URGENTE
URGENTE
Oggetto: PREVENTIVO / CONTRATTO DI NOLEGGIO
Allegato alla presente, come accordi, Vi trasmettiamo “PREVENTIVO/CONTRATTO DI NOLEGGIO” relativa al/i mezzo/i di sollevamento da Voi richiesto/i.
Vogliate cortesemente rispedirla urgentemente, timbrata e firmata in caso di accettazione nelle parti indicate dalle frecce, per poter dar corso alla fornitura nella data citata sulla stessa.
Altresì siamo a chiedervi di:
- controllare l’esattezza dei Vs. dati anagrafici;
- controllare l’indirizzo del cantiere oggetto della locazione (eventualmente correggere a penna);
- inserire il nome, cognome e recapito telefonico del responsabile di cantiere ai fini delle nuove normative vigenti;
- controllare le date di inizio e fine noleggio.
NULLA RICEVENDO IN TEMPO UTILE, NOSTRO MALGRADO, NON SAREMO IN GRADO DI DAR CORSO ALLA REGOLARE FORNITURA.
Voi ritirate le macchine, noi pensiamo a tutto il resto. Offrire servizi è il nostro mestiere.
1.000 SOLUZIONI ALLE VS ESIGENZE OPERATIVE
MEZZI COMPLETI DI: 1°COLLAUDO - VERIFICHE ANNUALI A.S.L. - REGISTRO CONTROLLI SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA “ON SITE”
SERVIZIO DI ASSISTENZA ENTRO 4 ORE “ON SITE” SOSTITUZIONE PRODOTTO DIFETTOSO “ON SITE”
Con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi sempre più professionali, XXXXX’ AUTOGRU S.A.S. ringrazia fin d’ora tutta la gentile clientela e porge distinti saluti.
CONTRATTO DI “NOLEGGIO A FREDDO”
Macchinari industriali per cantiere
NUMERO INTERNO DATA
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO DEFINITE DALLE ASSOCIAZIONI ANCE E ASSODIMI
Tra i sottoscritti:
IL NOLEGGIATORE:
Rag.soc.:
Indirizzo: Tel.
XXXXX AUTOGRÙ S.A.S.
73010 SURBO (LE) – XXXXX XXXXXX, 00 ZONA INDUSTRIALE
+ 00 0000 000000
Fax x00 0000 000000
Codice Fiscale – P. IVA: 03673450759
C.C.I.A.A. LECCE n. 77768 REA n. 237466
Web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
IL NOLEGGIANTE:
Referente: Rag. Sociale:
IND. LEGALE: NUM. TEL.:
Cell. Referente:
NUM. FAX:
P. IVA:
Web:
Cod. Fiscale:
Mail:
È stato convenuto e stipulato:
IL NOLEGGIANTE
Timbro e Firma
Data
DEFINIZIONE DEL MACCHINARIO NOLEGGIATO (art. 2 COND. GEN. CONTRATTO)
DESCRIZIONE | NOLO SENZA OPERATORE | |
MARCA ACCESSORI | MODELLO N°SERIE
| |
LUOGO DI UTILIZZO (art. 5 COND. GEN. CONTRATTO)
CITTA' RESP.LE CANTIERE SIG. UTILIZZATORE TIPOLOGIA INTERVENTO | INDIRIZZO RECAPITO TEL. RECAPITO TEL. RECAPITO FAX | |||
DURATA DEL NOLEGGIO non riducibile | RINNOVO DURATA CONTRATTO ALLE MEDESIME | |||
N° | X | GIORNI: | X FERIALI □ SOLARI | CONDIZIONI SU ESPOSTE X SI □ NO |
N° | □ MESI: | da N. 30 GIORNI SOLARI CAD. MESE | (NOTE: in caso di diminuzione del periodo di noleggio concordato il canone sarà | |
CONSEGNA IL | suscettibile di modifiche in aumento rispetto a quella contrattata) | |||
DATA INIZIO CONTRATTO: | DATA FINE CONTRATTO: | |||
La richiesta di ritiro del mezzo dal cantiere di lavoro a cura del noleggiatore dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo fax con almeno 2 giorni di anticipo sul termine della locazione, la cui data di termine noleggio sarà quindi quella del secondo giorno compreso successivo alla data del suddetto fax, senza alcuna eccezione. |
