CONVENZIONE PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRENDITRICI DELLA PROVINCIA DI PARMA
CONVENZIONE PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRENDITRICI DELLA PROVINCIA DI PARMA
L’anno 2004, il giorno 9, del mese di febbraio
tra
La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma, con sede in Parma, Via Verdi n.2, C.F. 80008090344 nella persona del Presidente pro-tempore Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per le proprie funzioni presso la Camera di Commercio di Parma e il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile presso di essa costituito nella persona del Presidente pro-tempore Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
Gli Istituti di Credito:
BANCA MONTE PARMA Spa CARISBO – GRUPPO SANPAOLO IMI
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA UNIPOL BANCA Spa
Di seguito indicate con Banche
e
I Consorzi fidi:
COOPERATIVA AGRICOLA DI GARANZIA S.C.R.L. COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI PARMA
COOPERATIVA DI GARANZIA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO PARMENSE S.C.R.L. COOPERATIVA DI GARANZIA FRA COMMERCIANTI S.C.R.L.
FIDINDUSTRIA E.R. in collaborazione con API FIDI PARMA e UNIONFIDI PARMA
S.C.R.L.
e
Le Associazioni di categoria:
APINDUSTRIA - PARMA
ASCOM PARMA – ASSOCIAZIONE IMPRESE COMMERCIO E TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI PARMA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI – PARMA
C.I.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – PARMA
C.N.A. – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANTO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA – PARMA
CONFARTIGIANATO A.P.L.A. – PARMA CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI PARMA CONFESERCENTI - PARMA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PARMA
G.I.A. GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE – PARMA LEGACOOP PARMA
UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - PARMA
di seguito indicate con Associazioni
premesso
Che il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) al fine di promuovere attività di informazione e di supporto alle imprese a prevalente partecipazione femminile, il 20 maggio 1999 ha siglato con Unioncamere un Protocollo d’intesa per la creazione dei Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile (di seguito Comitati), presso le Camere di Commercio, che si avvalgono dei servizi camerali con il supporto di Asseforcamere;
Che il Ministero dell’Industria, d’intesa con il Comitato per l’imprenditoria femminile, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Unioncamere, Asseforcamere, il Coordinamento nazionale dei Confidi, l’Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale, Artigiancassa, sulla base di una concertazione con le Associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte del Coordinamento donne d’impresa, ha elaborato un progetto per facilitare l’accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento, che costituisce parte fondante della presente convenzione;
Che tale progetto prevede la promozione di una serie di servizi di informazione e assistenza alle imprenditrici, da attivare attraverso una stretta collaborazione tra i soggetti operanti sul territorio, e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie in favore delle imprese femminili alle migliori condizioni, utilizzando altresì gli strumenti messi a disposizione dalla politica pubblica della garanzia;
Che è comune volontà dei soggetti firmatari del presente accordo formalizzare i reciproci rapporti ai fini della realizzazione del progetto;
si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1
Servizi di informazione e assistenza
1. Le Associazioni ed il Comitato prestano servizi di informazione alle imprenditrici relativamente all’accesso ai finanziamenti bancari, alle garanzie consortili, nonché a criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla Legge 215/92, dalla Legge 662/96 (Fondo di garanzia per le PMI) e dagli altri strumenti agevolativi e finanziari destinati all’artigianato ed alle piccole e medie imprese.
2. Le Associazioni e il Comitato redigono un elenco di strutture referenti dei soggetti aderenti all’accordo, da portare a conoscenza delle imprenditrici che intendano beneficiare dei servizi prestati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione.
3. Il servizio di assistenza alle imprenditrici è finalizzato ad una prima valutazione dell’iniziativa imprenditoriale, ad individuare i fabbisogni finanziari necessari alla sua realizzazione e ad assistere l’imprenditrice nella predisposizione del progetto di
investimento e della documentazione richiesta per il finanziamento.
4. Il servizio di assistenza di cui al comma 3 è svolto dalle Associazioni e/o dai Consorzi Fidi.
Articolo 2
1. Le Banche forniscono al Comitato ed alle Associazioni informazioni complete circa le modalità di accesso ai finanziamenti, ivi compresa l’eventuale modulistica e documentazione richiesta a tal fine.
2. Le Banche svolgono attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata all’identificazione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni finanziari.
3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, le Banche provvedono ad indicare una struttura preposta allo svolgimento del servizio, assicurando un’efficace copertura del territorio. I riferimenti relativi alle strutture dovranno essere comunicati alle Associazioni e al Comitato.
4. Nello svolgimento dell’attività di cui al presente articolo, ai fini dell’accesso ai Fondi pubblici di garanzia, le Banche possono avvalersi della collaborazione di Mediocredito Centrale e di altri soggetti preposti.
Articolo 3
Impegno finanziario della Camera di Commercio I.A.A. di Parma
1. La Camera di Commercio di Parma che con atto deliberativo n. 320 del 14.10.2000, recependo il protocollo d’intesa fra Ministero delle Attività Produttive e Unione italiana delle Camere di Commercio, ha costituito il Comitato per l’imprenditoria femminile, stanzia l’ammontare di 70.000 euro (settantamila euro) per l’anno 2004 a favore della presente convenzione nei termini definiti dall’atto deliberato dalla Giunta camerale.
2. La Camera di Commercio di Parma si riserva di rinnovare l’eventuale finanziamento, di anno in anno, secondo le necessità emergenti e secondo quanto stabilito nei programmi annuali e pluriennali.
3. L’importo sopra definito verrà erogato ai Consorzi fidi che lo utilizzeranno unicamente a fronte delle domande di finanziamento a valere sulla presente convenzione.
Articolo 4
Finanziamenti alle imprese aventi i requisiti soggettivi di cui alla legge 215/92
1.Le Banche mettono a disposizione, per la durata della presente convenzione, risorse finanziarie per la concessione di finanziamenti alle imprese aventi i requisiti soggettivi di cui alla legge 215/92 come di seguito specificato:
a | FORMA TECNICA | Mutuo chirografario |
b | IMPORTO | Limite massimo fino al 90% delle spese ammissibili |
esclusa IVA | ||
c | TASSO | EURIBOR 3 MESI, media mese precedente, su |
base 365/360, più
0,70 punti percentuali.
Abbattimento del tasso pari al 2% che verrà applicato dai Consorzi fidi direttamente all’azienda, in via anticipata e per tutta la durata del finanziamento.
Non inferiore al 50%
e DURATA Massimo 60 mesi
f RIMBORSO Rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate
Sarà escluso qualsiasi addebito per commissioni,
provvigioni, ecc. tranne l’importo del bollo sugli
eventuali effetti cambiari e le spese di istruttoria fissate forfettariamente in € 51,65.
h PENALE PER ANTICIPATA ESTINZIONE
i INIZIATIVE AMMISSIBILI
Nessuna
?? AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ
?? ACQUISTO DI ATTIVITÀ PREESISTENTI
tramite cessione dell'attività stessa, cessione di ramo d'azienda o contratto di affitto quinquennale;
?? REALIZZAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI connessi
all’introduzione di qualificazione o di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
j SPESE AMMISSIBILI
Impianti; macchinari; attrezzature e arredi; brevetti; software; costo del rilievo di attività preesistente (risultante da perizia giurata); spese per ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento locali (oneri di progettazione, direzione lavori, concessione edilizia e collaudi in misura non superiore al 5% della spesa totale); studi di fattibilità e piani d’impresa (nel limite del 2% del costo del progetto complessivo. Il servizio deve essere fornito da impresa iscritta alla CCIAA e/o da professionista iscritto all’Albo)
k SPESE ESCLUSE acquisto di terreni e fabbricati; investimenti realizzati mediante commesse interne o autofatturazione; spese di gestione; beni usati (ad eccezione di quelli rientranti nell’acquisto di attività preesistenti); beni ad uso promiscuo, mezzi targati di trasporto merci.
l DOCUMENTAZIONE Presentazione della domanda in base al
preventivo ed erogazione del finanziamento a seguito della presentazione di fatture anche non quietanzate.
Le Banche, i Consorzi fidi e le Associazioni si impegnano a valutare, in aggiunta o in alternativa, la concessione di altre forme tecniche di finanziamento a condizioni di particolare favore.
2. Le Banche concedono i finanziamenti di cui al precedente comma, tenendo conto della copertura dei rischi effettuata dai fondi pubblici e dai Consorzi fidi secondo quanto normalmente previsto dagli usi bancari.
3. Le Banche deliberano la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data di completamento della documentazione da esse richiesta, tenuto conto delle indicazioni fornite dai soggetti competenti nell’ambito della prestazione dei servizi di assistenza previsti dalla presente convenzione, fatte salve le valutazioni di merito di credito svolte nel corso dell’istruttoria bancaria.
Articolo 5
Servizi prestati dai Consorzi Fidi
1. Consorzi fidi forniscono al Comitato ed alle Associazioni informazioni complete circa le modalità di accesso alla garanzia consortile, ivi compresa l’eventuale documentazione richiesta a tal fine.
2. Consorzi fidi svolgono attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata all’identificazione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni finanziari.
