Regolamento della Camera Arbitrale di Equilibrium
Regolamento della Camera Arbitrale di Equilibrium
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 2 - ALBO DEGLI ARBITRI E PERITI ARTICOLO 3 - ARBITRATO
ARTICOLO 3 - NOMINA DELL’ARBITRO ARTICOLO 4 - COMPENSI DEGLI ARBITRI ARTICOLO 5 - COSTI DELLA PROCEDURA ARTICOLO 6 - NATURA DELL’ARBITRATO ARTICOLO 7 - SEDE DELL’ARBITRATO ARTICOLO 8 - LINGUA DELL’ARBITRATO ARTICOLO 9 - RISERVATEZZA
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 10 - DOMANDA DI ARBITRATO ARTICOLO 11 - RISPOSTA
ARTICOLO 12 - DOMANDA RICONVENZIONALE – REPLICA ARTICOLO 13 - CHIAMATA DI TERZO
ARTICOLO 14 - INTERVENTO DEL TERZO
ARTICOLO 15 - UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ARTICOLO 16 - TENTATIVO DI MEDIAZIONE – RISERVATEZZA
ARTICOLO 17 - ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE DELL’ARBITRO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ARBITRATO ORDINARIO
ARTICOLO 18 - PROCEDIMENTO ARTICOLO 19 - UDIENZE E ISTRUTTORIA
ARTICOLO 20 -DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO - EMISSIONE DEL LODO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ARBITRATO SEMPLIFICATO
ARTICOLO 21 - MBITO DI APPLICAZIONE ARTICOLO 22 - PRINCIPI
ARTICOLO 23 - UDIENZE
ARBITRATO INTERNAZIONALE
ARTICOLO 24- AMBITO DI APPLICAZIONE
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 25 - COMUNICAZIONI ARTICOLO 26 -MODIFICHE
ARTICOLO 27- RINVIO
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è applicato alle procedure arbitrali se la clausola arbitrale o altra convenzione tra le parti deferisce la decisione della controversia alla Camera Arbitrale di Equilibrium prevedendo l’applicazione del presente Regolamento ovvero se una parte deposita una domanda di arbitrato alla Camera Arbitrale di Equilibrium e l’altra parte la accetta aderisce all’arbitrato.
Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda.
Se l’arbitrato ha natura rituale, non possono essere modificate neppure dal presente Regolamento le norme
di procedura civile inderogabili applicabili alla materia.
ARTICOLO 2 - ALBO DEGLI ARBITRI
Gli arbitri cui saranno sottoposte le procedure arbitrali sono quelli inseriti ed elencati nell’ apposito Albo, tenuto ed aggiornato a cura della Segreteria della Camera Arbitrale di Equilibrium consultabile sul sito internet dell’Organismo xxxxx://xxxxxxxxxxx-xxx.xx/.
Ciò sia nel caso in cui la nomina dell’arbitro (o degli arbitri) sia demandata dalle Parti alla Camera arbitrale di Equilibrium, sia nel caso in cui siano le Parti ad individuare direttamente e d’accordo fra loro l’Arbitro (o gli arbitri).
E’ ammessa deroga per i casi di Arbitrato Internazionale e in tutti i casi in cui la nomina di Arbitri non presenti
nell’Albo risulti opportuna anche in base all’oggetto dell’arbitrato promosso.
ARTICOLO 3 - NOMINA DELL’ARBITRO
Le controversie deferite alla Camera Arbitrale Equilibrium sono risolte da un Arbitro unico o da un Collegio arbitrale composto da tre membri.
Decorso il termine ultimo per il deposito della risposta e dei mezzi di prova precostituiti da parte del convenuto ovvero della replica da parte dell’attore nel caso di domanda riconvenzionale, ovvero ancora del termine per il deposito della risposta da parte del terzo chiamato o del terzo intervenuto, la Camera arbitrale provvede alla nomina dell’organo arbitrale scegliendolo sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti. Salvo diversa espressa indicazione delle parti, l’organo arbitrale è composto da un Arbitrato unico.
L’Arbitro unico ed il Presidente dell’eventuale collegio arbitrale vengono nominati dal Presidente del Collegio
della Camera Arbitrale.
Quando è richiesto il collegio arbitrale, è facoltà delle parti nominare il proprio arbitro tra quelli presenti
nell’albo della Camera Arbitrale stessa.
L’organo arbitrale, entro 5 giorni da quando riceve la comunicazione di designazione, deve far pervenire alla Segreteria della Camera arbitrale a mezzo di posta elettronica certificata l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, redatta conformemente al modello fornito dalla Camera arbitrale.
ARTICOLO 4 - COMPENSI DEGLI ARBITRI
Contestualmente alla nomina dell’arbitro unico o del Collegio, la Camera arbitrale determina, in conformità al proprio Tariffario vigente, il compenso complessivamente dovuto per la procedura all’organismo arbitrale, tenuto conto del valore della controversia, ricavabile dalla domanda di arbitrato e dalla risposta, e dalla eventuale domanda riconvenzionale.
Le Parti sono tenute ad anticipare il compenso come sopra determinato nella misura del 50% entro il giorno precedente la prima udienza e per il restante 50% prima del deposito del lodo (in caso di arbitrato rituale) o dell’emissione della decisione (in caso di arbitrato irrituale). Il mancato integrale pagamento del compenso nei termini indicati dalla Camera arbitrale costituisce giusta causa di sospensione del procedimento
La somma così determinata deve essere versata alla Camera Arbitrale dall’attore e dal convenuto in quote
uguali entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta formulata dalla Segreteria.
Le obbligazioni di pagamento derivanti a carico delle Parti si intendono in ogni caso assunte in via solidale dalle Parti, qualora una delle parti non provveda.
In presenza di notevole sproporzione di valore delle domande formulate dalle Parti, la Camera Arbitrale può determinare le quote dovute dalle parti in misura diversa.
Qualora la Camera Arbitrale ne ravvisi la necessità, possono essere richieste integrazioni del suddetto deposito nel corso del procedimento ma sempre nel rispetto del tariffario vigente.
In caso di mancato pagamento del deposito o delle quote richieste, la Segreteria della Camera Arbitrale può rivolgere formale invito alle parti di provvedere al pagamento entro e non oltre un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento rinunciato da entrambe le parti.
Il mancato pagamento nel termine indicato al precedente comma equivale a rinuncia delle parti al procedimento, fatta salva le facoltà delle parti di riattivare la procedura.
Art. 5 - COSTI DELLA PROCEDURA
1. Per l'amministrazione della procedura arbitrale, le parti sono tenute a corrispondere alla Camera arbitrale le spese amministrative, i compensi dell'organo arbitrale ed ogni ulteriore esborso generato dalla procedura. Compensi e spese per eventuali Consulenze tecniche d'ufficio sono sostenute ed anticipate dalle Parti.
2. Spese amministrative e compensi dell'organo arbitrale sono determinati dalla Camera arbitrale secondo il Tariffario vigente al momento della presentazione della domanda sulla scorta del valore dichiarato dalle parti ed ai sensi del codice di procedura civile.
3. E' fatto in ogni caso salvo il potere della Camera arbitrale di rideterminare i compensi della procedura in ragione del diverso valore della controversia risultante dagli atti.
4. I costi della procedura – ivi comprese imposte e tasse, anche successive al deposito della decisione – sono a carico delle parti nella percentuale determinata dall’organo arbitrale, fermo restando l’obbligo di solidarietà.
5. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per abbandonare la procedura la Camera arbitrale liquida i compensi dell'organo arbitrale in misura proporzionale all'attività svolta.
6. Qualora le parti si accordino per definire consensualmente la controversia, il compenso di cui al comma precedente è aumentato del 25%.
ARTICOLO 6 – NATURA DELL’ARBITRATO
Qualora le parti non abbiano espressamente convenuto la natura dell’arbitrato nel compromesso o nella clausola compromissoria, o in caso di incertezza sulla stessa, prevale la natura rituale. In caso di arbitrato rituale, il procedimento arbitrale è diretto alla pronuncia di un lodo suscettibile di acquisire efficacia di sentenza, in conformità dell’articolo 824 bis e art. 825 del Codice di Procedura Civile.
In caso di arbitrato libero o irrituale, il procedimento arbitrale è diretto ad una decisione dell’Arbitro (o Collegio Arbitrale), che ha valore esclusivamente contrattuale tra le parti e non è suscettibile di acquisire efficacia di sentenza.
ARTICOLO 7 – SEDE DELL’ARBITRATO
In mancanza di accordo delle parti, la sede dell’arbitrato sarà presso la sede di Equilibrium ADR Firm, in Milano.
L’arbitro avrà facoltà di svolgere altrove singoli atti del procedimento qualora lo ritenga opportuno.
Ove la sede dell’arbitrato ricada per scelta delle parti o per altro motivo al di fuori della provincia di Milano, le spese di trasferta e soggiorno degli arbitri ed eventuali consulenti saranno a carico delle parti stesse.
ARTICOLO. 8 – LINGUA DELL’ARBITRATO
In difetto di accordo tra le parti l’arbitro stabilisce la lingua dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze e
della lingua utilizzata nel rapporto, in relazione al quale è sorta la controversia.
Salvo i casi previsti dall’art. 24 (ARBITRATO INTERNAZIONALE) e quanto previsto nel precedente capoverso, la lingua dell’arbitrato è l’italiano.
ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA
Ogni informazione o notizia inerente il procedimento arbitrale è di natura confidenziale.
L'organo arbitrale, la Camera arbitrale, i consulenti tecnici e ogni altro soggetto coinvolto, sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
Il lodo, la decisione o parti di esso possono essere pubblicati esclusivamente per finalità scientifiche o divulgative, salvo espresso divieto delle parti a mezzo dichiarazione scritta, in ogni caso previo oscuramento dei dati sensibili e di ogni altro elemento che consenta la riconoscibilità delle parti.
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 10 - DOMANDA DI ARBITRATO
Chiunque intenda promuovere un procedimento arbitrale secondo il presente Regolamento deve depositare alla Segreteria delle Camere Arbitrali la domanda di arbitrato ai recapiti indicati nel sito xxxxx://xxxxxxxxxxx- xxx.xx/xxxxxx con invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo x.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Eventuali documenti allegati alla domanda devono essere numerati e prodotti insieme al deposito
dell’istanza.
La domanda può essere depositata utilizzando il modulo on line messo a disposizione dalle Camere Arbitrali ovvero a forma libera redatta dalla Parte istante contenente le informazioni e indicazioni previste nel modulo. La domanda, sottoscritta dalla parte che propone il procedimento o dall’eventuale legale rappresentante munito di idonei poteri, deve contenere:
- il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante, codice fiscale e Partita Iva ;
- l’indicazione delle generalità del difensore, compreso codice fiscale e Pec, l’indicazione dell’eventuale elezione di domicilio presso quest’ultimo, l’indicazione della procura alle liti ;
- copia autentica del testo della convenzione arbitrale dal quale il procedimento trae origine;
- le indicazioni sul tipo di arbitrato prescelto (rituale o irrituale), se arbitro unico o collegio arbitrale;
- l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda con la precisazione dei quesiti, la domanda e il suo valore;
- l’indicazione di tutti gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi e l’elencazione dei documenti
eventualmente allegati alla domanda;
-l’indicazione delle parti (testimoni) che intende siano sentiti nel procedimento e l’indicazione dell’eventuale
rappresentante nel giudizio arbItrale con relativa delega in originale;
- la prova di avvenuta notifica alla controparte della domanda.
Il deposito della domanda deve essere accompagnato dal versamento in favore della Camera Arbitrale Equilibrium della somma (non rimborsabile) per le spese amministrative (di cui all’art. 5 co. 2) nella misura prevista dal Tariffario della Camera Arbitrale pubblicato sul sito.
La Segreteria provvede a notificare alla Parte chiamata in arbitrato a mezzo pec ovvero con ogni altra forma equipollente entro 15 Giorni dal deposito mediante invio della domanda, dei documenti eventualmente allegati, di copia del Regolamento delle Camere Arbitrali nonché con l’invito a comunicare entro 30 giorni l’adesione alla procedura
ARTICOLO 11 – RISPOSTA
Il convenuto deve depositare alla Segreteria delle Camere Arbitrali a mezzo pec (o mezzo equipollente) la sua risposta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda unitamente ai documenti di cui intende avvalersi. La risposta dovrà contenere:
- il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società o altro ente, la denominazione, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante munito di poteri, codice fiscale e x.xxx ;
- l’indicazione delle generalità del difensore, compreso codice fiscale e Pec, l’indicazione dell’eventuale elezione di domicilio presso quest’ultimo se nominato, la procura alle liti e, in ogni caso,
l’elezione di domicilio, ai fini di tutte le comunicazioni da effettuare nel
procedimento arbitrale;
- le indicazioni sul tipo di arbitrato prescelto, se arbitro unico o collegio nel caso in cui la scelta non emerga dalla clausola compromissoria o dal compromesso, ovvero se la scelta sia diversa rispetto a quella già formulata dall’attore, con le relative motivazioni- l’esposizione dei fatti posti a fondamento della risposta, e la precisazione
dei quesiti, dei contro-quesiti e delle eventuali richieste in via riconvenzionale;
-l’indicazione del valore della risposta e della domanda riconvenzionale;
- l’indicazione di tutti gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi e l’elencazione dei documenti allegati alla risposta;
- la prova di avvenuta comunicazione alla controparte della risposta e dei documenti ad essa eventualmente allegati.
Entro 10 giorni dalla ricezione della risposta, la Segreteria delle Camere Arbitrali dovrà darne comunicazione
formale all’attore unitamente a copia dell’atto e dei documenti depositati dal convenuto.
In caso di risposta che contenga domanda riconvenzionale, la parte attrice può depositare una memoria di deduzioni sulla riconvenzionale, da notificare alla controparte entro venti giorni dalla ricezione della risposta,
ARTICOLO 12 - DOMANDA RICONVENZIONALE - REPLICA
In caso di domanda riconvenzionale è consentita all’attore una replica da notificare al convenuto entro 20 giorni dal ricevimento della risposta contenente la domanda riconvenzionale e con deposito entro i successivi 10 giorni alla Segreteria della Camera Arbitrale, completa degli eventuali ulteriori documenti di cui intende avvalersi la cui produzione sia giustificata dalla domanda riconvenzionale.
ARTICOLO 13 - CHIAMATA DI TERZO
1. Chi intende estendere la procedura ad un terzo che è parte della convenzione arbitrale deve notificargli la risposta – o la replica – e provvedere al suo deposito presso la Segreteria della Camera arbitrale nei termini e nei modi di cui agli articoli 10 e 11.
ARTICOLO 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXX
1. Il soggetto che non sia parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento facendone richiesta alla Segreteria della Camera arbitrale con nota nella quale dichiara di accettare la clausola compromissoria, il Regolamento della Camera, la composizione dell'organo arbitrale e lo stato del procedimento.
2. L'organo arbitrale, sentite le parti, decide entro 5 giorni in ordine all'ammissibilità dell'intervento.
3. Ove lo ammetta, dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione della procedura.
ARTICOLO 15 - UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Se richiesto dalle Parti, oppure ritenuto opportuno dall’Arbitro o dal Collegio arbitrale, prima della data della prima udienza l’Arbitro o il Presidente del Collegio Arbitrale dispone la convocazione al fine di esperire un tentativo di conciliazione, dandone immediata comunicazione alle parti stesse, le quali dovranno comunicare la loro adesione entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento.
L’udienza relativa a tale tentativo di conciliazione viene tenuta, di norma, da un iscritto all’Albo della Camera
Arbitrale adita.
La Camera arbitrale determina, ai sensi del Tariffario, l’importo delle spese per la procedura di conciliazione La somma così determinata deve essere versata alla Camera Arbitrale dall’attore e dal convenuto in quote uguali entro quindici giorni dall’espletamento del tentativo, salvo il versamento immediato delle spese amministrative. In caso di mancato adempimento delle parti, il tentativo di conciliazione non avrà luogo.
Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di poteri per conciliare la lite.
In caso di conciliazione della lite, viene redatto verbale sottoscritto dalle parti in tanti esemplari quante sono le Parti del procedimento.
In caso di mancata conciliazione, nella stessa udienza il Conciliatore rimette le Parti avanti l’Arbitro Unico o al Collegio. In ogni caso, qualora il tentativo di conciliazione fallisca, il verbale dell’udienza innanzi al Conciliatore non potrà essere utilizzato nel procedimento arbitrale.
ARTICOLO 16 – TENTATIVO DI MEDIAZIONE
Nel caso in cui prima dell’attivazione della procedura arbitrale sia stato esperito fra le Parti e per la medesima vertenza un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo di Mediazione conclusosi con esito negativo, tutto quanto argomentato, riferito e prodotto all’interno della procedura di mediazione rimarrà coperto da riservatezza e inutilizzabilità nel procedimento arbitrale successivo.
I documenti, o parte di essi, depositati dalle parti nel procedimento di mediazione potranno essere esibiti e/o depositati nel procedimento arbitrale qualora le Parti vi acconsentano.
Qualora nel procedimento di mediazione siano state redatte ed acquisite perizie specialistiche e consulenze tecniche da un soggetto terzo alle parti in mediazione e formatasi nel contraddittorio fra le stesse, potranno essere prodotte nel procedimento arbitrale qualora vi sia il consenso di tutte le Parti.
In ogni caso, spetterà all’arbitro/collegio arbitrale valutare se da dette perizie e/o consulenze tecniche sia possibile trarre argomenti e/o elementi utili al suo/loro convincimento, oppure conferire alle medesime valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c., ovvero disporre la rinnovazione dell’accertamento peritale.
ARTICOLO 17 – ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE DELL’ARBITRO
A ricezione integrale del deposito, la Segreteria provvede a richiedere all’Arbitro Unico o agli Arbitri se vi è un Collegio Arbitrale la formale accettazione dell’incarico ed a trasmettergli il fascicolo degli atti e documenti ricevuti dalle parti in relazione al procedimento, dandone comunicazione alle parti stesse.
Con l’accettazione dell’incarico, l’arbitro assume l’obbligo di svolgere la sua funzione con assoluta imparzialità ed indipendenza nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento e del Codice deontologico della Camera arbitrale.
A seguito dell’accettazione, l’arbitro non può rinunciare all’incarico se non per gravi motivi sopravvenuti. La Segreteria dà comunicazione alle parti dell’avvenuta accettazione dell’arbitro / degli arbitri.
Le parti possono ricusare l’arbitro, che non sia stato da loro nominato, per i motivi previsti dall’articolo 51 del Codice di Procedura Civile, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, a mezzo istanza motivata rivolta al Presidente del Collegio della Camera Arbitrale Equilibrium.
Xxxx’istanza di ricusazione decide il Collegio della Camera Arbitrale, dopo aver sentito l’arbitro ricusato, le
parti e assunte quando occorre sommarie informazioni.
Qualora per qualunque motivo venisse a mancare nel corso del procedimento uno o più arbitri, la sostituzione avverrà entro venti giorni dalla richiesta della parte o dall’accertamento della ricorrenza dei motivi di ricusazione a cura della parte più diligente, ovvero a cura della parte designante se si tratta di arbitro designato dalla medesima, ovvero da tutte le Parti se si tratta di arbitro nominato congiuntamente dalle stesse.
Nel caso in cui le parti non provvedano alla sostituzione nei termini previsti, la nuova nomina verrà effettuata dal Presidente del Collegio della Camera Arbitrale secondo quanto previsto dall’art 3 del presente Regolamento.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ARBITRATO ORDINARIO
ARTICOLO 18 – PROCEDIMENTO
L’Arbitro od il Collegio arbitrale possono regolare lo svolgimento del procedimento e l’istruttoria della lite nel modo che ritengono più opportuno nel rispetto del presente Regolamento e del principio del contraddittorio. In particolare, possono concedere alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche, e presentazione di mezzi di prova documentale e testimoniale.
L’Arbitro od il Collegio possono procedere, anche d’ufficio, all’assunzione di mezzi di prova ed alla nomina di consulenti tecnici, purché nell’ambito di coloro che sono iscritti nell’Albo tenuto presso la Camera Arbitrale Equilibrium e previa previsione di spesa che dovrà essere accettata dalle parti.
ARTICOLO 19 - UDIENZE E ISTRUTTORIA
L’organo arbitrale convoca le parti ad un’udienza, da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina, presso la sede
della Camera arbitrale.
L’organo arbitrale, anche su richiesta congiunta delle parti, può prevedere che si svolgano in luogo diverso
dalla sede della Camera arbitrale le udienze o altri atti del procedimento.
L’organo arbitrale può disporre, o consentire alle parti e/o ai difensori che ne facciano richiesta, la partecipazione alle udienze anche da remoto con appositi strumenti per l’audio/video conferenza in tempo reale, nel rispetto del principio del contraddittorio e della riservatezza.
Le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non comportano la modifica della sede dell'arbitrato, come determinata a norma dell'art. 7.
Nel caso in cui rilevi l’irregolarità della convocazione, l'organo arbitrale ne dispone il rinnovo.
Salvo diversa indicazione dell'organo arbitrale, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti messi a conoscenza dei fatti di causa e comunque muniti dei relativi poteri ed espressamente autorizzati a disporre delle posizioni giuridiche ricomprese nell’oggetto della controversia, ed assistite dai rispettivi difensori.
L'organo arbitrale ammette l'audizione dei testi e/o degli esperti indicati dalle parti nei limiti in cui ritiene l'audizione rilevante ai fini della decisione.
Qualora lo ritenga opportuno, l'organo arbitrale può altresì nominare un consulente tecnico d'ufficio dando le disposizioni necessarie all'espletamento del mandato. Al consulente tecnico d'ufficio si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
I testimoni e/o gli esperti indicati dalle parti o nominati dall'organo arbitrale devono comparire all'udienza che li riguarda. Anche a costoro è consentita la partecipazione all’udienza in modalità telematica purché sia assicurata la terzietà nell’esposizione.
E’ onere delle parti assicurare la presenza dei testimoni ed esperti nel giorno nel luogo fissato per l’udienza. Fermo quanto previsto per la domanda introduttiva, la risposta del convenuto e l'eventuale replica, il procedimento si svolge secondo le disposizioni dettate dall'organo arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio e delle previsioni degli artt. 17 e seguenti.
Delle udienze è redatto verbale.
ARTICOLO 20 – DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO – EMISSIONE DEL LODO
L’Arbitro od il Collegio devono emettere il lodo entro 180 GIORNI dal momento dell’accettazione della nomina ad arbitro o dalla costituzione del Collegio arbitrale; il termine può essere prorogato ai sensi dell’art. 820 terzo comma Codice di Procedura Civile di ulteriori 180 giorni nei casi previsti dall’art. 820 quarto comma del Codice di Procedura Civile, e per non più di una volta dalla Camera arbitrale, d’ufficio, ovvero su concorde richiesta delle parti o ancora su domanda motivata dell’organo arbitrale, quando ricorrano giustificati motivi.
Il lodo, adeguatamente motivato e sottoscritto, deve essere redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Segreteria, e trasmesso alle parti ed alla Segreteria entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte dell’arbitro o dal Presidente del Collegio Arbitrale.
L’organo arbitrale decide la controversia mediante un lodo rituale, salvo che la convenzione di arbitrato contenga l'espressa volontà di escludere la natura di arbitrato rituale del procedimento o quella di lodo della determinazione finale. In tal caso il procedimento è definito mediante determinazione contrattuale che sostituisce la volontà delle parti.
Il Tribunale arbitrale può emettere un lodo parziale quando decide, in via preliminare, su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito. In tal caso, con il lodo il Tribunale dispone, se del caso, la prosecuzione del procedimento per ogni altra decisione fissando all’uopo nuova udienza.
La decisione dell'organo arbitrale deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale.
Se la decisione è redatta in formato digitale la Camera arbitrale la invia ai difensori delle parti a mezzo posta elettronica certificata.
Se la decisione è redatta in forma analogica l'organo arbitrale ne predispone tanti originali quanti sono le parti più uno. La Camera arbitrale dà immediata comunicazione della decisione a ciascuna parte mediante consegna di un originale anche con spedizione in plico raccomandato ovvero con altro mezzo che dia prova dell’avvenuta spedizione e consegna.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ARBITRATO SEMPLIFICATO
ARTICOLO 21 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La procedura di arbitrato semplificato si applica a controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 per
ogni domanda.
Ai fini della presente disposizione si fa riferimento al valore della domanda introduttiva ovvero a quello di eventuali domande riconvenzionali, se superiore.
2. Qualora nessuna delle parti precisi il valore della controversia, ovvero questo sia indeterminato/ indeterminabile, la Camera Arbitrale, tenuto conto delle circostanze, determina il tipo di procedura (arbitrato ordinario o semplificato) cui assoggettare la controversia, e dà le disposizioni del caso.
3. Le parti, di comune accordo, non oltre la prima udienza, possono sempre chiedere l'applicazione della procedura di arbitrato semplificato, ovvero escluderla, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi che precedono.
ARTICOLO 22 - PRINCIPI
22.1. Nella procedura di arbitrato semplificato la decisione deve pronunciarsi e depositarsi entro novanta giorni dalla prima udienza.
22.2. L’organo arbitrale decide secondo diritto, salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti.
22.3. Le parti devono indicare tutti i mezzi di prova, precostituita e costituenda, di cui intendono avvalersi nella
domanda, nella risposta e nella replica all’eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza.
22.4. E' privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
22.5. Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all’arbitrato semplificato le norme previste
per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.
ARTICOLO 23 - UDIENZE
23.1. Salvo che nella convocazione l'organo arbitrale non disponga diversamente, alla prima udienza devono presenziare le parti, i loro difensori e gli eventuali testimoni e/o esperti indicati negli atti introduttivi.
23.2. Alla prima udienza l’organo arbitrale sente le parti e può esperire il tentativo di conciliazione. Ove la conciliazione non riesca o non venga espletata, nella medesima udienza l'organo arbitrale sente gli eventuali testimoni e/o esperti.
23.4. Solo ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia l'organo arbitrale può fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima, ovvero ordinare una consulenza tecnica d’ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso, se richiesto, fissa altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.
23.5. Nella gestione dell’udienza l’organo arbitrale può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l’accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l’esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l’unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.
23.6. Al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa.
23.7. È di norma esclusa, salvo che l’organo arbitrale ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la
presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell’udienza.
ARBITRATO INTERNAZIONALE
ARTICOLO 24- AMBITO DI APPLICAZIONE
Si farà ricorso all’arbitrato internazionale quando alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso e, in ogni caso, al momento del deposito della domanda di arbitrato, una delle parti risieda o abbia la sede effettiva all’estero, ovvero quando una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 832 del Codice di Xxxxxxxxx Civile.
Qualora le parti non abbiano stabilito diversamente, l’arbitro applica la legge italiana. In ogni caso l’arbitro
è tenuto a tener conto del contenuto del contratto e degli usi commerciali.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 25 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni che avvengono fuori dalle udienze devono essere trasmesse dalle Parti alla Segreteria della Camera arbitrale a mezzo posta certificata. La Segreteria dovrà riscontrarle entro 7 giorni dal loro ricevimento. Sono ammesse forme equipollenti purché siano mezzi idonei a provare la loro ricezione.
ARTICOLO 26 – MODIFICHE
La Camera Arbitrale Equilibrium si riserva di modificare e adeguare alle norme di legge sopravvenute in qualunque momento il presente Regolamento e i relativi allegati .
ARTICOLO 27 – RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di arbitrato nazionale ed internazionale.