Contract
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debita- mente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno Rato il presente Trattato.
Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbra- io dell’anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE DEL 27 FEBBRAIO 2002
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate «le Parti»,
desiderando regolamentare l’applicazione del Trat- tato di estradizione sottoscritto tra le due Repubbliche a Roma il 27 febbraio 2002 in relazione alle sentenze pro- nunciate in contumacia;
considerando che le riforme introdotte nella legisla- zione penale dei rispettivi Paesi con riferimento alle sen- tenze di condanna pronunciate in contumacia sono con- formi alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;
concludono il presente Protocollo addizionale di coopera- zione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:
Articolo 1
Quando una Parte richieda all’altra l’estradizione di una persona condannata in contumacia, l’estradizione è concessa se la Parte richiedente dimostra che il pro- prio ordinamento prevede istituti idonei che assicurino, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l’estradizione, il diritto alla impugnazione della sentenza di condanna o il diritto ad un nuovo processo, se risulta che l’estradando non ha avuto effettiva conoscenza del processo.
Articolo 2
Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello del- lo scambio degli strumenti di ratifica si applicherà anche alle richieste di estradizioni ancora pendenti.
Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore finché lo sarà il Trattato di estradizione tra il Governo del- la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debita- mente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Xxxxxxxx il giorno quattro del mese di ottobre dell’anno 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue ita- liano e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L’ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doga- nale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Stati;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazio- ne tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che è importante assicurare l’esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all’im- portazione o all’esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ul- time comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di so- stanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Coo- perazione Doganale, in particolare della Raccomandazio- ne sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «legislazione doganale», l’insieme delle disposi- zioni legislative e regolamentari relative all’importazio- ne, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere col- locate, siano esse relative ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle mi- sure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
b) «Amministrazione doganale», per la Repubblica italiana l’Amministrazione doganale italiana, ivi compre- sa la Guardia di Finanza, e per il Cile il Servizio Nazio- nale delle Dogane;
c) «Amministrazione doganale richiedente» l’Am- ministrazione doganale di una Parte Contraente che inol- tra una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) «Amministrazione doganale adita» l’Ammini- strazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
f) «diritti e tasse all’importazione e all’esportazio- ne», i dazi doganali all’importazione e all’esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi che vengono perce- piti all’importazione e all’esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai com- petenti organi dell’Unione Europea;
g) «consegna controllata», la tecnica che consente ai carichi illeciti o sospetti di stupefacenti, sostanze psi- cotrope o loro sostituti di uscire, entrare o attraversare i territori delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la supervisione delle loro Amministrazioni competenti, al fine di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito di tali merci;
h) «persona», ogni persona fisica o giuridica;
i) «dati personali», ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
j) «stupefacenti e sostanze psicotrope», tutti i pro- dotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
CAPITOLO II
Campo d’applicazione dell’Accordo
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Ammi- nistrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle con- dizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzio- ne, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l’assisten- za viene fornita da ciascuna Parte Contraente in confor- mità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell’Unione Europea e Parte Contraente in accordi inter- governativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell’Unione europea.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l’assistenza in materia penale.
CAPITOLO III
Richieste di assistenza
Articolo 3
Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti infor- mazioni circa:
a) la regolarità dell’importazione nel territorio do- ganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state even- tualmente collocate;
b) la regolarità dell’esportazione dal territorio doga- nale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente.
Articolo 4
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamenta- ri, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si co- municano, su domanda e, all’occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l’esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della clas- sificazione tariffaria e dell’origine delle merci;
b) l’applicazione delle disposizioni concernenti i di- vieti, le restrizioni ed i controlli.
Articolo 5
Su richiesta, l’Amministrazione doganale adita forni- sce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone di cui l’Amministrazione doganale ri- chiedente sappia o presuma che abbiano commesso un’in- frazione doganale, in particolare, quelle che entrano od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito che sono sospet- tate dall’Amministrazione doganale richiedente di costi- tuire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doga- nale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall’Amministrazio- ne doganale richiedente di essere utilizzati per commet- tere infrazioni doganali sul territorio doganale dell’una o dell’altra Parte Contraente;
d) i locali sospettati dall’Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell’una o dell’altra Parte Contraente.
Articolo 6
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano recipro- camente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un’infrazione doganale.
2. Nei casi che possono nuocere seriamente all’eco- nomia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l’Ammi- nistrazione doganale dell’altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.
CAPITOLO IV
Richieste di assistenza speciale
Articolo 7
1. Su richiesta, l’Amministrazione doganale adi- ta fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraen- te che riguardano indagini condotte su di un’infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile in relazione a:
a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche per l’applicazione della legisla- zione doganale delle quali sia stata provata l’efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Articolo 8
Su richiesta, l’Amministrazione doganale di una Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione, notifica o consegna alla persona interessata, residente o stabilita sul proprio territorio, tutti i documenti e le decisioni rien- tranti nel presente Accordo, che provengono dall’Ammi- nistrazione doganale richiedente.
Articolo 9
1. Le Parti Contraenti prendono le misure necessa- rie, entro le loro possibilità ed in conformità con la pro- pria legislazione, per autorizzare l’uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo.
2. La decisione di eseguire la consegna controllata sarà presa caso per caso ed in conformità con la legisla- zione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformità con le disposizioni e accordi che posso- no essere raggiunti riguardanti il caso particolare.
3. Le consegne illecite per cui la consegna controlla- ta è stata concordata possono, con il reciproco consenso delle Autorità doganali, essere intercettate e fatte prose- guire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.
