Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
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INFORMA CONTRATTO UNIONMECCANICA
DAL 1° GENNAIO 2009 SI COMPLETA L’UNIFICAZIONE NORMATIVA
Il nuovo Contratto Nazionale stipulato lo scorso 25 gennaio 2008, ha superato le precedenti discipline speciali operai, intermedi e impiegati definendo un sistema normativo unico che nel testo contrattuale si trova nella sezione “Disciplina del Rapporto individuale del lavoro”.
In particolare è stata estesa a tutti i lavoratori, la precedente disciplina in vigore per i soli impiegati, integrata in alcuni casi da specifiche norme più favorevoli previste precedentemente solo per gli operai e definite alcune innovazioni valutate come opportune.
Rimangono in ogni caso in vigore le condizioni di miglior favore derivanti da accordi e prassi in sede aziendale che in tal caso assorbono quanto definito dalle sopracitate norme, che possono essere armonizzate tramite accordo in sede aziendale verificando le condizioni complessive in essere.
🡺DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO: UN DIRITTO DA FAR RISPETTARE
Con il mese di dicembre 2008, le aziende sono tenute a consegnare ad ogni lavoratore in forza una copia integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore.
🡺RETRIBUZIONE MENSILIZZATA PER TUTTI I METALMECCANICI
Dal 1° gennaio 2009, la retribuzione sarà determinata in misura fissa mensile sulla base di 173 ore. Ai lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2008, a partire dall’anno 2009, con la retribuzione del mese di dicembre verrà erogata ogni anno una quota salariale pari a 11 ore e 10 minuti quale elemento individuale di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008.
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore entro la fine del mese, fatte salve, naturalmente le prassi aziendali esistenti, che quindi possono essere modificate solo tramite accordo tra le parti.
Le maggiorazioni previste dal Contratto Nazionale (es. straordinari, lavoro a turni, festivo ect.) sono naturalmente da corrispondere, per le ore effettuate, in aggiunta con la retribuzione mensile. E’ utile ricordare che tali percentuali di maggiorazione sono computate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto determinata dividendo per 173 l’ammontare mensile.
🡺FESTIVITÀ
Dal 1° gennaio 2009, la normativa, precedentemente valida solo per gli impiegati, viene estesa a tutti i dipendenti.
Pertanto le festività cadenti dal lunedì al venerdì sono comprese nella normale retribuzione mensile in misura pari ad 8 ore, ed ai soli lavoratori operai in occasione di ciascuna festività infrasettimanale verrà corrisposta una erogazione aggiuntiva pari ad 1 ora e 20’. Tale erogazione aggiuntiva pari ad 1 ora e 20’ ai soli operai sarà corrisposta anche nel caso la festività dell’Epifania cada di sabato o di domenica.
Per le festività cadenti di Domenica, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, ai lavoratori è dovuta una quota pari a 1/26 della retribuzione fissa mensile.
Le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi aziendale mantengono la loro validità.
🡺INCREMENTI SALARIALI
Nel corso dell’anno 2009, è prevista l’erogazione della 2 a e della 3 a tranche di aumento dei minimi salariali:
CATEGORIA | 2° TRANCHE 1/1/2009 | 3° TRANCHE 1/9/2009 | TOTALE AUMENTO A REGIME |
1a | 23,12 | 21,25 | 81,87 |
2 a | 27,06 | 24,85 | 95,79 |
3 a | 31,91 | 29,33 | 112,99 |
4 a | 33,76 | 31,03 | 119,54 |
5 a | 37,00 | 34,00 | 131,00 |
6 a | 40,93 | 37,61 | 144,92 |
7 a | 43,94 | 40,37 | 155,56 |
8 a | 48,56 | 44,63 | 171,94 |
9 a | 56,88 | 52,28 | 201,41 |
Il valore punto dei futuri aumenti contrattuali per il biennio 31/1/2010 – 31/12/2011 è fissato in euro 18,86.
🡺AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÁ
A decorrere dal 1° marzo 2008 in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo.
🡺FERIE
A decorrere dal 1° gennaio 2008 anche per gli operai si inizia a maturare l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.
Per gli operai in forza al 31 dicembre 2007 è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.
🡺PERIODO DI PROVA
Dal 1° marzo 2008 è entrata in vigore una nuova normativa:
CATEGORIA PROFESSIONALE | Durata ordinaria | Durata ridotta |
1 a | 1 mese | 20 giorni |
2 a e 3 a | 1 mese e ½ | 1 mese |
4 a 5 a e 6 a | 3 mesi | 2 mesi |
7 a 8 a e 9 a | 6 mesi | 3 mesi |
I periodi di prova da intendersi di calendario sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con analoghe mansioni e profilo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova.
Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
🡺PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Dal 1° marzo 2008 è entrata in vigore una nuova normativa.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue, da intendersi di calendario, a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio | 9^ 8^ E 7^ CATEGORIA | 6^ 5^ E 4^ CATEGORIA | 2^ E 3^ CATEGORIA | 1^ CATEGORIA |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 15 gg | 10 giorni | 7 giorni |
Oltre 5 fino a 10 | 3 mesi | 2 mesi | 20 giorni | 15 giorni |
Oltre i 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 15 gg | 30 giorni | 20 giorni |
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.
DIFENDIAMO INSIEME IL VALORE DEL CONTRATTO NAZIONALE ISCRIVITI ALLA FIOM-CGIL