CONDIZIONI ECONOMICHE (art. 12 COND. GEN. CONTRATTO)
MODALITA’ DEL CANONE | PREZZO DI NOLEGGIO GIORNALIERO | MINIMO FATTURABILE |
Importo CANONE DI NOLEGGIO = | €. + IVA (20%) | X GIORNO (dal lunedì al sabato compreso) ESCLUSI:X DOMENICHE X FESTIVI □ MESE (n. 30 giorni solari) |
Importo COPERTURA ASSICURATIVA □ STANDARD □ SPECIAL = | SCONTO A VOI RISERVATO | idem come modalità “CANONE DI NOLEGGIO” |
Importo ACCESSORI = | €. + IVA (20%) | idem come modalità “CANONE DI NOLEGGIO” |
Importo ALTRI ONERI / Pulizia Finale = | €. A VS. CURA + IVA (20%) | UNA TANTUM |
SPESE DI TRASPORTO (da pagare in prima fattura): CONSEGNA RITIRO | ||
NOTE: Il giorno indicato per la consegna potrebbe essere suscettibile di variazioni, positive e/o negative in base alla disponibilità del modello di macchina al momento della prenotazione. In qualunque caso si farà riferimento al D.D.T. per i giorni da conteggiare. | ||
VALORE DEL BENE LOCATO DI € DEPOSITO DI GARANZIA DI € 0,00 (/00) (ART. 13 COND. GEN. CONTRATTO) (NOTE: tale importo sarà rimborsato alla fine del contratto di noleggio a salvo buon fine del credito maturato mediante B.B./accredito in fattura) MODALITA’ DI VERSAMENTO: □ A/B al ns. FUNZIONARIO/AGENTE □ A/B a mezzo POSTA □ B.B. □………...………….. | ||
MODALITA’ DI PAGAMENTO: | Tipo Fatturazione (con addebito delle spese di trasporto nella 1°fatt ura): Anticipata Mensile X A Fine contratto | |
ACCONTO A MEZZO B.B. / CONTRASSEGNO di: compresa IVA (20%) PAGAMENTO: CON SPESE A CARICO DEL NOLEGGIANTE BANCA: C/C ABI CAB |
Le Spese di registrazione del presente contratto sono a carico del noleggiante che se le assume
IL NOLEGGIATORE IL NOLEGGIANTE
Timbro e Firma
Data
Timbro e Firma
Data
Timbro e Firma
Data
Dichiarazione di avere letto ed approvato le Condizioni generali di contratto e, ai sensi dell’art. n. 1341 del c.c., in particolare degli artt.: 2 - Definizione del macchinario noleggiato; 3 - Spedizione e consegna; 4 – Modalità di utilizzo; 5 – Luogo di utilizzo del macchinario; 6 – Durata del noleggio; 7 – Trasporto andata e ritorno; 8 – Installazione (montaggio e smontaggio); 9 – Manutenzione e riparazione; 10 – Responsabilità e coperture assicurative; 11 – Restituzione del macchinario: 12 – Corrispettivo; 13 – Deposito a garanzia; 14 – Risoluzione e/o recesso; 15 – Foro competente.
IL NOLEGGIANTE
CONDIZIONI ASSICURATIVE DEI BENI/MACCHINARI LOCATI
In deroga all’Art. 10 delle Condizioni Generali di contratto
Premesso che:
⮚ Il Noleggiatore ha assicurato i beni/macchinari concessi in locazione tramite adeguata polizza assicurativa ALL RISKS DANNI DIRETTI, nonché RCA per beni/macchinari immatricolati e targati, con esplicita esclusione di assicurazione per responsabilità civile RCT/RCO la quale resta a completo ed esclusivo carico del Noleggiante come dettagliatamente specificato nelle “Condizioni Generali di Noleggio”.
⮚ Il Noleggiatore, inoltre, ha stipulato apposita polizza RCT/RCO con primaria agenzia di assicurazioni per la copertura dei propri rischi derivanti da responsabilità imputabili allo stesso.
⮚ Ogni danno che non sia indennizzabile in base alla suddetta polizza assicurativa ALL RISKS DANNI DIRETTI e RCA stipulata dal Noleggiatore, nonché eventuali scoperti e franchigie sottodescritte, rimangono ad esclusivo carico del Noleggiante, il quale, con la sottoscrizione della presente, accetta incondizionatamente sin da ora l’addebito per tale causa avanzato dal Noleggiatore.
⮚ L’assicurazione del Noleggiatore non è operante per i danni avvenuti durante le operazioni di trasporto e/o di scarico e carico, in quanto tale responsabilità è espressamente a carico della parte che materialmente vi provvede, e ciò anche nel caso in cui il trasportatore sia il Noleggiatore oppure un terzo; a questi competono, di conseguenza, eventuali responsabilità e/o azioni di rivalsa.
⮚ In caso di sinistro, il Noleggiante, ferme le responsabilità ex art. 1588 cc., si obbliga ad informare il Noleggiatore entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante una relazione scritta dell’accaduto con allegata tutta la relativa documentazione e a conservare le tracce e i residui del sinistro.
⮚ In caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, il Noleggiante si obbliga inoltre a fare, nei 5 giorni successivi all’evento, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell’inizio dell’evento, la causa presunta dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa al Noleggiatore.
⮚ L’inadempimento di uno degli obblighi indicati nel presente articolo dà diritto al Noleggiatore a pretendere dal Noleggiante il risarcimento integrale del danno, fatte salve le maggiori spese.
⮚ Nel caso in cui il bene/macchinario locato sia idoneo e/o destinato all’utilizzo e/o alla circolazione su strada in quanto immatricolato e targato, come lo possono essere le Piattaforme Autocarrate, la copertura assicurativa non garantisce, restando di conseguenza totalmente ed esclusivamente a carico del Noleggiante tutti i rispettivi oneri e responsabilità, il rimborso di eventuali danni subiti a seguito di sinistri di qualsivoglia genere e natura che abbiano comportato al suo interno delle irregolarità e/o infrazioni previste dal codice della strada e/o da altre normative vigenti, come lo può essere il superamento del limite di peso “in ordine di marcia” proprio del bene/macchinario locato o la mancanza della patente di guida da parte del conducente estraneo al Noleggiatore.
⮚ Successivamente ad un sinistro, il Noleggiante non potrà per alcun motivo interrompere o ritardare i pagamenti delle obbligazioni derivante dal presente contratto).
Di seguito si riporta una sintesi delle condizioni di assicurazione, suddivise per tipo di assicurazione garantita e tipologia di bene / macchinario locato:
ASSICURAZIONE PER: • PIATTAFORME Semoventi • CARRELLI Telescopici | Assicurazione STANDARD (copertura con il pagamento del 10% del valore giornaliero del noleggio) | Assicurazione SPECIAL (copertura con il pagamento del 20% del valore giornaliero del noleggio) |
DANNI al BENE/MACCHINARIO | Franchigia del 10% del danno indennizzabile con un | Nessuna franchigia, fino ad un massimale di |
Massimale indennizzabile pari al 20% del | minimo di Euro 2.500,00 per ogni singolo sinistro | Euro 5.000,00, superato detto massimale |
valore del Bene/Macchinario. | al bene/macchinario, elevato ad Euro 5.000,00 per | Franchigia del 10% con un minimo di Euro |
danni da movimentazione a carico del Noleggiante, | 2.500,00 per ogni singolo sinistro del valore | |
fatto salvo il ripristino dei beni/macchinari a seguito di | residuo del danno indennizzabile a carico del | |
