CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI
I. Polizza: Contratto scritto costituito dalle Condizioni Generali, Condizioni Particolari e dalla Proposta e che specifica gli obblighi e i diritti condivisi e accettati dall’Assicurato e dalla Compagnia.
II. Cliente/i: soggetto giuridico che si indebita con l’Assicurato a seguito di una Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi.
III. Linea di credito: la massima esposizione assicurabile determinata dall’Assicurato/i al proprio Cliente/i, basandosi sulle proprie Procedure di Gestione del Credito.
IV. Procedure di Gestione del Credito: l’insieme delle procedure descritte e stabilite dall’Assicurato nella Proposta e accettate dalla Compagnia riguardanti la determinazione e il monitoraggio delle Linee di Credito e riguardanti tutte le azioni di recupero credito e le tempistiche utilizzate nei confronti dei propri Clienti.
V. Proposta: documento compilato e firmato dall’Assicurato dove si precisa la sua attività, il profilo del suo portafoglio Clienti, la sua esperienza così come le sue Procedure di Gestione del Credito e di recupero dei crediti. La Proposta è allegata alla Polizza (all. A) e ne costituisce parte integrante.
VI. Sofferenza/e: pratica/che passata/e al legale per il recupero sia extra- giudiziale che giudiziale, che a giudizio dell’Assicurato ha un’alta probabilità di diventare un Mancato Pagamento.
VII. Perdita/e: totale dell’importo del credito vantato dall’Assicurato nei confronti del proprio Cliente che si trova in uno stato di Mancato Pagamento.
VIII. Sinistro/i: Importo relativo ad una Perdita che è assicurata secondo le condizioni stabilite dalla Polizza.
IX. Indennizzo/i: Importo liquidabile all’Assicurato dalla Compagnia relativo ad un Mancato Pagamento di un Cliente ritenuto indennizzabile dalla Compagnia secondo le condizioni della presente Polizza.
X. Fornitura di beni e/o Prestazione di servizi: beni forniti e fatturati o nel caso di Servizi prestati e fatturati dall’Assicurato al proprio Cliente, così come specificato nelle Condizioni Particolari art.1.
XI. Xxxxxxx Xxxxxxx di Pagamento: la più lunga dilazione di credito che l’Assicurato concede al suo Cliente ed è specificata nelle Condizioni Particolari art.3.
XII. Data di Scadenza di Pagamento: la data di scadenza originale, non posteriore a quella indicata sulla fattura o su un contratto scritto simile di vendita, indica il termine entro il quale il pagamento debba essere effettuato dal Cliente all’Assicurato.
XIII. Scaduto: si verifica quando un credito non è stato pagato alla Data di Scadenza di Pagamento originale, a seguito di Fornitura di beni e/o Prestazione di servizi.
XIV. Società di recupero credito/Ufficio Legale: Fornitore esterno/interno che si occupa di recupero credito relativo a Scaduti, approvato dalla Compagnia e indicato nelle Condizioni Particolari art.14.
XV. Blocco delle forniture: data dalla quale Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi dell’Assicurato ai suoi Clienti non sono più assicurate. Si verifica
questa condizione nel momento in cui i crediti relativi a Fornitura di Beni e/o Prestazione di servizi relativi sono Scaduti da un numero di giorni superiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari art.4 oppure nel momento in cui il Cliente è in uno stato di Mancato Pagamento oppure nel momento in cui c’è/ ci sono una/delle Sofferenza/e.
1. OGGETTO
La presente Polizza alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali e Particolari e dalla Proposta, ha per oggetto la copertura delle Perdite subite
dall’Assicurato in conseguenza del Mancato Pagamento dei suoi crediti da parte di uno o più Clienti a seguito di Fornitura di beni e/o Prestazione di servizi così come descritte in Proposta, precisate nelle Condizioni Particolari art.1 e da lui portate regolarmente a termine.
2. ARBITRAGGIO DEI RISCHI
L’Assicurato concede ai suoi Clienti delle Linee di Credito conformemente alle sue Procedure di Gestione del Credito e sulla base dei dati/informazioni ottenute, come descritte nella Proposta. La concessione di queste Linee di Credito deve in ogni caso basarsi sulla solvibilità del Cliente in causa e cioè essere valutata sulle capacità economico-finanziarie e gestionali del Cliente. Se lo ritiene opportuno, l’Assicurato ha la facoltà di concedere una nuova Linea di Credito ad un suo Cliente che è stato soggetto ad un Mancato Pagamento o al quale è stato applicato il Blocco delle
Forniture, semprechè tutto lo Scaduto sia stato regolarmente pagato e abbia ottenuto una valutazione positiva sulla sua solvibilità. Garanzie bancarie e garanzie di terze parti ottenute dall’Assicurato non andranno a modificare il metodo di calcolo stabilito per determinare le Linee di Credito e non andranno ad aumentare le Linee di Credito stesse.
3. RISCHI COPERTI
Sono coperti alle condizioni della presente Polizza le Perdite definitive derivanti da crediti non pagati dovuti all’Assicurato, relativi a Clienti che si trovano in uno stato di Mancato Pagamento.
3.1. Mancato Pagamento (evento assicurato). Sono considerati insolventi i Clienti incorsi in una delle seguenti procedure:
3.1.1. Sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di Concordato ex art. 161 e seguenti L.F., omologa accordo di
ristrutturazione dei debiti art. 182 BIS L.F., ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi, ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; l’Assicurato, ricevuta la proposta conseguente all’ammissione della procedura
di Concordato ex art. 161 e seguenti L.F. o la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182 BIS L.F., la trasmetterà immediatamente alla Compagnia affinchè quest’ultima valuti l’opportunità o meno di concedere il suo benestare. Se l’Assicurato si atterrà alle disposizioni scritte che riceverà al riguardo dalla Compagnia, manterrà il diritto di copertura indipendentemente dall’esito della votazione delle procedure di cui sopra;
3.1.2. La conclusione di un concordato stragiudiziale accettato da tutti i creditori, nessuno escluso e a cui la Compagnia abbia dato il suo benestare;
3.1.3. Atto di precetto notificato, una volta decorso invano il termine ivi indicato per l’adempimento dell’obbligazione;
3.1.4. Irreperibilità del debitore certificata dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi art. 140 CPC.;
3.1.5. Per l’estero, analoghe procedure collettive e individuali;
Ai sensi della presente Xxxxxxx, i Mancati Pagamenti che sono in copertura devono avvenire non più tardi di 1 anno dalla data di scadenza della Polizza.
3.2. Sinistri. Ai sensi della presente Xxxxxxx, le Perdite dell’Assicurato sono coperte, se:
3.2.1. l’Assicurato ha concesso una Linea di Credito al proprio Cliente per la Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi secondo l’art. 2; e
3.2.2. i crediti sono dovuti a seguito di Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi effettuate dalla data di decorrenza specificata nelle Condizioni Particolari art. 2 fino alla data di scadenza della presente Polizza; e
3.2.3. i crediti sono stati fatturati entro 30 giorni dalla data del documento di trasporto relativo alla Fornitura di Beni e/o ordine di acquisto relativo alla Prestazione di Servizi; e
3.2.4. i crediti non sono contestati e sono stati ammessi ad una delle procedure specificate al precedente articolo 3.1; e
3.2.5. sono al netto di eventuali recuperi o recuperi previsti derivanti da ufficiali procedure collettive giudiziali e stragiudiziali; e
3.2.6. il Termine Xxxxxxx di Pagamento non eccede il termine indicato nelle Condizioni Particolari art.3; e
3.2.7. l’Assicurato ha esaurito tutte le possibili azioni di recupero tra cui l’escussione di garanzie bancarie e garanzie da terze parti; e
3.2.8. l’importo delle Perdite sul singolo Cliente è superiore all’importo specificato nelle Condizioni Particolari art. 10a, Non Qualifying Loss (NQL).
3.3. Clienti assicurati. Ai sensi dellle condizioni della presente Polizza, sono coperti gli importi dovuti dai seguenti Clienti in stato di Mancato Pagamento:
3.3.1. Clienti che sono titolari di partita I.V.A. e iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altra analoga entità ufficiale a seconda della legislazione del paese dove sono domiciliati; e
3.3.2. Clienti che sono domiciliati in uno dei Paesi menzionati nelle Condizioni Particolari art.5; e
3.3.3. Clienti che si trovano nei confronti dell’Assicurato in una condizione di assoluta indipendenza sia sul piano giuridico che finanziario e sui quali non vi sia alcuna interferenza da parte dell’Assicurato nella direzione o gestione degli affari (cfr. art. 2359 c.c.) e vice versa; e
3.3.4. Clienti che al momento della firma della presente Polizza, non hanno fatture (non contestate) scadute da oltre i giorni stabiliti nelle Condizioni Particolari art.4, contati dalla Data di Scadenza di Pagamento originale.
3.4. Onere della prova. Al sorgere di una contestazione tra l’Assicurato e la Compagnia, relativamente ad un Sinistro, spetterà all’Assicurato provare che le condizioni della Polizza e le procedure di gestione e di recupero del credito stabilite nella Proposta siano state rispettate. La comunicazione da
parte dell’Assicurato del nome di un Cliente nella Proposta o in qualsiasi altro documento inviato prima o dopo la firma della Polizza non implica la copertura del Cliente nominato.
4. GESTIONE DEI RISCHI
L’Assicurato gestisce i rischi coperti dalla presente Polizza come se non fosse Assicurato dalla Compagnia, con prudenza e con il buon senso richiesto ad un esercente attività commerciale e in particolare:
4.1. L’Assicurato è obbligato a:
4.1.1. analizzare la solvibilità del suo Cliente basandosi su informazioni dirette o indirette e sulla procedura di gestione del credito così come descritta nella Proposta, prima di concedere una Linea di Credito; e
4.1.2. utilizzare documenti di vendita che prevedono e stabiliscano come minimo la dilazione di pagamento e i termini di pagamento, eventuali penali in caso di Mancato Pagamento alla Data di Scadenza di Pagamento; e
4.1.3. monitorare le Date di Scadenza di Pagamento, richiedere il pagamento e aggiornare le singole posizioni praticando la gestione del credito commerciale relativa all’oggetto dell’assicurazione conformemente alle Procedure di Gestione del Credito descritte in Proposta. Prendere nei confronti del debitore tutte le misure ragionevoli e compiere tutti i passi necessari per evitare un insoluto o al limite per limitarne l’importo; e
4.1.4. impegnarsi a conferire mandato speciale alle liti in relazione al recupero del credito relativo alle fatture scadute, entro e non oltre i termini previsti ai sensi dell’art. 15 Condizioni Particolari, alla Società di recupero credito/Ufficio Legale. L’Assicurato si impegna, altresì, a trasmettere tutta la documentazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari alla Società
di recupero credito/Ufficio Legale al fine di consentire agevolmente l’espletamento dell’incarico per il recupero del credito. L’Assicurato è obbligato ad accettare tutte le decisioni prese dall’Ufficio Legale o dalla Società di recupero credito/Ufficio Legale relativamente al recupero delle fatture scadute. Su richiesta della Compagnia, l’Assicurato è obbligato ad affidare alla Compagnia la gestione del recupero del credito.
4.2. Nel caso in cui l’Assicurato realizza Fornitura di beni e/o Prestazione di servizi a Clienti:
4.2.1. oltre i termini di Blocco delle Forniture stabilito nelle Condizioni Particolari art.4;
4.2.2. che sono in uno stato di Mancato Pagamento; e/o
4.2.3. quando l’Assicurato è a conoscenza di qualsiasi evento relativo al Cliente che potrebbe ragionevolmente portare ad uno stato di Mancato Pagamento;
4.2.4. quando l’Assicurato ha prorogato la Data di Scadenza di Pagamento originale, portando il termine di pagamento oltre i giorni stabiliti dalle Condizioni Particolari art.3;
queste Fornitura di beni e/o Prestazione di servizi non sono assicurate.
4.3. L’Assicurato è obbligato ad autorizzare il/i proprio/i Fornitore/i di Informazioni Commerciali e la Società di recupero credito/Ufficio Legale indicati nelle Condizioni Particolari ai sensi degli art.13 e art 14 a collaborare direttamente con la Compagnia circa i Sinistri e a fornirle qualsiasi informazione disponibile.
4.4. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertarsi che l’Assicurato si attenga agli obblighi descritti in questa sezione della Polizza e per verificare la conformità della gestione dei rischi dell’Assicurato e la veridicità delle informazioni e delle procedure contenute nella Proposta. L’Assicurato deve dare la sua piena collaborazione affinchè
queste verifiche vengano portate a termine e deve fornire alla Compagnia in qualsiasi momento la documentazione integrativa richiesta.
5. GESTIONE DELLA POLIZZA
Per la valutazione del rischio, per la stipula della Polizza e per il calcolo del Premio da parte della Compagnia è indispensabile che L’Assicurato si impegni a:
5.1. Comunicare alla Compagnia nel mese successivo ad ogni annualità assicurativa:
> il fatturato realizzato nell’anno trascorso. L’Assicurato dichiarerà il fatturato totale realizzato in ogni paese e il fatturato Assicurato omnicomprensivo.
> l’andamento del DSO e cioè dei “Days Sales Outstanding” parametro che
misura la durata media dei pagamenti calcolato con la seguente formula:
Totale Crediti Scaduti e non Scaduti
al termine dell’annalità assicurativa x 365 Fatturato annuale (IVA inclusa)
5.4. Comunicare alla Compagnia ogni informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni della Polizza e in modo particolare quelle relative al calcolo del Premio e all’analisi dei Sinistri denunciati;
5.5. Dichiarare i Sinistri per i quali si domanda l’Indennizzo alla Compagnia entro 30 giorni calendario dalla data in cui è venuto a conoscenza del Mancato Pagamento così come definito all’art. 3.1 precedente, per mezzo di un modulo
fornito dalla Compagnia, debitamente compilato e firmato, di cui un esemplare è allegato alla presente Polizza (all. B) e nel quale vengono indicati i documenti che l’Assicurato deve trasmettere alla Compagnia per ottenere l’Indennizzo.
L’Assicurato dovrà dimostrare di aver rispettato le condizioni indicate agli art. 2 e art. 4 precedenti.
L’Assicurato trasmetterà alla Compagnia non appena possibile:
> nel caso di procedure concorsuali, la prova dell’ammissione al passivo dei crediti da lui vantati nei confronti del debitore insolvente, nonchè il decreto di omologa;
> nel caso di procedure esecutive, il verbale di pignoramento mobiliare, atto
di pignoramento immobiliare e dichiarazione del terzo.
6. PREMIO
6.1. L’importo e/o la modalità in cui il Premio viene calcolato sono precisati nelle Condizioni Particolari. Il Premio va pagato entro 30 giorni a far data dalla ricezione dell’avviso di pagamento che viene emesso dalla Compagnia:
> Al momento della firma della Polizza e alla data di decorrenza della nuova annualità assicurativa in caso di rinnovo, per quanto riguarda il Premio Minimo Annuo;
> Al termine di ogni annualità assicurativa per quanto riguarda il Premio di
Regolazione, calcolato come indicato nelle Condizioni Particolari art.8.
6.2. Il Premio Xxxxxx Xxxxx è definitivamente acquisito dalla Compagnia e non è rimborsabile.
6.3. I Premi vengono maggiorati dell’imposta governativa, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente al Premio.
6.4. Si conviene espressamente che, all’occorrenza, la Compagnia potrà compensare i Premi dovuti dall’Assicurato, con gli Indennizzi dovuti all’Assicurato fermo restando quanto segue:
> l’importo dell’imposta calcolato sui Premi originariamente dovuti dovrà essere pagato; e
> l’importo degli Indennizzi sia stato dichiarato indennizzabile dalla
Compagnia all’Assicurato.
