Città di Alessandria
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Provincia di Alessandria
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI
N. generale 170 del 07/02/2022
OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA ASSITECA
S.P.A. - CIG: 90922699BB.
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 08/02/2022 al 23/02/2022.
CITTA’ DI ALESSANDRIA
Servizio Autonomo Gare, Appalti e Contratti
OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA ASSITECA
S.P.A. - CIG: 90922699BB.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O.
Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1183 del 15/05/2018, esecutiva, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa;
che il valore presunto dell’appalto, stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata (inclusa l’eventuale rinnovazione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso (€. 758.165,84 annui) la percentuale del 9% per tutte le polizze e quella del 4% per la garanzia RCA, era di € 266.680,04, con costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
che in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stato stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara, in quanto il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Alessandria alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, viene remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).
che, con determinazione dirigenziale n. 3424 del 14/11/2018, è stata approvata dal RUP la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta Assiteca S.p.A, con sede legale in XXXXXX, Xxx Xxxxxxx x. 00 (C.F./P.IVA 09743130156);
che, con determinazione dirigenziale n. 4005 del 19/12/2018, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei requisiti, tale aggiudicazione venne dichiarata efficace, ai sensi degli artt. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che, in data 11/02/2019, è stato stipulato il relativo contratto, n. 451 di Repertorio, registrato in Alessandria al n. 1438 serie 1T in data 11/02/2019;
Preso Atto che in data 11 febbraio 2022 andrà in scadenza il contratto stipulato con il suddetto operatore economico;
Dato Atto che questo Servizio ha, quindi, verificato che:
− il servizio in oggetto non rientra tra quelli per i quali è previsto l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell’art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
− non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA) in applicazione dell’art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, i cui parametri qualità prezzo debbano esser utilizzati come riferimento e limite massimo per l’Amministrazione;
Considerato che, nell’anno 2018, in fase di indizione dell’Appalto, l’Amministrazione si era riservata la possibilità di rinnovo del servizio in argomento, fino ad un massimo di anni uno, stimando in € 66.670,01 l’importo del rinnovo ed includendo tale somma nel valore complessivo della gara ai sensi dell’art. 35, comma 4, del citato del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
che la dottrina e giurisprudenza sono concordi nello statuire che:
− se gli atti di gara, in quanto lex specialis, prevedono l’eventualità del rinnovo per un periodo di tempo predeterminato, non vi è lesione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
− il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, benché alle medesime condizioni originarie, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale;
che, l’art 63, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50 prevede che le Amministrazioni possono far ricorso alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi consistenti in servizi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto originario a condizione che tale possibilità sia già stata prevista nella gara esperita e che l’importo previsto per la prosecuzione del servizio sia computato nel valore globale dell’appalto;
che, pertanto, si è manifestato alla Ditta l’intento di procedere al rinnovo del contratto, a decorrere dall’11 febbraio 2022 e sino al 10 febbraio 2023;
che, a fronte della richiesta come sopra formulata, la Ditta ha manifestato il proprio assenso al rinnovo;
che a far data dal 01/01/2021, a fronte dell’esperimento di apposita procedura di gara, sono operanti nuovi contratti assicurativi sui cui premi imponibili deve essere calcolato il valore del rinnovo dell’appalto del servizio di brokeraggio applicando sempre la percentuale del percentuale del 9% per tutte le polizze e quella del 4% per la garanzia RCA;
che Il valore imponibile dei contratti assicurativi attualmente in vigore è di €. 872.756,58 annui e, pertanto, il valore del suddetto rinnovo, che viene stimato ai soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara è pari ad €. 64.827,45, e quindi inferiore a quella stimata in sede di avvio della relativa procedura di gara;
che, la Ditta ha presentato apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00, dichiarando l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
che l’Ufficio ha avviato i controlli prescritti a norma di legge sulla dichiarazione presentata;
che, a norma dell’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., possa esser disposta l’esecuzione in via d’urgenza del contratto;
che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare attribuito con il numero 90922699BB;
Ritenuto, pertanto, che per le motivazioni in premessa esplicitate, si possa:
1. disporre il rinnovo per anni uno, dall’ 11/02/2022 al 10/02/2023, del contratto sottoscritto con la Ditta Assiteca S.p.A, con sede legale in XXXXXX, Xxx Xxxxxxx x. 00 (C.F./P.IVA 09743130156), n. 451 di Repertorio, registrato in Alessandria al n. 1438 serie 1T in data 11/02/2019, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa dell’Ente;
2. dare atto che il servizio verrà svolto con le modalità previste nel contratto in essere;
3. dare atto che l’importo contrattuale dell’intero periodo è pari a € 64.827,45 con i costi per la sicurezza valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008;
4. dare atto che in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stato stimato ai soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara, in quanto il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Alessandria alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, viene remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);
5. disporre l’esecuzione in via d’urgenza del contratto a norma dell’art. 8, comma 1 lett. a), del
D.L. n. 76/2020,0, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
6. dare atto che della verifica di cui sopra si darà atto con apposito provvedimento;
Visti:
• il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” come modificato dalla Legge di conversione n. 120 del 11/09/2020;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. e s.m. e i.;
• il Regolamento per la stipulazione dei contratti e la disciplina dell'attività di rogito del Segretario Generale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.2.2019;
• il D.Lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni Pubbliche Territoriali ed i loro Enti strumentali;
• il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 16 maggio 2019 ad oggetto: “Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 – ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti, del D.Lgs 267/2000 s.m. e i.;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2020, ad oggetto: “Art. 243 bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – approvazione del piano di riequilibrio pluriennale”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/03/2021 di approvazione Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/04/2021 avente a oggetto: “Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 01/04/2021: artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. – Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/04/2021 avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01/04/2021 – art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 18/05/2021 ad oggetto: “Piano della performance 2021/2023 P.E.G. 2021/2023 parte contabile approvazione contenete in allegato il P.E.G. 2021/2023 parte contabile”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 10/08/2021 ad oggetto: “Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 29/07/2021: art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2021-2023”;
• la deliberazione della G.C. n. 204 del 16/09/2021 ad oggetto Piano della performance 2021 – 2023 P.E.G. 2021 -2023 – parte contabile – Integrazione - rimodulazione – revisione obiettivi 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 25/11/2021 ad oggetto: “Variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 - ex artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Variazione n. 4/2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 09/12/2021 ad oggetto: “Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 25/11/2021 ad oggetto: “Variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 - ex artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Variazione n.4/2021 – ratifica”;
IN FORZA:
• degli artt. 5 e 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera
G. C. n. 49 del 28/02/2013 e da ultimo modificato con delibera della G.C. n. 95 del 21/05/2020;
• dell’art. 3 del Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26/07/2018 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 21/05/2020;
• della deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 12/12/2019, d’istituzione del Servizio Autonomo Gare Appalti e Contratti e della deliberazione n. 26 dell’11/02/2021, di attribuzione delle funzioni del servizio;
• della determinazione dirigenziale n. 92 del 31.01.2020 e n. 517 del 01/04/2021;
la sottoscritta, Funzionario Responsabile in P.O., dichiarando in ordine al presente provvedimento:
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall’art. 6- bis legge 7 agosto 1990, n. 241, art 42 del D.lgs. n. 50/2016 e artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 04/03/2021 e integrato con deliberazione n. 154 del 17/06/2021;
- di averlo preventivamente controllato, attestandone, ai sensi dell’art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza;
DETERMINA
Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio specificate:
1. DI RINNOVARE il contratto sottoscritto con la Ditta Assiteca S.p.A, con sede legale in XXXXXX, Xxx Xxxxxxx x. 00 (C.F./P.IVA 09743130156), n. 451 di Repertorio, registrato in Alessandria al n. 1438 serie 1T in data 11/02/2019, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa dell’Ente per anni uno, dall’ 11/02/2022 al 10/02/2023;
2. DI DARE ATTO che il servizio verrà svolto con le modalità previste nel contratto in essere;
3. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale dell’intero periodo è pari a € 64.827,45 con i costi per la sicurezza valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008;
4. DI DARE ATTO che in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stato stimato ai soli fini dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara, in quanto il servizio di consulenza e di determinazione brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Alessandria alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, viene remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).
5. DI DISPORRE l’esecuzione in via d’urgenza del contratto a norma dell’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
6. DI DARE ATTO che della verifica di cui sopra si darà atto con apposito provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il presente atto ai sensi della D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, qualora intervengano per il presente servizio convenzioni CONSIP e della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico e l’operatore non dovesse acconsentire all’adeguamento delle ridette condizioni;
8. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 31, comma 5, del Codice e del paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, il Responsabile del Servizio Autonomo Gare, Appalti e Contratti assume altresì il ruolo di Direttore dell’esecuzione del presente appalto;
9. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato in ossequio al principio di trasparenza previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Il Funzionario Responsabile in Posizione Organizzativa
(D.ssa Mariagrazia D’Oca)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
D'OCA MARIAGRAZIA in data 07/02/2022