riscontro sugli stessi di tracce di vernici indelebili e/o | Noleggiante, fatto salvo il ripristino dei | |
permanenti usate dal locatore, nonché il fermo | beni/macchinari a seguito di riscontro sugli stessi | |
macchina per riparazione dei danni procurati dal | di tracce di vernici indelebili e/o permanenti | |
noleggiante al bene/macchinario locato. | usate dal locatore, nonché il fermo macchina per | |
riparazione dei danni procurati dal noleggiante al | ||
bene/macchinario locato. | ||
DANNI da FURTO e/o RAPINA al | Franchigia del 20% del danno totale e/o parziale | Franchigia del 20% del danno totale e/o |
BENE/MACCHINARIO | indennizzabile con un minimo di Euro 2.500,00 per | parziale indennizzabile con un minimo di Euro |
Massimale indennizzabile pari al valore | sinistro per ogni singolo bene/macchinario a | 2.500,00 per sinistro per ogni singolo |
del Bene/Macchinario. | carico del Noleggiante. | bene/macchinario a carico del Noleggiante. |
Rimborso del 100% del danno sarà a totale carico | Rimborso del 100% del danno sarà a totale | |
del Noleggiante nel caso in cui lo stesso non sia in | carico del Noleggiante nel caso in cui lo stesso | |
grado di restituire le chiavi originali del | non sia in grado di restituire le chiavi originali del | |
bene/macchinario. | bene/macchinario. |
ASSICURAZIONE PER: • PIATTAFORME Autocarrate (compreso di RCA) | Assicurazione STANDARD (copertura con il pagamento del 10% del valore giornaliero del noleggio) |
DANNI al BENE/MACCHINARIO Massimale indennizzabile pari al 20% del valore del Bene/Macchinario. | Franchigia del 10% del danno indennizzabile con un minimo di Euro 3.000,00 per ogni singolo bene/macchinario a carico del Noleggiante, fatto salvo il ripristino dei beni/macchinari a seguito di riscontro sugli stessi di tracce di vernici indelebili e/o permanenti usate dal locatore, nonché il fermo macchina per riparazione dei danni procurati dal noleggiante al bene/macchinario locato. |
DANNI da FURTO e RAPINA al BENE/MACCHINARIO Massimale indennizzabile pari al valore del Bene/Macchinario. | Franchigia del 20% del danno totale e/o parziale indennizzabile con un minimo di Euro 2.500,00 per sinistro per ogni singolo bene/macchinario a carico del Noleggiante. Rimborso del 100% del danno sarà a totale carico del Noleggiante nel caso in cui lo stesso non sia in grado di restituire le chiavi originali del bene/macchinario. |
RCA (Responsabilità Civile Automezzi) Massimale indennizzabile pari a Euro 2 milioni per sinistro. | Franchigia di Euro 700,00 per ogni sinistro denunciato |
IL NOLEGGIANTE
Timbro e Firma
Data
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO A FREDDO
ART.1- AVVERTENZE:
1.1. Il testo delle presenti “condizioni generali di noleggio” è conforme a quello depositato presso la Direzione Generale dell’ANCE . Associazione Nazionale Costruttori Edili – in Xxxx Xxx Xxxxxxxx 00-00 e le sue sedi provinciali e presso l’ASSODIMI- Associazione Distributori Macchine Industriali, in Firenze via dè Tornabuoni n.1 e le sue sedi periferiche.
1.2. Eventuali variazioni dovranno formare oggetto di specifica deroga scritta contenuta nell’ordine e debitamente approvata nelle forme di legge.
1.3. L’approvazione delle presenti condizioni potrà avvenire, pertanto anche a mezzo scambio di fax, fermo restando il reciproco impegno di trasmissione dell’originale, firmato da chi ha il potere di impegnare la parte contraente , all’atto della consegna del macchinario oggetto del contratto.
ART.2- DEFINIZIONE DEL MACCHINARIO NOLEGGIATO:
2.1. Il macchinario oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso e identificato con il numero di telaio e/o con la targhetta di contrassegno del noleggiatore, sia nell’ordine che nel documento di trasporto.
