare
alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Agenzia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Agenzia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate al punto 8 del Capitolato tecnico.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
Articolo 8
Fatturazione e modalità di pagamento
1. L’importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate, relativamente alle prestazioni rese nel mese precedente, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione,
confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle rate, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di Agenzia del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Le fatture dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Al fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’ente direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
4. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
5. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo ed il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo alle prestazioni fatturate. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni.
6. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, P. IVA 13756881002.
7. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.. Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
A tal riguardo, il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di Agenzia: UFQK7Y, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazione che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’ Esecuzione:
o Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
o “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
o “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
o “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
o “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
o “CIG” (2.1.5.7).
8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. 000004642960, intestato al Fornitore ed acceso presso Unicredit S.p.A., Agenzia in Segrate (MI), Xxx 0xXxxxxx, X.X.X. 00000, C.A.B. 00000, XXXX XX00X0000000000000000000000. Xx Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• Xxxx Deladdio, nato a Rovereto (TN), il 03/12/1955 c.f. DLLLDA55T03H612D;
• Xxxxx Xxxx Xxxxx, nata a Valdidentro (SO), il 18/07/1964 c.f. BTTNNN64L58L557Q;
• Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Nottingham (Gran Betragna), il 17/10/1958 c.f. STRMKF58R17Z114K;
• Raae Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roue (Francia), il 02/11/1960 c.f. RAASVG60S42Z110C;
• Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nato a Gran Betragna, il 14/05/1969 c.f. TRNDDJ69E14Z114S.
10. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
11. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
12. Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
13. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
14. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
15. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro
10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 9 Recesso
1. Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Agenzia. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Agenzia.
3. In caso di recesso di Agenzia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, determinato ai sensi del predetto art. 109 D.lgs. n. 50/2016.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.
Articolo 10 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Agenzia - a mezzo di posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo di posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del Contratto – cessione dei crediti), 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), 13 (subappalto/divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare
delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo di posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) negli altri casi previsti nel presente Contratto e nella documentazione della procedura.
d) In caso di risoluzione, Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
Troverà applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 11
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. A norma dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito, pertanto, deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve essere preventivamente notificata ad Agenzia con le modalità e i termini previsti dall’art. 106 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell'esercizio, da parte di quest’ultima dell’eventuale diritto di opposizione alla cessione medesima.
Articolo 12 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. Il Fornitore terrà indenne Agenzia da qualsiasi danno possa derivare ad Agenzia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’apposita polizza assicurativa RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera) con massimale di € 2.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 2.000.000,00 ma con il limite di € 1.000.000,00 per singolo infortunato sulla RCO ed una copertura di
Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non è inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo.
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
4. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata da Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
5. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
7. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
8. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’appaltatore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente.
Articolo 13 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 14
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Agenzia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa,
ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.
Articolo 15 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente art. Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 16
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Agenzia tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del Contratto.
4. Agenzia, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
Articolo 17
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Agenzia ha nominato per l’esecuzione del presente Contratto, il Sig. Xxxxxxx Xxxx quale Responsabile del procedimento e il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx quale Direttore dell’Esecuzione.
Articolo 18
Responsabile di contratto per il Fornitore
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. Xxxx Delladdio, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
➢ Cellulare 000 0000000;
➢ Telefono 00 0000000;
➢ Fax 00 0000000;
➢ Indirizzo di posta elettronica certificata xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx0.xxx.
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Agenzia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 19
Codice Etico, Modello 231 e Protocollo di legalità
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Agenzia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità di Agenzia del 29/12/2015 (Prot. n. 2015/54385), consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, consapevole che, in caso di inosservanza degli stessi, Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 20 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
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Il Fornitore
Agenzia delle entrate-Riscossione
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (risoluzione), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 13 (subappalto), art. 14 (riservatezza), art. 20 (foro competente).
, lì
Il Fornitore