CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
COMUNE DI XXXXXXX XXXXXX COMUNE DI CISTERNINO
APPALTO N. 01/2018
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 | |
LAVORI DI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA VOTANO, VIA MOTTOLA E VIA ALBEROBELLO” Cod. MIR A0501.61 | |
CUP: J91J15000020008 | CIG: 7370517709 |
POR PUGLIA 2014 - 2020 - ASSE V - AZ. 5.1 | CPV: 45240000-1 (lavori di costruzione per opere idrauliche) |
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna dei lavori è il territorio del Comune di Xxxxxxx Xxxxxx (TA) [codice NUTS ITF43]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Settore III Lavori Pubblici – Ambiente – Patrimonio
Sommario:
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante
1.4 Documentazione di gara, fac-simili, chiarimenti e comunicazioni
1.5 Chiarimenti
1.6. Comunicazioni
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto
2.2. Qualificazione dei lavori
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4. Requisiti di partecipazione
2.4.1. Generali
2.4.2. Speciali e mezzi di prova
a. Requisiti di idoneità
(art. 83, COMMA 1, lettera a) del Codice)
b. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
(art. 83, COMMA 1, lettera b) e c) del Codice)
2.4.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
2.4.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
2.4.5. Avvalimento
2.4.6. Subappalto
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1 domanda di partecipazione (punto 3.1)
3.2 dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione (punto 3.2)
3.3 documento PASSOE (punto 3.3)
3.4 garanzia provvisoria e impegno alla costituzione della garanzia definitiva (punto 3.4)
3.5 contributo all’autorità nazionale anticorruzione (punto 3.5)
3.6 dichiarazione di presa visione dei luoghi o attestazione di avvenuto sopralluogo (punto 3.6) 3.7documento di gara unico europeo (punto 3.7)
3.8 dichiarazioni integrative al documento di gara unico europeo (punto 3.8)
3.9 Gestione materiali da scavo (punto 3.9)
3.10 documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (punto 3.10)
4. CAPO 4 - OFFERTA
4.1. Offerta Tecnica
4.2. Offerta Economica-Temporale
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1. Valutazione dell’Offerta Tecnica
5.2. Valutazione dell’Offerta Economica - Temporale
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Apertura della gara
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3. Ammissione degli offerenti
6.4. Gestione dell’Offerta Tecnica
6.5. Gestione dell’Offerta Economica-Temporale
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
7.2. Proposta di aggiudicazione
7.3. Aggiudicazione
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.2. Adempimenti contrattuali
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.3. Riserva di aggiudicazione
PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA
CAPO 1 – PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a. il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello stabilito nel Bando di Gara al paragrafo IV.3.3);
b. il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c. il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
d. Il termine per la presentazione delle offerte decorre dalla pubblicazione dell’avviso di indizione di gara nella G.U. della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
a. il plico di invio contenente le tre buste interne di cui al seguente punto b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
entro il termine perentorio di cui al paragrafo 1.1, lettera a);
all’indirizzo di cui al paragrafo 1.3, lettera a);
con una delle modalità di cui al paragrafo 1.3, lettere b.a) e b.b) e b.c);
b. nel seguito del presente disciplinare con il termine «A - busta Documentazione Amministrativa»
si intende la busta interna contenente i documenti di cui al successivo Capo 3, con il termine
«B - busta dell’Offerta Tecnica» si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l’Offerta Tecnica di cui all’articolo 4.1, con il termine «C - busta dell’Offerta Economica e Temporale» si intende la busta interna contenente l’Offerta Economica e l’Offerta Temporale alla condizioni e con le modalità di cui all’articolo 4.2;
c. le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste al successivo paragrafo 1.3, lettera d);
d. le tre buste di cui alla lettera b), chiuse e sigillate, recano l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura inequivocabile, e sono contraddistinte, rispettivamente, come segue:
«A-Documentazione Amministrativa» | e | «B-Offerta Tecnica» | e | «C-Offerta Economica e Temporale» |
e. la mancata sigillatura delle buste di cui alla lettera b) inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Costituisce altresì causa di esclusione la commistione tra i documenti che tassativamente devono essere inseriti nelle citate buste.
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante:
a. il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:
ENTE: “Centrale Unica Appaltante della Valle D’Itria” |
SEDE: c/o Comune di Xxxxxxx Xxxxxx (TA) – 74015 Xxxxxx Xxxx, 00 |
b. Il recapito di documenti deve pervenire all’ufficio protocollo della Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità restando inteso che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti:
b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.3) consegnato a mani presso l’ufficio protocollo senza le formalità di cui ai precedenti punti;
c. la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Comune di Xxxxxxx Xxxxxx di seguito indicati;
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 17.30
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione.
d. il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall’offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
e. il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all’esterno, oltre all’intestazione dell’offerente (Ragione Sociale, P. IVA, C.F., indirizzo sede legale, l’indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono, fax), le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all’esterno la dicitura «APPALTO N. 1/2018 “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA VOTANO, VIA MOTTOLA E VIA ALBEROBELLO – CIG. 7370517709 - Documenti di gara: NON APRIRE».
f. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
1.4 Documentazione di gara, fac-simili, chiarimenti e comunicazioni
1. La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
Elaborati descritti e grafici del Progetto Esecutivo elencati nella tabella che segue:
a. Tabella n. 1 – Progetto
3 | REL 01 | RELAZIONE GENERALE |
4 | REL 02 | RELAZIONE GEO-LITOLOGICA |
5 | REL 03 | RELAZIONE IDROGEOLOGICA |
6 | REL 04 | "Studio idraulico ‐ idrologico (Ante e Post Operam)" |
7 | REL 05 | RELAZIONE SISMICA |
8 | REL 06 | RELAZIONE SUI RILIEVI CANALI E SOTTOSERVIZI |
9 | REL 07 | RELAZIONE CARATTERIZZAZIONI TERRE E ROCCE |
10 | REL 08 | RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA |
11 | REL 09 | RELAZIONE STATICA DELLE TUBAZIONI |
12 | REL 10 | DISCIPLINARE TECNICO DELLE TUBAZIONI |
13 | REL 11a | RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE DI CALCOLO STRUTTURALE |
14 | REL 11b | RELAZIONE QUALITA’ E DOSATURA MATERIALI |
15 | REL 11c | PIANO DI MANUTENZIONE OPERE IN CALCESTRUZZO NORMALE |
16 | REL 11d | CONFORMITA SOFTWARE DI CALCOLO (§10.2 DELLE NTC) |
17 | REL 11e | RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI |
18 | REL 11f | TABULATI DI CALCOLO Impianto Area Votano |
19 | REL 11g | TABULATI DI CALCOLO Ponticello Area Votano |
20 | REL 11h | TABULATI DI CALCOLO Muro di sostegno Area Votano |
21 | REL 11i | TABULATI DI CALCOLO Impianto di xxx Xxxxxxxxxxx |
00 | REL 11l | TABULATI DI CALCOLO Pozzetto tipo |
23 | REL 12 | PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO |
24 | REL 13 | ELENCO PREZZI UNITARIO |
25 | REL 14 | ANALISI PREZZI |
26 | REL 15 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
27 | REL 16 | STIMA INCIDENZA MANODOPERA |
28 | REL 17 | STIMA INCIDENZA SICUREZZA |
29 | REL 18 | COMPUTO ONERI DIRETTI SICUREZZA |
30 | REL 19 | QUADRO ECONOMICO |
31 | REL 20 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO |
32 | REL 21 | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI |
33 | REL 22 | PIANO DI MANUTENZIONE |
34 | REL 23 | CSA E SCHEMA DI CONTRATTO |
35 | TAV 1 | COROGRAFIA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO: |
36 | TAV 2 | STRALCIO CARTA TECNICA XXXXXXX XXXXXX |
00 | XXX 0 | BACINI IDROGRAFICI |
38 | TAV 4a | STUDI E INDAGINI: GEOMORFOLOGIA |
39 | TAV 4b | STUDI E INDAGINI: INDAGINI GEOGNOSTICHE |
40 | TAV 4c | STUDI E INDAGINI: PERIMETRAZIONI PAI |
41 | TAV 4d | STUDI E INDAGINI: PPTR |
42 | TAV 4e | STUDI E INDAGINI: STRALCI CATASTALI |
43 | TAV 5 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
44 | TAV 6a | RILIEVO TOPOGRAFICO: AREA VOTANO |
45 | TAV 6b | RILIEVO TOPOGRAFICO: AREA via alberobello |
46 | TAV 7 | PROGETTO: |
47 | TAV 8a | PROGETTO AREA VOTANO |
48 | TAV 8b | PROGETTO AREA VOTANO |
49 | TAV 8c | PROGETTO AREA VOTANO |
50 | TAV 8d | PROGETTO AREA VOTANO SISTEMA DRENANTE |
51 | TAV 8e1 | PROGETTO AREA VOTANO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO |
52 | TAV 8e2 | PROGETTO AREA VOTANO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO |
53 | TAV 8e3 | PROGETTO AREA VOTANO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO |
54 | TAV 9a | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO |
55 | TAV 9b | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO |
56 | TAV 9c | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO |
57 | TAV 9d | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO SISTEMA DRENANTE |
58 | TAV 9e1 | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO |
59 | TAV 9e2 | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO |
60 | TAV 9f | PROGETTO AREA VIA ALBEROBELLO: STRADA PROLUNGAMENTO VIA DELLA RESISTENZA |
61 | TAV 10a | OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E MITIGAZIONE |
62 | TAV 10b | OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E MITIGAZIONE |
63 | TAV 11a | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PROGETTO RETE DI CAPTAZIONE ACQUA PIOVANA |
64 | TAV 11b | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PROGETTO RETE DI CAPTAZIONE ACQUA PIOVANA |
65 | TAV 11c1 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PROGETTO RETE DI CAPTAZIONE ACQUA PIOVANA |
66 | TAV 11c2 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PROGETTO RETE DI CAPTAZIONE ACQUA PIOVANA |
67 | TAV 11c3 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PROGETTO RETE DI CAPTAZIONE ACQUA PIOVANA |
68 | TAV 11c4 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PROGETTO RETE DI CAPTAZIONE ACQUA PIOVANA |
69 | TAV 12a | PROGETTO STRUTTURE AREA VOTANO |
70 | TAV 12 b | PROGETTO STRUTTURE AREA VOTANO |
71 | TAV 12c | PROGETTO STRUTTURE AREA VOTANO |
72 | TAV 12d | PROGETTO STRUTTURE AREA VOTANO |
73 | TAV 12e | PROGETTO STRUTTURE AREA VOTANO |
74 | TAV 13 | PROGETTO STUTTURE AREA VIA ALBEROBELLO |
75 | TAV 14 | CRITERI DI SICUREZZA ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE: |
76 | TAV 15 (ALL. PSC) | PSC |
Per l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese dai partecipanti ai fini della partecipazione alla presente gara, si forniscono i modelli/fac-simile di seguito elencati.
a) Allegato A – Fac-simile Domanda di Partecipazione;
b) Allegato B – Fac-simile Formulario DGUE editabile;
c) Allegato C – Fac-simile Domanda Di Partecipazione con dichiarazione dei requisiti di partecipazione (per gli o.e. che non utilizzano il DGUE);
d) Allegato D – Fac-simile Offerta Tecnica;
e) Allegato E – Fac-simile Offerta Economica;
f) Allegato - F - Fac-simile Attestato presa visione dei luoghi;
g) Allegato G - Vademecum Istruzioni Compilazione DGUE.
Resta salvo che le predette istanze e dichiarazioni possono essere liberamente resi dagli offerenti avvalendosi di modelli propri. I modelli/fac-simile messi a disposizione dalla stazione appaltante hanno l’unico scopo di agevolare le imprese nelle dichiarazioni da rendere e non assurgono a documenti di gara né ne integrano o precisano il contenuto; ne deriva che eventuali mancanze, errori, omissioni e/o inesattezze nei documenti allegati all’offerta, anche se derivanti dall’utilizzo dei modelli/fac-simile, sono da considerarsi imputabili esclusivamente all’impresa concorrente.
Tutta la documentazione di gara è liberamente consultabile e disponibile per il download diretto e gratuito sul sito internet del Comune di Xxxxxxx Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (bandi di gara e avvisi pubblici: bandi ed esiti di gara 2018).
Gli elaborati di progetto sono altresì disponibili per la presa visione presso gli uffici del Settore III del Comune di Xxxxxxx Xxxxxx nei giorni feriali dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al numero 080/4836312 entro il termine di scadenza delle offerte. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
1.5. Chiarimenti
a. ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
b. le richieste di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono presentate esclusivamente in forma scritta, mediante posta elettronica ordinaria o certificata mentre non sono ammesse le richieste di chiarimenti telefonici avanzate a mezzo telefonico; le stesse devono essere
indirizzate come segue:
b.1 le richieste di chiarimenti di carattere procedurale / amministrativo dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx;
b.2 le richieste di chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Le risposte ai chiarimenti di rilevante interesse e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune di Xxxxxxx Xxxxxx: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx sezione del sito “Bandi di Gara e Avvisi Pubblici” – “Bandi ed Esiti di Gara 2018”. Sempre che siano state richieste in tempo utile e con le modalità stabilite, le risposte sono evase dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni.
1.6. Comunicazioni
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.5 per le richieste di chiarimenti, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara ovvero quello risultante dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxx.
3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DI GARA
Il presente Xxxx riporta il dettaglio della suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, con l’indicazione della categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell’art. 105, commi 2, 4 e 5 del Codice
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
Il corrispettivo si intende a corpo.
Tabella n. 2 – Importo dell’appalto
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | €. 1.994.574,12 | |
DI CUI: | ||
a. | Costo lavori (soggetto a ribasso) | € 1.378.523,53 |
b. | Costo personale (soggetto a ribasso) | € 616.050,59 |
c. | Oneri della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) | €.25.552,99 |
d. | Costi della sicurezza costi aziendali (non soggetti a ribasso) | €. 82.289,97 |
Totale | € 2.102.417,08 |
Il costo dei lavori risulta dalla quantificazione delle tipologie di lavorazioni raggruppate e riordinate in categorie omogenee, funzionali anche alla individuazione di specifici corpi d’opera come elencate nella Tabella che segue (n. 3) con la puntualizzazione della categoria di appartenenza di cui di cui al D.P.R. 207 / 2010.
Ai sensi e agli effetti dell’art. 23, co. 16 del Codice i costi della manodopera sono compresi nell’importo dei lavori soggetto a ribasso e si stimano in €. 616.050,59; la stima rinviene dal documento “Stima Incidenza Manodopera” allegato al Progetto esecutivo.
2.2. Qualificazione dei lavori
2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:
a. per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al
D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b. le categorie lavorative omogenee sono quelle indicate nella tabella che segue:
Tabella n. 3 – Oggetto dell’Appalto
CATEGORIA | QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (SI/NO) | IMPORTO (€) | INCIDENZA% | PREVALENTE O SCORPORABILE | SUBAPPALTABILE (%) | |
Opere fluviali di sistemazione idraulica e bonifiche. | (OG8) Classe III | SI | 901´234,75 | 43,394 | Prevalente | Nei limiti del 30% |
Opere Infrastrutturali delle reti | (OG6) Classe I | SI | 196´583,53 | 9,465 | Scorporabile | Nei limiti del 30% |
Opere edili | (OG1) Classe III | SI | 785´089,72 | 37,802 | Scorporabile | Nei limiti del 30% |
Opere agronomiche | (OS24) Classe I | NO | 108´514,25 | 5,225 | Scorporabile | Nei limiti del 30% |
Opere di sistemazione stradale | (OG3) Classe I | NO | 85´441,84 | 4,114 | Scorporabile | Nei limiti del 30% |
TOTALE LAVORI | 2´076´864,09 | 100,00 |
c. la categoria riportata nella seconda colonna della tabella n. 3 è individuata al fine del rilascio del Certificato di esecuzione lavori ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in giorni: 335 naturali e consecutivi come previsto nell’art. 7 del Capitolato Speciale di
Appalto.
2.4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 ovvero costituiti da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 nonché i concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea che siano in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione:
1. di idoneità morale di cui al seguente paragrafo 2.4.1;
2. di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al seguente paragrafo 2.4.2.
2.4.1 Generali
Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli operatori economici devono non devono presentare nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, pena l’esclusione dalla gara.
Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici:
a. che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
b. che abbiano violato il divieto di associazione in partecipazione di cui all’art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
c. in caso di sussistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
d. che abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero che partecipano alla gara anche in forma individuale qualora abbiano già partecipato alla stessa gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
e. che abbiano alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/01 e smi. come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012);
x. xxx abbiano sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e che non siano in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in
l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;
g. offerenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale: qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara;
h. per i quali sussistono cause ulteriori di divieto a contrattare con la p.a. previste dalla normativa vigente;
i. che non dichiarano di accettare le clausole contenute nel patto di protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura - UTG di Taranto costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
j. [in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui
al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190] che non posseggono l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure che entro la scadenza del termine di ricezione delle offerte non hanno presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Self Cleaning
Nell’ipotesi di provvedimenti giurisdizionali emessi per uno o più dei reati indicati al comma 1, dell’art. 80, del Codice degli Appalti pronunciati nei confronti dei soggetti indicati nel comma 3 del citato articolo 80:
se ancora in carica alla data di pubblicazione della gara - limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;
cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara, è ammesso a provare di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Nell’ipotesi di ricorrenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, dell’art. 80, del Codice si è ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’istituto del self - cleaning di cui all’art. 80, comma 7, del Codice, i provvedimenti di autodisciplina adottati dall’operatore economico dovranno essere dichiarati espressamente mediante autocertificazione.
A tal fine le relative dichiarazioni vanno rese mediante la compilazione della Parte III, Sezione A del DGUE.
2.4.2. Speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale indicati nel presente paragrafo.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
a. Requisiti di idoneità
(art. 83, COMMA 1, lettera a) del Codice)
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
3. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
(art. 83, COMMA 1, lettera b) e c) del Codice)
1. Possesso della qualificazione nelle categorie omogenee e nelle classificazioni riportate nella Tabella n. 3 del precedente paragrafo 2.2.1 (SOA) rilasciate secondo quanto stabilito dal
D.P.R. n. 207/2010 da società di attestazione regolarmente autorizzate, in corso di validità. In caso di ATI orizzontale, la suddetta certificazione deve essere dichiarata da ciascuna delle imprese facenti parte dei raggruppamenti già costituiti o da costituirsi.
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA di cui al presente paragrafo.
2. Per l’esecuzione delle categorie di lavori per le qual la qualificazione SOA non è obbligatoria, in sostituzione del requisito del possesso della SOA, è ammessa autocertificazione per la dimostrazione dei seguenti requisiti:
a. aver eseguito lavori per la stessa attività dell’appalto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non inferiore all’importo a base di gara;
b. di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo di cui al precedente capoverso a;
c. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica
La predetta autocertificazione, in caso di ricorso al DGUE, sarà resa mediante las compilazione del della Parte IV, Sez. B e C).
2.4.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84 del Codice.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale secondo le prescrizioni di al Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo
2.4.2 lett. a deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
2.4.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 2.4.2 lett. a, capoverso 1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
2.4.5. Avvalimento
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui agli articoli 45 e 46, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
1. DGUE dell’impresa ausiliaria per la dichiarazione del possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
2. eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
3. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
4. originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
6. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
La documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo
2.4 sarà inserita nel plico «A-Documentazione Amministrativa».
2.4.6. Subappalto
1. Il subappalto e ammesso ai sensi ed in conformità di quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. n.
50/2016.
2. Si precisa che, in ogni caso, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
3. Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.
CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione della busta interna «A-Documentazione Amministrativa»)
La busta «A-Documentazione Amministrativa» contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
1. domanda di partecipazione (punto 3.1)
2. dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione (punto 3.2)
3. documento PASSOE (punto 3.3)
4. garanzia provvisoria e impegno alla costituzione della garanzia definitiva (punto 3.4)
5. contributo all’autorità nazionale anticorruzione (punto 3.5)
6. dichiarazione di presa visione dei luoghi o attestazione di avvenuto sopralluogo (punto 3.6)
7. documento di gara unico europeo (punto 3.7)
8. dichiarazioni integrative al documento di gara unico europeo (punto 3.8)
9. Gestione materiali da scavo (punto 3.9)
10.documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (punto 3.10)
3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione corredata di marca da bollo di Euro 16,00, è redatta preferibilmente secondo modelli allegati. Con la domanda di partecipazione il concorrente chiede di partecipare alla gara indicando la forma singola o associata di partecipazione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
La domanda è sottoscritta:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal solo consorzio.
Alla domanda di partecipazione è allegata:
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all’originale della procura; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Per la formulazione della domanda di partecipazione alla procedura di appalto i concorrenti possono avvalersi di due distinti modelli:
Allegato A - per i concorrenti che si avvalgono per la dichiarazione dei requisiti di partecipazione del DGUE;
Allegato C - per i concorrenti che non si avvalgono per la dichiarazione dei requisiti di partecipazione del DGUE; il modello consente di rendere, in un unico documento, tutte le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 3.6 (DGUE) e 3.7 (dichiarazioni integrative al DGUE).
3.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente, ai fini della partecipazione, rende obbligatoriamente le informazioni e le dichiarazioni di seguito indicate, integrative della domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni possono essere rese nello stesso documento contenente l’istanza di partecipazione, a tergo della stessa, utilizzando i modelli allegati indicati al punto precedente.
Le dichiarazioni e le informazioni che devono essere rese sono le seguenti: 1.
a) forma giuridica e dati identificativi;
b) estremi di iscrizione alla Camera di Commercio e/o all’Albo delle Cooperative;
c) data di inizio dell’attività;
d) numero dei soci persone fisiche e relativa partecipazione societaria;
e) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
f) dimensioni dell’impresa (se si tratta di micro, piccola o media impresa);
g) numero di dipendenti;
2. in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, indicazione dei dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e del ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
3. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, indicazione della consorziata per la quale il Consorzio concorre alla gara; in caso di omessa dichiarazione, si intende che il consorzio che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
4. dichiarazione in relazione alla dimensione aziendale di micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
5. che, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a. individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
6. che l’offerta economica presentata è da intendersi remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati;
8. di accettare il patto di integrità (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) sottoscritto dalla Prefettura - UTG di Taranto (ex art. 1, comma 17, della l. 190/2012) reperibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/XXXXX/xxxx/0000/Xxxxxxxxxx%00xxxxxxx%00xxxxxxxx.xxx;
10. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza alcuna condizione, quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Xxxx e in tutti i loro Allegati e di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi di aggiudicazione;
11. di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. [se è previsto il sopralluogo obbligatorio] dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
13. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
14. il numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007
15. indica l’Ente competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999 specificando la denominazione, l’Ufficio/Settore Competente, l’indirizzo PEC;
16. indica l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per la certificazione della regolarità fiscale precisando Ufficio l’indirizzo Pec;
17. dichiara che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data della lettera di invito non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
18. dichiara l’elezione di domicilio ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del Codice;
19. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
20. dichiarazione sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e gli altri dati necessari all’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti dei lavori effettuati dal Comune di Xxxxxxx Xxxxxx;
21. [in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001] di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla presente ovvero di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, allegata alla presente;
22. dichiarazione di diniego dell’autorizzazione alla facoltà di accesso agli atti dell’offerta tecnica e delle giustificazioni rese nell’eventuale sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, che si assumono coperte da segreto tecnico/commerciale. La predetta dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, procedendo nel seguente modo:
1) allegando - esclusivamente nella busta B al fine di non anticipare il contenuto dell’offerta tecnica alla fase della valutazione della documentazione amministrativa - dichiarazione anche corredata di documentazione atta ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, procedendo nel seguente modo:
per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l’individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D.Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.
2) apponendo sulle parti dell’offerta tecnica che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività.
La Stazione appaltante riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici contro interessati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento. La Stazione appaltante garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'alt. 53, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
23. dichiarazione dell’impresa mandante di raggruppamento temporaneo, della consorziata di un Consorzio, dell’impresa retista, di accettazione, senza riserve, della clausola in base alla quale con la partecipazione alla procedura di gara in forma associata qualunque comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante o dall’Ente aggiudicatore all’operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune / Consorzio, relativa alla gara di cui si tratta e comprese le comunicazioni previste dal Codice, si deve intendere legalmente effettuata anche nei suoi riguardi e quindi ritenere da essa conosciuta;
In caso di partecipazione in forma associata le informazioni di cui ai numeri 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 vanno rese con riferimento a ciascuno degli operatori economici costituenti il concorrente in forma associata ovvero in caso di consorzio al consorzio e alla consorziata designata.
3.3 DOCUMENTO PASSOE
(art. 2, coma 3, lett. b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni)
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 relativo al concorrente
rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
3.4 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA
(art. 93, D.lgs. n. 50/2016)
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 42.048,34, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
3. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
4. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il servizio di tesoreria comunale Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni IBAN: IT 59 U 05262 79748 T209 9000 1111;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. indicare chiaramente nel documento probatorio quale beneficiario della cauzione provvisoria, il Comune di Xxxxxxx Xxxxxx;
3. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
4. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
00.Xx garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
a. in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
b. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
00.Xx caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
12.L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
13.Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. Nel caso in cui per la partecipazione alla gara sia richiesto il possesso di attestazione SOA la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all’articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010.
00.Xx caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
15.Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
16.È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza
della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
17.È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
3.5 CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
(art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di €. 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento (CIG);
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara [in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”], ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
3.6 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI O ATTESTATAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO Stante la particolarità dell’incarico in relazione dell’area oggetto d’intervento è fatto obbligo tassativo ai concorrenti di prendere visione del luogo ove si dovranno eseguire i lavori oggetto del presente appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. A seguito della visita verrà rilasciato attestato di “Avvenuto sopralluogo”.
A tal fine, l’offerente dichiara, di avere preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione di lavoro oppure di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi. La suddetta dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione può essere resa a tergo del stesso documento contenente l’istanza di partecipazione (modelli A e C).
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di Lunedì e Mercoledì di ciascuna settimana e fino ai sei giorni antecedenti la data di presentazione delle offerte, mediante presentazione presso l'U.T.C. Lavori Pubblici (Piazza Roma 32, Xxxxxxx Xxxxxx) non oltre le ore 10:00 dei predetti giorni, senza necessità di specifico appuntamento. L'impresa verrà accompagnata sui luoghi oggetto di intervento da personale incaricato.
Il sopralluogo può essere effettuato da:
Legale rappresentante e/o Direttore Tecnico dell’impresa muniti di fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a dimostrare la carica ricoperta;
Dipendente dell’impresa munito di delega con sottoscrizione del Legale rappresentante con contestuale dichiarazione che attesti che il dipendente è iscritto a libro unico con relativo numero di matricola;
Procuratore speciale dell’impresa munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell’impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell’impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.
N.B. E’ esclusa la possibilità di delegare un incaricato estraneo all’impresa o avente con questa un rapporto di collaborazione in via autonoma.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale rappresentante/dipendente/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un legale rappresentante/dipendente/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della dichiarazione di presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
3.7 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui l’operatore economico conferma di soddisfare i requisiti di cui agli art. 80 e 83 del Codice.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (allegato B ) rendendo tutte le informazioni richieste per la partecipazione alla procedura di gara mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Resta salva la facoltà dell’O.E., che non intende avvalersi del DGUE per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione, di rendere le medesime informazioni mediante autonome dichiarazioni sostitutive di certificazioni resa ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/00; in tal caso le dichiarazioni potranno essere rese anche nello stesso documento contenente l’istanza di partecipazione alla gara (Allegati A e C).
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II - Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. le dichiarazioni e i documenti indicati nel precedente paragrafo 2.4.5; In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica:
a. ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice all’atto dell’offerta i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare con espressa indicazione della quota percentuale da essa rappresentata rispetto all’importo complessivo del contratto
b. [per gli appalti di importo superiore alla soglia di interesse comunitario ovvero per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come definite dall’art. 1, comma 53 L.190/2012] la denominazione dei tre subappaltatori proposti; in tal caso per ciascun subappaltatore allega il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 2.4.1 del presente disciplinare (ex art. 80, comma 1 e 2 del Codice).
Con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, la dichiarazione di insussistenza delle suddette cause di esclusione può essere resa dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’O.E. che compila il DGUE in luogo dei predetti soggetti con l’osservanza delle prescrizioni di seguito indicate ovvero allegando nella busta A le dichiarazioni rese direttamente dai soggetti coinvolti dalla verifica:
1. indicare nel DGUE, esclusivamente il nominato del soggetto che ha riportato sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sentenza di condanna per uno dei delitti per i quali deriva l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la p.a (comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione), indicando il reato e gli estremi di individuazione del provvedimento giurisdizionale;
2. indicare nel DGUE, se sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
3. Indica obbligatoriamente, in documento diverso dal DGUE – preferibilmente avvalendosi del modello allegato per l’istanza di partecipazione (Allegato A) – i nominativi di tutti i soggetti che a norma dell’art. 80, comma
4. 3 del Codice sono soggetti alla verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui ai citati commi 1 e 2 dell’art. 80.
5. [Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56], allega una dichiarazione integrativa - ovvero rende la medesima dichiarazione nel documento contenente l’istanza di partecipazione (Allegato A) - in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice.
[Analogamente, in caso di non utilizzo del DGUE, le dichiarazioni di cui al capoverso precedente potranno essere rese dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’O.E. per se e per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 (allegato A) ovvero allegando le dichiarazioni rese direttamente dagli interessati dalla verifica].
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante o procuratore speciale che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice. Rimane, pertanto, a carico del rappresentante legale del concorrente, l’onere di dotarsi di adeguate cautele ed azioni volte a evitare il rischio di rendere in gara, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. (rif. Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016).
Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale di cui al paragrafo 2.4.2 del presente disciplinare compilando la sezione A.
In caso di raggruppamento di tipo orizzontale il possesso dei criteri di selezione deve essere dichiarata da ciascuna delle imprese associate o da associarsi nei rispettivi DGUE.
In caso di utilizzo del DGUE, i requisiti relativi ai criteri di selezione devono essere espressamente dichiarati mediante la compilazione delle pertinenti voci: la dichiarazione resa mediante la sola valorizzazione (spunta) della sezione «α» del DGUE si ha per non resa.
Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
3.8 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente utilizzato il modello allegato (Allegato A):
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f- ter) del Codice.
3.9 GESTIONE MATERIALI DA SCAVO
L’operatore economico deve allegare all’offerta, a pena di esclusione dalla procedura di appalto, uno dei seguenti documenti:
a. dichiarazione, resa ai sensi e agli effetti degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00, con la quale l’offerente attesta di avere la disponibilità per l’intera durata dei lavori, già all’atto della presentazione dell’offerta, di altri cantieri rispetto a quello dove si eseguiranno i lavori oggetto dell’appalto e/o di convenzione con cave autorizzate con piano di riutilizzo approvato dagli enti competenti, per il riutilizzo di circa 27.000 m3 di terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017 e quindi utilizzabili per altri rinterri o per fini industriali.
ovvero
b. dichiarazione con la quale si obbliga, in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto, a procurarsi la disponibilità, da mantenere per l’intera durata dei lavori, di altri cantieri rispetto a quello dove si eseguiranno i lavori oggetto dell’appalto ovvero a siglare convenzioni con cave autorizzate, con piano di riutilizzo
approvato dagli enti competenti, per il riutilizzo di circa 27.000 m3 di terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017 e quindi utilizzabili per altri rinterri o per fini industriali. Con la medesima dichiarazione, l’impresa dichiara, altresì, di assumersi gli eventuali oneri derivanti dal piano di riuso. La mancata disponibilità del predetto piano di riuso all’atto della stipulazione del contratto determina l’impossibilità della stipula stessa e la decadenza del concorrente dall’aggiudicazione dell’appalto.
3.10 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera scrittura privata, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
CAPO 4 – OFFERTA
4.1. «Offerta Tecnica»
(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)
a. La busta dell’Offerta Tecnica, deve contenere a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, in calce, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
L’offerta tecnica illustrante le proposte progettuali offerte dal concorrente e oggetto di valutazione è costituita da una relazione tecnica, suddivisa in paragrafi, uno per ogni elemento di valutazione, deve essere costituita dai seguenti documenti:
a.1. Soluzioni o migliorie tecniche per l’incremento del pregio tecnico e della percezione estetica;
a.2. Soluzioni o migliorie tecniche relative alla funzionalità globale;
a.3. Soluzioni o migliorie tecniche per la gestione degli impianti e l’avvio della vegetazione
a.4. Elementi di bioedilizia, di tecniche di ingegneria naturalistica e innovazioni relative ai materiali;
a.5. Organizzazione generale del cantiere, delle fasi lavorative, attrezzature macchinari e prodotti;
a.6. Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso, processi e metodi esecuzione dei lavori.
Per ognuno dei criteri di valutazione su citati la relazione tecnica deve contenere tenuto conto della natura dell’elemento valutazione:
una relazione tecnica descrittiva che, illustri complessivamente le proposte migliorative ed evidenzi i benefici derivanti dalle stesse. La suddetta relazione dovrà essere redatta in modo tale da individuare ciascun elemento ottimizzante migliorativo;
elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative, in analogia a quelle che compongono il progetto posto a base di gara e che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative;
Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare la propria offerta tecnica
Schede tecniche e certificazioni materiali proposti.
Si puntualizza, inoltre, che
Le lavorazioni previste dall’impresa appaltatrice quali migliorie in sostituzione di altre già previste in progetto dovranno essere contabilizzate considerando i prezzi unitari, al netto del ribasso di gara, delle stesse lavorazioni sostituite.
Le lavorazioni previste dall’impresa appaltatrice quali migliorie in sostituzione e in parte in aggiunta a quanto già previsto in progetto dovranno essere contabilizzate considerando i prezzi unitari, al netto del ribasso di gara, delle stesse lavorazioni sostituite per la quantità già prevista in progetto e prezzi unitari pari a 0 per l’aliquota in aggiunta.
b. Note per la predisposizione dell’offerta tecnica in funzione della valutazione da parte della commissione di gara:
1. Nel caso si intendono proporre soluzioni o migliorie, si dovranno indicare le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto. Si precisa che le migliorie di cui al presente punto, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.
2. Nel caso si intendono proporre soluzioni o migliorie, dovrà essere redatto un computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere migliorative che va inserito nella Busta “Offerta tecnica”. Si precisa che le opere migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in progetto e ritenute dall’offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell’opera sotto gli aspetti dell’utilizzo, della fruizione e della sicurezza. Opere migliorative proposte non conformi a quanto riportato, e/o non funzionali al progetto, saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni aggiuntive non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio è opportuno che l’offerta tecnica faccia riferimento, specificatamente e separatamente, ai singoli elementi di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.
Per consentire la valutazione puntuale dell’offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, è opportuno che l’offerente produca per ogni miglioria proposta nelle lavorazioni, delle schede tecniche di numero pari alle lavorazioni che l’offerente intende migliorare (come offerta tecnica proposta) e in relazione ai materiali e alle categorie di lavorazione.
4. I documenti tutti che l’Impresa ritiene presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata, andranno presentati in unica copia, dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire o consorzio occasionale, sia dall’operatore economico mandatario (o capogruppo) sia dagli operatori mandanti. Inoltre, tutti gli elaborati progettuali e dattiloscritti dell’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tecnici abilitati ed iscritti all’Albo di appartenenza (nel rispetto delle specifiche competenze professionali) o analogo registro professionale previsto nella legislazione del paese di appartenenza.
A pena di esclusione dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa renderepalese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale.
5. Nella busta dell’Offerta Tecnica dovranno essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, gli elementi e sub elementi di valutazione indicati nella tabella n. 6 del successivo Capo 5.
6. note in merito alle formalità della documentazione:
le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. 4), almeno dall’operatore economico capogruppo;
7. non sono ammesse le Offerte Xxxxxxxx che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
7.1. esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
7.2. prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
7.3. sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
7.4. sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
8. l’Offerta Tecnica non può:
8.1. rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica di cui all’articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
8.2. comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
8.3. contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
9. il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti capoversi 7) oppure 8), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
4.2. «Offerta Economica-Temporale»
(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica-Temporale»)
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come descritti agli articoli seguenti.
Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
4.2.1. Offerta di prezzo
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione del ribasso percentuale unico offerto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all’articolo 2.1 (tabella n. 2) e assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri (il titolare in caso di impresa individuale, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio), con le seguenti precisazioni:
a. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; in caso di offerte espresse con un numero di decimali superiori a 3 si procederà ad arrotondamento mediante il criterio di seguito indicato: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta cifra decimale è pari o superiore a cinque (arrotondamento per eccesso) ovvero lasciando inalterato il valore della terza cifra decimale e troncando i decimali successivi al terzo se la quarta cifra decimale è inferiore a cinque (arrotondamento per difetto).
b. l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
b.1. della stima in cifre e in lettere dell’incidenza dei propri costi della manodopera sul prezzo offerto;
b.2. della stima in cifre e in lettere dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l’attività d’impresa i quali dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto;
c. l’offerta contiene nello stesso documento la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
c. limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
c.1. la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
c.2. deve contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa.
4.2.2 Offerta di tempo
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione dei giorni di esecuzione dei lavori rispetto al tempo di esecuzione indicato al punto 2.3) del presente disciplinare, con le seguenti precisazioni:
a. la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
b. in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
c. l’offerta di tempo può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui al paragrafo 4.2.1, con l’unica sottoscrizione di cui allo stesso paragrafo 4.2.1.
Sulla base del tempo offerto, il concorrente deve allegare all’offerta anche un “CRONOPROGRAMMA”, a firma di un tecnico abilitato, specificando le misure da adottare per l’ottimizzazione della fase di cantierizzazione, sia in fase organizzativa che produttiva in funzione delle lavorazioni e nel piano rispetto della normativa della sicurezza D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in riferimento alla riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori offerto dall’operatore economico partecipante.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa individuata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, sulla base dei parametri e sub-parametri di valutazione e relativi coefficienti e/o pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, applicando il metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi paragrafi da 5.1 a 5.2.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso percentuale rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di 100 punti.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | max 75 |
Offerta prezzo | max 20 |
Offerta tempo | max 5 |
TOTALE | 100 |
Offerte uguali.
In caso di parità delle offerte non anomale o la cui anomalia è stata giustificata, il seggio di gara procede allo scioglimento della condizione di parità alla fine dei lavori dell’ultima seduta pubblica di gara mediante esperimento del tentativo di miglioria ai sensi dell’art. 77, comma 1, del X.X. 00 maggio 1924 n. 827 e s.m.i.
Non si farà luogo ad alcun aggiornamento della seduta di gara per l’ipotesi di assenza di tutti o di taluno dei concorrenti classificatisi in parità; ove sia presente uno solo dei concorrenti classificatisi in parità il seggio di gara inviterà quest’ultimo al tentativo di miglioria.
Si procederà al sorteggio, invece, ove la condizione di parità permanga per i seguenti motivi:
a. difetto di offerte migliorative per mancata volontà di tutti i concorrenti classificatisi in parità;
b. difetto di offerte migliorative per assenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità;
c. offerte migliorative anomale in difetto di valida giustificazione;
d. ulteriore parità delle offerte migliorative.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i partecipanti classificatisi in parità saranno invitati a formulare le offerte migliorative in relazione sia alla componente qualitativa sia alla componente quantitativa dell’offerta presentata. In tal caso, la seduta di gara sarà aggiornata assegnando ai concorrenti un lasso di tempo non inferiore a 5 (cinque) giorni per la formulazione dell’offerta migliorativa.
5.1 Valutazione della «Offerta Tecnica»
5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta tecnica è fatta dalla Commissione giudicatrice come segue:
a. la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, elencati nel paragrafo 4.1 in base alla documentazione contenuta nella busta dell’Offerta Tecnica di cui al medesimo paragrafo. Gli aspetti delle Offerte Xxxxxxxx che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
b. a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:
Tabella n. 4 Coefficienti di valutazione offerta Tecnica
GIUDIZIO | COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE | CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA e/o DEL MIGLIORAMENTO |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
c. la determinazione dei coefficenti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno) neccessari per applicare il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costituire una graduatoria dei concorrenti sarà effettuata sulla base della seguente formula:
Tabella n. 5 formula offerta tecnica
C(a) = Σ n [ W i * V(a) i ]
dove:
C(a) =
n = Wi = V(a)i = Σ n =
indice di valutazione dell’offerta (a); numero totale dei requisiti;
peso o punteggio attribuito al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i) variabile tra zero e uno; sommatoria.
a.2. OFFERTA TECNICA
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella (Tabella n. 6) con relativa ripartizione dei punteggi massimi. Il punteggio massimo attribuibile è fissato in 75 punti.
Soglia di sbarramento. Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti che conseguano un punteggio inferiore alla soglia di 40 punti.
Tabella n. 6 Criteri di valutazione e sub punteggi
CRITERI | SUB CRITERI | PUNTEGGI |
A. Migliorie proposte per l'esecuzione dei lavori max punti 45 | A.1 Soluzioni o migliorie tecniche per l’incremento del pregio tecnico e della percezione estetica | max 15 |
A.2 Soluzioni o migliorie tecniche relative alla funzionalità globale delle aree | max 15 | |
A.3 Soluzioni o migliorie tecniche per la gestione degli impianti e l’avvio della vegetazione | max 15 | |
punteggio massimo attribuibile criterio A - 45 |
B. impatto ambientale max punti 15 | B. Elementi di bioedilizia, di tecniche di ingegneria naturalistica e innovazioni relative ai materiali | max 15 |
punteggio massimo attribuibile criterio B - 15 | ||
C. Sviluppo - esecuzione lavori max punti 15 | C.1 - Organizzazione generale del cantiere, attrezzature macchinari e prodotti | max 13 |
C.2 Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso, processi e metodi esecuzione dei lavori | max 2 | |
punteggio massimo attribuibile criterio C - 15 | ||
punteggio massimo attribuibile componente qualitativa | 75 punti |
RIPARAMETRAZIONE. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, il punteggio attribuito dal seggio di gara costituirà oggetto di riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente; successivamente, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, lo stesso verrà riparametrato.
5.2. Valutazione della «Offerta Economica-Temporale»
La valutazione della componente economica è data dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione del prezzo e del tempo di esecuzione dei lavori sulla base dei seguenti punteggi massimi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Elemento Prezzo | max 20 |
Elemento Tempo | max 5 |
TOTALE | MAX 25 |
5.2.1. Elemento Prezzo punteggio massimo 20 punti :
L’offerta economica è costituita dal ribasso unico percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2.1, numero 1) con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 4.2.1, offerto in cifre e in lettere. Per l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:
V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)
In caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l’Amministrazione. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi, se esistono, i cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell’offerta economica, a pena di esclusione (si veda al riguardo Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 3 del 20/03/2015).
I costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicandone l’importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.
5.2.2. Elemento Tempo massimo 5 punti:
L’elemento tempo, è costituito da una dichiarazione di riduzione espressa in giorni con le modalità di cui al paragrafo 4.2.2. sul tempo di esecuzione indicato al paragrafo 2.3.
Il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
Tn= | 5 * Ri |
dove Tn= punteggio del concorrente i-esim 5 = punteggio massimo attribuibile Ri= riduzione in giorni sul tempo con Rmax ribasso massimo percentuale of | Rmax o trattuale offerta dal concorrente i-esimo ferto sull’importo lavori |
L’offerta dovrà essere espressa indicando i giorni di effettiva riduzione rispetto al tempo massimo posto a base di gara (ad esempio 20 giorni di riduzione rispetto agli 300 giorni previsti). In ogni caso la riduzione in giorni offerta non potrà superare i 90 giorni.
Nella busta «Offerta Economica-Temporale» deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vds. modello allegato), redatta in lingua italiana, contenente:
a. il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l’Amministrazione.
b. la dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
c. la proposta di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione
temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nell'offerta «Offerta Economica-Temporale» l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi, se esistono, i cd. “costi di sicurezza interni” che dovranno essere specificamente indicati nell’offerta economica, a pena di esclusione.
I costi derivanti da “rischio specifico” dovranno essere specificati indicandone l’importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.
CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Apertura della gara
6.1.1. Disciplina generale delle sedute:
a. tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all’articolo 6.2.4;
dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell’articolo 6.6;
dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 7.4.1;
b. in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c. le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
d. in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.2.1, con almeno 1 (un) giorno di anticipo;
se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti;
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Il luogo, la data e ora della prima seduta di gara saranno comunicati agli offerenti, con almeno
2 (due) giorni di anticipo, il RUP ed il/i componente/i di un seggio di gara istituito ad hoc provvedono:
a. a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
b. a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica
e dell’Offerta Economica-Temporale e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
c. ad apporre all’esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di tutti i componenti del seggio di gara.
6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione
Il seggio di gara procede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:
a. che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b. che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c. che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio:
a. è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all’articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
b. presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
c. non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
d. non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
e. non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
f. non contiene le buste interne della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica
e dell’Offerta Economica-Temporale;
g. oppure contiene l’Offerta Economica-Temporale fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
h. le cui buste interne della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica e
dell’Offerta Economica-Temporale presentano modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica-Temporale,
gli offerenti:
a. che ricadono in una delle condizioni di cui al paragrafo 6.1.3;
b. che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal
D.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:
a. che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
ne hanno omesso la presentazione;
fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b. che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) e 86 del D.Lgs.
n. 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c. che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso taluno dei documenti di seguito indicati:
se già costituito, copia del mandato collettivo irrevocabile o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che tale atto è stato già stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
se da costituirsi, l’impegno alla costituzione;
di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
x. xxx, in caso di:
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e. i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
f. che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una
cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
g. la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
6.2.4. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’ articolo 83 comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:
a. assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b. l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
c. in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio.
6.2.5. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a. in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente paragrafo 6.2.4, lettera b);
b. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo
n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2 della stessa norma;
c. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d. le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
risultano falsi o mendaci;
sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da D.lgs. 50/2016 , con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.
6.3. Ammissione degli offerenti
6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Ai sensi dell’articolo 183, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti
Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.
6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»
6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice, dopo l'apertura dei plichi ed dopo aver concluso l'iter per la valutazione della documentazione amministrativa:
a. procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste dell’Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b. provvede a siglare, a cura di tutti i componenti, la documentazione dell’Offerta Tecnica;
c. dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a. in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell’Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 4.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri indicati nei paragrafi 5.1.1 e 5.1.2;
b. può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
6.4.3. Conclusione dell’esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Xxxxxxxx non escluse, procede all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi, formulando una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’Offerta Tecnica, le offerte:
a. mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell’articolo 4.1, lettera b.4), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all’offerente;
b. che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell’articolo 4.1, lettera b.7).
6.5. Gestione della «Offerta Economica-Temporale»
6.5.1. Apertura della «Offerta Economica-Temporale».
La Commissione giudicatrice nel giorno e nell’ora, comunicati dal RUP o dal presidente della Commissione giudicatrice agli offerenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, relativa alle Offerte Xxxxxxxx, constata e fa constatare l’integrità delle buste dell’Offerta Economica-Temporale contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
a. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b. a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c. alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell’articolo 4.2.1, lettera b);
d. ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
e. ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
f. ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma a tutti i componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.
6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica-Temporale»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica-Temporale», le offerte:
a. mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b. che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
c. che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
d. di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);
6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica-Temporale»:
Ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
a. sono ammesse con riserva le offerte:
a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa;
a.2) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell’articolo 4.2.1, lettera b);
a.3) che recano, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, purché non rendano incerta l’offerta nel senso che questa sia comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell’offerente;
6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica-Temporale»
La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell’articolo 5.2.1 per il coefficiente previsto.
Procede inoltre ad attribuire il punteggio all’offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell’articolo 5.2.2 per il coefficiente previsto.
6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria
La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:
a. alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui all’articolo 6.4.2, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui all’articolo 6.5.4;
b. alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c. a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d. a consegnare gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a. che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
un punteggio, derivante dalla somma dei punteggi parziali della componente quantitativa (Prezzo + Tempo) pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile all’elemento offerta economica;
un punteggio relativo all’elemento qualitativo (Offerta tecnica) prima dell’eventuale riparametrazione pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile all’elemento offerta tecnica;
b. che, ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c. se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice dispone al RUP di richiedere le spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione e di convocare una nuova seduta pubblica di gara nella data e l’ora, da comunicare agli offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
d. se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Sono verbalizzate:
a. le motivazioni relative alle esclusioni;
b. le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
c. i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d. il soggetto che presiede il seggio/commissione di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e. il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f. la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80 comma del D.lgs. 50/2016.
7.2. Proposta di aggiudicazione:
a. Ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 , la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
b. La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell’organo competente dell’Ente Committente nel rispetto dei termini dal relativo ordinamento, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
c. nel caso risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
d. l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.
7.3. Aggiudicazione
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale ai sensi dell’art. 35, comma 7, D.lgs. n. 50/2016
7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva:
a. ai sensi dell’art 32, comma 6 del D.lgs. 50/2016 si precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
b. ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
7.3.2. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a. l’aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
b. resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l’aggiudicazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, se si accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
c. ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a. che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.3.1 e 7.3.2;
b. ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
c. dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 9 , 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d. prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da
85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 / all’articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.
8.1.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione definitiva:
a. a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b. a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7 ,del decreto legislativo n. 50 del 2016 alle condizioni indicate nell’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto;
c. se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d. a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e. se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
f. nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.2. Adempimenti contrattuali
8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l’aggiudicazione definitiva, fatti salvi il caso di cui all’articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8.2.2. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a. le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della partecipazione alla gara o della stipula del contratto e non abbiano subito
variazioni:
dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c. l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e. in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in bollo, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo
stesso operatore economico);
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
9.1.2. Altre condizioni:
a. alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b. le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo articoli 80 del D.lgs. n.50/2016;
c. alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000.
9.1.3. Imposta di bollo:
a. I documenti contenenti l’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 3.1 e l’offerta economica di cui al paragrafo 4.2 devono assolvere l’imposta di bollo mediante l’apposizione, in corrispondenza dell’intestazione, dell’apposita marca da bollo di €. 16,00, annullata ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972;
b. la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia l’omissione costituirà oggetto di segnalazione all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente.
9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:
a. le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede competente sezione distaccata di Lecce, con le seguenti precisazioni:
a. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b. il termine per la notificazione del ricorso decorre:
dalla ricezione della lettera di comunicazione per cause che ostano alla partecipazione;
dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall’aggiudicatario;
c. la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.
10.1.1. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, Foro competente Taranto, con esclusione della competenza arbitrale.
10.1.2. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
a. sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b. l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
c. l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario.
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a. il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
b. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c. dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2),
lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
e. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
10.2.2. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
a. per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
b. per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
c. per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d’appalto:
a. il decreto legislativo 50/2016 ;
b. il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall’art 217 D.lgs. n. 50/2016 ;
c. il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto e per quanto in vigore;
d. tutti i documenti di gara richiamati nel paragrafo 1.4.
10.3. Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere:
a. di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
b. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
IL DIRIGENTE
dott.ssa A. R. Xxxxxxxx XXXXXX*
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.