Regione Lazio
19/01/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6 - Supplemento n. 2
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 30 dicembre 2016, n. 852
Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012. Linee di indirizzo per la realizzazione del "Programma coordinato di intervento della Regione Lazio", approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485.
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OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012. Linee di indirizzo per la realizzazione del “Programma coordinato di intervento della Regione Lazio”, approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali; VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e successive modifiche;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTE le D.G.R.L. n. 9678/1996 e n. 93/1997 e successive modifiche, relative rispettivamente ai massimali di costo dell’edilizia agevolata e sovvenzionata;
VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
PREMESSO che:
- l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha disposto che “al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana”, l’approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (di seguito “P.N.E.A.”), “rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
1. nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2. giovani coppie a basso reddito;
3. anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
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4. studenti fuori sede; 5. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 6. altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; 7. immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.”. | ||
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 è stato approvato il P.N.E.A. definendo gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del piano. - in particolare, il P.N.E.A. summenzionato: | ||
- all’articolo 4 dispone che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati”; | ||
- all’articolo 5 “Parametri di finanziamento” definisce le modalità di attribuzione del finanziamento agli interventi realizzati ai sensi del P.N.E.A.; - all’articolo 6 stabilisce i canoni prevedendo che per gli “alloggi in locazione con patto di promessa di vendita”, la durata della locazione sia “non inferiore ai 10 anni”; - all’articolo 7 stabilisce i criteri e le modalità di alienazione degli alloggi; - all’articolo 8 prevede che “per partecipare al piano, le regioni d’intesa con gli enti locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento previste all’art. 1, lettere da b) ad e)”; - all’articolo 9 definisce le “Linee di indirizzo per la selezione degli interventi”; | ||
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U. 06.05.10, n. 104) è stato ripartito il fondo nazionale disponibile per il P.N.E.A., assegnando alla Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25; - con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 17 giugno 2010, n. B 3014 (pubblicata sul B.U.R.L. 7 luglio 2010, n. 25) è stato divulgato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte d’intervento; - con D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485 è stato approvato il “Programma coordinato di intervento nella Regione Lazio”, (di seguito “Programma coordinato”) di importo complessivo pari ad € 44.939.014,84 (€ 38.574.906,25 risorse statali ed € 6.364.108,59 risorse regionali) e lo “Schema dell’Accordo di Programma” da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, al fine della realizzazione di interventi ai sensi delle seguenti linee definite alla lettera b) ed alla lettera d) dell’articolo 1, comma 1 del P.N.E.A.: |
- linea b) “incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo”;
- linea d) “agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di
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durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa”;
- con D.G.R.L. 25 novembre 2011, n. 558, sono stati definiti i requisiti di carattere generale e
specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate all’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133/08, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati con i fondi del P.N.E.A.;
- in data 4 luglio 2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio hanno sottoscritto un “Accordo di programma ex art. 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009”, (di seguito “Accordo MIT-RL”) per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma coordinato individuando, tra l’altro, il Responsabile regionale per l’attuazione dell’Accordo;
- a seguito della sottoscrizione dell’Accordo MIT-RL, il MIT ha trasferito il 40% delle risorse così come previsto dall’art. 5 dell’Accordo stesso;
RILEVATO che l’art. 4 del succitato Accordo MIT-RL prevede in particolare che la Regione Lazio proceda, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, trasmettendone copia conforme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’art. 4 dell’Accordo MIT-RL summenzionato, è necessario stabilire,
rispettivamente per ciascuna linea prevista dal Programma coordinato, le linee di indirizzo e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche per gli interventi, alle quali attenersi nelle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti beneficiari del finanziamento;
- con successive determinazioni il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative provvederà all’adozione degli schemi di Convenzione e agli adempimenti necessari al fine di dare attuazione al Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e riferito alle linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A., nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nella presente deliberazione;
- il Responsabile regionale prima delle sottoscrizioni delle Convenzioni procederà alla verifica della coerenza dei progetti definitivi e dei relativi quadri economici generali con le proposte di intervento inserite nel Programma coordinato approvato con D.G.R.L. n. 485/11, così come previsto nel comma 2, art. 4 dell’Accordo MIT-RL;
PRESO ATTO che:
- il Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e oggetto dell’Accordo MIT- RL, ha individuato tra i beneficiari della linea d) destinata a cooperative edilizie anche altri soggetti giuridici con finalità equipollenti;
- agli oneri relativi al Programma coordinato si provvederà in fase di avvio, con l’importo
complessivo di € 17.975.605,94, di cui € 15.429.962,50 - finanziamento statale - stanziati sul Capitolo E62118 ed € 2.545.643,44 - cofinanziamento regionale - stanziati sul Capitolo E62528, per gli E.F. 2016 e 2017, e corrispondenti al 40% del finanziamento totale del programma e, nelle successive fasi, con le ulteriori risorse che saranno trasferite dal MIT, secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, e con l’ulteriore quota di cofinanziamento regionale corrispondente;
- con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative 28 dicembre 2015, n. G16961, si è provveduto alla prenotazione degli impegni così ripartiti:
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- Capitolo E62118 (impegno n. 17581/16):
€ 13.501.217,19 - E.F. 2016 e € 1.928.745,31 - E.F. 2017;
- Capitolo E62528 (impegno n. 17585/16):
€ 2.227.438,01 - E.F. 2016 e € 318.205,43 - E.F. 2017;
RITENUTO di approvare le linee di indirizzo e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, di cui all’Allegato A concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.” e all’Allegato B concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
d) del P.N.E.A.”, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO, altresì, che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative provvederà all’adozione degli schemi di convenzione e di tutti i necessari adempimenti al fine di dare attuazione al Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e riferito alle linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A., nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nella presente deliberazione.
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono richiamate e trascritte integralmente, al fine di realizzare il Programma coordinato di cui alla D.G.R.L. n. 485/11 e al successivo Accordo MIT-RL, di:
1) approvare l’Allegato A concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”, parte integrante della presente deliberazione;
2) approvare l’Allegato B concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”, parte integrante della presente deliberazione;
3) dare atto che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative provvederà all’adozione di tutti i successivi adempimenti necessari al fine di dare attuazione al Programma coordinato, di cui alla D.G.R.L. n. 485/11, riferito alle linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A..
4) dare atto che agli oneri relativi al Programma coordinato si provvederà, in fase di avvio, con l’importo complessivo di € 17.975.605,94, di cui € 15.429.962,50 - finanziamento statale - stanziati sul Capitolo E62118 ed € 2.545.643,44 - cofinanziamento regionale - stanziati sul Capitolo E62528, per gli E.F. 2016 e 2017, e corrispondenti al 40% del finanziamento totale del programma e, nelle successive fasi, con le ulteriori risorse che saranno trasferite dal MIT, secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, e con l’ulteriore quota di cofinanziamento regionale corrispondente;
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Regione xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.
Allegato A
“Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”
Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.: “Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello stato, delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo.”
Al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A. e ai sensi dell’Accordo MIT-RL, la Regione Lazio definisce le seguenti linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
1. TEMPI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA L'attuazione del programma avviene nel rispetto di quanto segue:
a) l’inizio dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione di cui all’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL, previa verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti dall’applicazione delle vigenti normative. I lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio, salvo deroghe regolarmente autorizzate;
b) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento procede all’individuazione di un “responsabile dell’intervento”, al fine di garantire il flusso informativo nei confronti del “responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma”, di cui all’articolo 6 dell’Accordo MIT-RL relativo all’avanzamento finanziario e dei lavori;
c) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento provvede, altresì, ad acquisire il parere del Comitato Tecnico ex art. 9 L.r. n. 30/2002 dell’A.T.E.R. territorialmente competente, anche al fine della verifica della congruità economica e del rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali dell’intervento.
d) il programma è attuato nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE.
2. DEFINIZIONE ED EROGAZONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011, concesso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5 dell’ Accordo MIT-RL, è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di costo dell’edilizia sovvenzionata, di cui alla D.G.R.L. n. 93/1997, aggiornati sulla base della
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Allegato A
“Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”
variazione percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su dati ISTAT.
Il valore del massimale dell’edilizia sovvenzionata è incrementato fino ad un importo massimo del C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva, in relazione al punteggio indicato dall’Attestato di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, concernenti il livello di sostenibilità ambientale perseguito dagli interventi, ai sensi della legge regionale n. 6/2008 e del relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato con D.G.R.L. n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15.
Il finanziamento è liquidato nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 20% a seguito della sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL per spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
b) 20% a seguito del contratto di appalto e del verbale di inizio lavori;
c) 30% a seguito della attestazione dell’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 35%;
d) 10% a seguito della attestazione dell’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 70%.
Il finanziamento viene definitivamente determinato al completamento dei lavori e della relativa rendicontazione. L’Ufficio regionale competente in materia, ai sensi della DGR
n. 563/2012, determina l’esatto ammontare del finanziamento pubblico, nonché l’importo relativo del saldo.
3. MONITORAGGIO
Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuate con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per la comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al collaudo degli alloggi.
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Allegato B
“Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.: “Agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa.”
Al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A. e ai sensi dell’Accordo MIT-RL, la Regione Lazio definisce le seguenti linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
1. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
L’attuazione del programma avviene nel rispetto di quanto segue:
a) l’inizio dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento, avviene entro 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui all’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL, previa verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti dall’applicazione delle vigenti normative; l’ultimazione dei lavori avviene entro 3 anni dalla data di inizio lavori, salvo deroghe regolarmente autorizzate. Qualora i lavori siano già in corso, la sottoscrizione delle Convenzione è subordinata alla rispondenza del progetto che ha ottenuto il permesso di costruire a quanto disposto dalla Convenzione stessa.
b) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento procede all’individuazione di un “referente”, al fine di garantire il flusso informativo nei confronti del “responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma” di cui all’articolo 6 dell’Accordo MIT-RL relativo all’avanzamento finanziario e dei lavori;
c) gli interventi sono attuati nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE;
d) le superfici di progetto degli interventi che usufruiscono del finanziamento pubblico sono indicate negli elaborati progettuali, e definite nel rispetto di quanto disposto all’articolo 6 del decreto del Ministero dei LL.PP. 5 agosto 1994 “Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”. La superficie di progetto non residenziale (Snr) è contenuta entro il 45% della superficie abitabile, fatte salve deroghe giustificate dal rispetto di norme di carattere comunale dettate da esigenze tipologiche locali o da altre esigenze normative. I costi delle superfici in eccedenza restano comunque a carico del soggetto attuatore;
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Allegato B
“Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
e) Il soggetto attuatore ed il Comune ove è localizzato l’intervento provvedono alla sottoscrizione di apposita Convenzione per la disciplina dei relativi rapporti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste nella Convenzione sottoscritta ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL;
f) Il soggetto attuatore provvede, entro 120 giorni dalla data in cui è stato richiesto il certificato di agibilità degli immobili oggetto dell’intervento, a trascrivere presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari un atto d’obbligo recante la destinazione dell’immobile e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari oggetto dell’intervento per la durata della locazione;
g) La durata della locazione degli alloggi ed il relativo canone massimo, vengono stabiliti nel rispetto dell’articolo 6, comma 2, del P.N.E.A.;
h) La vendita degli alloggi è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all’artico 7 del P.N.E.A..
2. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011, concesso in rispetto a quanto previsto all’articolo 5 del DPCM 16 luglio 2009, è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di costo dell’edilizia agevolata, di cui alla D.G.R.L. n. 9678/1996, aggiornati sulla base della variazione percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su dati ISTAT.
Il valore del massimale dell’edilizia agevolata è incrementato fino ad un importo massimo del
C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva in relazione al punteggio indicato dall’Attestato di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, concernenti il livello di sostenibilità ambientale perseguito dagli interventi, ai sensi della legge regionale n. 6/2008 e del relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato con D.G.R.L.
n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15.
Il finanziamento è liquidato nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 10% successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell’articolo 4 dell’ Accordo MIT-RL ed a seguito della presentazione del permesso di costruire e del certificato di inizio lavori nonché di copia della Convenzione tra il Comune ove è localizzato l’intervento ed il soggetto attuatore;
b) 25% a seguito della attestazione dell’avvenuta realizzazione della struttura e della copertura;
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Allegato B
“Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
c) 30% a seguito della attestazione dell’avvenuta realizzazione delle tamponature esterne e tramezzature interne.
Al fine dell’erogazione del finanziamento, il soggetto attuatore è obbligato a contrarre apposita fideiussione a garanzia della realizzazione dell’intervento e del buon esito dei lavori.
A seguito del completamento dei lavori e della relativa rendicontazione, la struttura regionale competente in materia, determina l’esatto ammontare del finanziamento pubblico, nonché l’importo relativo al saldo.
L’erogazione del saldo o l’eventuale restituzione di quanto erogato in eccesso rispetto al contributo dovuto, è disposta a lavori ultimati, a seguito dell’emissione del provvedimento di concessione definitiva del finanziamento e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di importo commisurato alla quota di finanziamento riferibile agli alloggi che non dispongano di contratti di locazione con patto di promessa di vendita.
3. MONITORAGGIO
Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuate con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per la comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al collaudo degli alloggi.
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