SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO
Allegato A1 - Schema di Accordo
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Recepimento Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di animali d'affezione “Arca Fenice” in Via Orlanda a Campalto.
Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO
Allegato A1 Schema di Accordo
Direzione Sviluppo del Territorio Ufficio Urbanistica Mestre
Schema Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di animali d'affezione “Arca Fenice” in Via Orlanda a Campalto tra il Comune di Venezia e la Società Edilit Costruzioni S.r.l., con sede in Xxxxxx X. Xxxxxxxxx x. 00 xxx/0, Xxxxxxxx Xxxxx (XX), in persona del legale rappresentante, amministratore unico, …
Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04, approvata con DCC n. … del …
Il sottoscritto ……………………, nato a ……………………, domiciliato per la carica in Venezia, presso la sede comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Venezia con sede in Venezia, Palazzo Cà Farsetti, San Marco n. 4136, codice fiscale 00339370272, di seguito indicato come il “Comune”
e
il …, nella veste di legale rappresentante della Società Edilit Costruzioni S.r.l., con sede in Campagna Xxxxx (VE), Piazza X. Xxxxxxxxx n. 13 bis/2, codice fiscale e partita I.V.A. 02810900270, P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, di seguito indicato anche come la “Ditta”
il Comune e la Ditta sono definite congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO che
• il Comune di Venezia, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha inteso dotarsi del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in qualità di strumento di
pianificazione che delinea le scelte strategiche e di sviluppo per il governo del territorio comunale;
• con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014, è stata ratificata l'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004. In data 15 novembre 2014 il PAT è divenuto efficace essendo decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione nel BURV, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della medesima L.R. 11/2004;
• il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (PI) per le parti in esso compatibili;
• l'art. 6 della L.R. 11/2004 regola gli Accordi tra l'Amministrazione e i soggetti privati, al fine di inserire nella pianificazione vigente, progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti dal PAT;
• gli Accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
• l’articolo 46 delle Norme Tecniche del PAT, prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale di concludere Accordi con soggetti privati e del terzo settore, per assumere nella formazione e nella fase di attuazione del PI, proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Le proposte dovranno caratterizzarsi da contenuti minimi precisati nelle procedure di evidenza pubblica o nel PI, anche allo scopo di evidenziare, descrivere e quantificare il rapporto tra il beneficio pubblico e quello privato, risultante dall’Accordo stesso;
• lo strumento di pianificazione cui accedono gli Accordi conclusi tra il Comune di Venezia e i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, è individuato nel PI, attualmente costituito dal Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, così come formalizzate con la sopra richiamata deliberazione del Commissario Straordinario con la competenza del Consiglio Comunale del 5 Dicembre 2014, n. 98;
• con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 34 del 20.03.2015, l’Amministrazione ha definito i criteri e determinato la quantificazione del beneficio pubblico per gli Accordi Pubblico-Privati, specificando che lo strumento di pianificazione cui accedono per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, è individuato nel PI, attualmente costituito dal Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT;
• In seguito ad avviso pubblico del Comune di Venezia per la presentazione di idee e proposte utili alla formazione del Piano degli interventi, la ditta ha sottoposto all’Amministrazione una idea progetto (Prot. PG/2017/0148814 del 28.03.2017) riguardante la realizzazione, in un’area di sua proprietà, di seguito meglio individuata e caratterizza da una facile accessibilità, di un
polo, a valenza metropolitana, di servizio agli animali di affezione, ritenuto di rilevante interesse pubblico e coerente con gli obiettivi contenuti nel documento del Sindaco per lo stesso Piano degli Interventi.
Di rilevante interesse pubblico perché lo stesso, stante la polifunzionalità dei servizi anche innovativi messi a disposizione della collettività, costituisce un unicum nel territorio metropolitano.
Il progetto nel dettaglio prevedeva e prevede la suddivisione dell’area interessata (di circa 10.000 mq, prospiciente la strada statale n.14 Via Orlanda, tra i nuclei di Campalto e Tessera a ridosso della nuova rotatoria aperta sul by pass di Campalto) in quattro ambiti, distinti ma funzionalmente tra loro correlati, come emerge Allegato B3 Scheda di Variante al presente provvedimento. Il primo chiamato “Giardino delle rimembranze” è dedicato all'incenerimento e alla tumulazione delle sole ceneri degli animali; il secondo, contraddistinto da una vasta area piantumata dedita alla riabilitazione all'aperto, alla pensione temporanea, all'addestramento e sgambo e manifestazioni di animali; il terzo costituito da una struttura di servizi per gli animali, al coperto, quali ambulatori specialistici veterinari, casa di cura riabilitativa, nursery, pronto soccorso, degenze e cure diagnostiche, sale operatorie chirurgiche, radiologia, farmacia veterinaria e parafarmacia, vendita di prodotti specialistici per animali e piccolo pubblico esercizio, toelettatura, servizi connettivi; il quarto è caratterizzato da un’area ampia di parcheggio, posta a ridosso della viabilità d'accesso. L’insieme delle aree è abbellito dalla messa a dimora di essenze arboree, dalla sistemazione dendrologica e dall'utilizzo di opportuni materiali di pavimentazione dei percorsi pedonali e carrai.
• A seguito dell’avviso pubblico emesso con DGC n. 299 del 18.10.2016, la ditta ha presentato con nota Pg. n. 148814 del 28.03.2017 la Proposta n. 65, Valutata come Prioritaria e attuabile con Variante tematica o con Accordo art 6 – 7 LRV 11/04 dalla DGC n. 273 del 26.07.2018, valutata nella Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 26.07.2018 come “Prioritaria attuabile con Variante tematica o con Accordo art 6 – 7 LRV 11/04”;
• Con nota prot. n. 2019/423890 del 26.08.2019 e successive integrazioni, la ditta Edilit Costruzioni S.r.l. ha presentato la proposta di Accordo Pubblico - Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 di rilevante interesse pubblico, aderente a quanto valutato dalla giunta Comunale nella deliberazione sopracitata;
• Con DCC n. … del … l’Amministrazione Comunale ha approvato la delibera di “Recepimento Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di animali d'affezione -Arca Fenice- in Via Orlanda a Campalto. Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04.”, Allegata al presente accordo con i relativi allegati:
2 - Convenzione
La Ditta dispone della piena ed esclusiva proprietà dei terreni interessati dalla proposta, siti in Comune di Venezia, identificati catastalmente al foglio 166, mapp. 139, aventi una superficie catastale complessiva di mq 10.740, ubicati lungo Via Orlanda, tra i centri urbani di Campalto e Tessera, lungo l’asse di congiunzione con l’aeroporto.
La Variante al P.I. in ragione del recepimento del presente Accordo Pubblico- Privato, consentirà a mente del progetto di massima - allegato A4 alla presente
- la realizzazione sull’area sopra meglio identificata, di attrezzature e impianti speciali di interesse generale a scala urbana – territoriale di quartiere denominata “F16- Impianto di Cremazione di Carcasse animali d’affezione, tumulazione e servizi connessi” composta da quattro aree così definite:
1) Impianto di cremazione e tumulazione, di mq 1.010, sulla quale è prevista la realizzazione di un impianto di cremazione e di un cinerario;
2) Area dedicata alla riabilitazione all’aperto, pensione temporanea, sgambo ed addestramento degli animali di affezione, di mq 3.045;
3) Area per Servizi specialistici per animali d’affezione, di mq 4.295;
4) Area parcheggi e verde, di mq 2.390;
L’interesse pubblico derivante dal recepimento del presente Accordo Pubblico Privato, è compendiato in primis dall’elemento innovativo e polifunzionale della struttura, che si pone quale punto di riferimento per la cura e salute di animali
domestici, ed in secondo luogo dalla messa a disposizione, ad un prezzo concordato e calmierato, delle operazioni di incenerimento degli animali del canile comunale ivi deceduti, e delle carcasse degli animali di piccola taglia rinvenuti dagli operatori comunali, nonché delle prestazioni veterinarie a favore degli animali soggiornanti nel canile comunale, con tariffa ridotta del 15% sui costi medi nazionali.
A ciò, aggiungasi l’acquisizione da parte del Comune del beneficio pubblico ad esso spettante a seguito della variazione dell’originaria destinazione dell’area in questione, dell’asservimento ad uso pubblico dell’area del Cinerario, i cui servizi per il mantenimento e la collocazione delle urne cinerarie sarà fornito a costi concordati e calmierati dalla Ditta, asservimento a uso pubblico dell’impianto di cremazione, che stipulerà con la Ditta o soggetto subentrante convenzione trentennale per la sua gestione, nonché della messa a disposizione del Comune di n. 5 box per il soggiorno degli animali del canile comunale.
Il beneficio pubblico è stato quantificato in € 37.177
(trentasettemilacentosettantasette/00) da corrispondere in finanza, così come definito nella relazione di stima inoltrata dalla Ditta con nota Pg. n. 257409 del 18.06.2020 (Allegato A3 Relazione di Stima). La Relazione di Stima è stata preventivamente valutata dalla Direzione Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime del Comune di Venezia con parere di congruità del Servizio Stime Pg. n. 266025 del 24.06.2020 (Allegato B3 Scheda di Variante).
il presente Accordo Pubblico-Privato risulta coerente e compatibile con il P.A.T., nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovra ordinata e non reca pregiudizio ai diritti di terzi.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo anche agli effetti della sua interpretazione e si devono intendere qui integralmente riportati.
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo Pubblico – Privato
Il presente Accordo ha ad oggetto i diritti, impegni ed obblighi che la Ditta ovvero altro soggetto ad essa subentrante a qualsiasi titolo e ragione deve assolvere e può vantare in merito alla realizzazione del Progetto meglio documentalmente descritto, che costituisce parte integrante del presente accordo stesso e che si prefigge il cambio di destinazione d’uso dell’area (attualmente E. 2.3) in Impianto di Cremazione di Carcasse animali d’affezione,
tumulazione e servizi connessi, per una superficie territoriale di circa mq 10.740 onde realizzare la struttura polifunzionale evidenziata nelle premesse.
Le Parti si impegnano, con riferimento alle proprie rispettive specifiche competenze, ad assumere in forma coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare il programma oggetto del presente Accordo, in particolare a elaborare tutte le fasi del procedimento fino alla pianificazione finale.
Il presente Accordo si sostanzia nella realizzazione di un Impianto di Cremazione di Carcasse animali d’affezione, tumulazione e servizi connessi con i seguenti dati tecnici:
L’interesse pubblico oggetto del presente Accordo Pubblico Privato, si sostanzia come segue:
✓ l’attribuzione al Comune, da parte della Ditta proponente, di un Benefico Pubblico quantificato in € 37.177 (trentasettemilacentosettantasette/00 - così come definito nella relazione di stima inoltrata con nota Pg. N. 257409 del 18.06.2020, confermato dal parere di congruità del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime – Servizio Stime Pg.
N. 266025 del 24.06.2020 - Allegato B3 Scheda di Variante al presente atto) da corrispondere in finanza secondo le modalità definite dal successivo art. 3 del presente Accordo;
✓ l’intero Impianto prevede il Convenzionamento ai sensi dell’art. 3.1.1 delle
N.T.O. del Piano degli Interventi (ex N.T.G.A. della Vigente V.P.R.G. per la Terraferma), con schema di convenzione da approvarsi in Giunta Comunale e che dovrà prevedere:
- l’assoggettamento ad uso pubblico del suolo e dei relativi impianti così come individuato nell’Allegato B3, Scheda di Variante;
- il convenzionamento dei servizi, così come risultante dalla valutazione di enti e servizi preposti alla valutazione dei titoli edilizi, dovrà nello specifico prevedere:
1 messa a disposizione, ad un prezzo concordato e calmierato, delle operazioni di incenerimento degli animali del canile comunale ivi deceduti e delle carcasse degli animali di piccola taglia rinvenuti dagli operatori sul territorio comunale. Le operazioni d’incenerimento inoltre dovranno riguardare sia gli animali presenti nel canile-rifugio comunale che quelli presenti nel gattile/oasi felina comunale, comprendendo anche il servizio di ritiro e trasporto/stoccaggio delle carcasse. Il costo complessivo dell'incenerimento delle carcasse di cui al punto precedente sarà concordato con tariffe agevolate in sede di redazione di convenzione e comprenderà anche le carcasse rinvenute/raccolte dalla ditta incaricata dal Comune;
2 prestazioni veterinarie a favore degli animali ospitati nel canile-rifugio e gattile/oasi felina comunali (escluse quelle obbligatorie e gratuite stabilite dalla L.R. 60/1993 a carico delle Aziende Sanitarie ) dovranno essere scontate sui costi medi nazionali sempre sulla base di quanto concordato in sede di redazione della convezione.
3 i prezzi al cittadino del Comune di Venezia per le prestazioni veterinarie e di incenerimento delle carcasse animali d’affezione dovranno essere calmierati e concordati con la ditta nella convenzione;
4 Le tariffazioni patuite in convezione per il Comune e i Gestori del canile-rifugio e del gattile/oasi felina in ogni caso non vincoleranno Comune e Associazioni nella scelte economicamente più vantaggiose, sottoposte alla specifica disciplina in materia di appalti pubblici;
5 servizi per il mantenimento e la collocazione delle urne cinerarie sarà nell’area del Cinerario fornito a costi concordati e calmierati con la Ditta. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree dovrà
spettare al Gestore senza costi aggiuntivi a carico del Comune. I costi per la collocazione delle urne dovranno intendersi calmierati e concordati con il Comune unicamente per i richiedenti residenti nel territorio veneziano;
6 convenzione trentennale per la gestione dell’impianto di cremazione, nonché per la messa a disposizione del Comune di n. 5 box per il soggiorno degli animali del canile comunale, più altri 2 box per uso astanteria per i gatti randagi in attesa di cure mediche;
Art. 3 - Modalità di attribuzione al Comune del Beneficio Pubblico
La ditta si impegna a versare al Comune di Venezia a titolo di Beneficio Pubblico, l’importo complessivo di € 37.177 (trentasettemilacentosettantasette/00), così come precisato nelle premesse e nel precedente art. 2.
Il beneficio pubblico andrà corrisposto interamente al ritiro del Permesso degli impianti, la relativa erogazione sarà debitamente garantita con la fideiussione di cui al successivo art. 9.
Il permesso di costruire relativo al Progetto, sconterà per il suo rilascio, applicate le vigenti tabelle, il pagamento del contributo ex art. 16 del D.P.R. 2001/380.
Art. 4 - Prescrizioni in materia ambientale
Le aree oggetto dell’intervento non devono risultare contaminate, o potenzialmente contaminate, ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Trattandosi di aree ludiche, sia pure per la permanenza degli animali, esse devono rientrare, quanto alla presenza di contaminanti nella tabella A).
Eventuali oneri per controlli, ripristini, adeguamenti, monitoraggi e quant’altro correlato e/o conseguente all’intervento di bonifica/messa in sicurezza, anche rispetto alla bonifica bellica, restano a totale carico della Ditta, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06.
Art. 5 - Prescrizioni in materia di assetto idrogeologico del territorio
Il rilascio del Permesso di Costruire dei manufatti sarà subordinato alla acquisizione dei pareri e/o assensi del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
Art. 6 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Gli interventi oggetto del presente atto saranno concepiti in modo da non limitare la fruizione delle costruzioni e dell’ambiente da parte delle persone disabili, con riferimento ai diversi tipi di disabilità.
Gli elaborati dei progetti devono, pertanto, chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità degli edifici e degli spazi esterni e devono essere accompagnati da apposita relazione in ossequio alla normativa di riferimento. Ai progetti, inoltre, deve essere allegata la dichiarazione del progettista che attesti la conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 7 - Atti abilitativi
Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche ed a quelle statali e regionali in ordine al rilascio dei Permessi di Costruire ovvero di SCIA e alla individuazione e quantificazione degli oneri e degli standard richiedibili e compensabili preso atto del contenuto prevalente in punto della presente convenzione.
Art. 8 - Ecosostenibilità degli interventi edilizi
La Ditta valuterà prioritariamente l’opportunità di realizzare interventi edilizi di tipo ecosostenibile, avvalendosi di tecnologie che favoriscano il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Art. 9 - Garanzie
A garanzia del versamento del beneficio pubblico, nel rispetto delle cadenze previste, così come stabilito dal precedente art. 3, la Ditta costituisce, contestualmente alla firma del presente accordo, polizza fideiussoria con primario istituto bancario, escutibile a prima richiesta, di un importo pari a €
37.177 (trentasettemilacentosettantasette/00), a garanzia della corresponsione del beneficio pubblico.
Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui ai precedenti articoli 3, la Ditta autorizza il Comune a disporre della suddetta polizza fidejussoria nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni
responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
La fidejussione viene svincolata con il versamento del beneficio pubblico di cui all’art. 3.
La Ditta in sede di rilascio del Permesso di Costruire afferente le opere di urbanizzazione di ciascuno stralcio, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, costituirà una nuova ed apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione medesime, comprendente la maggiorazione del 30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazionedelle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell’obbligato.
In caso di trasferimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione il subentrante costituirà nuova polizza fideiussoria, di pari ammontare di quella già accesa a garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo.
Art. 10 - Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi della convenzione
Le obbligazioni tutte di cui al presente atto, sono assunte dalla Ditta per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte xxxxx causa, all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.
In caso di trasferimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione ad altro soggetto attuatore, il subentrante dovrà presentare al Comune (per la verifica ed accettazione), prima dell’atto di compravendita, adeguate nuove polizze fideiussorie a garanzia degli impegni assunti con il presente atto.
Art. 11 - Validità dell’Accordo
Il presente Accordo, costituente Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, andrà registrato e trascritto, a cura e a spese della Ditta, entro 30 gg dalla sottoscrizione del presene accordo, pena la decadenza.
Fatta salva eventuale proroga, le parti convengono che qualora la Ditta non richieda i Titoli edilizi propedeutici alla realizzazione della struttura entro 36 mesi dall’efficacia della Variante al P.I., introdotta con il presente Accordo Pubblico Privato, il Comune si riserva di attivare gli atti finalizzati al ripristino delle attuali previsioni urbanistiche dell’intera area. Il termine di 36 mesi è da considerarsi al netto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’appalto delle opere di urbanizzazione, qualora necessario.
Il presente Accordo dovrà trovare attuazione entro 5 anni dalla data di approvazione della Variante approvata Con DCC n. … del … “Recepimento Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di animali d'affezione - Arca Fenice- in Via Orlanda a Campalto. Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04.”, Allegata al presente accordo. In difetto di tale attuazione la destinazione urbanistica è automaticamente ridefinita – senza necessità di ulteriore atto amministrativo comunale - ai sensi dell’art. 33 L.R. n.11/2004 quale “Area non pianificata”;
Art. 12 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche e varianti al progetto
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche non può prescindere dall’efficacia del presente Accordo e degli impegni assunti sempre che vengano rispettati i tempi di attuazione previsti.
L’Allegato A4 Elaborato d'indirizzo, e pertanto il progetto approvato in Consiglio Comunale potrà essere modificato nel corso si validità della presente Accordo, relativamente alla distribuzione interna dei vari edifici, modificando le suddivisioni interne e le varie destinazioni d’uso dei singoli locali e le relative superfici utili, mantenendo inalterato quanto previsto dagli allegati prescrittivi. Potranno altresì essere apportate modifiche ai prospetti dei vari edifici, in relazione alle variazioni interne o alle sopraggiunte necessità normative e tecnologiche, o igienico-sanitarie, mediante semplice presentazione di C.I.L.A., S.C.IA., Domanda di Permesso di Costruire, senza la preventiva approvazione del Consiglio Comunale.
Art. 13 - Rinuncia all’ipoteca legale - regime fiscale
La Ditta autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Tutte le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione e degli eventuali atti di trasferimento di proprietà o di asservimento nonché quelle ad esse connesse, sono a carico della Ditta che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
Art. 14 - Vigilanza
Il Comune, nella persona del Dirigente firmatario della presente convenzione o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Ditta con la presente convenzione, con particolare riguardo alla
rispondenza delle opere di urbanizzazione eseguite a quanto previsto nel progetto approvato.
Art. 15 - Controversie
Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Venezia, giudice ordinario, salva la giurisdizione del G.A. nelle materie ad esso riservate.
Sottoscrivono per conferma e accettazione:
Per il Comune ……………………….. Per la Ditta ………………………..
Allegati:
- DCC n. … del … e relativi allegati..