CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
GENERTEL PER CA AUTO BANK
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI
FURGONI h VAN
CLASSIC
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento
04/2023
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una soluzione assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte
le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate
le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente); queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti.
Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
6. Elc⭲co dcllc Gaía⭲…ic
X. Xxxx⭲i…io⭲i
Definizioni Pag. 1 di 14
C. Co⭲di…io⭲i di 6ssicuía…io⭲c Fuíoo⭲i h Va⭲
Norme Comuni a tutte le garanzie...............................................................Pag. 2 di 14
SEZIONE 1 Responsabilità Civile ...........................................................................................Pag. 7 di 14
SEZIONE 2 Protezione Imprevisti .........................................................................................Pag.10 di 14
SEZIONE 3 Procedura per il risarcimento dei Danni .................................................Pag.10 di 14
Allegato 1 ....................................................................................................................Pag.13 di 14
G6R6NZIE SEMPRE COMPRESE
I DETT6GLI COMPRES6?
C6R6TTERISTICHE E V6NT6GGI FR6NCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI G6R6NZI6
R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti per- mette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.
Sicurezza comunque: ti copre per i danni, anche da incendio del veicolo, causati a terzi nelle aree private (ad esempio aree chiuse al pubblico come un parcheggio condominiale); per i danni prodotti dai tuoi passeggeri; per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
È prevista una franchigia pari all’im- porto indicato in preventivo e in contratto.
I danni causati a terzi in caso di in- cendio del veicolo in aree private sono coperti fino al 3% del massi- male RCA assicurato, non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
Sezione 1
Protezione Imprevisti: ti protegge da tan- te piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distru- zione del veicolo, ti indennizza per la perdi- ta delle chiavi e della patente, o se il tuo box di proprietà si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
Sezione 2
❯ “Aree aeroportuali”: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a con- tatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore;
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Autocarro”: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg;
❯ “Avente diritto”: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
❯ “Banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde”: il documento che attesta che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile obbligatoria anche all’estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU ri- sulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposi- zione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: società CA Auto Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxx;
❯ “Franchigia”: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di beni altrui per trarne un ingiu- sto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Incendio”: la combustione del veicolo o di sue parti con svi- luppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovu- to a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regola- menti, connesso alla circolazione stradale;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
❯ “Istituto di cura”: gli ospedali pubblici, le cliniche o le case di cura (convenzionate o private) che si possono trovare in Italia o all’estero. Devono essere regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero, ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambu- latoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “IVASS”: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la rego- larità di quanto avviene nel mercato assicurativo;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le per- sone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale Ge- nertel presta l’assicurazione;
❯ “Merci pericolose”: le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazio- nali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.);
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppu- re se è tanto danneggiato da avere un valore residuo infe- riore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: il diritto di Genertel a recuperare dall’assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu- razione;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul vei- colo indicato in polizza.
B. Definizioni - Pagina 1 di 14
NORME COMUNI 6 TUTTE LE G6R6NZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA
E QUANDO FINISCE?
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio deve essere pagato tramite bonifico bancario, sui conti cor- renti di volta in volta comunicati da Genertel.
Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:
• la correttezza e l’autenticità dei documenti ricevuti;
• la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
• la correttezza del premio pagato.
Genertel può richiedere al contraente/assicurato di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente/assicurato se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile1.
Se il contraente/assicurato non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precon- trattuale, il contratto non viene perfezionato e Xxxxxxxx può richiedere i documenti mancanti. Se il contraente/assicurato non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato. Il contraente/assicurato ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato car- taceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo.
Art. 2 - Periodo di copertura
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del pre- mio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza.
Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente/assicurato è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia.
Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un’altra compagnia assicurativa.
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in:
• Italia e Stati dell’Unione Europea;
• Città del Vaticano;
• Repubblica di San Marino;
• Principato di Monaco;
• Liechtenstein;
• stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti del- le singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
Art. 4 - Dichiarazioni del contraente/assicurato
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente/assicurato, che si impe- gna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto e la correttezza dei massimali/ somme assicurate.
Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private2, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
1 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”
2 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
Art. 5 - Risoluzione anticipata del contratto
Il contraente/assicurato può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei se- guenti casi:
• estinzione anticipata del finanziamento;
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo.
Il contraente/assicurato deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo.
Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di conse- gna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di rac- colta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’atte- stazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione /documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della tar- ga di immatricolazione.
Se il veicolo è stato acquistato con un contratto di leasing, il contratto si risolve automati- camente in caso di rimborso anticipato o di subentro nel contratto di leasing da parte di un altro utilizzatore.
Se il veicolo è stato acquistato con un contratto di finanziamento, in caso di estinzione an- ticipata volontaria del finanziamento la copertura RCA rimane in essere fino alla scadenza del certificato di assicurazione al momento vigente. Il contraente/assicurato può chiedere, in alternativa, la risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.
Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione del contraente il premio non usufruito, esclusi imposte e contributo S.S.N. riferiti al periodo di 12 mesi.
Art. 6 - Tutela in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo l’assicurato, tramite CA Auto Bank, deve darne immediata comunica- zione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all’autorità competente.
L’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.
Genertel rimborsa l’eventuale premio non usufruito, al netto delle imposte e del contributo ob- bligatorio al S.S.N.
Art. 7 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii)per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv)per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere;
(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compa- gnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera
(iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a pre- venire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii),
(iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una cor- retta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Ge- nertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Ge- nertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi com- portamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle So- cietà del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, ag- giornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indi- cazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commer- ciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quan- to precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indi- xxxxx “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tem- po per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla nor- mativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorren- za del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche in- formatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Re- sponsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coin- volti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubbli- ci, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la pre- sente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Com- pagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’e- sperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro tra- sferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
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- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti du- rante l’audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Rego- lamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione
coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo inter- no, attività statistiche.
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri in- termediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono ser- vizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
– UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repub- blica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicu- ratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comu- nicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Art. 9 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell’assicurato. Per tutte le in- formazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 10 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massi- mo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comporta- mento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxx- xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 11 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sini- stri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
Art. 12 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga- nismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.
Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Asso- ciazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 13 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Ge- nertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
SEZIONE 1 ❯ RESPONS6BILITÀ CIVILE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a pagare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risarcimen- to di danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche o equiparate, con il limite del massimale indicato in polizza.
Genertel garantisce inoltre la responsabilità dell’assicurato per i danni causati involonta- riamente a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte inte- grante del veicolo assicurato e sono previsti nella sua destinazione funzionale. Restano vali- de le esclusioni e le limitazioni previste agli artt. 1.3 - Eventi non assicurati e 1.5 - Esclusioni.
CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?
La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, fermo quanto escluso negli artt. 1.3 - Eventi non assicurati e 1.5 - Esclusioni.
SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLI- GATORIA?
Art. 1.2 - “Sicurezza comunque”
Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”).
Genertel assicura anche i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo in aree private, esclu- se le aree aeroportuali (c.d. “Ricorso Terzi”), con il limite del 3% del massimale indicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
Art. 1.3 - Eventi non assicurati
L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. L’assi- curazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli
affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo apponi solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmar- lo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 3.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso la sezio- ne denuncia on line del sito xxx.xxxxxxxx.xx o via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA
LA GARANZIA R.C.A.?
COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1.4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza della polizza annuale, Xxxxxxxx mette a disposizione l’attesta- zione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione.
Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la re- sponsabilità principale dell’assicurato.
I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell’assicurato minore o uguale al 50% non com- portano il malus, ma vengono annotati nell’attestazione con l’indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell’arco degli ultimi 5 anni di osser- vazione della sinistrosità, si procede all’applicazione del malus.
L’evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:
• se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
• se c’è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
• dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che pre- vede però la classe minima -1. L’attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati da Genertel a titolo definitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei si- nistri pagati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati.
Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto3, la richiesta di informazioni e di even- tuale rimborso deve essere inoltrata a:
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione Via Yser, 14 – 00000 XXXX
tel. 00.00.000.000
fax 00.00.000.000/547
email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xx
In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sulla tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx o via fax allo 000.00.00.000.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 1.5 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada4;
c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.
In tutti i casi sopra citati, se non esplicitamente derogati dalla garanzia Protezione Imprevi- sti, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
L’assicurazione non opera inoltre:
e) in caso di trasporto merci, per i danni causati alle cose trasportate o in consegna;
f) in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
g) in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni causati alle persone che prendono parte alle operazioni o sono trasportate sul veicolo assicurato;
h) per danni da carico e scarico di sostanze pericolose o lubrificanti.
Art. 1.6 - Franchigia
È prevista una franchigia, pari all’importo indicato in contratto, che è dovuta dall’assicurato da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l’assi- curazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
COME FUNZIONA LA FR6NCHIGI6?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 25.000.000 euro Franchigia: 100 euro
Ammontare del danno: 5.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 4.900 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 100 euro
3 Art.149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
4 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di so- stanze stupefacenti”
SEZIONE 2 ❯ PROTEZIONE IMPREVISTI
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 2.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.5 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 2.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.5 lettera c), quando il sinistro avviene du- rante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute per elimi- nare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell’istituto di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 2.4 - Xxxxxxx xxxxxx
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 2.5 - Ripristino box
Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristi- nare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.
Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:
• incendio;
• furto;
• incidente stradale.
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicura- to per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Xxxxxxxx.
Art. 2.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall’assicu- rato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giu- stificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 3 ❯ PROCEDUR6 PER IL RIS6RCIMENTO DEI D6NNI
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 3.1 - Obbligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente
In caso di incidente, il contraente/assicurato deve informare Genertel entro 3 giorni da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Ci- vile5. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile6,
5 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
6 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
se il contraente/assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Il ritardo, l’inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consento- no a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private7. La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia deve contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione neces- saria ad accertare l’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).
Se in conseguenza dell’incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori socia- li (ad esempio Inail/Inps).
Insieme al Modulo Xxx, e solo se l’assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel se si applica la procedura di risarcimento diretto come dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario. La procedura di risarcimento diretto si applica se:
• l’incidente avviene in Italia;
• sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• l’incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).
Genertel comunica all’assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto e se l’assi- curato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente.
Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all’assicurato una comunicazione con i mo- tivi per cui ritiene di non procedere all’offerta.
Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
Se hai bisogno di assistenza
• chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14;
• collegati a xxx.xxxxxxxx.xx e attiva una chat online con un consulente dedicato;
• scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
7 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
DOVE SPEDISCO LA DENUNCI6?
Per l’invio della denuncia a Xxxxxxxx puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia una email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia il Modulo via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 3.2 - Risarcimento del trasportato
Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemente dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge8. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.
Art. 3.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per sapere qual è la compagnia, è possibile:
• contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al nu- mero 00.00.00.00.00;
• consultare il sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 3.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:
• se il sinistro avviene in Italia, l’assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
XXX - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.34.968.1 - fax 00.00.000.000 - xxx.xxxxx.xx
che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
• se il sinistro avviene all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (gli indirizzi sono in- dicati sul sito xxx.xxxx.xxx). È quindi necessario individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero;
• se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www. xxxxxxxx.xx o su xxx.xxxxxx.xx) può essere inviato alla compagnia italiana che rappre- senta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx;
- via web tramite xxxxxxx.xxxxxx.xx.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 3.5 - Termini di liquidazione
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l’indenniz- zo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.
8 Art. 141 “Risarcimento del terzo trasportato” del Codice delle Assicurazioni Private
6LLEG6TO 1
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
I periodi di osservazione considerati per l’applicazione delle regole evolutive sono:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni pri- ma della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità inte- ra di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo pre- cedente.
Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel
Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Gener- tel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza di seguito riportata.
Classe universale (CU)
Classe interna Genertel
1** 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
** se la classe di provenienza CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
Attestazione dello stato di rischio
Genertel mette l’attestato di rischio a disposizione del proprietario/locatario almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Genertel invia l’attestato utilizzando la modalità di comunicazione scelta dall’interessato. Gli aventi diritto possono recuperare l’at- testato nell’apposita pagina sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste av- vengono prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
La classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in ter- mini percentuali, di seguito riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti
da formule bonus/malus
Tariffa B ossia tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie bonus/malus
Coefficienti di variazione | Coefficienti di variazione | |||||
Classe interna | del premio di tariffa | Classe interna | del premio di tariffa | |||
Classe | di assegnazione | relativi alla classe interna | Classe | di assegnazione | relativi alla classe interna | |
interna di | in caso di bonus | di assegnazione rispetto | interna di | in caso di bonus | di assegnazione rispetto | |
appartenenza | alla scadenza | alla classe di provenienza | appartenenza | alla scadenza | alla classe di provenienza | |
annuale | espressi in termini | annuale | espressi in termini | |||
percentuali | percentuali | |||||
-1 | -1 | 0,0% | -1 | -1 | 0,0% | |
0 | -1 | -2,0% | 0 | -1 | -1,5% | |
1 | 0 | -2,9% | 1 | 0 | -2,9% | |
2 | 1 | -0,9% | 2 | 1 | -0,5% | |
3 | 2 | -1,9% | 3 | 2 | -1,9% | |
4 | 3 | -1,8% | 4 | 3 | -1,8% | |
5 | 4 | -1,8% | 5 | 4 | -1,8% | |
6 | 5 | -1,8% | 6 | 5 | -1,8% | |
7 | 6 | -1,7% | 7 | 6 | -1,7% | |
8 | 7 | -1,7% | 8 | 7 | -1,7% | |
9 | 8 | -0,8% | 9 | 8 | -1,7% | |
10 | 9 | -0,8% | 10 | 9 | -1,7% | |
11 | 10 | -1,6% | 11 | 10 | -1,6% | |
12 | 11 | -1,6% | 12 | 11 | -1,6% | |
13 | 12 | -1,6% | 13 | 12 | -1,6% | |
14 | 13 | -2,3% | 14 | 13 | -2,3% | |
15 | 14 | -14,0% | 15 | 14 | -16,1% | |
16 | 15 | -14,3% | 16 | 15 | -13,9% | |
17 | 16 | -16,7% | 17 | 16 | -18,2% | |
18 | 17 | -27,6% | 18 | 17 | -26,7% |
Notc
Ecco i íifcíimc⭲ti utili pcí co⭲tattaíci i⭲ qualsiasi situa…io⭲c di bisoo⭲o.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 9-12 telefono 000.00.00.000
email XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel c/o Genertellife - SAP Danni, Xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
Per richiedere modifiche al contratto in caso di vendita, demolizione, furto ecc., inviare la documentazione e la richiesta via email a:
xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xx-xxxxxxxx.xxx
ASSISTENZA SINISTRI
Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO: Denuncia scritta a
Genertel S.p.A.
lun/ven 8-20 | casella postale | Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx |
e sab 8-14 | ||
telefono | 000.00.00.00 |
RECLAMI
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto a
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx
e/o
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore
posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Mod. C Furgoni & Van_Classic - CAAutoBank - 04/23 - Rotomail
fax 00.00000000
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx