Addì 19 luglio 2000, presso l’Unione degli Industriali di Roma tra
Addì 19 luglio 2000, presso l’Unione degli Industriali di Roma tra
l’Unione degli Industriali di Roma in rappresentanza delle aziende Telecom Italia, TIM, Telespazio,
Cselt, Telesoft, Sodalia, TMI, Elettra, SSGRR, Stet International, Trainet, Pathnet e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
Premesso che:
- in data 28 giugno 2000 è stata raggiunta l’intesa tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione la cui vigenza è prevista dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2004;
- in data odierna sono state convenute per le Aziende sopra indicate le specifiche norme di raccordo, così come previsto dal verbale di accordo 21 dicembre 1999;
- il sistema delle Relazioni Sindacali trova organica disciplina nel vigente CCNL unitamente a quanto previsto, in materia, dall’accordo del 28 marzo 2000 per il Gruppo Telecom Italia
si conviene che:
nei confronti dei lavoratori delle Aziende sopra specificate verrà data integrale applicazione al CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione dalla data di entrata in vigore dello stesso CCNL; per il personale delle Aziende medesime in servizio alla data del presente Accordo l’applicazione del CCNL avverrà a far tempo dal 1 ottobre 2000, continuando a trovare applicazione fino a tale data la previgente disciplina collettiva.
Nel corso del mese di settembre p.v. le parti si incontreranno per approfondire congiuntamente le modalità tecniche di applicazione del contratto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, essendosi realizzato quanto previsto dal verbale di accordo del 21/12/1999, si estinguono ad ogni effetto il contratto collettivo di lavoro stipulato in data 9/9/1996 ed i connessi accordi di armonizzazione.
Il giorno 19 luglio 2000 tra
Telecom Italia S.p.A. anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR, Stet International, Trainet,
Pathnet e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
- in considerazione della definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- tenuto conto dei nuovi assetti retributivi del personale definiti dal CCNL;
si conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative discipline.
PREMIO ANNUO
1. A far data dalla stipula del presente accordo, ai lavoratori verrà corrisposto, nel mese di luglio di ciascun anno, un premio annuo secondo le seguenti misure:
TABELLA 1
Livelli | Importo |
7 | 2.758.000 |
6 | 2.460.000 |
5 | 2.000.000 |
4 | 1.802.000 |
3 | 1.653.000 |
2 | 1.466.000 |
1 | 1.243.000 |
2. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare del premio annuo quanti sono i mesi di servizio.
3. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
4. Il premio annuo non verrà computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione mensile come composta all’art. X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) né negli istituti retributivi differiti, indiretti e nelle maggiorazioni contrattualmente previste.
5. Nei confronti del personale in forza alla data del presente accordo il premio annuo di cui sopra verrà riconosciuto a partire dall’anno 2001.
SOVRAMINIMO AD PERSONAM
1. A tutto il personale in forza alla data del presente accordo verrà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un sovraminimo ad personam determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi:
a) importo pari alla differenza tra i minimi vigenti anteriormente alla data del 31 luglio 2000 e quelli previsti dal CCNL 28 giugno 2000, comprensivi, per il personale appartenente alle figure professionali di venditore, venditore senior e venditore specialista, dell’elemento retributivo aziendale venditori di cui all’accordo 17 febbraio 1999;
b) importo in atto al 31 luglio 2000 dell’elemento retributivo aziendale di cui all’Accordo 23 aprile 1998, che perciò deve ritenersi estinto a tutti gli effetti;
c) importo pari alla differenza, per ciascun livello retributivo, tra l’importo dell’indennità di contingenza in atto anteriormente la data del 31 luglio 2000 e quello previsto dal CCNL 28 giugno 2000;
d) per il personale di livello 7 già appartenente ai livelli G ed H, importo pari alla differenza tra l’importo dell’Elemento Retributivo Professionale vigente anteriormente la data del 31 luglio 2000 per ciascun livello e quello previsto dal CCNL 28 giugno 2000;
e) importo pari a un tredicesimo della differenza tra la retribuzione mensile in atto alla data del 31 luglio 2000, costituita a tale effetto dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza, dagli aumenti periodici di anzianità, dall’assegno ad personam, dagli aumenti di merito, dall’elemento retributivo professionale e dall’elemento retributivo aziendale, e l’importo del premio annuo di cui alla precedente tabella 1;
f) gli eventuali ulteriori assegni ad personam e/o di merito individualmente percepiti alla data del
31 luglio 2000, assorbibili o non assorbibili secondo il regime in atto per ciascun assegno alla data di stipula del presente accordo.
Il suddetto sovraminimo verrà riconosciuto con decorrenza 1 ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa all’importo di cui al punto e) che verrà invece riconosciuto dall’1.1.2001.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
1. I lavoratori assunti anteriormente alla data del 1 luglio 1992 mantengono il diritto, per ogni biennio di servizio maturato successivamente alla data di stipula del presente accordo e valido agli effetti dell’anzianità, al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura riportata nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo, limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
7 | 51.250 |
6 | 46.950 |
5 | 42.950 |
4 | 40.950 |
3 | 39.150 |
2 | 36.250 |
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per il coefficiente convenzionale appresso indicato in relazione alla durata dell’orario settimanale di lavoro.
Orario di lavoro 36 ore inferiore a 38 ore oltre 38 ore e fino a 40 40 ore Coefficiente 155 161 167 173,33
UNA TANTUM
Al personale in servizio alla data odierna verrà erogato, con le competenze del mese di ottobre 2000, un importo “una tantum”, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato nel corrente anno, nella misura di lire 600.000.
Inoltre con le competenze del mese di gennaio 2001 verrà erogato al personale in servizio sia alla data del presente accordo che al 1 gennaio 2001 un importo “una tantum”, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti saranno i mesi di servizio prestati nel 2001, nella misura di lire 600.000.
Tali importi, che assolvono alla funzione prevista dalla “indennità di vacanza contrattuale” ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 risultando pertanto comprensivi di quanto dovuto al medesimo titolo, verranno riproporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e non saranno computati ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione mensile come composta all’art. X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) né negli altri istituti retributivi differiti, indiretti e nelle maggiorazioni contrattualmente previste.
Il giorno 19 luglio 2000 tra
Telecom Italia S.p.A. e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTE/UIL
- in considerazione della definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- tenuto conto dei contenuti dell’accordo stipulato tra le parti in data 4 maggio 2000, relativo al Premio di Risultato per il 1° semestre 2000 la cui corrispondente erogazione salariale è prevista nel mese di novembre 2000;
- fermo restando il negoziato in corso per la definizione del Premio di Risultato coerentemente con quanto previsto dal vigente CCNL.
si conviene
che detta erogazione sia effettuata con riferimento agli importi ed ai livelli inquadramentali (posseduti alla data del 30 giugno 2000) specificati nella tabella di seguito riportata
LIVELLI | IMPORTI |
H | 1.873.000 |
G | 1.750.800 |
F | 1.693.900 |
E | 1.506.600 |
D | 1.384.300 |
C | 1.270.600 |
B | 1.140.200 |
A | 814.400 |
Il giorno 19 luglio 2000 tra
Telecom Italia S.p.A. anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR, Stet International, Trainet,
Pathnet e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e UILTe/UIL
- in considerazione della definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- ferma restando la disciplina contenuta nel CCNL in materia di orario di lavoro, reperibilità, giorni festivi, riposo settimanale, ferie, riposo compensativo, lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno;
si conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative discipline.
ORARIO DI LAVORO
1. Si confermano i seguenti orari di lavoro effettivo, che assorbono le riduzioni di orario di lavoro previste dal CCNL fino a concorrenza con le stesse, secondo quanto disposto dall’art. X, comma 13 del CCNL:
?? la durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 38 ore e 10 minuti;
?? nei confronti del personale partecipante a turnazioni per la copertura di un arco orario giornaliero almeno pari a 15 ore, la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è stabilita in 37 ore e 40 minuti. Per tali prestazioni valgono le previsioni di cui al successivo comma 3;
?? per il personale addetto ai servizi d'informazione ed alla trasmissione radiomarittima, la durata normale dell’orario di lavoro settimanale sarà pari a 36 ore e 10 minuti e a 36 ore in caso di prestazione che copra l'arco orario 0-24.
2. Nei confronti del personale addetto ai servizi d'informazione con orario settimanale pari a 36 ore resta confermato il riconoscimento di 32 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno; al personale addetto alla trasmissione radiomarittima che copra l'arco orario 0-24 vengono invece confermate 8 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno a fronte di una durata dell'orario settimanale pari a 36 ore.
3. I lavoratori operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una pausa retribuita né l’allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
4. Il lavoratore è tenuto a registrare l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, nonché l’inizio e la fine dell’intervallo meridiano.
5. Ai fini dell'applicazione in Azienda degli art. 50 e seguenti del decreto legislativo 626/94, viene previsto il seguente regime di pause per il personale addetto alla trasmissione radiomarittima e ai servizi d’informazione, operante in particolare al Nucleo Operativo Servizi d’Informazione e al Centro di lavoro Servizi Internazionali.
Per i turni spezzati si procederà ad un’articolazione della turnistica modulata secondo modalità che prevedono un inizio di prestazione sfalsata nonché una pausa di 15 minuti di interruzione dell’attività al videoterminale non oltre 120 minuti di lavoro. Per tali turni resta inoltre confermata la durata della pausa ordinaria non retribuita che si intende a tutti gli effetti interruttiva del lavoro al videoterminale; la stessa, ove prevista, sarà tendenzialmente collocata entro 4 ore e 15 minuti dall’inizio della prestazione.
I criteri di cui sopra saranno parimenti utilizzati per il riconoscimento delle pause per le prestazioni fornite al videoterminale “servizio 12” dal personale part-time.
Per le turnazioni ad orario continuato valgono invece le previsioni di cui alla seguente tabella:
Pausa a metà prestazione | Altre pause | |
Orario continuato | 1 da 30 minuti | 1 da 10 minuti e 1 da 5 minuti da collocarsi verso il centro di ciascuno dei due semiturni |
Orario continuato part-time ¾ | 1 da 30 minuti | 1 da 5 minuti da collocarsi nel primo semiturno se la pausa di 30 minuti è effettuata dopo 3 ore di prestazione, nel secondo semiturno in caso contrario |
REPERIBILITA’
1. L’Azienda, per ogni ora di reperibilità, corrisponderà al lavoratore un’indennità pari al 25% della quota oraria della retribuzione mensile come composta dall’art. X (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) del CCNL. L’indennità sarà pari al 30% qualora il turno di reperibilità sia svolto di domenica e negli altri giorni considerati festivi.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta per un periodo inferiore alle 8 ore per le prestazioni con inizio nella fascia oraria tra le ore 22 e le ore 7 nonchè di norma per quelle prestate nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali; per le restanti fasce orarie e/o giornate la reperibilità non verrà inoltre di norma richiesta per periodi inferiori alle 4 ore. Eventuali richieste di reperibilità per periodi inferiori nei suddetti orari/giorni, relative comunque a prestazioni di reperibilità con inizio tra le ore 7 e le ore 22, saranno preventivamente oggetto di informativa alle XX.XX. stipulanti di livello regionale con specifico riferimento alle motivazioni tecniche e/o commerciali. Per i turni di reperibilità relativi a periodi inferiori alle 8 ore le indennità di cui al precedente comma 1 saranno maggiorate del 5%.
3. Gli interventi in reperibilità, così come definiti al comma 3 dell’art. X CCNL (Reperibilità), saranno compensati con i trattamenti di cui all’art. X comma 10 CCNL (lavoro straordinario).
4. Si confermano i criteri e le prassi in atto che regolano, per il lavoratore in reperibilità, l’utilizzo dell’automezzo e degli strumenti di collegamento assegnati.
GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
1. Ai lavoratori verranno accordate 20 ore di permesso retribuito in ragione d'anno che assorbono, per le domeniche in cui vengono celebrate le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso previsto per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall'accordo interconfederale del 3.12.1954, di cui all’art. X (Giorni festivi) comma 7 del CCNL.
2. Le suddette ore verranno riconosciute al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.
3. I permessi individuali retribuiti di cui al presente capitolo, come quelli previsti in sostituzione delle festività soppresse di cui all’art. X (Giorni festivi), comma 6, dovranno essere di norma fruiti entro l’anno secondo le modalità previste dall’art. X (orario di lavoro) commi 10 e 11 del CCNL.
4. Qualora lo spostamento dei turni di riposo settimanale sia disposto dall’Azienda senza il preavviso di almeno due giorni antecedenti quello già fissato per il riposo, il lavoratore ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso per lavoro festivo di cui all’art. X del CCNL.
FERIE
1. Nei confronti di tutto il personale in servizio alla data del presente accordo i giorni di ferie complessivamente spettanti sono pari a 27.
