COMUNE DI PONSACCO
COMUNE DI PONSACCO
CAPITOLATO D'ONERI
per la concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’ IMPOSTA COMUNALE sulla PUBBLICITÀ e DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI ivi compresa la materiale affissione dei manifesti.
TITOLO I Disposizioni Generali
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, in conformità alle tariffe ed al regolamento vigenti e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97.
ART. 2 CARATTERE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, sono considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti al servizio previsti dal D.Lgs. 507/1993 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le “potestà pubbliche” relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato, alle cui disposizioni il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente.
ART. 3
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione e' stabilita in anni TRE a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021, al termine del quale scade di pieno diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune.
Il valore complessivo della concessione (per il Concessionario) è stimato in € 170.950,00 (IVA esclusa), salvo le risultanze di gara, di cui:
− € 78.900 ( XXX xxxxxxx) per il periodo di tre anni dal 01/01/2019 al 31/12/2021;
− € 78.900 ( IVA esclusa) per il periodo dell'eventuale rinnovo di tre anni dal 01/01/2022 al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs 50/2016;
− € 13.150 ( IVA esclusa) per il periodo dell'eventuale proroga (massimo di 6 mesi) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, nelle more dell'espletamento dellla nuova gara.
Alla scadenza il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare il contratto, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste dal contratto in scadenza, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.
Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale rinnovo e proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Qualora fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo sulla misura degli adeguamenti, la determinazione di questi sarà demandata alla Commissione Arbitrale di cui al successivo articolo 25.
Dopo la scadenza della concessione al Concessionario è comunque riconosciuto il diritto di procedere direttamente, mediante emissione di atti, al recupero delle partite non pagate riferite unicamente al periodo di propria gestione; tutti i costi relativi a tale gestione-stralcio, compresi quelli eventuali di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie ovvero ai Tribunali competenti, sono interamente a carico del Concessionario.
ART. 4
CANONE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
La gestione del servizio è affidata in concessione a canone annuo netto fisso non inferiore ad € 98.000,00, dovuto dal Concessionario, a favore del Comune, nella misura risultante dalla gara d’appalto.
Il corrispettivo del servizio sarà determinato dalla differenza risultante tra l'incasso lordo dei due tributi ed il canone annuo netto fisso, offerto in sede di gara. L’IVA, nella misura dovuta, è determinata mediante scorporo dalla suddetta differenza.
La fatturazione, in formato elettronico e contenente ogni riferimento richiesto dalle norme vigenti, del suddetto corrispettivo è effettuata in acconto entro la scadenza di ciascun trimestre ed entro il 28/02 dell’anno successivo a quello di riferimento, si effettuano le regolazioni contabili tra Comune e Concessionario, tenuto conto delle riscossioni al 31/12 di competenza dell’esercizio precedente quali risultano dalle scritture contabili dell’ente e del fatto che il canone annuo netto fisso offerto in sede di gara deve essere in ogni caso garantito al Comune dal Concessionario.
Qualora l'ammontare dei proventi non dovesse raggiungere l'ammontare del canone annuo netto fisso offerto, il Concessionario ne verserà l'integrazione sul conto di Tesoreria dell'Ente entro il termine di cui sopra fissato per le regolazioni contabili; in caso di tardivo versamento sono dovuti interessi di mora nella misura legale. In caso di mancato versamento, le somme dovute saranno recuperate dal Comune previa diffida, ferma restando la possibilità di rivalersi sulla cauzione, con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.4.1910, n.639, oppure con le modalità ordinarie. Il mancato versamento costituisce causa di decadenza per gravi irregolarità ai sensi dell’art. 9, lett. c) del presente capitolato.
Il Comune effettuerà il pagamento entro 45 giorni dal ricevimento della fattura a seguito della verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali, previa acquisizione d' ufficio del DURC valido e attestante al regolarità contributiva ed assicurativa, ai sensi dell' art. 17 dellla L.R.T. 38/2007, dell' art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28/01/2009 e dell' art. 6 del D.P.R. 207/2010, e previa verifica, se dovuta, ai sensi dell' art. 48 bis del D.P.R. N° 602 del 1973.
Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, xxx comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di liquidazione e accertamento e di riscossione.
ART. 5
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
Qualora durante la concessione dovessero apportarsi variazioni alle tariffe ed alle disposizioni che regolano il particolare servizio, tali da incidere in misura pari o superiore al 10 % dei proventi lordi dell’anno precedente, il canone annuo convenuto dovrà essere proporzionalmente ragguagliato al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
In tale ipotesi si dovranno altresì tenere in conto gli aumenti del costo del servizio sostenuti dal concessionario dall’inizio della gestione, quantificabili comunque in misura non superiore alla percentuale del 10% sopradetta.
ART. 6
VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE
Ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 193/2016, modificato dall’art. 13, comma 4 lett. a), D.L. 30/12/2016, n° 244, convertito con modificazioni, dalla Legge 27/02/2017, n° 19, il versamento delle entrate relative all’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dovrà essere effettuato unicamente pagamento di bollettino di c/c postale o bonifico su c/c postale, intestato al Comune di Ponsacco.
Tale conto sarà messo a disposizione del Concessionario per la consultazione on line affinché lo stesso possa monitorare lo stato della riscossione ed emettere fattura trimestrale per il servizio reso, secondo gli effettivi incassi di competenza.
Di Comune accordo tra le parti, sarà possibile introdurre il versamento a mezzo F-24. E’ vietata la riscossione diretta in contanti.
Il Concessionario si impegna ad attivare ulteriori forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti, quali strumenti di pagamento elettronici o tramite altri canali tesi ad agevolare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
Sarò inoltre onere del Concessionario garantire gli obblighi di legge relativi al pagamento digitale (pago PA ecc.) durante il periodo della concessione e l’eventuale rinnovo.
ART. 7
GESTIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE
Per la gestione contabile dell’imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al D.M. 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.
Il Concessionario, a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant’altro necessario alla corretta gestione del servizio, compreso l’obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione, approvati dal Comune, da mettere a disposizione degli utenti sia in forma cartacea che elettronica. I bollettari, utilizzati dal Concessionario, devono essere numerati progressivamente su base annuale, annotati in apposito registro e preventivamente trasmessi al Comune, per le necessarie bollature e vidimazioni.
Il Concessionario è tenuto a predisporre un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell’iter procedurale degli stessi, (data di notifica, data dell’eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione, se concessa, ingiunzioni, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado).
Il Concessionario, oltre ai documenti sopra previsti, deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle denunce presentate dai contribuenti a norma dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93.
I registri ed i bollettari saranno consegnati al Comune al termine di ogni esercizio ed in ogni caso al termine della gestione unitamente alle denunce presentate dai contribuenti, e resteranno di proprietà del Comune, non saranno più resi al Concessionario salvo i diritti di quest’ultimo a consultarli o a farsene copia.
Il Concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione. Tale sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l’estrazione di dati statistici. Il Concessionario, in adempimento di quanto previsto dall’art. 18, comma 5 del D.L. 78/2010, deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l’estrazione massiva dei dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente.
Entro la fine di ogni anno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a trasferire senza indugio al Comune, o direttamente al nuovo Concessionario, l’intera banca dati dei contribuenti e l’archivio delle utenze, in formato cartaceo ed elettronico da concordare con il Comune comunque tale da consentire un’agevole lettura dei dati e la loro pronta riutilizzabilità.
ART. 8
SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Il Concessionario dovrà identificare e nominare un funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 507/93.
Tale soggetto:
a. cura tutte le operazioni necessarie all’acquisizione dell’entrata tributaria (riscossione, controllo, verifica e accertamento);
b. sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni atto che abbia rilevanza verso i contribuenti;
c. cura il contenzioso tributario;
d. esercita l’autotutela;
e. cura ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli oneri ed obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento in concessione del servizio oggetto del presente Capitolato d’oneri, specificati all’art. 1, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della formale stipulazione del contratto, una garanzia denominata “garanzia definitiva”, calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo della garanzia definitiva è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concessionario sia in possesso di certificazione di qualità indicate al suddetto comma, per i servizi oggetto della gara, rilasciata da organismi di certificazione idoneamente accreditati.
La garanzia definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente secondo le condizioni di cui all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di fideiussione bancaria o assicurativa il documento dovrà contenere:
a. la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C;
c. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva dovrà essere presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà avere durata pari a quella della concessione. La garanzia definitiva rimarrà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
La garanzia definitiva, sarà svincolata entro 180 giorni dalla scadenza della concessione, previa riconsegna della banca dati e degli impianti per le pubbliche affissioni, nonché di tutto il materiale in possesso del Concessionario.
Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della garanzia definitiva, qualora, durante la gestione del servizio, le stesse siano state parzialmente o totalmente incamerate dall’Amministrazione Comunale per effetto dell’applicazione di penali o qualsiasi altra causa; il mancato reintegro della garanzia entro il termine di 20 (venti) giorni, comporta la risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 10
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario decade dalla presente concessione nei casi di inadempienza disciplinati dagli artt. 11 e 13 del
D.M. 11 settembre 2000, n. 289 in particolare per:
a. cancellazione dall’Albo istituito con D.M. 289/2000;
b. mancato inizio del servizio oggetto della concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto;
c. inosservanza ingiustificata e reiterata degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal capitolato d’oneri;
d. mancata prestazione o mancato adeguamento della garanzia stabilita per l’affidamento del servizio;
e. gravi abusi o irregolarità nella gestione del servizio oggetto di concessione.
Il Concessionario decade inoltre:
a. in caso di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo;
b. mancato allestimento dell’ufficio/recapito di cui all’art. 8 entro il termine previsto;
c. sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione;
e. violazione del divieto di sub concessione;
f. altre ipotesi previste dalla legge.
Il Comune procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell’infrazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
La decadenza della concessione comporterà l’incameramento della cauzione da parte del Comune e l’acquisizione gratuita degli impianti installati dal Concessionario, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.
Il Concessionario è in tal caso tenuto a consegnare tutto quanto espressamente previsto dall’art. 22 del presente capitolato d’oneri. In caso di inerzia del Concessionario, è facoltà del Comune provvedere all’acquisizione diretta di predetta documentazione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.
In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento dell’originaria procedura di gara, individuando quello che sia disponibile.
ART. 11
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Dal giorno delle consegne che devono constare da apposito verbale sottoscritto dalle parti, il concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore, compresi i vigenti regolamenti comunali.
È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della concessione, sia civile che penale.
ART. 12 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale, attrezzature e mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti.
A tale scopo il concessionario si obbliga a gestire il servizio con il minimo di n. 2 dipendenti e di almeno un mezzo di trasporto idoneo allo svolgimento del servizio, salvo adeguamenti richiesti nel corso della gestione dalle necessità del servizio.
La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria.
L’impresa, pur nel rispetto della propria autonomia gestionale, si impegna a porre in essere ogni sforzo teso a garantire la salvaguardia dell’occupazione dei soggetti che hanno svolto il servizio per l’impresa cessata.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra esso concessionario ed il personale a qualsiasi titolo assunto o incaricato, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.
ART. 13 DISCIPLINA DEL PERSONALE
Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario e dovrà comunque essere ben accetto all'Amministrazione, la quale avrà la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione.
Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
I rapporti con il pubblico dovranno essere improntati alla reciproca collaborazione e buona fede.
TITOLO II Obblighi del concessionario
ART. 14
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del territorio comunale un recapito con decoroso ufficio di gradimento dell'Amministrazione comunale, idoneo al ricevimento del pubblico.
Il concessionario dovrà garantire un minimo di giorni tre settimanali di apertura al pubblico con orario da concordare con l’Ente.
L'ufficio deve essere provvisto di apparecchio telefonico.
All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta UFFICIO COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI.
Il concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta alla Ditta concessionaria.
Il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura.
ART. 15 PUBBLICITÀ DELLE TARIFFE
Nei locali e negli uffici del servizio per la pubblicità e pubbliche affissioni dovrà essere sempre esposta la tariffa del servizio in modo da potersi consultare facilmente dal pubblico.
La tariffa dovrà essere completata con l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissione con la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.
ART. 16 TARIFFE APPLICABILI
Le riscossioni per l'imposta di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi unicamente in base all'apposito regolamento comunale per lo specifico servizio, nel rispetto del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507 e delle norme di legge e regolamento applicabili in materia.
Il concessionario e' tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni.
Le tariffe in vigore al momento dell’appalto e poste a base dell’appalto stesso sono quelle stabilite nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazione ed integrazioni.
ART. 17 MODIFICA DELLE TARIFFE
Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito dalla legge.
ART. 18 ESENZIONI - RIDUZIONI
Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.
ART. 19 SERVIZIO AFFISSIONE
Il servizio affissione è prestato in conformità delle disposizioni contenute nel D.Lgs 507/93 e nei vigenti regolamenti comunali dell’imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissione e del regolamento comunale che disciplina gli impianti pubblicitari.
Per quanto attiene alle urgenze non commerciali (funebri) per cui è richiesta l’affissione entro la giornata, il concessionario si dovrà attivare mediante recapito telefonico per garantire l’espletamento del servizio.
Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
Il concessionario deve provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione delle affissioni abusive, provvedendo al recupero del tributo e/o diritto evaso, della sanzione e con l’addebito delle spese sostenute.
ART. 20
RECUPERO EVASIONE , RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI
Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione presentato in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti in materia e concordando con il Comune modalità e tempi di realizzazione.
Fermo restando la procedura contenziosa prevista dalla normativa, i reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato.
Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti e rimborsi di imposta da parte dei contribuenti dovranno essere evase direttamente dal Concessionario senza impegnare gli Uffici Comunali.
In caso di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nonché in tutti i successivi gradi di giudizio il Concessionario si farà interamente carico degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, appelli e quant'altro necessario al fine di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione, salvo i casi nei quali si ravvisi l'opportunità di procedere in autotutela all’annullamento o rettifica dell'atto impugnato, in quanto infondato in tutto o in parte.
Il Comune si impegna unicamente, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di trattazione e/o altra documentazione da parte della Commissione Tributaria o da terzi, a trasmettere la medesima sollecitamente al Concessionario al fine di consentire la pienezza della difesa e non pregiudicare la possibilità di costituzione in giudizio correlata ai tempi legislativamente previsti.
ART. 21
CONTROLLI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a verificare periodicamente, ma comunque almeno una volta all’anno la rispondenza dei mezzi pubblicitari presenti sul territorio, al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. A tal fine, in sede di passaggio di consegne, una copia del piano sarà consegnata alla concessione a cura del Comune. In caso di impianto non autorizzato o non conforme, il concessionario è obbligato a comunicare ai competenti uffici comunali la violazione riscontrata, fermo restando l’obbligo di accertare il tributo evaso ai sensi dell’articolo precedente. Periodicamente e comunque almeno una volta all’anno entro il trimestre successivo alla chiusura dell’esercizio, il concessionario è obbligato a presentare una relazione sull’attività di controllo svolta nell’esercizio precedente.
ART. 22
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione, è fatto divieto al Concessionario di emettere/notificare atti.
Il Concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l’adozione delle procedure conseguenti.
Alla scadenza della concessione il Concessionario è obbligato a restituire al Comune:
a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti;
b. Gli originali delle dichiarazioni e delle denunce rilasciate dai contribuenti;
c. Gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco;
d. L’elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
e. Gli atti di riscossione coattiva insoluti per l’adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
f. L’elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
g. La banca dati dei contribuenti attivi completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un’agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
h. Tutti gli atti di gestione indicati dal DM 26/04/1994;
i. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.
ART. 23
RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D’UFFICIO
Il Concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa. Al termine dell’incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.
Il Concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003 e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.
Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate.
Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
ART. 24
ACCETTAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO
ll soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e, in particolare, per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.
A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web della Stazione appaltante e che la Stazione appaltante ne consegna copia all’affidatario che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.
La violazione degli obblighi di cui al D.p.r. n. 62/2013 costituirà causa espressa di risoluzione del contratto.
TITOLO III Disposizioni finali
Art. 25 SUBAPPALTO
E’ vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:
a) Attacchinaggio;
b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
c) Stampa e spedizione;
Art. 26 ISPEZIONI E CONTROLLI
Il servizio di ispezioni e controlli e' affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.
Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.
Il concessionario è obbligato a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.
Art. 27
CONTROVERSIE NELL'INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO
Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato saranno decise da un collegio arbitrale. Gli arbitri saranno nominati uno dall'Amministrazione comunale, uno dal concessionario ed il terzo in accordo delle parti. In mancanza di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Pisa.
Gli arbitri decideranno anche a quale delle parti ed in quale proporzione dovranno far carico le spese medesime. La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti si impegnano a rispettare il lodo arbitrale.
Il Concessionario riconosce competente per eventuali provvedimenti giudiziari il Foro di Pisa.
ART. 28
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative comportanti l’abolizione dell’entrata oggetto della concessione stessa, oppure l’abolizione dell’oggetto della concessione, la concessione si intenderà risolta di pieno diritto senza riconoscimento di risarcimenti o indennizzi in quanto dipendente da cause di forza maggiore.
Art. 29
SPESE DI CONTRATTO
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese relative alla stipula del contratto ed al rimborso delle spese di pubblicazione della procedura in GU.RI.
ART. 30
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva; gli estremi di tali conti correnti dovranno essere comunicati all'Ente entro 7 (sette) dalla richiesta da parte del Comune.
I movimenti finanziari devono riportare il codice identificativo gara (CIG).
ART. 31
NORME ANTICORRUZIONE
Il Concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporti di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. Il Concessionario, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di Comportamento del Comune, dando atto che il predetto codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto - è nella piena disponibilità del concessionario in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 32 NORME FINALI
Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non deliberata dal Consiglio Comunale, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 446/97, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Le presenti norme, parti essenziali della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni sua pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara.
ART. 33 RINVIO DINAMICO
Le norme del presente capitolato d’oneri si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente capitolato, si applica la normativa sopraordinata.
CAPITOLATO D'ONERI 1
TITOLO I Disposizioni Generali 1
ART. 1 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 1
ART. 2 1
CARATTERE DEL SERVIZIO 1
ART. 3 1
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 1
ART. 4 2
CANONE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 2
ART. 6 3
VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE 3
ART. 7 3
GESTIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE 3
ART. 8 4
SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 4
ART. 9 4
CAUZIONE DEFINITIVA 4
Art. 10 5
DECADENZA DELLA CONCESSIONE 5
ART. 11 6
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 6
ART. 12 6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 6
ART. 13 7
DISCIPLINA DEL PERSONALE 7
TITOLO II Obblighi del concessionario 7
ART. 14 7
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO - ORARIO DI APERTURA - ELEZIONE DI DOMICILIO 7
ART. 15 8
PUBBLICITÀ DELLE TARIFFE 8
ART. 16 8
TARIFFE APPLICABILI 8
ART. 17 8
MODIFICA DELLE TARIFFE 8
ART. 18 8
ESENZIONI - RIDUZIONI 8
ART. 19 8
SERVIZIO AFFISSIONE 8
ART. 20 9
RECUPERO EVASIONE , RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI 9
ART. 21 9
CONTROLLI DEL CONCESSIONARIO 9
ART. 22 9
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 9
ART. 23 10
RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D’UFFICIO 10
ART. 24 10
ACCETTAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 10
TITOLO III Disposizioni finali 11
Art. 25 11
SUBAPPALTO 11
Art. 26 11
ISPEZIONI E CONTROLLI 11
Art. 27 11
CONTROVERSIE NELL'INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO 11
ART. 28 11
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 11
Art. 29 11
SPESE DI CONTRATTO 11
ART. 30 12
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. 31 12
NORME ANTICORRUZIONE 12
ART. 32 12
NORME FINALI 12
ART. 33 12
RINVIO DINAMICO 12