Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE”. FSE 2014-2020 (CUP H81H17000030006)
CIG 8236270105 N. GARA 7708393
Art. 1 (Definizioni di riferimento)
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
a) per “Amministrazione”, l’Ambito S3 ex S5 – comune capofila Eboli - quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio / dei servizi oggetto del presente contratto;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso X.Xxx n. 50/2016 ed approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)
Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’appaltatore individuato in relazione alla prestazione dei servizi del centro per le famiglie nell’ambito del PROGETTO SIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE”. FSE 2014-2020 (CUP H81H17000030006)
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto / specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali)
1. L’appaltatore esegue nell’ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento dell’Amministrazione le seguenti attività relative alla realizzazione dei servizi del centro per le famiglie nell’ambito del progetto SIA e complementari, con riferimento agli standard produttivi ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nel successivo comma 2, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
2. L’appaltatore realizza le attività dell’appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate come “attività principali” o come “attività complementari”:
Attività/servizi | CPV | Note comparative |
Servizi di assistenza sociale | 85300000-2. | Attività principale appalto |
3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell’appalto sono illustrati nel presente capitolato speciale prestazionale e descrittivo.
4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative - ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione.
5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all’appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto del Codice dei contratti pubblici.
6. Prima dell’avvio dell’appalto, l’appaltatore individua un recapito organizzativo nell’ambito del territorio nel quale ha sede l’amministrazione, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
7. Presso il recapito di cui al comma 6:
a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l’Amministrazione intenda far pervenire all’appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
8. L’appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l’Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
9. L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell’Amministrazione che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
10. L’Amministrazione individua il Responsabile del Procedimento quale Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l’Amministrazione all’Appaltatore.
11. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Amministrazione in relazione al presente appalto.
12. Il Direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
13. Il Responsabile del Procedimento svolge i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
b) raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
Art. 4
(Varianti in corso di esecuzione dell’appalto)
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. Fermo restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinarie e all’articolo 130 per i settori speciali.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. la stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera
b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e
200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.
Art. 5
(Programma di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto - luoghi di esecuzione dell’appalto)
1. Per l’ottimale gestione dell’appalto oggetto del presente contratto, l’Amministrazione definisce programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l’appaltatore si attiene.
2. Il programma di esecuzione delle attività relative all’appalto è sintetizzato nel presente capitolato: Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa con i mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine e mediante l’organizzazione dell’appaltatore ed a suo rischio.
Nel materiale occorrente per l’esecuzione del servizio sono compresi qualsiasi attrezzatura necessaria al corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in
perfetto stato e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza, tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.
Tutti le attività dovranno essere effettuate accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare le aree e i locali affidati.
L’impresa appaltatrice dovrà farsi carico:
dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.
3. L’appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell’ambito del territorio di riferimento del Piano sociale di Zona.
4. L’appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
Art. 6
(Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto)
1. Descrizione
L’Ufficio di Piano, nell’ambito delle azioni programmate nel progetto SIA PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 di cui all’avviso 3/2016, ha previsto specifiche azioni di intervento in favore dei minori, delle famiglie e di persone svantaggiate da realizzarsi sul territorio di competenza dell’Ambito Territoriale S3 exS5.
Alla luce del ruolo strategico svolto, la stazione appaltante intende realizzare le azioni programmate nel progetto SIA nell’ambito di due centri per le famiglie ubicati nei Comuni di Altavilla Silentina e Campagna.
2 Attività da Assicurare.
Le attività da realizzare, in favore dei minori, delle famiglie, delle persone appartenenti alle fasce deboli nonché dei destinatari delle misure di contrasto alla povertà e di altri potenziali utenti residenti nell’ambito territoriale S3 ex S5, sono previste nelle azioni del progetto SIA, per la durata di mesi nove (9), come di seguito elencate:
- Progetto SIA PON INCLUSIONE: interventi nell’ambito del centro per le famiglie:
Azione A -Codice attività A1c2 -Assistenza: educativa domiciliare e territoriale;
Azione B- Codice attività B1a - Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico;
Azione B- Codice attività B2b - Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre-scolare; Specificamente, nei centri per le famiglie sono previste le seguenti attività:
Servizio di educativa domiciliare/territoriale è rivolto alle famiglie con minori, in stato di
disagio, ed è finalizzato a contrastare il deterioramento della qualità delle relazioni familiari e sociali. Inoltre, si intendono sperimentare azioni mirate e di supporto, attraverso
la realizzazione di questi servizi con l’utilizzo di tecniche specifiche (es. metodo ABA), in favore dei minori con disabilità al fine di sostenere il carico assistenziale dei genitori.
Sostegno educativo scolastico ed extra scolastico è un servizio di sostegno educativo ai minori e alle famiglie, costituito da un complesso di interventi - scolastici e domiciliari - volti a sostenere il minore nelle situazioni di fragilità o di temporanea difficoltà, al fine di prevenire condizioni di possibile rischio o pregiudizio e di promuovere un processo di cambiamento. I minori e le famiglie sono inseriti in un progetto di rete che integra la scuola, i servizi sociali dei comuni, la famiglia e altre risorse del territorio.
Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre-scolare, sono servizi di supporto educativo con interventi domiciliari a supporto delle funzioni genitoriali e di sostegno educativo ai bambini; le azioni attivate mirano a potenziare e ampliare le capacità della famiglia e sostenere i genitori nel ruolo educativo.
Obiettivi:
o Favorire la socializzazione dei minori;
o alleviare il carico assistenziale e di cura dei genitori nei confronti dei minori con disabilità;
o realizzare il sostegno alle funzioni genitoriali;
o promuovere le risorse del minore in vista di una maggiore autonomia;
o Proporre e facilitare i contatti tra la famiglia, la scuola e i servizi;
o Proporre e lavorare per un modello relazionale di riferimento tra i membri del nucleo familiare;
o Favorire l’integrazione socio-culturale;
o fornire ai docenti l’occasione per una riflessione e un dibattito sul disagio in ambito scolastico;
o sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
o favorire l'incontro e migliorare la collaborazione fra scuola-famiglia.
Le figure professionali e le ore complessive minime per singola figura da garantire per la realizzazione delle azioni programmate nel progetto SIA sono di seguito specificate :
Tipologia interventi progetto SIA | Figure professionali per n. 2 sedi centri per le famiglie | Costo orario lordo | Tot. Ore settimanali | Tot. Ore 9 mesi |
Codice attività A1c2 assistenza educativa domiciliare e territoriale | n.1 Coordinatore pedagogista | € 22,10 | 24 | 1008 |
2 Psicologi | € 22,10 | 12 ore ciascuno tot. 24 ore tot. | 1008 per . n 2 figure | |
2 assistenti sociali | €22,10 | 9 ore ciascuno tot. Ore 18 | 756 per . n 2 figure | |
2 mediatori familiari | €20,91 | 12ore ciascuno tot. Ore 24 | 1008 per . n 2 figure | |
2 mediatori culturali | €20,91 | 12 ore ciascuno tot. Ore 24 | 1008 per . n 2 figure | |
1 esperto ABA | €20,91 | 18 | 756 | |
Tot. Spese personale € 119.223,72 Spese materiale vario €821,10 Totale azione A1c2 €120.044,28 IVA inclusa |
Tipologia interventi progetto SIA | Figure professionali | Costo orario lordo | Tot. Ore settimanali | Tot. Ore 9 mesi |
Codice attività B1a Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico | 4 educatori professionali | €22,10 | 16 ore ciascuno | 672 |
1 esperto ABA | €20,91 | 12 ore | 504 | |
Tot. Spese personale € 69.943,44 Spese generali € 4824,96 | ||||
Tot azione B1a € 74.768,40 IVA inclusa | ||||
Tipologia interventi progetto SIA | Figure professionali | Costo orario lordo | Tot. Ore settimanali | Tot. Ore 9 mesi |
Codice attività B2b Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre-scolare | 4 educatori professionali | €22,10 | 16 ore ciascuno | 672 |
1 esperto ABA | €20,91 | 12 ore | 504 | |
Tot. Spese personale € 69.943,44 Spese generali € 4824,96 | ||||
Tot azioneB2b € 74.768,40IVA inclusa |
3 Attrezzature e strumenti
La dotazione strumentale informatica, le attrezzature necessarie e tutto il materiale utile all’espletamento delle attività saranno messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
4 Localizzazione
Le attività si svolgeranno in n. 2 (due) sedi per i servizi dei Centri per le famiglie ubicati nei comuni di Altavilla Silentina e Campagna dell’Ambito S3 ex S5.
5 Metodologia
Le figure professionali, sopra specificate, costituite in équipe multi professionali dovranno garantire la presenza presso le due sedi dei centri per le famiglie, sopra individuate, in accordo con il Coordinatore del Piano di zona S3 ex S5 e secondo il piano di lavoro previsto dall’Aggiudicatario nel rispetto del monte ore settimanale assegnato, dell’orario di apertura degli uffici comunali e delle esigenze organizzative dell’Ufficio di Piano. In ogni caso la presenza dovrà essere articolata almeno su 3 giorni lavorativi settimanali (dal lunedì al venerdì) preferibilmente in orario pomeridiano.
La presenza degli operatori sarà riportata in apposito Registro delle presenze e nei Time-sheet stabiliti nel manuale dei Beneficiari del PON INCLUSIONE.
Gli operatori dovranno agire con la competenza professionale specifica richiesta, effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, tenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti. Essi dovranno essere edotti a cura dell’aggiudicataria sui compiti ad essa affidati. In caso di eventuale assenza di un operatore incaricato del servizio, l’aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del personale assente con personale di identica qualifica.
In caso di sostituzione definitiva degli operatori impiegati, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Ufficio di Piano e produrre la relativa documentazione.
6 Documentazione di lavoro e materiale informativo
L’aggiudicatario dovrà garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari, da conservare in modo corretto, ordinato ed in luogo adeguato, reperito all'interno del servizio ed ai sensi della normativa vigente.
La documentazione è costituita da materiali scritti (strumenti di lavoro quotidiano degli operatori) e da altri supporti audiovisivi ed informatici a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per momenti di rielaborazione e ripensamento delle scelte e delle situazioni vissute all'interno o all'esterno in rapporto con gli utenti.
L’aggiudicatario si impegna a proporre aggiornamenti ed integrazioni di tali strumenti su richiesta del referente progettuale comunale o previa verifica di quest’ultimo.
L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a trasmettere all’ Ufficio di Piano, mensilmente, una relazione tecnica sull’andamento della gestione del servizio corredata da:
registro presenze operatori;
time –sheet;
relazione delle attività svolte per singolo servizio;
ogni altro documento previsto dal manuale Beneficiari del PON INCLUSIONE;
L’aggiudicatario assume, inoltre, la responsabilità della corretta conservazione e dell'aggiornamento, se necessario, di tutta la documentazione riguardante l’espletamento del servizio.
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
L’aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione degli operatori assenti per malattia o altre cause se superiori a 48 ore, salva la garanzia della continuità del servizio.
L’aggiudicatario si doterà di un proprio regolamento per la garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati, conforme alla normativa vigente in materia, che provvederà a comunicare al referente Progettuale.
Art. 7
(Durata del contratto/dell’appalto)
La durata dell’appalto è di 9 (nove) mesi decorrenti dalla data di esecuzione anticipata del contratto fino al 31 dicembre 2020.
1. La stazione appaltante si riserva di modificare, al momento della attivazione del servizio le date di inizio e fine del servizio oggetto dell’appalto indicate al precedente comma 1.
2. Il contratto di appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.
3. La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.
4. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 8
(Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)
1. L’esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata,.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione.
5. L’Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.
Art. 9
(Condizioni generali per l’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione - sospensione dell’esecuzione del contratto)
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’appaltatore svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’appaltatore dall’Amministrazione per l’esecuzione dell’attività;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
5. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l’avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime,.
7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto.
8. Il Direttore dell’esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’appaltatore. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, tale verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 10
(Valore del contratto/dell’appalto)
0.Xx valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, è determinato come importo complessivo/ presuntivo determinato in sede di gara, pari ad € 256.102,02 al netto di iva al 5% secondo il seguente quadro economico:
Importo a base d’asta | € 256.102,02 |
Costi sicurezza | 0 |
IVA 5% | €. 13.479,06 |
Importo totale IVA inclusa | € 269.581,08 |
Art. 11
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
1. L’appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
2. L’appaltatore, in corrispondenza con l’inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell’elenco.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.
4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
6. Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell’Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili per l’esecuzione dell’appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.
7. L’appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
8. L’appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l’Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l’appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell’ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
b) favorire l’interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso
10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l’appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti
Art. 12
(Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto)
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile.
Art. 13
(Verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore)
1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
3. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
4. L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al servizio appaltato, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.