3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, i Consorzi fidi provvedono ad individuare un proprio referente preposto allo svolgimento del servizio. Il nominativo del referente è comunicato alle Associazioni ed al Comitato.
4. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, ai fini dell’accesso ai Fondi pubblici di garanzia, i Consorzi fidi possono avvalersi della collaborazione di Mediocredito Centrale.
5. Consorzi fidi possono concedere garanzie in favore delle imprese consorziate o socie aventi i requisiti soggettivi di cui alla legge 215/92, secondo le disposizioni del proprio statuto e sulla base delle convenzioni che saranno appositamente stipulate con le banche che aderiscono all’iniziativa con copertura sui finanziamenti previsti dall’art. 3. Nel caso in cui intervenga la controgaranzia a favore del Consorzio fidi da parte del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96 e L.266/97) la garanzia prestata
dai Consorzi fidi non potrà superare la quota determinata dalle disposizioni operative dei Fondi sopra menzionati.
6. Per la garanzia di cui al comma 5 è dovuta dall’impresa nei limiti delle disposizioni statutarie e delle convenzioni, una commissione annuale pari allo 0,25% del finanziamento (più minime spese accessorie a seconda del Confidi scelto).
7. La garanzia è concessa, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle convenzioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fidi, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di garanzia da parte dell’impresa, corredata di tutta la documentazione necessaria. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, per la procedura di concessione e di attivazione della garanzia si rinvia alle convenzioni in essere tra i vari Istituti di credito e i Consorzi fidi.
Articolo 6
1. Il Comitato - con l'assistenza delle strutture camerali - è preposto al monitoraggio sull’attività svolta dalle Banche e dai Consorzi fidi ai sensi della presente convenzione, rilevando volumi di operatività, condizioni applicate sui finanziamenti e sulle garanzie concessi, finalità delle operazioni finanziarie realizzate in favore delle imprese femminili.
2. Copia di ciascuna domanda dovrà essere trasmessa al Comitato da parte dei Consorzi fidi.
3.Trimestralmente i Consorzi fidi dovranno trasmettere al Comitato l’elenco dei finanziamenti erogati.
Articolo 7
Xxxxxx e recesso con preavviso
1. Il presente Accordo ha durata e validità fino al 31.12.2004 dalla data della stipula e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo la definizione dell’articolo 3 e il comma d dell’art.4.
2. In ogni caso ciascun contraente potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione a tutti gli altri soggetti che hanno sottoscritto la convenzione, mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 180 giorni prima della data prevista per lo scioglimento. In tal caso il recesso non è efficace per tutte le richieste e le operazioni pendenti alla data di ricezione della lettera raccomandata.
Articolo 8
1. Ogni controversia che dovesse sorgere per l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo verrà deferita ad un arbitro unico nominato di comune accordo tra
le parti, ovvero, in mancanza, dal Consiglio Arbitrale presso la Camera di Commercio di Parma a richiesta della parte più diligente.
Articolo 9
Le parti riconoscono il carattere essenzialmente gratuito della presente convenzione.
La presente convenzione si compone di 9 articoli e di n. 7 pagine.
Parma, 9 febbraio 2004
Camera di Commercio, I.A.A. Comitato Imprenditoria Femminile Il Presidente Il Presidente
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Associazioni
Apindustria Parma Confartigianato A.P.L.A. Parma
Il Presidente Il Presidente
Xxxxxx Di Xxxxxx Xxxxxx Gambazza
Ascom Parma Confcooperative-Unione Prov.le Parma
Il Presidente Il Presidente
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Associazione Prov.le Allevatori Parma Confesercenti Parma
Il Presidente Il Presidente
Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx
C.I.A. Parma Federazione Prov.le Coldiretti Parma
Il Presidente Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
C.N.A. Parma G.I.A. Parma
Il Presidente Il Presidente
Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
LegaCoop Parma Unione Parmense degli Industriali
Il Presidente Il Presidente
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx
Unione Provinciale Agricoltori Parma
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx
Banche
Banca Monte Parma Spa Carisbo- Gruppo San Paolo IMI
Direttore Generale Dirigente Resp. Segmento Small Business
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza Unipol Banca Spa
Vice Direttore Generale Responsabile Ufficio Convenzioni
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Consorzi fidi
Cooperativa Agricola di Garanzia s.c.r.l.
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Parma
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx
Cooperativa di Garanzia del Movimento cooperativo Parmense s.c.r.l.
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxx
Cooperativa di Garanzia fra Commercianti s.c.r.l.
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxx
Fidindustria E.R. in collaborazione con API Fidi Parma e Unionfidi Parma s.c.r.l.
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxx