COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di BA R I)
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 24/7/2014 Modificato con delibera del C.S. n. 84 del 24/7/2015
Modificato con delibera del C.S. n. 57 del 22/04/2016
INDICE
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | |
Art. 1 - | Oggetto del regolamento |
Art. 2 - | Presupposto |
Art. 3 - | Soggetto attivo |
Art. 4 - | Componenti del tributo |
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | |
Art. 5 - | Oggetto |
Art. 6 - | Presupposto dell’imposta |
Art. 7 - | Agevolazioni abitazione principale |
Art. 8 - | Esenzioni |
Art. 9 - | Riduzioni |
Art. 10 - | Base imponibile |
Art. 11 - | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
Art. 12 - | Determinazione del valore delle aree fabbricabili |
Art. 13 - | Determinazione aliquote, detrazioni, agevolazioni e riduzioni |
Art. 14 - | Quota statale del tributo |
Art. 15 - | Modalità di versamento |
Art. 16 - | Importi minimi |
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI | |
Art. 17 - | Presupposto |
Art. 18 - | Soggetti passivi |
Art. 19 - | Locali e aree scoperte soggetti al tributo |
Art. 20 - | Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani |
Art. 21 - | Locali e aree scoperte non soggetti al tributo |
Art. 22 - | Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani |
Art. 23 - | Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo |
Art. 24 - | Determinazione della superficie tassabile |
Art. 25 - | Istituzioni scolastiche statali |
Art. 26 - | Copertura dei costi del servizio |
Art. 27 - | Determinazione della tariffa del tributo |
Art. 28 - | Piano finanziario |
Art. 29 - | Classificazione delle utenze non domestiche |
Art. 30 - | Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti |
Art. 31 - | Obbligazione tributaria |
Art. 32 - | Zone non servite |
Art. 33 - | Mancato svolgimento del servizio |
Art. 34 - | Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche |
Art. 35 - | Tributo giornaliero |
Art. 36 - | Tributo provinciale |
Art. 37 - | Riscossione |
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI | |
Art. 38 - | Presupposto e finalità |
Art. 39 - | Soggetti passivi |
Art. 40 - | Immobili soggetti al tributo |
Art. 41 - | Determinazione della base imponibile |
Art. 42 - | Aliquote del tributo |
Art. 43 - | Detrazioni |
Art. 44 - | Riduzioni ed esenzioni |
Art. 45 - | Versamento del tributo |
Art. 46 - | Importi minimi |
Art. 47 - | Servizi indivisibili e relativi costi |
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI | |
Art. 48 - | Dichiarazione |
Art. 49 - | Dichiarazione TARI |
Art. 50 - | Rimborsi e compensazione |
Art. 51 - | Funzionario responsabile |
Art. 52 - | Verifiche ed accertamenti |
Art. 53 - | Sanzioni ed interessi |
Art. 54 - | Accertamento con adesione |
Art. 55 - | Riscossione coattiva |
Art. 56 - | Importi minimi |
Art. 57 - | Norma di rinvio |
Art. 58 - | Entrata in vigore e norme finali |
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Gioia del Colle, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 PRESUPPOSTO
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
ART. 3 SOGGETTO ATTIVO
1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Gioia del Colle per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO
1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ART. 5 OGGETTO
1. Il presente titolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
ART. 6 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell’applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
c) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
d) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applicano l'aliquota e la detrazione stabilite dall’organo competente.
ART. 7 AGEVOLAZIONI
1. É considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
2. Soppresso.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma l, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinatorio per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria (30 giugno dell’anno successivo alla data di variazione), apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
ART. 8 ESENZIONE
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti (ai sensi dell’art. 1, comma 708 della L. 147/2013) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011.
2. Ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il contribuente è tenuto a presentare nei modi e nei termini la dichiarazione di cui all’art. 48, pena il mancato riconoscimento del beneficio.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
4. I terreni agricoli situati sul territorio del Comune di Gioia del Colle sono esenti (art. 7, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992) in quanto ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 giusta Circolare del 14/06/1993 n. 9 del Ministero delle Finanze.
ART. 9 RIDUZIONI
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.1.2004, n.42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è
accertata all’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione della riduzione di cui punto b), i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
1. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
2. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
3. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
4. fabbricato dichiarato inagibile in base a perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale o mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
5. fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.c), d) ed f) del D.P.R. 6.6.2001, n. 380.
2. L’inosservanza della presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, entro i termini di legge, esclude il diritto alla riduzione fatto salvo la dimostrazione di documentazione idonea che attesti le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.