6. L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, la decadenza, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Art. 14
(Intervento dell’Amministrazione quale sostituto contributivo)
1. In relazione alle attività del presente contratto, l’appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.
Art. 15
(Ritenuta di garanzia a tutela della regolarità dei versamenti contributivi)
1. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull’importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 16
(Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)
1. L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
3. In relazione all’esecuzione delle attività per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
4. L'appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
Art. 17 (Subappalto)
1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti D.Lgs
n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare è specificata in sede di offerta. Il servizio oggetto del presente contratto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito Codice dei contratti pubblici.
11. È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 18
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori - Obblighi dell’appaltatore)
1. L’appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
2. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
3. L’appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 29, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
5. Per consentire l’ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Art. 19
(Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)
1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
e) alla verifica degli interventi, anche mediante collaudo;
2. L’Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello stesso.
3. L’Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell’organizzazione dell’appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. Ulteriori competenze dell’Amministrazione sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l’appaltatore desumibili dall’evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l’Amministrazione e l’appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.
5. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto del presente disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall’Amministrazione
7. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Amministrazione in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.
8. La Società affidataria può fornire all’Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l’adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all’appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all’esecuzione dello stesso.
9. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l’Amministrazione individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
Art. 20
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto)
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
3. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 21
(Corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto)
1. Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponde all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate.
Art. 22 (Condizioni di pagamento)
1. L’appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Amministrazione la verifica delle attività. Il rendiconto analitico dovrà contenere la relazione dettagliata delle attività svolte, del singolo operatore, time sheet mensile del singolo operatore e ogni altro documento previsto nel manuale di rendicontazione del PON INCLUSIONE di cui al progetto SIA avviso n. 3/2016.
3. L’Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento delta corrispondente fattura emessa dall’appaltatore, corredata dalle buste paga e/o ricevute relativi ai compensi erogati.
4. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni / le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni.
5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
6. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
7. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute D.Lgs n. 50/2016 e nel presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.
8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
10. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
10.1.) estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
110.2.) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
10.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.
13. È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
14. In sede di pagamento, l’Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
Art. 23
(Obblighi dell’affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’appaltatore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare all’Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG comunicato dall’Amministrazione nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L’appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L’Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
Art. 24 (Cessione del contratto)
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui X.Xxx n. 50/2016.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 25
(Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto)
1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
Art. 26
(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)
1. L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
8. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
Art. 27 (Responsabilità)
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L’appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
6. L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 28 (Coperture assicurative)
1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
Art. 29
(Verifiche in ordine alla conformità dell’esecuzione delle prestazioni)
1. L’Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito dell’ appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l’Amministrazione può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall’appaltatore, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
5.1. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
6. L’estensione delle attività di verifica della conformità dei servizi può essere disposta secondo le modalità e le condizioni previste del D.P.R. n. 207/2010.
7. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell’appaltatore e dell’Amministrazione,.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
9. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
10. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
11. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
12. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, prodotta nel rispetto dell’art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. L’Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito del D.Lgs n. 50/2016 e dalla disciplina specifica contenuta nel D.P.R. n. 207/2010, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.
14. L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall’Amministrazione.
15. L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
16. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
Art. 30 (Ultimazione delle prestazioni)
1. L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni,.
Art. 31
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)
1. In relazione all’esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’Amministrazione:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal presente contratto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori / utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Il Direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.
7. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 32
(Vicende soggettive inerenti all’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento dell’appaltatore)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs n. 50/2016.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
(60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942
n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
6. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 33
(Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto)
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di
n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal art. 38, comma 5;
d) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto;
e) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).
2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
2)1 il subappalto non autorizzato;
2)2 Apertura di una procedura concorsuale a carico del AFFIDATARIO;
2)3 Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività del AFFIDATARIO; 2)4 Impiego di personale non dipendente del AFFIDATARIO;
2)5 Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
2)6 Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
4. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
5. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
7. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.
10. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
11. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la
presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
12. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
13. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L’Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di del D.Lgs
n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 34 (Risoluzione per reati accertati)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 35
(Recesso unilaterale dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
4.1.) prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
4.2.) spese sostenute dall’appaltatore;
4.3.) un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 36
(Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volontà dell’Amministrazione - Recesso dell’appaltatore)
1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all’Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento.
6. La facoltà dell’Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Art. 37
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del contratto)
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito D.Lgs n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del Responsabile unico del procedimento;
b) dal dirigente competente dell’Amministrazione, per essere rivolta all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Art. 38
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)
1. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del Foro di Salerno .
Art. 39
(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
(in caso di contratto formato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa)
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986. (in caso di contratto formato per scrittura privata)
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.
Art. 40 (Clausola di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.