REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. Raccolta n.
REPUBBLICA ITALIANA
CONCESSIONE DI UN'AREA COMUNALE DEMANIALE (LUNET- TA MURA CITTADINE DI VIALE BURCHIELLATI) PER LA REA- LIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR.
L'anno , il giorno del mese di , in Treviso, in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, presso la Sede municipale di Ca’ Su- gana.
Avanti a me, dott. ------------------- Notaio in iscritto
presso il Collegio Notarile di ----------------------- ,sono comparsi i si- gnori
1) , nato a ( ) il , domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx
x. 00 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 7 del Re- golamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con delibe- razione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999, e della disposi- zione sindacale protocollo n. ---------- in data ----------------- ed in ese- cuzione della determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. ------- del -----------, e della determinazione del Dirigente Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n del
-----------, entrambi in atti del Comune di Treviso.
2) , nato a ( ) il , il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di --------------------
ovvero quale legale rappresentante della società con
sede in --------------------- (--), via ---------------- n. --, come risulta da ----
----------------, di seguito denominato “Concessionario”.
Detti Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
n. ………….. del …………. è stata indetta gara mediante procedura aperta con le modalità di cui all’articolo 73, lettera c), del X.X. 00 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il canone annuo più alto rispetto a quello posto a ba- se di gara;
- che la ………………………. è risultata aggiudicataria dell’affidamento in concessione dell’immobile nella gara esperita in data , come si rileva dal relativo verbale protocollo n.
…………… allegato, unitamente all’offerta in data , alla
determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali - Proto- collo - Contratti e Appalti n. …… del ;
- che occorre quindi passare alla stipula del contratto.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE --------------------------------
Il Comune di Treviso (di seguito denominato anche Concedente), come sopra rappresentato, conferisce in concessione amministrativa,
alla ………………………. (di seguito denominato anche Concessio- nario) che, come sopra rappresentata, accetta, l’area appartenente al demanio comunale, ubicata in Treviso in corrispondenza della lunetta delle Mura cittadine di viale Burchiellati, per la realizzazione e ge- stione a cura del concessionario di un chiosco - bar amovibile da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, tipo- logia unica.
La forma e l’esatto posizionamento del chiosco-bar saranno conformi alle prescrizioni che saranno impartite dalla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 5 del presente contratto.
L’area oggetto di concessione è uno spazio complessivo di mq. 430 posto sulle Mura cittadine, individuato nella planimetria che si unisce al presente contratto quale allegato C), così censita catastalmente: Comune di Treviso - Catasto Terreni - Foglio 28 mappale 1442 Ente Urbano superficie 430 mq.
L'area (lunetta) costituisce bene culturale ai sensi dell’articolo 10 del
D. Lgs. n. 42/2004 ed inoltre è stata sottoposta a vincolo paesaggi- stico con Decreto Ministeriale 8 settembre 1958 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona periferica, con i viali, le mura e canali interni, della città di Treviso”.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le pro- vince di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con nota del 9 marzo 2012 protocollo n. 6545 che si unisce al presente contratto quale al- legato E), ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del
X.Xxx. n. 42/2004, la concessione in uso a terzi di parte del com- plesso immobiliare denominato "Mura civiche" di proprietà dell'Am- ministrazione comunale di Treviso con le seguenti prescrizioni:
- le strutture funzionali alla destinazione d'uso prevista non dovranno comportare la manomissione delle strutture caratterizzanti e costituti- ve le mura cittadine;
- eventuali plateatici dovranno mantenere integri gli elementi compo- sitivi e morfologici e non dovranno compromettere la fruizione del bene.
Inoltre, la Soprintendenza ha precisato che il complesso immobiliare non potrà essere assoggettato ad alcun intervento senza che il rela- tivo progetto sia preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del suddetto Decreto.
Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri e le incombenze connesse al rilascio delle autorizzazioni, concessioni amministrative ecc. da parte dei competenti enti ai fini dell’esecuzione dei lavori e dell’avvio dell’attività di pubblico esercizio e per tutto ciò che concer- ne il proseguo della concessione.
La concessione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e dalle clausole contenute nel Capitolato Speciale approvato con de- terminazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. ……..
in data ed allegato alla medesima, che il Concessionario
dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Art. 2 - DESTINAZIONE DEL CHIOSCO E DELL'AREA
Per tutta la durata della concessione il Concessionario è tenuto a
servirsi del chiosco bar amovibile esclusivamente per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, tipologia unica.
L’attività di somministrazione non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.
La segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di sommini- strazione di alimenti e bevande al pubblico è in capo al concessiona- rio.
Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici e a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico; non potrà modificare l’uso per il quale l’immobile è concesso e lo stesso dovrà essere sempre tenuto nel massimo decoro.
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO
Il chiosco-bar dovrà essere costituito da un manufatto leggero, facil- mente amovibile, in metallo e vetro, di forma classica del tipo con- servatory, privo di fondazioni e con tassativa esclusione di qualsiasi struttura (portante e non) in muratura, la superficie coperta massima sarà di 20 mq.
Art. 4 - ARREDI ESTERNI
Nell'area esterna è possibile la collocazione di sedie e tavolini, in le- gno e/o metallo, coerenti con la specificità dei luoghi e con le caratte- ristiche del manufatto adibito a bar.
E' vietata la collocazione di elementi di recinzioni, di lampioni, ecc.. Tavoli, sedie, ombrelloni, eventuali corpi scaldanti dovranno comun- que essere conformi alle disposizioni dell’articolo 48 bis del Regola-
mento edilizio ed approvate dalla Commissione Edilizia Integrata. Non sono ammesse altre tipologie di arredi oltre a quanto elencato nei commi precedenti.
Art. 5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE E AVVIO ATTIVITA'
L'autorizzazione unica sarà rilasciata a conclusione del relativo pro- cedimento istruttorio, dopo la stipula del presente contratto.
Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica il concessionario dovrà avviare l'attività, salvo proroga per impossibilità oggettiva.
Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione viene fissata in anni 9 (nove), decorrenti dalla data di stipula della presente concessione-contratto.
E’ espressamente escluso il rinnovo della concessione alla sua sca- denza.
Art. 7 - CONSEGNA DELL'AREA
Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l'area, di ac- cettarla nello stato di diritto e di fatto in cui si trova e di prenderne la consegna con la sottoscrizione del presente contratto di concessione e del relativo verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti.
Art. 8 - CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il canone annuo per la concessione in uso dell'area ammonta ad Eu- ro più IVA, con decorrenza dalla data odierna.
Il pagamento del canone di concessione avverrà in rate trimestrali anticipate: la prima rata verrà versata entro 8 (otto) giorni dalla sti- pula del presente contratto di concessione; quelle successive entro lo stesso giorno di pagamento della prima rata ma all’inizio del trime-
stre successivo.
A decorrere dall’inizio del 2° anno, a partire dal giorno successivo alla decorrenza del canone concessorio, e con riferimento ai dodici mesi precedenti alla scadenza annuale, il canone annuo concessorio sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune conce- dente.
Non si effettuerà alcun aggiornamento del canone in caso di varia- zione ISTAT pari o minore a zero.
Il concessionario dovrà effettuare il versamento dell'ISTAT mediante bonifico sul c/c bancario del Servizio di Tesoriera Comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Sarà comunque cura dell’ufficio comunale competente comunicare al concessionario eventuali modifiche nelle modalità di riscossione.
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il paga- mento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.
Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze conve- nute costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la cau- sa, la messa in mora del concessionario; da tali date saranno, per- tanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.
Il mancato pagamento del canone di 1 (uno) trimestre dà facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la ri- scossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla con- cessione a danno e spese del concessionario.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione e degli oneri accessori, entro i termini e con le modalità che di cui so- pra, produrranno ipso iure, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del dovuto.
Art. 9 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nella presente concessio- ne, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il concessionario deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in ma- teria e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.
Art. 10 - OBBLIGHI, ONERI E SPESE DEL CONCESSIONARIO
La realizzazione e l’installazione del chiosco-bar saranno a totale ca- rico del concessionario, come pure l’acquisizione, nell'ambito del procedimento da Sportello Unico, delle autorizzazioni necessarie alla sua collocazione, quali l’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciata dall’Amministrazione comunale, il permesso di costruire soggetto a pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.
Il concessionario ha l’obbligo, inoltre, di:
- provvedere a propria cura e spese alla variazione catastale per demolizione totale sia al catasto terreni che al catasto fabbricati e successivo nuovo accatastamento del nuovo chiosco;
- garantire la custodia, il controllo, la gestione e la pulizia dell’area affidata in concessione;
- garantire la cura, la manutenzione, il controllo e la pulizia giornalie- ra dell’area limitrofa all’area di concessione (50 metri da limite della lunetta);
- garantire la salvaguardia del patrimonio botanico presente nell'area concessa;
- esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa regio- nale e dalle disposizioni comunali in materia;
- programmare, previo accordo con il Comune, attività ricreative;
- rimuovere il chiosco al termine della concessione;
- assicurare l'apertura dell'attività tutto l'anno, almeno durante le ore diurne dei giorni festivi (salvo casi di avversità atmosferiche) e in oc- casione di manifestazioni che si svolgono nelle vicinanze;
- applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assi- curativo previsto dalla legge nei confronti del personale dipendente.
Il soggetto concessionario ha l’obbligo di tenere l’area oggetto della
concessione in buono stato di manutenzione, ed in particolare di te- nere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici pre- senti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cir- costanti gli spazi assegnati.
Con riguardo alle spese per le utenze (acqua, luce, nettezza urbana, ecc.) è a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi re- lativi alle predette utenze sia l’attivazione/intestazione delle stesse.
Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria sono as- sunti dal concessionario in via esclusiva.
ART 11 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto a comunicare al Dirigente del Settore Ra- gioneria e Finanze del Comune di Treviso, a mezzo raccomandata
a.r. o posta elettronica certificata, ogni variazione/modifica relativa al medesimo nonché la modifica del legale rappresentante.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissio- ne, nonché la modifica della compagine dei soci, non hanno singo- larmente effetto nei confronti del Comune concedente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazio- ne, fusione o scissione, o il legale rappresentante non abbia proce- duto alla suddetta comunicazione al Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze e non abbia documentato il possesso dei requisiti di quali- ficazione, morali e professionali previsti nel bando d'asta.
Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della predetta comuni- cazione, il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione-
contratto e/o alla variazione della compagine dei soci e/o alla modifi- ca del legale rappresentante, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alla comunicazione di cui al precedente capoverso, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione, morali e professionali previsti nel bando di gara e/o in caso di irregolarità ri- scontrate nel Casellario Giudiziale e nelle comunicazioni antimafia.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni sen- za che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione, scissione, variazione della compagine dei soci e la modifica del legale rappresentante producono, nei confronti Comune concedente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 12 - DIVIETI AL CONCESSIONARIO
Al concessionario è fatto espresso divieto di:
- mutare l’uso esclusivo della struttura;
- concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la struttura e/o l’uso della stessa;
- apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’area concessa (comprensiva di area scoperta e manufatto) senza il preventivo consenso dell’Amministrazione comunale (e senza la previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni);
- installare distributori automatici in genere;
- installare apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei divieti comporterà la deca- denza e conseguente risoluzione del contratto.
Art. 13 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene con- cesso.
Il concessionario è responsabile dell’uso dell'area ricevuta in conces- sione, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune concedente.
Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e persone, compresi personale o patrimonio comunale, il con- cessionario resta l’unico responsabile nei confronti di terzi e si impe- gna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati.
Il concessionario libera, pertanto, il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall’uso e gestione del- l'area e del chiosco e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente di cui all’articolo 14 non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal pre-
sente contratto di concessione.
Il Comune concedente resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del con- cessionario nei confronti di terzi che nel corso della concessione sa- ranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi alla con- cessione e gestione dell'area e del chiosco.
Polizza assicurativa
Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della concessione, polizza assicurativa n…………………. – emessa dalla società …………… in data ……………. per la responsabilità ci- vile verso terzi con massimale di Euro ……………….. ( ) e
polizza incendio polizza assicurativa n. ……………………– emessa dalla società ……………. in data ………….. con massimale pari al valore di ricostruzione del chiosco con clausola ricorso terzi per un massimale di Euro …………………… ( ).
Le suddette polizze dovranno essere esibite annualmente al Comu- ne, regolarmente quietanzate, in segno d’attestazione di vigenza. ----
Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di as- sicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarci- mento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.. ---------------
Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di concessione, ad ogni scadenza il concessio-
concessione)
i contratti di assicurazione fossero di durata pari al contratto di
(frase da togliere nel caso in cui
xxxxx dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito presso l’amministrazione concedente dei nuovi contratti regolarmente quie- tanzati. In ipotesi di contratti assicurativi poliennali, ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il Comune concedente co- pia della quietanza dei pagamenti.
Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione-contratto, il conces- sionario ha costituito, in favore del Comune di Treviso, cauzione de- finitiva nella misura di Euro ……………., mediante
…………………………………………………………………………….. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o to- talmente, per le spese relative alla concessione da eseguirsi d’ufficio. In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria, la cauzione verrà incamerata dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
Art. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune concedente, la Soprintendenza ed altri Enti, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, verifiche e controlli sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull’attività svolta dal concessionario in riferimento all’uso dell'area data in con- cessione.
Art. 15 - REVOCA DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal presente contratto, con preav- viso da comunicare al concessionario, con lettera raccomandata a.r. o tramite posta certificata, almeno 6 (sei) mesi prima della data fis- sata per il recesso.
In tal caso sarà corrisposta al concessionario una indennità pari a nove mensilità del canone concessorio, in caso di revoca dal 1° anno decorrente dalla data di immissione nel possesso dell’immobile al 3° anno, e diciotto mensilità del canone concessorio non indicizzato, in caso di revoca dal 4° anno in poi.
In tale ipotesi l’area dovrà essere riconsegnata al Comune proprieta- rio, con le modalità e condizioni di cui al successivo articolo 16. Il concessionario non potrà subordinare il rilascio dell’area all’avvenuto pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spettante in conseguenza della revoca. L’eventuale canone che fos- se ancora dovuto dal concessionario potrà essere compensato con le somme che il Comune concedente sarà tenuto a rimborsare a
norma del presente articolo.
Art. 16 - DECADENZA E PENALI
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla conces- sione nei seguenti casi:
a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario;
b) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
c) mancato rispetto del termine di cui al precedente articolo 5;
d) mancato pagamento del canone dovuto secondo quanto stabilito al precedente articolo 8;
e) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione e la gestione;
f) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
g) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
h) mancato rispetto degli obblighi di manutenzione;
i) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
j) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre l’attività di pubblico esercizio di somministrazione ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico;
k) mancata comunicazione di variazione/modifica di cui all’art. 11;
l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
m) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la concessione del- l'area e per la corretta esecuzione del servizio;
n) mancata sussistenza dei requisiti di qualificazione, morali e pro- fessionali previsti nel bando d'asta e/o in caso di irregolarità riscon- trate nel Casellario Giudiziale e nelle comunicazioni antimafia, nel/i soggetto/i subentrante/i a seguito di cessione d'azienda, atti di tra- sformazione, fusione, scissione, variazione della compagine dei soci e modifica del legale rappresentante;
o) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune in- timerà al concessionario, mediante raccomandata a.r. o posta certifi- cata, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.
Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i ter- mini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione.
In caso di decadenza, il Concedente potrà trattenere, a titolo definiti- vo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimbor- so.
Il Comune concedente, anziché dichiarare la decadenza, si riserva la facoltà di applicare nei casi di cui alla lettera c) una penale giornalie- ra di Euro 150,00 fino ad un periodo massimo di 30 giorni.
Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente concessione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere appli- cata, dal Dirigente competente, una penale nella misura variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 a secon- da della gravità dell’infrazione, salvo diversa regolamentazione.
Le infrazioni verranno contestate al concessionario il quale avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.
Art. 17 - RICONSEGNA DELL'AREA
Al termine della concessione, il manufatto e gli arredi dovranno esse- re rimossi e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
Il concessionario si impegna a riconsegnare l’area concessa libera da persone e cose e in buono stato, sia di manutenzione che di puli- zia, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno, entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del presente contratto.
Entro il suddetto termine, il concessionario dovrà provvedere a pro- pria cura e spese anche alla variazione catastale conseguente alla rimozione del chiosco.
All’atto della riconsegna verrà redatto e firmato apposito verbale, in contraddittorio tra le parti.
Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell'area nei ter- mini suindicati o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i
mezzi consentiti dall’ordinamento per rientrare in possesso dell'area stessa, rinunciando fin da ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.
Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconse- gna degli impianti le proprie ragioni avanti all’Autorità di cui al suc- cessivo articolo 20.
La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla riconsegna dell'area e dopo l’accertamento relativo all’assenza di danni attestata dall’apposito verbale firmato in contraddittorio dalle parti.
Art. 18 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE
Il concessionario, in caso di ritardo nella riconsegna dell’area con- cessa, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla riconsegna effettiva, senza necessità di messa in mora, un'indennità di occupa- zione precaria pari al canone concessorio aggiornato secondo gli in- dici ISTAT intervenuti anche successivamente alla scadenza con- trattuale.
Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, il conces- sionario dovrà corrispondere al Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l’area concessa e fino alla riconse- gna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di occu- pazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il di- ritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
Art. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto, do-
micilio in ……………. – Via ……………….. n. …… ed è rappresen- tato dal signor …………………………………….
Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza sarà opponibile al Comune concedente solo per il tempo successivo alla sua comuni- cazione scritta.
Art. 20 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, relativa al rapporto di concessione di be- ne pubblico, insorta tra le parti - ove la giurisdizione non spetti al giu- dice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso. Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di con- cessione sono a carico esclusivo del concessionario.
Art. 22 - NORME FINALI E DI RINVIO
Qualunque modifica alla presente concessione-contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Per tutto quanto non previsto nella presente concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibi- li, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l’applicazione della Legge n. 392/78 e s.m.i..
Art. 23 - INFORMATIVA D. LGS. 30.6.2003, N. 196
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati con- tenuti nella presente concessione-contratto verranno trattati esclusi- vamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
ART. 24 - DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in parti- colare della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, si dà atto che dalle comunicazioni antimafia, acquisite agli atti, non risulta alcuna situazione nei confronti della ditta aggiudicataria che ne determini l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministra- zione. Ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal pre- sente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Comparenti, i quali da me interpellati l'hanno in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine …………….
e quanto è nella presente di xxxxx e viene sottoposto
da me Notaio per la sottoscrizione alle ore …………………
Il Comune:
Il Concessionario:
Il Notaio:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la
……………………………..., a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli
…………………………. sopra riportati.