REGIONE MOLISE
Modello B
(Atto d’iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 19-04-2019 DELIBERAZIONE N. 124
OGGETTO: D.G.R. N°40 DEL 14 FEBBRAIO 2019 – ACCORDO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DELL'ORSO XXXXX XXXXXXXXX NEL TRIENNIO 2019/2021. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA PREVENZIONE DEI DANNI E FAVORIRE LA CONVIVENZA CON L'ORSO IN ALTO MOLISE. PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno diciannove del mese di Aprile dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
N. | Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
1 | XXXX XXXXXX | PRESIDENTE | Presente |
2 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXX PRESIDENTE | Presente |
3 | XXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | Presente |
4 | XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | Presente |
5 | DI XXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
6 | XXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale XXXXXXXX XXXXXXXX
SEGRETARIO: XXXXXXXX XXXXX
VISTA la proposta di deliberazione n. 134 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - NICOLINA DEL
BIANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all’ASSESSORE XXXXXXXXX XXXXXX x’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di aderire all’Accordo di collaborazione per la promozione e la prevenzione dei danni e per favorire la convivenza con l’orso in Alto Molise (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, che dovrà essere stipulato dalla Regione Molise, dall’Associazione Salviamo l’Orso Onlus, con sede a Montesilvano (PE), dall’Associazione di Promozione Sociale Intramontes, con sede a Pescolanciano (IS), dalla Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, dal Consorzio AssoMAB e dal GAL Alto Molise;
2) di demandare la sottoscrizione del citato Accordo al Direttore del Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, nominato in seno al Focal Point della Rete di Monitoraggio dell’Orso xxxxx xxxxxxxxx con DGR n°509 del 20/12/2017;
3) di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
5) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
6) di dare atto che il provvedimento scaturente dal presente atto soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: D.G.R. n°40 del 14 febbraio 2019 – Accordo per l’implementazione del Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso xxxxx xxxxxxxxx nel triennio 2019/2021. Accordo di Collaborazione per la promozione e la prevenzione dei danni e favorire la convivenza con l’orso in Alto Molise. PROVVEDIMENTI
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che all’art. 2 comma 1 individua l’Orso bruno come specie particolarmente protetta;
VISTA la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall’Italia con Legge 19 dicembre 1975, n°874 e con Legge 7 febbraio 1992, n°150 e, a livello europeo, il Regolamento CE 338/97 e successive modifiche, di recepimento della suddetta Convenzione, che inserisce l’Orso bruno in allegato A (appendice I) che comprende le specie minacciate di estinzione il cui commercio deve essere sottoposto a stretta regolamentazione;
VISTA la Convenzione di Berna, adottata nel 1979 e ratificata dall’Italia con Legge n°503/1981 che include l’Orso xxxxx xxxxxxxxx in appendice II e gli conferisce lo status di specie strettamente protetta, e le raccomandazioni n°43 (1995), n°59 (1997), n°74 (1999) e n°82 (2000), adottate dal Comitato permanente della Convenzione di Berna, che richiedono agli Stati membri di attivarsi per la conservazione dell’Orso
xxxxx anche attraverso la stesura di piani d’azione destinati alla tutela delle specie;
VISTA la Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, recepita dall’Italia con Legge n°124/1994, che ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” che inserisce l’Orso xxxxx xxxxxxxxx nell’allegato II “Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” e nell’allegato IV “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso xxxxx Xxxxxxxxx (PATOM) pubblicato nel 2011 a seguito dell’adozione da parte di tutte le amministrazioni interessate;
VISTO la nota n°8596 del 20/11/2018, acquisita al protocollo n°147893 del 21/11/2018 del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia e la nota n°30479 dell’11 marzo 2019, con cui il Focal Point della Rete di Monitoraggio dell’Orso marsicano nelle Regioni Abruzzo e Molise (RMAM) trasmette i primi risultati relativi al monitoraggio dell’orso 2018 che evidenziano 8 segnalazioni di danno a pollai con altrettanti predazioni di animali domestici di piccola taglia causate da Orso marsicano nei Comuni di San Xxxxxx Xxxxxxxx, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice;
RICHIAMATA la D.G.R. n°40 del 14 febbraio 2019, con cui viene approvato l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione del Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano (PATOM) nel triennio 2019/2021, che prevede, tra l’altro, all’art.2, lettere a) e g), quanto segue:
a) armonizzazione e riduzione della frammentazione nella gestione di alcune attività antropiche in relazione a: - iniziative propedeutiche alla prevenzione e al risarcimento dei danni da orso xxxxx xxxxxxxxx;
g) attività coordinata e sinergica di prevenzione dei danni (inventario e messa in sicurezza fonti trofiche), con particolare riferimento alle iniziative da mettere in atto da parte di amministrazioni locali ed altri enti competenti e gestione del fenomeno degli orsi confidenti e problematici, inclusa la verifica periodica dei risultati ottenuti.
