CORRISPETTIVI
ALLEGATO “CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE (CTE)”
NOME OFFERTA: LUCE MONORARIA DIGITAL 100% GREEN
CODICE OFFERTA: FOMONO412
Sottoscrivibile dal: 1 al 31 agosto 2022 TIPOLOGIA CLIENTE: Domestico ONLINE
CORRISPETTIVI
Corrispettivo Energia
All’energia fornita in ciascun punto di prelievo (POD) ed in ciascuna delle Fasce Orarie ed alle relative perdite di rete (ad oggi il 1,1 % e 3,8 % dei prelievi di energia elettrica per clienti alimentati in bassa e media tensione così come definito nella Delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i “Testo Integrato Settlement”) verrà applicato il Corrispettivo Energia qui di seguito indicato a seconda del profilo di consumo scelto dal cliente:
0,412 €/kWh
FASCIA UNICA – F0
Per i clienti che scelgono la tariffazione per fasce orarie i cui gruppi di misura non consentono la rilevazione oraria o per Fascia Oraria1 dei consumi l’applicazione della tariffa divisa per fascia oraria decorrerà dal mese successivo a quello in cui il Distributore provveda all’adeguamento tecnologico dei gruppi di misura, fino ad allora verranno applicati i prezzi previsi per la fascia unica. I prezzi sopra riportati sono comprensivi degli oneri derivanti dall’applicazione della normativa CE in materia di emissioni di CO2 (direttiva 2003/87/CE). I prezzi inoltre includono i benefici derivanti da qualsivoglia procedura di assegnazione per l’approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità di trasporto nazionale e transfrontaliero indetta dal soggetto regolatore competente e per le quali, qualora necessario, il cliente conferisce altresì delega a partecipare al Fornitore.
Il Corrispettivo Energia come sopra dettagliato incide per il 78,12 % sulla spesa complessiva annua del cliente tipo, iva e imposte escluse (caratteristiche cliente tipo – abitazione di residenza, consumo annuo 2.500 kWh, con 3 kW di potenza impegnata, consumo ripartito tra F1, F2 E F3 rispettivamente al 34% 33% e 33%).
La presente offerta è valida solo per utenti domestici, con energia in bassa tensione e fino ai 5 kW di potenza impegnata, per un consumo annuo minore o uguale a 2500 kWh. Verrà richiesto un deposito cauzionale di € 150.
Altre componenti Materia Energia
i) Sarà posto a carico del cliente un Contributo Xxxxx, previsto anche in sostituzione del corrispettivo commercializzazione della vendita per il mercato tutelato (PCV) di cui alla Delibera AEEG n. 156/07 pari a € 15/POD al mese (€ 180/POD/anno).
Tale corrispettivo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale ed il relativo prezzo incide per il 13,6 % sulla spesa complessiva del cliente tipo, iva e imposte escluse. (caratteristiche cliente tipo – abitazione di residenza, consumo annuo 2.700 kWh, con 3 kW di potenza impegnata, consumo ripartito tra F1, F2 E F3 rispettivamente al 34% 33% e 33%)
ii) Sono altresì a carico del Cliente: 1) i corrispettivi a copertura dei costi di Dispacciamento dell’energia elettrica di cui alla delibera Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. e il corrispettivo a copertura degli oneri dello sbilanciamento complessivamente pari a 0,016018 €/kWh; e l’eventuale conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 4 della Delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i (“Testo Integrato Settlement).
Tali corrispettivi incidono per il 4,02 % sulla spesa complessiva del cliente tipo, iva e imposte escluse. (caratteristiche cliente tipo – abitazione di residenza, consumo annuo 2.700 kWh, con 3 kW di potenza impegnata, consumo ripartito tra F1, F2 E F3 rispettivamente al 34% 33% e 33%)
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da Energia Più Srl in relazione ai servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui al TIT ”Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione energia Elettrica, Allegato A della Delibera ARERA 568/2019 e
1 Per Fasce Orarie si intendono le fasce orarie F1, F2 ed F3 di cui alla delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i (ad oggi F1 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì, F2 7:00-8:00 e 19:00-23:00 dal lunedì al venerdì e 7:00–23:00 il sabato, F3 00:00-7:00 e 23:00-24:00 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi).
s.m.i; gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio); nonché le eventuali maggiorazioni dei corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura sempre previste nel TIT attualmente vigente e s.m.i.
I Corrispettivi per il servizio di trasporto e gestione del contatore come sopra dettagliati incidono per il 5,5 % sulla spesa complessiva del cliente tipo, iva e imposte escluse (caratteristiche cliente tipo – abitazione di residenza, consumo annuo 2.700 kWh, con 3 kW di potenza impegnata, consumo ripartito tra F1, F2 E F3 rispettivamente al 34% 33% e 33%)
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos (attualmente pari allo 0%) serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici.
Il PREZZO per gli oneri di sistema come sopra dettagliati incide per il 0 % sulla spesa complessiva del cliente tipo, iva e imposte escluse (caratteristiche cliente tipo – abitazione di residenza, consumo annuo 2.700 kWh, con 3 kW di potenza impegnata, consumo ripartito tra F1, F2 E F3 rispettivamente al 34% 33% e 33%)
Altri Importi a carico del cliente
Sono a carico del cliente anche gli importi relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore dettagliati nelle CGF oltre agli altri oneri specificati.
Sono a carico del Cliente tutte le componenti fiscali (imposte, tributi, addizionali, accise e IVA) da applicarsi ai corrispettivi sopra indicati in conformità alle norme vigenti in materia nonché eventuali oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni che le Autorità competenti dovessero introdurre nelle condizioni economiche di riferimento in aggiunta, modifica o sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Laddove (i) gli importi, (iI) i corrispettivi, (iii) le componenti e/o (iv) i criteri di calcolo indicati nelle presenti CTE si riferiscano a corrispettivi parametri previsti dalla disciplina giuridica e/o regolatoria applicabile caso per caso questi devono considerarsi automaticamente soggetti a variazione e/o integrazione e/o modifica in caso di variazione e/o integrazione e/o modifica degli stessi che intervenga in relazione alle relativa disciplina giuridica e/o regolatoria.
Durata delle presenti CTE
Le condizioni indicate nel presente documento sono valide per i primi 24 (ventiquattro) mesi di fornitura. A partire dal venticinquesimo mese di fornitura, ferma restando l’applicazione delle voci indicate quali Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore, Spesa per oneri di sistema, Altre componenti Materia Energia e Altri importi a carico del cliente, saranno applicabili le condizioni indicate nel contratto di fornitura.
Firma del cliente
Periodo di fatturazione
L’emissione della fattura è mensile.
Trattamento dei dati personali
L’informativa sulla privacy è consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Firma del cliente
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO
Identità dell’esercente la vendita (di seguito anche il “Fornitore”): Energia Più SRL
Costo di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto: NESSUNO
Eventuali condizioni limitative dell’Offerta: Il nome, le caratteristiche e le limitazioni dell’offerta sono specificate e dettagliate nelle condizioni tecnico economiche “CTE” alle quale si fa integrale riferimento e che si prega di esaminare attentamente;
Principali contenuti del contratto:
Il contratto contiene le seguenti clausole/documenti:
I. le Condizioni Generali di Fornitura, di seguito anche “CGF” che riepilogano le obbligazioni generali delle parti;
II. le condizioni tecnico economiche di fornitura, di seguito anche “CTE”, dove è dettagliata la struttura economica dell’offerta ed i prezzi dell’offerta stessa;
III. le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie (cfr. artt. 7, 8 e 9 CGF ed apposite CTE);
IV. le eventuali garanzie richieste (cfr. art. 6 CGF);
V. le modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione, e per la fornitura di gas, le modalità di informazione circa l’eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze (cfr. artt. 8CGF);
VI. le modalità di fatturazione, modalità e le tempistiche di pagamento (periodicità di emissione delle fatture, criterio stima consumi, modalità e termini di pagamento) (cfr. art. 9 CGF ed apposite CTE);
VII. le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, con specifica indicazione delle eventuali penali, interessi di mora, procedure di messa in mora, sospensione della fornitura e le modalità con cui vengono attribuiti i costi di sospensione/riattivazione delle forniture e gli eventuali indennizzi in caso di mancato rispetto della disciplina di settore (cfr. art. 10 CGF);
Modalità e tempi per l’attivazione della fornitura, compresi eventuali adempimenti necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e nel caso di fornitura di energia elettrica, alla stipula dei contratti di trasmissione distribuzione e dispacciamento in prelievo e oneri che ne possono conseguire a carico del cliente finale: le suddette informazioni sono specificate all’art. 3 CGF;
Durata della validità dell’offerta e modalità di adesione: le suddette informazioni sono specificate negli artt. 3 e 4 delle CGF e nella CTE; Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati: le suddette informazioni sono specificate nell’art. 17 delle CGF; Durata del contratto e condizioni del rinnovo: le suddette informazioni sono specificate nell’art. 4 delle Condizioni Generali di Vendita;
Modalità e termini di preavviso per l’esercizio del diritto di ripensamento per i clienti domestici e della facoltà di recesso dal contratto: le suddette sono specificate negli artt. 5 delle CGF e, per il diritto di ripensamento per i clienti domestici, anche nella Richiesta di Fornitura. Qualora il cliente domestico: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii. essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE (delibera ARERA 646/15) e dall’articolo 33, comma 33.4, della delibera ARERA (RQDG) ARG/gas 574/14. Per esercitare il diritto di ripensamento si può utilizzare il modulo di ripensamento tipo sub all. e), ma non è obbligatorio. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), Lei ha la possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori: le suddette informazioni sono specificate nell’art. 17 Condizioni Generali di Vendita. A tutela del Consumatore inoltre Il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli di qualità, anche per quel che attiene i tempi e le modalità di riscontro dei reclami stabiliti dall’Allegato A alla Delibera dell’ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, possono essere tenuti a versare loro importi a titolo di indennizzo. Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione dei reclami si rimanda alla Richiesta di Fornitura inserita nella documentazione contrattuale. In caso di mancata risoluzione del reclamo, potranno essere attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell’articolo 17 delle Condizioni Generali di Fornitura: tutte le informazioni al riguardo sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx . A tutela dei consumatori, abbiamo inoltre aderito alla procedura di ripristino per contratti o attivazioni contestati, prevista dall’Allegato A della Delibera n. 228/17 dell’ARERA (TIRV)
Livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell’esercente la vendita, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti dall’esercente stesso, indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza: le suddette informazioni sono specificate nell’apposito Articolo (22 CGF) contenente i livelli effettivi di qualità commerciale.
Periodo di validità della proposta: 45 giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Fornitura
Informazioni art. 9.2 e 9.3 Codice Condotta Commerciale (passaggio a Mercato Libero): Il Contratto e tutte le sue parti costituiscono l’adesione ad un rapporto di fornitura in regime di Mercato Libero, Energia Più srl segnala che tra le proprie offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01, che i clienti finali possono comunque scegliere.
SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/08/2022 fino al 31/08/2022.
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
Cliente con potenza impegnata 4,5 e 6 kW – contratto per abitazione di residenza
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Fasce orarie | |
Fascia F1 | da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali |
Fascia F2 | da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali |
Fascia F3 | da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00, dalle 23,00 alle 24,00; domenica e festivi tutte le ore della giornata |
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ART. 1 – DEFINIZIONI
1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura si applicano le seguenti definizioni:
• “ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 Supplemento Ordinario n. 136;
• “Chiusura del punto di fornitura/PDF per sospensione della fornitura per morosità”: azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del PDF;
• “Cliente”: è il soggetto identificato nella “Richiesta di Fornitura servizi energetici”, che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente contratto;
• “Cliente Consumatore”: è la persona fisica o il Condominio che utilizza l’energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
• “Cliente Industriale”: è il Cliente che, con riferimento al gas, è titolare di almeno un Punto di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc; con riferimento all’energia elettrica, è titolare di almeno un Punto di prelievo allacciato in media o alta tensione;
• “Condizioni Generali di Fornitura”: si tratta delle presenti condizioni generali
• “Condizioni Tecnico Economiche” o “CTE”: allegate al presente contratto, la scheda contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
• “Consumi effettivi”: sono i consumi di energia elettrica e/o gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
• “Contratto”: il presente Contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Richiesta di Fornitura e dalla relativa Scheda Tecnica e dalle Condizioni Tecnico Economiche e da tutti gli allegati previsti dalla normativa applicabile e dalla disciplina regolatoria pro tempore vigente;
• “Contratto di dispacciamento”: contratto stipulato con Xxxxx S.p.A., per l’erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
• “Contratto di Distribuzione”: contratto stipulato con il Distributore per l’erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
• “Corrispettivo CMOR”: è il corrispettivo per la morosità relativa ad un precedente contratto di fornitura del Cliente che potrebbe essere addebitato nella bolletta del FORNITORE, su richiesta della precedente società di vendita del Cliente. Il FORNITORE, a sua volta, potrà richiedere con le stesse modalità il corrispettivo CMOR in caso di morosità relative al presente Contratto e di passaggio del Cliente ad un nuovo Fornitore;
• “Distributore”: è il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di distribuzione locale di energia elettrica e/o gas naturale, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente;
• “Fornitura dei servizi energetici”: è la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
• “FORNITORE”: Energia Più srl;
• “Gruppo di misura”: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura dell’energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all’impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
• “Interruzione dell’alimentazione della fornitura”: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente;
• “Punto di riconsegna” (d’ora in poi “PDR”): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
• “Punto di prelievo” (d’ora in poi “POD”): punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
• “Punto di fornitura” (d’ora in avanti “PDF”): il PDR o il POD o entrambi a seconda che il Contratto abbia ad oggetto rispettivamente, la fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe;
• “Parti”: il FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;
• “Richiesta di Fornitura”: allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE l’attivazione della fornitura dei servizi energetici;
• “Scheda tecnica di fornitura” (d’ora in poi “Scheda Tecnica”): allegata al presente Contratto all’interno della Richiesta di Fornitura, contiene le informazioni necessarie per l’attivazione della/e fornitura/e;
• “Servizio Conciliazione”: è l’organismo istituito da ARERA, come definito dall’art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;
• “SII”: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 129 e s.m.i., pubblicata in G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;
• “Sito”: il sito internet del FORNITORE visitabile all’indirizzo è xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• “Subentro”: l’operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l’attivazione di un PDF precedentemente disattivato;
• “Switchin”: l’operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore al FORNITORE per il PDF oggetto del Contratto;
• “TERNA S.p.a.”: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;
• “TIF”: Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.; “TIQV”: Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.;
• “TIS”: Testo Integrato Dispacciamento (Settlement), Allegato A della Delibera ARERA 107/09 e s.m.i.;
• “TIT”: Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione energia Elettrica, Allegato A della Delibera ARERA 654/2015 e s.m.i.;
• “TIV”: Testo integrato servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, Allegato A della Delibera 301/12 e s.m.i.;
• “TIVG”: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
• “Uso Domestico”: PDF relativo ad un cliente domestico così come definito dal TIV per l’energia elettrica e dal TIVG per il gas
• “Voltura”: l’operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l’intestazione della fornitura su un PDF già attivo senza interruzione nell’erogazione del servizio energetico.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas da parte del FORNITORE presso il PDF indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli eventuali servizi accessori. Il gas e/o l’energia elettrica forniti dal FORNITORE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto, così come da questi richiesti, in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.
2.2 Per l’esecuzione del Contratto il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà̀ nell’interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica, di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA
3.1 Il FORNITORE ha facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente. A tal fine, il FORNITORE verificherà, a titolo esemplificativo:
• il collegamento dei PDF indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
• la possibilità di attivare i servizi di cui all’art. 2.2;
• l’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità̀ nei confronti del FORNITORE. A seguito di tali verifiche, il FORNITORE potrà decidere di non accogliere la Richiesta di Fornitura;
• l’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche svolto presso società specializzate esterne per il quale il Cliente autorizza sin da ora il trattamento dei propri dati personali;
• la condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio;
• l’assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente fornitore;
• se il PDF provenga dai servizi di ultima istanza;
• la condizione che il PDF sia stato oggetto di almeno un’altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; la condizione che il PDR risulti accessibile per il Distributore;
• la condizione che il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal XXXXX/TIMG, non comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell’alimentazione anche di un PDF diverso da quello per il quale si richiede la fornitura;
• in caso di richiesta di voltura/subentro, non sussista l’evidenza di una presunta responsabilità in solido del Cliente volturante/subentrante rispetto a morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.
In caso di switch-in, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
3.2 Con riferimento alla fornitura di gas, il FORNITORE provvede, per i PDR oggetto del presente contratto e ove necessario nel corso dell’esecuzione del Contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta, in nome e per conto del Cliente, le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RQDG); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.
3.3 Se, dopo la Richiesta di Xxxxxxxxx, i dati a disposizione del Distributore, relativi all’uso di uno o più̀ PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE farà̀ riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità̀ dell’esattezza e della veridicità̀ di quanto dichiarato in Contratto sull’uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà̀ addebitare al Cliente le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore elettrico, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà̀ rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il FORNITORE effettuerà̀ un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il FORNITORE nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il FORNITORE potrà̀ addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.
ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA
4.1 Il Contratto si intende sottoscritto mediante una delle seguenti modalità̀: i) sottoscrizione del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura e di tutte le condizioni contrattuali previste dal Contratto, ii) la selezione dell’opzione che consente di formulare la Richiesta di Fornitura attraverso il Sito, iii) la formulazione telefonica della Richiesta di Fornitura, iv) la firma grafometrica su
tablet della Richiesta di Fornitura, v) apposizione di firma digitale semplice su documento digitale tramite OTP inviato su dispositivo mobile di titolarità dell’utente o comunque da questo comunicato in sede di stipula del contratto. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte del FORNITORE della Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dalla sua sottoscrizione. Nei casi consentiti dalla legge il FORNITORE potrà altresì dare direttamente corso alla fornitura, in tal caso il principio di esecuzione del Contratto costituirà conclusione di esso. In ogni caso il silenzio del FORNITORE non potrà essere interpretato come adesione alla proposta di contratto formulata dal Cliente. In caso di formulazione a distanza (via telefono o via internet), il FORNITORE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in formato elettronico/cartaceo all’indirizzo indicato dal Cliente. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione.
4.2 Il Cliente Consumatore, in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, ha facoltà di esercitare il c.d. diritto di ripensamento dal contratto (ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo) entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati all’art. 20, contenente una dichiarazione esplicita con almeno: nome e cognome del Cliente, Codice Fiscale del Cliente, numero del PDF, indirizzo di fornitura, data. Potrà a tal fine anche essere utilizzato l’apposito modello presente sul Sito o riportato nella nota informativa fornita con il presente Contratto. Ai fini del Codice del Consumo, rimane onere del Cliente dimostrare di avere correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.
4.3 L’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Se il Cliente Consumatore richiede espressamente l’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto, ma in tal caso sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorso nonché di un importo proporzionale alle attività svolte dal FORNITORE nella misura massima di Euro 23,00. Tale richiesta, infatti, può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.
4.4 Il contratto ha esecuzione con l’attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica, tenendo conto dei seguenti termini:
• il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento;
• il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.;
• i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switch-in nonché in caso di richiesta di voltura;
• i termini previsti per l’attivazione dei servizi di cui all’art. 2.2.
Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Fornitura, il FORNITORE provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo.
4.5 In deroga a quanto previsto dall’articolo 4.1 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Fornitura al solo scopo di variare l’offerta contrattuale, il presente Contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione da parte del FORNITORE della Richiesta debitamente firmata dal Cliente.
4.6 Il presente Contratto ha durata quinquennale e si rinnoverà tacitamente per un pari periodo di tempo salva disdetta da inviarsi entro il trentesimo giorno antecedente la sua scadenza e ferma restando la facoltà di recesso disciplinato all'art. 5.
4.7 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell’impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili. In caso di responsabilità del FORNITORE, invece, l’eventuale indennizzo derivante dalla ritardata o mancata attivazione non potrà superare il valore margine che il FORNITORE stesso avrebbe potuto applicare nel primo mese di fornitura.
ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO
5.1 Sia il Cliente che il FORNITORE potranno unilateralmente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l’avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. 5.3. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l’invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l’identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.
5.2 Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, al FORNITORE dovrà pervenire comunicazione di recesso tramite il SII, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di switch-in, il Cliente con la conclusione del Contratto conferisce mandato con rappresentanza a titolo gratuito al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PDF, il FORNITORE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso previsti.
5.3 Il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, rinuncia ad esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore per l’intero periodo di validità delle CTE; successivamente alla scadenza delle CTE il Cliente Industriale che intende esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicarlo per iscritto al FORNITORE, con modalità tali da permettere di verificare l’avvenuta ricezione, con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del FORNITORE. Nel caso in cui il Cliente Industriale eserciti il recesso al fine di cambiare venditore senza rispettare il termine sopra indicato, il FORNITORE si riserva di applicare delle penali pari a: (i) per l’energia elettrica, 0,10 €/KWh, per ogni kilowattora non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nella Richiesta Di Fornitura, (ii) per il gas, 0,30 €/Mc, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/mc non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nella Richiesta Di Fornitura.
Il Cliente Industriale, in alternativa a quanto previsto dall’art. 5.2, può comunicare la propria volontà di recedere direttamente al FORNITORE, il quale trasmetterà al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore.
5.4 Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.
ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI
6.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell’art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale. In caso di domiciliazione bancaria o postale il FORNITORE potrà comunque chiedere il versamento in acconto di una somma pari ad una mensilità da calcolarsi sulla base dei dati di consumo dichiarati, detta somma verrà comunque compensata con le prime bollette emesse sulla base dei consumi del Cliente. Se il Contratto è per Uso Domestico, tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera n. 229/01 dell’ARERA e s.m.i. e per l’energia elettrica, nella Delibera n. 200/99 e s.m.i. Per gli altri usi invece, tale somma potrà essere al massimo pari a quattro mesi di fatturato medio stimato. L’ammontare del deposito cauzionale è comunque soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l’importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l’importo necessario ad adeguare il deposito. Resta salvo quanto diversamente indicato nelle CTE.
6.2 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato
dopo il saldo di tutti i consumi relativi all’utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.
6.3 La domiciliazione bancaria o postale, è considerata una forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale, ad esclusione dei Clienti con consumi di gas superiori a 5000 Smc/anno e per i Clienti di energia elettrica con potenza contrattualmente impegnata uguale o superiore a 10 kW. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
6.4 Per il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, e salvo quanto previsto nelle CTE, il FORNITORE ha facoltà di richiedere la costituzione di apposita garanzia anche nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad un bimestre di fornitura, escutibile a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con rinuncia al beneficio del termine. La richiesta di fideiussione potrà essere fatta anche a Contratto già avviato.
6.5 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il FORNITORE potrà sempre richiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione, integrazioni della garanzia, in qualsiasi forma essa sia stata prestata (deposito cauzionale o fideiussione), nel caso in cui il Cliente non paghi puntualmente le fatture e/o il suo stato economico o patrimoniale si sia sensibilmente deteriorato rispetto al momento dell’attivazione del Contratto. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato e,
(i) se trattasi di deposito cauzionale, dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura o, (ii) se trattasi di fideiussione la stessa dovrà essere aggiornata al diverso importo richiesto dal FORNITORE.
6.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare la garanzia a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non l’avrà reintegrata.
ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE
7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura dei servizi energetici previste nelle CTE sottoscritte dal Cliente. Nelle CTE sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le CTE prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.
7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
7.3 Le CTE accettate dal Cliente sono valide per l’intera durata contrattuale o per la diversa durata nella stessa indicata. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta dal FORNITORE.
7.4 Il FORNITORE, ove non sia diversamente stabilito dalla disciplina regolatoria e/o di legge e/o dal presente contratto, si riserva di applicare una fee di 25 Euro per l’esecuzione di tutte le attività che impongano il coinvolgimento dei propri uffici. Resta inteso che, in caso di titolarità da parte del Cliente di più PDF, detta fee verrà ripartita in quota proporzionale su tutti i PDF interessati dall’esecuzione dell’attività medesima.
7.5 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni. Inoltre il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari a 25,00 euro, più IVA di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.
7.6 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell’imposta di bollo sul nuovo contratto.
7.7 Successivamente alla scadenza delle CTE in essere e sino all’entrata in vigore di nuove CTE, al Cliente, fermi restando i corrispettivi diversi dal corrispettivo energia previsto nelle CTE in vigore, sarà applicato un corrispettivo così determinato:
• Energia Elettrica
o PUN1 aumentato di spread fisso pari a 25 €/Mwh
o QUOTA FISSA – nella misura di 15 €/mese
• Gas naturale
o PSVDA2 aumentato di spread fisso pari a 0,15 €/smc
o QUOTA FISSA – nella misura di 12 €/mese
ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI
8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDF oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dai Distributori locali che hanno la responsabilità dell’attività di misura per l’energia elettrica o per il gas naturale.
8.2 Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente:
• sulla base dell’autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento;
• sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente (ivi compresi quelli dichiarati nella Scheda Tecnica) e alle caratteristiche della fornitura.
8.3 Relativamente al gas naturale, per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.
8.4 L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.
8.5 Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L’impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.
8.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.
8.7 Il Cliente conferma sin da ora (i) di astenersi dal sollevare qualunque contestazione nei confronti del Fornitore con riferimento alla ricostruzione prevista dal punto che precede e (ii) che i consumi stimati o effettivi non saranno oggetto di contestazione salvo il caso di non verosimilglianza statistica che deve necessariamente essere basata sui dati di consumo delle forniture erogate al FORNITORE. In ogni caso il Cliente si impegna a corrispondere quanto di volta in volta fatturato dal FORNITORE sulla base dei consumi comunicati;
ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
9.1 La fatturazione per i corrispettivi variabili avverrà sulla base dei consumi come sopra quantificati (art. 8). I corrispettivi calcolati in base a consumi stimati
1 PUN orario (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo orario determinato sulla media mensile (con aggiornamento mensile) dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere monorario o differenziato per fasce F1 (8,00 -19,00) - F2 (7,00 - 8,00 e 19,00 - 23,00) – F3 (23,00 i 7,00). Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/Xxxxxxxxxxx/XX/XxxxXxxxxxx.xxxx.
saranno oggetto di conguaglio al verificarsi della disponibilità dei consumi effettivi.
9.2 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, è mensile per le forniture fino a 16,5 kW di potenza disponibile e mensile per le forniture che superano detta soglia, come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF).
9.3 La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas metano, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, come determinato dal TIF è: - almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi sino a 500 Smc/anno; - per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno bimestrale; - per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno mensile Il FORNITORE si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG.
9.4 La periodicità di fatturazione potrà essere diversa da quella indicata agli artt.
9.2 e 9.3, previa comunicazione da parte del FORNITORE anche tramite messaggio in fattura, ovvero qualora sia previsto diversamente nelle CTE.
9.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento immediato o almeno entro la scadenza, di fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura.
9.6 La bolletta viene inviata attraverso il canale previsto dalla normativa vigente per i Clienti dotati di partita iva. Per tutti gli altri Clienti la bolletta verrà inviata in formato cartaceo o, in alternativa, via mail, PEC, SMS, online o, in generale, con strumenti elettronici. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta.
9.7 Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza sarà indicato dal FORNITORE in fattura, ovvero così come diversamente previsto nelle CTE.
9.8 Le modalità di pagamento disponibili per il Cliente sono le seguenti: addebito diretto in conto corrente, bollettino bancario, bollettino postale, addebito su carta di credito, salvo quanto diversamente indicato nelle CTE. Ulteriori modalità di pagamento sono indicate in fattura o nel Sito. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del FORNITORE in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
9.9 II pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi.
9.10 Il Fornitore si riserva di cedere i crediti portati dalle singole fatture a soggetti terzi anche tramite cessione di crediti futuri. Il Cliente conferma di accettare in via preventiva l’eventuale cessione di credito indicata nel presente articolo.
ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO
10.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tutti i casi in cui il Cliente risulti moroso, il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione di una o di entrambe le forniture.
10.2 Il FORNITORE, trascorso inutilmente non meno di 1 giorno dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento\posta elettronica certificata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, decorso il quale, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa, le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
2 PSVDA: Indice che individua la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” (o “PSV Price Assessment – Weekend” per ogni giorno non lavorativo) sulla borsa del gas
10.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della costituzione in mora oppure e, in ogni caso, dopo 40 giorni solari (in caso di energia elettrica non in bassa tensione o gas, 25 in caso di energia elettrica in bassa tensione) dalla data di ricezione della costituzione in mora, il FORNITORE procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità ovvero della richiesta di riduzione della potenza disponibile.
Per l’energia elettrica infatti, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo di 15 giorni; decorso tale periodo ed in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale verrà effettuata la sospensione della fornitura.
Nel caso in cui non sia stato eseguito l’intervento di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione a mezzo raccomandata/posta elettronica certificata al Cliente, l’“Interruzione dell’alimentazione del PDF” decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso.
Decorsi non meno di 5 giorni dall’avvenuta Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE ha facoltà di risolvere il Contratto, procedere al recupero coattivo del credito e richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità.
10.4 Se nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura per morosità, si dovesse verificare un’ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), il FORNITORE invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora contenente un termine di pagamento che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 5 giorni solari da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Trascorsi tali termini senza che il pagamento sia stato effettuato, il FORNITORE procederà, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 2 giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità.
10.5 Il FORNITORE corrisponde al Cliente un indennizzo automatico in bolletta pari a: a) 30,00 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 10.5 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20,00 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 10.5, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
10.6 In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore competente: copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, copia della risoluzione del contratto col Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente, copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell’ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. In ogni caso, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore competente di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura del gas, al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento.
10.7 Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere, risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi seguenti: a) mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di
cui all’art. 11.1) anche per somme relative al Corrispettivo CMOR; b) per morosità relativa ad un diverso Contratto intestato allo stesso Cliente.
10.8 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.
10.9 Il FORNITORE si riserva di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura e le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE stesso.
10.10 Qualora il Cliente che sia: i) per l’energia elettrica allacciato in bassa tensione, ii) per il gas con un consumo annuo non superiore ai 200.000 Smc per l’Uso Domestico e 50.000 Smc per gli usi diversi - risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario, il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore. Tale corrispettivo CMOR verrà inserito nella parte della bolletta relativa alla voce “Altre partite”. Allo stesso modo, in caso di inadempimenti ai sensi dell’art. 10, a seguito di (a) esercizio del diritto di recesso al fine di cambiare venditore, ovvero (b) risoluzione del contratto con il FORNITORE, quest’ultimo potrà avvalersi di richiesta di indennizzo al sistema indennitario.
10.11 Il FORNITORE potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato dal Cliente, entro i termini previsti, con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti, purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (gas o energia elettrica) del Contratto, procedendo anche con compensazione dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l’eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di energia elettrica o gas di cui al Contratto.
ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE
11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, senza necessità di messa in mora, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi moratori nella misura del 5%.
11.2 Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile al Cliente, il FORNITORE può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
11.3 Il FORNITORE addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e qualsiasi altro maggior onere derivante dal tardivo pagamento.
11.4 In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell’impianto e per le azioni svolte dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.
ART. 12 - DIVIETO DI RIVENDITA E UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI
12.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.
12.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.
12.3 La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tale categoria di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare al FORNITORE un’apposita istanza, completa dei documenti richiesti, riportante tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto, resa disponibile sul Sito. In assenza dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo, le imposte regionali, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
12.4 La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d’uso dichiarate dal Cliente. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte dal FORNITORE e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata dal FORNITORE l’aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l’aliquota dell’imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione.
ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
13.1 L’appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica e/o del gas, la manomissione, l’alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l’utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione al Distributore ed alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato al 10.3 e 10.5, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 10.2, nonché risolvere di diritto il Contratto.
13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al FORNITORE o a terzi.
ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA
14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta contenente l’esito della verifica.
14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore locale ricostruisce i consumi e li comunica al FORNITORE, il quale provvederà a fatturarli. Si applica anche a questo caso l’art. 8.7 ii).
ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE
15.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE, o patti speciali con il Cliente.
15.2 Il FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad esso non imputabili concernenti la consegna dell’energia elettrica e del gas. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.
15.3 In nessuno dei casi indicati al punto 15.2, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.
15.4 L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
16.1 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice dichiarazione scritta, nei casi seguenti: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del Cliente; b) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione della garanzia prevista al precedente art. 6, da parte del Cliente; c) di insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; d) di procedure concorsuali iscritte nei confronti del Cliente, salvo diversa indicazione da parte degli organi della procedura; e) per ogni tentativo del Cliente di alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas metano.
16.2 Nei casi di cui al precedente art. 16.1, il Cliente non può pretendere alcun risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.
16.3 Il contratto si considera risolto di diritto in caso di cessazione amministrativa di tutti i PDF attivati
ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
17.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Energia Più srl, Xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, XX.
17.2 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il FORNITORE non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxx.xxxxx.xx/xx/ consumatori/ conciliazione) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie elencati all’indirizzo xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/XXX, ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare.
17.3 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, per il Cliente Consumatore, sarà competente il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio dello Stato italiano, per tutti gli altri Clienti sarà esclusivamente competente il foro dove ha sede legale il FORNITORE.
ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA
19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.
ART. 20 – COMUNICAZIONI
20.1 Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: raccomandata a Energia Più srl, Via J. F. Xxxxxxx 47, 36040 Grisignano di Xxxxx, VI, pec a xxxxxxx-xxx@xxxxxxxxx.xx, oppure mail a xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
20.2 Ogni comunicazione da parte del FORNITORE sarà effettuata all’Indirizzo di recapito indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Fornitura.
20.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE
21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.
ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
22.1 In applicazione delle previsioni del TIQV, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all’esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente che ne abbia diritto riceverà gli indennizzi automatici previsti.
22.2 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici si veda l’apposita informativa allegata al presente Contratto.
ART. 23 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
23.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.
23.2 Il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni dell’Offerta economica (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d’incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Per giustificato motivo, ai fini del Contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, così come dei presupposti economici in base ai quali il FORNITORE ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche nonché la scadenza del periodo di validità delle CTE. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, il FORNITORE sarà tenuto a darne comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE.
In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al FORNITORE, tramite lettera raccomandata a/r o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese.
23.3 In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali di contratto, con le modalità e nei termini sopra indicati, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 euro.
23.4 La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
23.5 Per i Clienti Industriali, in parziale deroga a quanto riportato sopra agli artt.
23.2 e 23.3, il FORNITORE comunicherà, con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza dell’Offerta Economica, la una nuova Offerta Economica. Le nuove condizioni economiche entreranno in vigore alla data di sottoscrizione della nuova Offerta Economica o, in ogni caso, quando saranno decorsi 30 giorni dalla comunicazione della stessa, fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente Industriale, esercitato ai sensi del precedente art. 5.3.
ART. 24 - DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS- MANDATI DEL CLIENTE
24.1 Presso i POD e i PDR indicati nella Scheda Tecnica, il FORNITORE provvede, anche per il tramite di contratti intermedi con soggetti a ciò abilitati (Utenti del Dispacciamento nei confronti dei quali assume la qualità di Reseller), alla stipula, per conto del Cliente dei contratti di dispacciamento, distribuzione e trasporto sia con riguardo all’energia elettrica che al gas naturale. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. in riferimento a ciascuno dei contratti sopra citati.
24.2 Il Cliente conferisce altresì al FORNITORE mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore elettrico del contratto di connessione.
24.3 Il FORNITORE provvede presso i POD indicati nella Scheda Tecnica a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera ARERA ARG/elt 198/11 (TIQE); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all’aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all’art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.
24.4 Il Cliente autorizza altresì il FORNITORE ad essere destinatario del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore Locale.
24.5 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
24.6 Le prestazioni oggetto del presente articolo e i relativi mandati devono considerarsi estesi agli Utenti del Dispacciamento di cui il FORNITORE eventualmente si serva al fine di erogare le forniture oggetto del Contratto. A tal fine il Cliente conferisce mandato al FORNITORE affinchè questi, in nome e per suo conto, provveda a dare all’Utente del Dispacciamento le istruzioni necessarie alla gestione dei diritti del Cliente.
ART. 25 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS - CONDIZIONE RISOLUTIVA
25.1 L’accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del FORNITORE, di cui al precedente art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del FORNITORE per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all’esercizio delle condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del FORNITORE alcun onere.
ART. 26 - CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
26.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal D.M. 37/08 e s.m.i. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L’alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell’impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell’impianto di proprietà dell’impresa di Distribuzione e deve permettere all’impresa di Distribuzione l’accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell’integrità e della corretta conservazione del/i contatore/i nonché dell’eventuale manomissione dello/gli stesso/i, pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al/i contatore/i.
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO
27.1 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali, fermo restando che la cessione non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli.
ART. 28 - RINVIO, RIFERIMENTI NORMATIVI, COPERTURA ASSICURATIVA
28.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
28.2 Il presente contratto rispetta, ove applicabili: il codice di condotta commerciale di gas ed energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e s.m.i.; il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005, e s.m.i. (per brevità “Codice del Consumo”); la Delibera ARERA 229/01 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.287 del 11 dicembre 2001.
28.3 Chiunque usi, anche occasionalmente il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incendi da gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10, pubblicata sul sito ARERA in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito
xxx.xxxxx.xx. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del Comitato Italiano Gas (“CIG”): il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte e ad inviarlo al CIG all’indirizzo indicato nel modulo stesso.
Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
29.1 Il Fornitore rispetta le disposizioni relative alla protezione dei dati personali richiesti al solo scopo di erogare i servizi offerti al Cliente Consumatore. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, il Fornitore rende, pertanto, l’informativa allegata al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale, per la quale è possibile richiedere ulteriori informazioni all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Allegato A – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
“Energia più S.r.l.” con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 00, C.F.. e P. IVA 14706141000, Email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di “Titolare del trattamento” (di seguito “Titolare” o “Società”), La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della conclusione e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dei rapporti giuridici con la S.V. saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
1. Origine dei dati personali e base giuridica del trattamento.
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dal Cliente consumatore in fase di attivazione dei servizi oggetto del Contratto nonché in corso di svolgimento del successivo rapporto.
2. Finalità del trattamento.
I dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
(a) finalità precontrattuali: per rispondere a richieste sollecitate dal Cliente Consumatore e per ogni ulteriore attività strumentale alla sottoscrizione e/o attivazione dei servizi offerti;
(b) finalità di adempimento degli obblighi contrattuali: per l’erogazione al Cliente Consumatore dei servizi oggetto del Contratto, compresi i servizi collegati quali la gestione amministrativo/contabile dei rapporti di fornitura, la gestione tecnica, amministrativa e contabile di reclami e contenziosi nonché per l’invio di informazioni e comunicazioni di servizio, la consegna, attivazione e manutenzione dei prodotti, servizi e/o apparati etc. acquistati o forniti in comodato d’uso.
(c) finalità di adempimento ad obblighi di legge e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all’accertamento e repressione dei reati;
(d) finalità connesse al Contratto e relative al monitoraggio dell’andamento delle relazioni con il Cliente Consumatore e di controllo dei rischi di credito e frodi connessi ai servizi prestati: per attivare e mantenere attivi i servizi, saranno trattati i dati personali provenienti da archivi o registri pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e dati di visura e di bilancio.
3. Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione.
Il trattamento dei dati da parte del Titolare avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato in accordo alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare svolge il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati del Cliente Consumatore correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati personali verranno trattati dalla Società per tutta la durata contrattuale ed anche successivamente alla cessazione dello stesso, in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Con riguardo alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i dati saranno conservati per i tempi definiti alla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del rapporto di fornitura, per il termine previsto dal codice civile in materia di prescrizione.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrebbe avere necessità di comunicare i dati personali del Cliente Consumatore a soggetti terzi, che potranno agire come Responsabili esterni ovvero come autonomi Titolari, per dare compiuta esecuzione al contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti. Detti soggetti appartengono alle seguenti categorie: (a) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, quando ciò occorra per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi della Società ovvero quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative anche in ordine all’applicazione delle eventuali agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per i servizi nelle abitazioni; (b) soggetti interni od esterni alla Società che svolgono per conto di quest’ultima compiti di natura tecnica o organizzativa: soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per il Cliente Consumatore; soggetti che forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica del Titolare; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente Consumatore; soggetti che svolgono attività di assistenza al Cliente Consumatore (es. call center etc.); soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; studi professionali e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza, anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse dei propri Clienti e utenti; società di factoring, istituti di credito o bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, compagnie assicurative; intermediari finanziari; società di servizi cui sono state affidate le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri; altri operatori del settore energia e dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica e del gas per la gestione dei relativi rapporti.
Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e/o ogni altro soggetto che svolge attività sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società sono nominati Responsabili esterni ovvero autorizzati al trattamento, ai quali il Titolare impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure adeguate di sicurezza, al fine di poter mitigare il rischio connaturato al trattamento. I dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi non autorizzati.
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese extra-UE ma solo con le garanzie e le modalità regolate dal capo V del Reg. UE 2016/679 e dalla normativa privacy vigente.
5. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente Consumatore è necessario per il perseguimento delle finalità indicate nel paragrafo 2 della presente informativa. Un eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporterebbe l’impossibilità per la società di attivare la fornitura, di prestare al Cliente Consumatore gli ulteriori servizi richiesti, di applicare le condizioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per i servizi nelle abitazioni.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali impedirebbe alla Società di erogare i propri servizi contrattualmente richiesti.
6. Diritti dell’interessato.
Il Cliente Consumatore, in qualità di interessato, ha diritto di ottenere:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare e, in tal caso, di ottenerne l’accesso;
- l’aggiornamento, la rettificazione/integrazione dei propri dati personali;
- la cancellazione dei propri dati personali nei casi regolati dalla normativa vigente (c.d. diritto all’oblio);
- la limitazione del trattamento dei propri dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla normativa vigente (c.d. diritto di limitazione);
- copia dei dati personali forniti al Titolare su formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai sensi della normativa vigente (c.d. diritto alla portabilità);
L’interessato che intenda avvalersi dei diritti sopra descritti può inviare comunicazione mediante posta raccomandata alla Società all’indirizzo indicato in precedenza oppure all’indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx precisando nell’oggetto gli estremi della propria richiesta.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il Cliente Consumatore ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Cliente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli
ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA – Art. 3.1, 3.3 ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA - Art. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7
ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO
ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI
ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE – 7.4, 7.5 e 7.6 ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI - 9.10
ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO ART. 12 - DIVIETO DI RIVENDITA E UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI
ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
ART. 23 - AGGIORNAMENTI, MODIFICHE E VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 24 - DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS- MANDATI DEL CLIENTE
ART. 25 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS
- CONDIZIONE RISOLUTIVA
ART. 26 - CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente
INFORMATIVA SULL’AVVIO DEL CONTRATTO IN COSTANZA DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Con la presente informativa il FORNITORE ENERGIA PIU’ SRL segnala al cliente DOMESTICO CHE
1. qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
2. nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al venditore gli importi relativi ai costi sostenuti, indicandone livelli e modalità di determinazione;
3. la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo venditore rispetto alle normali tempistiche previste;
4. nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
ii. essere avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
5. nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale venditore, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.
STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE
Di seguito vengono riportati gli standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas naturale previsti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel:
• TIQV - Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale
• RQDG - Testo della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas
• TIQE - Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica
Sono considerati specifici gli standard di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente; sono generali gli standard di qualità riferiti al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti nell'ambito di una stessa area territoriale.
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sono previsti indennizzi automatici. Gli indennizzi automatici sono corrisposti con le modalità previste dal quadro regolatorio vigente. La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA
DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE - ALLEGATO A (Tabella 1 – TIQV)
Indicatore | Standard specifico |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione | 60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture quadrimestrali |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari |
STANDARD GENERALE DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA
DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE - ALLEGATO A (Tabella 2 – TIQV)
Indicatore | Standard generale |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% |
STANDARD GENERALE DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE GAS DI COMPETENZA DEL VENDITORE (Tabella H - RQDG)
Indicatore | Standard generale |
Percentuale minima di appuntamenti fissati con il cliente finale entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo | 90% |
INDENNIZZI AUTOMATICI
Indicatore | Indennizzo | ||
Mancato rispetto del tempo di risposta a reclami scritti | Prestazione eseguita oltre 30 gg. ma entro 60 gg. | Prestazione eseguita oltre 60 gg. ma entro 90 gg. | Prestazione eseguita oltre 90 gg. |
25 euro | 50 euro | 75 euro | |
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione | Prestazione eseguita oltre 60 gg. ma entro 120 gg. | Prestazione eseguita oltre 120 gg. ma entro 180 gg. | Prestazione eseguita oltre 180 gg. |
25 euro | 50 euro | 75 euro | |
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione quadrimestale | Prestazione eseguita oltre 90 gg. ma entro 180 gg. | Prestazione eseguita oltre 180 gg. ma entro 270 gg. | Prestazione eseguita oltre 270 gg. |
25 euro | 50 euro | 75 euro | |
Mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione | Prestazione eseguita oltre 20 gg. ma entro 40 gg. | Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 60 gg. | Prestazione eseguita oltre 60 gg. |
25 euro | 50 euro | 75 euro |
DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CODICE FISCALE dell'intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.)
EEEEEEEEEEEEEEEE
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura) PROVINCIA (sigla)
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EE
PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc.)
Comune della sede
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Provincia della sede (sigla) EE
PERSONA FISICA
Data di nascita EE EE EEEE Sesso (F o M) E
Comune di nascita
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Provincia (sigla) EE
Partita I.V.A. EEEEEEEEEEE
(da riportare solo se la fornitura è relativa all'attività di impresa, arte o professione esercitata)
con riferimento alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata
7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
NUMERO CLIENTE
INDIRIZZO DI FORNITURA EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CAP EEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
e in qualità di E indicare il codice corrispondente alla propria qualifica
1 = proprietario, 2 = usufruttuario, 3 = titolare di altro diritto sull'immobile
4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati.
DICHIARA
I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L'UTENZA
Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l'immobile oggetto della fornitura)
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Dati catastali dell'immobile
Tipo unità(2) E
Codice Comune Catastale(1)
EEEEE
Sezione
Foglio
EEEEE
Subalterno
Particella(3) EEEEE
Estensione Particella(4)
EEE
EEEE
Tipo Particella(5) E
1)Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx
2) Indicare uno dei seguenti valori: F = fabbricati - T = terreni
3) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale".
4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore.
5) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori
F =fondiaria - E = edificale.
ATTENZIONE: se la sezione "Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata o se il contratto è stato
stipulato con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati:
E 1 = Immobile non accatastato, 2 = Immobile non accatastabile, 3 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali, 4 = Contratti stipulati con condomini
DATA giorno mese anno FIRMA CLIENTE
EE EE EEEE (Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)
MODELLO DI RECESSO DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Spett.le Energia Più srl Xxx Xxxxx 00/x
00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX
Raccomandata a/r
Ant. via mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Oggetto: recesso ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo (diritto di ripensamento)
Il/la sottoscritto/a (C.F. )
indirizzo (via, piazza) ________________________ n _.
Località CAP
Per eventuali chiarimenti il recapito telefonico è il numero 0444796763.
con la presente notifica il recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica e gas con Voi stipulato in data in relazione ai seguenti POD e/o PDR
POD ___
PDR
Luogo, data
Il Cliente