2. I lavoratori assunti successivamente alla data del presente accordo che matureranno un’anzianità di servizio superiore a 10 anni avranno diritto a tre giorni di ferie in più rispetto ai 24 giorni lavorativi riconosciuti al restante personale. Tale previsione assorbe quanto previsto per gli stessi lavoratori al comma 1 dell’art. X (ferie) del CCNL.
3. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana, tutti i suddetti numeri di giorni di ferie sono divisi per 1,2 (saranno quindi pari rispettivamente a 23 giorni nel caso di 27 e 20 giorni nel caso di 24). Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.
RIPOSO COMPENSATIVO
1. Ferma restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al
vigente CCNL, per i lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, il riposo compensativo è regolato dalle modalità appresso indicate.
2. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale, tale riposo compensativo:
a) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore al normale orario giornaliero;
b) sarà pari a mezza giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in carenza dei requisiti di cui sopra.
3. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante il giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole, la normativa di cui al seguente comma 4.
4. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato in ore notturne il riposo compensativo:
a) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore 2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino;
b) sarà pari a mezza giornata qualora la. prestazione sia iniziata prima delle ore 2 ma non si protragga oltre le 5, o sia collocata tra le 2 e le 5 o a cavallo delle ore 5 del mattino.
5. Ai fini del riposo compensativo, per mezza giornata s'intende metà dell'orario effettivo di lavoro.
6. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono dar luogo a recupero di prestazioni, nè a decurtazioni della normale retribuzione mensile, nè possono essere sostituiti da compenso alcuno.
7. Qualora nel giorno seguente alla domenica o a quello in precedenza fissato come giorno di riposo settimanale il lavoratore sia già libero dal servizio per festività infrasettimanale o per giorno “lavorativo libero”, il riposo compensativo sarà fatto godere nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si procederà qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo.
Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare e/o straordinaria notturna il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente assorbita dalla predetta assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale, per cui troverà applicazione la normativa di cui al punto 2.
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
1. Al personale operante nei Negozi Sociali, nei Posti di Lavoro dell’Assistenza Tecnica Territoriale Top e nei Centri Operativi (COP), per ciascuna ora di lavoro prestata in turno sfalsato nella fascia oraria 19-21 dei giorni feriali verrà riconosciuta una maggiorazione pari al
3% della quota oraria della retribuzione mensile, salvo il caso in cui spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo.
2. Per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in turno ordinario nei giorni feriali nella fascia oraria prenotturna 21-22, verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 10% della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo.
3. Per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in turno ordinario nella fascia notturna dei giorni festivi, verrà riconosciuta una maggiorazione pari all’80% della quota oraria della retribuzione mensile, che assorbe le corrispondenti maggiorazioni previste dal CCNL.
4. Le ore di lavoro supplementare e/o straordinario di cui al capitolo “riposo compensativo” verranno compensate con le maggiorazioni per “lavoro straordinario festivo” o “lavoro straordinario notturno festivo”, rispettivamente pari al 50% e all’80% della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo. Tali maggiorazioni assorbono quelle previste allo stesso titolo al comma 10 dell’art. X CCNL (Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo).
5. Per ciascuna ora di lavoro “festivo con riposo compensativo”, cioè prestato dai lavoratori in turno ordinario di domenica con spostamento del riposo settimanale, verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 22% della quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo. Tale maggiorazione assorbe quella prevista allo stesso titolo al comma 11 dell’art. X CCNL (Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo).
6. I suddetti compensi, non cumulabili fra loro, non sono utili ai fini del computo dei vari istituti contrattuali e di legge a corresponsione indiretta e differita né ai fini della determinazione della retribuzione oraria e giornaliera, in quanto sono già comprensivi della loro incidenza sugli istituti stessi.
7. Le parti convengono che, nel mese di settembre del corrente anno, si procederà ad un riesame delle previsioni di cui sopra finalizzato alla loro razionalizzazione coerentemente con quanto previsto dal CCNL.
8. Ai lavoratori inquadrati nei livelli 6 e 7, in quanto personale con funzioni direttive, non spetta il compenso per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
***
Le parti convengono inoltre quanto segue:
SISTEMA DI REFEZIONE
1. Per ogni giornata di effettiva presenza in servizio all’interno della provincia, ove la effettiva prestazione venga resa a cavallo dell’orario corrispondente all’intervallo in vigore in ciascuna unità produttiva, sarà riconosciuto a tutti i lavoratori, fatta eccezione per il personale part-time orizzontale al 50% nonché per il personale a part-time verticale per il giorno a prestazione
ridotta, un buono pasto del valore di lire 10.000 avente come esclusivo fine la consumazione del pasto.
2. La mancata utilizzazione del buono pasto non darà luogo ad alcun corrispettivo.
3. Il buono pasto non rientra nel computo di alcun istituto contrattuale e nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
1. Nei confronti del personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo la disciplina prevista dal CCNL di categoria in materia di conservazione del posto in caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro si applicherà decorsi 18 mesi dalla vigenza del citato contratto.
Nel periodo indicato nei confronti del personale interessato si applicherà la previgente disciplina in materia di durata del periodo di comporto.
2. Le parti convengono di demandare alla Commissione Welfare aziendale definita nell’accordo 28.3.2000 l’analisi delle gravi patologie ovvero delle c.d. “malattie lunghe”, per le quali prevedere trattamenti coerenti con quelli previgenti.
Il giorno 19 luglio 2000 tra
Telecom Italia S.p.A. anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR, Stet International, Trainet,
Pathnet e
Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilte-Uil
?? in considerazione della definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
?? ferma restando la disciplina contenuta nel CCNL in materia di trasferte e trasferimenti;
si conviene che, entro il mese di settembre del corrente anno, verrà avviato un confronto finalizzato a definire la nuova regolamentazione delle materie di cui sopra a completamento delle relative previsioni contrattuali.
In via transitoria, nelle Aziende sopra menzionate troveranno applicazione le discipline previgenti in materia di sede di lavoro, trasferte e trasferimenti, come specificate in allegato.
ALLEGATO
SEDE DI LAVORO
“Per sede di lavoro si intende il comune all’interno del quale è collocato il posto normale di lavoro.”
***
1. “È considerato posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che xxxxx xxx prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente spostarsi.
2. Per esigenze di servizio il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio posto normale di lavoro.
3. Per il personale operante stabilmente all'esterno che si avvale dell'automezzo sociale per lo svolgimento della propria attività lavorativa - prelevandolo all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e depositandolo al termine dell'orario di lavoro medesimo - ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà risarcito attraverso la corresponsione di un importo forfettario giornaliero di L 10.500.
4. L'importo di cui al precedente comma 3, di carattere risarcitorio per l'espletamento di attività in luoghi sempre diversi dalla sede aziendale, verrà corrisposto anche al restante personale qualora la prestazione, fornita entro la sede di lavoro, sia svolta con le medesime modalità e con le prassi in vigore per il personale operante all'esterno e per una durata dell'attività resa all'esterno pari ad almeno quattro ore a cavallo dell'intervallo meridiano.
5. ... (Superato) ... 6. ... (Superato) ...”
TRASFERIMENTI
1. “Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un’altra dell’azienda, contemperandosi le esigenze di servizio con l’interesse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.”
***
1. “In caso di trasferimento per ragioni di servizio sono dovuti al lavoratore i seguenti trattamenti:
?? l'indennità di trasferta forfettaria di L. 63.000 giornaliere pari a 10 giorni per il lavoratore senza
congiunti conviventi a carico o a 20 giorni per il lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre a cinque giorni per ognuno dei primi tre congiunti e a due per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano;
?? il rimborso dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, fino a concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione;
?? il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico che con lui si trasferiscono e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi presi con l'azienda.
2. Inoltre, per effettuare il trasloco verranno accordati al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti:
?? giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti o conviventi a carico;
?? giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
3. Al lavoratore trasferito per ragioni di servizio, il quale venga licenziato non per motivi disciplinari, competerà, oltre all'indennità spettantegli in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio, nonché del trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli) preventivamente concordate con l'Azienda, dalla località di trasferimento fino alla precedente residenza, purché egli vi si trasferisca effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto licenziamento. Tale previsione verrà applicata anche in caso di morte del lavoratore in servizio a favore dei congiunti già conviventi a carico.
4. Al lavoratore trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente comma 2, il 50% dell'indennità di trasferta e delle spese di cui al comma 1.
Nota
Le domande di trasferimento interregionale potranno essere formulate dopo quattro anni di permanenza in ciascuna sede di lavoro e saranno prese in esame dall'Azienda compatibilmente con le caratteristiche professionali e le disponibilità occupazionali previste per le sedi di destinazione.”
TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE
1. “Il lavoratore può essere comandato dall’azienda, per esigenze di servizio, a svolgere l’attività lavorativa fuori dalla propria sede di lavoro. In tale caso il personale è tenuto, salvo diversa disposizione, ad osservare l’orario di lavoro della sede nella quale è inviato a svolgere la prestazione.
2. Al lavoratore inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dalla sua sede di lavoro, vengono rimborsate per intero le spese di trasporto, dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio, nonché (...) le altre spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza.
3. ... (Superato)...
4. Per le trasferte fuori della provincia in cui insiste la sede di lavoro ed entro il territorio nazionale, è in ogni caso previsto che al lavoratore vengano rimborsate le spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza, secondo i seguenti criteri e modalità:
?? rimborso del 1° e del 2° pasto - qualora il lavoratore si trovi nella località di trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre le ore 20 – dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di L. 38.500 (compresa Iva) per ciascun pasto;
?? pernottamento: è consentito l’uso di alberghi fino alla 2^ categoria, con rimborso delle spese
sostenute a presentazione di regolare fattura; verrà inoltre corrisposto un importo di L. 16.000
per ogni pernottamento a titolo di rimborso spese non documentabili;
?? nei casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni è ammesso, in alternativa ai trattamenti di cui sopra, il rimborso spese forfettario nella misura di L. 63.000 giornaliere.
5. In considerazione del carattere risarcitorio delle spese sostenute, esse sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.”
***
1. “Al lavoratore inviato dall'Azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo posto normale di lavoro, verranno rimborsate per intero le spese di trasporto su mezzi pubblici dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio.
Il rimborso spese di viaggio per ferrovia verrà riconosciuto come segue:
?? 1^ classe ai lavoratori di liv. 7, 6, 5, al personale femminile, nonché al personale maschile che debba effettuare viaggi nella stessa giornata con percorrenza superi ore a Km. 200 complessivi;
?? 2^ classe nei restanti casi.
2. Al lavoratore inviato per esigenze di servizio al di fuori della sede di lavoro ed entro la provincia sarà consentita l'alternativa tra i seguenti trattamenti, in ipotesi di prestazione che dia luogo alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo meridiano:
a) rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di L. 19.500 (compresa Iva) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale ed a fronte di una durata dell'intervallo pari a 60 minuti;
b) rimborso spese forfetario pari a lire 7.500 oltre all'ordinario trattamento di refezione.
3. ... (Superato) ... Nel caso di diritto a trasferta completa (due pasti e successivo pernottamento) è previsto, per i due pasti, un massimale complessivo di lire 77.000 (compresa Iva); nel caso di trasferte che comportino il diritto al rimborso spese per un solo pasto, il lavoratore potrà alternativamente optare per il trattamento ordinario di refezione;
4. Al lavoratore comandato a trovarsi in orario sul posto di lavoro fuori della sua sede di lavoro è dovuta per ogni ora eccedente l'orario normale di lavoro, qualora effettui il viaggio come trasportato su mezzo pubblico, una indennità forfettaria dell'importo di lire 16.000; detta indennità verrà corrisposta anche per le ore di attesa comprese fra l'ora di arrivo nella località di trasferta e l'ora di inizio lavoro, nonché fra l'ora di fine lavoro e quella di partenza del primo mezzo utile al rientro in sede.
5. A livello regionale le parti stipulanti potranno prendere in esame particolari condizioni logistiche di impiego del personale in trasferta in determinate località della Regione ove il costo della vita è sensibilmente superiore alla media nazionale, al fine di individuare idonee soluzioni
- anche riferite a limitati periodi dell'anno di c.d. alta stagione - integratorie della disciplina di cui sopra.
Regolamentazioni specifiche
?? Il rimborso del pasto a piè di lista nel limite massimo di lire 38.500 spetta altresì al lavoratore non in turno trattenuto al lavoro oltre le 21 nell'ambito della propria sede di lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario svolte nei giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in continuità con il normale orario di lavoro detto trattamento spetta solo a condizione che la prestazione di lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle ore 21 e si protragga senza soluzione di continuità oltre detto limite orano.
?? Il tempo impiegato dal lavoratore per la consumazione del 1° e del 2° pasto viene considerato a tutti gli effetti quale periodo di intervallo e pertanto viene interrotta la corresponsione di qualunque compenso.