6.5. Il Premio Xxxxxx Xxxxx e il Premio di Regolazione (se previsto) sono dovuti per intero dall’Assicurato per avere il diritto di richiedere un Indennizzo.
7. INDENNIZZO
I Sinistri e i relativi Indennizzi avvenuti in una determinata annualità assicurativa verranno attribuiti per competenza all’ annualità assicurativa o alle annualità assicurative nella quale/i sono sorti i relativi crediti (in base alla data di emissione delle fatture assicurate insolute); di conseguenza si dovrà applicare per competenza la Franchigia Annua Globale ai sensi art.7.1 seguente, di ogni annualità assicurativa. Per quanto riguarda la Franchigia per Sinistro ai sensi art. 7.4, la stessa dovrà riferirsi all’annualità assicurativa relativa alla prima fattura insoluta assicurata sino ad assorbimento del Sinistro e, se non del tutto assorbita, alle fatture insolute assicurate successive del Sinistro stesso.
7.1. Xxxxxxxxxx Xxxxx Globale (FAG): la somma di Sinistri coperti dalla Polizza e ritenuti indennizzabili dalla Compagnia, che rimangono a carico dell’Assicurato per ogni annualità assicurativa.
7.2. Percentuale di copertura: la Percentuale di copertura dei crediti coperti in eccesso alla Franchigia Annua Globale. La percentuale scoperta resta a esclusivo carico dell’Assicurato.
7.3. Massimale di Polizza: importo massimo di Indennizzi liquidabili dalla Compagnia nel corso di un’annualità assicurativa e/o nel corso della durata della Polizza. Il Massimale diminuisce nella stessa misura degli Indennizzi pagati e si ricostituisce con i recuperi versati alla Compagnia.
7.4. Franchigia per Sinistro: importo deducibile da ogni Sinistro coperto dalla Polizza, ritenuto indennizzabile dalla Compagnia.
7.5. Calcolo dell’Indennizzo: ammontare del Sinistro relativo a Fornitura di beni e/o Prestazione di servizi coperte ai sensi dell’art. 3.2 e dell’art.3.3 precedenti e:
> limitato alla Linea di Credito
> Tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che la Compagnia invierà alla fine di ogni annualità assicurativa all’Assicurato (all. D).
> Copia dello Scadenziario dei crediti per Cliente, dove sono indicati gli
importi dei crediti suddivisi tra Non Scaduto e Scaduto suddiviso secondo l’anzianità del credito.
5.2. Completare la Proposta prima della data di decorrenza della seguente Polizza e ad informare immediatamente la Compagnia di ogni significativa modifica alle dichiarazioni rese nella Proposta ai sensi dell’art. 1898 c.c. (aggravamento del rischio), specialmente cambiamenti relativi alle procedure di concessione delle Linee di Credito, ai termini di pagamento e alle azioni di recupero credito.
5.3. Comunicare immediatamente alla Compagnia ogni Sofferenza che ha un’alta probabilità di diventare un Mancato Pagamento e comunicare alla Compagnia nel mese successivo ad ogni quadrimestre solare:
> la situazione delle Perdite e del contenzioso, intendendosi per tale le pratiche passate al legale per il recupero sia extra-giudiziale che
giudiziale; tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che quadrimestralmente la Compagnia invierà all’Assicurato (all. C);
> meno recuperi pre-Indennizzo e in caso di concordato meno l’intero importo previsto di recupero omologato
> meno la Franchigia per Sinistro
> meno la Franchigia Annua Globale non ancora assorbita
> il risultato moltiplicato per la Percentuale di copertura
> limitato al Massimale di Polizza non ancora utilizzato.
7.6. Data dell’Indennizzo: l’Assicurato può richiedere in qualsiasi momento il pagamento dovuto alla Compagnia, semprechè siano state rispettate le condizioni della seguente Polizza. La Compagnia pagherà all’Assicurato l’Indennizzo dovutogli entro 30 giorni calendario contati dalla data della ricezione di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia che dimostrino l’indennizzabilità del Sinistro.
7.7. Surroga: con la liquidazione dell’Indennizzo, la Compagnia è surrogata in tutti i diritti ed azioni che competono all’Assicurato nei confronti del Cliente o di una parte terza per quanto concerne il recupero del credito.
8. PAGAMENTI E RECUPERI
8.1. Imputazione dei pagamenti: per il calcolo del Sinistro della seguente Polizza, ogni pagamento ricevuto dall’Assicurato si intenderà riferito alla fattura insoluta assicurata con Data di Scadenza di Pagamento più antica, e così i successivi, in ordine cronologico, si intenderanno riferiti alle altre fatture assicurate.
Ogni pagamento ricevuto successivamente alla data del Blocco delle Forniture sarà imputato alle fatture insolute assicurate (in ordine cronologico partendo dalla fattura assicurata insoluta più antica) e alle fatture insolute non assicurate (in ordine cronologico partendo dalla fattura non assicurata insoluta più antica) in maniera proporzionale secondo il rapporto tra parte assicurata e non, esistente al momento del Blocco delle Forniture.
8.2. Tutti i pagamenti e tutte le somme recuperate incluse le note di variazione, l’intero importo previsto di recupero omologato in caso di concordato, le note di credito successivamente alla data di Mancato Pagamento, sono dedotti dall’Indennizzo dovuto all’Assicurato dalla Compagnia in maniera
proporzionale secondo il rapporto tra fatture insolute relative ai crediti assicurati e fatture insolute relative ai crediti non assicurati, esistenti al momento in cui si verifica il Mancato Pagamento.
8.3. Ogni importo recuperato relativamente ad un Sinistro rimasto a carico dell’Assicurato ai sensi dell’art. 7.1, è corrisposto all’Assicurato, ma andrà a ricostituire dello stesso ammontare la Franchigia Annua Globale non ancora assorbita.
8.4. L’Assicurato è obbligato immediatamente a comunicare e a fornire prova alla Compagnia di qualsiasi pagamento ricevuto. Questo obbligo si applica nel caso di Sinistri che rimangono a carico dell’Assicurato ai sensi dell’art.7.1 e nel caso di Sinistri dove l’Assicurato ha ricevuto pagamenti e recuperi di credito successivi all’Indennizzo da parte della Compagnia. In questi casi la
Compagnia fornirà un nuovo calcolo dell’Indennizzo e l’Assicurato è obbligato a rimborsare la Compagnia degli Indennizzi liquidati che presentano un importo liquidato superiore a quello dovuto.
9. ESCLUSIONI
9.1. Sono escluse dalla copertura della presente Polizza i Sinistri derivanti da: guerra, occupazione, rivoluzione, sciopero generale, tumulti, atti di terrorismo; confisca, requisizione o distruzione dei beni ordinata dalla pubblica autorità; direttamente o indirettamente da qualsiasi fenomeno di origine nucleare o da danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di esplosioni o di emanazione di calore; dalle conseguenze dirette o indirette di eruzioni vulcaniche, terremoti o
altro cataclisma, assestamento cedimento slittamento del terreno od ogni altra calamità naturale; fluttuazioni del tasso di cambio e/o svalutazioni monetarie; impossibilità di trasferimento di fondi; transazioni concluse infrangendo le leggi o i regolamenti del paese di destinazione, del Paese di transito o di quello
del compratore; introduzione di restrizioni all’importazione o all’esportazione od ogni altra misura di embargo, dovute all’infrazione delle leggi del Paese dell’Assicurato e/o del Cliente.
9.2. Non sono coperti gli importi dovuti: da qualsiasi Stato, regione, provincia, comune e altre entità pubbliche che non possono essere dichiarate fallite o che non possono essere soggette a forme di procedure collettive decretate dal tribunale del Paese del Cliente; da persone giuridiche che non siano iscritte alla
C.C.I.A.A. o altro ente similare all’estero da non titolari di partita I.V.A.; da Clienti che dipendono dall’Assicurato sul piano giuridico o economico-finanziario o sui quali l’Assicurato esercita un controllo gestionale o che comunque partecipa alla direzione e alla gestione degli affari; relativi a crediti coperti da altra assicurazione.
9.3. Sono esclusi dalla copertura della presente Polizza gli importi relativi a: IVA, altre tasse e dazi doganali dovute a commerci internazionali, Perdite di potere di acquisto della valuta, fatture emesse che comportano un superamento della Linea di Credito stabilita e una Fornitura di Beni e/o Prestazione di servizi in contraddizione a quanto stabilito dall’art. 4.2; interessi di ritardo, danni, interessi, penalità contrattuali e spese legali per azioni di recupero; ai costi relativi alla soluzione di litigi o contestazione delle forniture e ai costi legati alla produzione di beni o a servizi incompleti, che non sono stati portati a termine nel momento in cui si è verificato il Mancato Pagamento.
10. VIGENZA, DURATA, RINNOVO
10.1. La presente Polizza è sottoscritta per la durata specificata nelle Condizioni Particolari art. 16.
10.2. Salvo quanto stabilito nelle Condizioni Particolari, la Polizza entra in vigore al momento della firma dell’Assicurato e della Compagnia, alla condizione
sospensiva che il Premio sia pagato secondo quanto stabilito al precedente art. 6.
10.3. Salvo deroga specificata nelle Condizioni Particolari, la Polizza si rinnova tacitamente per periodi successivi annuali e alle medesime condizioni, salvo che una delle parti non la disdetti, inviando una lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza.
11. MODIFICA, RISOLUZIONE, RECESSO, ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA
11.1. Aggravamento del rischio: nel caso in cui la dichiarazione resa dall’Assicurato ai sensi del precedente art. 5.1 e art. 5.2 evidenzi un aggravamento del rischio quale un aumento del DSO specificato nelle Condizioni Particolari art. 7, la Compagnia potrà sia proporre nuove condizioni d’assicurazione con effetto la data della dichiarazione di cui sopra, sia recedere dalla Polizza con effetto la data della dichiarazione e alle condizioni di cui al seguente art. 11.3. Nel caso in cui la Compagnia non comunichi nulla nei 30 giorni contati dalla data di ricevimento della dichiarazione, la Polizza continua ad operare alle
stesse condizioni. Nel caso in cui la Compagnia proponga nuove condizioni, l’Assicurato potrà recedere dalla Polizza nei 30 giorni successivi a far data dalla ricezione delle nuove condizioni.
11.2. Procedure concorsuali o esecutive nei confronti dell’Assicurato: la Polizza è risolta di pieno diritto e senza messa in mora alla data di assoggettamento dell’Assicurato a una delle procedure.
11.3. Condizioni del recesso: se la Compagnia recede dal contratto per l’applicazione dell’art. 11.1 o dell’art. 11.2 e nessun Indennizzo relativo all’annualità in corso è stato pagato o è dovuto, la Compagnia rimborserà il Premio pro-rata non goduto.
11.4. Annullamento: l’Assicurato conviene e accetta che:
> ogni Sua dichiarazione inesatta, reticenza od omissione nella Proposta e nella relativa corrispondenza, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose; e
> atti con dolo o colpa grave a danno della Compagnia o che
impediscano alla stessa l’esercizio del proprio diritto di controllo sono causa di annullamento della presente Polizza ove l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall’art.1892 c.c.
Se l’Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Compagnia potrà recedere dalla Polizza alle condizioni tutte previste dall’art. 1893 c.c. In caso di annullamento della Polizza, la Compagnia – fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l’Articolo 1224 c.c.) - avrà in ogni caso
il diritto di trattenere tutti i Premi corrispostole dall’Assicurato e di ottenere dall’Assicurato la restituzione di tutti gli Indennizzi pagati dalla Compagnia, a titolo di penale. Se l’Assicurato non rispetta puntualmente gli obblighi indicati agli artt. 5.1 e 5.2, non trasmettendo le informazioni e i dati richiesti alla Compagnia, la Compagnia applicherà l’art. 11.1 o il presente art.11.4 a seconda di quale sia quello più conforme.
