CAPITOLATO
Comune di San Xxxx al Tagliamento
Servizio Sociale dei Comuni Ambito territoriale “Tagliamento”
CAPITOLATO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA, INCLUSA LA FORNITURA DI BENI, IN FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI. CIG
Prestazione principale: Servizi di assistenza sociale con alloggio (codice CPV 85311000-2)
SSC Ambito territoriale “Tagliamento” – Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Xxxxxxx al Tagliamento, San Xxxx al Tagliamento, Sesto al Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00 – 33078 San Xxxx al Tagliamento PN
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
ART. 1
Oggetto dell’affidamento
1. L’appalto ha per oggetto l’erogazione dei servizi di accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso e la fornitura di beni, in linea con la legislazione comunitaria per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Il Comune di San Xxxx al Tagliamento in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento” (di seguito anche “Ente Gestore”) mette a disposizione per l’accoglienza la tipologia di struttura prevista dall’art. 1, comma 2 lettera a) dello schema di capitolato approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 142/2015:
a) struttura costituita da singole unità abitative con capacità ricettiva ciascuna fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d), da parte della persona o nucleo famigliare ospitato. L’erogazione dei rimanenti servizi è espletata in modalità di rete di cui al successivo comma 3.
2. Per la realizzazione del Servizio di accoglienza in emergenza in oggetto, l’Ente Gestore mette a disposizione le strutture di cui alla lettera a) del precedente comma per un totale di 60 posti letto, come di seguito individuate:
N. | DENOMINAZIONE STRUTTURA | COMUNE | LOCALITA’ | PROPRIETA’ | POSTI di accoglienza |
1 | N.3 ALLOGGI COMPLESSO RESIDENZIALE “CASA ALBERGO” | CASARSA DELLA DELIZIA | VIA MANTEGNA | COMUNALE (4+4+4) | 12 |
2 | N. 3 ALLOGGI “EX E.C.A.” | XXXXX XX XXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXXXXX 00/X | COMUNALE (3+3+3) | 9 |
3 | N. 3 ALLOGGI | XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXX, 00 | COMUNALE (2+2+2) | 6 |
4 | N. 3 ALLOGGI | VALVASONE ARZENE | XXX XXXXX XXXXXXXXXX 0/0 VIA SANT’ELENA 53 XXX XXXXX XXXXX, 00 | 2 COMUNALE (3+3) 1 PARROCCHIA (2) | 8 |
5 | N. 1 ALLOGGI | XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX | XXX XXXXXXX XXXXXXXX, 0 | COMUNALE | 5 |
6 | N. 1 ALLOGGIO | SAN XXXX AL TAGLIAMENTO | VIA TAGLIAMENTO 9 | PARROCCHIA DELLA MADONNA DI ROSA E DI SANTO STEFANO | 6 |
7 | N.1 ALLOGGIO (EX CANONICA DI BANDO) | MORSANO AL TAGLIAMENTO | BANDO XXX XXXXXX, 0 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXX | 14 |
3. Nelle strutture di cui al comma 1, lettera a), i servizi previsti dal presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.
In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all’Allegato 1 punto D), è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all’accoglienza.
La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1).
4. L’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
ART. 2
Erogazione di servizi e fornitura di beni
1. L’Ente Terzo affidatario assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche definite all’Allegato 1
che costituisce parte integrante del presente capitolato.
A. SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
Il servizio comprende:
1. la registrazione della persona profuga straniera e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, le altre informazioni relative all’ingresso e alle dimissioni della persona profuga straniera dalle strutture, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. la tenuta di un registro delle presenze giornaliere delle persone accolte;
3. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs.
n. 25/2008, nonché all’eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale da remoto;
4. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza della persona profuga straniera nelle strutture secondo modalità informatiche standardizzate;
5. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dall’affidatario e di quelli eventualmente affidati dall’Ente Gestore;
6. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell’affidatario;
7. la tempestiva segnalazione ai competenti uffici dell’Ente Gestore delle esigenze di funzionalità e decoro degli ambienti;
8. il rimborso delle utenze e delle piccole manutenzioni ordinarie in caso di messa a disposizione di immobili di proprietà di privati.
B. SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.
Il servizio comprende:
1. il servizio di mediazione linguistico–culturale. Il servizio è organizzato mediante l’impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nella struttura, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di informazione e orientamento legale. Il servizio assicura l’informazione sulle regole comportamentali vigenti nelle strutture dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell’Ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nelle unità immobiliari, e comunque in: inglese, ucraino e russo. Il servizio assicura, altresì, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l’accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch’esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nella struttura;
3. il servizio di orientamento al territorio. Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l’accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio, nonché l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l’orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul territorio;
4. il servizio di assistenza sociale. Il servizio, in collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento”, è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva ai servizi sanitari e socio-sanitari competenti, che provvedono alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione di condizioni di vulnerabilità alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l’assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all’interno della struttura, nonché l’inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
5. il servizio di assistenza psicologica. Il servizio garantisce, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l’attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all’adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
6. il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana. Il servizio è finalizzato a facilitare l’apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
7. il servizio di distribuzione conservazione e controllo dei pasti. Trattandosi di strutture di cui all’art. 1, comma 2, lett. a dello Schema di capitolato approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 12, del D.L. 142/2015, il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari e dei relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1). In alternativa, l’Ente affidatario potrà fornire a ciascun ospite carte prepagate o buoni spesa di importo pari a € 5,00 al giorno;
8. il servizio lavanderia. Trattandosi di strutture di cui all’art. 1, comma 2, lett. a dello Schema di capitolato approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 12, del D.L. 142/2015, il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura delle persone ospiti;
9. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto delle persone straniere profughe presenti nelle Strutture per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del SSN.
C. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio deve essere svolto come segue:
1. Tutte le persone ospiti delle strutture hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’Ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l’iscrizione delle persone straniere profughe al servizio sanitario nazionale o per il rilascio della documentazione sanitaria prevista dalla normativa di legge vigente.
2. È altresì assicurato quanto disposto con ordinanza n. 873 del 06/03/2022 del Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 rubricato “Disposizioni di carattere sanitario”.
D. FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI
1. Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni (eventualmente reperiti anche attraverso le raccolte di solidarietà), meglio specificati nell’Allegato 1:
- Effetti letterecci
- Prodotti per igiene personale
- kit di primo ingresso (vestiario fino ad un massimo di euro 150,00 a persona);
- ricarica telefonica per un importo è di € 5,00 per ciascun ospite all’ingresso;
- pocket money pari a € 2,50 al giorno fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.
2. Tutti i beni elencati ai commi precedenti dovranno essere debitamente rendicontati.
ART. 3
Fornitura di derrate alimentari e utensili
1. Il servizio comprende la fornitura di derrate alimentari o, in alternativa, la consegna a ciascun ospite di carte prepagate o buoni spesa di importo pari a € 5,00 al giorno. L’Ente affidatario provvede inoltre a distribuire gli utensili e i materiali per la preparazione autonoma dei pasti da parte degli ospiti.
L’Ente Gestore si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari eventualmente forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
2. Le derrate alimentari o, in alternativa, le carte prepagate o i buoni spesa, sono distribuiti in via esclusiva dall’Ente affidatario.
ART. 4
Servizio di pulizia e igiene ambientale
1. Il servizio comprende:
a) la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1) per pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni da eseguirsi a cura degli ospiti;
b) la disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
d) la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1) per la raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, da eseguirsi a cura delle persone ospiti;
e) lo smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di gestione dello stesso previste nel Comune sede della Struttura;
f) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali;
g) la cura delle aree verdi con la collaborazione degli ospiti.
ART. 5
Personale
1. L’Ente affidatario, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all’affidamento in oggetto, si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con l’articolazione degli orari.
2. L’Ente affidatario assicura i servizi secondo l’articolazione nel servizio diurno e in quello notturno garantendo la reperibilità dell’operatore.
3. Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d’impiego sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1 punto D).
4. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nelle strutture dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l’affidatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella riportata nell’Allegato 1 punto D).
6. L’Ente affidatario assicura l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un’adeguata presenza di personale femminile ai fini dell’equilibrio di genere. A tal fine si impegna a trasmettere all’Ente Gestore l’elenco del personale impiegato; l’Ente Gestore si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per l’Ente Gestore stesso.
7. L’affidatario riconosce all’Ente Gestore la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta dell’Ente Gestore e a garantire la continuità del servizio.
ART. 6
Clausola sociale
1. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di prioritario assorbimento nel proprio organico e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario in via continuativa per il periodo di durata dell’appalto, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l’erogazione del servizio dal presente Capitolato.
ART. 7
Direttore delle strutture
1. L’Affidatario nomina un direttore delle strutture come unico referente nei confronti dell’Ente Gestore, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore delle strutture sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all’interno della struttura di accoglienza, si relaziona con gli uffici responsabili del progetto di accoglienza per il monitoraggio dello svolgimento del servizio e segnala tempestivamente all’Ente Gestore eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore delle strutture provvede inoltre:
a) all’adozione di un regolamento secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni dell’Ente Gestore;
b) ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
c) a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nelle strutture mediante modalità informatiche standardizzate;
d) a verificare l’esatta osservanza, da parte delle persone ospitate nelle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all’effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura degli ospiti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1).
ART. 8
Strutture sanitarie di riferimento
1. Per l’esecuzione del servizio di assistenza sanitaria l’Affidatario dovrà rivolgersi alle strutture sanitarie territorialmente compenti.
ART. 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. L’Affidatario garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. È a carico dell’Affidatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
4. L’Affidatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
5. Nessun rapporto d’impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall’aggiudicatario e l’Ente Gestore.
ART. 10
Beni immobili
1. La consegna degli immobili all’Affidatario e la riconsegna ai proprietari degli stessi sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza degli stessi immobili e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L’Affidatario garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. L’Affidatario si impegna a garantire inoltre il funzionale allestimento delle unità abitative nonché la manutenzione ordinaria degli immobili.
4. Nelle strutture di cui al presente capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
ART. 11
Aggiudicazione del servizio
1. L’appalto è aggiudicato tramite procedura negoziata per l’affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
2. L’appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 12
Importo stimato dell’affidamento
1. Il valore stimato del presente affidamento ammonta a complessivi € 270.796,80 oltre all'I.V.A. se dovuta come per legge. A tale importo va aggiunto l’importo massimo di € 25.800,00 non soggetto a ribasso a titolo di rimborso del pocket money giornaliero di € 2,50 da erogare agli ospiti come descritto all’art.2 comma 1 lettera D e nelle specifiche tecniche (allegato 1).
2. L’importo posto a base di gara è calcolato moltiplicando il corrispettivo giornaliero pro capite massimo (€ 26,24) per il numero massimo presunto di ospiti (60) per il periodo di 172 giorni:
€ 26,24 x 60 x 172 = € 270.796,80.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli.
3. Il corrispettivo giornaliero di € 26,24 comprende il costo per tutte le forniture, le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta dal capitolato. A tale importo va aggiunto a titolo di rimborso del pocket money giornaliero di € 2,50 da erogare agli ospiti come descritto all’art.2 comma 1 lettera D e nelle specifiche tecniche (allegato 1). Resta inteso che, in ogni caso, non potrà essere corrisposto un pocket money giornaliero di importo superiore a € 7,50 per ciascun nucleo famigliare ospitato.
4. L’importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese, tenuto conto dell’offerta dell'aggiudicatario.
5. Eventuali variazioni contrattuali saranno disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 13
Garanzia definitiva
1. L’affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive sull’importo contrattuale previste dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 14
Eventuali modifiche dei contratti e quinto d’obbligo
1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Ente Gestore può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell’applicazione del precedente comma.
3. Non sono considerate varianti e possono essere disposte dal funzionario responsabile del servizio, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare al contratto già stipulato, volte a dare perfetta esecuzione al servizio senza mutare sostanzialmente le previsioni, purché l’importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell’appaltatore.
ART. 15
Durata dell'appalto
1. La durata dell’appalto è di 172 giorni a decorrere dal 13.07.2021 fino al 31.12.2022.
ART. 16
Sospensione degli effetti del contratto
1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, l’Ente Gestore ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all’aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, l’Ente Gestore, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la ripresa dell’esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L’aggiudicatario provvede alla ripresa dell’esecuzione del contratto e in caso di inadempimento l’Ente Gestore può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, l’Ente Gestore procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Qualora l’Ente Gestore non eserciti la facoltà di sospensione cui al comma 1, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse, si applica la previsione di cui all’art. 24 comma 2.
ART. 17
Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. L’affidatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso l’Ente Gestore, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, l’Ente Gestore revocherà l’autorizzazione.
4. L’affidatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, l’Ente Gestore può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
9. L’Ente Gestore è escluso da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’affidatario e le ditte o società terze; l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne l’Ente Gestore da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.
ART. 18
Obblighi dell’affidatario nell’esecuzione del contratto, responsabilità e polizza assicurativa
1. L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Ogni responsabilità civile per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero all’Ente Gestore, a terzi o a cose, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.
La ditta affidataria, pertanto, deve stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per danni a terzi nell'espletamento del servizio con validità pari all’intera durata del contratto d'appalto.
3. La polizza RCT/O deve prevedere tra gli “assicurati”, oltre all’appaltatore, l’Ente Gestore, i suoi amministratori, i prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori. La polizza RCT/O deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c. alla colpa grave degli assicurati.
4. La polizza deve risultare estesa ai seguenti rischi:
- R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio.
5. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’Ente Gestore prima della stipulazione del contratto d’appalto.
La copertura assicurativa dovrà prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione all’Ente Gestore nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa. Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'affidataria. In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, la ditta aggiudicataria dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Essa è perciò tenuta a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
6. Nel caso in cui la Ditta Affidataria si avvalga di una polizza RCT/O già operante, la stessa dovrà avere le stesse caratteristiche indicate ai commi che precedono ed espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Capitolato e per il quale non si intendono previsti particolari limiti.
7. Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con la sottoscrizione del contratto si prende atto che per l’esecuzione del servizio di cui trattasi non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come sancito dal comma 3 del summenzionato articolo relativamente ai rischi da interferenza.
ART. 19
Il direttore dell’esecuzione
1. Il direttore dell’esecuzione è nominato dall’Ente Gestore ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all’Affidatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell’esecuzione:
a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall’ANAC.
ART. 20
Sistema dei controlli
1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici delle strutture, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche delle strutture, anche mediante proprio personale.
3. I controlli delle strutture sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione delle strutture e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
a. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b. all’adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall’art. 9 commi 3 e 4;
c. all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma delle spersone straniere profughe all’atto della consegna dei beni;
d. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso la struttura sulla base dei programmi di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e. all’efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
f. all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti delle strutture;
5. All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’affidatario, secondo le modalità previste dall’articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.
ART. 21
Obblighi di collaborazione dell’affidatario nello svolgimento dei controlli
1. L’affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso le strutture, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base al programma di lavoro prestabilito, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli, l’affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L’affidatario trasmette inoltre all’Ente Gestore una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nelle strutture, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nelle strutture per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
ART. 22
Penali
1. In caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, l’Ente Gestore applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per
cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali all’affidatario, che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L’Ente Gestore applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le controdeduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. L’Ente Gestore, nei casi di cui al commi 2, provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture. Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 23
Risoluzione del contratto
1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
a. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b. la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 1, comma 4, del presente Capitolato;
c. l’aver consentito l'ingresso nelle strutture di persone non autorizzate dall’Ente Gestore e/o favorito l'allontanamento ingiustificato delle persone straniere accolte;
d. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
e. l’applicazione di penali di cui all’articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, dell’ammontare netto contrattuale;
f. l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 20 del presente capitolato;
g. l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
h. la perdita in capo all’affidatario dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell’appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente Gestore, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Ente Gestore ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. L’Ente Gestore, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 24
Esecuzione in danno
1. L’Ente Gestore, nel caso in cui l’affidatario non esegua le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
2. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dall’Ente Gestore sono a totale carico dell’affidatario.
ART. 25
Corrispettivi
1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze cartaceo sottoscritto mensilmente dal direttore delle strutture, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 comma 3 con riferimento all’importo massimo del pocket money erogabile. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dalle strutture.
2. Nell’ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell’art. 15 comma 5, spetta all’Ente affidatario, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi,
debitamente comprovati, relativi al personale ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione delle strutture ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell’importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all’Ente gestore.
ART. 26
Fatturazione e Pagamenti
1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. L’Affidatario trasmette all’Ente Gestore, con cadenza mensile e a corredo delle fatture, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
3. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
a) l’Ente Affidatario trasmette la documentazione di seguito indicata:
− il registro delle presenze giornaliere degli ospiti;
− il rendiconto dei kit di primo ingresso distribuiti firmato dall’Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell’erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
− il registro di utensili e materiali per la cucina, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti per il lavaggio degli indumenti consegnati agli ospiti;
− la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
− la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall’Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell’erogazione e l’importo erogato;
− il rendiconto delle derrate alimentari o, in alternativa, delle carte prepagate o dei buoni spesa consegnati agli ospiti;
b) l’affidatario trasmette inoltre:
− il rendiconto dei costi sostenuti;
− la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
− i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
− l’elenco dei fornitori impiegati per l’esecuzione del servizio;
− le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
4. Il corrispettivo mensile risultante dalla fattura elettronica, riscontrata la regolarità contrattuale da parte del competente ufficio amministrativo, sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione d’ufficio di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e previa acquisizione dei documenti sopra riportati. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
5. Le fatture dovranno essere elettroniche e dovranno:
a) essere trasmesse con le modalità previste dalla normativa di riferimento al codice ufficio ZIEVEF.
b) essere intestate al Comune di San Xxxx al Tagliamento–Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Tagliamento Piazza del Popolo. 38 - 33078 San Xxxx al Tagliamento - C.F. 80003930932 / P.IVA 00242130938;
c) indicare il codice CIG correlato alla specifica fornitura di servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e relativo codice IBAN;
d) indicare il numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
e) essere emesse posticipatamente secondo le tempistiche sopra indicate ed accompagnate dai documenti sopra indicati;
Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti;
c) si verifichino gli inadempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997 e s.m.i., se e in quanto applicabile.
In caso di ritardati pagamenti da parte dell’Ente Gestore - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.
7. Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment).
8. In caso di risoluzione anticipata alla Ditta sarà corrisposto l'importo dovuto per il solo periodo di esecuzione.
9. Se l’appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), ciascun soggetto può emettere fatture relative alle proprie prestazioni indicando in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate.
ART. 27
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L’affidatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del presente capitolato.
ART. 28
Recesso dal contratto
1. L’Ente Gestore può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L’Ente Gestore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’affidatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l’Ente Gestore, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l’affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 29
Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
1. L’affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente Gestore.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. È fatto divieto all’affidatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario ai suddetti obblighi, l’Ente Gestore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 30
Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e regolamento U.E. 679/2016 – GDPR; trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per le disposizioni non
incompatibili con il regolamento medesimo, il Comune di San Xxxx al Tagliamento in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento”, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
5. I dati raccolti potranno essere, altresì, conosciuti da:
✓ Soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati quali il direttore dell’esecuzione, il responsabile per la sicurezza;
✓ Xxxxxxxx terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e, comunque, garantendo il medesimo livello di protezione;
✓ Altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
✓ Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nella fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
✓ Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
✓ Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
6. In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuati dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo.
7. I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali verranno trattati. Il trattamento di dati è correlato alla durata del contratto e della relativa durata di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
8. I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
9. Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopraindicati, è il legale rappresentante del Comune di San Xxxx al Tagliamento, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 00, Xxx Xxxx al Tagliamento.
10.I punti di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xxx PEC: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
11.Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
12.Con la sottoscrizione del predetto contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario - appaltatore viene designato come responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
00.Xx ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
00.Xx sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti dall’Ente Gestore ed elaborati dal contraente nell’ambito delle attività previste dal presente affidamento, si intendono di proprietà dell’Ente Gestore stesso, che potrà disporne interamente nel tempo senza alcuna limitazione. Sono inclusi i materiali cartacei ed informatici; tali dati dovranno essere gestiti con procedure idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche.
ART. 31
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
1. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’Ente Gestore.
3. L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’affidatario fornisce a ciascun ospite in ingresso nella struttura di cui all’articolo 1 l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, ucraino e russo.
5. In caso di inosservanza, l’Ente Gestore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
ART. 32
Domicilio dei contraenti
1. L’Ente Gestore ha domicilio presso la propria sede legale sita in San Xxxx al Tagliamento (PN), Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00.
2. L’affidatario elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel territorio dell’Ambito. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori dal territorio dell’Ambito, I‘aggiudicatario elegge domicilio presso l’indirizzo PEC
indicato in sede di presentazione dell’offerta. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante PEC anticipata via mail, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Aggiudicatario dagli uffici preposti si considererà fatta personalmente al titolare dell’Aggiudicatario. In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa, qualsiasi comunicazione fatta all’impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo.
ART. 33
Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale.
IL RUP
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente
XXXXXXXX XXXXXX
2022.06.06 12:20:57
CN=ZANDOTTI XXXXXX X=IT
2.5.4.4=ZANDOTTI
2.5.4.5=TINIT-ZNDTMR71C44I403B
RSA/2048 bits
ALLEGATI:
- ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza in emergenza, inclusa la fornitura di beni, in favore dei cittadini ucraini