Trasferte all'estero
Al lavoratore inviato, per esigenze di servizio, in trasferta all'estero spetterà il rimborso a piè di lista delle spese documentate per pasti e pernottamenti, nei limiti della normalità, nonché un importo giornaliero pari a lire 37.000 a titolo di rimborso spese non documentabili.”
Il giorno 19 luglio 2000
tra Telecom Italia S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTE/UIL
con riferimento all’intesa del 19 luglio 2000 in materia di orario di lavoro, le parti concordano che per il personale appartenente alle strutture operative di Wireline Services e partecipante a turnazioni per la copertura di un arco orario giornaliero almeno pari a 15 ore, per il quale la durata normale dell’orario di lavoro settimanale è stabilita in 37 ore e 40 minuti, saranno riconosciute, a decorrere dal 1.1.2001, ulteriori 8 ore annue di permesso retribuito individuale da fruire con le stesse modalità previste dall’art. X (orario di lavoro) commi 10 e 11 del CCNL. Dette ore saranno computate in ragione di anno di servizio o frazione di esso effettivamente prestato nel suddetto regime di orario.
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telecom Italia SpA, anche in rappresentanza di TMI, Elettra, SSGRR, Stet International, Trainet,
Pathnet e
SLC/CGIL, FISTel/CISL, UILTe/UIL
- in considerazione della definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- allo scopo di realizzare norme coerenti di raccordo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di classificazione professionale e di inquadramento del personale delle aziende sopra citate;
si conviene quanto segue.
In relazione a quanto previsto all’art. .................., lettera D), del CCNL 28 giugno 2000, i criteri di impiego e mobilità professionale dei lavoratori verranno attuati valorizzando l’utilizzo delle risorse, oltre che in tutti i compiti principali ed accessori relativi alla propria attività prevalente, anche in compiti professionalmente analoghi o complementari ad altre attività del settore operativo di appartenenza.
La professionalità delle risorse verrà riconosciuta, in relazione alla crescente complessità dei contenuti professionali espressi, mediante assegnazione, in funzione del completo sviluppo della professionalità stessa, al livello superiore, restando inteso che tali assegnazioni non comporteranno necessariamente un cambiamento delle attività.
Avuto riguardo a quanto sopra:
- il personale assunto al livello 3°, operante nell’ambito delle funzioni amministrative, commerciali o tecniche, trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 4° previa valutazione dell’Azienda;
- il personale assunto al livello 4°, che svolge attività specialistiche e/o di coordinamento operativo, trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 5° previa valutazione dell’Azienda.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il personale in forza alla data del presente accordo verrà inquadrato nel sistema di classificazione professionale definito dal CCNL del 28 giugno 2000, secondo quanto previsto dalla tabella allegata.
Per il medesimo personale troveranno applicazione le previsioni di cui al presente accordo, tenendo conto dell’effettiva anzianità maturata nell’attività svolta.
Nei confronti dello stesso personale che entro la data della stipula del presente accordo abbia maturato il diritto, secondo la previgente disciplina, di presentare domanda di accertamento per la valutazione della professionalità, la relativa istanza potrà essere presentata entro il 20.09.2000.
*********
Nei confronti del personale inserito nel profilo professionale di addetto alla “commercializzazione diretta” e di “venditore” si confermano le prassi in atto in materia normativa e retributiva.
L’azienda valuterà le singole situazioni delle figure professionali di Assistente, Assistente ad attività specialistiche, Xxxxxxxxx già collocate al livello D connesse alla trascodifica al 5° livello della tabella allegata.
NUOVO CCNL | CCNL 1996 | PROFILI PROFESSIONALI CCNL 1996 |
1 | ||
2 | A | Addetto ad attività operative |
3 | B | Addetto ad attività operative Addetto ad attività impiegatizie Addetto ad attività tecniche Addetto ad interventi tecnici |
4 | C | Primo addetto ad attività operative Assistente Assistente ad attività specialistiche Venditore Addetto ad attività impiegatizie Addetto ad attivi tà tecniche Addetto ad interventi tecnici |
D | Impiegato esperto Tecnico specialista Addetto specialista ad interventi tecnici | |
Assistente | ||
D | Assistente ad attività specialistiche | |
Venditore | ||
5 | Assistente senior | |
E | Assistente ad attività specialistiche senior | |
Venditore senior | ||
Coordinatore | ||
6 | F | Capo settore Specialista Venditore specialista |
7 | G | Responsabile |
Professionista | ||
7Q | H | Responsabile di struttura |
Professionista master |