Articolo 10
Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possi- bile ed in conformità alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementa- re la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l’assistenza nello sviluppo di ca- pacità professionali specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materia doganale.
CAPITOLO V
Comunicazione ed esecuzione delle richieste
Articolo 11
1. Ai sensi del presente Accordo, l’assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua con- venuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere
accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche es- sere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. L’Amministrazio- ne doganale adita, ove necessario, può trattenere le infor- mazioni fino a quando non riceva la conferma scritta.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l’oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
d) il nome e l’indirizzo delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall’altra Amministrazione doganale, purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le infrazioni doganali e le notizie di cui al pre- sente Accordo sono comunicate all’Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale.
Articolo 12
1. Qualora un’Amministrazione doganale lo richie- da, l’altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell’Amministrazione doganale richiedente, provveden- do poi a trasmettere gli esiti di tali indagini a quest’ultima.
2. Queste indagini vengono condotte conforme- mente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell’Amministrazione doganale adita. Quest’ultima pro- cede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Se l’Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all’Autorità competente, oppure
c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.
Articolo 13
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infra- zione doganale, funzionari all’uopo designati dall’Am- ministrazione doganale richiedente possono, con l’auto- rizzazione dell’Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest’ultima:
a) consultare negli uffici dell’Amministrazione do- ganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell’infrazio- ne doganale,
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quell’infrazione doganale,
c) assistere alle indagini effettuate dall’Amministra- zione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all’Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo l del presente Articolo, i funzionari dell’Amministrazione do- ganale richiedente siano presenti sul territorio dell’altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni mo- mento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell’altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territo- rio di quest’ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
CAPITOLO VI
Dossier e documenti
Articolo 14
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all’altra dossier, do- cumenti o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un’in- frazione sul territorio dello Stato dell’altra Amministra- zione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l’interpretazione e l’utilizzo delle informa- zioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
CAPITOLO VII
Esperti e testimoni
Articolo 15
1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l’Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quan- do possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorità dell’Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell’espletamento del- le loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richie- sta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonché per quale causa ed a quale titolo sarà ascoltato.
2. L’Amministrazione doganale che accetta la ri- chiesta determina in dettaglio, se necessario, nell’autoriz- zazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
CAPITOLO VIII
Uso delle informazioni e dei documenti e protezione dati
Articolo 16
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell’assistenza amministrativa posso- no essere usati in procedimenti civili, penali ed ammini- strativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legisla-
zioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diver- si da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l’Amministrazione doganale che li ha forniti vi accon- sente espressamente e sempre che la legislazione propria dell’Amministrazione doganale che ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali infor- mazioni possono essere comunicate alle altre autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
4. In ragione degli obblighi che derivano all’Italia dalla sua appartenenza all’Unione Europea, le disposizio- ni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informa- zioni, le comunicazioni ed documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commis- sione Europea ed agli altri Stati membri della suddetta Unione.
5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l’Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presen- te Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
Articolo 17
1. I dati personali possono essere scambiati nel ri- spetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’Artico- lo 2 del presente Accordo.
2. I dati personali scambiati nell’ambito del presente Accordo devono ricevere un livello di protezione equiva- lente al livello di protezione previsto nel territorio della Parte Contraente che li fornisce.
3. Le Parti Contraenti si trasmettono le norme perti- nenti al presente Articolo, relative alla protezione dei dati personali dei rispettivi Stati.
4. Lo scambio dei dati personali non potrà avveni- re prima che le Parti Contraenti abbiano convenuto, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo 2, che il livello di protezione è equivalente nel territorio di entrambe le Parti Contraenti.
CAPITOLO IX
Eccezioni
Articolo 18
1. Qualora l’Amministrazione doganale adita di una Parte Contraente ritenga che l’assistenza domandata po- trebbe pregiudicare la sua sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza, od altri interessi nazionali vitali, o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commer- ciale o professionale nel suo territorio oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali ed amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assi- stenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l’Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura ana- loga che potrebbe esserle inoltrata dall’Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria ri- chiesta. In tal caso, l’esecuzione di tale richiesta è a di- screzione dell’Amministrazione doganale adita.
3. L’assistenza può essere differita dall’Ammini- strazione doganale adita quando essa interferisca con in- dagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l’Amministrazione doganale adi- ta consulta l’Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l’assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell’assistenza devono essere motivati.
CAPITOLO X
Costi
Articolo 19
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall’applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell’Amministrazione doga- nale richiedente.
2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostan- ziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verrà data esecuzione alla ri- chiesta, nonché la forma in cui verranno coperte le spese.
CAPITOLO XI
Applicazione ed ambito territoriale dell’Accordo
Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affin- ché i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto per- sonale e diretto.
2. L’attuazione del presente Accordo viene affidata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-ci- lena, composta dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Nazionale delle Dogane del Cile o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell’una o dell’altra Amministrazione, per seguire l’evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
Articolo 21
Il presente Accordo è applicabile ai territori dogana- li delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.
CAPITOLO XII
Entrata in vigore e denuncia
Articolo 22
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sa- ranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Articolo 23
Il presente Accordo è concluso per una durata illimi- tata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all’altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso com- pletati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 24
Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo, le Amministrazioni doganali si riu- niscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichi- no reciprocamente per iscritto che questo esame non è necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debita- mente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Bruxelles il 6 dicembre 2005 in due origi- nali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3269):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).
Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 settembre 2015 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 2 marzo e il 27 aprile 2016.
Esamiato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.
Senato della Repubblica (atto n. 2469):
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commssioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 luglio e il 28 settembre 2016.
Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.
16G00224