AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1717 del 13-12-2018
O G G E T T O
Procedura negoziata per la fornitura in service di iniettore CO2 ad uso angiografico e relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Radiologia:
Delibera a contrarre.
Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1911
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
premesso che in data 28.04.2018, i Direttore delle XX.XX.XX. di Radiologia e Nefrologia del Distretto Est hanno richiesto l’acquisizione di un iniettore angiografico CO2 in quanto “…Le procedure angiografiche comportano l’utilizzo intravascolare di mezzi di contrasto (MdC) organo-iodati, il cui uso provoca un danno renale. La CI-AKI permane subclinica nei soggetti con funzionalità renale preservata ma può essere causa di grave nefropatia (con danno acuto e/o cronico) nei pazienti con funzionalità renale compromessa; i fattori di rischio riconosciuti includono inoltre il diabete, l’ipertensione arteriosa e l’età avanzata, fattori sempre più diffusi nei pazienti per cui sono richiesti uno studio angiografico o una procedura di rivascolarizzazione…La CO2 è utilizzata come contrasto intra-arterioso, in alternativa ai MdC organo-iodati. L’uso intravascolare della CO2 ha tre vantaggi rispetto ai MdC tradizionali: assenza di nefrotossicità; assenza di reazioni allergiche; elevata economicità…Tra i prodotti presenti sul mercato, a nostra conoscenza solo il sistema “Angiodroid The CO2 Injector” della Angiodroid risponde a queste caratteristiche…”;
la Direzione Medica, con nota prot. 50513/2018 del 16/05/2018, ha espresso parere favorevole;
in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal combinato disposto dall’art. 63, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 8 in materia di “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando nel caso di forniture o servizi ritenuti infungibili”, questa Azienda Sanitaria ha proceduto ad effettuare delle consultazioni preliminari di mercato mediante pubblicazione, in data 23.07.2018, sul sito internet aziendale di un avviso finalizzato a verificare la presenza sul mercato di sistemi equivalenti in grado di soddisfare l’interesse pubblico per il quale si intende procedere;
considerato che entro il termine ultimo, fissato per il giorno 10.08.2018, risulta pervenuto riscontro a tale consultazione preliminare per quanto di interesse, da parte delle seguenti ditte:
NGC Medical S.r.l. (distributore del dispositivo soprariportato);
Xxxx X.x.x.;
la documentazione pervenuta è stata sottoposta all’attenzione del Direttore dell’U.O.C. di Radiologia, che con nota del 18/10/2018, ha confermato l’esclusività del dispositivo distribuito dalla ditta NGC Medical S.r.l. in quanto “…In particolare l’iniettore Angiodroid è l’unico che garantisce l’iniezione intravascolare di CO2 a valori stabili e constanti di pressione e volume attraverso un sistema di iniezione automatico a controllo elettronico. Inoltre l’iniettore Angiodroid garantisce un’ottimale sterilità non solo mediante l’uso di un filtro antibatterico (caratteristica presente anche nel dispositivo della Ditta SEDA spa), ma anche con il mantenimento di una pressione positiva di tutto il circuito che impedisce la contaminazione con l’aria ambientale…”;
con nota prot. 106540/GM/mr del 23/10/2018, sono state inviate, alla ditta Seda S.p.a., le note del Direttore dell’U.O.C. di Radiologia;
pertanto, risulta legittimo il ricorso, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
considerato che questa Azienda Sanitaria, per le nuove procedure di gara, intende avvalersi, ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D. Lgs. n. 50/2016, di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato “Sintel”;
richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ritenuto pertanto di poter procedere con una procedura negoziata monolotto utilizzando la piattaforma SINTEL tramite la pubblicazione di una Richiesta di Offerta per la fornitura in service di “Iniettore CO2 ad uso angiografico e relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Radiologia”, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, della durata di 36 mesi, per l’importo a base d’asta complessivo di € 72.000,00 IVA esclusa, con aggiudicazione al prezzo più basso offerto, alla quale per le ragioni di carattere tecnico sopra specificate può essere invitata la sola ditta NGC Medical S.r.l.;
visti i seguenti documenti di gara e ritenuto di approvarli:
Disciplinare di gara;
Modello Offerta Economica;
valutato che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore di Esecuzione del Contratto;
il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo n. 50/2016, con la richiesta di offerta (RdO) utilizzando la piattaforma SINTEL relativamente alla fornitura in service di “Iniettore CO2 ad uso angiografico e relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Radiologia”, con aggiudicazione al prezzo più basso, alla quale per le ragioni di carattere tecnico sopra specificate può essere invitata la sola ditta NGC Medical S.r.l.;
2. di porre a base d’asta l’importo di € 72.000,00 IVA esclusa, per un periodo di 36 mesi;
3. di approvare i documenti di gara predisposti allo scopo, in particolare il Disciplinare di gara (Allegato 1) ed il Modello Offerta Economica (Allegato 2), parte integrante della presente deliberazione;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 14-12-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 14-12-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi
Unità Operativa : U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Indirizzo sede: Xxxxx X. Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX
Direttore.: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI INIETTORE CO2 AD USO ANGIOGRAFICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L’U.O.C. DI RADIOLOGIA
DISCIPLINARE DI GARA
CIG 7721016FF3
PREMESSA
Questa Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” intende procedere con una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in service di iniettore CO2 ad uso angiografico e relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Radiologia.
La presente procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile all’interno della piattaforma telematica e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura è a lotto unico. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, pubblicato in G.U. n. 54 del 06.03.97, supplemento ordinario, avente per oggetto "attuazione della direttiva 93/42CEE, concernente i dispositivi medici" e alla F.U. XII Ed. e successivi aggiornamenti.
Responsabile del Procedimento: Miotto dott. Xxxxxxx
Referente procedura: Rappo dott. Mirko Tel. 0444-75.7142 Fax 0444-75.3407
La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, a noleggio, l’iniettore CO2 ad uso angiografico, avente le seguenti caratteristiche, tenendo conto di quanto previsto agli artt. 16 e 17 del presente disciplinare:
• garantire l’assoluta sterilità e soprattutto deve essere in grado di iniettare, attraverso un sistema di iniezione automatico a controllo elettronico, contemporaneamente a valori di pressione e volumi stabili e costanti per garantire il miglior confort del paziente e soprattutto per acquisire immagini diagnostiche, evitando l’eccessiva frammentazione delle bolle gassose, al fine di ottenere qualità delle immagini, specie nei territori più distali (caviglia - piede);
• garantire un’ottimale sterilità non solo mediante l’uso di un filtro antibatterico, ma anche con il mantenimento di una pressione positiva di tutto il circuito che impedisce la contaminazione con l’aria ambientale.”;
Il canone di noleggio dovrà comprendere:
• noleggio dell’iniettore CO2;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• aggiornamenti tecnologici, sia Software che Hardware;
• bombola CO2 medicale illimitatamente;
• Linee di raccordo comprensive di rubinetto a 3 vie con possibilità di utilizzo contemporaneo di iodio e CO2;
• eventuale ulteriore materiale di consumo che si rendesse necessario per l’utilizzo dell’iniettore;
La descrizione delle caratteristiche tecniche sopra elencate ha il mero scopo di individuare gli elementi funzionali del prodotto: le eventuali difformità saranno valutate ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del X.X.xx. 50/2016.
I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono, allo stato attuale, pari a zero.
ART. 2 – FABBISOGNI ANNUALI
Lotto unico
Fabbisogno annuale | ||
Art. 1 | Canone di noleggio mensile | 12 |
Importo annuale a Base d’asta: € 24.000,00 (iva esclusa).
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa decorrenza comunicata successivamente, salvo esecuzione anticipata di urgenza.
Il contratto potrà essere risolto nell’eventualità di intervenuta aggiudicazione di gara regionale o aziendale.
ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel sistema a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali- operatore economico all’interno del citato sito internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx).
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx (steps).
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Xxxxxx.
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
1. la Documentazione amministrativa, a livello monolotto della procedura (attraverso la funzionalità “Invia offerta monolotto”);
2. la Documentazione tecnica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta);
3. l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in
formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).
Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.
Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Xxxxxxxxx ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi “Invia offerta”. Tutti gli steps del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella Piattaforma Sintel, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:
▪ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
▪ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima (dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo) restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica” che, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:
▪ di allegare i documenti richiesti;
▪ di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.
In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.
“BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – Step 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, in formato PDF, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante, compressi in un'unica cartella (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar. ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1” (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.):
1. Dichiarazione sostitutiva, da redigersi secondo l’“Allegato A” predisposto dalla Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx/00 nella sezione “Appalti > Documentazione” - nome del file “Allegato A: dichiarazione sostitutiva.pdf” (è disponibile anche una versione editabile) e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa;
Per quanto ivi non indicato si rimanda all’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.
Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’ Allegato Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.
“BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” - Step 2
Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ”(non ulteriormente suddivisa in sottocartelle compresse e non firmate digitalmente) ovvero equivalenti software di compressione dati, con tutti i documenti di seguito elencati – in formato PDF, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante - (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non fosse sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.):
1. schede tecniche originali dei prodotti offerti (materiale di consumo e piattaforma laser), in lingua italiana o con traduzione allegata (con indicazione di nome comm.le, descrizione prodotto, destinazione d’uso e classe di appartenenza, elenco gamma disponibile e relativi codici, composizione e caratteristiche di tutti i componenti dei prodotti offerti, processo di sterilizzazione adottato, codici CND e RDM, eventuali istruzioni e/o avvertenze per l’uso, in lingua italiana, chiare
e complete), documentazione e informazioni che possono risultare di utilità in sede di valutazione dell’offerta (possono essere allegati anche file PDF non firmati digitalmente);
2. dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE e indicazione della classe di appartenenza e dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE (in lingua italiana);
3. dichiarazione indicante la ditta produttrice e lo stabilimento di produzione;
4. dichiarazione congiunta con il “produttore” attestante la rivendita in esclusiva del materiale richiesto (in caso di prodotti distribuiti in esclusiva);
5. dichiarazione latex free;
6. copia del foglietto illustrativo presente nella confezione di vendita (IFU) (possono essere allegati anche file PDF non firmati digitalmente);
Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA/E E TECNICA/CHE non devono contenere
riferimenti economici all’offerta contenuta nella busta 3) pena l’esclusione dalla procedura di gara.
“BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” – Step 3
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica come da allegati, firmando digitalmente la versione .pdf ed allegando anche la versione excel. Per comodità è consigliabile procedere compilando prima il file excel, trasformarlo poi in pdf e procedere poi con la firma digitale; alla fine poi si dovrà allegare sia il file excel che il file firmato digitalmente.
Il concorrente a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema (“Documentazione Economica 1”, “Documentazione Economica 2”, etc.), una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, con tutti i documenti richiesti (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Economica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Economica 2”, “Documentazione Economica 3”, etc.).
In particolare viene richiesto:
1) OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA, utilizzando il file allegato “Allegato Offerta Economica”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante nella versione pdf, che costituisce parte integrante dell’offerta economica. In tale documento dovranno essere riportati in lingua italiana:
a) ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
b) qualifica ed il nominativo del firmatario;
c) prezzo unitario di ciascun articolo IVA esclusa;
d) importo complessivo annuale per ciascun articolo IVA esclusa;
e) importo complessivo annuale (art. 1 + art. 2);
f) importo complessivo per la durata contrattuale (art. 1 + art. 2) comprendente l’opzione di prosecuzione del contratto (36+24);
g) Aliquota IVA;
h) codice CND, numero di repertorio e numero identificativo del REF del produttore e della ditta produttrice.
Il prezzo dovrà essere esposto con due cifre dopo la virgola.
Si chiede inoltre di allegare il file compilato di cui sopra anche in formato excel.
2) LISTINO PREZZI UFFICIALE;
3) Dichiarazione di applicare, per tutto il periodo di fornitura, la stessa percentuale di sconto sui prezzi dei prodotti appartenenti alla medesima linea di quello richiesto nella presente procedura di gara e
presenti nel listino in vigore, al fine di consentire a codesta Azienda di acquistare dispositivi ulteriori ma analoghi rispetto a quelli espressamente richiesti al verificarsi delle singole esigenze.
L’offerta deve essere valida per 180 giorni decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta.
Si chiede inoltre di allegare il file compilato di cui sopra anche in formato excel. Il concorrente dovrà infine indicare a Sistema:
a) nell’ apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo offerto annuo espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
b) nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016;
c) nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i costi della manodopera propri dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016, se la cui indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante;
Ai soli fini dell’utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico, dovrà essere indicato a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, un valore pari a zero per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/2008.
La quotazione degli oneri di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/2008, dovrà essere presentata in una apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente, anche in calce allo “Schema di offerta economica”, da inserire nella cartella “Offerta Economica”.
Sulla base delle modalità previste per l’esecuzione della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell’offerta economica, l’offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.
La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4
Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:
1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nell’Allegato “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”;
3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.
x. Xx rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
b. Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.
Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Gli steps precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’amministrazione.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.
La Ditta dovrà offrire, a pena di esclusione, tutto quanto previsto all’interno del lotto di gara.
ART. 5 - MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, come novellato dal D. Lgs. n. 56/2017, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di carattere amministrativo, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Per l’esperimento della suddetta procedura di soccorso istruttorio non saranno applicate penali. Non si darà corso al soccorso istruttorio per le offerte tecniche ed economiche.
ART. 6 - OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, ratificato con D.G.R. n. 1036 del 10 agosto 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 7 - VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, verificherà il possesso dei requisiti economici, finanziari e patrimoniali e gli eventuali motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del
D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisca la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità
dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica verrà svolta dal RUP o da un suo delegato. Si procederà quindi:
1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;
3. ad ammettere alla fase successiva il concorrente qualora abbia prodotto la completa e regolare documentazione amministrativa prevista, fermo restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi.
Successivamente si procederà all’apertura della “BUSTA telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, alla verifica della corrispondenza della documentazione presentata con quella richiesta.
Infine si procederà all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”, previa verifica della corrispondenza della documentazione economica.
La Stazione Appaltante procederà quindi con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico e/o organizzativo l’offerta presentata, ai sensi dell’art. 94 comma 2 e dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. L’Azienda si riserva, altresì il diritto di annullare la gara in qualsiasi momento, senza che l’offerente possa avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva, se richiesta, la motivazione.
Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato al concorrente all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016.
Le comunicazioni tramite l’area “Comunicazioni procedura” sono valide agli effetti di cui all’art. 29, comma 2 e all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
Il RUP, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione nei termini previsti all’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo PEC inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76 D. Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta.
Art. 9 – SITO INTERNET, COMUNICAZIONI PER LE IMPRESE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Azienda ULSS n. 8 “Berica” e gli offerenti avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente.
I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nella piattaforma Sintel.
In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Xxxxxxxxx chiarimenti.
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel.
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.
Eventuali rettifiche al disciplinare verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È onere dei concorrenti visitare la piattaforma SinTel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
ART. 10 – NORME E CONDIZIONI FINALI
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l’Azienda X.X.XX. all’assegnazione della fornitura.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente disciplinare, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dal presente disciplinare.
L'Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica" si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta.
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per qualsiasi aspetto non disciplinato espressamente nella presente richiesta di offerta, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Il Responsabile della procedura di affidamento della presente gara è il Direttore F.F. dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto verrà nominato con apposito atto deliberativo e comunicato alla Ditta aggiudicataria.
ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione
della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.
ART. 12 -CONFEZIONAMENTO
I prodotti offerti dovranno essere contenuti in confezioni idonee a non danneggiare il materiale, anche durante la fase del trasporto e comunque in conformità a quanto indicato nella direttiva CEE 93/42 recepita con D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
I prodotti devono essere contenuti in confezioni singole, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire facili lacerazioni accidentali; i dispositivi devono essere confezionati in modo che il materiale non aderisca internamente, per facilitarne la corretta estrazione.
Il confezionamento secondario dovrà contenere un multiplo congruo delle unità singolarmente confezionate, tale da facilitare le operazioni di consegna.
Il contenitore secondario dovrà inoltre essere in materiale tale da proteggere il contenuto da strappi ed eventuali contaminazioni, resistente all’umidità, indicante tutti i dati, in lingua italiana o sotto forma di simboli grafici conformi a quelli specificati nelle norme armonizzate (norma tecnica EN 980) - qualora fossero usati simboli non previsti dalle norme armonizzate deve essere aggiunta la spiegazione del loro significato - necessari ad individuare il tipo di contenuto, eventuali istruzioni per il suo uso, il lotto di fabbricazione, il nome del produttore o la ragione sociale del fabbricante.
ART. 13 – ETICHETTA
Ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantirne un utilizzo sicuro e per consentire di identificare il fabbricante, come da direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con D.Lgs. n°46 del 24/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’etichetta dei prodotti oggetto della fornitura dovrà riportare, su ogni confezione, a caratteri indelebili e ben visibili, in lingua italiana o sotto forma di simboli grafici conformi a quelli specificati nelle
norme armonizzate (norma tecnica EN 980) - qualora fossero usati simboli non previsti dalle norme armonizzate deve essere aggiunta la spiegazione del loro significato- le seguenti indicazioni:
• descrizione e nome commerciale del prodotto;
• formulazione quali-quantitativa, comprendente principi attivi ed eccipienti, riferita al 100% di prodotto finito;
• uso al quale il prodotto è destinato;
• numero di lotto, data di fabbricazione e/o data di scadenza, ove previsto;
• dati identificativi del fabbricante e dell’officina di produzione;
• eventuali istruzioni per l’uso;
• condizioni specifiche di conservazione: qualora vi siano condizioni di conservazione o manipolazione diverse da quelle normalmente prevedibili;
• .per prodotti Specialità Medicinali: numero di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e bollino identificativo;
• per i prodotti Presidio Medico chirurgico: dicitura Presidio Medico Chirurgico (o PMC) e numero di registrazione.
ART. 14 – CONSEGNE
La consegna della merce ordinata, dovrà essere effettuata presso il Magazzino Aziendale indicato nell’ordine, entro 7 giorni dalla sua data di emissione, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza.
MAGAZZINI:
Per il Distretto Est è sito in Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00. Per il Distretto Ovest è sito in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00.
I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda X.X.XX. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare:
• quantità dei beni consegnati;
• descrizione dei beni consegnati;
• nome commerciale;
• codice ditta;
• n° lotto;
• data di scadenza.
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all’Azienda Sanitaria.
La merce inviata dovrà avere una scadenza (ben evidenziata sulla confezione) pari ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna.
Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all’evasione dell’ordine in un’unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l’U.O. interessata potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell’U.O. e senza causare l’interruzione del servizio.
L’Azienda provvederà, a seconda dei casi, all’applicazione delle relative penali di cui all’art. 23 “Inadempimenti e Penali”.
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne
urgenti.
Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali.
Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.
Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare, in lingua italiana:
- i dati relativi all’identificazione del prodotto, il lotto di fabbricazione, la data di scadenza, il nome/ragione sociale del produttore;
- le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.
Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
In ogni caso l’Azienda X.X.XX. non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva presa in carico.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sull’infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste.
La merce consegnata verrà presa in carico dal magazzino aziendale, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto.
La presa in carico da parte dell’Azienda X.X.XX. non esclude responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall’Azienda X.X.XX. ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell’X.X.XX., campioni di merce per l’accertamento delle caratteristiche richieste.
I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell’X.X.XX. Quest’ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato.
L’Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l’Azienda X.X.XX. le modalità del ritiro.
Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall’Amministrazione, in porto assegnato.
Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
I prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del
fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l’importo di spesa pari al materiale reso
Art. 15 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.
Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini.
L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.
I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell’Azienda Ulss.
16 – STRUMENTAZIONE: CARATTERISTICHE, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire a noleggio n. 1 iniettore CO2 ad uso angiografico, avente le seguenti caratteristiche:
• garantire l’assoluta sterilità e soprattutto deve essere in grado di iniettare, attraverso un sistema di iniezione automatico a controllo elettronico, contemporaneamente a valori di pressione e volumi stabili e costanti per garantire il miglior confort del paziente e soprattutto per acquisire immagini diagnostiche, evitando l’eccessiva frammentazione delle bolle gassose, al fine di ottenere qualità delle immagini, specie nei territori più distali (caviglia - piede);
• garantire un’ottimale sterilità non solo mediante l’uso di un filtro antibatterico, ma anche con il mantenimento di una pressione positiva di tutto il circuito che impedisce la contaminazione con l’aria ambientale.”;
Il canone di noleggio dovrà comprendere inoltre:
• noleggio dell’iniettore CO2;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• aggiornamenti tecnologici, sia Software che Hardware;
• bombola CO2 medicale illimitatamente;
• Linee di raccordo comprensive di rubinetto a 3 vie con possibilità di utilizzo contemporaneo di iodio e CO2;
• eventuale ulteriore materiale di consumo che si rendesse necessario per l’utilizzo dell’iniettore;
La strumentazione offerta dovrà essere di ultima generazione, ancora in produzione e non sono ammesse apparecchiature ricondizionate (nuovo assemblato rigenerato).
Le Ditte dovranno proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di tecnologia e dovranno essere caratterizzate da prestazioni di alto livello.
La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico altresì di osservare le seguenti condizioni:
− conformità delle caratteristiche tecniche costruttive delle apparecchiature ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed alle norme applicabili;
− copertura assicurativa delle apparecchiature mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento;
− esonero dell’X.X.XX. da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.
La manutenzione dell’apparecchiature, sia ordinaria che straordinaria, nonché un’adeguata copertura
assicurativa R.C., saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.
La manutenzione dovrà essere di tipo “full risk” per tutta la durata del contratto.
La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura fornita.
Dovranno essere garantiti:
a) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:
• manutenzione generale programmata;
• verifiche di sicurezza;
• sostituzione parti difettose.
Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l’interruzione del servizio.
Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere comunicato alla Direzione Medica.
Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dell’intervento.
La Ditta deve disporre di procedure di taratura o validazione delle specifiche metrologie delle apparecchiature; i protocolli di taratura devono indicare le grandezze da tenere sotto controllo, le frequenze, la tracciabilità dei materiali utilizzati.
Qualora la tipologia degli strumenti non richieda una taratura periodica, questo deve essere dichiarato e motivato.
La Ditta deve predisporre annualmente i piani di taratura e manutenzione periodica, dettagliando le scadenze e le operazioni da effettuare durante ogni intervento.
b) servizio di manutenzione straordinaria in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici, anche con eventuale possibilità di intervento in remoto dalla sede.
Dovrà essere garantita l’esecuzione dell’intervento di ripristino della piena funzionalità delle strumentazioni entro le 16 ore lavorative (orario lavorativo: lun-ven dalle 8:00 alle 16:00) successive alla segnalazione del guasto.
In caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto dovrà essere garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione.
La Ditta è tenuta a predisporre dei protocolli operativi per la risoluzione dei principali errori.
La Ditta dovrà provvedere, senza alcun onere per l’Azienda, ad un adeguata istruzione del personale utilizzatore per l’utilizzo corretto e sicuro delle apparecchiature e relativi consumabili.
L’assistenza tecnica dovrà essere prestata anche on-line e telefonicamente, per tutta la durata della fornitura.
17 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA STRUMENTAZIONE
La Ditta aggiudicataria concorderà con questa Azienda le modalità di consegna e collaudo dell’apparecchiatura, nonché l’iter da seguire per le riparazioni e/o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’installazione delle attrezzature presso le sedi di utilizzo e sono a suo completo carico:
• il trasporto, lo scarico e il posizionamento in sito delle attrezzature e degli accessori, con ogni onere e manovalanza compresa;
• la custodia in cantiere delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l’installazione;
• l’attivazione e la messa in funzione delle apparecchiature fornite.
Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire, a proprio carico, eventuali supporti che si rendessero necessari per il sostegno delle apparecchiature oggetto della presente fornitura.
Tali supporti saranno restituiti nello stato in cui si trovano dopo l’uso e niente sarà dovuto alla Ditta per il loro utilizzo.
La consegna, l’installazione ed il collaudo delle attrezzature dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria presso le diverse UU.OO. dell’Azienda X.X.XX. utilizzatrici dei sistemi oggetto della procedura di gara, che saranno indicate al momento dell’aggiudicazione, previo accordo con il Direttore delle Unità medesime, entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto salvo diversi espressi accordi intercorrenti tra le parti.
Le operazioni di collaudo verranno eseguite dall’aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda X.X.XX., previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall’aggiudicatario ai responsabili delle diverse U.O.C. coinvolte e al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Dell’esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.
Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.
Il collaudo positivo non esonera comunque l’aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.
Le prove di collaudo di ogni apparecchiatura debbono concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione.
Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell’aggiudicatario.
Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario, fino alla loro conclusione.
La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti.
Nell’ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l’aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l’apparecchiatura e/o le parti di essa risultati non conformi entro e non oltre 10 giorni, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto.
Resta salvo il diritto dell’Azienda X.X.XX. 6, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno.
Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dall’Amministrazione le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.
Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle Apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.
La fornitura di tutte le parti/accessori e del materiale di consumo, risultano essere un prerequisito
essenziale per l’avvio a regime delle pompe e quindi per l’esito positivo del collaudo.
Tutto il materiale per le eventuali prove necessarie per il collaudo, compreso il materiale necessario per la definizione degli intervalli di riferimento per i parametri quantitativi, dovrà essere fornito gratuitamente dalla Ditta aggiudicataria fino alla messa a punto definitiva del sistema analitico.
Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro di tutti gli strumenti forniti, che verranno resi nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell’uso.
Art. 18 – INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, ciascuna Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
MATERIALE DI CONSUMO:
1) in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 14 del presente capitolato, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 5% dell’importo complessivo dell’ordine, al netto di IVA.
1. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 14 (Consegne del materiale di consumo), del presente capitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
2) in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
3) in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4) nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.) la Ditta dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. di riferimento ; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 50,00; in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità residue poste in gara.
ATTREZZATURE:
1) ritardo nella consegna, installazione, interfacciamento e collaudo delle attrezzature: sarà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
2) ritardo per gli interventi di manutenzione ordinaria: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria, sarà applicata una penale nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
3) ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia effettuato entro le 16 ore lavorative dalla segnalazione del guasto verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
4) qualora, in caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto, non fosse garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione, l’Azienda X.X.XX. procederà ad acquistare il servizio di esecuzione delle determinazioni oggetto di gara nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità necessarie fino alla sostituzione dell’apparecchiatura.
L’Azienda X.X.XX. si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
In caso di risoluzione contrattuale, anche determinata dall’esito negativo del collaudo, l’Azienda X.X.XX. incamererà la cauzione e procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità residue poste in gara.
La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare
ART. 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marche e diritti d’autore.
La ditta esecutrice dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi A tenere indenne l’Azienda Sanitaria dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
ART. 20 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda ULSS n. 8 (telefax n. 0444- 753174) i seguenti dati:
• estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi edelle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore
• nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
• in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicataria che effettueranno prestazioni e/o realizzeranno opere e/o svolgeranno servizi e/o forniture a favore della stazione appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici.
La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati riguardanti l’appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di dati personali. Il Committente rilascia, pertanto, all’Appaltatore l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 I dati riguardanti l’Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell’ANAC o altri Enti Pubblici.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Aulss 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, tel 0000 000000, Fax: 0000 000000, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx; il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Studio Legale Cervato Law & Business, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 / X - 00000 - Xxxxxx (XX), Tel. x00 000 000000, Fax x00 000 0000000, e-mail: xxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e norme collegate.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto ed alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l’Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l’accesso agli atti di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990, e l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.
I destinatari dei dati sono l’Azienda Ulss 8 Berica, l’Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l’Agenzia per le entrate, i Centri per l’impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx.
I dati saranno conservati dalla data dell’acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.
Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi e che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto.
ART. 25 - RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
Ai sensi dell’art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:
• trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
• trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
• rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta;
• adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”;
• nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
• specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
• assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
• mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Il personale dipendente dall’Appaltatore o i collaboratori o i soci dello stesso, in caso di società cooperativa, sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Allegato 1 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel Allegato 2 - Modello offerta economica
Allegato 2 – Modello offerta economica
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI INIETTORE CO2 AD USO ANGIOGRAFICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L’U.O.C. DI RADIOLOGIA
La scrivente Impresa Via
nella persona del Legale Rappresentante firmatario nato a
in qualità di
con sede legale in
avente P.I./C.F.
il
in riferimento alla procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura, formula la seguente offerta:
lotto unico | Descrizione | Fabbisogno annuale | Prezzo unitario offerto | Importo annuale (iva esclusa) | Aliquota IVA | CND | RDM | Ref. |
Art. 1 | Canone di noleggio mensile | 12 |
La Scrivente Impresa, in caso di aggiudicazione, fornirà, a noleggio, n. 1 Iniettore CO2 ad uso angiografico ed il relativo materiale di consumo, comprensivo di quanto descritto nell'art. 1 del disciplinare di gara
Importo annuale offerto:
Importo per la durata contrattuale (36 mesi):
I prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.
Il presente documento, redatto in forma di fac-simile, deve essere completato, dalla ditta, di tutti gli ulteriori dati richiesti o comunque ritenuti opportuni. Il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con FIRMA DIGITALE, dal legale rappresentante del concorrente.