contratto di assicurazione per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico
auto e moto
auto storiche
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico
edizione luglio 2014
AXA Assicurazioni S.p.A.
auto storiche
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico
edizione luglio 2014
AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU
ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI D’EPOCA, DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
•PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
•PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI E DIRETTI
•PER L’ASSISTENZA
•PER LA TUTELA LEGALE
•PER GLI INFORTUNI DEL GUIDATORE
(predisposta in conformità del D.L.7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicura- zioni private e Regolamento ISVAP n. 24 del 18/05/2008 e il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dall’IVASS. Il Contraen- te/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sotto- scrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
Avvertenza
E’ possibile richiedere presso i punti vendita dell’impresa e nel sito internet xxx.xxx.xx, il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di veicolo e sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall’impresa.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali infor- mazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico
+39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx
La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2013), ammonta a €. 767 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e
€ 556 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità ri- chiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio appro- vato, è pari al 177,9%
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
Le forme tariffarie presenti nel prodotto Auto Storiche, sono:
• Maggiorazione del premio per sinistrosità – No Claim Discount, che prevede la maggiorazione del premio in presenza di almeno un sinistro nel “periodo di osservazione”. (Condizioni Speciali R.C.A. lettera G)
Auto Storiche, è un prodotto multi garanzia destinato ai veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro e destinato a tutelare il proprietario e il conducente:
- per i danni involontariamente provocati agli altri mediante:
la garanzia di Responsabilità civile,
che comprende i danni provocati a terzi, prodotti a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non si prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
(art. 17 “Oggetto dell’assicurazione – Termini di garanzia”, delle C.G.A.)
- dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale del veicolo mediante:
la garanzia Incendio,
per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento del veicolo a seguito di determinati eventi quali ad esempio l’incendio stesso , il fulmine , esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
(art. 24 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Furto,
per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento del veicolo a seguito di determinati eventi quali ad esempio il furto (consumato o tentato) e la rapina.
(art. 25 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
la garanzia Assicurazioni Speciali,
composta da un pacchetto di garanzie suddivise in gruppi predefiniti (gruppo 1, 2, 3, 4 e 5) contenente le garanzie complementari alla Garanzia R.C.A. e alle Garanzie Incendio e Furto. (art. 39 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.) con l’aggiunta delle seguenti:
- Garanzia Rottura dei Cristalli,
per i danni materiali e diretti che possono causare la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo per causa accidentale o per fatto di terzi.
(identificata dalla lettera r), delle C.G.A.)
- Garanzia Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici,
per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici e verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio e ai danni conseguenti da atti vandalici.
(identificata dalla lettera s), delle C.G.A.)
- per l’assistenza del veicolo e alla persona, mediante:
la garanzia di Assistenza,
per l’aiuto tempestivo all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
(artt. 40 “Validità delle prestazioni” e 44 “Oggetto delle prestazioni”, delle C.G.A.)
- per i danni ingiustamente subiti, mediante:
la garanzia di Tutela Legale,
per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata.
(art. 48 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
- negli impegni economici, mediante:
la garanzia Infortuni del Guidatore,
mettendo a disposizione un capitale in caso di grave infortunio o decesso dell’Assicurato. (art. 59 “Oggetto dell’assicurazione”, delle C.G.A.)
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative regolamentate dagli articoli delle C.G.A. e più precisamente per :
• la garanzia di Responsabilità Civile l’art. 19 “Esclusioni e Rivalsa” delle C.G.A.
• la garanzia Incendio gli artt. 28 “Esclusioni” e 36 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Furto gli artt. 28 “Esclusioni” e 36 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• la garanzia Assicurazioni Speciali gli artt. 28 “Esclusioni” e 36 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
- la garanzia Rottura dei Cristalli gli artt. 28 “Esclusioni” e 36 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
- la garanzia Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti
Vandalici gli artt. 28 “Esclusioni” e 36 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• le garanzie di Assistenza gli artt. 42 “Limiti di esposizione” e 43 “ Esclusioni – Delimitazioni” delle C.G.A.
• la garanzia di Tutela legale gli artt. 49 “Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione”e 52 “Esclusioni” delle C.G.A.
• la garanzia Infortuni del Guidatore gli artt. 63 “Esclusioni”, 64 “Limiti di età” e 65 “Persone non assicurabili” delle C.G.A.
Inoltre per la Responsabilità Civile, si richiama l’attenzione all’evidenza sulle C.G.A che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante sfondo retinato.
Avvertenza Sospensione della garanzia
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(Articolo 1901 del Codice Civile) e (Art. 5 “Pagamento del premio” delle C.G.A.)
Avvertenza Rivalsa
Nel caso in cui, la garanzia Responsabilità Civile non è operante e la Società abbia dovuto
risarcire il terzo danneggiato, il contratto prevede il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate.
Tra questi casi di esclusione della garanzia, richiamiamo la Sua attenzione sui seguenti:
• “Veicolo d’epoca”, se la circolazione avviene senza l’autorizzazione prevista dal comma 3 dell’Art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
• “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, se la circolazione avviene senza i requisiti prescritti dal comma 5 dell’Art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
• Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
(Qualora sia operante la Condizione Speciale A), la Società conserva la facoltà di rivalsa prevista per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, fino a 1.550,00 euro per sinistro)
• Veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
• Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Sottolineiamo che la Società ha deciso di rinunciare all'esercizio della rivalsa, nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro e che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei
postumi del sinistro stesso; negli altri casi è ferma la facoltà di rivalsa.
(art. 19 “Esclusioni e rivalsa”, delle C.G.A.)
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o limiti massimi d’indennizzo (massimali), alle coperture assicurative. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A a sfondo retinato, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:
• la garanzia di Responsabilità Civile
- Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che alla guida del veicolo assicurato vi è una persona diversa da quella identificata/autorizzata, l’assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato. (Art. 1 – Operatività dell’assicurazione – Veicoli Assicurabili)
- Qualora invece si rilevi, in caso di sinistro, che il veicolo assicurato non possiede tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1) e
2) del presente articolo, l’assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato. (Art. 1 – Operatività dell’assicurazione – Veicoli Assicurabili)
• la garanzia Furto l’art. 27 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’Assicurato”, delle C.G.A.
• la garanzia Assicurazioni Speciali per le seguenti garanzie complementari:
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione;
d) Trasporto in ambulanza;
e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
f) Rimborso delle spese per iscrizione a raduno di veicoli storici;
l) Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate;
m) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità;
o) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale;
q) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo;
t) Danni ai bagagli;
u) Danni indiretti.
e per le seguenti garanzie:
- la garanzia Rottura dei Cristalli lettera r);
- la garanzia Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici lettera s).
Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile, per la garanzia Tutela Legale e la garanzia Assistenza, l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.
Esempio di applicazione del Massimale
• Massimale in polizza 6.000.000,00 euro per sinistro, € 5.000.000,00 euro per i danni alla persona, € 1.000.000,00 euro per i danni alle cose
• Danno accertato 7.000.000,00 euro sia per danni a persone che per danni a cose
• Importo liquidato € 5.000.000,00 euro per i danni alla persona e € 1.000.000,00 euro per i danni alle cose, poiché il limite complessivo del massimale è di 6.000.000,00 euro l’importo liquidabile non può essere superiore
Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile e per le garanzie relative alla copertura dei rischi di danni materiali e diretti, può essere applicata, se è prevista in polizza, una franchigia o uno scoperto sull’importo indennizzato. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro con un minimo che viene indicato in polizza.
Esempio di applicazione di Franchigia:
• Franchigia prevista in polizza 500,00 euro per sinistro
• Danno accertato 1.500,00 euro
• Importo liquidato 1.000,00 euro (1.500,00 – 500,00 = 1.000,00)
Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo:
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro
• Danno accertato 10.000,00 euro
• Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00), poiché il 10% di 10.000,00 euro (cioè 1.000,00 è superiore al minimo di 250,00)
Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con il limite massimo di indennizzo o massimale:
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo
• Danno accertato 11.000,00 euro
• Importo liquidato 9.900,00 euro (pari a 11.000,00 – 10% = 9.900,00), poiché il 10% di 11.000,00 euro (cioè 1.100,00 è superiore al minimo di 250,00) e l’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro
• se invece il Danno accertato è pari a 20.000,00 euro
• Importo liquidato sarà 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000,00 euro (pari 20.000,00
– 10% = 18.000,00) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro
Durata del contratto
Il contratto è di durata annuale. Se è stato emesso con una formula contrattuale che prevede alla scadenza la generazione di una proposta di rinnovo da parte della compagnia, la medesi- ma può essere accettata o meno, da parte del contraente, senza obbligo di formalità alcuna a suo carico. (Art. 7 “Rinnovo del contratto” delle C.G.A.)
Avvertenza
Se, invece, il contratto non prevede la formulazione di alcuna proposta di rinnovo da parte della compagnia, lo stesso cesserà automaticamente alla scadenza e verrà comunque ap- plicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Co- dice Civile.
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera D) Deroga al rinnovo delle C.G.A.)
3.1 Estensioni della Copertura
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto dall’art. 8 “Estensione territoriale” delle C.G.A.
Per la garanzia Assistenza come previsto dall’art. 41 “Estensione territoriale” delle C.G.A.
Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall’art. 53 “Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione” delle C.G.A.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art. 129 del C.D.A. sono esclusi dall’assicurazione:
• il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro.
Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:
• il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2), quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l'Assicurato sia una società.
5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 3 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle C.G.A.
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 del C.C. o in conseguenza di cause regolamentate dall’art. 1418 del. C.C.
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa relativi:
• all’Intestatario al Pubblico Registro Automobilistico;
• alle caratteristiche del veicolo;
• alla situazione dei sinistri evidenziata dall’Attestato di rischio.
Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario. Non è consentito il frazionamento:
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
E’ consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Avvertenza
Nei casi di cessazione del rischio assicurato in corso di contratto, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione del contrassegno e della Carta Verde, l’Impresa riconosce la parte di premio R.C.A. (al netto di imposte e di altri oneri stabiliti per legge) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.
(art. 10 “Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato delle C.G.A.) e (art. 12. “Risoluzione del contratto per furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell’Assicurato” delle C.G.A.)
Si informa che è data facoltà all’Intermediario di applicare in propria autonomia una percentuale di flessibilità a titolo di sconto commerciale. L’applicazione di eventuali sconti previsti dalla flessibilità di Agenzia è espressamente indicata sul contratto stesso.
7. Informativa in corso di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione dello stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizio- ni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente, il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
(art. 7 “Rinnovo del contratto” delle C.G.A.)
8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito
Il Contraente (o il proprietario o locatario in caso di contratto di leasing) ha diritto di ottenere dalla Società l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa (così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).
Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza della polizza. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, come previsto dal Codice delle Assicurazioni.
(art. 18 “Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.)
Avvertenza
Per gli Autocarri la classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia.
La classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa.
(art. 18 ”Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.)
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 Codice Civile). Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
10. Legge applicabile al contratto
In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente e al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate nonché per la garanzia Responsabilità Civile anche l’importo relativo al Servizio Sanitario Nazionale.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno Comportamento da tenere in caso di sinistro
Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.
Per la denuncia del sinistro Xxx dovrà utilizzare possibilmente l'apposito modulo "Constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto “modulo blu” (constatazione amichevole del sinistro) come previsto dall’art. 143 del C.D.A.), fornitoLe dalla Società stessa.
La denuncia è da compilare con la massima attenzione; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica dell'incidente; i veicoli in esso coinvolti con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, con le generalità dei rispettivi conducenti (dati anagrafici e codice fiscale); gli eventuali feriti; gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) a partire dal 1 febbraio 2007 sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore immatricolati e muniti di targa, assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
• i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato). L’Agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’Assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’art. 141 del C.D.A. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Xxxxx a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperta per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del C.D.A.);
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dagli artt. 149 e 150 del C.D.A.” per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Avvertenza
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del C.D.A.).
E’ possibile consultare i Centri di Liquidazione Danni sul sito internet xxx.xxx.xx
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni veicolo o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso. (Art. 20 ”Modalità riguardante la denuncia di sinistri” e “Appendice R.C.A. – Cosa fare in caso di sinistro” delle C.G.A.)
12.1 Procedura per la liquidazione dell’Indennizzo
Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.
Per maggiori dettagli sulle modalità di denuncia e liquidazione del danno si rimanda a:
• per le garanzie relative alla copertura dei rischi di danni materiali e diretti, alla sezione “NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO E FURTO” delle C.G.A.;
• per la garanzia Assistenza, alla sezione “LA RICHIESTA DI ASSISTENZA”;
• per la garanzia Tutela Legale, alla sezione “IL SINISTRO”;
• per la garanzia Infortuni del Guidatore, alla sezione “IL SINISTRO”.