VISTO la nota del 25 marzo 2019, acquisita al protocollo n°37795 del 26/03/2019, con cui l’Associazione “Salviamo l’Orso”, con sede a Montesilvano (PE) invita i soggetti interessati, tra cui la Regione Molise, ad aderire all’Accordo di collaborazione per la promozione e la prevenzione dei danni e per favorire la convivenza con l’orso in Alto Molise;
CONSIDERATO che la realizzazione delle attività previste nel predetto Accordo sarebbero, di fatto, compito della regione Molise che non ha provveduto finora per carenza di risorse finanziarie e specialistiche;
CONSIDERATO che la predetta collaborazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le attività in questione vengono svolte con propri fondi dagli altri soggetti interessati dall’Accordo e quindi a titolo gratuito per la Regione;
RITENUTO opportuno aderire alla predetta richiesta di collaborazione nell’ambito del Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso xxxxx Xxxxxxxxx (PATOM), al fine della promozione e della prevenzione dei danni agli allevamenti domestici ed a favorire la convivenza con l’orso in Alto Molise;
VISTO:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) di aderire all’Accordo di collaborazione per la promozione e la prevenzione dei danni e per favorire la convivenza con l’orso in Alto Molise (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, che dovrà essere stipulato dalla Regione Molise, dall’Associazione Salviamo l’Orso Onlus, con sede a Montesilvano (PE), dall’Associazione di Promozione Sociale Intramontes, con sede a Pescolanciano (IS), dalla Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, dal Consorzio AssoMAB e dal GAL Alto Molise;
2) di demandare la sottoscrizione del citato Accordo al Direttore del Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, nominato in seno al Focal Point della Rete di Monitoraggio dell’Orso xxxxx xxxxxxxxx con DGR n°509 del 20/12/2017;
3) di assoggettare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4) di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
5) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
6) di dare atto che il provvedimento, scaturente dal presente documento istruttorio, soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
L’Istruttore/Responsabile d’Xxxxxxx XXXXXX XXXXX
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore NICOLINA DEL BIANCO
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
L’Associazione Salviamo l’Orso Onlus
e
L’Associazione di Promozione Sociale Intramontes
La Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise Il Consorzio AssoMAB
Il GAL Alto Molise La Regione Molise
per promuovere la prevenzione dei danni e favorire la convivenza con l’orso
in Alto Molise
PREMESSO
CHE alcuni esemplari di orso xxxxx xxxxxxxxx frequentano in maniera stabile il territorio dell’Alto Molise, con particolare riferimento ai comuni della Riserva MAB Collemeluccio- Montedimezzo Alto Molise, oltre a Castel del Giudice, Capracotta, Pescopennataro, Angone e Sant’Angelo del Pesco.
CHE il territorio dell’Alto Molise rappresenta un’area di grande rilevanza per la conservazione della popolazione di orso xxxxx xxxxxxxxx, sia perché naturale corridoio di collegamento tra l’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e quella del Parco Nazionale della Majella, sia perché area ottimale per ospitare in maniera stabile alcuni esemplari.
CHE il Consiglio Direttivo della Riserva MAB e il GAL Alto Molise riconoscono l’opportunità di supportare tutte le misure di tutela e salvaguardia a favore dell’orso nel proprio territorio, attraverso misure di mitigazione del conflitto e a supporto delle attività tradizionali.
CHE il Consorzio AssoMaB, istituito al fine di tutelare e promuovere l’area ricadente nei comuni di Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Xxxxxx Xxxxxxxx e Vastogirardi secondo i criteri stabiliti dal programma MAB dell’UNESCO, riconosce tra le priorità la tutela di specie minacciate.
CHE la Regione Molise è firmataria del Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso Xxxxx Xxxxxxxxx (2008); ricopre il ruolo di Focal Point nella Rete di Monitoraggio Abruzzo e Molise (RMAM) per la ricerca dei segni di presenza della specie; con la legge regionale n. 6 del 1 febbraio 1983 ha assunto l’onere di indennizzare i danni da parte della fauna selvatica, in particolare quella protetta, tra cui l’orso marsicano (art. 1).
CHE l’Associazione Intramontes ha tra le sue finalità istitutive quella di tutelare e valorizzare le risorse naturali e culturali dell’Alto Molise, di svolgere attività di ricerca e monitoraggio ambientale, di sensibilizzare le comunità sui temi della tutela ambientale e di creare reti collaborative con enti e istituzioni volte a promuovere il territorio.
CHE l’Associazione “Salviamo l’Orso” Onlus ha tra le proprie finalità la tutela e la conservazione dell’orso xxxxx xxxxxxxxx in tutta l’area dell’Appennino centrale e che per tale finalità si rende disponibile a supportare gli enti locali nelle misure di riduzione del conflitto tra l’orso bruno e le popolazioni locali.
CHE in relazione al processo riorganizzativo degli enti locali si rende necessario assicurare la migliore tutela delle attività agro-zootecniche attraverso misure di prevenzione e indennizzi dei danni da orso funzionali a mitigare il conflitto con le attività tradizionali.
Tutto ciò premesso e considerato il Consorzio AssoMaB, di seguito Consorzio, il Consiglio Direttivo della Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, di seguito Riserva MAB, la Regione Molise, di seguito Regione, l’Associazione Salviamo l’Orso, di seguito SLO, l’Associazione Intramontes, di seguito Intramontes, e il GAL Alto Molise, di seguito GAL, concordano quanto segue.
ART. 1 – FINALITÀ
Il presente accordo di collaborazione regola le azioni volte a favorire la convivenza uomo- orso in Alto Molise attraverso misure di prevenzione del danno (es. installazione di recinti elettrificati, cancelli/porte a prova d’orso) e di mitigazione dei conflitti (es. diffusione delle buone pratiche di convivenza attraverso eventi pubblici, indennizzi).
Inoltre, il presente accordo stabilisce:
a. Le modalità di prevenzione del danno attraverso la valutazione delle aree a rischio, la fornitura di materiali, il montaggio e la manutenzione di recinti elettrificati e/o porte/cancelli a prova d’orso.
b. Le attività di comunicazione e divulgazione di supporto alle comunità locali per
diffondere le buone pratiche di convivenza con l’orso.
c. Le attività di monitoraggio ambientale finalizzate alla verifica dei segni di presenza
dell’orso e alla programmazione di azioni di conservazione.
d. Le modalità per l’accertamento, la valutazione, la liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati alle colture agricole, agli apiari e al bestiame causati da individui di orso marsicano nell’ambito delle aree molisane ricomprese nella Riserva MAB e nei comuni limitrofi alto molisani.
ART. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI PER LA COLLABORAZIONE
Nell’ambito del presente accordo di collaborazione, le associazioni e gli enti coinvolti si
impegnano ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità. Più nello specifico:
a. SLO fornirà il proprio contributo per la definizione delle aree da proteggere con misure di prevenzione (es. installazione di recinti elettrificati e porte/cancelli a prova d’orso) e coprirà le spese, entro le proprie possibilità economiche, per la fornitura e il montaggio delle stesse; parteciperà a supporto di eventi di divulgazione e comunicazione sulle buone pratiche di convivenza con l’orso; contribuirà a definire e realizzare programmi di monitoraggio ambientale per verificare la presenza dell’orso nel territorio alto molisano.
b. Intramontes programmerà e realizzerà, insieme a SLO, attività di monitoraggio ambientale; organizzerà eventi di comunicazione, divulgazione e promozione delle buone pratiche di convivenza con l’orso; svolgerà il ruolo di coordinatore attivo sul territorio alto molisano per tutte le azioni realizzate nell’ambito di questo accordo di collaborazione.
c. Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione le risorse economiche, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio e a valle di una specifica programmazione condivisa, per tutte le azioni enunciate nell.art.1 del presente accordo che saranno svolte all'interno della perimetrazione territoriale della Riserva MAB.
d. La Riserva MAB svolgerà un ruolo di raccordo e coordinamento degli enti e delle istituzioni del territorio coinvolti nel raggiungimento delle finalità del presente accordo.
e. Il GAL si impegnerà a promuovere iniziative e progetti per la conservazione e la valorizzazione dell’orso xxxxx xxxxxxxxx in un’ottica di premialità per i territori che godono della presenza della specie, in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL (Piano di Sviluppo Locale).
f. La Regione nell’ambito del proprio capitolo di spesa si impegna al pagamento degli indennizzi per i danni da fauna selvatica, tra cui anche l’orso marsicano, ai sensi della LR 6/83. Durante le attività inerenti la RMAM, si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento con le parti al fine di migliorare la comunicazione e l’organizzazione delle azioni di campo sopra indicate. Nell’ambito delle eventuali
risorse regionali dedicate alla tutela della biodiversità, provvederà all’acquisto e alla fornitura alle parti del materiale (recinti elettrificati ecc.) necessario alle predette attività.
ART. 3 – PREVENZIONE CON RECINZIONI ELETTRIFICATE
La principale e più efficace misura di prevenzione dei danni da orso a orti e piccoli allevamenti è l’installazione della recinzione elettrificata, che impedisce l’accesso alla proprietà dando una scossa al contatto diretto, ma senza provocare danni all’animale. Per le strutture più solide (pollai, stalle), anche l’installazione di un cancello o una porta in metallo può essere risolutiva per evitare che l’orso entri e faccia danni.
Ai fini dell’accordo, le recinzioni elettrificate saranno fornite e montate a difesa di allevamenti, apiari o coltivazioni previa richiesta diretta o indiretta a SLO, che deciderà se e quando installarle previa verifica della situazione di rischio (episodi di danno precedenti, segni di presenza ecc.) mediante sopralluogo.
Analoga procedura sarà seguita per il montaggio di porte/cancelli a prova d’orso, qualora si verificassero le condizioni di idoneità, e per questa operazione SLO coinvolgerà un artigiano locale in grado di lavorare il ferro.
La copertura economica per queste misure di prevenzione sarà disposta da SLO e
Consorzio, come definito nell’art. 2.
ART. 4 – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
La mitigazione dei conflitti e l’instaurazione di un clima pacifico di convivenza uomo-orso ha inizio quando la comunità locale considera la presenza dell’orso xxxxx xxxxxxxxx una risorsa e non un problema per il territorio.
Per raggiungere un tale livello di consapevolezza sono necessarie azioni di comunicazione, divulgazione ed educazione finalizzate alla trasmissione delle conoscenze sulla biologia ed ecologia dell’orso e delle buone pratiche di comportamento nei confronti del plantigrado, che coinvolgano enti, istituzioni e cittadini.
Intramontes, supportata da SLO e da tutti gli enti coinvolti nel presente accordo, organizzerà incontri pubblici, seminari, attività all’aperto, iniziative di lavoro volontario sul campo dedicate a diversi target al fine di accrescere la consapevolezza delle comunità locali sull’importanza di tutelare la specie e di mettere in atto misure di conservazione.
SLO e la Riserva MAB si impegnano a sostenere economicamente, nel limite delle proprie possibilità, tali azioni di comunicazione; Intramontes si occuperà, oltre che della realizzazione delle stesse sul territorio alto molisano, anche della loro diffusione, insieme alla Riserva MAB e al GAL, sui principali canali di informazione, in modo da accrescere la divulgazione delle iniziative a favore della tutela dell’orso.
ART. 5 – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
Al fine di conoscere sempre meglio il territorio di frequentazione da parte dell’orso xxxxx xxxxxxxxx in Alto Molise, è fondamentale attivare programmi di monitoraggio e di ricerca dei segni di presenza. Tali informazioni sono fondamentali per definire le migliori strategie di gestione del territorio, sia dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse naturali sia della fruizione in senso generale.
SLO e Intramontes redigeranno programmi di monitoraggio attenendosi alle indicazioni presenti nel protocollo della Rete di Monitoraggio dell’orso xxxxx xxxxxxxxx per l’Abruzzo e il Molise (redatta dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal Parco Nazionale della Majella), previo coordinamento con il rappresentante della Regione Molise in seno al Focal Point della RMAM. I volontari di SLO e Intramontes effettueranno ricerche dei segni di presenza nel territorio alto molisano in modo da fornire agli enti competenti indicazioni sulle eventuali criticità e dati aggiuntivi per implementare azioni di conservazione dell’orso in maniera più puntuale ed efficace.
ART. 6 – INDENNIZZO
Ai fini del presente accordo, la Regione, secondo il proprio capitolato di spesa dedicato, indennizza le seguenti tipologie di danno:
a. uccisione o ferimento di bestiame domestico appartenente ad allevamenti regolarmente registrati;
b. uccisione o ferimento di bestiame domestico, compreso quello da cortile, appartenente ad allevamenti di tipo familiare;
c. apiari;
d. colture agricole da reddito (frutteti, cereali, ortaggi);
e. strutture utilizzate per l’allevamento purché regolari da un punto di vista
urbanistico.
L’indennizzo è determinato sulla base dei criteri e delle procedure fissate dalla L.R. 6/83 e successive modifiche e integrazioni.
Le modalità di indennizzo saranno regolamentate dai seguenti cinque commi:
a. Esclusione o riduzione dell’indennizzo
Regione non riconosce i danni nei seguenti casi:
I. qualora il bestiame al momento dell’aggressione si trovasse in condizioni di insufficiente custodia, ovvero di pascolo brado, salvo i casi in cui tale condizione sia accertata come eccezionale e dovuta a fattori indipendenti (ambientali, meteorologici ecc.) dalla volontà dell’allevatore;
II. qualora il bestiame, al momento dell’evento dannoso, non risultasse in regola con la normativa sanitaria vigente;
III. nel caso in cui i resti degli animali rinvenuti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso;
IV. i danni alle colture per i quali non sia oggettivamente accertabile l’entità del prodotto perduto, nonché quelli verificatisi su appezzamenti sui quali non risultino applicate le normali buone pratiche agricole;
V. i danni ad allevamenti, apiari o colture dotati di strutture protettive (recinti elettrici ecc.) non funzionati a causa della cattiva manutenzione.
b. Denuncia
La denuncia del danno deve essere effettuata dall’interessato secondo le modalità previste dalla L.R. 6/83 e ss.mm.ii. entro 72 ore successive alla scoperta del danno.
L’interessato provvederà ad inoltrare la denuncia anche a SLO che provvederà a registrare l’evento su un proprio registro, con numerazione progressiva, al fine di contribuire ad una più efficace gestione delle pratiche di indennizzo da parte degli Enti competenti.
La denuncia deve altresì contenere l’attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
Al fine di rendere immediato il controllo, la denuncia può essere fatta anche verbalmente, purché siano indicati con precisione i dati essenziali all’effettuazione del sopralluogo. In tal caso la partecipazione del danneggiato alla visita di sopralluogo è obbligatoria in quanto contestualmente riempirà e sottoscriverà il modulo di denuncia con tutti i dati necessari. In caso di danni alle colture, il danneggiato, pena l’esclusione dell’indennizzo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi cinque giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l’accertamento del danno.
Al fine di consentire il corretto accertamento in caso di danni, l’allevatore deve garantire, ferme restando le procedure di smaltimento vigenti per le carcasse di animali, lo stato di conservazione della carcassa rinvenuta fino all’arrivo degli accertatori, evitando che i resti vengano consumati da cani o da animali necrofagi.
Le denunce difformi dalla procedura sopra descritta saranno escluse dall’indennizzo.
c. Accertamento
L’accertamento sarà effettuato nel minore tempo possibile dalla denuncia e comunque entro un lasso di tempo sufficiente a poter accertare la causa del danno. Il personale preposto all’accertamento redigerà l’apposito modello, presente in Allegato 1 di questo accordo, corredato da idonea documentazione fotografica ed eventuali informazioni e indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell’attività danneggiata. Il verbale deve contenere, inoltre, tutte le informazioni relative a quanto richiesto dal presente regolamento, in particolare dall’art. 3.
d. Valutazione
I danni alla zootecnia e alle colture sono calcolati in base alle procedure stabilite dalla
L.R. 6/83 e ss.mm.ii, e comunque determinati sulla base del capitolato di spesa di riferimento della Regione.
Nel caso di ferimento di animali, l’indennizzo sarà limitato esclusivamente alle spese veterinarie sostenute per la cura, purché identificabili attraverso la presentazione di fatture o di altra documentazione idonea.
e. Liquidazione
La Regione provvede a notificare l’esito del procedimento e la proposta di indennizzo al danneggiato. La liquidazione dell'indennizzo all’avente diritto avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento danni ed accettazione dell’importo da parte del danneggiato. Al predetto termine si potrà derogare in caso di carenza di fondi.
ART. 7 – Validità
Il presente accordo di collaborazione ha validità di 5 anni, rinnovabili per tacito assenso, dalla data delle firme apposte in calce da tutti gli enti partecipanti e può essere rinnovato.
Art. 8 – Rescissione dell’accordo
La rescissione di una delle parti dal presente accordi collaborazione dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto e condivisa con tutti gli altri partner, affinché questi ultimi possano valutarla, accettata oppure rifiutata.
Pescolanciano,
FIRMATARI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il Presidente di Salviamo l’Orso
Il Presidente di Intramontes
Il presidente del Consiglio Direttivo della Riserva MAB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise
Il presidente del Xxxxxxxxx XxxxXxX
Il presidente del GAL Alto Molise
Il Focal Point della Rete di Monitoraggio Abruzzo e Molise per la Regione Molise
Allegato 1 – Modello denuncia danni al patrimonio zootecnico
Alla Giunta Regionale del Molise
CAMPOBASSO
Per il tramite del Servizio Veterinario della ASREM
Zona Territoriale di ISERNIA
OGGETTO: L.R. 01-02-1983 n. 6 modificata e integrata dalla L.R. 23/99. Denuncia danni patrimonio zootecnico.
Il /la sottoscritto/a nato/a ( ) il / / e residente a in Via n° codice fiscale nel dichiarare di essere titolare dell’azienda agricola con codice azienda IT IS ubicata in località
del Comune di
( ) recapito telefonico/cellulare
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 n° 445 che testualmente recita:
Articolo 76 – Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Omissis.
e sotto la propria penale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace e falsità
DICHIARA
che il giorno / /
verso le ore
nel Comune di
in località
9
ha subito i seguenti danni al patrimonio zootecnico causati probabilmente da aggressione di: □
cani rinselvatichiti □ cani di proprietà □ lupi □ volpe □ altro
□ Bovini □ Maschio □ Femmina n° capi
□ Equini □ Maschio □ Femmina n° capi
□ Ovini □ Maschio □ Femmina n° capi _
□ Caprini □ Maschio □ Femmina n° capi
□ Altro _
e che i suddetti animali risultano regolarmente iscritti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche con gli identificativi di seguito riportati.
(Per i soggetti iscritti ai XX.XX. allegare il certificato di iscrizione rilasciato dalle associazioni di categoria).
Riportare solo gli animali provvisti di sistema identificativo previsto dalle leggi delle anagrafi zootecniche nazionali (marche auricolari, boli endoruminali, microchip). Gli animali sprovvisti di sistema identificativo idoneo non vanno riportati in quanto non si può risalire con certezza al proprietario.
Marche auricolari/microchip degli animali morti sottoposti ad accertamento | Marche auricolari/microchip degli animali feriti sottoposti ad accertamento |
1. | 1. |
2. | 2. |
3. | 3. |
4. | 4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
7. | 7. |
8. | 8. |
9. | 9. |
10
10. | 10. |
11. | 11. |
12. | 12. |
13. | 13. |
14. | 14. |
15. | 15. |
16. | 16. |
17. | 17. |
18. | 18. |
19. | 19. |
20. | 20. |
21. | 21. |
22. | 22. |
23. | 23. |
24. | 24. |
25. | 25. |
26. | 26. |
Lo smaltimento delle carcasse avverrà mediante consegna a ditte specializzate o, se ne ricorrono le condizioni, mediante infossamento in luogo idoneo previa autorizzazione dell’autorità comunale e che copia dell’avvenuto smaltimento sarà consegnata appena in possesso al Servizio Veterinario zona territoriale di Isernia U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
, lì / /
Firma
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000.
Da compilare a cura del dipendente ricevente la documentazione.
Attestato che il dichiarante Sig./Sig.ra ha esibito la presente autocertificazione.
, lì / /
Timbro dell’ufficio
11
Allegato 2 – Modello per l’accertamento dei danni da orso
ALL’ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali
Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 86170 Isernia
Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
VERBALE DI ACCERTAMENTO E STIMA DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO
sottoscritt dott./ssa vista la denuncia dei danni al patrimonio zootecnico presentata in data / / Prot. n° del / / dal/la Sig./Sig.ra nella sua qualità di titolare dell’azienda agricola codice IT IS intesa a ottenere il risarcimento dei danni di cui alla L.R. 1-02-1983 n° 6, modificata dalle LL.RR. 8-09-1995 n° 23 e 3-08-1999 n° 25
DICHIARA/NO
Che il giorno / / alle ore si è/si sono recato/i in località
del Comune di ( ) per accertare le cause del:
Decesso □ / Ferimento □ di n° animali della specie riportati in dettaglio nella denuncia sopra richiamata.
Animali identificati in BDN: Sì □ No□
• In base a quando è stato possibile rilevare, l’evento:
□ è riconducibile ad animali predatori protetti
□ non è riconducibile ad animali predatori protetti
Predatore causa dell’evento: □ cane vagante; □ cane di proprietà; □ lupo; □ orso.
Altro
• Non è stato possibile accertare la causa del decesso perché:
□ Esiguità dei resti rinvenuti
□ Mancanza della carcassa
□ Carcassa con alterazioni post mortali avanzate
□ Altro
Foto/Video: Sì □ No□
All’accertamento □ è stato □ non è stato presente il proprietario/detentore dell’azienda.
Sig./Sig.ra
Firma
Rilevazioni varie
Cani da guardiania a difesa dell’azienda e/o del gregge
RAZZA | MICROCHIP |
Tipo di difesa notturna adottata:
□ Recinto di protezione
□ Ricovero in capannone
□ Nessuna
Altro
_
_ Eventuali osservazioni
_
Accertato che i danni summenzionati sono stati causati da specie animale appartenente a quelle previste dalle LL.RR. sopra richiamate, si procede alla stima secondo il prezzario approvato dalla Giunta Regionale del Molise e propone/propongono la liquidazione dei danni arrecati per le somme di € , ( ).
Il presente verbale si conferma e si sottoscrive in data / / .
I Veterinari
14