2.2. Il noleggiante non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sul macchinario locato.
2.3. Il macchinario deve corrispondere ai requisiti di sicurezza previsti con decreto n.459/96 ovvero da altra normativa applicabile.
ART.3 – SPEDIZIONE E CONSEGNA
3.1. Ogni macchinario si presume consegnato al noleggiante in buono stato di conservazione, funzionante, pulito, ingrassato e munito, se necessario, di antigelo nonché accompagnato dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto d’istruzioni.
3.2. Il macchinario noleggiato deve essere, all’atto della consegna, in regola con tutte le prescrizioni fiscali, con quelle riguardanti la sicurezza e relative alla circolazione su strada, in difetto il noleggiatore ne risponderà anche a titolo risarcitorio, fermo restando in tal caso il diritto del noleggiante a richiedere la risoluzione del contratto di noleggio (clausola risolutiva espressa).
3.3. Al momento della messa a disposizione del macchinario il noleggiante può richiedere che venga effettuato presso la sede del noleggiatore o sui luoghi in cui si trova, un verbale scritto di stato d’uso in contraddittorio i cui eventuali costi saranno a carico delle parti in misura paritaria. In difetto il macchinario si presume essere in buono stato d’uso e munito degli accessori necessari al suo funzionamento.
3.4. Eventuali vizi e difetti relativi successivamente dovranno essere denunciati per iscritto, anche a mezzo fax, entro 24 ore dalla scoperta.
3.5. In caso di rifiuto al ritiro del macchinario consegnato perché non conforme all’ordine, deve essere inviata idonea dichiarazione scritta, anche a mezzo fax, al noleggiatore con specifica indicazione dei motivi di rifiuto. In difetto di idonea giustificazione dovrà essere, comunque, pagato il prezzo del trasporto (andata e ritorno) e il costo di immobilizzazione del macchinario.
3.6. Quando il macchinario noleggiato necessita di installazione o di montaggio, il verbale di stato d’uso richiesto sarà emesso con spese a carico del noleggiante alla fine delle operazioni potendo ognuno rivolgersi ad un collaudatore o ad un esperto. Se dal verbale non risulta l’idoneità del macchinario a svolgere la sua prestazione, il macchinario sarà considerato come non consegnato.
ART. 4 – MODALITA’ DI UTILIZZO
4.1. Il noleggiatore deve affidare l’uso del macchinario a personale qualificato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie, deve utilizzarlo con la diligenza del “buon padre di famiglia” e mantenerlo costantemente in buono stato di funzionamento, effettuando la manutenzione di sua competenza secondo le prescrizioni previste al successivo art.9, rispettando le norme di sicurezza.
4.2. Qualsiasi utilizzazione non conforme a quanto pattuito od alla normale destinazione del macchinario facoltizza il noleggiatore a recedere dal contratto di noleggio ed esigere la restituzione del macchinario in conformità alle disposizioni dell’art. 14 (clausola risolutiva espressa).
4.3. E’ vietato al noleggiante sub noleggiare il macchinario.
4.4.. Non è possibile, inoltre, l’applicazione di altri accessori e/o attrezzature senza il consenso scritto del noleggiatore.
ART. 5 – LUOGO DI UTILIZZO DEL MACCHINARIO
5.1. Il macchinario sarà utilizzato nel cantiere indicato nell’ordine o nei limiti della zona ivi delimitata con precisione giusto provvisto di licenze, autorizzazioni e/o permessi di transito comunali e occupazione suolo pubblico e/o demaniale, idoneo a consentire l’accesso ed il piazzamento del macchinario secondo le vigenti norme di sicurezza e, quindi, libero da impedimenti, con piano solido, compatto ed idoneo a sopportare il peso del macchinario, privo di linee elettriche in prossimità del luogo di lavoro con eventuale servizio di vigilanza anche notturno dello stesso bene mobile, ove per ogni fatto interruttore del noleggio, anche di forza maggiore come scioperi, ritardi nella consegna o nella disponibilità del materiale, cantiere non pronto od ogni altra interruzione non riconducibile a dolo o colpa del noleggiatore, quest’ultimo ha la facoltà di richiesta di risarcimento e dal recesso dal contratto di noleggio ed esigere la restituzione del macchinario.