13. Incidenti stradali con controparti estere Incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri
In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:
• Nazionalità e targa del veicolo estero;
• Caratteristiche tecniche del veicolo estero;
• Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
• Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
• Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
• Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
• Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
• Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
• Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile;
• Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile;
• Descrizione dell'incidente.
Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.
Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.
Incidenti avvenuti in un paese estero con veicoli esteri o con veicoli italiani
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo o immatricolato e assicurato in Italia, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere :
• in caso di veicolo con targa estera di nazionalità uguale al paese in cui il sinistro è avvenu- to: al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
• in caso di veicolo con targa estera di nazionalità diversa dal paese in cui il sinistro è avve- nuto: al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al Bureau di accadimento del sinistro;
• in caso di veicolo con targa italiana: al Bureau di accadimento del sinistro e/o direttamente alla compagnia italiana.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), inviare apposita ri- chiesta al Centro di Informazioni Italiano CONSAP, all’indirizzo:
CONSAP - Centro di Informazione Italiano - Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx FAX: 00.00000000
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
utilizzando il Modello A per i sinistri con veicoli esteri e il Modello B per i sinistri con veicoli ita- liani e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del vei- colo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabi- le del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadi- mento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Incidenti avvenuti in uno degli stati dello spazio economico europeo a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unio- ne Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risar- cimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
Per tutti i casi che non rientrano nella casistica di cui sopra è necessario rivolgersi a:
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Sinistri Internazionali
Corso Marconi, 10– 00000 Xxxxxx– Italy
Tel: +39 (0)11.57 74 986
Fax: +39.(0) 0 00 00 00 00
MAIL : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xx
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Maggiorazione del premio per sinistrosità – No Claim Discount.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” prevista dal
D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A. l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.
La facoltà di rimborso è espressamente consentita anche qualora il Contraente non fosse più assicurato con AXA Assicurazioni; in tal caso il Contraente ha diritto di ottenere da quest’ultima, l'attestazione dello stato del rischio modificato in base al numero di sinistri che l’Assicurato ha provveduto a rimborsare.
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera G) Maggiorazione del premio per sinistrosità – No Claim Discount - punto 14) Facoltà di rimborso)
15. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dalle C.G.A. all’art. 70 “Controversie – Arbitrato irritale” per la garanzia Infortuni del guidatore e all’art. 57 “Gestione del sinistro” per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
16. Accesso agli atti dell’impresa
A norma dell’art. 146 del C.D.A , il Contraente, l’Assicurato e il danneggiato hanno diritto di accedere agli atti della Compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali.
Tale richiesta può essere fatta:
• se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento;
• se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne precisa i motivi;
• se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta.
In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il Responsabile a cui è stato assegnato il compito per la trattazione del sinistro.
L’Assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di assicurazione. In caso contrario può rivolgersi all’IVASS.
17. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:
posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx fax – 0000000000.
avendo cura di indicare:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- nominativo del Contraente o almeno la targa del veicolo assicurato
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito preci- sato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche.
Appropriazione indebita:
l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 646 Codice Penale.
A.R.D.: Auto rischi diversi. Comprende le garanzie non rientranti nell’assicurazione R.C.A.
A.S.I.: Automotoclub Storico Italiano
Assicurato: a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l’imbrattamento del veicolo per mero gusto di distruzione, da chiunque commesso e con qualsiasi mez- zo.
Audio-fono-visivi: autoradio, lettori di nastri e/o Compact Disc, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione
R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa Carta Verde
Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore (ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni.
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).
Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.
Degrado d’uso: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
F.M.I.: Federazione Motociclistica Italiana
Franchigia: somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 Codice Penale.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.
Parti: Contraente e Società.
Polizza: documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo:
l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal C.D.A.
Regolamento: regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 973/1970) sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e successive modificazioni ed integrazioni.
Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1°
febbraio 2007.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: azione esercitata dalla Società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
RuoteClassiche: Rivista a pubblicazione mensile dall’editoriale Domus
Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro: a) il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
b) nel settore Tutela Legale: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Tariffa: condizioni di premio e norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico.
Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del C.D.A. artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Valore commerciale: valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.
Veicolo: Il veicolo d’epoca ovvero di interesse storico e collezionistico oggetto dell’assicurazione.
Auto Storiche
Condizioni Generali di Assicurazione
contratto di assicurazione per i veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico
edizione 07/2014
Indice
SEZIONE PAGINA QUESTA SEZIONE CONTIENE:
1 Condizioni che regolano l’assicurazione in generale
2 importanti informazioni riguardanti il contratto sottoscritto
2 Condizioni che regolano l’assicurazione R.C.A.
3 Condizioni che regolano l’assicurazione X.X.X.
0 Condizioni che regolano l’assicurazione Assistenza
5 Condizioni che regolano l’assicurazione Tutela Legale
6 Norme che regolano l’assicurazione Infortuni
9 • Le prestazioni
11 • Le limitazioni
12 • Il sinistro
13 • Le condizioni Speciali R.C.A.
17 • Norme comuni a tutte le Garanzie Auto Rischi Diversi
17 • Garanzia Incendio
18 • Xxxxxxxx Xxxxx
00 • Le Limitazioni
20 • Norme che regolano i casi di sinistro: Garanzie Incendio e Furto
23 • Le Assicurazioni Speciali
29 • Premessa
29 • Definizioni
30 • Le Prestazioni in generale
31 • Le Prestazioni
33 • La richiesta di Assistenza
34 • Premessa
34 • La portata dell’assicurazione
37 • Il Sinistro
39 • La portata dell’assicurazione
42 • Le limitazioni
44 • Il Sinistro
Appendice R.C.A. – Cosa fare in caso di sinistro
Appendice R.C.A. – Scala comune di corrispondenza
Mod. 9045 – Informativa sulla “Privacy”
46 Informazioni relative alla liquidazione del sinistro
48 La descrizione delle regole evolutive in base ai sinistri osservati
49 La normativa relativa al trattamento dei dati personali
Art. 1 - Operatività dell’assicurazione - Veicoli assicurabili
Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purché rientrante in una delle seguenti fattispecie:
1) veicolo d’epoca, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli d’epoca, in quanto iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal comma 2 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);
ovvero
2) veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato possiede tutte le seguenti caratteristiche:
- è di età uguale o superiore a 30 anni rispetto all’anno di prima immatricolazione (per i veicoli immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ciclomotori);
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal comma 4 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed integrazioni al codice della strada”).
L’assicurazione R.C.A. è pienamente operante sempre che:
- il veicolo abbia tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1), 2) del presente articolo;
- il veicolo sia condotto dal conducente designato/autorizzato ed identificato sul contratto o su apposito atto.
Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che alla guida del veicolo assicurato vi è una persona diversa da quella identificata/autorizzata, l’assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.
Qualora invece si rilevi, in caso di sinistro, che il veicolo assicurato non possiede tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo, l’assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di €°5.000,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, qualora prevista la maggiorazione del premio per sinistrosità.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
La franchigia di € 1.500,00 prevista in caso di conducente diverso dalla persona identificata/autorizzata non è operante, qualora:
- il veicolo sia condotto da un meccanico, carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- l’Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- il veicolo si trovi in sosta a motore spento.
Art. 2 - Uso e stato del veicolo - Variazione dello stato di conservazione
Il premio indicato in polizza è stato determinato in considerazione della dichiarazione del Contraente che il veicolo assicurato per le sue caratteristiche di veicolo storico viene utilizzato per il tempo libero (escluso quindi l’uso professionale), per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili (ogni diverso uso deve essere esplicitamente indicato in polizza).
Relativamente alle garanzie A.R.D., al fine di stabilire lo stato di conservazione del veicolo, si farà riferimento ai dieci gradi di valore previsti dalla rivista “Ruoteclassiche”.
Nel caso in cui il Contraente richieda una perizia per l’accertamento dello stato di conservazione del veicolo, questa verrà effettuata da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Agenzia o alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente
Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Tra i fattori che influiscono sulla valutazione del rischio si intende, il luogo (cap e provincia) di residenza o della sede legale del proprietario (o locatario in caso di leasing). Il
eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.
Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario
al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing, se persona fisica oppure la Partita IVA, se persona giuridica.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 5 - Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 – Rinnovo del contratto
L’eventuale proposta di rinnovo del contratto con evidenza del nuovo premio, ferme restando
tutte le condizioni normative di polizza, verrà messa a disposizione del Contraente presso l'A- genzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
L’accettazione da parte del Contraente della proposta di xxxxxxx, come definita al comma pre- cedente, si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente dietro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.
Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.
Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore
24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Art. 8 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, del Principato di Monaco e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche gli Stati dell’ Islanda e della Norvegia).
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C. (o l’ultimo comma dell’Art. 7 - “Rinnovo del contratto”), la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 3 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e dal successivo Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa".
Art. 9 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della pro- prietà del veicolo
Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 - 1898 C.C.
Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.
a) Trasferimento con sostituzione veicolo. Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà (sempre che il nuovo veicolo sia assicurabile con il prodotto Auto Storiche) che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 5 - "Pagamento del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia. Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde e di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.
La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito C.U. in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione.
b) Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì alla restituzione del certificato, contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio.
La Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio.
Nel caso in cui l'acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all’annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
c) Trasferimento con annullamento del contratto. Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita. In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’Agenzia o alla Società.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, la Società restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all’Agenzia o alla Società il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Nel caso in cui successivamente alla consegna in conto vendita del veicolo l’incarico non vada a buon fine e l’Assicurato proprietario intenda continuare ad utilizzare il veicolo rimasto invenduto, si dovrà stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe C.U. di ingresso sempre che l’Assicurato fornisca idonea documentazione probatoria attestante il conto vendita.
Art. 10 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veico- lo assicurato (solo per la sezione R.C.A.)
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione (ovvero altra documentazione equipollente nel caso di veicoli d’epoca cancellati dal P.R.A., ma iscritti nell’apposito elenco presso il Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.).
Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente in sostituzione dell’attestazione del P.R.A. può fornire come documentazione il certificato di presa in carico (di cui all’art. 46, 4° comma del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestate l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Nel caso di ciclomotori o nel caso di veicoli d’epoca cancellati dal P.R.A., ma iscritti nell’apposito elenco presso il Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione per queste categorie di veicoli, la demolizione deve essere sempre certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Nei predetti casi di cessazione del rischio il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’Agenzia o alla Società.
Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà (sempre che il nuovo veicolo sia assicurabile con il prodotto Auto Storiche), la Società procede all’emissione di nuovo contratto
con eventuale conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.
Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale
relativa al singolo caso (es. attestazione del P.R.A. attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita dalla Società.
Art. 11 - Contratti di durata inferiore ad un anno
Non sono consentiti contratti di durata inferiore all’anno. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.
Art. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell’Assicurato)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del C.D.A. (fermo l’eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall’art. 283), l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia
Nei casi predetti il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
della denuncia presentata all'Autorità competente.
In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo del C.C., l’Assicurato ha diritto (previa presentazione di denuncia rilasciata dall’Autorità competente di furto totale o di circolazione contro la volontà dell’Assicurato) al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A., al netto dell’imposta e del contributo S.S.N. L’Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) ha diritto ad ottenere l’ultima l'attestazione dello stato del rischio, usufruendo della classe di merito C.U. maturata.
della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata
Al momento
In tali circostanze la Società è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso).
dall’Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).
Qualora l’Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U.) anche presso altro assicuratore.
Art. 13 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 14 - Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art. 15 - Rinvio alle norme di Legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
LE PRESTAZIONI
Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia
La Società assicura, in conformità alle norme del C.D.A. del Regolamento e successive modifiche, i rischi della responsabilità civile. Per tali rischi l'assicurazione è obbligatoria e la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 1.500.000,00 per sinistro.
La Società inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché‚ delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché‚ delle eventuali "Condizioni Speciali".
L'assicurazione comprende:
a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché‚ non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Tuttavia se il veicolo partecipa in Italia a gare di regolarità pura su strade aperte al traffico, indette dall'A.C.I. o F.M.I., l’assicurazione R.C.A. vale nel caso di assenza o di inefficacia dell’assicurazione dell’organizzatore prevista ai sensi dell’art. 124 del C.D.A. per i danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi adoperati.
Art. 18 - Attestazione dello stato del rischio
In conformità al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (e successive modifiche), almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società invia al Contraente o al proprietario (o locatario in caso di leasing), qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l’attestazione dello stato del rischio.
Tale attestazione fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto.
Nel caso di smarrimento, mancato pervenimento al Contraente o deterioramento dell’attestazione dello stato del rischio, l’Agenzia ne rilascerà duplicato, su richiesta del Contraente entro 15 giorni, senza applicazione di costi. Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - ed il periodo di osservazione risulti concluso, l’assicuratore deve consegnare al Contraente l’attestazione dello stato del rischio. In tale impegno è partecipe l’Agenzia, per il rilascio di duplicati dell’attestazione dello stato del rischio.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso del contratto;
– contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la medesima impresa
all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
Il Contraente deve sempre consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio
assicuratrice.
Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, la validità dell’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce(come previsto dal C.D.A). Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l’Assicurato proprietario. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (comunque non inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso, qualora acquisisca il veicolo mediante l’esercizio del diritto di riscatto, può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio.
LE LIMITAZIONI
Art. 19 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
- nel caso in cui il veicolo è utilizzato per “uso professionale”, cioè come bene strumentale o come mezzo di trasporto per un’attività lavorativa o professionale. È considerato “uso professionale” l’utilizzo del veicolo assicurato per trasporto merci o se dato a noleggio (con o senza conducente). Non è considerato invece “uso professionale” l’utilizzo per trasporto cose e quanto altro serve per uso personale e di casa nonché l’uso occasionale del veicolo nel percorso dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, così come l’utilizzo occasionale del veicolo in occasione di matrimoni, cerimonie e simili sempre che tale uso sia a titolo puramente gratuito ed il veicolo sia condotto dal conducente designato;
- nel caso di “veicolo d’epoca”, se la circolazione avviene senza l’autorizzazione prevista dal comma 3 dell’Art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni1;
- nel caso di “veicolo di interesse storico e collezionistico”, se la circolazione avviene senza i requisiti prescritti dal comma 5 dell’Art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni2;
- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- Nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente in quanto considerato “uso professionale” (anche se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo);
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed integrazioni al Codice della strada”, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo stesso o dall’art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da veicoli con ruote non gommate, da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché‚ da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del C.D.A. la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
1 Nel caso di veicolo d'epoca (veicoli cancellati dal PRA perché destinati alla conservazione nei musei o locali pubblici o privati ed iscritti alla Direzione generale della MCTC) la loro circola- zione è consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Tali veicoli pertantoper poter circolare devono essere provvisti di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della MCTC o documentazione equi- pollente, così come previsto dal comma 3 dell’Art. 60 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) edall’art. 214 del Regolamento di attuazionedel Codicedella Strada.
2 I veicoli di interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali a suo tempo hanno ottenuto l'omologazione e conseguente immatricolazione), salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione così come previsto dall’art. 215 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Ad esempio, le auto- vetture immatricolatedopoil 15 giugno 1976 - se sonopresenti gli attacchi predisposti dal costruttore del veicolo - devonoprevederele cinture di sicurezza conil conseguente.
IL SINISTRO
Art. 20 – Modalità riguardante la denuncia di sinistri (si veda anche quanto previsto dall’Appendice R.C.A. sulla disciplina del risarcimento diretto - D.P.R. n. 254/2006)
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia o direttamente alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell'incidente; i veicoli coinvolti con le rispettive targhe, nonché se noti gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, e previsto dall’art. 143 del C.D.A.) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro, nonché se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l’indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Polizia locale o municipale, Carabinieri, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (come prescritto dal provvedimento ISVAP 1764/2000 ad attuazione della legge 26 maggio 2000, n. 137 nonché quanto previsto dagli artt. 143 , 148 e 149 del C.D.A.).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché‚ nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 21 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A.
(Integranti le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)
A) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,00 per sinistro,
nei confronti del solo conducente.
C) Traino di rimorchio con targa propria
Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare, anche occasionalmente, un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.
D) Deroga al rinnovo
A deroga dell'art. 7 "Rinnovo del contratto", delle norme che regolano l'assicurazione in genera-
le, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non genererà proposta di xxxxxxx. Verrà comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
G) Maggiorazione del premio per sinistrosità - No Claim Discount
1) Forma tariffaria con maggiorazione del premio per sinistrosità - La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità. Qualora nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, viene denunciato 1 sinistro, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato dell’aliquota indicata sulle tariffe pubblicate.
2) Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) Maggiorazione per sinistrosità: 2 o più sinistri - Se nello stesso periodo di osservazione vengono denunciati 2 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato dell’aliquota indicata sulle tariffe pubblicate.
4) Sinistri riservati con danni a persone - I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
5) Xxxxxxx già in precedenza assicurato con altra compagnia - Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora essa risulti dovuta tenendo conto della sinistrosità pregressa risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
6) Attestazione di rischio riferita a contratto scaduto da più di 12 mesi e con veicolo che non ha circolato - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di 12 mesi, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto della classe C.U. indicata nell'attestazione ovvero alla classe d’ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio o successivamente (come previsto dall’Art.18 – Attestazione dello stato del rischio).
è tenuto a esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato
Il Contraente
7) Veicolo in precedenza assicurato di durata inferiore all’anno - Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione si applica qualora risulti dovuta tenendo conto della sinistrosità pregressa risultante dal precedente contratto temporaneo.
ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
8) Revisione - In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 31%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) su richiesta del Contraente entro la data di scadenza del contratto oppure, nel caso di rinnovo del clontratto, potrà essere conteggiata sull’ammontare del premio della nuova annualità.
9) Xxxxxxx assicurato per la 1° volta - Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
• veicolo d’interesse storico e collezionistico:
- immatricolato al P.R.A. per la prima volta (anche se nuova immatricolazione al
P.R.A. relativa a veicolo importato dall’estero);
- radiato d’ufficio dal P.R.A. e successivamente reiscritto allo stesso pubblico registro in base a quanto previsto dalla legge (art.18 L.289/2002 - legge finanziaria 2003) conservando targa e documenti originari;
- radiato dal P.R.A. e successivamente reimmatricolato al P.R.A. con conseguente cambio targa;
• veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
• veicolo assicurato in precedenza con la forma franchigia.
ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà; in difetto si applica la
il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione
10) Documentazione richiesta in ingresso - Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b),
maggiorazione di cui al terzo comma.
11) Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione della maggiorazione del premio, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
12) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'impresa assicuratrice od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
13) Sostituzione del contratto - In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché‚ non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato e non si verifichi cambio di settore tariffario.
14) Facoltà di rimborso – È data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione del premio per sinistrosità offrendo alla Società, ad ogni scadenza annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con la compagnia, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.
T) Targhe speciali
Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT,) e pertanto, per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.
V) Polizza con vincolo
• Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore
La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria e pertanto la Società si obbliga, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:
a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione;
d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto, collisione, mini-collisione, Kasko, l'in- dennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vinco- lataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'inden- nità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora au- torizzata dal Contraente.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE A.R.D.
Art. 22 - Somma assicurata (si veda anche Art. 31 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)
Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional indicati in polizza nonché, se assicurati, degli eventuali audio – fono – visivi.
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:
1) al valore di mercato del veicolo come riportato nella rivista mensile “Ruoteclassiche” nella rubrica dedicata alle quotazioni, comprensiva anche dell’individuazione di 10 gradi di valore da attribuire al veicolo in considerazione dello stato di conservazione (vedi anche l’Art. 2 - “Valutazione dello stato di conservazione del veicolo”);
2) al valore di mercato del veicolo stabilito tramite perizia (stima accettata) condotta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, nel caso in cui nella rivista mensile “Ruoteclassiche” non sia prevista la quotazione del modello di veicolo da sottoporre a garanzia oppure qualora nonostante sia prevista la quotazione del veicolo il Contraente si trovi in disaccordo con tale quotazione. Il costo della perizia sarà sempre a totale carico del Contraente/Assicurato.
Art. 23 - Adeguamento del valore assicurato e del premio
La Società si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Art. 7 - " Rinnovo del contratto " delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
GARANZIA INCENDIO
(Xxxxxx se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional e audio – fono – visivi se assicurati (come disciplinato dall’ Art. 22 - Somma assicurata), esclusi i cassoni scarrabili, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia è operante sia per il danno totale sia per i danni parziali.
L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché‚ i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.
GARANZIA FURTO
(Xxxxxx se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione
La garanzia è prestata per il solo danno totale, pertanto non sono indennizzabili i danni da furto
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional e audio- fono - visivi se assicurati (come disciplinato dall’ Art. 22 - Somma assicurata), esclusi i cassoni scarrabili, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.
di sole parti del veicolo (compresi gli optional e audio- fono - visivi).
Tuttavia, se dopo un furto totale il veicolo viene ritrovato, l'assicurazione comprende:
• i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
• fino a concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro, gli eventuali danni parziali subiti dal veicolo assicurato in seguito a furto, consumato o tentato;
xxxxx in ogni caso, lo scoperto ed il minimo previsti dal seguente Art. 27 - “Scoperto e relativo
minimo a carico dell'Assicurato”.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati;
b) derivanti da furto di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, nel caso in cui non sia stato adottato, durante la sosta su area pubblica, un efficace congegno di bloccaggio.
Art. 26 - Veicolo abitualmente ricoverato
In caso di furto il Contraente si impegna,
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio nonché condizione necessaria al fine della sottoscrizione della garanzia furto, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente il veicolo assicurato, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarlo abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.
su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
Art. 27 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della
percentuale di scoperto e del minimo di seguito indicati:
- per ciclomotori, motoveicoli o motocarri: scoperto 25% con il minimo di € 150,00 ;
- per altri veicoli non precedentemente indicati (comprese le autovetture): scoperto 10% con il minimo di € 300,00 .
Relativamente agli audio – fono – visivi, gli stessi si intendo assicurati qualora espressamente indicato in polizza e compresi nella somma assicurata, fermo restando che per gli audio – fono
– visivi l’assicurazione è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 500,00 per sinistro.
LE LIMITAZIONI
Art. 28 - Esclusioni
Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende:
a) i danni agli audio – fono – visivi, salvo, se espressamente assicurati fermo quanto previsto all’Art. 27 - “Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato”;
b) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché‚ fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché‚ il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
d) i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
e) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o F.M.I. o di raduni organizzati da club federato ai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I.;
f) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché‚ in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché‚ le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
h) i danni ai cassoni scarrabili.
NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il
momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.
In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.
In tal caso l'Assicurato deve:
- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 31 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista “Ruoteclassiche” al momento del sinistro.
Nel caso in cui la rivista “Ruoteclassiche” non riporti la quotazione del veicolo o comunque al momento della stipulazione del contratto il valore del veicolo sia stato determinato tramite perizia preventiva condotta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, tale valore sarà preso come riferimento.
Art. 32 - Determinazione dell'ammontare del danno
In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audio – fono – visivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo (fermi gli eventuali limiti previsti all’Art. 27 - “Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato”).
ove l'Assicurato non sia in grado di
Relativamente agli optional ed agli audio – fono – visivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, ecc.);
produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 31 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto.
Per i danni parziali, quando previsto, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate (ridotto dell’eventuale degrado d'uso fino ad un massimo del 50%, elevato fino all’80% per pneumatici, batterie ed impianti di scarico) con ricambi originali o conformi sempre che siano reperibili o con pezzi anche non originali, ma adattabili al veicolo assicurato.
Per agevolare la determinazione dell’ammontare del danno parziale l’Assicurato ha facoltà di presentare preventivi di riparazione o altra documentazione del costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate (costi di ricambi riportati da riviste specializzate anche straniere ovvero costi e prezzi risultanti da mercatini dell’usato e mostre scambio di veicoli storici, ecc.), fermo restando che la Società acquisisce tale documentazione a titolo puramente informativo e indicativo, senza alcun impegno sull’accertamento dell’ammontare definitivo del danno. In ogni caso nell’ammontare del danno parziale non si considera il maggior costo attribuibile ai ricambi per il loro intrinseco interesse storico o collezionistico, né i maggiori costi necessari per il loro reperimento e spedizione, né i maggiori costi per la loro eventuale ricostruzione a nuovo. In ogni caso non si tiene conto del deprezzamento di mercato subito dal veicolo in seguito alla sostituzione delle parti danneggiate con parti non originali.
Se il danno parziale non è riparabile per ragioni di antieconomicità, cioè il costo di ripristino tecnico e/o estetico del veicolo (per impossibilità di reperire i ricambi e/o per la necessità di ricostruzione a nuovo di uno o più pezzi e/o per la difficoltà intrinseca del ripristino del veicolo) è superiore all’80% del valore del veicolo stesso prima del sinistro, la valutazione del danno si effettua sottraendo dal valore commerciale del veicolo prima del sinistro il valore dello stesso dopo il danno. Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 22 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione. In caso di perdita totale la Società ha facoltà di indennizzare l’Assicurato, previo accordo con lo stesso, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con altro veicolo (anche se avente non interesse storico o collezionistico). La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.
Art. 33 - Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.
Art. 34 - Controversie - Nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le Parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 35 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Fermo quanto previsto dall’Art. 2 - “Altre assicurazioni” in caso di sinistro il Contraente o
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:
1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 38 - "Recupero delle cose rubate";
3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
La Società si riserva la facoltà di indennizzare l’Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo (anche se avente non interesse storico o collezionistico).
Art. 38 - Recupero delle cose rubate
L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di es- so, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ri- trovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l’indennizzo stesso non po- trà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società, se questa ha pagato integral- mente, e l’assicurato dovrà rilasciare alla Società la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato; se invece l'indennizzo fosse stato pagato par- zialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.
LE ASSICURAZIONI SPECIALI – Gruppi: 1) – 2) – 3) – 4) - 5)
(Valide quelle indicate in polizza o previste dal gruppo richiamato in polizza)
Art. 39 - Oggetto dell'assicurazione
Delle sotto indicate Assicurazioni Speciali si intendono comprese nella garanzia quelle relative al gruppo prescelto e richiamato in polizza nell'apposito spazio.
Relativamente alle garanzie: b) "Neo patentati in attesa di rilascio di patente", e) "Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 19, 20 e 21 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A.
Relativamente alle garanzie: l) "Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate", r) "Rottura dei cristalli", s) "Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D.
Gruppo 1): per autovetture
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), e), r).
Gruppo 2): per autovetture (settore I) e veicoli trasporto cose (settore IV)
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: s).
Gruppo 3): solo per autovetture
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), t), u).
Gruppo 4): solo per autovetture
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), r), t), u).
Gruppo 5): solo per autovetture
Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u).
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
col massimo di € 155.000,00 per ogni sinistro. L'assicurazione
La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del C.D.A., risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi
comprende fino alla concorrenza di € 15.500,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni:
- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti. In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C. Relativamente alla presente garanzia non sono considerati “terzi”:
a) il conducente e il proprietario del veicolo;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché‚ qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché‚ gli amministratori delle medesime.
b) Neo patentati in attesa di rilascio di patente
La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione R.C.A.
c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione
La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 155,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.
La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.
d) Trasporto in ambulanza
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.
La garanzia viene prestata con il massimo di € 155,00 per evento.
e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.
Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.
f) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.
i) Rimborso delle spese per iscrizione a raduno di veicoli storici
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di furto totale, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 200,00 per ogni sinistro, le spese già sostenute dall'Assicurato per iscrizione del veicolo assicurato a gare di regolarità pura indette dall'A.C.I., C.S.A.I. o F.M.I. o per iscrizione a raduni organizzati da club federato ai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione del modulo di iscrizione/partecipazione o di altro documento probante le spese sostenute.
l) Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate
A deroga dell’Art. 25 - “Oggetto dell’assicurazione” del Settore Furto, in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.
Questa garanzia è operante per il danno parziale fino a concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro - fermi lo scoperto ed il minimo previsti dall’Art. 27 - “Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato”.
m) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e co- munque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro comprensivo delle eventuali spese di trasporto.
n) Garanzia contrassegno (Indennità per tasse automobilistiche e/o per spese iscrizione regi- stri storici)
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di furto totale del veicolo assicurato, la Società corrisponde un’indennità forfettaria aggiuntiva di € 50,00 a titolo di contributo spese per contrassegno Tasse automobilistiche (cosiddetto Bollo veicoli storici) e/o per costo di iscrizione a registri storici (A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I.) pagate e non usufruite. Il pagamento dell'indennità verrà effettuato unitamente alla liquidazione del sinistro furto, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sinistro e sempre che il veicolo non sia stato ritrovato.
o) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:
1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.
p) Spese di dissequestro
Qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, la Società assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro.
Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita dalla Società si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga la Società solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio.
q) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo
In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro autoveicolo, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo dell'autoveicolo.
Questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di € 26,00 per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520,00 per anno assicurativo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.
r) Rottura dei cristalli
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.
Sono esclusi dalla garanzia:
- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e fino a concorrenza di € 300,00 per ogni
sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
s) Xxxxx conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici
1) A parziale deroga dell'Art. 28 - "Esclusioni", lettera b), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati;
c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
2) A parziale deroga dell'Art. 28 - "Esclusioni", lettera b), la garanzia è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione).
Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) sono prestate con uno scoperto del 10% col minimo di
€ 300,00 e fino a concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro.
t) Danni ai bagagli
In caso di incendio o di incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comportino la perdita totale dell'autoveicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 150,00 per evento.
La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere nonché i relativi accessori; gli apparecchi audio – fono – visivi, gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.
u) Danni indiretti
In caso di perdita totale dell’autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione l’assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d’uso dell’autovettura identificata in polizza.
L’assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di € 15,00 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Società e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di una nuova autovettura.
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata dalla Società affidata alla Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 - 00173 ROMA - Tel. Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall'Italia) –Tel. +39.06..42.11.55.71 (per chiamte dall’estero) - Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. Pertanto le prestazioni garantite dalla Società saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
DEFINIZIONI
Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione “Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza”, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.
Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto aereo di classe turistica.
Domicilio: il luogo di abitazione abituale dell'Assicurato, per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.
Guasto: ogni evento fortuito occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Non sono considerati guasti la foratura del pneumatico, l’esaurimento della batteria, l’esaurimento del carburante, l’errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco dell’antifurto, così come tutti i guasti dovuti a negligenza dell’Assicurato, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico (es. tergicristalli, fari, ecc). L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, ecc.).
Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.
LE PRESTAZIONI IN GENERALE
Art. 40 - Validità delle prestazioni
Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di
Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per il veicolo assicurato (autovetture e motocicli in servizio privato; autoveicoli per trasporto promiscuo, campers, roulottes e autocarri di peso a pieno carico fino a 35 quintali).
Art. 41 - Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Art. 42 - Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od
altro onere stabilito per legge.
Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega a AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme a AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 43 - Esclusioni - Delimitazioni
Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:
a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, calamità
provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazioni a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni.
È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.
AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
LE PRESTAZIONI
Art. 44 - Oggetto delle prestazioni
a) Consult service (in funzione 24 ore su 24)
Mediante la Centrale Operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
- concessionari case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell’operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione metereologica in Italia.
b) Recupero del veicolo
Qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente un mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
AXA Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 250,00 per evento.
c) Soccorso stradale in Italia
Se in seguito a guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente o incendio il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, AXA Assistance procura direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l’Assicurato, l’officina più vicina dal luogo del sinistro.
Qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale Italiana si dovrà comunque contattare la Centrale Operativa che provvederà ad attivare direttamente il mezzo di soccorso ed a fornire all’Assicurato informazioni specifiche.
d) Spese di soggiorno (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
In caso di guasto, incidente o incendio che comportino un immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 250,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.
e) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
per un periodo non
In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all’Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all’Assicurato in Italia, un’autovettura di 1.200 c.c. a noleggio
superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico di AXA Assistance.
Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili.
i) Auto in sostituzione (Garanzia valida solo in Italia)
Qualora il veicolo Assicurato richieda un intervento superiore a 8 ore di manodopera certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice a seguito di guasto, incidente o incendio, o in caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio di 1.200 c.c., per un periodo massimo di 48 ore a chilometraggio illimitato.
La prestazione è a carico di AXA Assistance per massimo 3 volte l’anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione potrà essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.
Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.
g) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
Se il veicolo ha subito un intervento superiore alle 8 ore di manodopera certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice (o comprovate da documento fiscale e comunque in linea con quanto previsto dai suddetti tempari), AXA Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto di andata in treno prima classe o aereo di linea classe turistica, per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 per evento.
h) Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’Assicurato)
Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Società metterà a disposizione un biglietto di treno prima classe o di aereo classe turistica per il recupero dello stesso. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 per evento.
LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Art. 45 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione
A deroga dell'Art. 29 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente o tramite fax nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) Fax x00.00.00.00.000
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o della Società.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
Art. 46 - Onere della prova
È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a
costituire il suo diritto a termini di polizza.
Art. 47 - Comunicazioni - Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 45 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".
PREMESSA
La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX
Tel. x00 00 00.000.000 - Fax x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00). Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e
del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di
sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 48 - Oggetto dell'assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.200,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 50 - "Casi assicurati".
Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 57 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
Art. 49 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 50 - Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al C.D.A. e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata
unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la
xxxxxxxx viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.
Art. 51 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 50 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Art. 52 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al C.D.A.;
f) nei casi di violazione degli Artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art. 50 - “Casi assicurati”;
j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
Art. 53 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. 54 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
IL SINISTRO
Art. 55 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 51 - “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
Art. 56 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garan- zia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 57 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 58 - Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 59 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.
La garanzia è valida soltanto se:
- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne;
- il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Nell'ambito dell'operatività della garanzia, nonché per le circostanze di cui sopra, sono compresi anche:
1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da malattia;
6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 63 - "Esclusioni".
Art. 60 - Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari o agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 61 - Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
Perdita anatomica o funzionale di:
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10%
Paralisi completa del nervo radiale 35%
Paralisi completa del nervo ulnare 20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- un altro dito del piede 1%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%
Anchilosi del ginocchio in estensione 25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12a dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione
dei movimenti del capo e del collo 2%
Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100%
Sordità completa di un orecchio 10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
Perdita della voce 30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale 4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
Perdita anatomica di un rene 20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10%
Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi.
C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 62 - Diaria da ricovero per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero, la Società corrisponde la diaria indicata in polizza per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 80 giorni per ciascun infortunio. L'indennità decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero.
LE LIMITAZIONI
Art. 63 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
f) causati da guerra o insurrezioni;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono inoltre esclusi:
h) gli infarti e le xxxxx;
i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S).
Art. 64 - Limiti di età
L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al
momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:
a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Art. 65 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 66 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
IL SINISTRO
Art. 67 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto
all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanzia “Diaria da ricovero per infortunio”, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Art. 68 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 61 - "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 69 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.
Art. 70 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 71 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 72 - Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente
Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)
Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’Art. 2.4 - Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
• i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L’Agente e la struttura liquidativa della Società sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’Assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’art. 141 del C.D.A., salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Xxxxx, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’art. 148” del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del C.D.A.)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DALLA SOCIETÀ PER UNO O PIÙ SINISTRI PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DI PREMIO DOVUTA ALL’APPLICAZIONE DELLA BONUS/MALUS
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima
La normativa prevista dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993 e successive modifiche, costituisce la scala comune di corrispondenza tra le imprese assicuratrici e prevede 18 classi di merito denominate Classi C.U.
L’indicazione della classe C.U. sull’attestazione dello stato del rischio è prevista in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto assicurativo (salvo i casi in cui non è previsto il rilascio dell’attestato di rischio).
La normativa prevede la seguente tabella delle regole evolutive:
Tabella delle regole evolutive BONUS/MALUS scala comune di corrispondenza
Classe di merito C.U. | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di prote- zione dei dati personali – e sulle comunicazioni contrattuali mediante tecniche a distanza di cui al Regolamento ISVAP n° 35/2010
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative11
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge2, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri xxxxxxxx0) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente ine- renti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate5 il cui trattamento è am- messo dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competen- za in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicura- tiva"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'inter- no della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa spe- cifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
In conformità alle previsioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 35/2010, le chiediamo, inoltre, il suo consenso ad inviarle le comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, precisandole che le stesse le saranno messe a disposizione su supporto durevole a sua scelta.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispet- to della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati perso- nali non sensibili.
Finalità di utilizzo dei dati personali
Se lei acconsentirà, saremo in grado di:
- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo sco- po di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta:
- realizzare ricerche di mercato
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:
- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Chi sono i soggetti coinvolti
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società ap- partenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specia- lizzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle pro- cedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo ri- guarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti
Modalità di uso dei suoi dati personali
I suoi dati personali sono trattati7 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicu- rativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, inda- gini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o xxxxxxxx0; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la no- stra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro tratta- mento9.
Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a AXA Assicurazioni S.p.A. Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx (XX) - - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre pre- stazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e
5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smi- stamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per ri- schi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazio- ne, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffu- sione di dati.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro tratta- mento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono- scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Mod. 1992 – ed. luglio 2014 – stampa 06/2014 – CAL
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 giugno 2014.
AXA Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018
Mod. 9045 - Informativa sulla privacy
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossi- bile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi- mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Condizioni Generali di Assicurazione Auto Storiche – Pagina 52 di 52