ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LE BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA PER IL CIRCOLANTE DELLE IMPRESE
TRA
SVILUPPO BASILICATA S.p.A., società unipersonale, con sede in Potenza, via Xxxxxxxxx, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06285661002, in persona di _ -, nato a
( ) il , nella sua qualità di
e legale rappresentante della società Sviluppo Basilicata S.p.A., per la carica domiciliato presso la sede legale della Società;
E
la Banca/Intermediario Finanziario _, con sede in _ , alla Via
, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. presso la CCIAA di capitale sociale _ interamente versato, partita
IVA _ , iscritta al n° dell’Albo dei
Gruppi Creditizi in data ai sensi del Decreto Legislativo
n° 356/90, (in prosieguo “Banca”), rappresentata dal
nato a , il
/_ /19 domiciliato per la carica in alla Via
, (delegato in virtù della procura………)
PREMESSO CHE
La Regione Basilicata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, persegue lo sviluppo del sistema produttivo regionale e la crescita competitiva dello stesso.
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La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed
individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale.
L’articolo 5 della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 prevede che, ai fini dell’attuazione dei contenuti della richiamata Legge Regionale, la Regione, anche attraverso società a partecipazione regionale, può stipulare accordi con le banche, privilegiando la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari di tali azioni.
Con l’articolo 15 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 è stato istituito il “Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese” (di seguito “Fondo”) al fine di consentire il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese della Basilicata.
Con DGR Basilicata n. 606 del 29/04/2011 è stato approvato il Regolamento del Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese (di seguito “Regolamento”) che disciplina le attività e le modalità di accesso ed escussione delle garanzie del Fondo, nel quale è previsto altresì un convenzionamento delle Banche con il Gestore per la richiesta della Garanzia Diretta.
Con la medesima DGR il Fondo è stato affidato in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., organismo in house della Regione Basilicata (di seguito “Gestore”)
Con DGR Basilicata n. del / /2011:
i. è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al Fondo;
ii. è stata approvata la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo;
iii. Sono stati approvati gli schemi di Convenzione che regolamentano i rapporti tra le Banche/Confidi ed il Gestore del Fondo.
In data / /2011 è stato sottoscritto il predetto Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 10.000.000,00 di euro rivenienti da risorse della Regione Basilicata.
Il Regolamento prevede che l’importo delle operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta deve essere superiore a 100.000,00 euro e che importi pari o al di sotto di 100.000,00 euro potranno essere ammessi solo alla Controgaranzia.
L’importo massimo delle operazioni ammesse alla Garanzia Diretta, per ciascuna impresa Destinataria Finale, sono definite in base alla dimensione aziendale delle imprese ed entro i limiti indicati al punto 1.3.5 del Regolamento.
L’ammontare delle garanzie concesse dal Fondo non potrà essere superiore a 8 volte il valore del Fondo stesso.
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Si conviene quanto segue
Articolo 1 (Assunzione delle premesse )
1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 (Ambito di applicazione)
1. La presente Convenzione disciplina la concessione di garanzie prestate da Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di soggetto Gestore del Fondo, in favore delle PMI (in seguito “Destinatari Finali”) per le obbligazioni da queste contratte verso la Banca.
2. La Banca richiedente l’intervento del Fondo, firmataria della presente Convenzione, è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal Regolamento e al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. La Banca dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento.
Articolo 3 (Operazioni ammissibili)
1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni finalizzate all’attività di impresa, aventi la durata e gli importi indicati nel Regolamento.
Articolo 4 (Caratteristiche della garanzia)
1. La garanzia fornita dal Fondo è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile a prima richiesta.
2. La Garanzia Diretta è concessa per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammessa ai benefici del Fondo.
3. Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, della Banca richiedente nei confronti dei soggetti Destinatari Finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
4. Sulla quota dell’operazione garantita dal Fondo non può essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Articolo 5 (Modalità operative)
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1. Le richieste di ammissione al Fondo dovranno pervenire al Gestore nelle modalità e con le procedure previste nella Parte II del Regolamento.
2. Per la richiesta di ammissibilità al Fondo dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al Regolamento.
3. L’istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al Fondo verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, con le modalità previste nel Regolamento.
4. L’ammissione al Fondo è deliberata dal Gestore ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.
5. L’intervento del Fondo, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla disponibilità finanziaria dello stesso.
Articolo 6
(Attività ed obblighi del Gestore)
1. Il Gestore:
fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia alle
Banche che ai Destinatari Finali in tutte le fasi dell’iter della domanda;
procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dalle Banche a valere sul Fondo;
provvede alle comunicazioni nei confronti dei Destinatari Finali e delle
Banche richiedenti ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento.
Articolo 7
(Attività ed obblighi della Banca)
1. La Banca richiedente l’intervento del Fondo, firmataria della presente Convenzione è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal Regolamento e degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. La Banca:
a. si obbliga a fornire nei termini previsti nel Regolamento le informazioni e la documentazione che il Gestore dovesse richiedere nel corso dell’istruttoria;
b. accetta un moltiplicatore pari a 8 per la concessione delle garanzie prestate dal Gestore, nei limiti della disponibilità del Fondo;
c. si obbliga a comunicare al Gestore l’eventuale decisione della stessa Banca, di rinegoziare con il Destinatario Finale il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa, l’estensione della garanzia va esplicitamente richiesta al Gestore, il quale si esprimerà in merito, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
d. si impegna a fornire, al Gestore, rendicontazione periodica semestrale (al 30/06 e al 31/12) mediante comunicazione scritta, riportante i seguenti dati:
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i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;
ii. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
iii. importo restituito;
iv. importo residuo da restituire;
v. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;
vi. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito.
2. In caso di attivazione del Fondo, al momento della liquidazione dell’ammontare della esposizione garantita, il Gestore e la Banca concorderanno le modalità di recupero del credito, in particolare il Gestore potrà:
o conferire mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme dovute e non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti;
ovvero
o provvedere direttamente al recupero coattivo delle somme dovute, secondo le modalità che la stessa riterrà più opportune.
3. L’erogazione del finanziamento oggetto della garanzia deve seguire le procedure e le modalità ordinariamente seguite dalla Banca per l’erogazione di finanziamenti non assistiti da garanzia pubblica.
Articolo 8
(Inadempimento della Banca, decadenza della garanzia)
In caso di mancato rispetto, da parte della Banca, del Regolamento ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l’efficacia della Garanzia, il Gestore provvederà a comunicare la decadenza della stessa alla Banca ed al Destinatario Finale.
Articolo 9 (Oneri)
Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l’accesso al Fondo, né da parte delle
Xxxxxx, né da parte dei Destinatari Finali.
Articolo 10 (Controlli)
Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della Garanzia, il Gestore, la Regione Basilicata e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso la Banca sia presso i Destinatari Finali.
Articolo 11 (Durata)
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1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera
raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell’attività da parte della Banca.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
Articolo 12
(Riferimenti per invio delle comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:
Per la Banca: Via , n. _ cap
città (prov). Tel.
fax PEC
Per il Gestore: Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxxx
tel. 0000 00000 - fax 0000 000000
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 13 (Foro competente)
In caso di controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Potenza.
Articolo 14 (Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.
Luogo e data
Per il Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. | Per la Banca |
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Le parti approvano espressamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 13 (Foro competente).
Per il Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. | Per la Banca |