E’ in facoltà del noleggiante, previa comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo fax, di comunicare al noleggiatore il trasferimento in altro luogo del macchinario ovvero di concordare per iscritto anche a mezzo fax, un diverso utilizzo del bene.
5.2. Il noleggiatore o i suoi preposti saranno autorizzati ad accedere al cantiere o nei luoghi ove si trova il macchinario durante il periodo di noleggio, in seguito a semplice presentazione al responsabile del cantiere e rispettando il regolamento interno e le norme di sicurezza.
ART. 6- DURATA DEL NOLEGGIO
6.1. La durata del noleggio è specificata nell’ordine a titolo indicativo. Essa può essere espressa in ore, giorni, settimane, mesi o anni. Le parti possono, altresì, convenire una durata limitata.
6.2. Essa decorre dal giorno in cui il macchinario noleggiato viene consegnato dal deposito del noleggiatore e termina il giorno in cui esso viene restituito al deposito del noleggiatore o messo a sua disposizione nel luogo da questo indicato.
6.3. I tempi necessari per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio possono eventualmente formare oggetto di un diverso specifico
accordo.
6.4. Il macchinario noleggiato potrà essere utilizzato a discrezione durante l'orario normale di lavoro dell’impresa noleggiante, cioè 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 175 ore al mese.
6.5. Ogni uso al di fuori di questo tempo, misurato col contatore elettrico, deve essere comunicato al noleggiatore e implica un
supplemento proporzionale del canone di noleggio.
6.6. Quando il contratto di noleggio prevede una data di consegna e di ritiro, la parte alla quale incombe la consegna o il ritiro deve avvertire, con almeno 48 ore di preavviso, l’altra parte del suo arrivo. Nel contratto a tempo indeterminato il preavviso deve essere di almeno 7 giorni consecutivi.
6.7. Il noleggiante, salvo diverso accordo scritto, ha la facoltà di prolungare la durata del contratto di noleggio dandone comunicazione scritta, anche a mezzo fax, al noleggiatore almeno 48 ore prima della scadenza indicativa concordata nell’ordine.
ART.7 – TRASPORTO ANDATA E RITORNO
7.1. Il costo del trasporto del macchinario noleggiato, sia all’andata che al ritorno è a carico del noleggiante, salvo che sia diversamente pattuito.
7.2. La responsabilità del trasporto è a carico della parte che materialmente vi provvede, e ciò anche nel caso in cui il trasportatore sia un terzo. A questa competono, quindi le eventuali azioni di rivalsa.
7.3. In ogni caso, per l’ipotesi in cui il macchinario fosse oggetto di sinistro durante il trasporto, il destinatario dovrà informare entro
24 ore l’altra parte in modo da consentirle l’esercizio delle azioni e tutele ad essa pertinenti. Naturalmente ove il trasporto sia convenuto a carico del noleggiatore sarà questo che dovrà informare tempestivamente e, comunque, sempre entro 24 ore, il noleggiante di eventuali ritardi o impedimenti nella consegna, conseguenti al sinistro.
ART. 8 – INSTALLAZIONE (MONTAGGIO E SMONTAGGIO)
8.1. L’installazione comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o messa a terra (montaggio/smontaggio) e l’utilizzazione del macchinario è effettuata a cura del noleggiante. In caso contrario sarà oggetto di un separato accordo.
8.2. Il periodo di tempo necessario, l’ammontare delle spese e le modalità di effettuazione saranno precisate nell’ordine.
ART.9 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
9.1. Le spese per la lubrificazione, se necessaria, materiali compresi, sono a carico del noleggiatore che vi provvederà a sua cura, mentre quelle per l’esercizio ordinario del macchinario sono a carico del noleggiante.
9.2. Le spese conseguenti ad eventuali incidenti successivi alla consegna e precedenti alla restituzione, inerenti sia la carrozzeria che le parti meccaniche, sono a carico del noleggiante.
9.3. L’eventuale riparazione, per altro, verrà eseguita a cura del noleggiatore per evitare possibili malintesi. A tal fine il noleggiante si impegna a mettere il macchinario immediatamente a disposizione dei tecnici inviati dal noleggiatore in seguito ad un appuntamento preso in anticipo. In difetto le spese di trasporto saranno poste a suo carico.
9.4. Il noleggiante si obbliga, inoltre, ad effettuare a suo carico con la diligenza del “buon padre di famiglia”, le seguenti operazioni di manutenzione:
a)-pulizia quotidiana e controllo filtro e pre filtro ; b)- lavaggio completo a periodi prestabiliti;
c)- verifiche di routine prima dell’utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro;
d)- verifica quotidiana e rabbocco del livello d’olio motore e del livello d’acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di carburante;
e)- verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici;
f)- sostituzione dei pneumatici in seguito ad improprio utilizzo del macchinario,; g)- verifiche settimanali del livello d’acqua delle batterie;
h)- xxxxxxxx xxxxxxxx della batteria;
i)- sostituzione delle chiavi in caso di perdita o rottura.
9.5. Il noleggiatore si impegna ad effettuare a sue cure e spese la manutenzione ordinaria, esclusa quella di cui al punto 9.4, e straordinaria del macchinario.
9.6. A tal fine il noleggiante si impegna ad accettare le richieste di immobilizzazione durante il normale orario di lavoro previ accordi in tal senso ad una anticipata comunicazione del noleggiatore.
9.7. Il noleggiante è, comunque, tenuto alle spese di riparazione per i danni dovuti a negligenza sua o di suoi incaricati nell’utilizzo del macchinario o per eventuali incidenti, sia alla carrozzeria che di parti meccaniche.
9.8. Nel caso in cui un guasto immobilizzasse il macchinario, il noleggiante si impegna ad avvisare il proprietario entro le 48 ore adottando, comunque, le misure d’urgenza necessarie per evitare un danno maggiore.
9.9. Se le riparazioni non possono differirsi fino al termine del contratto, il noleggiante deve tollerarle anche quando importino privazione del godimento della cosa noleggiata sino al termine massimo indicato nella definizione delle condizioni contrattuali che, comunque, non potrà superare cinque giorni lavorativi. Decorso tale periodo il macchinario dovrà essere sostituito a cura e spese del noleggiatore. In difetto, il noleggiante avrà diritto di recedere immediatamente dal contratto a condizione che il macchinario sia restituito. Naturalmente le parti, in funzione dello specifico tipo di macchinario noleggiato, del concreto utilizzo cui è destinato nonché della durata del contratto, se a tempo determinato, possono convenire di eliminare del tutto tale termine prevedendone, in tal caso, l’immediata sostituzione.
9.10. Resta inteso che se la riparazione si è resa necessaria per fatto e colpa del noleggiante, questo non potrà invocare né la riduzione del corrispettivo pattuito né esercitare il diritto di recesso. Inoltre il noleggiante non avrà diritto al rimborso delle spese di riparazione effettuate o all’indennità per il mancato godimento.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
10.1 Quando si tratta di veicoli a motore e circolanti su strada soggetti ad assicurazione obbligatoria il noleggiatore si impegna ad accendere delle polizze che coprono la responsabilità conseguente alla circolazione del veicolo, consegnando al noleggiante, salvo diversi accordi, un’autorizzazione di possesso ed a condurre.
10.2 Il noleggiante si impegna a garantirsi, con idonea copertura assicurativa per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo il noleggiatore di qualsiasi incidente inerente il macchinario, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.
10.3 Il noleggiante, salvi i suoi diritti verso i terzi, assume su di sé ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale del macchinario noleggiato, ovvero un suo danneggiamento, anche se occasionale durante il nolo, il trasporto o consegna, rimozione, restituzione, qualunque ne sia la causa, rinunciando verso il noleggiatore ad ogni azione od eccezione.
