Ater Gorizia
ACCORDO QUADRO MS1 - stipulato a misura con 6 operatori economici, ai sensi dell’art. 54 del Codice Contratti Pubblici, con affidamento diretto mediante Ordini di Servizio, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e riatto degli alloggi di proprietà o gestiti per conto di Amministrazioni comunali dall’ATER di Gorizia.
A.1.1. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
IL COMMITTENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL PROGETTISTA
Gorizia,
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia - Corso Italia 116 - 34170 Gorizia
Tel 0000-00000 - Fax 0000-000000 - xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx Codice Fiscale - Partita IVA - Registro Imprese: 00051390318
SOMMARIO
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 7
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 7
Art. 1 Oggetto dell’Accordo Quadro 7
Art. 2 Tipologia di interventi 8
Art. 3 Numero di operatori economici con i quali viene concluso l’Accordo Quadro 9
Art. 4 Durata dell’Accordo Quadro 9
Art. 5 Ammontare complessivo dell’Accordo Quadro 9
Art. 6 Modalità di conclusione dell’Accordo Quadro 10
Art. 7 Modalità di stipulazione dell’Accordo Quadro 11
Art. 8 Categorie dei lavori 11
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 12
Art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 12
Art. 10 Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio 12
Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 13
Art. 12 Fallimento dell’Appaltatore 15
Art. 13 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio Direttore di cantiere 15
Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 15
Art. 15 Convenzioni in materia di valuta e termini 16
CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE 17
Art. 16 Consegna dei lavori 17
Art. 17 Esecuzione e termini per l'ultimazione del singolo Ordine di Servizio 17
Art. 18 Proroghe dei singoli OdS 19
Art. 19 Sospensioni dei singoli OdS ordinate dal direttore dei lavori 19
Art. 20 Sospensioni dei singoli OdS ordinate dal R.U.P 20
Art. 21 Penali in caso di ritardo 21
Art. 22 Monitoraggio degli interventi 21
Art. 23 Inderogabilità dei termini di esecuzione 22
Art. 24 Responsabile del Procedimento e Ufficio Direzione Lavori 23
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA 24
Art. 28 Ritardi nel pagamento 26
Art. 29 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 26
Art. 30 Cessione del contratto e cessione dei crediti 27
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 28
Art. 32 Eventuali lavori a corpo 28
Art. 33 Eventuali lavori in economia 28
Art. 34 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 28
Art. 35 Cauzione provvisoria 29
Art. 36 Cauzione definitiva 29
Art. 37 Riduzione delle garanzie 30
Art. 38 Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 31
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 32
Art. 39 Verifica di regolare esecuzione dei lavori 32
Art. 40 Variazione dei lavori 32
Art. 41 Elenco prezzi, Xxxxxx applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 32
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 33
Art. 42 Adempimenti preliminari 33
Art. 43 Norme di sicurezza generali 34
Art. 44 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo 35
Art. 45 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo 36
Art. 46 Piano operativo di sicurezza 36
Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 37
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 39
Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto 42
Art. 50 Pagamento dei subappaltatori 43
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 45
Art. 52 Definizione delle controversie 45
Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 45
Art. 54 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 46
Art. 55 Risoluzione del contratto 47
Art. 56 Clausola risolutiva espressa 49
Art. 57 Effetti e disciplina della risoluzione 50
Art. 58 Recesso dal contratto 51
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 52
Art. 59 Ultimazione dei lavori Garanzie e manutenzione gratuita 52
Art. 60 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 52
Art. 61 Presa in consegna dei lavori ultimati 52
Art. 62 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 53
Art. 63 Conformità agli standard sociali 56
Art. 64 Obblighi specifici a carico dell’Appaltatore 57
Art. 65 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 62
Art. 66 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 62
Art. 67 Terre e rocce da scavo 63
Art. 68 Custodia del cantiere 63
Art. 69 Cartello di cantiere 63
Art. 70 Danni da forza maggiore 63
Art. 71 Spese contrattuali, imposte, tasse 64
Art. 72 Disciplina antimafia 64
Art. 73 Tracciabilità dei pagamenti 64
Art. 74 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 65
ALLEGATO «A» CARTELLO DI CANTIERE 67
ALLEGATO «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 68
ALLEGATO «C» MODELLO DI ORDINE DI SERVIZIO 70
ALLEGATO «D» SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 71
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE 82
CAPO 1 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 82
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 92
Art. 2.1 Materiali in genere 92
Art. 2.3 Materiali inerti per malte e conglomerati cementizi 92
Art. 2.4 Elementi di laterizio per murature 92
Art. 2.6 Prodotti per coperture discontinue (a falda) 93
Art. 2.7 Pavimenti e rivestimenti 94
Art. 2.8 Idropitture, pitture e vernici 94
Art. 2.9 Impermeabilizzazioni 95
Art. 2.10 Impianti elettrici, tv, telefonici, citofonici 95
Art. 2.11 Impianti idrosanitari 96
Art. 2.12 Impianti di riscaldamento 98
Art. 2.13 Infrastrutture fognarie 98
Art. 2.14 Infissi 99
CAPO 3 CONTENUTI PRESTAZIONALI DELLE LAVORAZIONI E DEI MANUFATTI 101
Art. 3.1 Demolizioni rimozioni e riparazioni 101
Art. 3.2 Scavi, rinterri e massicciate 102
Art. 3.3 Fondazioni 104
Art. 3.4 Strutture portanti verticali 107
Art. 3.5 Strutture portanti orizzontali 110
Art. 3.6 Manti di copertura 111
Art. 3.7 Tramezzature interne – tamponamenti esterni 112
Art. 3.8 Intonaci interni, intonaci a secco e controsoffitti con lastre in gesso rivestito 113
Art. 3.9 Intonaci esterni 115
Art. 3.10 Tinteggiature 115
Art. 3.11 Serramenti esterni 116
Art. 3.12 Serramenti interni 118
Art. 3.13 Impermeabilizzazioni e coibentazioni 119
Art. 3.14 Sottofondi – pavimenti - rivestimenti 120
Art. 3.15 Rivestimenti e finiture in pietra o marmo 124
Art. 3.16 Opere da fabbro 125
Art. 3.17 Opere da lattoniere 126
Art. 3.18 Finiture e opere complementari 127
Art. 3.19 Opere e sistemazioni esterne 127
Art. 3.20 Impianti idrico sanitario 131
Art. 3.21 Impianti di riscaldamento 132
Art. 3.22 Impianto a gas 132
Art. 3.23 Fognature-colonne di scarico-canne di ventilazione 132
Art. 3.24 Impianti elettrici 142
Art. 3.25 Oneri per la sicurezza 160
DEFINIZIONI
a) COMMITTENTE: L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Gorizia;
b) ESECUTORE/OPERATORE ECONOMICO/APPALTATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in GEIE, aggiudicatarie della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;
c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA): il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
d) ACCORDO QUADRO: l’accordo tra il Committente e gli Esecutori per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte (come da ALLEGATO D al presente Capitolato);
e) CONTRATTO APPLICATIVO: si intende assorbito dall’Accordo Quadro;
f) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell’offerta formulata dall’Operatore:
• ai fini della contabilizzazione dei lavori;
• ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
• ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro.
g) CAPITOLATI TECNICI: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti l’Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
h) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e smi, dall'art. 39 del DPR 207/2010 e dal D.Lsg 50/2016;
i) ORDINE DI SERVIZIO (OdS): Il documento trasmesso dal direttore dei lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l’indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, l’eventuale Capitolato tecnico le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento e l’importo presunto dell’intervento oggetto dell’ordine di Servizio (come da ALLEGATO C al presente Capitolato);
l) IMPORTO PRESUNTO DELL’ACCORDO QUADRO: la somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell’Accordo Quadro.
ABBREVIAZIONI
• L. n. 55/1990 legge 19 marzo 1990, n. 55;
• Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
• Regolamento generale D.P.R. 207 del 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (abrogato), recante ≪Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE≫; - per quanto applicabile -
• CGA Capitolato Generale d’Appalto, D.M. 145/2000;
• L.R.14/2003 e s.m.i. legge regionale FVG, disciplina organica dei lavori pubblici
• D.P. Reg. 165/2003 Regolamento attuazione LR 14/2003
• X.Xxx. n. 81/2008 decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• R.U.P. Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016;
• D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva;
• SOA: l’attestazione che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale.
I riferimenti si intendono sempre effettuati alle norme così come successivamente modificate ed integrate.
LA PROCEDURA
La presente procedura ha l‘obiettivo di individuare un Accordo Quadro, da concludersi, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
L’Accordo Quadro avrà durata di 540 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Nel corso della sua attuazione verranno emessi OdS, aventi ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria e riattamento degli alloggi di proprietà o gestiti per conto delle Amministrazioni comunali dall’ATER di Gorizia.
Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell’Accordo Quadro, in base alle necessità del Committente.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1
Oggetto dell’Accordo Quadro
1. L’oggetto del presente disciplinare è la conclusione di un Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs. 50/2016) con 6 operatori economici, ai quali affidare l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria e riattamento degli alloggi di proprietà o gestiti per conto delle Amministrazioni comunali dall’ATER di Gorizia.
2. Gli immobili sono localizzati nei seguenti comuni della provincia di Gorizia:
• Unione Collio Alto Isonzo:
Doberdò del Lago, Grado, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco;
• Unione Carso Isonzo Adriatico:
Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, San Xxxxxxxx del Collio, San Xxxxxxx Isontino, Savogna d’Isonzo, Villesse.
3. L’elenco delle località nelle quali sono ubicati gli immobili di proprietà dell’azienda ha solo valore indicativo, pertanto non potrà costituire titolo per l’esecutore del contratto per avanzare ragioni o riserve qualsiasi, per eventuali omissioni od erronee indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato d’oneri, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.
E' riservata all’azienda la facoltà di escludere, indipendentemente dall’importanza e dal numero, immobili compresi nella zona dell’accordo quadro, nonché di far eseguire interventi di manutenzione anche negli immobili e loro pertinenze che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'appalto o quelli ai quali l’azienda dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi. Ciò, senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
Gli Operatori economici devono tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in stabili abitati da nuclei famigliari, pertanto dovranno avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio di persone e di veicoli.
4. L’elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco prezzi” che costituirà parte integrante ed essenziale dell’Accordo Quadro e dei singoli OdS.
5. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di servizio.
In particolare le opere dovranno possedere tutte quelle caratteristiche che consentano l'ottenimento dei
certificati comunali di abitabilità/agibilità nonché ogni altra autorizzazione e/o certificazione necessaria per l'utilizzo della struttura.
6. Le prestazioni oggetto dei singoli affidamenti (OdS), saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, col criterio della rotazione fra gli operatori economici che hanno sottoscritto l’Accordo accettando espressamente, per la determinazione dei corrispettivi, di applicare il ribasso percentuale offerto dalla prima classificata (maggior ribasso percentuale della graduatoria di merito dell’Accordo Quadro), come già dettagliato nel Bando di Gara e riportato nell’Accordo Quadro e nel singolo affidamento;
7. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell’Accordo Quadro, in base alle necessità dell’Amministrazione.
8. Dovrà essere garantita la disponibilità di personale e di mezzi per l’esecuzione delle prestazioni e somministrazioni occorrenti e quanto previsto dagli ordini di servizio e dal presente Capitolato, integrato dalle indicazioni e disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, che potrà disporre l’esecuzione contemporanea di più interventi distinti, con i limiti descritti in questo Capitolato, per ragioni di opportunità e necessità.
9. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
10. Anche ai fini dell’art.3, comma 5, della Legge 136 del 2010, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge n. 217 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’Accordo Quadro
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’Accordo Quadro
Successivamente sarà richiesto e comunicato il relativo CIG Derivato per ogni Operatore Economico.
Art. 2 Tipologia di interventi
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro riguardano la manutenzione straordinaria e il riattamento di alloggi siti nel territorio di competenza dell’ATER di Gorizia, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta, dal Committente, da eseguirsi secondo uno schema di lavori e/o disegni esecutivi allegati all’Ordine di Servizio con tempistica stabilita dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalentemente destinazione abitativa ma possono essere adibiti anche ad usi diversi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono sommariamente descritte le opere da eseguire:
a. riparazione o realizzazione completa o parziale di servizi igienici;
b. riparazione o realizzazione completa o parziale di pavimenti e rivestimenti;
c. riparazione o realizzazione completa o parziale di intonaci e tinteggiature;
d. integrazione e mantenimento in efficienza - manutenzione ordinaria - di impianti elettrici, idrotemosanitari e gas e tecnologici in genere, alla normativa vigente;
e. realizzazione completa - manutenzione straordinaria - di impianti elettrici, idrotemosanitari e gas e tecnologici in genere, alla normativa vigente;
f. riparazione o sostituzione di serramenti interni ed esterni.
Art. 3
Numero di operatori economici con i quali viene concluso l’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro verrà concluso con n. 6 operatori economici.
Art. 4
Durata dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro avrà durata di 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi purché ciò non determini un impegno finanziario dell’Azienda superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti nell’Accordo Quadro. La durata dell’Accordo Quadro avrà decorrenza a partire dalla data di firma dello stesso. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere OdS.
2. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti nello stesso.
3. Qualora alla scadenza di cui al punto che precede non verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti per ciascun operatore economico questa stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere proroghe rispetto alla durata temporale dell’Accordo Quadro.
4. Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli OdS affidati prima dell’ultimazione del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
5. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. 207/2010, e dell’articolo 32, comma 8, periodo quarto e comma 13 del D.Lgs 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
6. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 42 (adempimenti preliminari per la sicurezza) prima dell’emissione dell’Ods e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione dell’Ods è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli OdS.
Art. 5
Ammontare complessivo dell’Accordo Quadro
1. L’importo convenzionale complessivo stimato dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ammonta ad Euro 888.000,00 iva esclusa così come definito dalla seguente tabella:
1) | Totale Lavori (L) - soggetti a ribasso | € 867.000,00 |
2) | Oneri per la sicurezza (OS) - non soggetti a ribasso | € 21.000,00 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO | € 888.000,00 |
2. L’importo sarà da suddividere tra i 6 assegnatari in ragione degli interventi che verranno effettuati da ciascuno di essi, per un importo di indicativo di euro 148.000,00 variabili in più o in meno del 20%, definito dalla seguente tabella:
1) | Totale Lavori (L) - soggetti a ribasso | € 144.500,00 |
2) | Oneri per la sicurezza (OS) - non soggetti a ribasso | € 3.500,00 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO | € 148.000,00 |
In base all’art. 23, comma 16 e all’art. 95, comma 10 del Codice Contratti, la Stazione Appaltante ha individuato in euro 43.000,00 l’importo della manodopera posto a base di gara. Il singolo Operatore Economico dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera che saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione.
3. L’importo totale degli OdS per ogni singolo Operatore Economico sarà costituito dalla somma degli importi, riportati nella tabella del comma 2:
a) importo dei lavori (L) al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore primo classificato in sede di gara;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2).
L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.
Il corrispettivo del singolo ordine di servizio sarà determinato a misura, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Codice Contratti.
L’importo del singolo contratto/ordine di servizio corrisponderà all’importo netto dei lavori determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del ribasso d’asta sull’Elenco prezzi al quale verrà sommata la quota relativa agli oneri per la sicurezza (OS) stimata analiticamente per ogni singolo ordine di servizio. Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.
Art. 6
Modalità di conclusione dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro verrà concluso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. Gli operatori economici con cui viene concluso l’Accordo Quadro non possono rifiutare l’esecuzione di lavori ordinati dalla Stazione Appaltante nei limiti delle condizioni stabilite dall’accordo stesso.
Verrà stilata una graduatoria delle offerte economiche.
L’operatore economico classificato al primo posto sarà quello che avrà offerto in valore percentuale il massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Ai fini dell’emissione degli OdS gli operatori economici classificati al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto dovranno accettare espressamente di eseguire i lavori con il ribasso offerto dal primo classificato, indipendentemente dal ribasso da loro offerto.
L’affidamento degli OdS, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con il criterio della rotazione affinché a ciascun operatore economico sia garantito lo stesso importo di lavori affidati nell’arco dei 540 giorni naturali consecutivi, che indicativamente sarà di euro 148.000,00 variabili in più o in meno del 20%, al fine di garantire la parità di trattamento, a seguito di verifica trimestrale sugli importi dei lavori affidati.
L’affidamento dei singoli OdS avverrà direttamente, senza nuovo confronto competitivo, in quanto il contratto applicativo si intende assorbito dall’Accordo Quadro.
Art. 7
Modalità di stipulazione dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 3, punto eeeee) e dell’art 59 comma 5-bis del Codice Contratti, ovvero il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato si affida ad un elenco prezzi che fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.
Art. 8 Categorie dei lavori
Ai sensi degli artt. 61 e 96 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici civili ed ind..
Nelle opere riconducibili a tale categoria sono comprese:
- lavorazioni su materiali contenenti amianto, ove presenti, per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di Imprese aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- lavorazioni riconducibili alle categorie OS3 e OS28 per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di Imprese aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- l’importo degli oneri della sicurezza.
Tutte le suddette lavorazioni possono essere realizzate dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti richiesti, o indicate obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare o per costituire una RTI verticale. Nell’appalto sono inoltre previste lavorazioni riconducibili alla categoria OS30, ricadenti nell’elenco di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016, n. 248, per le quali l’impresa non
in possesso delle specifiche qualificazioni ha l’obbligo di costituirsi in RTI verticale, con impresa qualificata per la loro esecuzione, pena l’esclusione dalla gara.
Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti indicati nella lettera d’invito.
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 9
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di servizio dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 10
Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro così come disposto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto D.M.145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato Speciale (CSA);
c) l’Elenco dei Prezzi Unitari;
d) l’Informativa Rischi Possibili;
e) Il modello Ordine di Servizio allegato al CSA;
g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 36 e 38 del CSA.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale dei singoli OdS, ancorché non materialmente allegati:
a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
b) l’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
c) l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del citato Decreto n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto n. 81;
d) il piano operativo di sicurezza di cui 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il presente Capitolato Speciale;
f) l’Elenco dei Prezzi Unitari;
g) l’eventuale cronoprogramma dei lavori composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
c) la Legge 12 luglio 1991 n. 203;
d) il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
e) il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore;
f) le linee guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 fino alla data di pubblicazione della procedura di scelta del contraente.
4. Fa altresì parte dell’Accordo Quadro, in quanto parte integrante e sostanziale, il ribasso percentuale offerto dalla prima classificata.
5. In considerazione della natura dell'A.T.E.R. di Gorizia l'appalto dei lavori è soggetto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici e di tutte le condizioni stabilite dalle norme introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000.
Art. 11
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei singoli OdS da parte degli Operatori Economici equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell’ordine di servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione ed alla sua integrale attuabilità.
2. Ai sensi degli articoli 30 e 31, del D.Lgs 50/2016, gli Operatori Economici danno atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli appalti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo agli Operatori Economici:
a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
2) alla presentazione delle garanzie di legge come richiesto dall’ATER
3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
4) alla presentazione dell’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
5) se uno degli Operatori aggiudicatari è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
6) al versamento delle spese contrattuali.
4. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, gli aggiudicatari sono tenuti a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. Xxxx aggiudicatari verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
5. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, gli Appaltatori verranno invitati a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l’Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed al riaffidamento dell’Accordo Quadro.
7. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 120 giorni a decorrere dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima.
Art. 12
Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 13
Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 D.M.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 14
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del singolo ordine di servizio e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e/o contenuta nell'Elenco Prezzi Unitari.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 15
Convenzioni in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 16 Consegna dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale dell’Accordo Quadro, in seguito alla formalizzazione da parte dell’Amministrazione di uno specifico OdS sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore che avrà valore come Verbale di Consegna Lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell’Ods, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data fissata per la consegna dell’OdS.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore.
Art. 17
Esecuzione e termini per l'ultimazione del singolo Ordine di Servizio
1. L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli OdS nei quali verranno indicati dalla Stazione Appaltante i lavori nonché i termini di esecuzione.
2. L’inoltro degli ordini di servizio e la sottoscrizione con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione di presa visione di tutti gli elaborati e delle condizioni di lavoro locali;
3. La richiesta di un intervento, la sua esecuzione e la successiva contabilizzazione dei lavori eseguiti si svolgeranno secondo il seguente schema:
Fase1 – Preparazione ed invio dell’Ordine con la definizione della tempistica
L’OdS diventa esecutivo a seguito della sua emanazione da parte del direttore dei lavori e della trasmissione all’appaltatore (tramite consegna a mano, via e-mail, via fax).
All’OdS saranno allegati il Computo Metrico Estimativo con indicate le lavorazioni da effettuarsi ed eventuali altri elaborati grafici e non. Conterrà il termine temporale per la fine lavori e il nominativo del tecnico da contattare per l’esecuzione delle opere e dei lavori.
Fase 2 - Acquisizione dell’ordine e gestione documentale;
Attraverso l’acquisizione l’appaltatore prende in carico l’OdS.
L’Appaltatore deve ritrasmettere (tramite consegna a mano, via e-mail, via fax) l’OdS firmato entro 2 giorni dal suo ricevimento e accordarsi con in tecnico incaricato per la consegna delle chiavi degli alloggi su cui intervenire e dell’eventuale sopralluogo da eseguire.
Se a seguito dell’approvazione dell’ordine firmato in contraddittorio con l’appaltatore, il direttore dei lavori ne dispone la modifica ne dà immediata comunicazione emettendo un nuovo OdS sostituivo del precedente che sarà nuovamente firmato in contradditorio con l’appaltatore. Se entro il giorno
successivo alla richiesta, l’appaltatore non fa alcuna osservazione, si intende che esso è a perfetta conoscenza dei lavori da eseguire e che la consegna è accettata senza eccezione.
Dalla data di sottoscrizione decorrono i termini utili per il compimento delle lavorazioni relative all’OdS.
Fase 3 - Esecuzione delle lavorazioni;
Qualora durante l’esecuzione l’appaltatore riscontri la necessità di lavorazioni diverse da quelle prescritte nell’OdS, dà immediata comunicazione alla stazione appaltante che, previa verifica, procede se del caso all’emissione di un nuovo OdS sostitutivo del precedente con le modalità descritte nella sezione “Fase 2”. Entro il termine fissato nell’OdS l’appaltatore esegue l’intervento e dà comunicazione della fine lavori alla stazione appaltante. Questa avviene con la trasmissione, entro 2 gg lavorativi dalla fine lavori, (a mano, via e-mail/fax) della comunicazione di fine lavori. Successivamente il direttore dei lavori comunicherà la data e l’ora per il sopralluogo finale nel cantiere.
Il giorno in cui sarà eseguito il sopralluogo finale verrà redatto il “Verbale di ultimazione OdS e riconsegna chiavi”, previa presentazione per ogni singolo alloggio
a) di una distinta a consuntivo delle lavorazioni effettuate, datata e sottoscritta dall’appaltatore, con l’indicazione dell’OdS e dell’indirizzo al quale si riferisce;
b) di una documentazione fotografica rappresentante i lavori eseguiti;
c) di tutte le dichiarazioni di conformità relative agli impianti di cui al D.M. 37/2008, di tutti i documenti necessari per poter attivare le utenze presso le ditte erogatrici dei servizi, e di ogni altra documentazione prevista a carico dell’appaltatore.
In assenza di tale documentazione non verrà redatto il verbale ed il temine di ultimazione non verrà accettato (vedi anche art. 39).
Fase 4- Contabilizzazione dell’ordine;
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore non presenzia alle misure o rifiuta di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati sulla scorta delle indicazioni contenute nel PSC ovvero nelle misure individuate dalla stazione appaltante.
La contabilizzazione di ogni singolo intervento avviene con registrazione delle partite mediante la compilazione del libretto delle misure con l’utilizzo del software in dotazione alla Direzione dei Lavori.
Non sono in alcun modo imputabili alla Stazione Appaltante i ritardi nella contabilizzazione degli ordini di servizio quando causati dal mancato rispetto da parte dell’appaltatore delle procedure stabilite al presente articolo.
3. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Servizio è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori del singolo OdS. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107 del Codice degli appalti.
Art. 18 Proroghe dei singoli OdS
1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto nell’OdS, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
5. Trova altresì applicazione l’articolo 106 comma 11 del Codice Contratti.
Art. 19
Sospensioni dei singoli OdS ordinate dal direttore dei lavori
1. Per quanto concerne i singoli OdS, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei Lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittimità di maggiore durata della sospensione.
3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del singolo contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori, e
controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento.
7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
9. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
10. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
11. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 20
Sospensioni dei singoli OdS ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 19 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 21
Penali in caso di ritardo
1. L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 17 e nei singoli OdS.
2. In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata per l’Accordo Quadro nell’1 per mille dell’importo del singolo OdS per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti a ciascun OdS.
3. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 per cento dell’importo di competenza dell’accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali da comportare l’applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell’intero importo presunto dell’Accordo Quadro suddiviso per il numero degli Operatori, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore.
4. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
6. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 22 Monitoraggio degli interventi
1. Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga con le modalità descritte all’articolo 17 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro per l’Operatore Economico inadempiente senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.
2. L’inoltro degli ordini di servizio e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, in alternativa alla dichiarazione di presa visione di tutti gli elaborati progettuali e delle condizioni di lavoro locali.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 23
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori del singolo OdS, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
d) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
f) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 18 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 21, né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 56 del presente
Capitolato.
Art. 24
Responsabile del Procedimento e Ufficio Direzione Lavori
1. Il Responsabile del procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, Responsabile dell’esatto adempimento da parte dell'esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un direttore dei lavori eventualmente coadiuvato da un altro tecnico dell’Azienda, quale assistente con funzione di direttore operativo.
3. L’ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei lavori trasmette all’Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il Direttore dei lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell’operato del direttore operativo.
6. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
7. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
8. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice Contratti e dal Regolamento generale per quanto applicabile.
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18, del Codice Contratti, è dovuta ad ogni Operatore Economico una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo convenzionale di euro 148.000,00 (centoquarantottomila), da erogare dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori del primo OdS accertato dal RUP.
2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18, del Codice Contratti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989;
4. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 lettera c) in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 1, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Art. 26 Pagamenti
1. Per la rendicontazione dei lavori previsti nell’OdS, l’esecutore presenterà un brogliaccio su formato cartaceo o informatico (tramite software Microsoft Excel) con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 10 foto digitali attestanti i lavori eseguiti o in corso d’opera con particolare riferimento agli impianti tecnologici.
2. Il brogliaccio non presentato con gli allegati previsti sarà accantonato e contabilizzato solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale.
3. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei Lavori emetterà gli stati d'avanzamento alla fine dei lavori di ogni singolo OdS oppure ogni volta che il credito dell’Operatore Economico raggiunge il 20% (venti per cento) dell’importo convenzionale complessivo di euro
148.000,00 (centoquarantottomila).
Nel caso lo stato di avanzamento venga emesso a fine lavori di un OdS, l’appaltatore dovrà presentare per ogni singolo alloggio una distinta consuntivo delle lavorazioni effettuate (vedi Art. 17, Fase 3 del presente Capitolato).
Dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di pagamento.
4. I lavori saranno contabilizzati ai sensi dell’articolo 31 e i relativi pagamenti saranno determinati:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale offerto dal primo classificato;
b) incrementati della quota relativa degli oneri di sicurezza (OS) previsti nell’Ods;
c) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
5. Entro 10 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
6. Entro 45 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione Appaltante dispone comunque la redazione dello stato di avanzamento ed il pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione prescindendo dal comma 3.
9. La liquidazione degli importi dovuti all'Esecutore ha luogo previa presentazione della relativa fattura o fatture, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato all’art. 54.
E’ comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori copia delle fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori relative agli stati di avanzamento liquidati e comunque con cadenza trimestrale.
10. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e modificato dall’art. 1 della Legge 228/2012 e comunque secondo le indicazioni del Committente.
11. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010 e come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 217 del 2010.
12. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 55 (DURC), comma 2; ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 (responsabilità in materia di subappalto) in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 73 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e ai fini di cui all’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato.
Art. 27 Stato finale
1. Entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dell’ultimo OdS verrà emesso, ricorrendone i presupposti, lo Stato finale per ogni operatore economico.
Art. 28
Ritardi nel pagamento
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
2. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 8, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lett. “e” del decreto legislativo n. 192 del 2012, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare dei lavori, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 29
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 1664, primo comma, del codice civile, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/ di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
2. Poiché la durata dell’Accordo Quadro non può avere durata superiore 540 giorni naturali consecutivi, al contratto non si applica il prezzo chiuso.
Art. 30
Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG DERIVATO e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’appaltatore.
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 31 Lavori a misura
1. Le opere degli OdS oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura.
L'esecutore riporta negli appositi prospetti consegnati dal Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto.
Unitamente a tale documentazione, l’Esecutore trasmette anche la documentazione fotografica realizzata secondo le modalità dell’art 26, comma 1, che verrà verificata dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dalla Parte II, Capo III, Titolo V del Codice Contratti e dal Titolo IX del Regolamento generale.
3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo, relativamente ad ogni ODS. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 32 Eventuali lavori a corpo
1. Non sono previsti lavori a corpo.
Art. 33
Eventuali lavori in economia
1. Non sono previsti lavori in economia
Art. 34
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera anche se accettati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice Contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla lettera di invito.
Art. 36 Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta la “garanzia definitiva”, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo convenzionale complessivo di euro 148.000,00 (centoquarantottomila), con facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere integrazione nel caso in cui l’importo si discosti da quello convenzionale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 2 e 3, del Codice Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 103 comma 5 del Codice Contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’art. 103 comma 10 del Codice Contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice Contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 37 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Codice Contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 35 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1 (solo per lavori per i quali sia possibile, anche solo in teoria, la partecipazione di imprese raggruppate con classifica non superiore alla II).
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 38
Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
Agli Operatori Economici viene richiesta una polizza di assicurazione RCT generale dell’impresa valida per tutta la durata dei lavori, comunque fino alla conclusione dell’ultimo OdS, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata per danni “a cose” e per danni “a persone” come indicato nella lettera di invito.
La polizza dovrà inoltre coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o franchigia questi non sono opponibili all’azienda appaltante.
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 39
Verifica di regolare esecuzione dei lavori
1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione dei singoli OdS sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.
4. La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dell’OdS ad essa riferiti, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, dove l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Art. 40 Variazione dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del singolo OdS quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 43 comma 8 del Regolamento generale e dall’art.106 del Codice Contratti.
Art. 41
Elenco prezzi, Xxxxxx applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4 del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non siano previsti dei prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri stabiliti dall’art. 85 della L.R. 14/2003.
3. I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari allegato all’Accordo Quadro sono dedotti dal prezzario della stazione appaltante, dai listini correnti nell’area interessata e dal prezzario regionale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42 Adempimenti preliminari
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto.
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 54, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45;
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. In fase di affidamento dei singoli appalti specifici, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) procederà alla redazione dei piani di sicurezza se, in base alle lavorazioni da eseguire, siano richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Art. 43
Norme di sicurezza generali
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi- lito all’articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.
Art. 44
Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
(opzione 1: cantieri/Ods rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 5, comma 1, punto 2 (OS), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 45 del presente Capitolato.
(opzione 2: cantieri/Ods non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre prima dell’inizio dei lavori del singolo Ods, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. Se prima della stipulazione dell’Accordo Quadro (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori del singolo OdS (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 18 o 19 del Codice Contratti) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81;
b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), (sia per opzione 1 che 2), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 17 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 16;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione e alla successiva
ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 19 e 20.
Art. 45
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
(opzione 1: cantieri/Ods rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
(opzione 2: cantieri/Ods non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 44 del presente Capitolato.
Art. 46
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori del singolo OdS, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h) e del punto 3.2 dell’allegato XV, del Decreto n. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 43, comma 4 del presente Capitolato.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
(opzione 1: cantieri/Ods rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44 del presente Capitolato.
(opzione 2: cantieri/Ods non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
6. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo che deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
Art. 47
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48 Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 105, commi da 1 a 22 del D.Lgs 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del citato articolo.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del Codice Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del Codice Contratti.
2. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Contratti. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 dello stesso citato Xxxxxx e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Contratti.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo del presente comma.
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’ altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del Codice Contratti. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice Contratti.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
9. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Contratti.
10. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
12. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. Le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice Contratti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
16. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice Contratti, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
17. Sarà rilasciata un’unica autorizzazione al subappalto, per ogni categoria di lavori o tipologia di opera, sull’importo totale richiesto. Ogni qualvolta si intenda utilizzare il relativo subappalto nel singolo OdS l’appaltatore dovrà solamente trasmettere a codesta Stazione appaltante un’appendice al contratto di subappalto generale, precedentemente depositato, relativamente all’importo del singolo OdS.
La stazione appaltante prenderà atto del subappalto relativo al singolo OdS.
18. E’ vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici selezionati per l’Accordo Quadro in oggetto;
19. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco;
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
20. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 49
Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 53, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 50 Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del Codice Contratti, La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per l prestazioni degli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ai sensi dell’art. 105 comma 21 del Codice Contratti, è fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54 comma 2 del presente Capitolato;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 26, comma 13, del presente Capitolato relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 73 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e 54, comma 4 del presente Capitolato.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini alla trasmissione della documentazione prevista e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
5. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui all’art 26, comma 5 del presente Capitolato e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 5, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51 Accordo bonario
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 52 Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 51 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Gorizia ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 53
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare o a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell’accentramento contributivo;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti ai sensi art. 26 del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico di cui all’art.39 della Legge 09.08.2008 n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa.
Art. 54
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula dell’Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti.
4. Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di cui all’articolo 26;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione di cui all’articolo 26 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 55 Risoluzione del contratto
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 22, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi degli articoli 108, 109 e 110 del Codice Contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, ivi compreso il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 16 e 17 del presente Capitolato;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 73 del presente Capitolato;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Xxxxxx Xxxxxxxxx.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del Codice Contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del- l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 56
Clausola risolutiva espressa
1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice Contratti, nel caso in cui l’Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
− ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci
per cento dell'importo dell’Accordo Quadro per operatore;
− affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
− affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
− mancata sottoscrizione del OdS o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di servizio per n. 5 volte anche non consecutive;
− violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010)
− inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
− inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
− rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
− subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
− mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora;
− non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
− proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81;
− perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
− ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma l’applicazione degli artt. 108 e 109 del Codice Contratti.
Art. 57
Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 58 Recesso dal contratto
1. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 109 del Codice Contratti.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata r.r..
3. L’Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Esecutore, il Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell’ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale di competenza.
CAPO 11
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 59 Ultimazione dei lavori
Garanzie e manutenzione gratuita
1. Data la particolarità dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro che consistono in una serie di interventi slegati tra loro si definisce la seguente modalità di ultimazione dei lavori.
2. L’ultimazione lavori dei singoli Ordini di Servizio avviene secondo le modalità descritte dal presente Capitolato agli articoli precedenti. La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante dei lavori dei singoli Ordini di Servizio equivale ad una consegna definitiva di quanto realizzato.
3. Alla data di scadenza dell’Accordo Quadro, non potranno più essere emessi Ordini di Servizio.
4. L’Appaltatore è tenuto a terminare i lavori degli Ordini di Servizio nei termini prescritti ed inviare la comunicazione di ultimazione lavori come prescritto dal presente Capitolato alla Direzione Lavori dell’ultimazione dei lavori.
5. Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori dell’OdS decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo, di norma stabilito in gg. 365 dalla data del predetto verbale.
6. Tutte le prestazioni eseguite, nonché i materiali posti in opera dall’Appaltatore si intendono garantiti per la durata minima di un anno dalla data del Certificato di ultimazione lavori. A ciò fanno eccezione garanzie di durata maggiore, rilasciate dalle case produttrici per singolo prodotto fornito. Pertanto durante tale periodo l’Appaltatore dovrà provvedere con tempestività ad ogni eventuale prestazione manutentiva che si rendesse necessaria.
Art. 60
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo ODS ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 61
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione dopo la sottoscrizione del “Verbale di ultimazione OdS e riconsegna chiavi”.
CAPO 12 NORME FINALI
Art. 62
Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di legge e al presente capitolato, all'elenco prezzi unitari nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) demolizione, rimozione ed eliminazione di quanto si possa trovare all'interno delle unità immobiliari o delle relative pertinenze. Le rimozioni, le estirpazioni e ogni altro onere preventivo relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da cause di forza maggiore, che si verificassero durante le demolizioni e rimozioni, alle provviste, agli attrezzi, ed alle opere provvisionali nonché al risarcimento ed alla riparazione dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, lasciando liberi ed indenni da ogni responsabilità sia la Stazione Appaltante che il personale dipendente dalla medesima;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera, degli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati, dell'energia elettrica, del combustibile, e dell'adatta manodopera occorrente per effettuare le prove e le verifiche richieste dalla Direzione Lavori al fine di accertare la buona esecuzione delle opere, nonché tutte le spese relative a qualsiasi prova e collaudo previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, o ordinati dalla Direzione Lavori;
e) fornitura delle certificazioni dei materiali previste dalla vigente normativa di settore;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato e nel contratto;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso sia pubbliche che private, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori nonché provvedere, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione, al totale sgombero dal cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore o delle imprese subappaltatrici;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli spostamenti di impianti (rimozione e loro riposizionamento) posizionati in facciata, dentro l’edificio e le unità immobiliari e per allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
j) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale, dall'elenco prezzi unitari o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei (scorte) , previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio nelle seguenti quantità massime:
I) per ogni tipo di pavimento e rivestimento, interno od esterno 3% della superficie con un minimo di 1 mq ed un massimo di 20 mq
II) per ogni tipo di battiscopa 2% del battiscopa in opera con un minimo di 3 m
o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;
p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
q) provvedere a lavori ultimati, a sua cura e spese, a far eseguire da ditta specializzata una pulizia generale di tutte le unità immobiliari, siano queste alloggi, cantine, negozi o altri locali di pertinenza. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei serramenti, dei vetri e dei sanitari. La pulizia dovrà riguardare tutti i manufatti, i materiali e gli apparecchi, forniti tanto dall'Appaltatore quanto da altre ditte o persone. In difetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo dei lavori;
r) provvedere all’etichettatura dei contatori dell’energia elettrica, acqua e gas relativi agli impianti delle unità immobiliari oggetto del riatto mediante adeguate targhette anche autoadesive che riportino il numero identificativo delle stesse come evidenziato sui disegni di progetto. In particolare i contatori dell’acqua e del gas collocati in pozzetti ed armadi esterni dovranno avere sistemi di identificazione degli abbinamenti marchiati in modo indelebile affinché non siano deperibili a causa degli agenti atmosferici;
s) forniture i mazzi di chiavi ordinati per ogni unità immobiliare e dotati di un portachiavi con etichetta riportante il numero della rispettiva unità immobiliare contrassegnata come nei disegni di progetto. Le chiavi saranno consegnate dall'Impresa alla D.L. al momento dell’ultimazione lavori o, in accordo con la D.L. stessa in caso di consegna anticipata delle unità immobiliari. I suddetti mazzi dovranno essere forniti raccolti in astucci contenenti le seguenti chiavi:
n. 3 copie di tutte le chiavi di diretta esclusività dell'assegnatario come portoncini d'ingresso alle unità immobiliari, garages, magazzini, cantine singole, cassette postali ecc.;
t) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
u) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
v) il completo sgombero del cantiere entro 3 giorni dall’ultimazione dei lavori
w) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L’Appaltatore è tenuto a provvedere, prima dell'inizio dei lavori o comunque all'occorrenza, a prendere gli opportuni accordi con le Aziende erogatrici per lo spostamento o l'eliminazione di cavi o condotte, sia aeree che interrate, che interferiscano con l'approntamento del cantiere e con la realizzazione dell'opera. Gli eventuali oneri da sostenersi per detti spostamenti sono a completo carico dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
6. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
7. L’appaltatore deve fornire alla Direzione dei Lavori con trasmissione in copia dei formulari rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprovante l’avvenuto smaltimento delle terre e/o rocce da scavo.
8. L’appaltatore deve tener conto che, lo stabile in cui sono ubicati gli alloggi oggetto dell’appalto, continuerà ad essere occupato dagli inquilini/proprietari durante l’esecuzione dei lavori. I vani comuni e le vie di transito devono sempre rimanere puliti alla fine di ogni giornata.
Art. 63
Conformità agli standard sociali
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato in conformità all’ALLEGATO I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, unito al presente Capitolato sotto la dicitura ALLEGATO «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, in conformità all’ALLEGATO I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012, che riportato nel presente Capitolato sotto la dicitura ALLEGATO «B», deve essere sottoscritto dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante della conformità ai predetti, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 64
Obblighi specifici a carico dell’Appaltatore
1. MATERIALI – PROVE – COLLAUDI
a) presentare al direttore dei lavori, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori e comunque almeno trenta giorni prima della posa in opera, la campionatura di tutti materiali e di tutti manufatti previsti o necessari per dare l'opera finita, corredata dalle caratteristiche tecniche complete, per l'ottenimento delle prescritte approvazioni.
I materiali ed i manufatti proposti dall'Appaltatore potranno venir respinti, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di maggiori compensi.
L'accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta riuscita di tutti i lavori.
b) fornire materiali ed opere finite conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene a: serramenti interni ed esterni, pavimentazioni, arredi fissi, terminali degli impianti ed apparecchi sanitari.
c) fornire i certificati relativi alle caratteristiche termiche, di resistenza al fuoco e di stabilità nel tempo dei materiali impiegati nella costruzione, nonché i certificati relativi alle caratteristiche di assorbimento acustico dei materiali impiegati per l'isolamento acustico degli ambienti.
d) spese per la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera, degli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati, dell'energia elettrica, del combustibile, e dell'adatta manodopera occorrente per effettuare le prove e le verifiche richieste dal direttore dei lavori al fine di accertare la buona esecuzione delle opere, nonché tutte le spese relative a qualsiasi prova e collaudo previsti dal presente capitolato, o ordinati dal direttore dei lavori.
e) spese ed assistenze relative a denunce, prove, verifiche, collaudi.
f) spese ed assistenze per far eseguire, presso Istituti o professionisti incaricati, tutte le esperienze, prove e saggi su materiali o manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione dell'opera, secondo quanto prescritto nel presente capitolato, o secondo le indicazioni e gli ordini del direttore dei lavori.
Potrà inoltre essere ordinata la conservazione in apposito locale dei campioni, munendoli di appositi sigilli firmati dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore in modo da garantirne l'autenticità,
g) provvedere, qualora i risultati delle prove non fossero conformi a quanto richiesto, ad adottare i necessari accorgimenti, modificando le opere o sostituendo i materiali, anche se posti già in opera, in modo da raggiungere il livello di qualità e prestazioni richiesto.
h) provvedere a propria cura e spese all’effettuazione di tutte le prove e al rilascio delle relative certificazioni richieste dagli enti gestori delle reti di acqua, gas e fognatura, secondo le indicazioni degli stessi ed in ottemperanza alle vigenti normative di settore.
i) provvedere a fornire le apposite dichiarazioni di conformità e altra documentazione ai sensi della norma EN 14351 e successive integrazioni - per i serramenti
2. STRUTTURE IN GENERE E CONSOLIDAMENTI STATICI
a) attenersi strettamente a tutte le norme di legge vigenti in materia al momento dell'esecuzione.
b) provvedere se necessario, prima di dare inizio all'esecuzione di tali opere, al deposito degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché al pagamento delle relative spese di bollo.
c) trasmettere alla Stazione Appaltante la copia del progetto attestante l'avvenuto deposito.
d) provvedere a sua cura e spese alla stesura ed alla fornitura dei particolari costruttivi di cantiere che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica della corrispondenza tra strutture esistenti o eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile al riguardo.
Eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e/o esecutive dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori e qualora trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché al
pagamento delle relative spese di xxxxx. Tali elaborati dovranno venir poi allegati alla documentazione di collaudo.
e) provvedere a sua cura e spese, prima dell'esecuzione, alla verifica di tutti i calcoli e dei disegni delle strutture da realizzare.
f) provvedere alle prove di laboratorio per i controlli di qualità del calcestruzzo e dell'acciaio, nonché al pagamento delle relative spese.
g) provvedere all'esecuzione, anche in xxxxx x'xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx richieste dal direttore dei lavori o dal collaudatore.
h) far verificare al direttore dei lavori, prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., l'armatura predisposta, dandone notizia al direttore dei lavori con un preavviso minimo di 24 ore lavorative.
3. IMPIANTI ELETTRICI
a) attenersi strettamente a tutte le norme di legge vigenti in materia al momento dell'esecuzione.
b) provvedere, prima di dare inizio all'esecuzione di tali impianti, al deposito degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante presso gli Enti preposti, nonché al pagamento delle relative spese.
c) trasmettere alla Stazione Appaltante la copia del progetto attestante l'avvenuto deposito.
d) denunciare, se necessario, agli Uffici competenti l'impianto generale di terra.
e) provvedere a sua cura e spese alla stesura ed alla fornitura dei particolari costruttivi di cantiere che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica della corrispondenza tra strutture esistenti o eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile al riguardo.
Eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e/o esecutive dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori e qualora trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati degli impianti posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito.
f) provvedere a sua cura e spese, prima dell'esecuzione, alla verifica di tutti i calcoli e dei disegni degli impianti da realizzare.
g) provvedere a sua cura e spese ad ogni incombenza prevista dal D.M. 37/2008 e successive modificazioni.
h) provvedere a fornire quanto necessario per l'esecuzione del collaudo. Ed in particolare dovrà mettere a disposizione del direttore dei lavori, quali allegati alla Dichiarazione di Conformità stabilita dal D.M.37/2008 rilasciata dalla Ditta esecutrice degli impianti elettrici, la documentazione relativa alle seguenti misure strumentali:
- continuità conduttori di protezione
- resistenza isolamento delle linee
- resistenza di terra
- misura della resistenza di guasto fase-neutro e corrente di corto circuito.
i) provvedere a fornire le apposite dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.37/.
Xxxxxxx parti integranti delle dichiarazioni le seguenti documentazioni da prodursi in triplice copia:
- una relazione descrittiva degli impianti realizzati;
- una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati;
- disegni esecutivi finali degli impianti eseguiti secondo le eventuali indicazioni progettuali fornite
in corso d’opera, corredati di piante ed eventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti, completi dell'indicazione delle tipologie, dimensioni e delle linee o dei cavi in esse contenute, le posizioni e tipi di ciascuna utenza ed apparecchiature installate;
- disegni di montaggio e schemi unifilari dei quadri elettrici,
- disegni di montaggio e schemi funzionali e di collegamento di impianti e/o apparecchiature speciali quali citofono, impianto TV, impianti di controllo ecc.;
- documentazione tecnico-illustrativa di tutte le apparecchiature installate, complete di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- documentazione relativa alle rilevazioni strumentali inerenti la sicurezza degli impianti.
Tutti gli elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) andranno eseguiti con sistemi di disegno realizzati tramite personal computer (normalmente in formato dwg/dxf) e saranno consegnati in copia cartacea ed in copia su supporto magnetico.
j) fornire la documentazione prevista dalla Direttiva Macchine per gli eventuali sistemi di automazione per porte, portoni, basculanti e simili.
k) garantire gli impianti sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio sia ancora per il regolare funzionamento per il periodo previsto dalle vigenti normative in materia e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data del certificato di collaudo.
Fino alla scadenza di tale periodo l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente e a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.
l) fermo restando quanto disposto nel presente capitolato relativamente all’obbligo di consegna della documentazione prima del pagamento del totale di ogni singola categoria di opere, prevista dalle vigenti leggi di settore, quale certificazioni materiali, certificazione R.E.I., certificazioni di conformità, etc.), la seguente documentazione:
- certificato di collaudo completo delle misure strumentali
- dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.37/2008
- documentazione prevista dalla Direttiva Macchine
deve essere presentata entro il termine previsto per l’ultimazione dei lavori come stabilito ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato.
Il mancato rispetto del termine sopra prescritto, impedendo di fatto l’utilizzo dell’opera, comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 18 del presente capitolato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
4. IMPIANTI IDRO-SANITARIO, GAS E RISCALDAMENTO
a) attenersi strettamente a tutte le norme di legge vigenti in materia al momento dell'esecuzione.
b) provvedere, prima di dare inizio all'esecuzione di tali impianti, al deposito degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante presso gli Enti comunali preposti, nonché al pagamento delle relative spese.
c) trasmettere alla Stazione Appaltante la copia del progetto attestante l'avvenuto deposito.
d) provvedere a sua cura e spese alla stesura ed alla fornitura dei particolari costruttivi di cantiere che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica della corrispondenza tra strutture
esistenti o eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile al riguardo.
Eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e/o esecutive dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori e qualora trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati degli impianti posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito.
e) provvedere a sua cura e spese, prima dell'esecuzione, alla verifica di tutti i calcoli e dei disegni degli impianti da realizzare.
f) provvedere a sua cura e spese ad ogni incombenza prevista dal D.M.37/2008 e successive modificazioni.
g) provvedere a fornire quanto necessario per l'esecuzione delle prove degli impianti.
h) provvedere a fornire la documentazione tecnica completa prevista dalla Deliberazione AEEG 40/04 e successive modifiche ed integrazioni, redatta e compilata secondo le indicazioni elaborate dal CIG, al fine dell’attivazione delle utenze gas.
i) provvedere a fornire, per ogni impianto, le apposite dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.37/2008 (redatte sulla base del modello approvato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato col Decreto del 20.02.92).
Xxxxxxx parti integranti delle dichiarazioni le seguenti documentazioni da prodursi in triplice copia:
- una relazione descrittiva degli impianti realizzati;
- una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati;
- disegni esecutivi finali degli impianti eseguiti secondo le eventuali indicazioni progettuali fornite in corso d’opera, corredati di piante ed eventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti, completi dell'indicazione delle tipologie, dimensioni e diametri, le posizioni e tipi di ciascuna utenza ed apparecchiature installate;
- disegni di montaggio e schemi funzionali e di collegamento di impianti e/o apparecchiature;
- documentazione tecnico-illustrativa di tutte le apparecchiature installate, complete di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- documentazione relativa alle rilevazioni strumentali inerenti la sicurezza degli impianti.
Tutti gli elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) andranno eseguiti con sistemi di disegno realizzati tramite personal computer (normalmente in formato dwg/dxf) e saranno consegnati in copia cartacea ed in copia su supporto magnetico.
j) rilasciare, per i singoli impianti, i libretti di impianto previsti dalla normativa vigente previo rilevamento dei parametri di combustione.
k) provvedere allo svuotamento degli impianti idrico e di riscaldamento, in modo tale che all'interno della rete delle tubazioni non rimanga alcun residuo x xxxxx di liquido, ciò ad evitare che, qualora gli alloggi non vengano immediatamente consegnati agli assegnatari, non si verifichino congelamenti e conseguenti rotture durante la stagione invernale.
l) provvedere, al momento della consegna degli alloggi agli assegnatari, al riempimento degli impianti stessi ed alla prima accensione della/e caldaia/e, anche per singoli impianti alla volta ed in tempi diversi, in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante.
m) garantire gli impianti sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio sia ancora per il regolare
funzionamento per un periodo di dodici mesi dalla data del certificato di collaudo.
Fino alla scadenza di tale periodo l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente e a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.
n) provvedere al collaudo definitivo degli impianti di riscaldamento entro la prima stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori e comunque nel periodo dal 01 dicembre al 28 febbraio.
o) fermo restando quanto disposto nel presente capitolato relativamente all’obbligo di consegna della documentazione prima del pagamento del totale di ogni singola categoria di opere, prevista dalle vigenti leggi di settore, quale certificazioni materiali, certificazione R.E.I., certificazioni di conformità, etc.), la seguente documentazione:
- documentazione tecnica completa prevista dalla Deliberazione AEEG 40/04
- dichiarazioni di conformità ai sensi della Legge D.M.37/2008
- libretti di impianto previsti dalla normativa vigente
deve essere presentata entro il termine previsto per l’ultimazione dei lavori come stabilito ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato.
Il mancato rispetto del termine sopra prescritto, impedendo di fatto l’utilizzo dell’opera, comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 21 del presente capitolato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Art. 65
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, qualora non sia previsto il loro riutilizzo, sono da considerarsi di proprietà dell’Appaltatore.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo stabilito dagli elaborati progettuali a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3 I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo stabilito dagli elaborati progettuali a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dal D.Lgs 42/2004.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa e se previsto in progetto o richiesto dalla D.L., di riutilizzare i materiali di cui ai commi 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61 del presente Capitolato.
Art. 66
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
xxxxxxxxx, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67
Terre e rocce da scavo
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
2. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute
Art. 68 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura di ogni Operatore Economico la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 69 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni idonee e da concordarsi con la D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’ALLEGATO «A» del presente Capitolato.
Art. 70
Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore.
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalla normativa vigente.
La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 8 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Art. 71
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico di ciascun Operatore Economico senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) i costi per la stipula dell’Accordo Quadro e per le relative spese di copia e bolli;
f) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare, qualora ne ricorrano i presupposti.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 72 Disciplina antimafia
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per ogni Operatore Economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti previsti dalla legge. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
Art. 73 Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane SpA., nei termini richiesti dall’ATER., comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG DERIVATO e il CUP di cui all’articolo 1.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 56, del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 74
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
ALLEGATO «A» CARTELLO DI CANTIERE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | |
COMUNE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ALLOGGI – XXXXXXX, XXX XXXXXXX, n. XXX | |
Committente | |
D.I.A./S.C.I.A./EDILIZIA LIBERA | Pratica |
Importo dei lavori | Euro XXX,XX (di cui oneri sicurezza Euro XX,XX) |
Opera finanziata | |
Contratto | Rep. N. del registrato a Gorizia il al N. |
Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori | |
Progettista | |
Progettista opere strutturali | |
Progettista impianti meccanici | |
Progettista impianti elettrici | |
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | |
Direttore dei lavori | |
Direttore operativo | |
Ispettore di cantiere | |
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | |
Impresa esecutrice | |
Direttore tecnico del cantiere | |
Responsabile della sicurezza | |
R.S.P.P. e delegato alla sicurezza | |
Inizio dei lavori | Ultimazione prevista dei lavori |
SUBAPPALTATORI: |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1) | |
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. dichiara: che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: - le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. Convenzioni fondamentali dell’ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105) - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. |
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma, …………………………………………………..
Data:………………….
Timbro
ALLEGATO «C» MODELLO DI ORDINE DI SERVIZIO
ACCORDO QUADRO MS1
Accordo Quadro Anno: 201X/201X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIATTO ALLOGGI
Importo Accordo Quadro: Importo OdS già emessi/eseguiti:
ORDINE DI SERVIZIO N° / Op. Ec. N° Del / /
OPERATORE:
Xxx
XXX Xxxxx
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX: %
IMPORTO PRESUNTO LAVORI OdS
(al netto del ribasso compresi Oneri per la Sicurezza)
euro
CIG PRINCIPALE CIG DERIVATO CUP
In attuazione all'Accordo Quadro qui sopra richiamato il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina a codesta ditta l'esecuzione dei seguenti lavori di Manutenzione Straordinaria e Riatto Alloggi da eseguirsi presso:
, xxx
, xxx
, xxx
xxxxxxx stabile stabile
alloggio alloggio alloggio
Il tempo utile per dare ultimati i lavori del presente OdS è fissato in XX (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dello stesso che tiene luogo del Verbale di Consegna dei Lavori ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 165/2003.
Alla presenza degli intervenuti sono stati effettuati gli accertamenti necessari all’esecuzione dei lavori da eseguirsi nei vari alloggi.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree ed i locali concessi all'Impresa per l'esecuzione dei lavori ed ha dato tutte le indicazioni ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori.
Si dà atto che lo stato attuale dei locali in cui devono eseguirsi i lavori è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione degli stessi, previa presentazione da parte della ditta di P.S.S. o P.O.S ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Termine finale per dare ultimati i lavori è quello del
Gorizia,
per accettazione: LA DITTA IL DIRETTORE DEI LAVORI visto: il RUP
Il Tecnico incaricato in data consegna alla ditta le chiavi degli alloggi in oggetto.
ALLEGATO «D» SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIATTO ALLOGGI CUP CIG
tra la sottoscritta dott. xxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, nata a Palmanova (UD) il 20.06.1962, domiciliata in Gorizia Xxxxx Xxxxxx x. 000, la quale interviene, in virtù dei poteri che gli sono stati conferiti dal Decreto della Presidente della Regione FVG di data 30/06/2016, nella sua veste di Direttore Generale dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
con sede in Gorizia, Corso Italia n. 116, - C.F. 00051390318, in seguito più brevemente denominata “A.T.E.R.”, e i seguenti Operatori Economici:
- …………………………………………nato il……………a ……………..legale rappresentante dell’impresa………………………………………….. con sede in via
…………………………….. - C.F con domicilio eletto presso gli
uffici comunali del Comune di Gorizia.
- …………………………………………nato il……………a ……………..legale rappresentante dell’impresa………………………………………….. con sede in via
…………………………….. - C.F con domicilio eletto presso
gli uffici comunali del Comune di Gorizia.
- …………………………………………nato il……………a ……………..legale rappresentante dell’impresa………………………………………….. con sede in via
…………………………….. - C.F con domicilio eletto presso
gli uffici comunali del Comune di Gorizia.
- …………………………………………nato il……………a ……………..legale rappresentante dell’impresa………………………………………….. con sede in via
…………………………….. - C.F con domicilio eletto presso
gli uffici comunali del Comune di Gorizia.
- …………………………………………nato il……………a ……………..legale rappresentante
dell’impresa………………………………………….. con sede in via
…………………………….. - C.F con domicilio eletto presso gli
uffici comunali del Comune di Gorizia.
- …………………………………………nato il……………a ……………..legale rappresentante dell’impresa………………………………………….. con sede in via
…………………………….. - C.F con domicilio eletto presso
gli uffici comunali del Comune di Gorizia.
OGGETTO: opere di manutenzione straordinaria e riattamento degli alloggi di proprietà o gestiti per conto delle amministrazioni comunali dall’A.T.E.R. di Gorizia e localizzati nei vari comuni della provincia di Gorizia come specificato all’art. 1 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta ad Euro 888.000,00 (diconsi Euro ottocentottantottomila virgola zero centesimi) + IVA di legge.
PREMESSO
che l’A.T.E.R. ha esperito una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 54 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e riattamento degli alloggi di proprietà o gestiti per conto delle amministrazioni comunali dall’A.T.E.R. di Gorizia e localizzati nei vari comuni della provincia di Gorizia.
CHE per l’esecuzione dei lavori in oggetto ed a seguito della procedura di gara di cui sopra sono stati individuati n. 6 (sei) Operatori Economici così come risulta dalla graduatoria finale di cui al verbale di data ;
CHE il Direttore dell'A.T.E.R., con provvedimento n. …….di data , ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. 50/2016 ha disposto di concludere l’Accordo Quadro con i sei Operatori Economici individuati ai primi sei posti della graduatoria definita in base alle offerte presentate, per l’importo netto complessivo di Euro 888.000,00 (diconsi Euro ottocentottantottomila virgola zero centesimi), da suddividere tra i 6 operatori in ragione degli interventi che verranno effettuati da ciascuno di essi per l’importo convenzionale di Euro 148.000,00 (diconsi centoquarantottomila virgola zero centesimi), variabile in più o in meno del 20%. (venti per cento).
CHE gli Operatori Economici, individuati a seguito del suddetto procedimento concorsuale, con la
sottoscrizione del presente Accordo Quadro, accettano che per la determinazione dei corrispettivi sia applicato il ribasso percentuale del ………% (diconsi per cento) corrispondente a
quello offerto dall’Operatore Economico primo classificato che ha offerto il massimo ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara.
CHE per l’esecuzione dei lavori agli Operatori Economici verranno emessi Ordini di Servizio non predeterminati nel numero e che saranno individuati dall’A.T.E.R., nel corso di svolgimento del presente Accordo Quadro, in base alle necessità della Stazione Appaltante.
CHE ai sensi dell’art. 40 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 l’avvenuta individuazione degli Operatori Economici è stata notificata ai soggetti partecipanti alla gara con nota Prot. n di data
……………………..
CHE a garanzia degli obblighi assunti derivanti dal presente Accordo Quadro ogni Operatore Economico, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti normative, deve costituire un deposito cauzionale di Euro 14.800,00 (diconsi euro quattordicimilaottocento virgola zero centesimi), corrispondente al 10% dell’importo convenzionale di € 148.000,00.
CHE ai sensi degli artt. 84 comma 2 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive integrazioni e modificazioni in materia di antimafia, è stata acquisita l’attestazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, che a carico degli esponenti degli Operatori Economici non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
CHE per ciascun Operatore Economico sono stati accertati i requisiti previsti dalle vigenti normative e non risultano sussistere impedimenti alla conclusione dell’Accordo Quadro in oggetto. CHE con avviso di data l'A.T.E.R. ha pubblicato l’esito di gara ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs.50/2016.
CHE la stipula del presente accordo non è fonte di alcuna obbligazione per l’A.T.E.R. nei confronti di ogni singolo Operatore Economico, in quanto definisce unicamente la disciplina delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli Ordini di Servizio. Il presente Accordo Quadro individua, invece, l’obbligo per ogni singolo Operatore Economico di assumere i lavori che successivamente gli verranno richiesti, tramite Ordini di Servizio, per il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro,
oggi xx/xxxx/duemiladiciassette ( xx/xxxx/2017)
nella sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Gorizia, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1.- Disposizioni generali sull’accordo quadro
Il presente Accordo Quadro, concluso con sei Operatori Economici, non è impegnativo per l’A.T.E.R. nei loro confronti in ordine all’affidamento di un quantitativo minimo di interventi. Ogni singolo Operatore Economico invece si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti entro il limite di importo previsto in Euro 148.000,00 con lo scostamento del più o meno 20%. Per l’affidamento dei singoli Ordini di Servizio l’A.T.E.R. non ricorrerà ad alcun confronto competitivo tra gli Operatori Economici sottoscrittori dell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto dei criteri di rotazione e di parità di trattamento fra gli Operatori Economici che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro.
Art. 2.- Affidamento e oggetto dell’appalto
L’A.T.E.R. affida agli Operatori Economici sottoscrittori del presente Accordo Quadro, l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e riattamento degli alloggi, di proprietà o gestiti per conto delle amministrazioni comunali dall’A.T.E.R. di Gorizia e localizzati nei vari comuni della Provincia di Gorizia, che accettano senza riserva alcuna, l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori che verranno loro impartiti con gli Ordini di Servizio e nei termini ivi previsti come stabilito dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. Gli Operatori Economici si obbligano alla corretta, regolare e tempestiva esecuzione di tali lavori, alle condizioni, nei modi e nei termini riportati nel presente Accordo Quadro e nei documenti che costituiscono parte integrante dello stesso.
Art. 3 – Documenti dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio
Gli Operatori Economici si obbligano a rispettare e ad osservare scrupolosamente tutti i documenti che costituiscono parte integrante dell’Accordo Quadro, ancorché non allegati allo stesso. Tali documenti sono: il D.Lgs 50/2016, il Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000 per quanto applicabile, il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Elenco Prezzi Unitari, l’Informativa Rischi Possibili e il Modello Ordine di Servizio allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli Operatori Economici, congiuntamente all’A.T.E.R., sottoscrivono tutti i documenti sopra indicati per accettazione integrale e si obbligano alla loro osservanza.
Oltre a quanto sopra elencato, con la sottoscrizione degli Ordini di Servizio, gli Operatori Economici si obbligano all’osservanza dei seguenti ulteriori documenti ancorché non
materialmente allegati agli Ordini di Servizio stessi che sono: elaborati progettuali, eventuale piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, eventuale piano di sicurezza sostitutivo, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma.
Forma altresì parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si allega:
- l’offerta prima classificata di data ………………., che in copia conforme all’originale si allega al sub “A”.
Art. 4.- Valore stimato dell’Accordo quadro e modalità di pagamento.
L’Accordo Quadro è interamente stipulato a misura.
L'importo complessivo dell’Accordo Quadro resta convenuto in Euro 888.000,00 (diconsi Euro novecentomila virgola zero centesimi), di cui Euro 21.000,00 (diconsi Euro ventunomila virgola zero centesimi) per oneri di sicurezza.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro corrisponde all’ammontare dell’appalto posto a base di gara e rappresenta il tetto di spesa entro il quale saranno eseguiti gli interventi in oggetto. Il ribasso percentuale offerto dal Operatore Economico primo classificato si applica ai prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara, i quali, così ribassati costituiscono i prezzi da applicare alle singole quantità che verranno eseguite secondo quanto stabilito all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I prezzi derivanti dall’applicazione del ribasso suddetto restano invariabili per unità di misura e per
ogni specie di lavoro, salvo quanto previsto agli artt. 29, 40 e 41 del Capitolato Speciale d’Appalto in tema di revisione prezzi e di varianti.
Entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP, come previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, verrà corrisposta ad ogni Operatore Economico, a titolo di anticipazione di cui all’art. 26-ter della legge 98/2013, una somma pari al 20% dell’importo convenzionale di Euro 148.000,00, subordinata alla prestazione di una garanzia costituita da polizza fideiussoria o da atto di fideiussione.
I pagamenti, saranno fatti nei modi e termini previsti dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto. Gli Operatori Economici assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 ed a tal fine ciascun Operatore Economico ha depositato presso l’A.T.E.R. i dati dei conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su di essi, dichiarando nel contempo che i conti correnti sopra indicati rispettano i requisiti della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari.
Ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Operatore Economico, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese sono tutti obbligati ad eseguire i movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell’intervento oggetto del presente atto esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali, utilizzando conti correnti dedicati.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Le fatture dovranno recare le indicazioni ed intestazioni che saranno precisate dall’A.T.E.R. di Gorizia; i pagamenti verranno eseguiti a mezzo di mandati dell’A.T.E.R. intestati all’Operatore Economico stesso ed esigibili esclusivamente nelle forme previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, con spese di riscossione a carico del beneficiario.
Gli Operatori Economici esonerano l’A.T.E.R. da qualsiasi responsabilità in merito a quanto sopra esposto, riconoscendo a tale procedura valore ampiamente liberatorio e si impegnano a comunicare all’A.T.E.R. eventuali variazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 5 – Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha durata giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione e salvo quanto stabilito dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori Ordini di Servizio ma dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei rispettivi Ordini di Servizio imputabili all’Operatore Economico, l’A.T.E.R. avrà facoltà di applicare la penale di 1‰ (uno per mille) dell’importo netto del singolo Ordine di Servizio per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, secondo le modalità contenute nell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La violazione per cinque volte, anche non consecutive delle modalità e dei termini di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro per l’Operatore Economico inadempiente nonché il risarcimento dei danni subiti di conseguenza dall’A.T.E.R..
Art. 6- Sospensione dei lavori e proroga del termine di ultimazione
L’eventuale sospensione degli Ordini di Servizio è disciplinata dagli artt. 19 e 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto. Sono comprese nelle circostanze speciali i fatti generatori della sospensione che siano imputabili ad atti dell’Autorità pubblica e/o di terzi, comunque estranei alla responsabilità dell’A.T.E.R..
Il termine di ultimazione degli Ordini di Servizio potrà essere prorogato sulla base di una valutazione discrezionale dell’A.T.E.R. in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto solo per motivi non imputabili all’Operatore Economico.
Art. 7 – Osservanza delle norme sulla sicurezza e delle clausole sociali
Gli Operatori Economici si obbligano ad attenersi ed a osservare scrupolosamente gli eventuali piani di sicurezza, parti integranti degli Ordini di Servizio e ad attuare tutti gli adempimenti che le Leggi, in particolare il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 ed i regolamenti impongono al datore di lavoro ed all’appaltatore di opera pubblica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte degli Operatori Economici, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Gli Operatori Economici, i subappaltatori ed i soggetti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 sono obbligati ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Gli Operatori Economici sono obbligati ad applicare ed a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti in Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Gorizia, se non già iscritti ad un'altra Cassa Edile della Regione Friuli Venezia Giulia, anche ai fini dell’accertamento contributivo.
Gli Operatori Economici si obbligano altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano gli Operatori Economici anche se non siano aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o recedano da esse ed indipendentemente dalla sua natura industriale o
artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inadempienza contributiva rilevata dal documento unico di regolarità contributiva, relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive si applicherà quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto e dalla vigente normativa.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
l’Operatore Economico invitato a provvedervi non vi provveda entro quindici giorni, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’A.T.E.R. può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore Economico in esecuzione del contratto.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, gli Operatori Economici non possono opporre eccezioni all'A.T.E.R. né hanno titolo al risarcimento di danni.
Art. 8 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme di legge in materia ed in particolare dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, che gli Operatori Economici si impegnano a rispettare scrupolosamente. Pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, gli Operatori Economici possono realizzare in subappalto, previa autorizzazione dell’A.T.E.R., solo i lavori indicati in sede di offerta. Ogni Operatore Economico è tenuto in ogni caso a comunicare preventivamente all’A.T.E.R. il nominativo di ogni ditta presente in cantiere.
Per ogni categoria di lavori o tipologia di opera ad ogni Operatore Economico verrà rilasciata un’unica autorizzazione al subappalto valida per tutta la durata del presente Accordo Quadro. Ogni qualvolta l’Operatore Economico intenderà utilizzare il relativo subappalto nel singolo Ordine di Servizio dovrà trasmettere all’A.T.E.R. un appendice al contratto di subappalto, precedentemente depositato, relativo all’importo previsto per ogni singolo Ordine di Servizio.
E’ vietato il subappalto e/o il sub affidamento tra gli Operatori Economici sottoscrittori del presente Accordo Quadro, salvo quanto previsto dalle norme per il distacco della manodopera.
Gli Operatori Economici sono responsabili in solido dell’osservanza delle norme di cui all’art. 7 del
presente atto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’A.T.E.R. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016. Gli Operatori Economici sono obbligati a trasmettere all’A.T.E.R., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Operatore Economico stesso ai subappaltatori o cottimisti ed ai subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e comunque con cadenza trimestrale.
I bonifici per i pagamenti devono riportare il codice unico di progetto (CUP) nonché il codice identificativo gara derivato.
I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla realizzazione dell’intervento oggetto del presente atto, devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli l’obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.
L’Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, è tenuto a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’A.T.E.R. di Gorizia e la Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente.
L’affidamento di lavori in subappalto in assenza di autorizzazione dell’A.T.E.R. costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
E’ vietata la cessione del contratto.
Art. 9 – Garanzie assicurative
A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e di ogni altro obbligo consequenziale ed ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, gli Operatori Economici hanno costituito le seguenti garanzie fideiussorie:
Impresa……………………………polizza fidejussoria n. ………………emessa in data ,
dell'importo di Euro ................................................ rilasciata dalla………………………………...
Agenzia , conforme alle disposizioni di Xxxxx e con firma autenticata.
Impresa……………………………polizza fidejussoria n. ………………emessa in data ,
dell'importo di Euro ................................................ rilasciata dalla………………………………...
Agenzia , conforme alle disposizioni di Xxxxx e con firma autenticata.
Impresa……………………………polizza fidejussoria n. ………………emessa in data ,
dell'importo di Euro ................................................ rilasciata dalla………………………………...
Agenzia , conforme alle disposizioni di Xxxxx e con firma autenticata.
Impresa……………………………polizza fidejussoria n. ………………emessa in data ,
dell'importo di Euro ................................................ rilasciata dalla………………………………...
Agenzia , conforme alle disposizioni di Xxxxx e con firma autenticata.
Impresa……………………………polizza fidejussoria n. ………………emessa in data ,
dell'importo di Euro ................................................ rilasciata dalla………………………………...
Agenzia , conforme alle disposizioni di Xxxxx e con firma autenticata.
Impresa……………………………polizza fidejussoria n. ………………emessa in data ,
dell'importo di Euro ................................................ rilasciata dalla………………………………...
Agenzia , conforme alle disposizioni di Xxxxx e con firma autenticata.
Gli Operatori Economici hanno dimostrato di possedere ciascuno una polizza di assicurazione RCT generale dell’impresa, valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro, che tenga indenne l’A.T.E.R. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dagli Operatori Economici stessi nonché da quelli causati dai subappaltatori e subcontraenti. Ogni Operatore Economico è obbligato a mantenere valida tale assicurazione comunque fino alla conclusione dell’ultimo Ordine di Servizio che verrà affidato.
Art. 10 - Domicilio degli Appaltatori.
Ai fini del presente Accordo Quadro e di tutte le attività da esso dipendenti o connesse, gli Operatori Economici eleggono domicilio presso gli uffici comunali del Comune di Gorizia. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine, le notificazioni e le comunicazioni dell’A.T.E.R. saranno eseguite, a discrezione dell’A.T.E.R. stesso, presso il domicilio suddetto o presso la loro sede legale.
Art. 11 - Rappresentante dell’Impresa nella condotta dei lavori.
Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/2000, l’Operatore Economico che non condurrà personalmente i lavori si obbliga a conferire mandato con rappresentanza a persona fornita di requisiti d’idoneità tecnici e morali per le attività necessarie all’esecuzione dei
lavori oggetto degli Ordini di Servizio che gli verranno conferiti come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 12 - Spese contrattuali.
Tutte le spese del presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti, in particolare per imposta di bollo, per predisposizione e stipula e per spese di copia sono a carico degli Operatori Economici.
Il presente contratto di appalto relativo all’intervento di manutenzione edilizia, beneficia dell’agevolazione dell’I.V.A. nella misura di legge.
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso con spese a carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 13 - Presa in consegna anticipata delle opere.
L’A.T.E.R. si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 14 – Definizione delle controversie
La definizione di qualunque controversia derivante dall’esecuzione o interpretazione dell’Accordo Quadro è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. E’ escluso il giudizio arbitrale.
Le parti contraenti omettono la lettura degli allegati in quanto ne hanno preso visione in precedenza.
Il presente Accordo Quadro scritto con sistema elettronico per intero su facciate
impostate uso bollo e parte della ………………fin qui, oltre le formalità di chiusura, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti.
Gorizia……………
Per gli Operatori Economici Per l’A.T.E.R. il Direttore
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Questa parte contiene le norme di misurazione di ogni lavorazione e le modalità di esecuzione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di riatto alloggi che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli ODS.
CAPO 1
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
La quantità dei lavori e delle provviste da inserire nelle contabilità a misura delle opere da eseguire o in variante, ordinate dalla direzione lavori, saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato al contratto.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimenti a carico dell'appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Nessun’opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra. In particolare, nel rilevare e sviluppare le misure dei lavori eseguiti dall'appaltatore si terrà conto delle seguenti norme se non diversamente specificato nell’elenco prezzi facente parte del presente contratto.
1) Scavi di sbancamento. Il volume degli scavi di sbancamento sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
2) Scavi a sezione ristretta. Il volume degli scavi a sezione ristretta sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il calcolo delle superfici da ragguagliare verrà determinato prendendo come riferimento le sezioni tipo sotto indicate.
LEGENDA:
A = Dimensione interna tubo B = Larghezza fondoscavo C = Altezza media scavo
P%= Scarpata di natural declivio Misure espresse in centimetri
A | B | C |
fino a 20 | 60 | fino a 175 |
70 | da 176 a 400 | |
90 | oltre 400 | |
40 | 90 | fino a 175 |
100 | da 176 a 400 | |
110 | oltre 400 | |
60 ed oltre | 110 | fino a 175 |
120 | da 176 a 400 | |
130 | oltre 400 |
Per diametri intermedi viene eseguita l’interpolazione lineare
Asse scavo
C
%
P
Piano di posa A
B
Asse scavo
Muro
C
Fondazione
%
P
Sottofondazione
B
A
B
LEGENDA:
A = Larghezza fondazione
B = Larghezza da filo fondazione a piede scarpata C = Altezza media scavo
A = Variabile B = 60 cm
C = Variabile
P%= Scarpata di natural declivio
3) Rilevati e rinterri. Il volume dei rilevati e rinterri sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
4) Riempimento di pietrame a secco. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
5) Demolizioni. La lunghezza, la superficie e il volume riguardanti le demolizioni saranno sempre valutati come grandezze vuoto per pieno. In particolare il volume degli edifici da demolire sarà determinato come da esempio sottoesposto. Nel caso di pavimenti a livelli diversi, si eseguiranno computi diversi sommando i risultati. I balconi e gli aggetti saranno valutati vuoto per pieno. L’eventuale demolizione delle parti residue del fabbricato sotto il pavimento verranno valutate separatamente con l’applicazione delle corrispondenti voci dell’elenco prezzi per le demolizioni.
Balcone
Bocca di lupo
Pavimento
Pavimento
LEGENDA:
Demolizione vuoto per pieno
6) Tubazioni. Il peso delle tubazioni sia zincate che in tubi lisci sarà determinato come quello di qualsiasi altra opera in metallo, mentre le loro lunghezze, anche per quelle costruite in opera, saranno quelle reali ad opera finita, misurate in asse con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.
7) Tubazioni in ghisa. La lunghezza delle tubazioni in ghisa sarà quella reale ad opera finita, misurata in asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.
L=Lunghezza tubo
Muffa
L=Lunghezza tubo
Parete pozzetto
Curva
Braga
Riduzione
Attraversamento pozzetto
Misura contabile tubo
DIAMETRO TUBI | CURVE | BRAGHE - RIDUZIONI | MUFFE | ISPEZIONI |
mm/mm | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml |
100 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,50 |
125 | 0,50 | 1,50 | 0,60 | 2,50 |
150 | 0,70 | 1,50 | 0,70 | 2,00 |
200 e oltre | 0,70 | 1,50 | 1,00 | 2,50 |
8)Tubazioni in PVC. La lunghezza delle tubazioni in PVC sarà quella reale ad opera finita, misurata in asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.
L=Lunghezza tubo
Muffa
L=Lunghezza tubo
Parete pozzetto
Curva
Braga
Riduzione
Attraversamento pozzetto
Misura contabile tubo
DIAMETRO TUBI | CURVE | BRAGHE - RIDUZIONI | MUFFE | ISPEZIONI |
mm/mm | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml |
100 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 7,00 |
125 | 0,70 | 1,40 | 0,60 | 7,00 |
150 | 0,75 | 1,60 | 0,70 | 7,00 |
200 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 |
250 e oltre | 2,80 | 5,30 | 1,50 | 5,00 |
9) Tubazioni in poliestere o simili. La lunghezza delle tubazioni in poliestere, polietilene, PE, di qualsiasi forma richiesta, rotoli o barre, sarà determinata misurandola in asse ad opera finita con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.
10) Calcestruzzi armati. La superficie o il volume dei calcestruzzi armati, dei sottofondi saranno determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Il volume di qualsiasi struttura in ferro, annegata nei getti, non verrà mai dedotto.
11) Casseri. La superficie dei casseri per le opere in calcestruzzo sarà determinata prendendo in considerazione la parte effettivamente a contatto con il getto –“superficie bagnata”.
12) Murature. Il volume delle murature di qualsiasi tipo, sarà determinato con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione e senza alcuna detrazione per fori fino a 4,00 mq.; in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Vedi esempi sottoesposti. Nel caso in cui l’architrave è realizzata in materiale (pagato a parte) diverso dalla muratura;, per la formazione del foro con o senza sfondato radiatore, vengono sempre misurati 2.00 mq a compenso della formazione del foro.
Architrave o eventuale cassonetto rollò di qualsiasi tipo,
il volume non viene
mai dedotto dalla muratura
Muratura di spessore variabile
C
E
B D Foro finestra al grezzo
Nicchia per sfondato radiatore costruita insieme alla muratura principale.
L’isolazione e qualsiasi altro
tamponamento vengono compensati a parte
A
LEGENDA:
A = Lunghezza muro B = Spessore muro C = Altezza del muro D = Lunghezza foro E = Altezza foro
V = Volume
CALCOLO VOLUME: Se DxE < MQ 4,00 V=AxBxC
Se DxE > MQ 4.00
V=AxBxC - DxBxE + 4,00 x B
Architrave in materiale diverso dalla muratura.