3. Per i fabbricati di cui al punto 4 del comma 1, lett. b) del presente articolo la base imponibile ai fini IMU è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
4. Al fine di individuare l’inagibilità o l’inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato e non superabile con interventi d’ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 3, lett. a) e b) del DPR 380/2001), si fa riferimento alle seguenti condizioni:
• gravi lesioni alle strutture orizzontali;
• gravi lesioni alle strutture verticali;
• fabbricato effettivamente diroccato;
5. La riduzione del 50% si applica anche ai fabbricati fatiscenti.
Sono considerati fatiscenti quei fabbricati ad uso abitativo (cat. “A”) che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche, non superabile con interventi d’ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 3, lett. a) e b) del DPR 380/2001):
•intonaci interni ed esterni cavillati e/o ammalorati;
•infissi in condizioni di avanzato degrado;
•pavimentazioni diffusamente sconnesse;
•impianti caratterizzati da diffusa obsolescenza e malfunzionamento, e comunque fuori norma;
6. Il contribuente in possesso di un fabbricato fatiscente, ai fini dell’accesso alla riduzione prevista, deve darne comunicazione, entro i termini di legge, utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Tributi corredata da idonea documentazione anche di tipo fotografica. L’inosservanza di tali disposizioni esclude il diritto alla riduzione.
7. I suddetti requisiti possono essere autocertificati dal contribuente, dando mandato al Servizio. Tributi di accertare la veridicità tramite gli uffici competenti
8. La dichiarazione di inagibilità/inabitabilità o fatiscenza deve essere presentata annualmente nel caso in cui persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione.
ART. 10 BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
4. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
ART. 11
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile .
2. Per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
ART. 12
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Il valore delle aree fabbricabili è determinato annualmente dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92.
Fermo restando la determinazione del valore delle aree edificabili di cui al presente articolo, l’imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate:
Tipologia D
- riduzione del 60% in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione o nel caso di sua decadenza per decorrenza dei termini di validità e applicazione dell’aliquota ridotta. Al rilascio del permesso di costruire le aree sono tassabili all’aliquota ordinaria;
- riduzione in mancanza del lotto minimo di intervento: 30%. Le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili.
- riduzione del 90% per le aree inserite nelle zone D1 a valenza ambientale.
Tipologia F
- Le aree tipizzate F/1 – F/3 – F/4 – F/6 – F/7 sono tassabili con aliquota ridotta in mancanza del permesso di costruire. Al rilascio del permesso di costruire le aree sono tassabili con aliquota ordinaria;
- Le aree tipizzate F/2 ed F/5 sono tassabili con aliquota ridotta in mancanza del permesso di costruire ed è riconosciuta la riduzione del 90%. Al rilascio del permesso di costruire le aree sono tassabili con aliquota ordinaria.
Le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
Le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
ART. 13 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
1. Le aliquote, le detrazioni, le agevolazioni e le riduzioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote, la detrazione, e le riduzioni vigenti nell'anno precedente.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 00-xxx, xxx Xxxxxxx Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
ART. 14
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
ART. 15 MODALITÀ DI VERSAMENTO
1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Ai sensi dell'art. l, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
ART. 16 IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ART. 17
PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 19.
ART. 18 SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 19, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
ART. 19
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
1. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
ART. 20
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato “A” del Regolamento tipo di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione C.C. n. 31del 24/7/2014.
ART. 21
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non
arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. Utenze non domestiche
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali a servizio dei fondi agricoli;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
ART. 22
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
- autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti | 10% |
- gabinetti dentistici, radiologici e laboratori di odontotecnici | 10% |
- rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione | 10% |
- laboratori di analisi | 15% |
- lavanderie a secco, tintorie non industriali | 20% |
- pelletterie | 20% |
- macellerie | 25% |
- laboratori fotografici, eliografie | 25% |
- auto riparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante | 30% |
- caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari | 30% |
- falegnamerie, pubblicitarie, materie plastiche, vetro resine, vetrerie | 30% |
- tipografie, stamperie, incisioni | 30% |
- metalmeccaniche | 35% |
- marmerie, manufatti per l’edilizia | 50% |
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e zincaturifici | 50% |
3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 49 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
ART. 23
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO
1. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti in modo autonomo verrà applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile. Tale riduzione sarà riconosciuta solo ai contribuenti che presentano la dichiarazione di cui all’art. 49 del presente regolamento, pena il mancato riconoscimento del beneficio, corredato da copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
ART. 24
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando
la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale). Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
ART. 25
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
ART. 26
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 27
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato “A” al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999 e ss.mm.ii..
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
ART. 28 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.
147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune di Gioia del Colle per la sua approvazione entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
a. il programma degli investimenti necessari;
b. il piano finanziario degli investimenti;
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a. il modello gestionale ed organizzativo;
b. i livelli di qualità del servizio;
c. la ricognizione degli impianti esistenti;
d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dal Comune di Gioia del Colle all’approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
ART. 29
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell’allegato “A” del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o al codice ATECO dell’attività principale o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), salvo che i locali abbiano distinti estremi catastali con categorie diverse e pertanto a ognuno di essi verrà applicata la tariffa di riferimento.
ART. 30
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno. Per i decessi e le nascite in corso d’anno, l’Ufficio provvederà l’anno successivo a quello d’imposizione a variare il numero dei componenti conguagliando in aumento o in diminuzione le somme da versare. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 49, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto domiciliato presso un comune diverso da quello della famiglia, per motivi di studio o di lavoro, per un periodo superiore a 6 mesi all’anno. La comunicazione, con allegata documentazione che dimostra il domicilio in altro comune (es. contratto di fitto, bolletta erogazione servizi intestata al richiedente, attestato di servizio ecc.) va rinnovata ogni anno;
4. Per le abitazioni a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 50. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a uno.
5. Per i locali diversi dalle abitazioni sono soggetti al pagamento della sola quota fissa;
6. Per le abitazioni predisposti all’uso e non utilizzati, ai fini dell’applicazione del tributo, si considera come numero di occupanti una sola unità.
ART. 31 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo del mese successivo in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 18, comma 2, il possesso.
2. L’obbligazione tributaria cessa l’ultimo giorno del mese in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 49.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 50.
ART. 32
UTENZE UBICATE IN ZONA “CASE SPARSE/ZONA RURALE”
0.Xx tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone urbane del territorio comunale individuate dalla planimetria allegata al progetto tecnico presentato dalla CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP e recepito con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 995 del 3/11/2015 (vedi all. “B”) .
2. Alle utenze domestiche ubicate nella zona tipizzata “Zona rurale/case sparse” è riconosciuta la riduzione del 35% sulla tariffa, in ragione dell’attività di autocompostaggio effettuata da tali utenze sulla frazione organica del rifiuto urbano, e in ragione della minore frequenza sia della raccolta dei rifiuti differenziati che dello spazzamento delle strade.
3. Alle utenze non domestiche ubicate al di fuori dell’area individuata dalla planimetria di cui al comma 1 viene riconosciuta una riduzione del 20% in ragione della minore frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati e di spazzamento delle strade;
4.Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste appositamente dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 49.
ART. 33
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.
ART. 34
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 il consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può prevedere riduzioni ed esenzioni.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno di riferimento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Le riduzioni non sono cumulabili e verrà utilizzata la più favorevole.
ART. 35 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è
dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 36 TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
Art. 37 RISCOSSIONE
1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della
L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti di ogni anno deve essere effettuato in un massimo di 4 rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche
mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 52, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ART. 38 PRESUPPOSTO E FINALITA’
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 47 del presente regolamento.
ART. 39 SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione ecc., o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 38. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30% del tributo, stabilita dalla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 40
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
ART. 41 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
ART. 42 ALIQUOTE DEL TRIBUTO
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 47 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l’1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
ART. 43 DETRAZIONI
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 42, può prevedere apposite detrazioni d’imposta, nei seguenti casi:
a) abitazione principale e relative pertinenze;
b) unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e relative pertinenze;
ART. 44 RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 42, può prevedere apposite riduzioni e/o esenzioni d’imposta, nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) abitazioni occupate da nuclei familiari avente una situazione economica (ISEE) sfavorevole;
Le riduzioni non sono cumulabili e verrà utilizzata la più favorevole.
2. A partire dall’anno 2015 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
ART. 45 VERSAMENTO DEL TRIBUTO
1. Il tributo è dovuto, per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. La TASI è versata al Comune mediante modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno..
4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
ART. 46 IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a 10 euro.
ART. 47
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
5. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, è riportata nell'allegato “B” del presente regolamento.
1. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote
2. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI.
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI ART. 48
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative contenute nell’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 e nel D.M. 30/10/2012.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.
ART. 49 DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 48. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o la data di accettazione per la posta elettronica (PEC).
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di
recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
ART. 50
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per l’anno successivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell’eseguito.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore a 12,00 euro.
ART. 51 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 52
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 53 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze vengono irrogate le sanzione previste degli artt. 13 del Decreto Legislativo 471/97 e 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 52, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1, commi 696, 697 e 698, L. 147/2013),.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge (art. 1, commi 699, L. 147/2013).
ART. 54 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
ART. 55 RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 54, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
ART. 56 IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
ART. 57 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
ART. 58
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158). Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi e teatri |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
5 | Stabilimenti balneari e simili |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
12 | Banche ed istituti di credito |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
23 | Mense, birrerie, amburgherie |
24 | Bar, caffè, pasticceria |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
28 | Ipermercati di generi misti |
29 | Banchi di mercato genere alimentari |
30 | Discoteche, night club |
ALLEGATO B SERVIZI INDIVISIBILI
Illuminazione pubblica e servizi connessi |
Gestione e Manutenzione Cimitero |
Anagrafe |
Polizia Municipale |
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi |
Verde pubblico e servizi per la tutela ambientale |
Servizi socio-assistenziali |
Pubblica Istruzione |
Servizi di protezione civile |
Servizio Idrico |