12. CONSEGUENZE AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI POLIZZA
Senza pregiudizio per le norme di legge in materia di risoluzione e di ogni altra previsione contenuta altrove a questo riguardo nella Polizza, il contratto assicurativo oggetto della Polizza potrà essere immediatamente risolto dalla Compagnia ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile, a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all’Assicurato, qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti circostanze:
> l‘Assicurato non rispetti puntualmente i termini di pagamento del Premio assicurativo; e/o
> mancata segnalazione ed attribuzione delle somme recuperate, mancata
restituzione di Indennizzi e importi non spettanti all‘Assicurato.
In caso di risoluzione del contratto assicurativo oggetto della Polizza la Compagnia - fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede I‘Articolo 1224 del Codice Civile) - avrà in ogni caso il diritto di trattenere tutti i Premi corrispostigli dall‘Assicurato, a titolo di penale. Sempre in caso di risoluzione, I‘Assicurato sarà inoltre tenuto al pagamento
del Premio Xxxxx Xxxxxx garantito, sino alla scadenza dell‘annualità assicurativa in corso al momento della risoluzione. Per effetto della risoluzione l‘Assicurato decade da ogni diritto all‘Indennizzo e ciò anche quando le circostanze suddette fossero rilevate successivamente alla cessazione della Polizza per qualsiasi motivo.
13. PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione afferente i diritti che scaturiscono dalla presente Polizza è di:
> 12 mesi decorrenti dalle singole scadenze, per quanto concerne il pagamento delle rate del Premio;
> 24 mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, per
quanto concerne gli altri diritti derivanti dalla Polizza.
14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Salvo deroga precisata nelle Condizioni Particolari, la presente Polizza è soggetta al diritto del Paese dell’Assicurato. La Compagnia e l’Assicurato convengono di sottoporre ogni controversia che non si sia potuta risolvere d’accordo fra le parti, al Foro specificato nelle Condizioni Particolari.
Emessa a Milano in 4 esemplari il:
Trade Credit Re Insurance Company sa Branch Italy
Assicurato
A SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. LE PARTI DICHIARANO DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE, DOPO RILETTURA, DELLE SEGUENTI CLAUSOLE, CHE
APPROVANO SINGOLARMENTE: artt. 2 “Arbitraggio dei Rischi”, 3 “Rischi coperti”, 3.1 “Mancato Pagamento (evento assicurato)”, 3.2 “Sinistri”,
3.3 “Clienti assicurati”, 3.4 “Onere della prova”, 4 e 4.1 e 4.2 e 4.3 “Gestione dei rischi”, 5 “Gestione della Polizza”, 6 “Premio”, 7 “Indennizzo”,
7.1 “Franchigia Annua Globale”, 7.2 “Percentuale di Copertura”, 7.3 “Massimale di Polizza”, 7.4 “Franchigia per Sinistro”, 7.5 “Calcolo dell’Indennizzo”, 7.6 “Data dell’Indennizzo”, 7.7 “Surroga”, 8 e 8.1 e 8.2 e 8.3 e 8.4 “Pagamenti e Recuperi”, 9 “Esclusioni”, 10 “Vigenza – Durata – Rinnovo”, 11.1 “Aggravamento del rischio”, 11.2 “Procedure concorsuali o esecutive nei confronti dell’Assicurato”, 11.3 ”Condizioni di recesso”,
11.4 “Annullamento”, 12 “Conseguenze al mancato rispetto degli obblighi di Polizza”, 14 “Legge applicabile e giurisdizione”.
Emessa a Milano in 4 esemplari il:
Trade Credit Re Insurance Company sa Branch Italy
Assicurato
Trade Credit Re Insurance Company S.A. Aut. Banque Nationale de Belgique N. 2364 del 16/12/2004
A Company of The Credendo Group
Trade Credit Branch Italy Xxx Xxxxxxxx, 00
Cap. Soc. EUR 20.000.000 Int. versato X. X. / X. XXX 00000000000
X.X.X.X.X. XX - R.E.A. N. 363428 Iscritta Albo Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione N. I.00057
Aut. IVASS del 27/09/2005