Ordine Architetti PPC di Roma e provincia
Ordine Architetti PPC di Roma e provincia
SEMINARI PER CANDIDATI ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONI DI ARCHITETTO,
rivolti anche a pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori e laureati iunior
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Materiali di supporto alle 2 lezioni del 25 ottobre 2016 tenute dall’arch.Xxxxxx Xxxxxx
prima lezione su esercizio professionale
1. Esame di stato: finalità, modalità
2. Ordine architetti PPC – forma giuridica - Consiglio – compiti – Consiglio di Disciplina - Consiglio Nazionale - Inarcassa
3. struttura dell’albo: sezioni e settori
4. titolo professionale
5. caratteristiche della professione - modi di esercizio: professionisti liberi e associati, professionisti dipendenti
6. campi di attività dell’architetto
7. responsabilità dei professionisti
8. deontologia e procedimenti disciplinari
9. incompatibilità di liberi professionisti, dipendenti, docenti
10. aggiornamento professionale
seconda lezione su esecuzione dei lavori
11. Progettazione nel privato e nel pubblico
12. Direzione lavori : compiti e responsabilità
13. Sicurezza nei cantieri e sicurezza negli edifici
14. Programmazione dei lavori pubblici
15. Modi di affidamento di incarichi professionali pubblici
16. Sistemi di appalto di lavori pubblici
17. Esecuzione dei lavori pubblici – consegna lavori – sospensione e ripresa lavori- contabilità- varianti in corso d’opera-
18. Collaudo di lavori pubblici
19. Adempimenti prima dell’inizio dei lavori privati
20. Adempimenti durante i lavori e a fine lavori privati
1. ESAME STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art.33 Costituzione
Legge 1378/1956 Regolamento DM 9.9.1957 DPR 328/2001
DPR 7.8.2012 n.137 (GU 14.8.2012 n.189) Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali. nuovi obblighi di assicurazione e aggiornamento.
Esame di Stato condizione per l'esercizio della professione, art. 33 Costituzione. Altra condizione è la iscrizione all'Ordine (legge 897/1938), non richiesta per coordinatori sicurezza cantieri e per dipendenti pubblici.
Tirocinio o praticantato (obbligatorio in altre professioni come l'avvocato, il geometra) al momento non è previsto. Ma può essere introdotto ai sensi del nuovo DPR 137/2012. Nell’Unione europea il tirocinio è obbligatorio per gli architetti in Austria, Germania e Belgio; è in via di introduzione in Olanda e Portogallo.
Ostacolo alla attuazione del tirocinio è la scarsità di posti di tirocinante a fronte di un numero annuale di laureati in architettura che dal 1999 al 2003 ha superato gli 8000. L’Autorità per la concorrenza considera il tirocinio un modo per ritardare l’inserimento dei giovani laureati nel mercato del lavoro e quindi un ostacolo alla concorrenza. Il problema è che il tirocinio per essere efficace deve essere fatto in un vero posto di lavoro, studio professionale, impresa di costruzione o ufficio tecnico di ente pubblico.
Esame di abilitazione: ai sensi di legge e regolamento l’esame di abilitazione ha lo scopo di verificare se il laureato in architettura ha maturato la esperienza pratica per esercitare operativamente la professione di architetto. Pertanto non è la duplicazione dell’esame di laurea.
Occorre inoltre considerare che il DPR 328/2001 ha di molto ampliato le possibili opzioni di un laureato in architettura. Prima aveva accesso solo alla abilitazione per la professione di architetto, ora ha diritto di partecipare agli esami di abilitazione per le seguenti sette professioni: architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore, ingegnere civile e ambientale, dottore agronomo e forestale. E’ evidente che, a questo punto, l’esame di Stato deve assumere un ruolo più selettivo. Perché la formazione ricevuta dalla facoltà di architettura non può
estendersi a campi che, pur essendo affini, sono tanto diversi. Perciò solo la esperienza pratica effettuata prima, durante o dopo il corso universitario, può consentire la ammissione alle sette diverse professioni.
Nel libro “L’esame di Stato. Prospettive edizioni, a cura di Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx” abbiamo trattato il tema degli esami di abilitazione alle professioni (laureati specialisti/magistrali e laureati junior) che danno accesso all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Fino a qualche anno fa le regole per lo svolgimento dell’esame di abilitazione erano diverse a seconda che il candidato si fosse laureato con il vecchio o con il nuovo ordinamento istituito con il DPR 328/2001. L’esame con il vecchio ordinamento riguardava solo i laureati in architettura e consisteva di una prova grafica e di una prova orale. Ora vengono seguite per tutti le regole del DPR 328.
L’esame è diverso a seconda della sezione A e B e del settore.
Per l’iscrizione alla sezione A, settore architettura, l’esame consiste in
- una prova pratica, progetto di un’opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
- una prova scritta relativa al dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica. Si fa nella stessa giornata di otto ore della prova pratica;
- una prova scritta sulle problematiche culturali e conoscitive dell’architettura; il tempo della prova è quattro ore;
- una prova orale a commento delle prove pratica e scritta nonché su aspetti di legislazione e di deontologia.
Per l’iscrizione alla sezione A, settore pianificazione territoriale:
- una prova pratica di analisi dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi relativi;
- una prova scritta in legislazione urbanistica;
- una discussione sulle due prove nonchè sulla legislazione e deontologia professionale.
Per l’iscrizione alla sezione A, settore paesaggistica:
- una prova pratica su tematiche paesaggistiche e ambientali
- una prova scritta sulle stesse tematiche
- una discussione sulle due prove nonchè sulla legislazione e deontologia professionale.
Per l’iscrizione alla sezione A, settore conservazione dei beni architettonici e ambientali
- due prove scritte
- una discussione sulle due prove e sulla legislazione e deontologia professionale.
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La maggiore selettività rispetto al vecchio ordinamento diventa necessaria perché il DPR 328/2001 consente agli architetti, (laureati in architettura e ingegneria edile) di poter accedere a 6 diversi esami di Stato per l’esercizio delle seguenti professioni:
- architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici/ambientali, che sono 4 professioni differenti, raggruppate in un solo Ordine
- ingegnere civile/ambientale, settore a) dell’Ordine degli Ingegneri
- dottore agronomo/forestale, settore a) dell’Ordine degli Agronomi.
Naturalmente, ogni esame di Stato ha per oggetto temi relativi all’attività della specifica professione.
Per l’iscrizione alla sezione B, architetto iunior, l’esame di Stato consiste in:
- prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o in un rilievo e stesura grafica di un particolare architettonico;
- due prove scritte, una di valutazione economico-quantitativa della prova pratica, l’altra su materie di studio;
- prova orale relativa alle prove pratica e scritte e alla legislazione e deontologia professionale.
in:
Per l’iscrizione alla sezione B, pianificatore iunior, l’esame di Stato consiste
- prova pratica di analisi dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi relativi;
- due prove scritte, (anomalia: una sola per il pianificatore quinquennale, sulla legislazione urbanistica) una di analisi di compatibilità urbanistica di un’opera pubblica, l’altra su materie di studio;
- prova orale relativa alle prove pratica e scritte e alla legislazione e deontologia professionale.
STATISTICHE CANDIDATI/ABILITATI
Il numero annuale in Italia dei laureati in architettura che superano l'esame di abilitazione è stato di 5.317 nel 1997. Nel decennio 1980 è stato di 3.000-3.400; nello stesso periodo i nuovi iscritti agli ordini degli architetti hanno oscillato tra 2.800 e
3.200. Nel 1998 i candidati all’abilitazione sono stati 14.994 (7.039 donne) dei quali
5.350 (2.438 donne) hanno superato l’esame e sono stati abilitati.
Nel 2004, a scala nazionale, i candidati sono stati 13.356 (6.763 donne) e gli abilitati 7.374 (3.718 donne).
Nel 2007, 5.878 abilitati, 2.845 uomini, 3.033 donne.
Nel 2010 abilitati 4.308 (1.875 uomini, 2.433 donne).
Nel 2011 candidati 8.338, abilitati 4.105 (1.816 uomini, 2.289 donne).
MIUR - DGCASIS - Ufficio VI, Statistica e Studi (settore Università, AFAM e Ricerca) - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - email: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni - Tutti gli anni
Anno | Professione | Esaminati | Abilitati | ||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
1998 | ARCHITETTO | 7955 | 7039 | 14994 | 2912 | 2438 | 5350 |
1999 | ARCHITETTO | 7748 | 7349 | 15097 | 3820 | 3289 | 7109 |
2000 | ARCHITETTO | 7283 | 6699 | 13982 | 3376 | 3059 | 6435 |
2001 | ARCHITETTO | 7202 | 7140 | 14342 | 3677 | 3625 | 7302 |
2002 | ARCHITETTO | 6588 | 6493 | 13081 | 3181 | 3093 | 6274 |
2003 | ARCHITETTO | 6355 | 6895 | 13250 | 3448 | 3719 | 7167 |
2004 | ARCHITETTO | 6593 | 6763 | 13356 | 3656 | 3718 | 7374 |
2005 | ARCHITETTO | 5885 | 6336 | 12221 | 2833 | 3351 | 6184 |
2006 | ARCHITETTO | 6426 | 6509 | 12935 | 2952 | 3162 | 6114 |
2007 | ARCHITETTO | 5120 | 5284 | 10404 | 0000 | 0000 | 0000 |
2008 | ARCHITETTO | 4088 | 4678 | 8766 | 1950 | 2338 | 4288 |
2009 | ARCHITETTO | 3614 | 4219 | 7833 | 1885 | 2146 | 4031 |
2010 | ARCHITETTO | 4107 | 5051 | 9158 | 1875 | 2433 | 4308 |
2011 | ARCHITETTO | 3807 | 4531 | 8338 | 1816 | 2289 | 4105 |
2012 | ARCHITETTO | 3606 | 3606 | 7212 | 0000 | 0000 | 0000 |
2013 | ARCHITETTO | 0000 | 0000 | 0000 | 2070 | 2503 | 4573 |
2014 | ARCHITETTO | 3063 | 3817 | 6880 | 1768 | 2353 | 4121 |
Nota: sono stati considerati esclusivamente i candidati presenti agli esami, escludendo coloro che pur avendo presentato domanda di partecipazione sono risultati assenti alle prove.
Architetti abilitati distinti per Università: a fronte di una media pari al 49,9% di candidati che superano l’esame di abilitazione nel 2012, essa si attesta al 13,3% a Trieste e al 15,2% a Firenze, mentre sale al 78,3% nella Xxxxxxxx di Napoli e al 97,4% nella Seconda università sempre di Napoli.
2. ORDINE ARCHITETTI P.P.C. – CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C. - INARCASSA
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
Con legge n.1395/1923 e con regolamento RD 2537/1925 è stato istituito l’Ordine provinciale degli architetti. Dal 2001 l’Ordine accoglie anche i pianificatori, i paesaggisti e i conservatori, nonchè gli architetti e i pianificatori iunior.
L’Ordine è retto da un Consiglio composto da 5 fino a 15 architetti, a seconda del numero degli iscritti. Il Consiglio è eletto ogni 4 anni dagli iscritti. La materia disciplinare spetta ad un altro organismo, il Consiglio di Disciplina che non è elettivo, ma è nominato dal Tribunale scegliendo in una rosa di auto-candidati fornita dal Consiglio dell’Ordine.
Compiti principali degli Ordini sono la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Gli Ordini sono soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Le spese per il funzionamento degli Ordini (e del Consiglio Nazionale) sono a carico degli iscritti che contribuiscono mediante una quota annuale che ciascun Consiglio dell'Ordine stabilisce in funzione delle proprie esigenze. Pertanto non vi è alcun gravame sul bilancio dello Stato.
L'Ordine è un organismo dotato di propria personalità giuridica e rientra nel genere degli enti pubblici cosiddetti associativi.
Alla natura pubblicistica dell'Ordine, si affiancano però anche aspetti di natura privatistica. Tali sono i compiti di rappresentanza della categoria che normalmente gli Ordini svolgono sia nella prassi che in forza di norme di legge.
Una interpretazione corretta dei poteri di rappresentanza dell'Ordine è che essi debbano essere esercitati nell'interesse non tanto degli iscritti, quanto della professione, intesa come entità volta al conseguimento dell' interesse dei singoli cittadini e della società nel suo complesso. Infatti l'istituzione per legge di una professione presuppone un interesse generale al controllo di coloro che svolgono la relativa attività. Nel caso dell'architettura la stessa direttiva 85/384/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo 129/1992, afferma il ruolo sociale dell'architettura con le seguenti parole "la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano, nonché del patrimonio collettivo e privato, rivestono un interesse pubblico".
D'altronde l'Ordine non può svolgere compiti strettamente sindacali, visto che in base alla Costituzione l'adesione ai sindacati è libera mentre la iscrizione all'Ordine è obbligatoria per coloro che intendono esercitare la professione. Ad esempio l'Ordine non può stipulare contratti collettivi di lavoro né proclamare scioperi, compiti che sono prerogativa precipua dei sindacati.
Il controllo delle parcelle dei professionisti costituisce uno dei compiti che con maggiore chiarezza lascia intendere come l'azione dell'Ordine sia non di mera tutela
dell'iscritto ma piuttosto super partes, tanto che il parere di congruità è considerato necessario e sufficiente per la emissione del decreto ingiuntivo del Tribunale nelle vertenze tra professionista e committente per mancato pagamento dell'onorario.
Consiglio nazionale degli Architetti PPC
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. è stato istituito con DLLgt 382/1944. È costituito da quindici membri eletti dai consigli degli Ordini ogni 5 anni. Le norme per l’elezione sono stabilite dal DPR 169/2005. Ciascun Ordine dispone di un numero di voti proporzionato, per fasce, al numero degli iscritti.
Svolge i seguenti compiti:
• decisione in merito ai ricorsi contro le delibere dell'Ordine concernenti:
-il movimento degli iscritti all'albo, cioè le nuove iscrizioni, le cancellazioni, i trasferimenti di iscritti da o per un altro Ordine;
-le sentenze dei provvedimenti disciplinari emesse dal Consiglio di Disciplina;
-i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine;
• emissione di pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione, rispettivamente di architetto e di ingegnere, sulla loro interpretazione, quando ne fa richiesta il Ministero della giustizia. Nonostante tale limite, quasi tutti i Consigli nazionali delle professioni si rivolgono, anche senza esserne richiesti, al Governo, al Parlamento, alle forze politiche ecc. per presentare proposte od osservazioni in materia attinente, anche in senso lato, l'esercizio della professione;
• rappresentanza della professione a livello nazionale; trattasi di attività non esplicitamente prevista dall'ordinamento, ma che deriva dal compito di emettere pareri sui disegni di legge, di nominare rappresentanti in pubbliche istituzioni (CNEL) e in commissioni ministeriali ecc. Tale funzione è comunque limitata dal fatto che il Consiglio nazionale non può svolgere attività sindacali;
• coordinamento dell'attività degli Ordini provinciali come conseguenza della funzione di rappresentanza della professione; ciò tuttavia deve considerarsi come servizio e supporto alla attività degli Ordini e come risposta ad una esigenza di omogeneità dell'esercizio professionale nelle varie province del Paese. Non può invece concretarsi nella istituzione di un rapporto di sovraordinamento visto che gli Ordini sono enti autonomi soggetti solo alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Occorre anche tenere presente che il Consiglio nazionale, svolgendo funzioni di magistratura di secondo grado, non deve influire sulle decisioni degli Ordini che possono diventare oggetto di ricorsi allo stesso Consiglio nazionale.
- Il nuovo DPR 137/2012 affida al CNAPPC anche il compito di sovraintendere all’introduzione dei nuovi obblighi di aggiornamento e di assicurazione, oltre che all’eventuale introduzione del tirocinio obbligatorio.
Inarcassa - Cassa di previdenza e assistenza per architetti e ingegneri liberi professionisti
Obbligo di iscrizione per gli architetti iscritti all’Ordine che abbiano posizione IVA e non abbiano altre forme di previdenza pensionistica
– contributi
– pensioni
– Xxxxxxxxx sostiene che un architetto iscritto all’albo che faccia anche attività saltuaria deve avere posizione IVA e pertanto deve essere iscritto a Inarcassa
– Obbligo annuale di trasmettere dichiarazione del redito professionale; in caso di reiterata omissione il Consiglio di disciplina dell’Ordine deve sospendere l’iscritto dall’esercizio della professione,
3. STRUTTURA DELL’ALBO DELL’ORDINE
ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI | ||||
struttura dell'albo | DPR 328/2001 | Arch. Xxxxxx Xxxxxx | ||
SEZ. | settore albo | titolo profess. | laurea- abilitaz. DM 509/1999 e 270/2004 | campo di attività |
A | architettura | architetto | classe M/4 o | disposizioni vigenti |
4/S | nazionali ed europee | |||
architettura e | per l'architetto e in | |||
ingegneria | particolare quelle che | |||
edile direttiva | implicano metodologie | |||
CEE | avanzate innovative o | |||
sperimentali | ||||
A | pianificazion | pianificatore | *cl. 54/S | pianificazione di |
e territoriale | territoriale | pianif. territ. | territorio, paesaggio, | |
urban. | ambiente, città | |||
ambientale | ||||
*cl. 4/S archit. | ||||
e ing. edile | ||||
A | paesaggistic | paesaggista | * cl.3/S | *progettazione e |
a | architettura | direzione di giardini e | ||
del paesaggio | parchi | |||
*cl.4/S | *redazione di piani | |||
architett. e | paesistici *restauro di | |||
ing.edile | parchi e giardini storici | |||
*cl.82/S sc.ze | ex leg 364/19'09, ad | |||
ambiente- | esclusione delle | |||
territ. | componenti edilizie |
A | conservazion e beni architettonici e ambientali | conservatore dei beni architettonici e ambientali | * cl. 10/S conservaz.ben i architettonici e ambientali * cl.4/S architettura e ing.edile | diagnosi del degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e individuazione degli interventi per la conservazione |
B | architettura | architetto iunior | classe 4 Scienze dell'architett. e ingegneria edile *cl.8 ingegneria civile e ambientale- ora lauree n. 17, 23, 7 DM 270/2004 | *collaborazione a xxxxxxx. direz, collaudo di edilizia; * progettaz., direz., contabiità costruzioni civili semplici con metodologie standardizzate * rilievi di edilizia |
B | pianificazion e | pianificatore iunior | * cl.7 Urbanistica e pianif. territ. e ambientale - * cl.27 Scienze e tecnologie per ambiente e natura | *collaborazione alle attività di pianificazione *costruzione e gestione di sistemi informativi per la città e il territorio *analisi e monitoraggio territoriale e ambientale *gestione e valutazione pianificazione territoriale |
4. TITOLO PROFESSIONALE
“Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che
hanno conseguito i relativi diplomi degli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli”. Così stabilisce l’art.1 della legge 1395/1923, istitutiva delle professioni di architetto e di ingegnere. Il regolamento della professione, RD 2537/1925, impone il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione come requisito necessario all’iscrizione nell’Albo tenuto dall’Ordine. Tra i compiti del Consiglio dell’Ordine vi è quello di reprimere l’uso abusivo del titolo di architetto o di ingegnere tramite presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria.
L’applicazione letterale della norma può indurre a ritenere che sola condizione per l’uso del titolo di architetto o di ingegnere sia il possesso della laurea corrispondente. Tuttavia occorre considerare che il codice penale art.498 descrive il delitto di usurpazione di titolo come l’uso abusivo del titolo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Protegge cioè il titolo solo in quanto attraverso esso è consentito esercitare una professione. Ma ciò è possibile per un architetto o ingegnere solo se è iscritto nell’Albo. Si può dedurre che il titolo di
architetto o ingegnere può essere usato solo da chi è iscritto all’Albo. Conseguentemente il laureato in architettura o ingegneria che non sia iscritto all’Albo ha diritto al titolo accademico di dottore in architettura o ingegneria che gli consente di operare nel campo teorico delle dottrine e della scienza, ma non di esercitare la professione.
Il DPR 328/2001, all’art.15 commi 3 e 5, stabilisce i titoli professionali spettanti alle 4 categorie professionali della sezione A e alle due categorie professionali della sezione B dell’Albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
Con il DPR 328/2001 viene chiarita, con disposizione avente forza di legge, che il titolo professionale è legato non alla laurea, ma all’iscrizione all’Ordine. Non c’è più la identicità di denominazione tra laurea e titolo professionale. Infatti il titolo di architetto spetta all’iscritto alla sezione architettura dell’Albo. Ma gli iscritti alla sezione stessa devono avere non più la laurea in “architettura”, bensì la laurea in “architettura ed ingegneria edile”. Ancora più chiaro è il caso degli iscritti al settore paesaggistica, con diritto al titolo di “paesaggista”. Essi possono avere conseguito la laurea in architettura e ingegneria edile, ovvero la laurea in architettura del paesaggio ovvero in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
Rimane tuttavia in vigore l’art.1 della legge 1395/1922 secondo cui i titoli di ingegnere e di architetto spettano a chi ha conseguito il diploma di laurea. Pertanto si può ritenere che per i due titoli di base, architetto e ingegnere, il diritto di uso decorre dal momento della laurea, mentre per gli altri titoli, pianificatore, architetto junior, ingegnere civile-ambientale ecc, decorre dall’iscrizione all’Ordine.
5. CARATTERISTICHE DELLA PROFESSIONE - MODI DI ESERCIZIO: PROFESSIONISTI LIBERI E DIPENDENTI – ESERCIZIO ASSOCIATO
…………………………………………………… PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE
In base all'art. 2232 "Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".
La personalità della prestazione è collegata al fatto che il rapporto tra cliente e professionista è di tipo fiduciario, pertanto la prestazione non può essere delegata ad altri. Da questo articolo derivano i motivi per i limiti all'attività professionale in forma societaria, posti dalla legge 1815/1939, ma parzialmente superati dalla legge sui lavori pubblici 109/1994.
RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
*I principi
01| LA DILIGENZA. «Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata» (Cassazione, sezione III civile, Sentenza 10 maggio 2000 n. 5945)
02| L'IMPRUDENZA. «Porre in essere atteggiamenti, manovre, procedure, che secondo la migliore letteratura, vengono definite rischiose e pericolose per la salute del paziente, rientrano nell'alea dell'imprudenza» (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 11 gennaio 1995 n. 4385)
03| LA COLPA LIEVE. «Si parla di colpa lieve, in tutti i casi in cui c'è negligenza. Quando il professionista non si sia preparato abbastanza per affrontare con la dovuta attenzione e perizia, il caso concreto, per non essere stato mediamente diligente nella pratica e nel bagaglio professionale» (Cassazione civile, sezione III sentenza 12 agosto 1995 n. 8845)
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. Dal 15 agosto 2013 nella
lettera d’incaico deve essere specificato che il professionista è assicurato, ai sensi dell’art.5 del DPR 137/2012. L’obbligo assicurativo è legato alla assunzione di responsabilità professionale diretta, legata alla stipula di un contratto per prestazione d’opera.
RESPONSABILITA’ PER FALSA DICHIARAZIONE O ASSEVERAZIONE
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Replica la Cassazione che “non hanno valore di certificazione i documenti e le attestazioni allegate alla domanda di concessione (permesso di costruire), che non assume efficacia se non dopo il vaglio positivo dell\'ente pubblico, mentre a diverse conclusioni deve giungersi per la domanda di inizio attività (DIA), dotata di autonoma efficacia.”
TUE DPR 380/2001
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
OBBLIGO DI MEZZO E OBBLIGO DI RISULTATO
committente, ma necessita di altrui attività o approvazioni, che il professionista non è in grado di influenzare.
Ai sensi della legge 27/2012 il compenso deve essere pattuito tra professionista e cliente all’atto dell’affidamento dell’incarico. Il codice deontologico precisa che l’incarico deve essere scritto, in difetto il professionista è sanzionabile disciplinarmente. Il professionista deve anche essere assicurato per i danni al cliente conseguenti all’attività professionale.
RECESSO DALL'INCARICO
Il contratto di incarico (art. 2237 cc) può essere rescisso dal cliente in qualsiasi momento e senza motivazioni, pagando al professionista solo l'opera svolta fino al momento.
DIRITTO AL COMPENSO
Se il professionista non è iscritto all'Ordine, non ha diritto al compenso per la prestazione, in quanto il contratto è nullo.
incarico privato e incarico pubblico
Incarico da committente privato | Incarico da committente pubblico |
Esercizio associato della professio ne | Società professionali, anche con soci investitori, consentite con legge 183/2011 e DM 8.2.2013 n.34 | art.93 DLgs 163/2006 - consentite società tra professionisti, cooperative, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili |
Selezione del professio nista | A discrezione del committente | Concorso di idee o di progettazione - per parcelle sotto 100.000 Euro gara a invito per almeno 5 soggetti - oltre 100.000 Euro licitazione privata o pubblico incanto |
Contratto di incarico | Lettera o accordo verbale o scritto, con oggetto dell'incarico, assicurazione, compenso e modalità di pagamento | Convenzione di incarico come atto conclusivo della procedura di affidamento |
Tariffa | È stata abolita la tariffa professionale | È stata abolita la tariffa professionale. I nuovi DM 140/2012 e 143/2013 |
6. CAMPI DI ATTIVITA’ DELL’ARCHITETTO
RD 2537/1925 - Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto: ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Restauro e costruzioni civili di carattere artistico
Dal punto di vista della competenza professionale, gli interventi su edifici esistenti privi di carattere artistico rientrano nella categoria dell’edilizia civile, anche se vengono denominati “interventi di restauro” dagli strumenti urbanistici o dal regolamento edilizio.
Di conseguenza l'architetto ha competenza esclusiva per:
- il restauro e il ripristino degli edifici vincolati dalla legge 1089/39 che ha sostituito la originaria legge 364/1909. Oggi la materia è regolata dal codice dei beni culturali e del paesaggio DPR 42/2004;
- le opere di edilizia che presentino carattere artistico.
Il campo del primo gruppo è sicuramente definito in quanto gli edifici sono analiticamente indicati in appositi elenchi. Nello stesso gruppo sono da considerare inclusi tutti gli edifici pubblici che hanno superato i 50 anni di età, anche se non compresi negli elenchi, visto che la giurisprudenza li considera assoggettati a vincolo di fatto, con la sola maturazione dell'età, anche in assenza di esplicita dichiarazione di vincolo, xxxxx restando gli altri requisiti di legge, cioè che si tratti di opere creative e che il progettista non sia ancora in vita.
Per le opere comprese nel secondo gruppo, invece, occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale sulla artisticità o meno dell'opera stessa. La casistica può comprendere sia un edificio esistente che uno da costruire su una data area. In quest'ultimo caso la artisticità può essere individuata dallo stesso programma dell'opera se si tratta di una opera pubblica da costruire secondo criteri di monumentalità o può derivare dal valore artistico dell'ambiente costruito o naturale nel quale l'opera deve essere inserita.
Il regolamento per le professioni di architetto e di ingegnere, del 1925, non include nel campo di attività la materia urbanistica, vista la modesta importanza della disciplina all'epoca. Il campo è stato attribuito di fatto agli architetti e agli ingegneri, principalmente in relazione alla formazione universitaria e alla stretta interrelazione col campo delle infrastrutture e dell'edilizia. Le pronunce giurisprudenziali hanno sempre confermato la competenza di architetti e ingegneri.
In base al DPR 328, dal 2001 i pianificatori territoriali iscritti all’Ordine Architetti PPC sono l’unica categoria esplicitamente abilitata all’attività di urbanista. Tuttavia il loro campo di attività non costituisce campo riservato.
I geometri non hanno competenza in strumenti urbanistici, come i piani regolatori e i piani particolareggiati. In materia di piani di lottizzazione, anche di modesta entità, la magistratura si è espressa prevalentemente contro la competenza dei geometri; da segnalare in particolare la sentenza 129/77 del Consiglio di Stato.
Impianti tecnologici negli edifici
L’architetto è competente per gli impianti negli edifici civili ai sensi dell’art.52 RD 2537/1925, anche alla luce di sentenze, tra le quali la sentenza Consiglio di Stato 4866/2009: “il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificatamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato”.
Opere di urbanizzazione primaria – strade, fognature, illuminazione
Gli architetti sono competenti per strade urbane e per illuminazione pubblica
Il Consiglio di Stato che dapprima aveva ammesso che le opere stradali potessero essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati (cfr. Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 92) poi, in più recenti pronunzie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. n. 2938/00 e n. 20/2002), ha stabilito che “spetta non solo agli ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all’interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo”, fino ad ammettere la competenza degli architetti persino per le opere di progettazione di illuminazione pubblica, statuendo che “deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non limiti pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire una efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complesso patrimonio edilizio comunale”.
7. RESPONSABILITA’
- penale
- civile
- amministrativa
- disciplinare
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8 .DEONTOLOGIA e PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Gli esercenti una professione intellettuale che comporta l'iscrizione all'Ordine sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei clienti, degli interessi collettivi, dei colleghi e dell’Ordine. Ai sensi dell'art. 2229 c.c. spetta all'Ordine il potere disciplinare sugli iscritti.
Il regolamento degli architetti e degli ingegneri, RD 2537/25, stabilisce che il Consiglio dell'ordine (oggi il Consiglio di Disciplina) "vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione..." Il procedimento disciplinare si può concludere con le seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione, cancellazione dall’Albo.
Contro la decisione del Consiglio di Disciplina dell’Ordine è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale, secondo la procedura prevista dal DM 10.11.48 per gli architetti. Contro la decisione del Consiglio nazionale è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.
Le regole di comportamento sono contenute nel codice deontologico di ciascuna professione. Esse hanno un carattere extra-giuridico: includono il rispetto delle norme di legge, ma vanno oltre, entrando nella sfera dell'etica dei comportamenti morali.
Dal 2013 la materia disciplinare è di spettanza del Consiglio di Disciplina, nominato dal Tribunale, operante presso ciascun Ordine, ma indipendente dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi del DPR 137/2012. Il Regolamento relativo è stato pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 15.12.2012.
9.INCOMPATIBILITÀ DI LIBERI PROFESSIONISTI, DIPENDENTI, DOCENTI
Incompatibilità dei liberi professionisti
Le norme di incompatibilità per l'esercizio della professione sono stabilite in alcuni casi da leggi, ma la normativa organica sulla materia trova sede nel codice
deontologico di ciascuna professione. Qui di seguito vengono evidenziate alcune delle più rilevanti situazioni di incompatibilità.
Il collaudatore di una opera con struttura in cemento armato o ferro non può aver preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della legge 1086/1971. Inoltre deve essere iscritto all'Ordine da oltre 10 anni.
In campo urbanistico esiste, come norma fondamentale di incompatibilità, l'art.14 della legge 765/1967 inserita nell'art. 41 bis della legge 1150/1942, il quale stabilisce che i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino all'approvazione di detti strumenti, assumere nell'ambito del comune interessato, soltanto incarichi di progettazione di opere e di impianti pubblici.
Il direttore dei lavori, in caso di difformità delle opere rispetto alla concessione edilizia, deve contestare la violazione al titolare della concessione, al committente, al costruttore e ne deve dare comunicazione al sindaco; in caso di totale difformità o variazione essenziale deve contestualmente rinunciare all'incarico(art. 6 legge 47/85).
Il progettista o direttore dei lavori di una opera non può essere compartecipe nell'impresa costruttrice o nelle ditte fornitrici dell'opera. La incompatibilità non sussiste nel caso che il committente sia messo a conoscenza della compartecipazione e la accetti esplicitamente. Tale incompatibilità è assoluta in caso di lavori pubblici. Tanto è stabilito nell'art. 21 delle norme di deontologia.
Il consulente di una pubblica amministrazione (e chi con lui collabora) non può assumere incarichi privati o pubblici aventi oggetto attinente alla consulenza. Norme di deontologia, art. 30.
Incompatibilità per i dipendenti e i docenti
Norme di legge, di regolamento o di contratto generalmente non consentono il pieno esercizio della libera professione; singoli atti libero-professionali sono spesso ammessi nel settore privato, mentre sono soggetti ad autorizzazioni e a drastiche limitazioni nel settore pubblico.
Gli insegnanti delle scuole statali medie e superiori possono esercitare la libera professione se autorizzati.
Gli insegnanti universitari statali sono pubblici dipendenti facoltati per legge al completo esercizio della libera professione se hanno optato per il tempo parziale, mentre non possono esercitarla se hanno optato per il tempo pieno. Secondo alcuni la legge 118\89, consente ai docenti a tempo pieno di accettare, solo se autorizzati, determinati incarichi libero-professionali; tuttavia il Consiglio di Stato, nelle tre pronunce n.1074\90, n. 408\92 e n.1010\94, ha espresso il parere che l'incompatibilità all'esercizio professionale è assoluta e che pertanto le autorizzazioni non possono essere rilasciate. In merito occorre anche tenere conto del regolamento di cui si è dotato ciascun Ateneo.
10. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Decorre dal 1.1.2014. Avviene mediante partecipazione a corsi di formazione, anche on-line, seminari e convegni. Obbligo di attuare 90 crediti di un’ora per ogni triennio. Il mancato aggiornamento costituisce infrazione disciplinare.
Arch.Xxxxxx Xxxxxx, 3333250999 – xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Rubrica “puntualizzazioni di Xxxxxx” sul sito dell’Ordine xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx?xxx00
SEMINARI PER CANDIDATI ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONI DI ARCHITETTO,
rivolti anche a pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori e laureati iunior.
Arch.Xxxxxx Xxxxxx
lezione 25.10.2016 “ESECUZIONE LAVORI”
ATTENZIONE: questa lezione deve essere aggiornata al nuovo codice dei lavori pubblici DLgs 18 aprile 2016 n.50, che ha abrogato il DLgs 163/2006. Per i lavori appaltati prima del DLgs 50/2016, si continua ad applicare il precedente codice DLgs 163/2006.
MATERIALI DI SUPPORTO ALLA LEZIONE
21. Progettazione nel privato e nel pubblico
22. Direzione lavori : compiti e responsabilità
23. Sicurezza nei cantieri e sicurezza negli edifici
24. Programmazione dei lavori pubblici
25. Modi di affidamento di incarichi professionali pubblici
26. Sistemi di appalto di lavori pubblici
27. Esecuzione dei lavori pubblici – varianti in corso d’opera
28. Collaudo di lavori pubblici
29. Principali adempimenti del direttore lavori nel corso della esecuzione dei lavori
1. PROGETTAZIONE NEL PRIVATO E NEL PUBBLICO
Lavori privati - legge 143/1949 abrogata da legge 27/2012
- progetto di massima, preventivo sommario
- progetto esecutivo,preventivo particolareggiato,particolari costruttivi,capitolato e contratti
Lavori pubblici - art.93 DLgs 163/2006
- progetto preliminare: relazione e schemi grafici. Finalità: programmazione e espropri.
- progetto definitivo: relazione, disegni architettonici, preliminari di strutture e impianti, disciplinare prestazionale, computo metrico-estimativo. Finalità: autorizzazioni
- progetto esecutivo: relazioni, elaborati grafici, particolari costruttivi, calcoli strutture e impianti, capitolato speciale, computo metrico-estimativo, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza, piano di manutenzione. Finalità: appalto
2. DIREZIONE DEI LAVORI – compiti e responsabilita’
Compiti del direttore lavori nell’interesse del committente: controllo dell’impresa per il rispetto del contratto d’appalto (progetto e capitolato); controllo dei materiali scaricati nel cantiere; controllo dell’esecuzione delle opere strutturali e impiantistiche.
Compiti nell’interesse pubblico: abusivismo edilizio, strutture portanti, compiti previsti nelle Norme Tecniche
delle Costruzioni DM Infrastrutture 14.1.2008, Capitolo 11.
3. SICUREZZA NEI CANTIERI E NEGLI EDIFICI - DLgs 81/2008
4. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - DLgs 163/2006 – DPR 207/2010
Programma triennale e piano annuale – progetto preliminare: elaborato necessario per l’inserimento di un lavoro nel piano annuale, eccetto lavori di manutenzione e lavori sotto 1.000.000 di euro
5. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PUBBLICI DLgs 163/2006
– DPR 207/2010 – legge 106/2011 – legge 180/2011- legge 22.12.2011 n.214 - legge 24.3.2012 n.27
Le attuali procedure per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria
(Rif. circolare CNAPPC prot. n. 473 dell'11 aprile 2012)
Fatta salva la corretta determinazione dei corrispettivi, l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avviene secondo le seguenti procedure:
- Per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto (combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice), previa indicazione dei servizi di architettura e ingegneria nel regolamento interno che disciplina l'attività contrattuale in economia (parere AVCP 16-11-2011 e risposta all'interrogazione in commissione VIII Ambiente n. 5-05557 fornita dal Ministero delle Infrastrutture).
- Per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia compreso tra 40.000 e 100.000 euro, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare i servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata, seguendo il procedimento di cui all'art. 57, comma 6, del Codice e invitando almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. I soggetti da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, in seno ad elenchi di operatori economici costituiti con le modalità prescritte dal comma 3 dell'art. 267 del Regolamento, ovvero sulla base di indagini di mercato (svolte con le modalità prescritte dal comma 7 del medesimo art. 267 del Regolamento). Le procedure di affidamento che non rispettino le disposizioni dell'art. 267 del Regolamento sono illegittime.
- Per importi il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti ricorrendo, in via ordinaria, alle procedure aperte o ristrette, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- per le procedure comunitarie, cioè se l'importo è pari o superiore a 200.000 euro, si applica la Parte II, Titolo I, del Codice;
- per le procedure cosiddette sotto soglia, cioè se l'importo stimato del corrispettivo è inferiore a 200.000 euro, si applica la Parte II, Titolo II, del Codice;
- per i soggetti operanti nei settori speciali si applicano invece le disposizioni previste nella Parte III del Codice.
Ovviamente, per l'affidamento di servizi ricadenti in ciascuna delle fasce sopra elencate, per le stazioni appaltanti resta ferma la possibilità di optare per le procedure previste per importi maggiori.
Criteri di aggiudicazione (art. 81 del Codice)
Il criterio di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria è di regola l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i parametri di valutazione di cui all'art. 266, comma 4, del Regolamento (DPR n. 207/2010).
Per importi inferiori a 100.000 euro è ammesso anche il criterio del prezzo più basso. In tal caso, le stazioni appaltanti, in presenza di almeno dieci concorrenti ammessi all'apertura delle offerte, possono far ricorso alla procedura di esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art.
124, comma 8, del Codice.
Concorsi di progettazione e di idee (artt. 99/110 del Codice)
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice, valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
I concorsi sono regolamentati dalla Parte II, Titolo I, Capo IV, Sez. III, del Codice, dall'art. 99 sino all'art. 110, che disciplina il concorso sotto la soglia comunitaria.
Incarichi sotto € 40.000 affidamento diretto per lavori in economia, art.125 (la soglia di 20.000 è stata portata a 40.000 dalla legge 106/2011, mentre è rimasta
20.000 nell’art.267 del Regolamento che non è stato aggiornato alla legge) previa indicazione dei servizi di architettura e ingegneria nel regolamento interno che disciplina l'attività contrattuale in economia (parere AVCP 16-11-2011 e risposta all'interrogazione in commissione VIII Ambiente n. 5-05557 fornita dal Ministero delle Infrastrutture)
Incarichi sotto € 100.000
- Requisiti di ammissione: liberi professionisti, società profess., società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società
- Sistema: gara informale con almeno 5 invitati –artt.91 c.2 e 57 c.6 – criterio di rotazione – scelta dei 5 invitati da elenco dell’amministrazione, anche a sorteggio.
- Aggiudicazione: in base al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa
Incarichi oltre € 100.000
- Requisiti di ammissione: liberi professionisti, società profess., società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società
- Sistema: gara con procedura aperta o procedure ristretta
- Requisiti di ammissione: negli ultimi 5 anni fatturato 3-5 volte l'importo in gara, negli ultimi 10 anni incarichi analoghi 2-4 volte l'importo in gara nonché 2 incarichi di importo totale 0,4-0,8 l'importo in gara
- Aggiudicazione: in base all’offerta economicamente più vantaggiosa - ribasso non superiore a quello indicato nel bando- tempo di progettazione non inferiore al 20% rispetto a quello indicato nel bando
Concorsi di progettazione e concorsi di idee
- Importo premi sotto xxxxxx XX (dal 1.1.2012, per i ministeri € 130.000 e altre amministrazioni € 200.000): invito ad almeno 5 progettisti,
- Requisiti di ammissione: liberi professionisti, società profess., società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società. In caso di
concorso di idee sono ammessi anche dipendenti iscritti all’Ordine.
- Importo premi sopra soglia UE valgono le prescrizioni artt.99-105:
- sistema: procedura aperta (di norma) o ristretta con da 10 a 20 invitati;
- Sotto soglia UE l’amministrazione non può fare un concorso aperto, deve fare un concorso ad inviti con almeno 5 soggetti;
- oggetto: progetto preliminare; bando su GU e bollettino UE;
- premio al vincitore e rimborsi spese ad altri progetti
- se previsto nel bando, l’amministrazione può assegnare l’incarico al vincitore previa negoziazione senza gara.
Concorsi in due gradi (art.109). Due possibilità:
1- vengono proposte idee; gli autori delle idee migliori sono invitati a presentare un progetto preliminare; al vincitore può essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva
2- viene presentato un progetto preliminare; gli autori dei progetti migliori sono invitati a presentare un progetto definitivo
6. SISTEMI D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI | |||
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DLgs 163/2006- DLgs 113/2007- DLgs 152/2008 - L. 201/2008 DPR 207/2010 – L 106/2011 – L 214/2011 artt.41- 45 staz.unica appalt. - L 24.3.2012 n.27 art.44 contratto di disponibilità, art 59bis project financing | |||
tipologia contrattuale | progetto di gara | procedura di gara | aggiudicazione |
Appalto di sola esecuzione dei lavori | progetto preliminare, definitivo, esecutivo | procedura aperta (di preferenza) | * contratti a misura *contratti a corpo |
Appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori. Per lavori sopra soglia (dal 1.1.2012 € 5.000.000). Sotto soglia è consentito solo per opere speciali, manutenzioni, restauro e scavi archeologici (art.122) | progetto preliminare e definitivo | * procedura aperta o ristretta con invito a tutti i soggetti aventi i requisiti * costo del progetto esecutivo non soggetto a ribasso | * contratti a misura *contratti a corpo |
Appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori con progetto definitivo fornito dall'impresa con la offerta di gara. Per lavori sopra soglia (5.000.000). Sotto soglia è consentito solo per opere speciali, manutenzioni, restauro e scavi archeologici | progetto preliminare e capitolato prestazionale | * procedura aperta o procedura ristretta con invito a tutti i soggetti richiedenti e aventi i requisiti * costo del progetto esecutivo non soggetto a ribasso | * contratti a misura *contratti a corpo |
Appalti per infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi: progettazione e esecuzione dei lavori | progetto preliminare | * prezzo più basso * offerta economic. più vantaggiosa | |
Concessioni di lavori pubblici: esecuzione o progettazione esecutiva e esecuzione o progettazione definitiva ed esecutiva e esecuzione - gestione funzionale ed economica delle opere realizzate | - progetto preliminare - progetto preliminare e definitivo - progetto completo | (art.144) *procedura aperta * procedura ristretta | (art.144) offerta economicamente più vantaggiosa |
Appalto di sola esecuzione di lavori, inferiore a €1.500.000 (art.123) modifica L.106/2011 | progetto preliminare, definitivo ed esecutivo | procedura semplificata: invito a 20 imprese scelte in ordine di iscrizione in elenco della amministrazione; non richiesto bando pubblico | * contratti a misura : prezzo più basso con offerta di prezzi unitari * manutenzione e contratti a corpo o "corpo e misura": xxxxxxx xxxxxxx su elenco prezzi o importo opere |
lavori tra 100.000 e 1.000.000 euro (art.122 c.7bis) modifica L.106/2011 | senza bando di gara- invito ad almeno 5 ditte | ||
Lavori in economia (art.125) non oltre €200.000 * manutenzione per eventi non prevedibili * manutenzione * interventi non programmabili in materia di sicurezza * altri casi particolari *in alcuni casi di beni culturali | * amministrazione diretta con proprio personale, fino a €50.000 * cottimo fiduciario gara informale con invito a 5 imprese fino a €200.000- sotto €40.000 affidamento diretto | migliore offerta | |
Lavori di somma urgenza fino a 200.000 euro | affidamento diretto | prezzo concordato con l'impresa |
Lavori in economia (art.125) non oltre €200.000 * manutenzione per eventi non prevedibili * manutenzione per importo sotto €100.000 * interventi non programmabili in materia di sicurezza * altri casi particolari *in alcuni casi di beni culturali | * amministrazione diretta con proprio personale fino a €50.000 * cottimo fiduciario gara informale con invito a 5 imprese fino a €200.000- sotto €40.000 affidamento diretto | migliore offerta |
Lavori di somma urgenza fino a 200.000 euro | affidamento diretto | prezzo concordato con l'impresa |
7. ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – VARIANTI IN CORSO D’OPERA - DLgs 163/2006 – DPR 207/2010
- Consegna lavori
- Svolgimento lavori – ordini di servizio
- Accettazione dei materiali
- Sospensione e ripresa dei lavori
- Varianti
- Riserve
- Subappalto
VARIANTI AL PROGETTO DLgs 163/2006 art.132
Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore lavori, solo nei seguenti casi:
• per esigenze derivanti da nuove norme;
• per cause impreviste e imprevedibili accertate;
• per la disponibilità di nuovi materiali o tecnologie inesistenti al momento della progettazione, la utilizzazione dei quali può, senza aumenti di costo, migliorare l’opera e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
• per eventi inerenti la natura dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera o di rinvenimenti non prevedibili in fase progettuale;
• per difficoltà di esecuzione legate a impreviste cause geologiche, idriche e simili (c.c. art.1664, 2° comma);
• per errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. In questo caso il RP ne dà comunicazione all’Osservatorio e al progettista. Il progettista è responsabile per i conseguenti danni subiti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l’errore porti come conseguenza la necessità di varianti che eccedano il 20% dell’importo originario, il contratto viene sciolto e viene indetta una seconda gara.
Sono considerati errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti economici e funzionali prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro un importo non superiore al 5% e che non comportino un aumento dell’importo del contratto. Nel caso di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione, restauro, la percentuale non deve superare il 10%.
Sono inoltre ammesse varianti in aumento o diminuzione di esclusivo interesse dell’amministrazione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano relative ad esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento
non deve superare il 5% del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
8 . COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI
DLgs 163/2006 –DPR 207/2010
COLLAUDI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE | |||
tipologia di lavori | fino a € 200.000 | da 200.000 a 1.000.000 | oltre € 1.000.000 |
direzione lavori affidata all'esterno | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
appalto su progettazione integrale | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
concessione di lavori pubblici | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incide per più del 50% | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
lavori riguardanti i beni culturali | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
opere comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
appalti con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo in c.o.° | collaudo in corso d'opera |
altre opere o lavori e appalti con direttore lavori esterno | certif.reg. esecuz. | certif.reg. esecuz. o collaudo | collaudo |
° l'amministrazione appaltante può scegliere tra collaudo e certificato di regolare esecuzione; in caso scelga il collaudo, questo deve essere in corso d'opera |
arch. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 000 0000000
9. ELENCO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL DIRETTORE LAVORI NEL CORSO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
- acquisizione (dal committente) del progetto con
permesso di costruire o CIL o SCIA-DIA e allegato eventuale progetto impianti (DM 22.1.2008 n.37), eventuale nulla-osta dei Vigili del fuoco e della Soprintendenza ai monumenti;
- acquisizione denuncia lavori in zona sismica per tutte le zone sismiche, Regolamento reg. Lazio 7.2.2012 n.2;
- acquisizione dell’autorizzazione regionale per lavori nelle zone sismiche 1 e 2 (Lazio), artt.93/94 DPR 380/2001 (TU Edilizia), OPCM 3274/2003, DM 14
gennaio 2008 NTC (e istruzioni della Circolare 617/2009);
- acquisizione del progetto dei lavori strutturali con calcoli strutture art.64 TU Edilizia e dei sondaggi geognostici effettuati;
- verifica di avvenuta consegna della dichiarazione di conformità del progetto alle norme sulle barriere architettoniche art.77 TUE;
- verifica adempimenti per l’acustica delle nuove costruzioni legge 447/1995 e DPCM 5.12.1997;
- acquisizione del contratto appalto completo di capitolati e disegni;
- il DL accerta la disponibilità di aree e accessi al cantiere; per lavori pubblici, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, DPR 554/99 art.71;
- nomina del direttore di cantiere da parte dell'appaltatore;
- acquisizione del piano quotato dell'area e del rilevamento dei luoghi e dei manufatti;
- il DL consegna i lavori al costruttore (area o edificio)
– verbale di consegna
- il committente denuncia allo sportello unico l’inizio opere strutturali, art.65 TUE e comunica il nome del collaudatore, art.67;
- deposito al comune di progetto e relazione tecnica sui consumi energetici, art.125 TUE;
- acquisizione del piano di sicurezza e nomina del coordinatore esecuzione lavori Dlgs 494/96
- comunicazione al Comune data inizio lavori, nel caso di permesso di costruire;
- apposizione cartello di cantiere art.27 TUE con nominativi anche di installatore e progettista impianti (art.12 DM 22.1.2008 n.37), dei coordinatori per la sicurezza DLgs 494/1996, e delle imprese subappaltatrici con i loro requisiti di qualificazione DLgs 163/2006 art.118.
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
• Ai sensi del capitolo 11 delle NTC (DM 14.1.2008), in caso di uso di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (Calcestruzzo
Preconfezionato), il Direttore dei Lavori è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione FPC; e deve verificare che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere riportino gli estremi della certificazione FPC e rifiutare le eventuali forniture non conformi.
• Il DL deve ordinare le prove sui materiali utilizzati per le strutture portanti [prove su cubetti di calcestruzzo cm.15-16 per resistenza a compressione DM 9.1.1996; confezione e stagionatura norme UNI 6127 settembre 1980]in calcestruzzo e acciaio presso laboratori ufficiali
• Accettazione dei materiali- art.148 c.3 DPR 207/2010 “Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo qualitativo e quantitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, …….art.3 c.2, legge 1086/1971…..”
• art.150 c. 2, DPR 207/2010 “Agli ispettori (di cantiere) possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle fornitura dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ….
• Il DL deve svolgere tutte le procedure per contabilizzare i lavori e per i pagamenti alle imprese (nei lavori pubblici: stati d’avanzamento, certificati di pagamento, conto finale ecc.)
ULTIMATI
PRINCIPALI ADEMPIMENTI A LAVORI
- Nel caso di lavori non ultimati entro 3 anni, occorre chiedere al comune la proroga del permesso di costruire art.15 TUE o della SCIA (DIA);
- D.I.A. - certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto art.23 TUE
- Art.65 TUE, entro 60 gg dall’ultimazione delle strutture, il DL consegna allo sportello unico una relazione sulle opere strutturali, con i risultati delle prove sui materiali [prove su cubetti di calcestruzzo cm.15-16 per resistenza a compressione DM 9.1.1996; confezione e stagionatura norme UNI 6127 settembre 1980]
- Il direttore lavori comunica la ultimazione delle strutture al collaudatore che entro 60 gg deve collaudare art.67 TUE
- Al termine dei lavori degli impianti tecnici l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' con allegati la relazione sui materiali e il progetto (DM 22.1.2008 n.37)
- Agibilità art.25 TUE, entro 15 gg dalla fine dei lavori di finitura il committente chiede allo sportello unico il certificato di agibilità, allegando: a) richiesta di
accatastamento; b) dichiarazione del committente attestante la conformità al progetto, la prosciugatura dei muri, la salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell’impresa di conformità alle norme di risparmio energetico art.127 TUE, nonché all’art.1 legge 10/91, certificato di collaudo o dichiarazione di conformità degli impianti. Entro 30 gg dalla ricezione della domanda, il comune rilascia il certificato di agibilità. Trascorsi i 30 giorni l’agibilità si intende rilasciata se sia stato acquisito il parere della ASL. In caso che tale parere sia stato sostituito da autodichiarazione, il silenzio assenso si forma dopo 60 giorni.