10.4 Se un terzo tentasse di far valere dei diritti sul macchinario, sotto forma di rivendicazione, di pignoramento o di sequestro, il noleggiante è tenuto ad avvisare tempestivamente il noleggiatore rispondendo, in difetto, dei danni che potessero derivare dalla sua omissione.
ART.11 – RESTITUZIONE DEL MACCHINARIO
11.1. Alla fine del contratto di noleggio, il noleggiante è tenuto a restituire il macchinario in buono stato, tenuto conto della normale usura inerente alla durata dell’utilizzazione, pulito, ingrassato, con chiavi e documenti tecnici e munito della quantità di carburante di cui era dotato alla consegna.
11.2. Eventuali vizi e difetti rilevati successivamente dovranno essere denunciati per iscritto, anche a mezzo fax, entro 2 giorni lavorativi dalla riconsegna.
11.3. Il macchinario deve essere consegnato, salvo diverso accordo tra le parti, franco deposito del noleggiatore.
11.4. Il noleggiatore deve essere informato a mezzo di lettera o telefax della disponibilità del suo macchinario ed ogni volta che il contratto ne preveda a suo carico il ritiro.
ART. 12 – CORRISPETTIVO
12.1. Indipendentemente dalla durata di utilizzazione il corrispettivo è fissato avendo riferimento l’unità di tempo di volta in volta concordata (giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese completo o anno).
12.2. Esso va definito all’ordine ed è rivedibile in caso di proroga del noleggio. In caso di interruzione del noleggio a causa di avverse condizioni atmosferiche, il noleggiatore defalcherà il 50% del canone previo tempestiva comunicazione a mezzo telefax da parte del noleggiante
12.3. Le spese di carico, trasporto e scarico del macchinario sia all’andata che al ritorno, così come le eventuali spese di montaggio e smontaggio, salvo diverso accordo, sono valutate forfettariamente o addebitate a parte in base al loro costo reale al noleggiante.
12.4. Al noleggiante non sarà addebitato il supplemento di trasporto dovuto ad una rispedizione del macchinario verso un luogo diverso, a seguito di richiesta del noleggiatore.
12.5. L’eventuale messa a disposizione, su richiesta, da parte del noleggiatore di personale tecnico (montatori), è a carico del
noleggiante. Il costo dello stesso e l’ammontare delle spese di trasferta è fissato da una separata convenzione tra le parti.
ART. 13 – DEPOSTO A GARANZIA
13.1. A garanzia degli obblighi contratti il noleggiante, ove previsto nell’ordine, verserà un deposito infruttifero o rilascerà idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa in misura non superiore al 20% del valore del macchinario nuovo (IVA esclusa) e non inferiore ad un mese di canone di noleggio.
13.2. Il deposito, infruttifero, sarà restituito alla fine del contratto di noleggio salvo buon fine del credito maturato, una volta accettata senza contestazioni la restituzione della macchina, anche mediante accredito sulla fattura di noleggio.
ART. 14 – RISOLUZIONE E/O RECESSO
14.1. Ove una delle parti intenda risolvere il contratto dovrà darne comunicazione all’altro a mezzo lettera raccomandata a.r.. Il recesso avrà efficacia allo scadere dell’8°giorno dalla data di ricezione della comunicazione.
14.2. In caso di ritardato pagamento anche di una sola delle fatture derivanti dai canoni di noleggio, il noleggiatore avrà diritto ipso
jure al ritiro immediato del macchinario dando comunicazione scritta, anche a mezzo fax e/o e-mail, mentre il noleggiante dovrà mettere immediatamente a disposizione il macchinario in base a quanto definito nell’art.11 delle condizioni generali. Il noleggiatore inoltre, avrà diritto ad emettere fattura per i costi sostenuti a fronte del ritiro del macchinario oltre le maggiori spese.
14.3. In caso di recesso, il noleggiante deve restituire il macchinario o lasciarlo riprendere.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
15.1. Foro competente è quello ove ha sede l’Azienda del noleggiatore, con esclusione di qualsiasi altro Foro.