Il volume non fa parte della muratura
Muratura di spessore variabile
C
E
B D Foro finestra al grezzo
Nicchia per sfondato radiatore costruita insieme alla muratura principale L’isolazione e qualsiasi altrotamponamento vengono compensatoa parte
A
LEGENDA:
A = Lunghezza muro B = Spessore muro C = Altezza del muro D = Lunghezza foro E = Altezza foro
V = Volume
CALCOLO VOLUME:
Se DxE < MQ 2,00 V=AxBxC
Se DxE > MQ 2,00
V=AxBxC - DxBxE + 2,00 x B
13) Tramezze. La superficie o il volume delle tramezze in foglio saranno determinati con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per fori di porte di dimensioni fino a mq 2,50; la superficie che viene in ogni caso misurata deve intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi delle tramezze.
14) Solai. I solai in cemento armato massicci (vale a dire non misti a laterizi) saranno valutati a metro cubo come ogni opera in cemento armato; ogni altro tipo di solaio sarà invece valutato a metro quadrato in base alla superficie misurata al netto delle murature principali di perimetro al grezzo e delle strutture portanti in c.a.
La superficie o il volume saranno determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq, in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
15) Opere in ferro. Il peso delle opere in ferro sarà determinato su una pesa pubblica autorizzata. Qualora per eccedenza di dimensioni o di peso non sia possibile il metodo predetto, allora il peso sarà determinato moltiplicando le superfici o i volumi o le lunghezze delle varie parti da pesare per i pesi unitari medi reperibili nelle tabelle ufficiali. Per quanto riguarda l’acciaio per i cementi armati, di qualsiasi tipo, il suo peso sarà sempre determinato moltiplicandone lo sviluppo lineare di quello effettivamente messo in opera e compreso nel progetto per i pesi unitari medi delle tabelle ufficiali, da controllare però con pesature ad ogni partita di barre di uguale sezione con almeno quattro campioni di un metro.
16) Lavori in legname. Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, e parimenti non si dedurranno le relative mancanze od intagli.
17) Intonaci. La superficie degli intonaci che necessitano l’esecuzione di spigoli e risvolti sarà determinata con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per fori uguali a 4,00 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq.. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
Nel caso che nel riquadro dei fori non sia necessario l’esecuzione di spigoli e risvolti, come ad esempio l’intonaco di un foro nel quale è già stato posizionato il controtelaio passante, verrà dedotta l’intera superficie in quanto il controtelaio in questo caso ha la funzione di guida per l’esecuzione dell’intonaco e non sussiste nessun maggior onere per la riquadratura del foro.
18) Rivestimenti. La superficie di tutti i rivestimenti, delle isolazioni, impermeabilizzazioni, coperture in metallo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale.
19) Controsoffitti. I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti a finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e mezza la loro proiezione orizzontale.
20) Pavimenti. I pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente.
21) Opere in pietra o marmo. La lunghezza, la superficie e il volume delle opere in pietra o marmo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale. La lunghezza dei contorni in pietra sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera.
22) Serramenti. La superficie dei serramenti di qualsiasi tipo sarà determinata, tenendo conto della superficie esterna del telaio. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per finestre e 1,20 mq. per porte interne od esterne.
23) Persiane avvolgibili. La superficie delle persiane avvolgibili sarà determinata prendendo per larghezza
la luce minima fra le guide metalliche aumentata di 5 cm., e per altezza la luce minima del foro finito visto dall’esterno aumentata di 25 cm. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per persiane non avvolgibili e 1,80 mq per persiane avvolgibili.
24) Cassonetti coprirullo. La lunghezza dei cassonetti coprirullo sarà quella effettivamente posta in opera. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 ml.
25) Vetri. La superficie dei vetri sarà determinata come quella effettivamente posta in opera. Per vetri di forma irregolare o curva verrà determinata la superficie del minimo rettangolo circoscritto. La quantità minima contabilizzabile sarà di 0,50 mq.
26) Corrimano. La lunghezza dei corrimano sarà determinata per la lunghezza effettiva in asse.
27) Tinteggiature. La superficie delle tinteggiature sarà così determinata:
a) su intonaci: come quella degli intonaci;
b) su portefinestre e finestre semplici compreso il telaio: 2 volte la luce muraria;
c) su portefinestre e finestre con vetro isolante compreso il telaio: 2,5 volte la luce muraria;
d) su porte e finestre tipo Xxxxxx compreso il telaio: 3 volte la luce muraria;
e) su portefinestre e finestre doppie compreso il telaio: 4 volte la luce muraria;
f) su cassonetti e bancali: la reale superficie dipinta;
g) su avvolgibili compreso guida fissa: 2,5 volte la luce muraria;
h) su scuri o persiane a griglia compreso telaio: 3 volte la luce muraria;
i) su porte piene: 2 volte la massima superficie senza alcuna detrazione per la presenza di un’eventuale parte vetrata; per il telaio: lo sviluppo della superficie;
j) su rivestimenti in legno e perlinature: la reale superficie trattata;
k) su opere in ferro:
• ringhiere semplici: 1,5 volte la superficie
• ringhiere lavorate: 3 volte la superficie
• serrande a maglia ondulate: 3 volte la superficie
• cancelli riducibili od estendibili: 4 volte la
• superficie
• radiatori: la superficie radiante grondaie tubi ecc.: la superficie trattata
28) Varie. La lunghezza, la superficie, il volume o il peso d’ogni altra categoria di lavoro qui sopra non elencata, saranno quelle effettive delle quantità poste in opera, determinate nel modo più esatto possibile.
CAPO 2
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 2.1
Materiali in genere
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti in seguito indicati nonché essere idonei all’uso a cui sono destinati.
Le eventuali menzioni di marche e tipologie specifiche relative a componenti e materiali presenti nelle descrizioni di articoli di elenchi prezzi, relazioni tecniche, elaborati grafici vari ecc. debbono intendersi unicamente di “riferimento” e pertanto sono da considerarsi unitamente alla specifica “o equivalente”.
(Xxx.xx a D.L. 12 aprile 2006, n.163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – art. 68, p.13)
In base all’art.34 del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. sono obbligatorie le specifiche tecniche dei componenti edilizi previste dall’ Allegato 2 del D.M. 24.12.2015 al punto 2.3 e successivi.
Art. 2.2
Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
Art. 2.3
Materiali inerti per malte e conglomerati cementizi
Gli aggregati per malte e conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci. E’assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
Art. 2.4
Elementi di laterizio per murature
Gli elementi artificiali da impiegare nelle murature possono essere costituiti di laterizio normale o alleggerito in pasta. Essi dovranno essere conformi alle prescrizioni della UNI EN 771.
Art. 2.5
Intonaci
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta costituita da un legante (calce-cemento-gesso), da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche seguenti:
capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Art. 2.6
Prodotti per coperture discontinue (a falda)
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.
I prodotti vengono esaminati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Le tegole e coppi di laterizio e calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
▪ i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
- sbavature tollerate purchè permettano un corretto assemblaggio;
sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi;
sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso; resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;
carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si farà riferimento
alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni di cui ai punti precedenti ed eventuali istruzioni complementari.
Art. 2.7
Pavimenti e rivestimenti
Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente.
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (norma UNI EN ISO 10545) dovranno essere del materiale indicato nell’elenco prezzi tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 14411, UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.
La resistenza all'urto dovrà essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1,96 N/mq. (0,20 Kg/mq) e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmq. (30 kg/cmq); per il coefficiente di usura saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o asfalto.
Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza, uniformità e stabilità analoghi a quelli previsti per le pavimentazioni.
Art. 2.8
Idropitture, pitture e vernici
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, ed i prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi.
Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI 8757 e UNI 8759 ed UNICHIM vigenti.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; essere traspiranti al vapore d'acqua;
resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
resistenza all'usura.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di finitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della direzione lavori.
Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.,) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Art. 2.9
Impermeabilizzazioni
Gli strati di impermeabilizzazione saranno costituiti da membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, singoli o pluristrato o da elastomalte armate; esse devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
▪ tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
▪ resistenza a trazione e alla lacerazione;
▪ resistenza al punzonamento statico e dinamico;
▪ flessibilità a freddo;
▪ stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
▪ stabilità di forma a caldo;
▪ impermeabilità all'acqua;
▪ permeabilità al vapore d'acqua;
▪ resistenza all'azione perforante delle radici;
▪ resistenza all’invecchiamento termico in aria ed acqua;
▪ le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 2.10
Impianti elettrici, tv, telefonici, citofonici
I conduttori saranno in rame elettrolitico di prima fusione.
I tubi di protezione dei conduttori saranno realizzati con resine poliviniliche e, nei tratti richiesti (sotto i pavimenti, con carichi particolari, etc.), avranno spessori adeguati.
Tutti gli interruttori avranno distanze di isolamento e contatti idonei alla tensione di esercizio, non dovranno essere soggetti a surriscaldamenti o deformazioni, essere di facile manovrabilità e con i dispositivi di sicurezza richiesti.
Le morsettiere, le cassette, i comandi e le prese di corrente dovranno essere facilmente individuabili e di immediata lettura od uso.
I conduttori avranno, salvo altre prescrizioni, sezione non inferiore a:
▪ 1,5 mmq. per i circuiti luce/ segnalazione;
▪ 2,5 mmq. per i circuiti F.M. e terra (singole utenze).
▪ 6,0 mmq. per i circuiti di terra.
▪ Isolamento minimo di grado 3.
I componenti devono essere conformi alle indicazioni contenute nell’elenco prezzi, alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio le prese a spina rispondenti alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e 23-57).
La caduta di tensione massima ammessa sino all'utilizzo dovrà essere del 4% per i circuiti luce e del 5% per quelli di forza motrice.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni a riguardo presenti nel capitolato generale emanato con
D.M. 145/2000 parte vigente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia.
Art. 2.11
Impianti idrosanitari
Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
▪ durabilità meccanica;
▪ robustezza meccanica;
▪ assenza di difetti visibili ed estetici;
▪ resistenza all'abrasione;
▪ pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
▪ funzionalità idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543 e UNI EN 80 per gli orinatoi, UNI EN 14688 per i lavabi, UNI EN 14528 per i bidet.
I rubinetti sanitari, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
▪ inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
▪ tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;
▪ conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;
▪ proporzionalità fra apertura e portata erogata;
▪ minima perdita di carico alla massima erogazione;
▪ silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
▪ facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
▪ continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori
quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.
Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche
(principalmente di enti normatori esteri).
I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nella norma UNI 4542.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI EN 274; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.
Le tubazioni dell’impianto di adduzione e distribuzione devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
▪ inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
▪ non cessione di sostanze all'acqua potabile;
▪ indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
▪ superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
▪ pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie di norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI 9028, UNI EN ISO 7686, UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN 712, UNI EN 713, UNI EN 714, UNI EN 715, UNI EN 969, UNI EN ISO 2505, UNI EN
ISO 1167, UNI EN ISO 4671 e SS.UNI.E13.08.549.0. Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità.
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva le cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
▪ troppopieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
▪ xxxxxxxxx a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo tale che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
▪ costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte, per effetto di rigurgito;
▪ contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento (vedere la norma UNI EN ISO 5135).
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nella norma UNI 4542.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI EN 274; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.12
Impianti di riscaldamento
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati alla produzione, diretta o indiretta, del calore, alla utilizzazione del calore, alla regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti e della marchiatura CE.
I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, dall'I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale sostituzione.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni a riguardo presenti nel capitolato generale emanato con
D.M. 145/2000 parte vigente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia.
La direzione dei lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle prescrizioni vigenti.
Art. 2.13
Infrastrutture fognarie
I materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
▪ minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
▪ impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;
▪ resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare
▪ riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
▪ resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa;
▪ resistenza agli urti accidentali.
In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
▪ conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
▪ stabilità di forma;
▪ durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN 1452 ed alle Raccomandazioni
I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato