Contract
CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE
POLIZZA N. SOCIETA’
PERIODO 31.12.2018/31.12.2019
CONTRATTO N.
CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE
L'ACI - Automobile Club d’Italia (di seguito, più semplicemente “ACI”)-, con xxxx xxxxxx xx Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Presidente e legale rappresentante dell’ACI
e
la Società ---------(per il seguito denominata “Società”), con sede in partita IVA ,
PREMESSO CHE
La Giunta Sportiva dell’ACI con delibera n. ha decretato di affidare il servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile obbligatoria (art. 124 codice assicurazioni private) degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.
Pertanto:
• è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in un unico lotto;
• la Società è risultata aggiudicataria della procedura negoziata n. , CIG, avendo formulato l’offerta al prezzo più basso, come previsto dal bando di gara;
• la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, dalla polizza e suoi allegati, nonché dal bando definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
• la Società dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto e che non ha in xxxxx xxxxxx x/x xxxxxxxx restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90 e che l’offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa;
• la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
• l’efficacia del presente contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000 in merito ai requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
• come previsto dal bando di gara, il presente contratto è efficace dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2019 con l’opzione per la Società di manifestare l’intenzione, nei termini appresso meglio specificati, di rinnovo, alle medesime condizioni, il contratto per un ulteriore annualità e dunque sino al 31.12.2020.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, la polizza relativa alle coperture assicurative, come indicato nell’articolo 2 del contratto e l’offerta economica (all. 2) formulata dalla Società.
3. L'esecuzione del servizio è regolata:
⮚ dalle clausole del presente contratto e dalle polizze (all. e all.) e suoi allegati;
⮚ dalle dichiarazioni di offerta economica (all. ) presentate dalla Società;
e, per quanto non previsto:
⮚ dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI, emanato in attuazione dell’art. 13, 1 comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI, nonché dalle disposizioni di legge in vigore per gli enti pubblici non economici;
⮚ dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
2. Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche, di cui all’art. 124 codice assicurazioni private, come dettagliatamente regolato dal capitolato tecnico posto a fondamento della polizza assicurativa (allegato) e dai suoi allegati.
La copertura viene stipulata attraverso …………
3 . Variazioni del servizio
1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare l’ambito di tutela della singola polizza.
2. Nei casi previsti dai precedenti commi, le variazioni e le conseguenti regolazioni del premio saranno disciplinate dalle specifiche clausole contenute nella relativa polizza assicurativa.
3. Nel caso in cui la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall’invio alla Società di atto di invito ad adempiere, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
4. Durata
1. Il presente contratto ha durata, a decorrere dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2018 sino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2019.
2. Entro la data del 30.06.2019, come previsto all’art.1 – “Durata del contratto” (allegato 1), costituisce opzione per la Società quella di manifestare l’intenzione, nei termini appresso meglio specificati, di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto per un ulteriore annualità e dunque fino alle ore 24,00 del 31/12/2020.
In difetto di detta comunicazione, il contratto verrà definitivamente a cessare alle ore 24,00 del 31.12.2019 e dunque, a decorrere dal 1/01/2020, l’ACI sarà libero di ricercare altra Società per l’assicurazione del servizio di cui al presente contratto e così mantenere la continuità del servizio medesimo.
3. E’ altresì prevista la facoltà di ACI di richiedere alla Società proroga tecnica (art.106 D.Legls.50/2016 e successive modifiche e integrazioni) di ulteriori 12 mesi per l’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio.
5. Condizioni generali di servizio
1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l’erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenute nel capitolato tecnico allegato.
A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l’erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli standard di qualità previsti.
2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 9, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dell’attività e del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione dei suddetti servizi ed attività.
3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare ed eseguire disposizioni normative e regolamentari in vigore o emanate successivamente alla stipula del presente atto resteranno ad esclusivo carico della Società, che ne assume ogni relativa alea; la Società, pertanto non potrà avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo ed, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l’esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all’ACI.
5. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
6. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
6. Impegni specifici della Società
1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico o in via telematica e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa l’erogazione dei servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
7. Corrispettivi
1. Il corrispettivo relativo alla copertura del rischio assicurato avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche è costituito dal premio che ammonta ad euro (…) per ogni annualità e dunque a complessivi euro (..) per l’intera possibile durata contrattuale inclusa, pertanto, l’eventuale proroga annuale, comprese inoltre le franchigie ed i massimali che devono intendersi qui integralmente trascritte salva la ulteriore proroga tecnica indicata all’art.4.3 del presente contratto.
2. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio della Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, salvo quanto stabilito dagli articoli 19-20 del Capitolato Tecnico, per l’assicurazione Responsabilità Civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche in caso di variazioni, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
3. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo sopra indicato salvo e nei limiti di quanto previsto dal presente contratto.
8 . Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società dovrà emettere per la polizza assicurativa idonea quietanza di pagamento premio secondo le periodicità definite nel contratto assicurativo.
2. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell’importo, previo incasso ricevuto da parte dell’ACI, verrà effettuato presso l’Istituto di credito indicato a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Società previa verifica da parte dell’ACI che i servizi siano stati eseguiti regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.
3. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell’istituto di credito sul quale effettuare il pagamento. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta il pagamento effettuato sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avrà effetto liberatorio.
9 . Cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il presente contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI potrà risolvere il presente contratto, trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall’invio alla Società di atto di invito ad adempiere, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 16.
10. Esonero Responsabilità ed obbligo di manleva
1. La Società, assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’ACI, anche in sede giudiziale, per ogni responsabilità in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l’ACI sia tenuto a rispondere per legge.
2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
11. Obblighi di riservatezza e segretezza
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’oggetto contrattuale.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
12. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679(GDPR)
Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa”).
Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa, esclusivamente per l’esecuzione dello stesso.
La Società, in ordine ai dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell’art. 24 del GDPR il ruolo di Titolare autonomo del trattamento. L’Automobile Club d’Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.
13. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali
1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste
dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
14. Obblighi della società nei confronti dei dipendenti
1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
15. Recesso
1. In aggiunta ai casi di recesso previsto nel capitolato tecnico, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
♦ giusta causa;
♦ mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell’ACI o del ruolo di Federazione Sportiva Nazionale;
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all’oggetto contrattuale. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 giorni.
3. Nei casi di recesso o rinuncia parziale di cui al presente articolo, la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell’imposta, relativa al periodo o rischio di copertura non corso.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all’ACI non fa carico – in deroga al criterio sinallagmatico e per quanto analogicamente si possa ricavare dal secondo comma dell’articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo, indennità o rimborso spese, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso,
né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
16. Risoluzione
1. Oltre che nei casi espressamente previsti, qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine (non inferiore a quindici giorni) per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
2. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi:
♦ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale;
♦ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
♦ in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto e nel capitolato tecnico.
17. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario;
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto
corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3.Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto , ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 9 bis della L.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo,nella transazione finanziaria , del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
18. Giurisdizione, legge da applicarsi e foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva la giurisdizione italiana, il diritto italiano ed in via esclusiva il foro territoriale di Roma.
2. E’ fatto obbligo, quale condizione di procedibilità dell’azione, di tentare preliminarmente la conciliazione della lite tramite uno degli organismi di mediazione civili previsti dalla normativa vigente al momento della insorgenza della controversia.
19. Disposizioni antimafia
1. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
2. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
20. Rapporti tra le parti
1. La Società provvederà a designare i referenti del servizio ai quali l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Per l’ACI, i rapporti relativi all’esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con la Direzione per lo Sport Automobilistico.
21. Modificazioni e Comunicazioni
1. Tutte le modificazioni del presente contratto debbono risultare per atto scritto firmato da entrambi i contraenti.
2 Tutte le modificazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, fax inviate agli indirizzi come indicati dalle parti:
Automobile Club d’Italia…………………….
Società………………………………………
22. Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Data,
LA SOCIETÀ L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art.02 - Oggetto del contratto; Art.03- Variazioni del servizio;
Art.05 - Condizioni generali del servizio;
Art.06 - Impegni specifici della Società, commi 2, 3; Art.07 - Corrispettivi, commi 2,3;
Art.08 - Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 2,3; Art.09 - Divieto di cessione del contratto;
Art.10 – Esonero responsabilità obbligo manleva; Art.11 -Obblighi di riservatezza e segretezza; Art.15- Casi di Recesso, commi 1,2,3 ;
Art.16 - Casi di Risoluzione;
Art.18 - Giurisdizione, legge, foro competente, clausola di mediazione; Art.21– Modificazioni e comunicazioni.
Data
LA SOCIETA’
ALLEGATO 1
POLIZZA N.
CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE
ALLEGATO 2
1. OFFERTA ECONOMICA
CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE